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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/09/2025, n. 3489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3489 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4716/2021 R.G., chiamata all'udienza del 29/9/2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., promossa da
rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'avv. V. Augusto e Parte_1 dall'avv. R. D'Addabbo
Ricorrente
O Controparte_1
ed Controparte_2 Controparte_3
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
[...] rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari
Resistenti
Oggetto: Impugnazione sanzione disciplinare conservativa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ritualmente depositato in data 20/4/2021, la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, premesso di essere docente di scuola secondaria di primo grado con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso l'
[...]
, esponeva che, con nota prot. Controparte_3 ris. n. 1812 del 16/10/2020, le veniva comunicato l'avvio del procedimento disciplinare ex art. 55 bis d.lgs. n. 165/2001 e, con successiva comunicazione prot. ris. n. 1958 dell'11/2/2021, il Dirigente Scolastico dell' convenuto adottava nei suoi CP_3 confronti la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per n. 5 giorni con decorrenza dal 15/2/2021 al 19/2/2021 per inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 492 del d.lgs. n. 297/94. Parte ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento disciplinare per incompetenza del Dirigente Scolastico ad adottare la sanzione disciplinare della sospensione della ricorrente dal servizio con privazione della retribuzione per giorni cinque e, nel merito, per insussistenza dei fatti addebitati;
infine, contestava la violazione dei principi di gradualità e proporzionalità della sanzione;
chiedeva, pertanto, dichiararsi la nullità della sanzione disciplinare e, per l'effetto, previo accertamento che il periodo di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione dal 15/2/2021 al 19/2/2021 deve essere considerato quale servizio lavorativo valido ad ogni effetto giuridico, condannare le Amministrazioni convenute alla restituzione delle somme trattenute a titolo di sanzione, con annesso versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Si costituivano in giudizio le Amministrazioni resistenti che contestavano in fatto ed in diritto gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita con la prova orale e, all'esito della fase istruttoria, il Tribunale avanzava una proposta transattiva, prospettando un ridimensionamento della sanzione irrogata nella misura minima, unitamente alla corresponsione di un contributo per spese legali.
La causa giungeva sul ruolo della scrivente Giudicante;
nonostante ripetuti rinvii disposti dal Tribunale, tendenti ad una definizione bonaria della controversia e nonostante la predisposizione di una bozza di verbale di conciliazione da parte della ricorrente, il convenuto, pur avendo inizialmente richiesto diversi rinvii per CP_2 consentire il perfezionamento del tentativo di bonario componimento, all'udienza del
13/11/2024, dichiarava di non aderire alla proposta formulata dal Tribunale;
all'udienza odierna, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata, pertanto, definita come da sentenza con motivazione contestuale.
*
L'eccepita incompetenza del Dirigente Scolastico ad irrogare la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per n. 5 giorni è fondata.
Con riferimento alla potestà sanzionatoria del Dirigente scolastico, la costante giurisprudenza di legittimità ha stabilito il seguente principio di diritto: “ in tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, al fine di stabilire la
Pag. 2 di 6 competenza dell'organo deputato a iniziare, svolgere e concludere il procedimento, occorre avere riguardo al massimo della sanzione disciplinare come stabilita in astratto, in relazione alla fattispecie legale, normativa o contrattuale che viene in rilievo, essendo necessario, in base ai principi di legalità e del giusto procedimento, che la competenza sia determinata in modo certo, anteriore al caso concreto ed oggettivo, prescindendo dal singolo procedimento disciplinare” e che “al procedimento disciplinare del personale docente della scuola, relativamente ai fatti rilevanti per i quali la notizia dell'infrazione risulti acquisita dagli organi dell'azione disciplinare dopo il 16.11.2009, fermo restando le sanzioni disciplinari previste dal d.lgs. n. 297 del
1994, si applicano le regole procedimentali di cui all'art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del
2001 introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2009" (Cass. Sez. Lav., Ord. n. 28111 del
9/7/2019). La recente pronuncia n. 30226/2019 ha precisato che “la misura applicata in violazione delle predette regole di competenza interna è invalida qualora la sanzione sia irrogata dal dirigente e responsabile della struttura (nella specie, dirigente scolastico) in luogo dell'U.P.D., per le minori garanzie di terzietà offerte al lavoratore, stante l'identificazione fra la figura di chi è preposto al dipendente e di chi lo giudica in sede amministrativa” (Cass., Sez. Lavoro, sent. n. 30226/2019; in termini, cfr. Cass.,
Sez. Lavoro, sent. n. 2811/2019 e Cass., Sez. Lavoro, sent. n. 20845/2019).
Dunque, la valutazione circa la competenza ad irrogare la sanzione deve essere compiuta ex ante ed in astratto e non secondo l'entità della sanzione concretamente applicata. La violazione della regola di competenza determina la nullità del provvedimento sanzionatorio.
Ciò posto, venendo ora ad esaminare la fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale, appare opportuno richiamare il contenuto del provvedimento sanzionatorio, vale a dire della nota prot. ris. n. 1958 dell'11/2/2021 (cfr. all.n. 1 ricorso): “Il Dirigente scolastico… VISTA la formale contestazione degli addebiti prot. n. 1812 del
16/02/2020; ESAMINATE le memorie difensive prodotte dalla lavoratrice in sede di audizione personale, inviate a mezzo p.e.c. in data 18/11/2020 e protocollate al n. 1836 del 19/11/2020; RITENUTE le difese svolte dalla lavoratrice non sufficienti a giustificare gli addebiti mossi come da predetta contestazione, attesa la gravità dei fatti ascritti e l'assoluta infondatezza, giuridica e fattuale, delle osservazioni svolte;
Pag. 3 di 6 RITENUTO che la condotta assunta si appalesa non conforme ai doveri inerenti alla funzione docente così come delineati al D.lgs. n. 297/1994; …DECRETA per tutto quanto innanzi, l'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio
e dalla retribuzione per n. 5 giorni con decorrenza dal giorno 15/02/2021 nei confronti della prof.ssa nata a [...], il [...], in servizio Parte_1 presso questa istituzione Scolastica, per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art.
492, D. Lgs. n. 297/1994”.
Orbene, è evidente che la sanzione irrogata alla docente ed oggetto della presente impugnazione è quella della sospensione fino ad un mese, di cui al combinato disposto degli artt. 492, comma 2, lett. b) e 494, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 297/94; in particolare, l'art. 492 D. Lgs. n. 297/94 così dispone: “
1. Fino al riordinamento degli organi collegiali, le sanzioni disciplinari e le relative procedure di irrogazione sono regolate, per il personale direttivo e docente, dal presente articolo e dagli articoli seguenti.
2. Al personale predetto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:
a) la censura;
b) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese;
c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi;
d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e
l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;
e) la destituzione.
3. Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare è costituito dall'avvertimento scritto, consistente nel richiamo all'osservanza dei propri doveri".
L'art. 494 d.lgs. n. 297/94, dopo aver chiarito che “La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio consiste nel divieto di esercitare la funzione docente o direttiva, con la perdita del trattamento economico ordinario (salvo quanto disposto sugli effetti della suddetta sanzione)”, prevede che tale sanzione “viene inflitta a) per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio;
b) per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività
Pag. 4 di 6 non soggetti a pubblicità; c) per aver omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza”
Orbene, secondo la prospettazione della parte ricorrente, il Dirigente scolastico che ha formulato la contestazione disciplinare e ha irrogato la sanzione disciplinare de qua era incompetente.
Tanto premesso, facendo applicazione dei principi di diritto costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità nella materia de qua, dovendosi prendere in considerazione il massimo della sanzione disciplinare, come stabilita in astratto dalla norma ex art. 492 d.lgs. n. 297/94, la cui violazione è stata espressamente contestata alla ricorrente nella comunicazione prot. ris. n. 1958 dell'11/2/2021, vale a dire la sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un mese, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 55 bis d.lgs. n. 165/2001, così come modificato ed integrato dal D.lgs.
n. 150/09 e dal D.lgs. n. 75/2017, ratione temporis vigente, che ha carattere di specialità quanto all'individuazione dell'organo competente per il procedimento disciplinare e dunque anche per l'irrogazione della sanzione nel comparto scuola, rispetto alla previsione generale dal comma 4 del medesimo articolo: “Per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista
l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni è di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale e si svolge secondo le disposizioni del presente articolo. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari”, deve ritenersi che la potestà sanzionatoria doveva essere esercitata dall'Ufficio per i procedimenti disciplinari. Dalla violazione delle citate disposizioni discende l'illegittimità del provvedimento dell'11/2/2021, prot. n. 1958.
Da ultimo, si richiama la recente sentenza della Suprema Corte che, nel delineare i limiti di competenza del dirigente scolastico, ha avuto modo di chiarire che “correttamente, quindi, la Corte territoriale ha affermato, nella specie, l'incompetenza del dirigente scolastico visto che per la sanzione della sospensione dall'ufficio e dalla retribuzione
Pag. 5 di 6 del personale docente e direttivo della scuola, l'art. 492 Testo Unico in materia di istruzione, prevede una durata massima fino ad un mese e quindi superiore a
10 giorni, mentre è irrilevante, ai suddetti fini, che la sanzione in concreto applicata sia inferiore a dieci giorni” (Cass. n. 5607/2023), così confermando la potestà sanzionatoria del Dirigente scolastico per le sanzioni di minore gravità, tra cui l'avvertimento scritto.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, la sanzione disciplinare deve essere annullata.
Assorbita ogni ulteriore questione controversa tra le parti.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data
20/4/2021 da nei confronti di , in Parte_1 Controparte_2 persona del Ministro pro tempore, e dell' Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni diversa
[...] domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-dichiara l'illegittimità della sanzione disciplinare prot. ris. N. 1958 dell'11/2/2021, irrogata nei confronti della ricorrente e, per l'effetto, condanna l'Amministrazione resistente alla restituzione delle somme eventualmente trattenute in esecuzione della stessa;
-condanna le parti resistenti a rifondere alla ricorrente le spese di lite, determinate in complessive € 4.600,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario (15%),
IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente.
Bari, 29/9/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Emanuela Foggetti
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4716/2021 R.G., chiamata all'udienza del 29/9/2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., promossa da
rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'avv. V. Augusto e Parte_1 dall'avv. R. D'Addabbo
Ricorrente
O Controparte_1
ed Controparte_2 Controparte_3
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
[...] rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari
Resistenti
Oggetto: Impugnazione sanzione disciplinare conservativa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ritualmente depositato in data 20/4/2021, la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, premesso di essere docente di scuola secondaria di primo grado con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso l'
[...]
, esponeva che, con nota prot. Controparte_3 ris. n. 1812 del 16/10/2020, le veniva comunicato l'avvio del procedimento disciplinare ex art. 55 bis d.lgs. n. 165/2001 e, con successiva comunicazione prot. ris. n. 1958 dell'11/2/2021, il Dirigente Scolastico dell' convenuto adottava nei suoi CP_3 confronti la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per n. 5 giorni con decorrenza dal 15/2/2021 al 19/2/2021 per inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 492 del d.lgs. n. 297/94. Parte ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento disciplinare per incompetenza del Dirigente Scolastico ad adottare la sanzione disciplinare della sospensione della ricorrente dal servizio con privazione della retribuzione per giorni cinque e, nel merito, per insussistenza dei fatti addebitati;
infine, contestava la violazione dei principi di gradualità e proporzionalità della sanzione;
chiedeva, pertanto, dichiararsi la nullità della sanzione disciplinare e, per l'effetto, previo accertamento che il periodo di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione dal 15/2/2021 al 19/2/2021 deve essere considerato quale servizio lavorativo valido ad ogni effetto giuridico, condannare le Amministrazioni convenute alla restituzione delle somme trattenute a titolo di sanzione, con annesso versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Si costituivano in giudizio le Amministrazioni resistenti che contestavano in fatto ed in diritto gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita con la prova orale e, all'esito della fase istruttoria, il Tribunale avanzava una proposta transattiva, prospettando un ridimensionamento della sanzione irrogata nella misura minima, unitamente alla corresponsione di un contributo per spese legali.
La causa giungeva sul ruolo della scrivente Giudicante;
nonostante ripetuti rinvii disposti dal Tribunale, tendenti ad una definizione bonaria della controversia e nonostante la predisposizione di una bozza di verbale di conciliazione da parte della ricorrente, il convenuto, pur avendo inizialmente richiesto diversi rinvii per CP_2 consentire il perfezionamento del tentativo di bonario componimento, all'udienza del
13/11/2024, dichiarava di non aderire alla proposta formulata dal Tribunale;
all'udienza odierna, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata, pertanto, definita come da sentenza con motivazione contestuale.
*
L'eccepita incompetenza del Dirigente Scolastico ad irrogare la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per n. 5 giorni è fondata.
Con riferimento alla potestà sanzionatoria del Dirigente scolastico, la costante giurisprudenza di legittimità ha stabilito il seguente principio di diritto: “ in tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, al fine di stabilire la
Pag. 2 di 6 competenza dell'organo deputato a iniziare, svolgere e concludere il procedimento, occorre avere riguardo al massimo della sanzione disciplinare come stabilita in astratto, in relazione alla fattispecie legale, normativa o contrattuale che viene in rilievo, essendo necessario, in base ai principi di legalità e del giusto procedimento, che la competenza sia determinata in modo certo, anteriore al caso concreto ed oggettivo, prescindendo dal singolo procedimento disciplinare” e che “al procedimento disciplinare del personale docente della scuola, relativamente ai fatti rilevanti per i quali la notizia dell'infrazione risulti acquisita dagli organi dell'azione disciplinare dopo il 16.11.2009, fermo restando le sanzioni disciplinari previste dal d.lgs. n. 297 del
1994, si applicano le regole procedimentali di cui all'art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del
2001 introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2009" (Cass. Sez. Lav., Ord. n. 28111 del
9/7/2019). La recente pronuncia n. 30226/2019 ha precisato che “la misura applicata in violazione delle predette regole di competenza interna è invalida qualora la sanzione sia irrogata dal dirigente e responsabile della struttura (nella specie, dirigente scolastico) in luogo dell'U.P.D., per le minori garanzie di terzietà offerte al lavoratore, stante l'identificazione fra la figura di chi è preposto al dipendente e di chi lo giudica in sede amministrativa” (Cass., Sez. Lavoro, sent. n. 30226/2019; in termini, cfr. Cass.,
Sez. Lavoro, sent. n. 2811/2019 e Cass., Sez. Lavoro, sent. n. 20845/2019).
Dunque, la valutazione circa la competenza ad irrogare la sanzione deve essere compiuta ex ante ed in astratto e non secondo l'entità della sanzione concretamente applicata. La violazione della regola di competenza determina la nullità del provvedimento sanzionatorio.
Ciò posto, venendo ora ad esaminare la fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale, appare opportuno richiamare il contenuto del provvedimento sanzionatorio, vale a dire della nota prot. ris. n. 1958 dell'11/2/2021 (cfr. all.n. 1 ricorso): “Il Dirigente scolastico… VISTA la formale contestazione degli addebiti prot. n. 1812 del
16/02/2020; ESAMINATE le memorie difensive prodotte dalla lavoratrice in sede di audizione personale, inviate a mezzo p.e.c. in data 18/11/2020 e protocollate al n. 1836 del 19/11/2020; RITENUTE le difese svolte dalla lavoratrice non sufficienti a giustificare gli addebiti mossi come da predetta contestazione, attesa la gravità dei fatti ascritti e l'assoluta infondatezza, giuridica e fattuale, delle osservazioni svolte;
Pag. 3 di 6 RITENUTO che la condotta assunta si appalesa non conforme ai doveri inerenti alla funzione docente così come delineati al D.lgs. n. 297/1994; …DECRETA per tutto quanto innanzi, l'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio
e dalla retribuzione per n. 5 giorni con decorrenza dal giorno 15/02/2021 nei confronti della prof.ssa nata a [...], il [...], in servizio Parte_1 presso questa istituzione Scolastica, per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art.
492, D. Lgs. n. 297/1994”.
Orbene, è evidente che la sanzione irrogata alla docente ed oggetto della presente impugnazione è quella della sospensione fino ad un mese, di cui al combinato disposto degli artt. 492, comma 2, lett. b) e 494, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 297/94; in particolare, l'art. 492 D. Lgs. n. 297/94 così dispone: “
1. Fino al riordinamento degli organi collegiali, le sanzioni disciplinari e le relative procedure di irrogazione sono regolate, per il personale direttivo e docente, dal presente articolo e dagli articoli seguenti.
2. Al personale predetto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:
a) la censura;
b) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese;
c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi;
d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e
l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;
e) la destituzione.
3. Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare è costituito dall'avvertimento scritto, consistente nel richiamo all'osservanza dei propri doveri".
L'art. 494 d.lgs. n. 297/94, dopo aver chiarito che “La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio consiste nel divieto di esercitare la funzione docente o direttiva, con la perdita del trattamento economico ordinario (salvo quanto disposto sugli effetti della suddetta sanzione)”, prevede che tale sanzione “viene inflitta a) per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio;
b) per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività
Pag. 4 di 6 non soggetti a pubblicità; c) per aver omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza”
Orbene, secondo la prospettazione della parte ricorrente, il Dirigente scolastico che ha formulato la contestazione disciplinare e ha irrogato la sanzione disciplinare de qua era incompetente.
Tanto premesso, facendo applicazione dei principi di diritto costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità nella materia de qua, dovendosi prendere in considerazione il massimo della sanzione disciplinare, come stabilita in astratto dalla norma ex art. 492 d.lgs. n. 297/94, la cui violazione è stata espressamente contestata alla ricorrente nella comunicazione prot. ris. n. 1958 dell'11/2/2021, vale a dire la sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un mese, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 55 bis d.lgs. n. 165/2001, così come modificato ed integrato dal D.lgs.
n. 150/09 e dal D.lgs. n. 75/2017, ratione temporis vigente, che ha carattere di specialità quanto all'individuazione dell'organo competente per il procedimento disciplinare e dunque anche per l'irrogazione della sanzione nel comparto scuola, rispetto alla previsione generale dal comma 4 del medesimo articolo: “Per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista
l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni è di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale e si svolge secondo le disposizioni del presente articolo. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari”, deve ritenersi che la potestà sanzionatoria doveva essere esercitata dall'Ufficio per i procedimenti disciplinari. Dalla violazione delle citate disposizioni discende l'illegittimità del provvedimento dell'11/2/2021, prot. n. 1958.
Da ultimo, si richiama la recente sentenza della Suprema Corte che, nel delineare i limiti di competenza del dirigente scolastico, ha avuto modo di chiarire che “correttamente, quindi, la Corte territoriale ha affermato, nella specie, l'incompetenza del dirigente scolastico visto che per la sanzione della sospensione dall'ufficio e dalla retribuzione
Pag. 5 di 6 del personale docente e direttivo della scuola, l'art. 492 Testo Unico in materia di istruzione, prevede una durata massima fino ad un mese e quindi superiore a
10 giorni, mentre è irrilevante, ai suddetti fini, che la sanzione in concreto applicata sia inferiore a dieci giorni” (Cass. n. 5607/2023), così confermando la potestà sanzionatoria del Dirigente scolastico per le sanzioni di minore gravità, tra cui l'avvertimento scritto.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, la sanzione disciplinare deve essere annullata.
Assorbita ogni ulteriore questione controversa tra le parti.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data
20/4/2021 da nei confronti di , in Parte_1 Controparte_2 persona del Ministro pro tempore, e dell' Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni diversa
[...] domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-dichiara l'illegittimità della sanzione disciplinare prot. ris. N. 1958 dell'11/2/2021, irrogata nei confronti della ricorrente e, per l'effetto, condanna l'Amministrazione resistente alla restituzione delle somme eventualmente trattenute in esecuzione della stessa;
-condanna le parti resistenti a rifondere alla ricorrente le spese di lite, determinate in complessive € 4.600,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario (15%),
IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente.
Bari, 29/9/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Emanuela Foggetti
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