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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 09/12/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 231/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NA, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott. PO AG Presidente dott.ssa Marta Sarnelli Giudice dott.ssa Irene NO Giudice ist. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 231 del Ruolo Generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso), promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(AQ), il 30.03.2000, residente a [...]sul Gizio (AQ) in Via Case di Pietro
n.23, rappresentata e difesa dall'avv. Gloriana La Cesa (PEC:
elettivamente domiciliata nel suo studio in Pescasseroli Email_1
(AQ) alla III^ Traversa del Viale B. Croce n.5, giusta procura rilasciata in calce al ricorso;
Ricorrente contro
, (C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
25/09/1995, residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Giugliano in Campania (NA), alla via Spazzilli n. 70/A
(Parco Marianna), presso lo studio dell'avv. Patrizia Di Stefano (PEC:
, che lo rappresenta e difende come Email_2 da procura allegata alla comparsa di costituzione;
Resistente
Nonché , nata a [...] il [...] Controparte_2
(C.F.: ) e , nato a [...] C.F._3 Controparte_3
(AQ) il 19.02.2023 (C.F.: , rappresentati dal curatore speciale C.F._4
Avv. Mariangela Romice del Foro di NA,
Intervenuta
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di NA
Conclusioni delle parti: come precisate all'udienza del 8.10.2025.
Il Pubblico Ministero non ha fatto pervenire conclusioni.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 10.5.2024 ha esposto: che dalla Parte_1 relazione con , in data 31.3.2021, è nata la figlia;
che Controparte_1 CP_2
l'unione si è interrotta una prima volta nell'agosto del 2021 a causa delle condotte tenute dal resistente che l'hanno indotta a presentare denuncia querela nei suoi confronti;
che è stata applicata nei confronti del una misura cautelare e CP_1 che, contestualmente, è stato avviato un procedimento dinanzi al Tribunale dei minorenni;
di aver ripreso la convivenza con il , e di aver rimesso quindi CP_1 la querela nei suoi confronti;
che il Tribunale per i Minorenni di L'Aquila (proc. n.
770/21), preso atto delle sopravvenute circostanze di fatto, ha emesso decreto dichiarando la cessazione del pericolo per i minori, prevedendo il monitoraggio di questi ultimi da parte del Servizio Sociale;
che nel febbraio del 2023 è nato il secondo figlio;
che a causa delle condotte tenute dal Controparte_3 resistente, la convivenza si è interrotta nuovamente e il ha lasciato la CP_1 casa familiare a ottobre del 2023; di aver presentato nel marzo del 2024 una nuova denuncia querela nei confronti del e che il procedimento penale è CP_1 attualmente in fase di indagini;
che successivamente all'allontanamento del
(ottobre 2023) ella e il si sono accordati in ordine al diritto di CP_1 CP_1 visita del padre, nonché per accompagnare e riprendere a scuola (scuola CP_2 dell'infanzia); di non avere una occupazione e di aver svolto saltuariamente dei lavori compatibilmente con la cura dei bambini che sono ancora molto piccoli.
pag. 2/10 La ricorrente ha quindi concluso chiedendo disporsi l'affido condiviso dei figli e ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso CP_2 CP_3
l'abitazione materna, regolamentando le visite paterne nel modo indicato in ricorso;
che le comunicazioni tra i genitori intervengano tramite messaggistica
SMS; che sia posto a carico del l'obbligo di versare mensilmente la CP_1 somma di euro 300,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie e che venga erogato l'assegno unico al 50% per ciascun genitore.
2. , ritualmente costituitosi, ha riferito: di svolgere attività di Controparte_1 operaio presso la Società Adecco Italia S.p.A. con turni settimanali mattutini, pomeridiani e notturni;
che il primo periodo di convivenza era terminato a causa del comportamento della ricorrente che si rifiutava di svolgere sia il ruolo di compagna che di madre;
che i litigi erano legati all'incuria della ricorrente nei confronti di che anche la seconda convivenza era cessata a causa dei CP_2 comportamenti della che mostrava disinteresse nei confronti dei minori e Pt_1 del compagno;
che, in particolare, non si occupava delle faccende, avendo comportamenti sgarbati e rifiutandosi di avere rapporti intimi con il compagno;
di non lavare e nutrire i minori;
di essersi allontanato dalla casa familiare su richiesta della e di aver preso in locazione un immobile a NA;
che, Pt_1 dall'interruzione della convivenza ad oggi, il versa 300,00 euro al mese, CP_1
a titolo di assegno di mantenimento per i due figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie;
di tenere con sé i bambini tre volte a settimana e di essersi accordato per accompagnare e riprendere da scuola;
che il ha sempre CP_2 CP_1 desiderato e chiesto di poter avere il pernotto di entrambi i bimbi o, perlomeno, di due o più volte al mese, ma la glielo ha sempre negato;
che CP_2 Pt_1 successivamente alla notifica del presente ricorso, ha ricevuto la notifica da parte del Tribunale per i Minorenni di L'Aquila a seguito di ricorso ex art. 333 c.c. depositato dal P.M. presso il Tribunale per i Minorenni di L'Aquila,
Il resistente ha concluso chiedendo disporsi l'affidamento congiunto dei figli con collocazione prevalente degli stessi presso l'abitazione materna in Pettorano sul
Gizio, regolamentando le visite paterne nel modo indicato in ricorso, corrispondendo alla sig.ra a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento dei figli, la somma di Euro 200,00 (duecento,00) per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della prole previa documentazione.
pag. 3/10 3. All'udienza del 26.9.2024 i difensori delle parti rappresentavano che il
Tribunale per i Minorenni di L'Aquila, sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza del 10.9.2024, aveva dichiarato la sua incompetenza, provvedendo su taluni aspetti e rimettendo gli atti al Tribunale di NA ai sensi dell'art. 38 disp. att.
In particolare, il procedimento dinanzi al Tribunale per i Minorenni era stato instaurato su ricorso della Procura presso il Tribunale per i Minorenni di L'Aquila che aveva chiesto: l'affidamento al servizio sociale, con attivazione dei servizi di assistenza educativa domiciliare e socio-assistenziale; la nomina di un curatore speciale;
l'attualizzazione della valutazione delle genitorialità.
Alla medesima udienza le parti sono state sentite dal giudice relatore e all'esito, anche previa interlocuzione con il curatore dei minori nominato dal Tribunale per i
Minorenni di L'Aquila, non essendo pervenuti gli atti del procedimento instaurato dinanzi al Tribunale per i minorenni, il processo è stato rinviato all'udienza del
5.11.2024 anche al fine di adottare le decisioni ex art. 473 bis. 21.
4. A tale udienza, rilevata la sussistenza di margini per un accordo bonario su taluni aspetti, il procedimento è stato rinviato all'udienza del 4.12.2024 e, successivamente, a quella del 13.12.2024, ove le parti, dando atto che, successivamente all'accordo raggiunto, il aveva voluto apportare delle CP_1 modifiche non condivise dalla ricorrente, è stato riservato il provvedimento.
5. Con ordinanza del 21.12.2024, previa formale riunione al presente del fascicolo proveniente dal Tribunale per i Minorenni (R.G. 855/2024 Min.) sono stati adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti, confermando in capo al Servizio
Sociale Professionale del Comune di NA l'incarico di monitoraggio del nucleo familiare, anche tramite l'ausilio di educatore domiciliare, e conferendo al medesimo servizio l'incarico di avviare un percorso di sostegno alla genitorialità in favore di entrambe le figure genitoriali.
6. Con successiva ordinanza del 9.6.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.5.2025, si è proceduto ad una parziale modifica dei provvedimenti assunti ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. in punto di regolamentazione del diritto di visita dei minori e il processo è stato rinviato all'udienza del 8.10.2025, onerando il
Servizio incaricato di far pervenire una relazione di aggiornamento entro il
28.9.2025.
pag. 4/10 7. All'udienza del 8.10.2025, previa ulteriore modifica dell'ordinanza adottata in data 21.12.2024, ritenuta la causa matura per la decisione le parti hanno proceduto alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa, chiedendo il recepimento dei provvedimenti temporanei ed urgenti contenuti nell'ordinanza del
21.12.2024, come successivamente modificata, e il Giudice istruttorie ha rimesso la decisione al collegio in camera di consiglio.
***
8. All'esito del giudizio possono essere confermati, come richiesto dalle parti, i provvedimenti pronunciati ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c., con ordinanza del
21.12.2024, come successivamente modificati e con le precisazioni sottoindicate.
8.1. Deve essere, in primo luogo, disposto l'affidamento congiunto dei minori ad entrambi i genitori, dovendosi rigettare la richiesta di affidamento al Servizio
Sociale avanzata dalla Procura della Repubblica con il ricorso introduttivo.
Tenuto conto delle risultanze del monitoraggio del nucleo da parte del Servizio incaricato appare, dall'esame delle parti e dagli atti processuali, deve evidenziarsi, infatti, che perdurano delle criticità relazionali tra le parti in causa, ma che le stesse non creano pregiudizio ai minori, i quali hanno mantenuto un costante rapporto con entrambi i genitori. Questi ultimi hanno rispettato il calendario proposto e le altre prescrizioni apposte, dimostrando una maturazione rispetto alle fasi iniziali del procedimento.
Inoltre, entrambi genitori hanno mostrato disponibilità e flessibilità, in caso di necessità, con riguardo a specifiche richieste di modifica, provando in questo modo di comprendere le necessità dell'altro genitore nell'ottica della conservazione dell'altrui rapporto con i minori.
e , come attestato in tutte le relazioni che si sono susseguite, sono CP_2 CP_3 ben curati e seguiti dai genitori, i quali si occupano individualmente di loro in modo premuroso, facendoli vivere in ambienti adeguati e rispondenti agli interessi degli stessi1. 1 Nella relazione del settembre del 2025, a firma dell'assistente sociale dott.ssa , si legge, con Per_1 riferimento al sig. che “Il legame con i figli è molto forte, emerge un atteggiamento CP_1 amorevole ed affettuoso;
non riferisce particolari difficoltà nel rapportarsi a lor né nella gestione pratica dei momenti trascorso insieme, che, anzi, vive come sempre insufficienti rispetto a quanto, invece, desidererebbe” mostrando lo stesso, con entrambi i minori, “presenza autentica, la costruzione ed il mantenimento del legame affettivo, la cura e condivisione, l'assunzione di responsabilità”. pag. 5/10 Non sussiste, dunque, una inidoneità dei genitori nell'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori.
Entrambi i genitori si sono mostrati partecipi e collaborativi con il Servizio ed entrambi hanno mostrato un miglioramento delle capacità di gestire le comunicazioni relative ai figli, permanendo in ogni caso delle importanti criticità legate al pregresso rapporto di coppia.
Al fine di superare, o comunque ridurre, tali difficoltà comunicative, anche e soprattutto nell'interesse dei minori a vivere in un contesto il più possibile disteso, pare necessario che entrambe le figure proseguano il percorso di supporto alla genitorialità in corso, come suggerito anche dal Servizio, fino a quando il Servizio incaricato lo riterrà opportuno.
Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori, dovranno essere sempre concordate da entrambi i genitori sia nei contenuti sia nelle modalità attuative, mentre per quanto riguarda le questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitarle in modo separato nei periodi di rispettiva permanenza dei figli.
8.2. I minori, come richiesto, saranno in via prevalente collocati presso l'abitazione materna sita in Pettorano sul Gizio, Via Case di Pietro n. 23.
8.3. Quanto al diritto di visita dei minori da parte del devono essere CP_1 confermate le statuizioni rese con l'ordinanza del 21.12.2024, come successivamente modificata, essendo garantito un congruo tempo di permanenza dei minori con il genitore non collocatario funzionale a preservare e mantenere il rapporto padre-figli.
Il calendario dovrà essere seguito dalle parti in modo rigido, potendo lo stesso essere derogato solo con il consenso di entrambe le parti.
9. In punto di mantenimento, corrisponderà, entro il giorno Controparte_1 cinque di ogni mese, a la somma mensile pari a 450,00 Parte_1 euro (225,00 euro per ogni figlio) a titolo di contributo per il mantenimento dei minori. Tale somma verrà decurtata, come concordato, nella misura di ¼ per
Con riferimento alla sig.ra è specificato che “il rapporto con i bambini non è caratterizzato Pt_1 da particolari problemi;
emerge un forte legale con loro e la paziente si sente serena nel processo di cura;
la presenza delle figure familiari di riferimento con cui vive rappresenta per lei una risorsa” pag. 6/10 ciascuna settimana che i minori, durante il periodo estivo, trascorreranno con il padre.
Tale cifra appare congrua tenuto conto del tempo di permanenza dei minori con il genitore non collocatario, delle esigenze di e e delle sostanze dei CP_2 CP_3 rispettivi genitori.
Le spese straordinarie, individuate come da Protocollo stipulato dal Tribunale di
NA con il COA che deve intendersi qui trascritto, verranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50%.
Entrambi i genitori si impegnano a rendicontare le spese mediche, mostrando all'altro genitore gli scontrini al fine di ottenere il rimborso.
10. I genitori si impegnano a contattarsi esclusivamente attraverso SMS per le sole questioni attinenti ai minori e, in caso di urgenza o per comunicazioni non rinviabili sempre relative ai minori, il potrà contattare la signora CP_1
, madre della ricorrente. Persona_2
Il padre potrà sentire telefonicamente i minori, quando questi sono con CP_1 la madre, per una volta al giorno in un orario compreso tra le 19.30 e le 20.00, previo avviso per SMS e dovendo la chiamata provenire dalla o da un suo Pt_1 familiare. Con le stesse modalità la potrà sentire telefonicamente i Pt_1 bambini quando questi trascorreranno con il padre il periodo feriale.
11. Le spese del giudizio, tenuto conto dell'esito, devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di NA, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, contrariis reiectis, così provvede:
1) Dispone l'affidamento congiunto di e ad CP_2 Controparte_3 entrambi i genitori, stabilendo che le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori, dovranno essere sempre concordate da entrambi i genitori sia nei contenuti sia nelle modalità attuative, mentre per quanto riguarda le questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitarle in modo separato nei periodi di rispettiva permanenza dei figli;
pag. 7/10 2) Dispone la collocazione prevalente dei minori presso l'abitazione materna sita in Pettorano sul Gizio n. 23;
3) Dispone che il padre possa esercitare il suo diritto di visita secondo il seguente calendario:
PRIMA SETTIMANA DEL MESE:
SECONDO RIPOSO dalle ore 15,30 fino alle 21,00 e, nel caso del sabato o giorno festivo in cui gli stessi non vadano a scuola dalla mattina alle ore 10,00 alle ore 21,00 della sera.
SECONDA MATTINA il padre andrà a prendere i bambini a scuola e li terrà con sé il pomeriggio e la sera con conseguente pernotto, quest'ultimo per un massimo 2 volte al mese ed il giorno successivo li accompagnerà a scuola o se festivo a casa della madre alle ore 11,00.
SECONDA SETTIMANA DEL MESE:
SECONDO RIPOSO: dalle ore 15,30 fino alle ore 21,00 se vanno a scuola, se sabato o festivo, dalle ore 10.00 alle ore 21,00.
SECONDA MATTINA: il andrà a prendere i bambini a CP_1 scuola o, se di sabato o festivo, a casa della madre, e staranno con il padre tutto il pomeriggio e la sera con conseguente pernotto;
il giorno successivo il accompagnerà i bambini a scuola o, se di CP_1 sabato o festivo, alle ore 11,00 a casa della madre.
TERZA SETTIMANA DEL MESE:
SECONDO RIPOSO: Il padre terrà i bambini con sé dalle ore 15,30 fino alle ore 21,00, se vanno a scuola, se sabato o festivo, dalle ore 10.00 alle ore 21.00.
SECONDA MATTINA: il terrà i bambini con sé dalle ore CP_1
15.30 fino alle ore 21,00.
QUARTA SETTIMANA DEL MESE:
SECONDO RIPOSO: il padre terrà i bambini con sé dalle ore 15.30 fino alle ore 21,00 se vanno a scuola, se sabato o festivo, dalla mattina alle ore 10,0 fino alle ore 21,00.
SECONDA MATTINA: il andrà a prendere i bambini alle ore CP_1
15.30 a scuola o, se sabato o festivo, a casa della madre, i minori staranno con il padre tutto il pomeriggio e la sera con conseguente pag. 8/10 pernotto. Il giorno successivo accompagnerà i bambini a scuola o se di sabato o festivi, alle ore 11.00 a casa della madre.
In ogni caso, il potrà, nel giorno successivo alla giornata in CP_1 cui, come da calendario, è previsto il pernotto – ove si tratti di un sabato o di un giorno festivo-, tenere con sé i bambini anche per portarli a Napoli, riaccompagnandoli a casa della madre entro le ore
22.00.
I giorni 24-25 dicembre 2024 i minori li trascorreranno con la madre mentre i giorni 31 dicembre 2024 e primo gennaio 2025, con il padre e così in via alternata per gli anni successivi. In tali giorni il padre li prenderà alle ore 10,00 del 24 dicembre o del 1° gennaio e li riaccompagnerà il 25 dicembre o 1° gennaio alle ore 21,00.
I minori trascorreranno la domenica di Pasqua del 2025 con la madre e il lunedì di Pasqua del 2025 con il padre e così in via alternata per gli anni successivi. Il , nel giorno di sua competenza, andrà a CP_1 prendere i minori alle ore 10.00 e li riporterà a casa della madre alle ore 21.00.
Per le vacanze estive (periodo intercorrente fra la fine del periodo scolastico e l'inizio dello stesso), per i primi tre anni, a partire dall'anno
2025, il padre terrà con sé i bambini per una settimana, compreso il pernotto, tenuto conto del periodo di ferie concesso dal datore di lavoro. Per gli anni successivi ogni genitore potrà tenere con se i figli per due settimane, anche continuative.
Il comunicherà alla Sig.ra entro il 31 dicembre, o CP_1 Pt_1 comunque appena notiziato dal datore di lavoro, la turnazione lavorativa prevista per l'anno successivo.
Il si impegna a comunicare alla ricorrente entro il 10 maggio CP_1 di ciascun anno la/le settimane nelle quali terrà i bambini con sé per le vacanze estive.
I bambini festeggeranno il giorno del proprio compleanno, ad anni alterni con la madre o con il padre-Per il 2025 staranno lo trascorreranno con la madre e, poi, a seguire in via alternativa con il padre.
pag. 9/10 I bambini trascorreranno il giorno del compleanno dei genitori, nonché della Festa della Mamma, del Papà con il rispettivo genitore.
Eventuali variazioni del presente calendario dovranno essere concordate, in caso di necessità, tra le parti;
4) pone a carico del resistente, con decorrenza dalla data del 13.12.2024
l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , la somma mensile di € CP_2 CP_3
450,00, (225,00 euro per ciascun figlio) rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT-Foi da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico;
oltre al 50% delle spese straordinarie relative ai minori, come da Protocollo richiamato in motivazione, cui si fa espresso rinvio e dispone che tale somma sia decurtata, nella misura di ¼ per ciascuna settimana che i minori, durante il periodo estivo, trascorreranno con il padre;
5) padre potrà sentire telefonicamente i minori, quando Controparte_1 questi sono con la madre, per una volta al giorno in un orario compreso tra le 19.30 e le 20.00, previo avviso per SMS e dovendo la chiamata provenire dalla o da un suo familiare. Con le stesse modalità la Pt_1 potrà sentire telefonicamente i bambini quando Parte_1 questi trascorreranno con il padre il periodo feriale;
6) conferma in capo al Servizio Sociale Professionale del Comune di
NA l'incarico di monitoraggio del nucleo familiare attraverso la prosecuzione del percorso di sostegno alla genitorialità in favore di e , fino a quando ritenuto Parte_1 Controparte_1 opportuno dal Servizio;
7) spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in NA, nella Camera di Consiglio del 3.12.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Irene NO PO AG
pag. 10/10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NA, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott. PO AG Presidente dott.ssa Marta Sarnelli Giudice dott.ssa Irene NO Giudice ist. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 231 del Ruolo Generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso), promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(AQ), il 30.03.2000, residente a [...]sul Gizio (AQ) in Via Case di Pietro
n.23, rappresentata e difesa dall'avv. Gloriana La Cesa (PEC:
elettivamente domiciliata nel suo studio in Pescasseroli Email_1
(AQ) alla III^ Traversa del Viale B. Croce n.5, giusta procura rilasciata in calce al ricorso;
Ricorrente contro
, (C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
25/09/1995, residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Giugliano in Campania (NA), alla via Spazzilli n. 70/A
(Parco Marianna), presso lo studio dell'avv. Patrizia Di Stefano (PEC:
, che lo rappresenta e difende come Email_2 da procura allegata alla comparsa di costituzione;
Resistente
Nonché , nata a [...] il [...] Controparte_2
(C.F.: ) e , nato a [...] C.F._3 Controparte_3
(AQ) il 19.02.2023 (C.F.: , rappresentati dal curatore speciale C.F._4
Avv. Mariangela Romice del Foro di NA,
Intervenuta
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di NA
Conclusioni delle parti: come precisate all'udienza del 8.10.2025.
Il Pubblico Ministero non ha fatto pervenire conclusioni.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 10.5.2024 ha esposto: che dalla Parte_1 relazione con , in data 31.3.2021, è nata la figlia;
che Controparte_1 CP_2
l'unione si è interrotta una prima volta nell'agosto del 2021 a causa delle condotte tenute dal resistente che l'hanno indotta a presentare denuncia querela nei suoi confronti;
che è stata applicata nei confronti del una misura cautelare e CP_1 che, contestualmente, è stato avviato un procedimento dinanzi al Tribunale dei minorenni;
di aver ripreso la convivenza con il , e di aver rimesso quindi CP_1 la querela nei suoi confronti;
che il Tribunale per i Minorenni di L'Aquila (proc. n.
770/21), preso atto delle sopravvenute circostanze di fatto, ha emesso decreto dichiarando la cessazione del pericolo per i minori, prevedendo il monitoraggio di questi ultimi da parte del Servizio Sociale;
che nel febbraio del 2023 è nato il secondo figlio;
che a causa delle condotte tenute dal Controparte_3 resistente, la convivenza si è interrotta nuovamente e il ha lasciato la CP_1 casa familiare a ottobre del 2023; di aver presentato nel marzo del 2024 una nuova denuncia querela nei confronti del e che il procedimento penale è CP_1 attualmente in fase di indagini;
che successivamente all'allontanamento del
(ottobre 2023) ella e il si sono accordati in ordine al diritto di CP_1 CP_1 visita del padre, nonché per accompagnare e riprendere a scuola (scuola CP_2 dell'infanzia); di non avere una occupazione e di aver svolto saltuariamente dei lavori compatibilmente con la cura dei bambini che sono ancora molto piccoli.
pag. 2/10 La ricorrente ha quindi concluso chiedendo disporsi l'affido condiviso dei figli e ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso CP_2 CP_3
l'abitazione materna, regolamentando le visite paterne nel modo indicato in ricorso;
che le comunicazioni tra i genitori intervengano tramite messaggistica
SMS; che sia posto a carico del l'obbligo di versare mensilmente la CP_1 somma di euro 300,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie e che venga erogato l'assegno unico al 50% per ciascun genitore.
2. , ritualmente costituitosi, ha riferito: di svolgere attività di Controparte_1 operaio presso la Società Adecco Italia S.p.A. con turni settimanali mattutini, pomeridiani e notturni;
che il primo periodo di convivenza era terminato a causa del comportamento della ricorrente che si rifiutava di svolgere sia il ruolo di compagna che di madre;
che i litigi erano legati all'incuria della ricorrente nei confronti di che anche la seconda convivenza era cessata a causa dei CP_2 comportamenti della che mostrava disinteresse nei confronti dei minori e Pt_1 del compagno;
che, in particolare, non si occupava delle faccende, avendo comportamenti sgarbati e rifiutandosi di avere rapporti intimi con il compagno;
di non lavare e nutrire i minori;
di essersi allontanato dalla casa familiare su richiesta della e di aver preso in locazione un immobile a NA;
che, Pt_1 dall'interruzione della convivenza ad oggi, il versa 300,00 euro al mese, CP_1
a titolo di assegno di mantenimento per i due figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie;
di tenere con sé i bambini tre volte a settimana e di essersi accordato per accompagnare e riprendere da scuola;
che il ha sempre CP_2 CP_1 desiderato e chiesto di poter avere il pernotto di entrambi i bimbi o, perlomeno, di due o più volte al mese, ma la glielo ha sempre negato;
che CP_2 Pt_1 successivamente alla notifica del presente ricorso, ha ricevuto la notifica da parte del Tribunale per i Minorenni di L'Aquila a seguito di ricorso ex art. 333 c.c. depositato dal P.M. presso il Tribunale per i Minorenni di L'Aquila,
Il resistente ha concluso chiedendo disporsi l'affidamento congiunto dei figli con collocazione prevalente degli stessi presso l'abitazione materna in Pettorano sul
Gizio, regolamentando le visite paterne nel modo indicato in ricorso, corrispondendo alla sig.ra a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento dei figli, la somma di Euro 200,00 (duecento,00) per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della prole previa documentazione.
pag. 3/10 3. All'udienza del 26.9.2024 i difensori delle parti rappresentavano che il
Tribunale per i Minorenni di L'Aquila, sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza del 10.9.2024, aveva dichiarato la sua incompetenza, provvedendo su taluni aspetti e rimettendo gli atti al Tribunale di NA ai sensi dell'art. 38 disp. att.
In particolare, il procedimento dinanzi al Tribunale per i Minorenni era stato instaurato su ricorso della Procura presso il Tribunale per i Minorenni di L'Aquila che aveva chiesto: l'affidamento al servizio sociale, con attivazione dei servizi di assistenza educativa domiciliare e socio-assistenziale; la nomina di un curatore speciale;
l'attualizzazione della valutazione delle genitorialità.
Alla medesima udienza le parti sono state sentite dal giudice relatore e all'esito, anche previa interlocuzione con il curatore dei minori nominato dal Tribunale per i
Minorenni di L'Aquila, non essendo pervenuti gli atti del procedimento instaurato dinanzi al Tribunale per i minorenni, il processo è stato rinviato all'udienza del
5.11.2024 anche al fine di adottare le decisioni ex art. 473 bis. 21.
4. A tale udienza, rilevata la sussistenza di margini per un accordo bonario su taluni aspetti, il procedimento è stato rinviato all'udienza del 4.12.2024 e, successivamente, a quella del 13.12.2024, ove le parti, dando atto che, successivamente all'accordo raggiunto, il aveva voluto apportare delle CP_1 modifiche non condivise dalla ricorrente, è stato riservato il provvedimento.
5. Con ordinanza del 21.12.2024, previa formale riunione al presente del fascicolo proveniente dal Tribunale per i Minorenni (R.G. 855/2024 Min.) sono stati adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti, confermando in capo al Servizio
Sociale Professionale del Comune di NA l'incarico di monitoraggio del nucleo familiare, anche tramite l'ausilio di educatore domiciliare, e conferendo al medesimo servizio l'incarico di avviare un percorso di sostegno alla genitorialità in favore di entrambe le figure genitoriali.
6. Con successiva ordinanza del 9.6.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.5.2025, si è proceduto ad una parziale modifica dei provvedimenti assunti ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. in punto di regolamentazione del diritto di visita dei minori e il processo è stato rinviato all'udienza del 8.10.2025, onerando il
Servizio incaricato di far pervenire una relazione di aggiornamento entro il
28.9.2025.
pag. 4/10 7. All'udienza del 8.10.2025, previa ulteriore modifica dell'ordinanza adottata in data 21.12.2024, ritenuta la causa matura per la decisione le parti hanno proceduto alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa, chiedendo il recepimento dei provvedimenti temporanei ed urgenti contenuti nell'ordinanza del
21.12.2024, come successivamente modificata, e il Giudice istruttorie ha rimesso la decisione al collegio in camera di consiglio.
***
8. All'esito del giudizio possono essere confermati, come richiesto dalle parti, i provvedimenti pronunciati ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c., con ordinanza del
21.12.2024, come successivamente modificati e con le precisazioni sottoindicate.
8.1. Deve essere, in primo luogo, disposto l'affidamento congiunto dei minori ad entrambi i genitori, dovendosi rigettare la richiesta di affidamento al Servizio
Sociale avanzata dalla Procura della Repubblica con il ricorso introduttivo.
Tenuto conto delle risultanze del monitoraggio del nucleo da parte del Servizio incaricato appare, dall'esame delle parti e dagli atti processuali, deve evidenziarsi, infatti, che perdurano delle criticità relazionali tra le parti in causa, ma che le stesse non creano pregiudizio ai minori, i quali hanno mantenuto un costante rapporto con entrambi i genitori. Questi ultimi hanno rispettato il calendario proposto e le altre prescrizioni apposte, dimostrando una maturazione rispetto alle fasi iniziali del procedimento.
Inoltre, entrambi genitori hanno mostrato disponibilità e flessibilità, in caso di necessità, con riguardo a specifiche richieste di modifica, provando in questo modo di comprendere le necessità dell'altro genitore nell'ottica della conservazione dell'altrui rapporto con i minori.
e , come attestato in tutte le relazioni che si sono susseguite, sono CP_2 CP_3 ben curati e seguiti dai genitori, i quali si occupano individualmente di loro in modo premuroso, facendoli vivere in ambienti adeguati e rispondenti agli interessi degli stessi1. 1 Nella relazione del settembre del 2025, a firma dell'assistente sociale dott.ssa , si legge, con Per_1 riferimento al sig. che “Il legame con i figli è molto forte, emerge un atteggiamento CP_1 amorevole ed affettuoso;
non riferisce particolari difficoltà nel rapportarsi a lor né nella gestione pratica dei momenti trascorso insieme, che, anzi, vive come sempre insufficienti rispetto a quanto, invece, desidererebbe” mostrando lo stesso, con entrambi i minori, “presenza autentica, la costruzione ed il mantenimento del legame affettivo, la cura e condivisione, l'assunzione di responsabilità”. pag. 5/10 Non sussiste, dunque, una inidoneità dei genitori nell'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori.
Entrambi i genitori si sono mostrati partecipi e collaborativi con il Servizio ed entrambi hanno mostrato un miglioramento delle capacità di gestire le comunicazioni relative ai figli, permanendo in ogni caso delle importanti criticità legate al pregresso rapporto di coppia.
Al fine di superare, o comunque ridurre, tali difficoltà comunicative, anche e soprattutto nell'interesse dei minori a vivere in un contesto il più possibile disteso, pare necessario che entrambe le figure proseguano il percorso di supporto alla genitorialità in corso, come suggerito anche dal Servizio, fino a quando il Servizio incaricato lo riterrà opportuno.
Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori, dovranno essere sempre concordate da entrambi i genitori sia nei contenuti sia nelle modalità attuative, mentre per quanto riguarda le questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitarle in modo separato nei periodi di rispettiva permanenza dei figli.
8.2. I minori, come richiesto, saranno in via prevalente collocati presso l'abitazione materna sita in Pettorano sul Gizio, Via Case di Pietro n. 23.
8.3. Quanto al diritto di visita dei minori da parte del devono essere CP_1 confermate le statuizioni rese con l'ordinanza del 21.12.2024, come successivamente modificata, essendo garantito un congruo tempo di permanenza dei minori con il genitore non collocatario funzionale a preservare e mantenere il rapporto padre-figli.
Il calendario dovrà essere seguito dalle parti in modo rigido, potendo lo stesso essere derogato solo con il consenso di entrambe le parti.
9. In punto di mantenimento, corrisponderà, entro il giorno Controparte_1 cinque di ogni mese, a la somma mensile pari a 450,00 Parte_1 euro (225,00 euro per ogni figlio) a titolo di contributo per il mantenimento dei minori. Tale somma verrà decurtata, come concordato, nella misura di ¼ per
Con riferimento alla sig.ra è specificato che “il rapporto con i bambini non è caratterizzato Pt_1 da particolari problemi;
emerge un forte legale con loro e la paziente si sente serena nel processo di cura;
la presenza delle figure familiari di riferimento con cui vive rappresenta per lei una risorsa” pag. 6/10 ciascuna settimana che i minori, durante il periodo estivo, trascorreranno con il padre.
Tale cifra appare congrua tenuto conto del tempo di permanenza dei minori con il genitore non collocatario, delle esigenze di e e delle sostanze dei CP_2 CP_3 rispettivi genitori.
Le spese straordinarie, individuate come da Protocollo stipulato dal Tribunale di
NA con il COA che deve intendersi qui trascritto, verranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50%.
Entrambi i genitori si impegnano a rendicontare le spese mediche, mostrando all'altro genitore gli scontrini al fine di ottenere il rimborso.
10. I genitori si impegnano a contattarsi esclusivamente attraverso SMS per le sole questioni attinenti ai minori e, in caso di urgenza o per comunicazioni non rinviabili sempre relative ai minori, il potrà contattare la signora CP_1
, madre della ricorrente. Persona_2
Il padre potrà sentire telefonicamente i minori, quando questi sono con CP_1 la madre, per una volta al giorno in un orario compreso tra le 19.30 e le 20.00, previo avviso per SMS e dovendo la chiamata provenire dalla o da un suo Pt_1 familiare. Con le stesse modalità la potrà sentire telefonicamente i Pt_1 bambini quando questi trascorreranno con il padre il periodo feriale.
11. Le spese del giudizio, tenuto conto dell'esito, devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di NA, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, contrariis reiectis, così provvede:
1) Dispone l'affidamento congiunto di e ad CP_2 Controparte_3 entrambi i genitori, stabilendo che le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori, dovranno essere sempre concordate da entrambi i genitori sia nei contenuti sia nelle modalità attuative, mentre per quanto riguarda le questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitarle in modo separato nei periodi di rispettiva permanenza dei figli;
pag. 7/10 2) Dispone la collocazione prevalente dei minori presso l'abitazione materna sita in Pettorano sul Gizio n. 23;
3) Dispone che il padre possa esercitare il suo diritto di visita secondo il seguente calendario:
PRIMA SETTIMANA DEL MESE:
SECONDO RIPOSO dalle ore 15,30 fino alle 21,00 e, nel caso del sabato o giorno festivo in cui gli stessi non vadano a scuola dalla mattina alle ore 10,00 alle ore 21,00 della sera.
SECONDA MATTINA il padre andrà a prendere i bambini a scuola e li terrà con sé il pomeriggio e la sera con conseguente pernotto, quest'ultimo per un massimo 2 volte al mese ed il giorno successivo li accompagnerà a scuola o se festivo a casa della madre alle ore 11,00.
SECONDA SETTIMANA DEL MESE:
SECONDO RIPOSO: dalle ore 15,30 fino alle ore 21,00 se vanno a scuola, se sabato o festivo, dalle ore 10.00 alle ore 21,00.
SECONDA MATTINA: il andrà a prendere i bambini a CP_1 scuola o, se di sabato o festivo, a casa della madre, e staranno con il padre tutto il pomeriggio e la sera con conseguente pernotto;
il giorno successivo il accompagnerà i bambini a scuola o, se di CP_1 sabato o festivo, alle ore 11,00 a casa della madre.
TERZA SETTIMANA DEL MESE:
SECONDO RIPOSO: Il padre terrà i bambini con sé dalle ore 15,30 fino alle ore 21,00, se vanno a scuola, se sabato o festivo, dalle ore 10.00 alle ore 21.00.
SECONDA MATTINA: il terrà i bambini con sé dalle ore CP_1
15.30 fino alle ore 21,00.
QUARTA SETTIMANA DEL MESE:
SECONDO RIPOSO: il padre terrà i bambini con sé dalle ore 15.30 fino alle ore 21,00 se vanno a scuola, se sabato o festivo, dalla mattina alle ore 10,0 fino alle ore 21,00.
SECONDA MATTINA: il andrà a prendere i bambini alle ore CP_1
15.30 a scuola o, se sabato o festivo, a casa della madre, i minori staranno con il padre tutto il pomeriggio e la sera con conseguente pag. 8/10 pernotto. Il giorno successivo accompagnerà i bambini a scuola o se di sabato o festivi, alle ore 11.00 a casa della madre.
In ogni caso, il potrà, nel giorno successivo alla giornata in CP_1 cui, come da calendario, è previsto il pernotto – ove si tratti di un sabato o di un giorno festivo-, tenere con sé i bambini anche per portarli a Napoli, riaccompagnandoli a casa della madre entro le ore
22.00.
I giorni 24-25 dicembre 2024 i minori li trascorreranno con la madre mentre i giorni 31 dicembre 2024 e primo gennaio 2025, con il padre e così in via alternata per gli anni successivi. In tali giorni il padre li prenderà alle ore 10,00 del 24 dicembre o del 1° gennaio e li riaccompagnerà il 25 dicembre o 1° gennaio alle ore 21,00.
I minori trascorreranno la domenica di Pasqua del 2025 con la madre e il lunedì di Pasqua del 2025 con il padre e così in via alternata per gli anni successivi. Il , nel giorno di sua competenza, andrà a CP_1 prendere i minori alle ore 10.00 e li riporterà a casa della madre alle ore 21.00.
Per le vacanze estive (periodo intercorrente fra la fine del periodo scolastico e l'inizio dello stesso), per i primi tre anni, a partire dall'anno
2025, il padre terrà con sé i bambini per una settimana, compreso il pernotto, tenuto conto del periodo di ferie concesso dal datore di lavoro. Per gli anni successivi ogni genitore potrà tenere con se i figli per due settimane, anche continuative.
Il comunicherà alla Sig.ra entro il 31 dicembre, o CP_1 Pt_1 comunque appena notiziato dal datore di lavoro, la turnazione lavorativa prevista per l'anno successivo.
Il si impegna a comunicare alla ricorrente entro il 10 maggio CP_1 di ciascun anno la/le settimane nelle quali terrà i bambini con sé per le vacanze estive.
I bambini festeggeranno il giorno del proprio compleanno, ad anni alterni con la madre o con il padre-Per il 2025 staranno lo trascorreranno con la madre e, poi, a seguire in via alternativa con il padre.
pag. 9/10 I bambini trascorreranno il giorno del compleanno dei genitori, nonché della Festa della Mamma, del Papà con il rispettivo genitore.
Eventuali variazioni del presente calendario dovranno essere concordate, in caso di necessità, tra le parti;
4) pone a carico del resistente, con decorrenza dalla data del 13.12.2024
l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , la somma mensile di € CP_2 CP_3
450,00, (225,00 euro per ciascun figlio) rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT-Foi da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico;
oltre al 50% delle spese straordinarie relative ai minori, come da Protocollo richiamato in motivazione, cui si fa espresso rinvio e dispone che tale somma sia decurtata, nella misura di ¼ per ciascuna settimana che i minori, durante il periodo estivo, trascorreranno con il padre;
5) padre potrà sentire telefonicamente i minori, quando Controparte_1 questi sono con la madre, per una volta al giorno in un orario compreso tra le 19.30 e le 20.00, previo avviso per SMS e dovendo la chiamata provenire dalla o da un suo familiare. Con le stesse modalità la Pt_1 potrà sentire telefonicamente i bambini quando Parte_1 questi trascorreranno con il padre il periodo feriale;
6) conferma in capo al Servizio Sociale Professionale del Comune di
NA l'incarico di monitoraggio del nucleo familiare attraverso la prosecuzione del percorso di sostegno alla genitorialità in favore di e , fino a quando ritenuto Parte_1 Controparte_1 opportuno dal Servizio;
7) spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in NA, nella Camera di Consiglio del 3.12.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Irene NO PO AG
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