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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 01/04/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1591/2024
TRIBUNALE CIVILE di GROSSETO VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1591/2024 tra
Parte_1
Parte attrice e
Parte_2
[...]
Parte convenuta
Oggi 1 aprile 2025, alle ore 915, innanzi al dott. Mario Venditti, sono comparsi:
Per l'avv. AMERINI FRANCESCO, il quale ribadisce al Parte_1
Tribunale che la controversia fra le parti è stata transatta, come da accordo onorato documentato, e chiede pertanto la declaratoria della cessazione della materia del contendere con revoca del decreto ingiuntivo a spese compensate;
Per Parte_2
, nessuno compare;
[...]
Il Giudice ravvisata la necessità di provvedere alla revoca del titolo giudiziale impugnato con sentenza, si ritira in camera di consiglio per l'emissione della sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
§§§§ Alle ore 13:10 il giudice, assenti i procuratori delle parti, emette separata sentenza ex art. 281- sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza e deposita in calce al presente verbale.
Il Giudice dott. Mario Venditti
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Mario Venditti, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1591/2024, vertente tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Grosseto, via Ginori n. 26, presso lo studio dell'avv. Francesco Amerini, che lo rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata all'atto di citazione;
ATTORE contro
Parte_2
(C.F.: ;
[...] P.IVA_1
CONVENUTA - CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 1°.4.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Oggetto del contendere è l'opposizione proposta dal sig. avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 239/24 (RG: 714/2024) emesso dal Tribunale di Grosseto in data
24.6.2024, in favore della Parte_2 [...]
per l'importo di € 14.107,32, quale compenso maturato Parte_2
pagina 2 di 4 dall'Organismo per l'opera di assistenza resa a beneficio del debitore sovraindebitato nell'ambito di una procedura di gestione della crisi ex art. 65 CCII.
Impugnato il suddetto titolo, l'opponente ne ha chiesto la revoca, sull'assunto di nulla dover pagare alla convenuta rispetto al già versato importo di € 300,00, avendo rinunziato alla procedura prima d'aver ricevuto la presentazione di un preventivo, non discusso né accettato, il tutto previa disapplicazione del patto eventuale, ma non specificamente approvato, riguardo all'entità del compenso atteso dalla Camera di
Commercio nella misura del 40% della somma determinata per la prestazione globale facente carico all'OCC; in ogni caso, riducendo ad equità la prestazione predeterminata nella misura forfettaria del 40%, giacché eccessivamente onerosa agli effetti dell'art. 1384 c.c..
Non si costituiva in giudizio la convenuta, che veniva dichiarata contumace con decreto del 3.12.2025, emesso in sede di verifiche preliminari ex art. 171-bis c.p.c..
Con il deposito delle memorie integrative di cui all'art. 171-ter c.p.c., l'opponente segnalava l'intervenuto accordo fra le parti, di talché all'udienza del 1°.
4.2025 insisteva per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e compensazione integrale delle spese legali.
*****
Tanto premesso in fatto, si rileva che l'attore opponente, unica parte costituita nell'odierno giudizio, ha dato atto con le memorie integrative depositate ai sensi dell'art. 171-ter c.p.c. e con le note scritte depositate all'udienza del 25.3.2025 ex art. 127-ter c.p.c., dell'intervenuta composizione della lite fra le parti mediante reciproche concessioni, con rideterminazione in complessivi € 3.660,00 del credito della Camera di
Commercio da versarsi a rate, poi integralmente onorate (docc. depositati con dette memorie e note di udienza).
All'udienza del 1°.4.2025, pertanto, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, per cessata materia del contendere, a spese legali compensate.
Trattasi di fatto sopravvenuto idoneo a soddisfare le pretese di tutti i contendenti con conseguente sopravvenuto difetto di interesse alla definizione della lite e dichiarazione di cessazione della materia del contendere. pagina 3 di 4 Fattispecie quest'ultima idonea a determinare l'estinzione del processo e creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse a ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (cfr. ex plurimis Cass. n. 16891/2021).
Il Tribunale, preso atto dell'intervenuta transazione, rileva come l'oggetto del giudizio abbia comunque reso necessaria l'emissione di una sentenza per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Nulla va disposto in merito spese processuali della fase di opposizione, in ragione dell'espressa istanza dell'unica parte costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita anche formulata in via istruttoria, così dispone:
1) dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 239/24 (RG: 714/2024) emesso dal Tribunale di Grosseto in data
24.6.2024;
2) nulla sulle spese di lite.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
Grosseto, 1° aprile 2025.
Il Giudice
Mario Venditti
pagina 4 di 4
TRIBUNALE CIVILE di GROSSETO VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1591/2024 tra
Parte_1
Parte attrice e
Parte_2
[...]
Parte convenuta
Oggi 1 aprile 2025, alle ore 915, innanzi al dott. Mario Venditti, sono comparsi:
Per l'avv. AMERINI FRANCESCO, il quale ribadisce al Parte_1
Tribunale che la controversia fra le parti è stata transatta, come da accordo onorato documentato, e chiede pertanto la declaratoria della cessazione della materia del contendere con revoca del decreto ingiuntivo a spese compensate;
Per Parte_2
, nessuno compare;
[...]
Il Giudice ravvisata la necessità di provvedere alla revoca del titolo giudiziale impugnato con sentenza, si ritira in camera di consiglio per l'emissione della sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
§§§§ Alle ore 13:10 il giudice, assenti i procuratori delle parti, emette separata sentenza ex art. 281- sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza e deposita in calce al presente verbale.
Il Giudice dott. Mario Venditti
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Mario Venditti, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1591/2024, vertente tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Grosseto, via Ginori n. 26, presso lo studio dell'avv. Francesco Amerini, che lo rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata all'atto di citazione;
ATTORE contro
Parte_2
(C.F.: ;
[...] P.IVA_1
CONVENUTA - CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 1°.4.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Oggetto del contendere è l'opposizione proposta dal sig. avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 239/24 (RG: 714/2024) emesso dal Tribunale di Grosseto in data
24.6.2024, in favore della Parte_2 [...]
per l'importo di € 14.107,32, quale compenso maturato Parte_2
pagina 2 di 4 dall'Organismo per l'opera di assistenza resa a beneficio del debitore sovraindebitato nell'ambito di una procedura di gestione della crisi ex art. 65 CCII.
Impugnato il suddetto titolo, l'opponente ne ha chiesto la revoca, sull'assunto di nulla dover pagare alla convenuta rispetto al già versato importo di € 300,00, avendo rinunziato alla procedura prima d'aver ricevuto la presentazione di un preventivo, non discusso né accettato, il tutto previa disapplicazione del patto eventuale, ma non specificamente approvato, riguardo all'entità del compenso atteso dalla Camera di
Commercio nella misura del 40% della somma determinata per la prestazione globale facente carico all'OCC; in ogni caso, riducendo ad equità la prestazione predeterminata nella misura forfettaria del 40%, giacché eccessivamente onerosa agli effetti dell'art. 1384 c.c..
Non si costituiva in giudizio la convenuta, che veniva dichiarata contumace con decreto del 3.12.2025, emesso in sede di verifiche preliminari ex art. 171-bis c.p.c..
Con il deposito delle memorie integrative di cui all'art. 171-ter c.p.c., l'opponente segnalava l'intervenuto accordo fra le parti, di talché all'udienza del 1°.
4.2025 insisteva per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e compensazione integrale delle spese legali.
*****
Tanto premesso in fatto, si rileva che l'attore opponente, unica parte costituita nell'odierno giudizio, ha dato atto con le memorie integrative depositate ai sensi dell'art. 171-ter c.p.c. e con le note scritte depositate all'udienza del 25.3.2025 ex art. 127-ter c.p.c., dell'intervenuta composizione della lite fra le parti mediante reciproche concessioni, con rideterminazione in complessivi € 3.660,00 del credito della Camera di
Commercio da versarsi a rate, poi integralmente onorate (docc. depositati con dette memorie e note di udienza).
All'udienza del 1°.4.2025, pertanto, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, per cessata materia del contendere, a spese legali compensate.
Trattasi di fatto sopravvenuto idoneo a soddisfare le pretese di tutti i contendenti con conseguente sopravvenuto difetto di interesse alla definizione della lite e dichiarazione di cessazione della materia del contendere. pagina 3 di 4 Fattispecie quest'ultima idonea a determinare l'estinzione del processo e creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse a ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (cfr. ex plurimis Cass. n. 16891/2021).
Il Tribunale, preso atto dell'intervenuta transazione, rileva come l'oggetto del giudizio abbia comunque reso necessaria l'emissione di una sentenza per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Nulla va disposto in merito spese processuali della fase di opposizione, in ragione dell'espressa istanza dell'unica parte costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita anche formulata in via istruttoria, così dispone:
1) dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 239/24 (RG: 714/2024) emesso dal Tribunale di Grosseto in data
24.6.2024;
2) nulla sulle spese di lite.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
Grosseto, 1° aprile 2025.
Il Giudice
Mario Venditti
pagina 4 di 4