Sentenza 10 maggio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/05/2018, n. 11268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11268 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2018 |
Testo completo
guente accertamento dellacquisto SENTENZA della proprietà sul ricorso 74-2016 proposto da: per usucapione - OR NG, elettivamente domiciliato in ROMA, estensione pronuncia presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, nel diverso rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO GIUA, giudizio ex art. 619 giusta procura speciale a margine del ricorso;
c.p.c. nei confronti
- ricorrente -
del creditore contro 2018 procedente - compensazione CALLIOPE S.R.L. in persona del legale rappresentante 673 spese di lite nel p.t. e per essa quale mandataria la CERVED CREDIT giudizio ex art. 619 MANAGEMENT S.R.L. in persona del suo procuratore MARCO c.p.c. VITALE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO R.G.N. 74/2016
QUIRINO VISCONTI
20 presso lo studio dell ' avvocato cron. ANTONINI MARIO, rappresentata e difesa GEMMA MAURIZIRep. giusta procura speciale in calce al controricorso;
Ud. 28/02/2018
- controricorrente -
PU avverso la sentenza n. 1176/2014 del TRIBUNALE di SASSARI, depositata il 25/09/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/02/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Fatti di causa
Con sentenza 25.9.2014 n. 1176 il Tribunale Ordinario di Sassari, adito da CA RT con opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., dava atto che AL s.r.l. (creditore procedente nella esecuzione immobiliare svolta nei confronti del debitore HE OR) aveva prestato adesione alle ragioni dell'opponente il quale, allegando di essere proprietario del bene, aveva prodotto nel giudizio la sentenza n. 1687/2013 del medesimo Tribunale, emessa in altro giudizio, con la quale era stato accertato l'acquisto della proprietà dell'immobile per intervenuta usucapione, e dichiarava, pertanto, cessata la materia del contendere, ritenendo virtualmente soccombente l'opponente, in quanto l'atto introduttivo -viziato da nullità per difetto del requisito della "editio actionis" - era stato notificato tardivamente soltanto dopo la emissione della ordinanza di vendita, e dichiarava sussistere "giusti motivi per la compensazione delle spese di lite". L'appello proposto dall'RT in relazione al solo capo delle spese di lite veniva dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. dalla Corte d'appello di Sassari con ordinanza 25.9.2015, comunicata dalla Cancelleria a mezzo PEC in data 9.10.2015. Avverso la sentenza di primo grado CA RT ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 348 ter comma 3 c.p.c. deducendo tre motivi. Resiste con controricorso
CERVED
Credit Management s.r.l. n. q. di mandataria di AL s.r.l. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. Ragioni della decisione Il ricorso per cassazione, proposto ai sensi dell'art. 348 ter comma 3 c.p.c., è stato ritualmente notificato in data 9.12.2015 ai sensi dell'art. 325 comma 2 c.p.c., in quanto la ordinanza di inammissibilità dell'appello, pronunciata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. dalla Corte d'appello di Cagliari sez. di Sassari e depositata in 25.9.2015, è stata comunicata in data 9.10.2015, dalla Cancelleria di quell'Ufficio giudiziario, all'indirizzo PEC antonio.giva@pecit del difensore di CA RT, ed il termine di decadenza per la notifica del ricorso decorrente dalla predetta comunicazione di Cancelleria, come previsto dall'art. 348 ter comma 3 c.p.c., venendo a scadere in giorno festivo, deve intendersi prorogato di diritto al giorno seguente non festivo ex art. 155 comma 4 c.p.c.. Il ricorso per cassazione può altresì accedere all'esame della Corte, avendo il ricorrente assolto all'onere, della integrale trascrizione dei motivi di gravame dedotti con l'atto di appello dichiarato inammissibile dalla Corte distrettuale ex art. 348 bis comma 1 c.p.c. (cfr. ricorso pag. 5-9), adempimento prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, n. 3), c.p.c. e ritenuto indispensabile per consentire a questa Corte il controllo in ordine alla insussistenza di un giudicato interno sulle questioni sottoposte al vaglio del giudice di legittimità e già prospettate al giudice del gravame (cfr. Corte cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8942 del 17/04/2014; id. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10722 del 15/05/2014; id. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6140 del 26/03/2015; id. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18623 del 22/09/2016; id. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26936 del 23/12/2016). Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza ex art. 360co1 n. 4 c.p.c per "omessa pronuncia" -in violazione dell'art. 112 c.p.c.- in cui sarebbero incorsi il Tribunale e la Corte d'appello, non avendo i Giudici di merito "considerato, né esaminato e nemmeno indicato i motivi di appello relativi alla eccepita decadenza, né quelli relativi alla denunciata violazione dell'art. 88 c.p.c. relativo allo stigmatizzato comportamento asseritamente tenuto in violazione del dovere di lealtà e probità della parte e del suo difensore". Il motivo è inammissibile- Preliminarmente va dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la ordinanza della Corte d'appello dichiarativa della inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. -anche ove si dovesse qualificare come ricorso straordinario ex art. 111co7 Cost.- non essendo stati fatti valere vizi di natura processuale propri della ordinanza, ma essendo state proposte critiche analoghe a quelle formulate nei confronti della sentenza di primo grado che, nel sistema delineato dal Legislatore con la riforma introdotta con l'art. 54 comma 1, lett. a) del DL22 giugno 212 n. 83 conv. con mod. in legge 7 agosto 212 n. 134, è il solo provvedimento impugnabile, dovendo ribadirsi il principio di diritto affermato da Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 1914 del 02/02/2016 secondo cui "L'ordinanza di inammissibilità dell'appello resa ex art. 348 ter c.p.c. non è ricorribile per cassazione, nemmeno ai sensi dell'art.111, comma 7, Cost., ove si denunci l'omessa pronuncia su un motivo di gravame, attesa la natura complessiva del giudizio "prognostico" che la caratterizza, necessariamente esteso a tutte le impugnazioni relative alla medesima sentenza ed a tutti i motivi di ciascuna di queste, ponendosi, eventualmente, in tale ipotesi, solo un problema di motivazione". Quanto alle censure rivolte alla sentenza del Tribunale Ordinario di Sassari È appena il caso di osservare come sia manifestamente incongrua la censura di non aver "considerato, esaminato e neppure indicato i motivi di appello": il ricorrente avrebbe dovuto invece specificare la censura ai sensi dell'art. 366co1 n. 4 c.p.c., deducendo quale errore di diritto o di fatto -quest'ultimo nei limiti consentiti dall'art. 360co1 n. 5 c.p.c.- fosse stato eventualmente commesso dal Tribunale nella individuazione delle ragioni fondanti i "giusti motivi" della pronuncia di compensazione delle spese di lite In ogni caso quando anche si dovessero riferire gli argomenti svolti nella esposizione ad una critica mossa alla decisione impugnata, la censura - per come formulata: vizio di omessa pronuncia- non coglie nel segno atteso che il Tribunale ha fondato la "ratio decidendi" esaminando il comportamento processuale tenuto da entrambe le parti nel giudizio di opposizione ex art. 619 c.p.c., esteso ai diversi profili sia delle eccezioni e difese svolte, rappresentando le ragioni che motivavano la decisione di compensare interamente tra le parti le spese del giudizio, dunque rimanendo per ciò stesso escluso il vizio di omessa pronuncia Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza di prime cure per nullità determinata da carenza assoluta di motivazione ex art. 132co2 n. 4) c.p.c. in relazione all'art. 360co1 n. 4 c.p.c., in quanto il Tribunale avrebbe dato rilevanza, ai fini della compensazione delle spese ad elementi non conducenti quali il vizio di nullità del ricorso ex art. 619 c.p.c per difetto di "editio actionis" (art. 163 n. 4 c.p.c.) ed il provvedimento di rigetto della istanza di sospensione della esecuzione, atteso che, quanto al primo, il vizio di nullità non determinava la definizione del giudizio, imponendo al Giudice di assegnare termine per la integrazione dell'atto; quanto al secondo poichè lo stesso Giudice della esecuzione aveva invece accolto tale istanza in un identico caso. Il motivo è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi. Il Tribunale ha infatti ricollegato i "giusti motivi" per la compensazione delle spese ad un complesso di elementi desunti dal comportamento processuale delle parti, ritenendo di valorizzare oltre agli elementi indicati anche: a) la peculiarità della vicenda processuale per cui il terzo-proprietario aveva proposto separato giudizio, nel quale non erano parti i creditori procedenti ed intervenuti, avente ad oggetto l'accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà dell'immobile oggetto di espropriazione;
b) la proposizione del ricorso ex art. 619 c.p.c. quando era stata già emessa dal Giudice della esecuzione la ordinanza di vendita, sul presupposto implicito che tale provvedimento era assunto a discrimine dall'art. 620 c.p.c. per giustificare il rigetto della istanza di sospensione della esecuzione;
c) sulla mancata indicazione nell'atto di opposizione dei fatti probatori dimostrativi dell'allegato acquisto della proprietà per usucapione (circostanza che non consentiva al creditore procedente ed ai creditori intervenuti di verificare la fondatezza delle ragioni dell'opponente); d) sulla decisività della sentenza n. 1687/2013 di accertamento della proprietà del bene immobile emessa nell'altro giudizio, e prodotta successivamente nel giudizio ex art. 619 c.p.c. dall'opponente, in relazione alla quale AL s.r.l. -essendo stata posta in grado di valutare la fondatezza delle ragioni allegate dall'RT- prestava adesione alla opposizione ed il Giudice della esecuzione era posto in grado di delibare favorevolmente sulla reiterata istanza di sospensione della esecuzione immobiliare. Ne segue che, pur fondato il rilievo concernente l'errore in cui è incorso il Tribunale correlando la soccombenza virtuale dell'opponente alla nullità dell'atto di opposizione viziato dalla carenza del requisito prescritto dall'art. 163 n. 4 c.p.c., la censura si palesa tuttavia inidonea ad inficiare la complessiva "ratio decidendi" posta a fondamento della pronuncia sulla compensazione delle spese, che viene adeguatamente sorretta da tutti gli altri elementi indicati e considerati nella motivazione della sentenza impugnata. Il terzo motivo denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt.91 e 92 c.p.c. La censura è inammissibile per difetto di specificità non essendo dato discernere se le critiche si riferiscano alla errata statuizione del Tribunale in punto di soccombenza virtuale, ovvero alle ragioni che hanno fondato i "giusti motivi" che il Tribunale sostiene sussistere per la integrale compensazione delle spese di lite. In ogni caso, fermo l'errore del Tribunale -come già rilevato nell'esame del secondo motivo- nel ricollegare la soccombenza virtuale dell'opponente al vizio di nullità dell'atto introduttivo del giudizio ex art. 619 c.p.c., errore tuttavia non determinante ai fini della pronuncia sulla compensazione delle spese per le ragioni già esposte, il motivo in esame inteso a censurare detta statuizione in relazione alla violazione del principio di causalità ex art. 91 c.p.c. secondo cui le spese di lite debbono essere poste a carico della parte (virtualmente) soccombente, non investe la "ratio decidendi" atteso che ipotizza ma non dimostra che la riforma della errata statuizione sulla soccombenza virtuale dell'opponente determini -automaticamente- anche la caducazione della statuizione sulla compensazione delle spese, quando invece il predetto principio di causalità è stato declinato dalla giurisprudenza di questa Corte, con principio di diritto consolidato, nel senso che il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso di altri giusti motivi (ex plurimis: Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 8889 del 03/07/2000; id. Sez. 5 - , Ordinanza n. 8421 del 31/03/2017; id. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24502 del 17/10/2017). Nella specie il Tribunale ha esplicitato le ragioni per le quali ha inteso disporre la compensazione integrale delle spese di lite, applicando la disposizione dell'art. 92 c.p.c. riformato dalla legge n. 69/2009 ("Se vi e' soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice puo' compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti"), e tale pronuncia sulle spese - anche venendo meno la statuizione sulla soccombenza virtuale dell'opponente- non comporta alcuna violazione del principio di causalità ex art. 91 c.p.c. come interpretato da questa Corte di legittimità. In conclusione il ricorso deve essere rigettato e la parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato