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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 25/06/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Eugenio Bolondi, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 1616 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2021 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato ROSSINI Parte_1 C.F._1
LUCIANA
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avvocato ARGENTIERI VALERIO
CONVENUTA
OGGETTO: divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in note scritte sostitutive di udienza depositate dal ricorrente il 21/11/2024 e dalla convenuta il 22/11/2024
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Il 17/10/2019 è deceduta a NA , senza lasciare testamento. Eredi della Persona_1 stessa sono i due figli parti in causa, i quali, ai sensi dell'art. 566 c.c., devono dividersi il relativo asse in ragione di metà ciascuno.
1 2. La presente controversia, preceduta da mediazione obbligatoria, è stata radicata da Parte_1 per ottenere la propria parte dei gioielli della madre, di cui ha lamentato l'integrale illegittima apprensione da parte della sorella, oppure, in via subordinata “una somma di denaro corrispondente al valore della quota allo stesso spettante”, pretesa, quest'ultima, da qualificare in termini risarcitori, come tra breve meglio si dirà.
3. ritualmente costituitasi, ha chiesto respingersi le domande avversarie, Controparte_1 ritenute infondate e, in via riconvenzionale subordinata all'accoglimento delle stesse, ha domandato dichiararsi nulle alcune donazioni di denaro che il fratello e i figli del medesimo hanno ricevuto dalla de cuius, dunque da ricomprendere nell'asse e da dividere a metà tra gli eredi.
4. Tentata inutilmente la conciliazione della lite, è stata disposta CTU con l'esperto gemmologo dott.
, di cui pure si dirà tra breve. Persona_2
5. La convenuta ha quindi proposto, ai sensi dell'art. 52 c.p.c., istanza di ricusazione dello scrivente, dichiarata inammissibile dal Collegio.
6. Le parti hanno, da ultimo, precisato le conclusioni e depositato le difese finali nei termini loro concessi.
§
A) ha fornito la prova dell'integrale illegittima apprensione, da parte di Parte_1 [...]
dei gioielli di cui si discute, tramite i messaggi scambiati con la sorella all'indomani Controparte_1 della morte della madre (documenti 3, 4 e 5 acclusi al ricorso introduttivo); da tali messaggi, di cui la convenuta ha riconosciuto l'autenticità (cfr. pagina 3 della comparsa di costituzione e risposta) si evince con chiarezza come costei, dopo averli trovati alla fine dell'anno 2019, ne fosse in possesso e ne abbia inviato esaustivo elenco al fratello, tranquillizzandolo.
A ulteriore conferma di quanto precede, a pagina 4 della comparsa di costituzione, Controparte_1 sostiene infatti di averli prelevati dalla cassetta di sicurezza di ove erano riposti, con ciò
[...] CP_2 viepiù attestandone l'apprensione, e di averli portati a casa della de cuius, acclarando dunque che trattavasi proprio dei gioielli di proprietà della madre e non già suoi.
A quel punto, afferma la convenuta, “non è dato conoscere se, a seguito dello sgombero effettuato di comune accordo tra le parti, siano stati sottratti o prelevati dal medesimo ricorrente” (pagina 8 della comparsa di costituzione), tesi, quest'ultima, però all'evidenza inverosimile, non risultando successive richieste della sorella al fratello circa la sorte dei preziosi, cui entrambi tenevano molto, e invece, all'opposto, insistenti domande del secondo alla prima, cui ha infine fatto seguito l'avvio di questo contenzioso.
2 L' “accordo bonario” del 03/08/2020, ancora richiamato dalla Difesa della convenuta, non è pertinente, non contenendo menzione alcuna dei gioielli di cui qui si discute, che certo sarebbe stata inserita se esso li avesse riguardati, data l'attenzione come detto rivolta dagli eredi a tali preziosi.
B) A fronte dell'accertata apprensione dei beni in questione da parte di e del Controparte_1 rifiuto della stessa di consegnarli materialmente, è stata disposta CTU per stimarne il relativo valore sulla base della documentazione fotografica versata in atti da ambo i contendenti. Tale accertamento peritale, lungi dal risultare inammissibile (come infondatamente eccepito dalla convenuta che, in tal modo, nella sostanza avrebbe preteso, sempre grazie alla propria condotta illecita, anche di impedire la quantificazione della conseguente domanda risarcitoria ex adverso formulata) ha fornito al
Tribunale elementi assai utili per meglio valutare, ex art. 1226 c.c., la richiesta di di Parte_1 ottenere “una somma di denaro corrispondente al valore della quota allo stesso spettante”.
Il Tribunale, nello specifico, condivide l'operato del CTU – svolto nel contraddittorio con i
Consulenti di parte, che pure, tra l'altro, lo hanno nella sostanza condiviso – poiché frutto di attenta e scrupolosa disamina della documentazione rilevante e sorretto da analitica e convincente motivazione, all'esito della quale il dott. è giunto a fornire una stima prudenziale di euro Per_2
25.000,00 dei gioielli in esame.
La domanda di va dunque accolta per un importo pari a euro 12.500,00. Parte_1
C) La convenuta, dal canto suo, ha allegato che il fratello abbia ricevuto dalla madre due donazioni di somme di denaro: euro 9.900,00 in data 24/01/2018 ed euro 5.000,00 il 26/04/2019. ne ha ammesso la ricezione (pagina 3 della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 Parte_1
c.p.c.) ma ha eccepito l'inammissibilità della pretesa di di ricevere la metà dei Controparte_1 relativi importi dato che, a suo dire, la massa “è già stata divisa, eccezion fatta per i soli gioielli”, circostanza non rispondente al vero, poiché non vi è traccia di, imprescindibile, accordo scritto esplicitamente menzionante tali donazioni.
Ugualmente infondata, vista l'entità delle somme donate e l'assenza di prova che esse siano state corrisposte dalla de cuius per specifici servizi ricevuti o in conformità di usi, la qualificazione ex art. 770, secondo comma, e/o ex art. 783 c.c. asserita dal donatario (il cui doc. 14 è irrilevante a tal fine).
Trattasi, al contrario, di donazioni dirette nulle per difetto di forma solenne (art. 782, primo comma,
c.c.) – circostanza che rende irrilevante anche l'eventuale successiva dazione di alcuni di detti importi da ai propri figli – dal che consegue che il complessivo ammontare di euro 14.900,00 Parte_1 fa parte del relictum da dividere tra i coeredi e a ne spetta la metà, pari a euro Controparte_1
7.450,00.
Da ricomprendere invece nell'art. 783 c.c. le modiche somme di denaro (euro 1.000,00 totali) elargite in più occasioni dalla de cuius ai nipoti, non tenuti alla collazione poiché non eredi della prima.
3 D) Operata la compensazione legale (art. 1243, primo comma, c.c.) tra i rispettivi crediti,
[...] viene, in conclusione, condannata a pagare a l'importo di euro Controparte_1 Parte_1
5.050,00, oltre interessi legali dal 09/03/2021 al saldo.
E) La prevalente soccombenza della convenuta, ricavabile dall'esito complessivo della lite, giustifica la sua condanna a rifondere alla controparte ½ delle spese di lite, compensandosi tra le parti il restante
½ .
Le stesse sono quantificate, ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. 147/2022, in complessivi euro 2.500,00, considerando la controversia ricompresa nello scaglione da euro 1.100,00
a euro 5.200,00, ritenendo svolte le quattro fasi, e liquidando un compenso professionale di Avvocato prossimo a quello medio tariffario. pagherà pertanto a tale titolo a euro 1.250,00, oltre accessori di Controparte_1 Parte_1 legge e costi vivi di causa documentati.
Le spese di CTU sono invece compensate – e dunque da dividere a metà tra i contendenti, con diritto di ciascuno di ripetere dall'altro quanto eventualmente versato in eccedenza rispetto alla metà dovuta
– poiché la relativa stima si sarebbe comunque resa necessaria anche qualora la convenuta avesse materialmente consegnato i beni al perito, come non avvenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di NA, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
- condanna a pagare a euro 5.050,00 oltre interessi legali dal Controparte_1 Parte_1
09/03/2021;
- condanna a rifondere a ½ delle spese di lite, pari a euro Controparte_1 Parte_1
1.250,00 per compenso professionale di Avvocato, oltre 15% per spese generali, 4% per CPA, 22% per IVA, oltre costi vivi di causa documentati;
- compensa tra le parti il restante ½ delle spese di lite;
- compensa tra le parti le spese di CTU, come separatamente liquidate, con diritto di ciascuno dei contendenti di ripetere dall'altro quanto eventualmente versato in eccedenza rispetto alla metà dovuta.
Si comunichi.
NA, 25/06/2025
IL GIUDICE dott. Eugenio Bolondi
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