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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/06/2025, n. 2432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2432 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 7550/2020, avente ad oggetto: appello
TRA
(C.F.: ) in Parte_1 P.IVA_1
persona dell'Amministratore p.t., rappresentato e difeso, giusta mandato in calce all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Orlando Caponigro, presso il cui studio, sito in Salerno alla via V. Fornari n. 52, elettivamente domicilia;
- PARTE APPELLANTE
E
(C.F.: , rappresentato e difeso, CP_1 C.F._1
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'Avv. Angelo Cuomo, presso il cui studio, sito in Salerno al corso V.
Emanuele n.14, elettivamente domicilia;
- PARTE APPELLATA INCIDENTALE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 26/2/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Proc. N.R.G. 7550/2020 - Sentenza Con atto di citazione regolarmente notificato il
[...]
ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
842/2020, emessa dal Giudice di Pace di Salerno, con cui è stata accolta l'opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1495/2015 da essa spiegata e condannata al pagamento, nei confronti del sig. , di CP_1
complessivi € 2.888,00 oltre I.V.A. L'appellante ha dedotto: che con Decreto Ingiuntivo n. 1495/2015 esso veniva ingiunto al pagamento di € 4.088,48 oltre ad interessi, oltre accessori come per legge, in favore del sig. , in qualità di Amministratore p.t. del CP_1
Condominio stesso;
che proponeva opposizione avverso il suddetto Decreto
Ingiuntivo, eccependo che, ai sensi dell'art. 2956 co. 2 cc., fosse intervenuta la prescrizione parziale dei crediti maturati e vantati dalla parte opposta per le annualità 2010– 2011–2012; che la nomina ad Amministratore del condominio del sig. in data 16/05/2008, con fissazione nel CP_1
quantum di € 720,00 più I.V.A. per la prestazione professionale offerta, riceveva l'ultima conferma nell'assemblea condominiale del 08/04/2011 e, pertanto nulla era dovuto quanto ai compensi per l'attività svolta ad interim successivamente al giorno 08/04/2012, in ossequio al disposto di cui all'art. 1129, co. 8, del Codice Civile;
che in ogni caso la somma preventivata dall'opposto era errata nel quantum, poiché il credito maturato nel 2010 riguarda la sola periodicità 16/05/2010 – 16/05/2011 per €
720,00 oltre I.V.A. e per la periodicità 16/05/2011 – 08/04/2012 per €
660,00 oltre I.V.A.; che in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda dell'opposto, essa chiedeva che gli fosse riconosciuta la sola somma di € 720,00 per le quattro periodicità dal 16/05/2010 al
16/05/2014 per un totale di € 2.880,00 oltre I.V.A; che esso eccepiva che il sig. in qualità di Amministratore p.t., aveva commesso diverse CP_1
violazioni dei propri obblighi di Amministratore di condominio durante il mandato, ed in particolare: ometteva di convocare l'assemblea annualmente
Proc. N.R.G. 7550/2020 - Sentenza e per l'approvazione del rendiconto condominiale, confondeva le entrate condominiali non consentendone la ricostruzione, omettendo anche la consegna del bollettario, non formava l'anagrafe condominiale, ometteva di consegnare - alla cessazione del suo mandato - tutta la documentazione condominiale e provvedendovi solo parzialmente e dopo diffida in data
30.10.2014 (cfr.), ometteva il pagamento delle bollette ENEL cagionandone il relativo distacco, non provvedeva al pagamento per l'anno 2014 della polizza
R.C. del condominio ponendo lo stesso a rischio sino a tutto il 2019 (cfr.); parte avversa durante l'attività ad interim non convocava alcuna assemblea o espletava altra attività, e per tali inadempimenti, il
[...]
, spiegava domanda riconvenzionale contro il sig. Parte_1
, al fine essere ristorata del risarcimento dei danni subiti CP_1
quantificati in € 900,00 o in subordine nella misura determinata ex officio dal Giudice adito ex artt. 1226 - 2056 c.c.; che l'opposto si costituiva nel giudizio di primo grado, affermando che le somme ingiunte gli erano dovute in considerazione dell'attività svolta in qualità di Amministratore di condominio per le periodicità dal 2010 a tutto il Giugno 2014; che ai sensi dell'articolo 2958 c.c., la prescrizione presuntiva decorre dal compimento dell'ultimo atto di prestazione professionale svolta in favore del cliente, e dunque, non poteva decorrere prima di giugno 2014, con la conseguenza che nessuna prescrizione del diritto ai compensi si era verificata;
che parte avversa pur eccependo la parziale prescrizione del diritto al compenso, affermava poi di non aver corrisposto le annualità 2010 – 2011 – 2012, poiché l'allora parte opposta non aveva maturato - con riguardo a dette annualità - alcun diritto di credito, ma tale eccezione ex art. 2956 c.c., è incompatibile con l'affermazione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta;
che per orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte anche l'amministrazione di condominio ad interim non esenta l'ente di gestione dal pagamento del compenso;
che parte opposta aveva svolto con diligenza la
Proc. N.R.G. 7550/2020 - Sentenza propria attività professionale nonostante le difficoltà di gestione delle attività
a causa di comportamenti procrastinatori dei condomini nel pagamento degli oneri condominiali e, pertanto, era priva di fondamento la domanda riconvenzionale di parte avversa al pagamento di € 900,00 quale risarcimento danni per le lamentate inadempienze contrattuali;
che le doglianze in ordine all'omissione di consegna del bollettario e alla confusione delle entrate condominiali erano infondate in quanto il sig.
, in qualità di Amministratore di condominio, provvedeva CP_1
a redigere rendiconto consuntivo di propria gestione contabile, secondo il principio di cassa, comprensivo di entrate ed uscite condominiali e provvedendo alla consegna del bollettario e anagrafe condominiale, nonché tutta la documentazione condominiale, al nuovo amministratore in data
30/10/2014, come evinto dal verbale di passaggio delle consegne;
che il distacco di forniture elettriche non poteva essere addotto a responsabilità dell'opposto in quanto all'atto di passaggio di consegne, e come anche precisato nel verbale, vi era una bolletta ENEL scaduta e non pagata, non contabilizzata nella sua gestione e alla quale avrebbe dovuto provvedere il nuovo amministratore di condominio che all'uopo era stato avvisato, e che era già nel pieno possesso delle sue funzioni al momento del distacco dell'ENEL; che il pagamento per l'anno 2014 della polizza R.C. del condominio non poteva essere ricondotto a responsabilità del deducente a cagione della morosità dei condomini, i quali non provvedevano al pagamento della loro quota;
che innanzi al Giudice di prime cure veniva espletato l'interrogatorio formale del sig. ; che con CP_1
sentenza n. 842/2020 il Giudice di Pace di Salerno accoglieva parzialmente l'opposizione e condannava il al pagamento, in favore del sig. Parte_1
, della somma pari ad € 2.888,00 oltre I.V.A., ritenendo CP_1
che l'emissione del Decreto Ingiuntivo fosse fondata e provata dalla documentazione prodotta agli atti, e che tuttavia la somma messa a
Proc. N.R.G. 7550/2020 - Sentenza disposizione dal valutata anche l'intervenuta prescrizione e Parte_1
talune manchevolezze dell'allora opposto, appurate in via istruttoria, era ritenuta giusta e compensativa, compensando integralmente le spese di lite tra le parti. L'appellante ha dedotto quale unico motivo di impugnazione che la sentenza di primo grado sarebbe viziata per violazione ed arbitraria applicazione dell'art. 653 c.p.c., in quanto, il Giudice di prime cure, pur accogliendo parzialmente l'opposizione da esso spiegata, con la sentenza ha confermato e non revocato il Decreto Ingiuntivo n.
1495/2015, mantenendo peraltro in vita l'ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., che però conserva la sua efficacia solo fino alla pronuncia che decide sull'opposizione, così riconoscendo implicitamente ed integralmente le spese e le competenze di monitorio liquidate sulla somma originariamente intimata di € 4.088,48, e questo sebbene compensi integralmente le spese di giudizio in sentenza;
che l'opposizione a Decreto Ingiuntivo introduce un giudizio di cognizione ordinario, in cui il giudice accerta funditus la pretesa creditoria, e pertanto, se anche solo parzialmente la pretesa è infondata il Decreto Ingiuntivo deve essere revocato, in quanto l'accoglimento parziale dell'opposizione determina la nullità ope legis dell'ingiunzione alla quale si sostituisce la sentenza, che diviene l'unico legittimo titolo esecutivo, e questo anche per le determinazioni relative alle spese;
che in conseguenza delle predette violazioni tale decisione è abnorme e violante le norme positive vigenti, configurandosi un error in procedendo;
che vieppiù sorgeva l'obbligo di revoca con sentenza in quanto, la concessione ex art. 648 c.p.c. dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto - anche se in misura ridotta - imponeva al Parte_1
di espletarne il relativo pagamento.
In virtù di quanto innanzi esposto il Parte_1
ha formulato le seguenti conclusioni: accogliere l'appello e,
[...]
Proc. N.R.G. 7550/2020 - Sentenza per l'effetto, in riforma della sentenza n. 842/2020 del Giudice di Pace di
Salerno, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 1495/2015; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato
ANGELO CUOMO, dichiaratosi anticipatario.
Si costituiva tempestivamente il sig. , spiegando appello CP_1
incidentale avverso la sentenza n. 842/2020 del Giudice di Pace di Salerno.
L'appellato incidentale ha dedotto: quale primo motivo di appello, che la sentenza gravata sarebbe affetta dal vizio di assenza e/o contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia;
che, infatti, il
Giudice di prime cure, nel vagliare la questione giuridica sottesa alla controversia - oggetto del presente appello - ha motivato la sua decisione in maniera contraddittoria e succinta in ordine alle carenze, appurate in sede d'istruttoria processuale, in cui sarebbe incorso il sig. ; CP_1
che, invero, l'istruttoria non ha evidenziato alcuna sua negligenza nella gestione amministrativa del , Parte_1
non avendo quest'ultimo provveduto, nella sua qualità di opponente in riconvenzionale, a fornire alcuna prova, in violazione del disposto dell'art. 2967 cc., di quanto dallo stesso affermato in ordine alle presunte carenze gestionali;
che tali carenze probatorie non possono essere sopperite dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dell'odierno appellante incidentale, che non hanno valenza confessoria avendo egli dichiarato di aver correttamente svolto la sua attività professionale;
quale secondo motivo di appello, che il Giudice di primo grado sarebbe incorso in violazione o falsa applicazione di norme di diritto, poiché il suo diritto al pagamento dei compensi professionali non si sarebbe prescritto, laddove il Giudice di Pace ha motivato la sua decisione “valutata anche l'intervenuta prescrizione” e per tale ragione considera giusta e compensativa la somma di € 2.880,00 messa a disposizione dal;
che, Parte_1
invero, la prescrizione presuntiva per i professionisti, ai sensi dell'art. 2958
Proc. N.R.G. 7550/2020 - Sentenza c.c., decorre dal compimento dell'ultima prestazione effettuata in favore del proprio cliente e, nel caso di specie, dal Giugno 2014, allorquando il procedeva alla nomina del Parte_1
nuovo Amministratore condominiale;
che in ogni caso l'eccezione di prescrizione ex art. 2956 cc. è incompatibile con l'affermazione fatta dall'appellante principale secondo cui non sussisterebbe a favore del deducente alcun credito per il triennio 2010-2011-2012, poiché
l'attestazione che la prestazione non era dovuta - e dunque implicitamente che l'obbligazione non è stata estinta - è assolutamente incompatibile con l'affermazione dell'avvenuto pagamento. In virtù di quanto innanzi esposto il sig. ha formulato le CP_1
seguenti conclusioni: rigettare l'appello principale, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
accogliere l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 842/2020 del Giudice di Pace di Salerno, condannare il al pagamento della Controparte_2
somma di € 4.088,48, oltre alle spese e competenze liquidate nel decreto monito monitorio;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge del doppio grado di giudizio. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 26/02/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20 gg.) per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
SULLA FONDATEZZA DELL'APPELLO
1 - In via del tutto preliminare occorre rilevare che l'appello principale è ammissibile, essendo stato proposto entro il termine c.d. “lungo” di cui all'articolo 327, comma 1, c.p.c., non essendo stata la sentenza impugnata notificata, ed essendo stata depositata in data 12/2/2020, ed essendo stato l'atto di appello notificato il 19/10/2020, laddove il termine ultimo scadeva
Proc. N.R.G. 7550/2020 - Sentenza in data 16/11/2020, teneva conto della sospensione straordinaria ai sensi dell'art. 83 D.L. n. 18/2020 e 36 co. 1 D.L. n. 23/2020.
2 - Parimenti ammissibile è l'appello incidentale, essendosi la parte appellata costituita entro il termine di cui all'articolo 343, comma 1, c.p.c.
3 - Fermo quanto innanzi esposto, occorre rilevare che per ragioni di ordine logico e giuridico va esaminato dapprima l'appello incidentale: infatti, laddove questo venisse accolto, comporterebbe la riforma integrale della sentenza impugnata con conseguente rigetto dell'opposizione spiegata dal avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1495/2015, con automatico Parte_1
consequenziale rigetto dell'impugnazione principale e viceveda.
3.1 - Con il primo motivo di appello l'appellato incidentale lamenta che il
Giudice di prime cure motivato in modo contraddittorio in ordine ad un punto decisivo della controversia. Infatti, secondo l'appellato, il Giudice di
Pace di Salerno sarebbe incorso in errore laddove ha ritenuto che all'esito dell'istruttoria svolta fosse emerso che il sig. era stato CP_1
negligente nella gestione amministrativa del Condominio, non avendo quest'ultimo provveduto, quale opponente in riconvenzionale, a fornire alcuna prova, in violazione del disposto dell'art. 2967 c.c., di quanto dallo stesso affermato in ordine alle presunte carenze gestionali.
Il motivo di appello è infondato e va rigettato: infatti la sentenza impugnata, ancorché con motivazione parzialmente diversa, merita di essere confermata.
Occorre considerare che il rapporto tra l'Amministratore di Controparte_3
(nella specie il sig. ed il stesso va qualificato alla CP_1 Parte_1
stregua di un rapporto di mandato (“ex pluribus” Cass. Civ., 36430/2021), ragion per cui esso soggiace alle norme in materia di responsabilità contrattuale e, segnatamente, di cui all'articolo 1218 c.c. Orbene, per il caso di azione di inadempimento contrattuale, nonché di eccezione di inadempimento o inesatto adempimento sollevata dal creditore nei confronti
Proc. N.R.G. 7550/2020 - Sentenza del debitore che si assume essere inadempiente, incombe sul primo fornire la prova del titolo (legale o contrattuale) da cui scaturisce il diritto di credito, nonché allegare l'altrui inadempimento o inesatto adempimento. A fronte di tale allegazione, poi, grava sul debitore convenuto l'onere di fornire la prova di avere adempiuto all'obbligazione contrattuale con la diligenza – generica o specifica – richiesta, oppure di non aver potuto adempiere per causa a lui non imputabile (Cass. Civ., SS.UU., n. 13533/2001).
Applicando questi principi di diritto al caso di specie ne consegue che sul eccipiente incombe solo l'onere di allegare, indicare l'altrui Parte_1
inadempimento, mentre spettava al sig. l'onere di dimostrare di CP_1
avere adempiuto alle sue obbligazioni quale Amministratore p.t.; onere che non è stato assolto nel caso di specie, a nulla rilevando le dichiarazioni rese dall'odierno appellato all'udienza del 14/12/2017 (cfr. verbale) in sede di interrogatorio formale, trattandosi di dichiarazioni relative a fatti da provare documentalmente, quali la convocazione delle assemblee condominiali,
l'approvazione del rendiconto condominiale, la redazione dell'anagrafica condominiale e la consegna, alla cessazione dell'incarico, della documentazione condominiale prima del 30/10/2014.
Peraltro, a tutto voler concedere, deve valutarsi altresì l'irrilevanza del motivo di gravame in esame, atteso che dalla motivazione del Giudice di prime cure non risulta che sia stata accolta la domanda riconvenzionale di condanna al ristoro dei danni formulata nel processo di primo grado dal
, basata sui predetti inadempimenti. Parte_1
3.2 - Con il secondo motivo di appello, il sig. contesta che il CP_1
Giudice di primo grado sarebbe incorso in violazione o falsa applicazione di norme di diritto, poiché il suo diritto al pagamento dei compensi professionali non si sarebbe prescritto. Secondo la tesi dell'appellante, infatti, la prescrizione presuntiva per i professionisti, ai sensi dell'art. 2958
c.c., decorre dal compimento dell'ultima prestazione effettuata in favore del
Proc. N.R.G. 7550/2020 - Sentenza proprio cliente e, nel caso di specie, dal Giugno 2014, allorquando il procedeva alla nomina del Parte_1
nuovo Amministratore p.t. e, in ogni caso, tale eccezione sarebbe incompatibile con l'affermazione, fatta dall'appellante principale, secondo cui non sussisterebbe a favore del deducente alcun credito per il triennio
2010-2011-2012, poiché l'attestazione che la prestazione non era dovuta - e dunque implicitamente che l'obbligazione non è stata estinta - è assolutamente incompatibile con l'affermazione dell'avvenuto pagamento.
Il motivo di appello è fondato e va accolto.
Invero, con l'atto di citazione in opposizione al punto 1) (cfr.) il appellante in via principale ha eccepito la prescrizione Parte_1
presuntiva triennale di cui all'articolo 2956, co. 2, c.c. del diritto di credito fatto valere dal sig. in via monitoria per le annualità 2010-2011- CP_1
2012.
Tuttavia, al punto 2) (cfr.) dell'atto di citazione in opposizione introduttivo del giudizio innanzi al Giudice di Pace il ha poi eccepito che il Parte_1
Decreto Ingiuntivo non avrebbe potuto essere emesso, quanto meno per le annualità dal 2011 in poi, in quanto rispetto a tali anni il sig. CP_1
sarebbe venuto meno agli obblighi derivanti dalla sua carica di
Amministratore p.t.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità (“ex pluribus” Cass. Civ., n.
17275/2012) è costante nel ritenere che “l'eccezione di prescrizione presuntiva di cui all'art. 2959 c.c. è incompatibile con qualsiasi condotta del debitore che importi, sia pure implicitamente, l'ammissione in giudizio che
l'obbligazione non è stata estinta.”.
Facendo applicazione del principio di diritto enucleato dalla Suprema Corte nel caso concreto, ne consegue che l'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dall'odierno appellante – fondata sulla presunzione legale che nel lasso di tempo di cui alla eccepita prescrizione il compenso fosse stato
Proc. N.R.G. 7550/2020 - Sentenza corrisposto al sig. – risulta del tutto incompatibile con la condotta CP_1
del stesso, il quale poi, lamentando l'insussistenza del diritto Parte_1
di credito dell'opposto-appellato al pagamento di quanto ingiunto, a causa degli asseriti inadempimenti dell'Amministratore p.t. ha, di fatto, riconosciuto la sussistenza dell'altrui diritto di credito e, dunque, che la corrispondente obbligazione di pagamento non era stata estinta.
Da qui, dunque, l'erroneità della sentenza gravata laddove, ritenendo, tra l'altro, fondata l'eccezione di prescrizione presuntiva, ha accolto, sia pure parzialmente, l'opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1495/2015.
Di contro, il Giudice di Pace di Salerno, avrebbe dovuto rigettare integralmente l'opposizione avverso il provvedimento monitorio e, per l'effetto, confermarlo integralmente.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'appello incidentale è fondato e va accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 842/2020 del Giudice di Pace di Salerno, l'opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n.
1495/2015 va rigettata ed il provvedimento monitorio va confermato integralmente.
4 - Dall'accoglimento dell'appello incidentale deriva altresì il rigetto dell'appello principale, volto solo ed esclusivamente ad ottenere la riforma parziale della decisione impugnata nella parte in cui, pur avendo accolto in parte l'opposizione avverso proposta dal , non aveva CP_2 Parte_1
revocato il provvedimento di ingiunzione.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
5 - L'accoglimento dell'appello incidentale – stante anche l'espressa richiesta del sig. appellato, di condannarsi l'appellante al CP_1
pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, in tal modo chiedendo la riforma della sentenza gravata laddove ha disposto la compensazione integrale delle stesse –, con conseguente soccombenza integrale del
, comporta altresì la riforma Parte_1
Proc. N.R.G. 7550/2020 - Sentenza della sentenza impugnata nella parte in cui ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti, laddove queste andavano invece poste a carico del opponente. Parte_1
5.1 - Le spese di lite del primo grado di giudizio seguono dunque il principio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, considerate la natura, il valore (€ 4.900,00, come indicato nell'atto di citazione in opposizione) e la complessità delle questioni (bassa), secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (come modificato con D.M. n. 37/2018) in complessivi €
771,00 a titolo di compensi professionali (pari ad € 113,00 per la fase di studio;
€ 120,00 per la fase introduttiva;
€ 335,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 203,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avvocato ANGELO CUOMO, dichiaratosi anticipatario.
5.2 - Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono il principio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, stante il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento di quello incidentale, sono poste a carico del
e considerate la natura, il Parte_1
valore (€ 4.900,00, come indicato nell'atto di citazione in opposizione) e la complessità delle questioni (bassa), secondo i criteri di cui al D.M. n.
55/2014 (come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € 1.278,00
a titolo di compensi professionali (pari ad € 213,00 per la fase di studio;
€
213,00 per la fase introduttiva;
€ 426,00 per la fase istruttoria/trattazione;
€ 426,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avvocato
ANGELO CUOMO, dichiaratosi anticipatario.
Visto l'esito dell'appello principale e considerato il disposto dell'art. 13, co.
1-quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17,
Legge n. 228/2012, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante,
Proc. N.R.G. 7550/2020 - Sentenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di definizione negativa del gravamen – come nel caso di specie -, previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30/1/2013 (cfr. Cass. Civ.,
SS.UU. n. 9938/2014 e Circolare del Ministero della Giustizia del
6/7/2015), l'appellante principale è tenuto alla refusione del doppio del contributo unificato, mandando alla Cancelleria per le cure del relativo adempimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
842/2020 del Giudice di Pace di Salerno rigetta l'opposizione avverso il
Decreto Ingiuntivo n. 1495/2015 proposta dal
[...]
e lo conferma;
Parte_1
2) Rigetta l'appello principale proposto dal Parte_1
;
[...]
3) Accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
842/2020 del Giudice di Pace di Salerno, condanna il
[...]
alla refusione, in favore del sig. Parte_1 CP_1
, delle spese di lite del primo grado di giudizio, che si
[...]
liquidano in complessivi € 771,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e
C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avvocato ANGELO CUOMO, dichiaratosi anticipatario;
4) Condanna il alla Parte_1
refusione, in favore del sig. , delle spese di lite del CP_1
presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.278,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura
Proc. N.R.G. 7550/2020 - Sentenza del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avvocato ANGELO CUOMO, dichiaratosi anticipatario;
5) Dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante
[...]
; Parte_1
6) Manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.
Così deciso in Salerno il 03/6/2025
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G. 7550/2020 - Sentenza