TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 25/03/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Unico del Lavoro presso il Tribunale di Genova Dott.ssa Maria Giovanna DITO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa N 208/2025 promossa da
, elettivamente domiciliate in Genova, Vico Falamonica 1/13, presso lo Parte_1
Studio dell'Avv.to P Languasco che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del tempore, con Controparte_1 CP_2
sede in Roma
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: carta docenti
CONCLUSIONI PER IL RICORRENTE: Piaccia al Giudice Ill.mo, contrariis reiectis, al titolo
meglio visto:
1. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepite la “Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui alla L 107/15; 2. Condannare la convenuta amministrazione a creare la pagina internet relativa alla “Carta elettronica per l'aggiornamento e
la formazione del docente” de quo in capo alla ricorrente e ad accreditarvi la somma di euro 500
annui netti per ogni anno lavorato a tempo determinato o per il periodo meglio visto;
quindi
complessivamente per quanto di competenza sino all'AS 2024/2025 euro 500,00 netti o la somma
maggiore o minore meglio vista;
il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi
legali (calcolati ex Art. 1284 cc, 1° e 4° comma).
3. In alternativa a quanto sopra condannare la
convenuta amministrazione a corrispondere alla ricorrente le somme suddette al titolo meglio visto
fondato sui fatti dedotti;
il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali
(calcolati ex Art. 1284 cc, 1° e 4° comma).
4. Vinte le spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.1.2025 ha dedotto di aver lavorato sulla base Parte_1
di contratti a termine quale insegnante non di ruolo per il resistente, ottenendo il diritto a CP_1
fruire della Carta Elettronica del Docente con sentenza n 1222/2024, per gli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 , 2022/2023 e 2024/2025, non avendo richiesto in tale contesto il rilascio per l'anno 2023/2024 in quanto risultante già abilitato dal all'uso della carta. CP_1
Il ricorrente ha però esposto, con riferimento a detto anno, di non aver utilizzato la somma di denaro accreditatagli fino al 31.8.2024, e che, dopo tale data, non gli era stato più concesso l'accesso e pertanto l'utilizzo dell'importo spettante di € 500,00 e ha quindi proposto azione a riguardo,
concludendo come in epigrafe.
La causa è stata brevemente trattata nella contumacia del resistente e all'udienza del CP_1
24.3.2025 definita con lettura del dispositivo.
Alla luce della trattazione svolta, il ricorso proposto è risultato fondato e merita quindi accoglimento. Nel caso concreto non si fa questione del diritto del ricorrente ad ottenere la carta docenti con riferimento all'anno oggetto di richiesta, in quanto tale diritto risulta essergli stato già pacificamente riconosciuto dal resistente. CP_1
Ciò che si discute è il suo diritto ad usufruire dell'importo di € 500,00 non utilizzato entro il termine del 31. 8.2024, atteso che il sistema gli ha precluso, dal settembre 2024, l'accesso a tale importo risultando la pagina web disabilitata.
La pretesa del ricorrente pare fondata.
I docenti a tempo indeterminato, infatti, per espressa disposizione normativa, possono utilizzare la carta docenti, per le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento in tutto l'anno successivo ( cfr l'art 6 comma 6 del DPCM 28.11.2016 ).
Se tale regola vale per i docenti di ruolo, in base ai principi di parità di trattamento e di non discriminazione che operano in materia, per costante giurisprudenza, rispetto alla situazione dei docenti a tempo determinato, anche a questi ultimi si ritiene che debba essere garantita tale possibilità,
ciò che fonda, pertanto, il diritto del ricorrente ad un nuovo accredito della somma già accreditata per l'anno 2023/2024 e poi sostanzialmente persa, per € 500,00 come deciso in dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, parte resistente va condannata al loro rimborso in favore del ricorrente, liquidate complessivamente come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario che ha reso la dichiarazione prevista.
PQM
IL GIUDICE UNICO DEL TRIBUNALE DI GENOVA, DOTT.SSA MARIA GIOVANNA DITO
QUALE GIUDICE DEL LAVORO
Definitivamente pronunciando, ogni diversa e/o ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa
Accerta e dichiara il diritto del ricorrente a usufruire della prestazione della Carta Elettronica per l'aggiornamento e formazione del docente richiesta e oggetto di causa, per l'importo di € 500,00 annui, corrispondente al valore previsto per ogni anno scolastico, con riferimento all'anno scolastico
2023/2024 e, conseguentemente, dichiara tenuto e condanna il resistente ad assegnare al CP_1
ricorrente la predetta Carta per gli anni scolastici indicati e per gli importi risultanti, oltre accessori di legge;
condanna il resistente a rimborsare al ricorrente le spese del processo che liquida in CP_1
€1.030,00 per compensi, oltre rimborso del CU, oltre accessori di legge e con distrazione in favore del difensore antistatario;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti dell'art. 429 c.p.c. riserva il deposito dei motivi in 60 giorni
Genova, 24/03/2025
IL GIUDICE
Maria Giovanna Dito