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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/07/2025, n. 3594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3594 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 2716, del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
Avv. (C.F. ), difesa dall'avv. Bruno Sellitti, giusta Parte_1 CodiceFiscale_1
procura in atti
Appellante
E
Avv. PR Gennaro Luca (C.F. ), difeso dall'avv. Giorgio Gritti, C.F._2
giusta procura in att
Appellato
FATTI DI CAUSA
1.Il Giudice di Pace di Napoli condannava l'avv. al pagamento, in favore Parte_1 dell'avv. Gennaro Luca PR, della somma di euro 2.970,00, a titolo di compenso per prestazione professionale, oltre interessi legali dall'evento al soddisfo, e della somma di euro 400,00 a titolo di spese processuali, oltre spese, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione, ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore, avv. Giovanni
Gritti.
2. In data 25/05/2020 veniva notificato all'avv. , tramite PEC, la sentenza n. Parte_1
11779/2020, emessa il 17/05/2019, depositata e pubblicata il 25/02/2020, munita di formula esecutiva, emessa in data 25/5/2020.
3. In forza di tale titolo esecutivo, il creditore avv. PR Gennaro Luca notificava all'avv.
pedissequo atto di precetto di pagamento per complessivi euro 2.970,00, Parte_1 oltre successive spese occorrende, e invitava l'avv. a “pagare nel termine di Parte_1 giorni DIECI dalla notifica del presente atto, all'istante procuratore, le seguenti somme, con avvertenza che in mancanza si procederà con l'esecuzione forzata”.
4. L'avv. proponeva opposizione, asseritamente ai sensi dell'art. 615 e Parte_1 dell'art. 617 cpc, avverso il precetto, lamentando, in primo luogo, la violazione dell'art. 88 cpc, per contrarietà dell'azione intrapresa al codice deontologico forense ed ai principi di lealtà e correttezza processuale, dal momento che, a suo dire, l'avv. PR non avrebbe dovuto intimare il precetto di pagamento senza avere previamente informato l'avvocato della controparte della propria intenzione di dare corso alla procedura;
e lamentando, altresì, la violazione del proprio diritto di difesa, ex art. 24 Cost., dal momento che la sentenza emessa dal giudice di pace sarebbe affetta da vizi procedimentali, per essere stata emessa prima della precisazione delle conclusioni e della discussione orale “e per non aver il giudice ridotto le competenze professionali dell'avv. Gennaro Luca PR considerate sopravvalutate rispetto all'attività svolta”.
Chiedeva di:
“- Dichiarare la nullità dell'intera procedura esecutiva con consequenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge. Nel merito: per le motivazioni di cui alla narrativa, dichiarare nullo ed improduttivo di effetti l'atto di precetto e/o del titolo esecutivo notificato in data 25/05/2020 all'avv. su istanza del creditore avv. Gennaro Luca PR;
Parte_1
- dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata opposizione;
e, per l'effetto,
- condannare il convenuto avv. Gennaro Luca PR al risarcimento dei danni morali subiti dall'attrice, quantificati nella somma di € 1.500,00, o nella maggiore/minore somma ritenuta di giustizia. - condannare, infine, l'avv. Gennaro Luca PR alla rifusione delle spese di giudizio, con clausola di attribuzione.
- In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato patrocinante come previsto dal D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del
15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende”.
5. Si costituiva l'avv. PR Gennaro Luca.
Chiedeva preliminarmente la riunione del giudizio ad altra opposizione, proposta dalla controparte, avverso il precetto notificatole ad istanza del proprio difensore per ottenere il pagamento delle spese del giudizio svoltosi innanzi al giudice di pace.
Chiedeva, in conclusione, dichiararsi l'opposizione inammissibile o infondata.
6. Con la sentenza n. 4743, pubblicata il 18.5.2021, il tribunale di Napoli rigettava l'opposizione e condannava l'avv. ai sensi dell'art. 96 cpc, al pagamento di una Pt_1 somma, in favore dell'avv. PR, per lite temeraria.
In motivazione deduceva: che il precetto di cui qui si discuteva recava l'intimazione al pagamento della complessiva somma di euro 3.274,10, e non di euro 4.066,87, come erroneamente sostenuto dall'opponente, la quale addizionava indebitamente le somme portate dal precetto notificatole per il recupero del credito del PR con quelle dell'altro precetto, notificatole ad istanza del difensore del PR, difensore distrattario dei compensi liquidati dal giudice di pace;
e ciò benché non si fosse proceduto (su richiesta anche della stessa opponente) alla riunione tra i due giudizi di opposizione ai due precetti, stante la diversità di crediti e creditori procedenti;
che era privo di fondamento – oltre che comunque irrilevante ai fini dell'opposizione – il primo motivo di opposizione, con cui la denunciava la violazione dell'art. 88 c.p.c. e Pt_1
delle regole deontologiche, per avere il PR notificato il precetto senza consentirle di dare spontanea esecuzione alla sentenza;
che si trattava di affermazione che, da un canto, era smentita in fatto dalla produzione, da parte dell'opposto, degli inviti al pagamento inviati a mezzo PEC dal legale del PR alla ben prima della notifica del precetto;
e che, dall'altro, proprio per il rilievo disciplinare Pt_1
e deontologico della ipotizzata condotta, non poteva avere alcun rilievo ai fini della validità del precetto stesso;
che con un secondo motivo, poi, la denunciava una lesione del suo diritto di difesa Pt_1 garantito dall'art. 24 Cost.: a suo dire, infatti, il titolo esecutivo azionato era inesistente o nullo, perché la sentenza emessa dal giudice di pace, costituente il titolo azionato, era viziata da error in iudicando e error in procedendo, in quanto emessa prima della precisazione delle conclusioni e della discussione orale e “per non aver il giudice di pace ridotto le competenze professionali dell'avv. Gennaro Luca PR”;
che si trattava di argomenti che non potevano trovare ingresso nel giudizio di opposizione all'esecuzione: il titolo esecutivo giudiziale poteva, se del caso, essere modificato o annullato in sede di gravame, ma non era concesso al giudice dell'opposizione all'esecuzione compiere valutazioni che attenessero al merito della controversia decisa con la sentenza costituente il titolo;
che con un ulteriore atto, qualificato come “motivi nuovi e aggiunti all'atto di citazione in opposizione”, depositato prima ancora della prima udienza, poi, la aveva introdotto Pt_1 un'altra questione, contestando il titolo esecutivo, perché oggetto di una correzione di errore materiale disposta dal GdP su istanza del PR, senza il rispetto della procedura prevista dagli artt. 287 e 288 c.p.c.;
che si trattava di questione che, ove realmente rilevante (si trattava della correzione della data di emissione della decisione), poteva essere valutata dal giudice del gravame, ma che non inficiava la regolarità formale del titolo esecutivo, posto a base del precetto;
che il rigetto dei motivi di opposizione implicava anche il rigetto della domanda di condanna del PR a non meglio specificati danni morali (domanda poi trasformata, in sede di conclusioni, in richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.);
che le spese del giudizio seguivano la soccombenza;
che il tenore complessivo della domanda, ed in particolare la richiesta di condanna dell'opposto a risarcire pretesi danni morali o da lite temeraria, rendevano evidente il carattere temerario del giudizio, e giustificavano, in applicazione del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., la condanna dell'attrice al pagamento, in favore del convenuto, di una somma che, equitativamente, si determinava in euro 1.500,00, somma pari al preteso, ed infondato, ristoro del danno morale richiesto dalla Pt_1
7. L'avv. ha promosso appello. Parte_1
Con un primo motivo censura sentenza di primo grado per omessa pronuncia sulla opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc, “formulata dalla appellante per ottenere la sospensione della sentenza n. 11799/20 del giudice di pace” (v. pg. 2 dell'atto di appello). Deduce che il tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di sospensiva della esecuzione;
che il presupposto per l'adozione della sospensiva è costituito dalla parvenza di fondatezza dell'opposizione nel merito;
che il tribunale non ha ritenuto che vi fosse una parvenza di fondatezza, ma ha commentato che “non è concesso al giudice dell'opposizione compiere valutazioni che attengono al merito della controversia decisa con la sentenza costituente il titolo”;
che “la sospensione della “efficacia esecutiva del titolo” disposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c., comma 1, ha natura di “sospensione esterna” e il titolo indicato nell'atto di precetto diviene inidoneo a sorreggere qualsiasi azione espropriativa che il creditore intenda porre in esse in base a quella intimazione” (così alle pgg. 3 e 4 dell'atto di appello);
che il giudice di prime cure, oltre ad omettere la pronuncia sulla opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc, aveva violato l'art. 112 cpc.
Con il secondo motivo lamenta la errata applicazione dell'art, 96 cpc., considerato che l'opposizione non era manifestamente infondata.
Deduce: che la fondatezza del primo motivo di appello esclude la manifesta infondatezza della domanda di primo grado;
che, in ogni caso, non sussistevano le condizioni per una condanna ex art. 96 cpc;
che il giudice di primo grado non aveva considerato che l'avv. PR non aveva agito con lealtà, notificando direttamente il precetto.
Così conclude:
“In via preliminare il previo accoglimento della domanda di sospensione dell'atto impugnato in quanto dall'atto impugnato deriva senza alcun dubbio un danno grave ed irreparabile al patrimonio dell'appellante già gravemente pregiudicato dal pignoramento c/ terzi dei buoni fruttiferi delle , sulla base della sentenza del Giudice di Pace n.11799/20, CP_1 illegittima, e la correzione materiale della sentenza per violazione dell'art. 288 c,p,c..
- nel merito, Riformare per nullità la sentenza impugnata per l'error in procedendo commesso dal giudice di prime cure, sui vizi del precetto;
- Riformare per nullità la sentenza impugnata per l'error in procedendo commesso dal giudice di prime cure, sui vizi di ultrapetizione, avendo il giudice sentenziato sul danno punitivo ex art. 96 c.p.c., domanda non richiesta dall'opposto, e, sulle spese di lite della controversia, generando anche il difetto di motivazione della stessa sentenza. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio e di ogni altra spesa connessa e consequenziale e con salvezza di ogni altro diritto, azione e ragione e di meglio ed ulteriormente dedurre, in via istruttoria, anche in ragione delle difese di controparte”.
8. Si è costituito l'avv. PR Luca Gennaro.
Deduce: che il tribunale si è pronunciato su tutta la domanda avanzata dalla Pt_1
Chiede il rigetto dell'appello; con vittoria di spese da distrarre e condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 cpc.
9. Con le note depositate telematicamente il 20.6.2023 l'avv. ha rassegnato Parte_1
le seguenti conclusioni:
“Piaccia all' Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello, così provvedere:
- nel merito, in riforma e/o annullamento della Sentenza n._4743/2021 emessa dal Tribunale
Civile di Napoli, accogliere le conclusioni esposte, rigettando per l'effetto le eccezioni spiegate nel giudizio di primo grado davanti al Tribunale di Napoli dall'appellato, per i motivi esposti in fatto ed in diritto;
- accertare e dichiarare che la sentenza n. 4743/2021 del Giudice Cataldi del Tribunale di
Napoli è nulla, in quanto, il giudice è incorso nel vizio di omessa pronuncia (art. 161 c.p.c., poiché, egli avrebbe dovuto pronunciarsi su tutta la domanda ed eccezione proposte da questa difesa ex art. 112 c.p.c.
- accertare e dichiarare che la sentenza n. 11779/19 del Giudice di Pace è nulla per violazione degli artt. 281 sexies c.p.c.;
- revocare correzione materiale della data della sentenza inaudita altera parte non sussistente il requisito del fumus iuris o periculum in mora ex art. 287 c.p.c.
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio e di ogni altra spesa connessa e consequenziale e con salvezza di ogni altro diritto, azione e ragione.”
10. Con ordinanza del 15.11.2021 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione della esecutività della sentenza di primo grado, formulata dall'avv. Pt_1 RAGIONI DELLA DECISIONE
1.L'appello è manifestamente infondato.
2. L'avv. contesta che il tribunale sia incorso nella omessa pronuncia quanto alla Pt_1 domanda di sospensiva dell'efficacia del titolo posto a fondamento della azione esecutiva
(la sentenza del giudice di pace).
L'assunto è infondato.
È sufficiente osservare che con l'ordinanza del 18.11.2020 il tribunale ha espressamente rigettato la domanda di inibitoria, non ravvisando gravi motivi per concedere la sospensiva.
3. L'avv. ha anche eccepito il vizio di omessa pronuncia in cui sarebbe incorso il Pt_1
tribunale per non avere pronunciato sulla opposizione agli atti esecutivi.
La censura è manifestamente infondata.
Premesso che non è dato intendere quale sia stata l'opposizione agli atti esecutivi, atteso che le doglianze sollevate dall'avv. non hanno riguardato il profilo formale del Pt_1
precetto, ma hanno tutte riguardato la validità del titolo esecutivo (la sentenza del giudice di pace), va osservato che, in primo grado, le uniche censure sollevate dall'avv. sono Pt_1
state:
-la violazione dell'art. 88 cpc da parte del PR, il quale avrebbe agito con scarsa lealtà;
-la violazione dell'art. 24 Cost, in quanto la sentenza del giudice di pace era affetta da vizi procedimentale, cioè sia da error in iudicando e da error in procedendo ex art. 281 sexies c.p.c. e per aver emessa il giudice di pace la sentenza prima delle precisazioni delle conclusioni e discussione orale e per non aver il giudice di pace ridotto le competenze professionali dell'avv. Gennaro Luca PR, considerate sopravvalutate rispetto all'attività svolta;
-la violazione degli artt. 287 e 288 cpc, nella procedura di correzione di errore materiale della sentenza del giudice di pace.
Il tribunale ha dato risposta espressamente a tutte le censure indicate, evidenziando che:
-la violazione relativa al comportamento dell'avv. PR attengono alla sfera deontologica e non hanno alcuna rilevanza civilistica. In ogni caso, ha evidenziato che l'avv. PR aveva notificato, prima della notifica del precetto, la richiesta all'avv. di pagamento Pt_1
delle somme liquidate dal giudice di pace. L'avv. ripropone, in questa sede, la contestazione che l'avv. PR non abbia Pt_1 notificato nulla prima del precetto. Invece, agli atti, l'avv. PR ha prodotto la EC (cui pure ha fatto riferimento il tribunale nella sentenza) datata 27.3.2020, con cui lo stesso chiedeva all'avv. ai sensi dell'art. 22 del codice deontologico, di pagare la somma Pt_1
dovuta entro 10 giorni. Come evidente, si tratta di richiesta informale di pagamento, e non
– come ritenuto dall'avv. – di un precetto (v. doc. 3 prodotto dall'avv. PR); Pt_1
-le contestazioni relative al titolo esecutivo (la sentenza del giudice di pace) non potevano essere sottoposte al giudice dell'esecuzione, ma solo al giudice innanzi al quale era stata impugnata la sentenza del giudice di pace.
Visto che l'avv. ha riproposto, in questa sede, le medesime doglianze avverso la Pt_1
sentenza del giudice di pace già sottoposte al vaglio del tribunale, si osserva che la giurisprudenza di legittimità da tempo ha statuito che “in tema di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, non possono essere dedotti fatti estintivi, impeditivi o modificativi verificatisi prima della maturazione delle preclusioni processuali, ad essi relative, nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione di tale titolo” (v. Cass. 3716/2020) e che “nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame” (v. Cass. 3277/2015; 2785/2025).
4. La palese infondatezza dei motivi a base della opposizione proposta in primo grado è giustificazione sufficiente per la condanna dell'avv. al pagamento della somma, Pt_1
quantificata in euro 1.500,00 dal tribunale, a titolo di sanzione processuale ex art. 96 cpc.
Va ricordato che, ai sensi del primo comma dell'art. 96 cpc, la responsabilità processuale aggravata è riscontrabile le volte in cui il comportamento processuale tenuto dalla parte soccombente sia improntato a mala fede o a colpa grave.
Le tesi sostenute dall'avv. in primo grado appaiono palesemente infondate, anche in Pt_1
considerazione della particolare qualificazione professionale della parte.
5. L'appello dunque va rigettato e la sentenza di primo grado va confermata.
6. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e, quindi, devono gravare sull'avv. Pt_1
7. Per la liquidazione – da operarsi in favore del difensore antistatario dell'avv. PR - deve farsi applicazione dei parametri dettati dal d.m. 55/014, come integrato dal d.m.
147/2022.
8. Il valore della controversia è determinato in ragione dell'entità della somma portata dal precetto di cui l'avv ha chiesto l'annullamento. Pt_1
Pertanto, va fatta applicazione della tabella dettata per i giudizi, innanzi alla corte d'appello, il cui valore sia compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00.
9. Per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei compensi medi. Pertanto, va liquidata la somma di euro 2.915,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
10. L'avv. va condannata – come richiesto espressamente dall'avv. PR - anche Pt_1 ai sensi dell'art. 96, terzo comma cpc, per responsabilità processuale aggravata,
Nel presente giudizio ha continuato a sostenere le tesi già allegate in primo grado, come detto, palesemente infondate.
Appare congruo liquidare, a titolo di sanzione pecuniaria, tenuto conto del valore della controversia, una somma pari alla metà delle spese di lite liquidate.
Pertanto, l'avv. va condannata al pagamento, in favore dell'avv. PR, della Pt_1
somma di euro 1.450,00.
11. Poiché l'appello è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
a) rigetta l'appello promosso dall'avv. e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1
del tribunale di Napoli n. 4743/2021;
b) condanna l'avv. al pagamento delle spese di lite, liquidate, in favore del Parte_1 difensore antistatario dell'avv PR Gennaro Luca, in euro 2.915,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
c) condanna l'avv. al pagamento, in favore dell'avv. PR Gennaro Luca, Parte_1 della somma di euro 1.450,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3, cpc;
d) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 24.6.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 2716, del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
Avv. (C.F. ), difesa dall'avv. Bruno Sellitti, giusta Parte_1 CodiceFiscale_1
procura in atti
Appellante
E
Avv. PR Gennaro Luca (C.F. ), difeso dall'avv. Giorgio Gritti, C.F._2
giusta procura in att
Appellato
FATTI DI CAUSA
1.Il Giudice di Pace di Napoli condannava l'avv. al pagamento, in favore Parte_1 dell'avv. Gennaro Luca PR, della somma di euro 2.970,00, a titolo di compenso per prestazione professionale, oltre interessi legali dall'evento al soddisfo, e della somma di euro 400,00 a titolo di spese processuali, oltre spese, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione, ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore, avv. Giovanni
Gritti.
2. In data 25/05/2020 veniva notificato all'avv. , tramite PEC, la sentenza n. Parte_1
11779/2020, emessa il 17/05/2019, depositata e pubblicata il 25/02/2020, munita di formula esecutiva, emessa in data 25/5/2020.
3. In forza di tale titolo esecutivo, il creditore avv. PR Gennaro Luca notificava all'avv.
pedissequo atto di precetto di pagamento per complessivi euro 2.970,00, Parte_1 oltre successive spese occorrende, e invitava l'avv. a “pagare nel termine di Parte_1 giorni DIECI dalla notifica del presente atto, all'istante procuratore, le seguenti somme, con avvertenza che in mancanza si procederà con l'esecuzione forzata”.
4. L'avv. proponeva opposizione, asseritamente ai sensi dell'art. 615 e Parte_1 dell'art. 617 cpc, avverso il precetto, lamentando, in primo luogo, la violazione dell'art. 88 cpc, per contrarietà dell'azione intrapresa al codice deontologico forense ed ai principi di lealtà e correttezza processuale, dal momento che, a suo dire, l'avv. PR non avrebbe dovuto intimare il precetto di pagamento senza avere previamente informato l'avvocato della controparte della propria intenzione di dare corso alla procedura;
e lamentando, altresì, la violazione del proprio diritto di difesa, ex art. 24 Cost., dal momento che la sentenza emessa dal giudice di pace sarebbe affetta da vizi procedimentali, per essere stata emessa prima della precisazione delle conclusioni e della discussione orale “e per non aver il giudice ridotto le competenze professionali dell'avv. Gennaro Luca PR considerate sopravvalutate rispetto all'attività svolta”.
Chiedeva di:
“- Dichiarare la nullità dell'intera procedura esecutiva con consequenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge. Nel merito: per le motivazioni di cui alla narrativa, dichiarare nullo ed improduttivo di effetti l'atto di precetto e/o del titolo esecutivo notificato in data 25/05/2020 all'avv. su istanza del creditore avv. Gennaro Luca PR;
Parte_1
- dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata opposizione;
e, per l'effetto,
- condannare il convenuto avv. Gennaro Luca PR al risarcimento dei danni morali subiti dall'attrice, quantificati nella somma di € 1.500,00, o nella maggiore/minore somma ritenuta di giustizia. - condannare, infine, l'avv. Gennaro Luca PR alla rifusione delle spese di giudizio, con clausola di attribuzione.
- In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato patrocinante come previsto dal D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del
15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende”.
5. Si costituiva l'avv. PR Gennaro Luca.
Chiedeva preliminarmente la riunione del giudizio ad altra opposizione, proposta dalla controparte, avverso il precetto notificatole ad istanza del proprio difensore per ottenere il pagamento delle spese del giudizio svoltosi innanzi al giudice di pace.
Chiedeva, in conclusione, dichiararsi l'opposizione inammissibile o infondata.
6. Con la sentenza n. 4743, pubblicata il 18.5.2021, il tribunale di Napoli rigettava l'opposizione e condannava l'avv. ai sensi dell'art. 96 cpc, al pagamento di una Pt_1 somma, in favore dell'avv. PR, per lite temeraria.
In motivazione deduceva: che il precetto di cui qui si discuteva recava l'intimazione al pagamento della complessiva somma di euro 3.274,10, e non di euro 4.066,87, come erroneamente sostenuto dall'opponente, la quale addizionava indebitamente le somme portate dal precetto notificatole per il recupero del credito del PR con quelle dell'altro precetto, notificatole ad istanza del difensore del PR, difensore distrattario dei compensi liquidati dal giudice di pace;
e ciò benché non si fosse proceduto (su richiesta anche della stessa opponente) alla riunione tra i due giudizi di opposizione ai due precetti, stante la diversità di crediti e creditori procedenti;
che era privo di fondamento – oltre che comunque irrilevante ai fini dell'opposizione – il primo motivo di opposizione, con cui la denunciava la violazione dell'art. 88 c.p.c. e Pt_1
delle regole deontologiche, per avere il PR notificato il precetto senza consentirle di dare spontanea esecuzione alla sentenza;
che si trattava di affermazione che, da un canto, era smentita in fatto dalla produzione, da parte dell'opposto, degli inviti al pagamento inviati a mezzo PEC dal legale del PR alla ben prima della notifica del precetto;
e che, dall'altro, proprio per il rilievo disciplinare Pt_1
e deontologico della ipotizzata condotta, non poteva avere alcun rilievo ai fini della validità del precetto stesso;
che con un secondo motivo, poi, la denunciava una lesione del suo diritto di difesa Pt_1 garantito dall'art. 24 Cost.: a suo dire, infatti, il titolo esecutivo azionato era inesistente o nullo, perché la sentenza emessa dal giudice di pace, costituente il titolo azionato, era viziata da error in iudicando e error in procedendo, in quanto emessa prima della precisazione delle conclusioni e della discussione orale e “per non aver il giudice di pace ridotto le competenze professionali dell'avv. Gennaro Luca PR”;
che si trattava di argomenti che non potevano trovare ingresso nel giudizio di opposizione all'esecuzione: il titolo esecutivo giudiziale poteva, se del caso, essere modificato o annullato in sede di gravame, ma non era concesso al giudice dell'opposizione all'esecuzione compiere valutazioni che attenessero al merito della controversia decisa con la sentenza costituente il titolo;
che con un ulteriore atto, qualificato come “motivi nuovi e aggiunti all'atto di citazione in opposizione”, depositato prima ancora della prima udienza, poi, la aveva introdotto Pt_1 un'altra questione, contestando il titolo esecutivo, perché oggetto di una correzione di errore materiale disposta dal GdP su istanza del PR, senza il rispetto della procedura prevista dagli artt. 287 e 288 c.p.c.;
che si trattava di questione che, ove realmente rilevante (si trattava della correzione della data di emissione della decisione), poteva essere valutata dal giudice del gravame, ma che non inficiava la regolarità formale del titolo esecutivo, posto a base del precetto;
che il rigetto dei motivi di opposizione implicava anche il rigetto della domanda di condanna del PR a non meglio specificati danni morali (domanda poi trasformata, in sede di conclusioni, in richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.);
che le spese del giudizio seguivano la soccombenza;
che il tenore complessivo della domanda, ed in particolare la richiesta di condanna dell'opposto a risarcire pretesi danni morali o da lite temeraria, rendevano evidente il carattere temerario del giudizio, e giustificavano, in applicazione del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., la condanna dell'attrice al pagamento, in favore del convenuto, di una somma che, equitativamente, si determinava in euro 1.500,00, somma pari al preteso, ed infondato, ristoro del danno morale richiesto dalla Pt_1
7. L'avv. ha promosso appello. Parte_1
Con un primo motivo censura sentenza di primo grado per omessa pronuncia sulla opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc, “formulata dalla appellante per ottenere la sospensione della sentenza n. 11799/20 del giudice di pace” (v. pg. 2 dell'atto di appello). Deduce che il tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di sospensiva della esecuzione;
che il presupposto per l'adozione della sospensiva è costituito dalla parvenza di fondatezza dell'opposizione nel merito;
che il tribunale non ha ritenuto che vi fosse una parvenza di fondatezza, ma ha commentato che “non è concesso al giudice dell'opposizione compiere valutazioni che attengono al merito della controversia decisa con la sentenza costituente il titolo”;
che “la sospensione della “efficacia esecutiva del titolo” disposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c., comma 1, ha natura di “sospensione esterna” e il titolo indicato nell'atto di precetto diviene inidoneo a sorreggere qualsiasi azione espropriativa che il creditore intenda porre in esse in base a quella intimazione” (così alle pgg. 3 e 4 dell'atto di appello);
che il giudice di prime cure, oltre ad omettere la pronuncia sulla opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc, aveva violato l'art. 112 cpc.
Con il secondo motivo lamenta la errata applicazione dell'art, 96 cpc., considerato che l'opposizione non era manifestamente infondata.
Deduce: che la fondatezza del primo motivo di appello esclude la manifesta infondatezza della domanda di primo grado;
che, in ogni caso, non sussistevano le condizioni per una condanna ex art. 96 cpc;
che il giudice di primo grado non aveva considerato che l'avv. PR non aveva agito con lealtà, notificando direttamente il precetto.
Così conclude:
“In via preliminare il previo accoglimento della domanda di sospensione dell'atto impugnato in quanto dall'atto impugnato deriva senza alcun dubbio un danno grave ed irreparabile al patrimonio dell'appellante già gravemente pregiudicato dal pignoramento c/ terzi dei buoni fruttiferi delle , sulla base della sentenza del Giudice di Pace n.11799/20, CP_1 illegittima, e la correzione materiale della sentenza per violazione dell'art. 288 c,p,c..
- nel merito, Riformare per nullità la sentenza impugnata per l'error in procedendo commesso dal giudice di prime cure, sui vizi del precetto;
- Riformare per nullità la sentenza impugnata per l'error in procedendo commesso dal giudice di prime cure, sui vizi di ultrapetizione, avendo il giudice sentenziato sul danno punitivo ex art. 96 c.p.c., domanda non richiesta dall'opposto, e, sulle spese di lite della controversia, generando anche il difetto di motivazione della stessa sentenza. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio e di ogni altra spesa connessa e consequenziale e con salvezza di ogni altro diritto, azione e ragione e di meglio ed ulteriormente dedurre, in via istruttoria, anche in ragione delle difese di controparte”.
8. Si è costituito l'avv. PR Luca Gennaro.
Deduce: che il tribunale si è pronunciato su tutta la domanda avanzata dalla Pt_1
Chiede il rigetto dell'appello; con vittoria di spese da distrarre e condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 cpc.
9. Con le note depositate telematicamente il 20.6.2023 l'avv. ha rassegnato Parte_1
le seguenti conclusioni:
“Piaccia all' Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello, così provvedere:
- nel merito, in riforma e/o annullamento della Sentenza n._4743/2021 emessa dal Tribunale
Civile di Napoli, accogliere le conclusioni esposte, rigettando per l'effetto le eccezioni spiegate nel giudizio di primo grado davanti al Tribunale di Napoli dall'appellato, per i motivi esposti in fatto ed in diritto;
- accertare e dichiarare che la sentenza n. 4743/2021 del Giudice Cataldi del Tribunale di
Napoli è nulla, in quanto, il giudice è incorso nel vizio di omessa pronuncia (art. 161 c.p.c., poiché, egli avrebbe dovuto pronunciarsi su tutta la domanda ed eccezione proposte da questa difesa ex art. 112 c.p.c.
- accertare e dichiarare che la sentenza n. 11779/19 del Giudice di Pace è nulla per violazione degli artt. 281 sexies c.p.c.;
- revocare correzione materiale della data della sentenza inaudita altera parte non sussistente il requisito del fumus iuris o periculum in mora ex art. 287 c.p.c.
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio e di ogni altra spesa connessa e consequenziale e con salvezza di ogni altro diritto, azione e ragione.”
10. Con ordinanza del 15.11.2021 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione della esecutività della sentenza di primo grado, formulata dall'avv. Pt_1 RAGIONI DELLA DECISIONE
1.L'appello è manifestamente infondato.
2. L'avv. contesta che il tribunale sia incorso nella omessa pronuncia quanto alla Pt_1 domanda di sospensiva dell'efficacia del titolo posto a fondamento della azione esecutiva
(la sentenza del giudice di pace).
L'assunto è infondato.
È sufficiente osservare che con l'ordinanza del 18.11.2020 il tribunale ha espressamente rigettato la domanda di inibitoria, non ravvisando gravi motivi per concedere la sospensiva.
3. L'avv. ha anche eccepito il vizio di omessa pronuncia in cui sarebbe incorso il Pt_1
tribunale per non avere pronunciato sulla opposizione agli atti esecutivi.
La censura è manifestamente infondata.
Premesso che non è dato intendere quale sia stata l'opposizione agli atti esecutivi, atteso che le doglianze sollevate dall'avv. non hanno riguardato il profilo formale del Pt_1
precetto, ma hanno tutte riguardato la validità del titolo esecutivo (la sentenza del giudice di pace), va osservato che, in primo grado, le uniche censure sollevate dall'avv. sono Pt_1
state:
-la violazione dell'art. 88 cpc da parte del PR, il quale avrebbe agito con scarsa lealtà;
-la violazione dell'art. 24 Cost, in quanto la sentenza del giudice di pace era affetta da vizi procedimentale, cioè sia da error in iudicando e da error in procedendo ex art. 281 sexies c.p.c. e per aver emessa il giudice di pace la sentenza prima delle precisazioni delle conclusioni e discussione orale e per non aver il giudice di pace ridotto le competenze professionali dell'avv. Gennaro Luca PR, considerate sopravvalutate rispetto all'attività svolta;
-la violazione degli artt. 287 e 288 cpc, nella procedura di correzione di errore materiale della sentenza del giudice di pace.
Il tribunale ha dato risposta espressamente a tutte le censure indicate, evidenziando che:
-la violazione relativa al comportamento dell'avv. PR attengono alla sfera deontologica e non hanno alcuna rilevanza civilistica. In ogni caso, ha evidenziato che l'avv. PR aveva notificato, prima della notifica del precetto, la richiesta all'avv. di pagamento Pt_1
delle somme liquidate dal giudice di pace. L'avv. ripropone, in questa sede, la contestazione che l'avv. PR non abbia Pt_1 notificato nulla prima del precetto. Invece, agli atti, l'avv. PR ha prodotto la EC (cui pure ha fatto riferimento il tribunale nella sentenza) datata 27.3.2020, con cui lo stesso chiedeva all'avv. ai sensi dell'art. 22 del codice deontologico, di pagare la somma Pt_1
dovuta entro 10 giorni. Come evidente, si tratta di richiesta informale di pagamento, e non
– come ritenuto dall'avv. – di un precetto (v. doc. 3 prodotto dall'avv. PR); Pt_1
-le contestazioni relative al titolo esecutivo (la sentenza del giudice di pace) non potevano essere sottoposte al giudice dell'esecuzione, ma solo al giudice innanzi al quale era stata impugnata la sentenza del giudice di pace.
Visto che l'avv. ha riproposto, in questa sede, le medesime doglianze avverso la Pt_1
sentenza del giudice di pace già sottoposte al vaglio del tribunale, si osserva che la giurisprudenza di legittimità da tempo ha statuito che “in tema di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, non possono essere dedotti fatti estintivi, impeditivi o modificativi verificatisi prima della maturazione delle preclusioni processuali, ad essi relative, nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione di tale titolo” (v. Cass. 3716/2020) e che “nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame” (v. Cass. 3277/2015; 2785/2025).
4. La palese infondatezza dei motivi a base della opposizione proposta in primo grado è giustificazione sufficiente per la condanna dell'avv. al pagamento della somma, Pt_1
quantificata in euro 1.500,00 dal tribunale, a titolo di sanzione processuale ex art. 96 cpc.
Va ricordato che, ai sensi del primo comma dell'art. 96 cpc, la responsabilità processuale aggravata è riscontrabile le volte in cui il comportamento processuale tenuto dalla parte soccombente sia improntato a mala fede o a colpa grave.
Le tesi sostenute dall'avv. in primo grado appaiono palesemente infondate, anche in Pt_1
considerazione della particolare qualificazione professionale della parte.
5. L'appello dunque va rigettato e la sentenza di primo grado va confermata.
6. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e, quindi, devono gravare sull'avv. Pt_1
7. Per la liquidazione – da operarsi in favore del difensore antistatario dell'avv. PR - deve farsi applicazione dei parametri dettati dal d.m. 55/014, come integrato dal d.m.
147/2022.
8. Il valore della controversia è determinato in ragione dell'entità della somma portata dal precetto di cui l'avv ha chiesto l'annullamento. Pt_1
Pertanto, va fatta applicazione della tabella dettata per i giudizi, innanzi alla corte d'appello, il cui valore sia compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00.
9. Per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei compensi medi. Pertanto, va liquidata la somma di euro 2.915,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
10. L'avv. va condannata – come richiesto espressamente dall'avv. PR - anche Pt_1 ai sensi dell'art. 96, terzo comma cpc, per responsabilità processuale aggravata,
Nel presente giudizio ha continuato a sostenere le tesi già allegate in primo grado, come detto, palesemente infondate.
Appare congruo liquidare, a titolo di sanzione pecuniaria, tenuto conto del valore della controversia, una somma pari alla metà delle spese di lite liquidate.
Pertanto, l'avv. va condannata al pagamento, in favore dell'avv. PR, della Pt_1
somma di euro 1.450,00.
11. Poiché l'appello è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
a) rigetta l'appello promosso dall'avv. e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1
del tribunale di Napoli n. 4743/2021;
b) condanna l'avv. al pagamento delle spese di lite, liquidate, in favore del Parte_1 difensore antistatario dell'avv PR Gennaro Luca, in euro 2.915,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
c) condanna l'avv. al pagamento, in favore dell'avv. PR Gennaro Luca, Parte_1 della somma di euro 1.450,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3, cpc;
d) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 24.6.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini