Provvedimento: […] e, relativamente agli anni dal 2010 al 2012 la prescrizione presuntiva opera pienamente alla luce dell'art. 2958 del codice civile. […] anche se vi è stata continuazione di prestazioni, secondo quanto dispone l'art. 2958 cod. civ..”, […] la prescrizione presuntiva del diritto al pagamento delle singole prestazioni decorre, in deroga all'art. 2958 c.c. dal termine dell'ultima prestazione solo qualora le singole prestazioni non siano complete ed autonome ma solo fasi ininterrotte di un complesso unitario ed inscindibile (nel caso di specie è stata l'unitarietà ed inscindibilità alle prestazioni di progettazione e direzione lavori di un complesso immobiliare).”
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