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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 07/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Werner Mussner
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 403/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. dott. Parte_1 C.F._1
MARCHE MASSIMILIANO e dall'avv. dott. CAPELLO MARCO
RICORRENTE
contro
C.F. ) contumace Controparte_1 P.IVA_1
pagina 1 di 5 CONVENUTO
CONCLUSIONI
Di parte ricorrente
Voglia Il Tribunale di Bolzano Ill.mo
Nel merito
-accertare l'inadempimento della alle obbligazioni contrattuali Controparte_1
assunte nei confronti del sig. ed in conseguenza: Parte_2
-accertare e dichiarare la risoluzione del contratto preliminare intercorso tra le parti
(impegno all'assunzione) per fatto e colpa della convenuta e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la ex art. 1453 Codice Civile al CP_1
risarcimento dei danni patrimoniali patiti dall'attore nella misura di € 24.973,40 per i titoli e ragioni dedotti nel presente atto, ovvero altra somma maggiore o minore ritenuta congrua dal Tribunale, anche in via equitativa, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Di parte convenuta: -
pagina 2 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente sig. deduce di essere un pilota di aerei civili;
e di Parte_2
aver firmato con la resistente una lettera di impegno all'assunzione Controparte_1
concordando “l'intrapresa di un rapporto di lavoro a tempo determinato di un anno”.
Il sig. in forza della predetta scrittura, avrebbe dovuto essere Parte_2
assunto dalla resistente “dalla data di inizio del Type Rating” con mansione di
“First Officer", con applicazione del CCNL del Trasporto Aereo.
Con “Type Rating” si fa riferimento ad una certificazione aggiuntiva per i piloti che permette loro di volare con un tipo specifico di aeromobile, ovvero, per cui è necessaria una formazione apposita.
Il ricorrente avrebbe svolto con profitto i corsi formativi, finché ad certo punto parte resistente avrebbe interrotto di fatto il rapporto.
Ciò posto, il ricorrente chiede il risarcimento dei danni pari alla metà del salario annuo.
2. La resistente ha riserbato contegno contumaciale.
Quanto dedotto dal ricorrente viene confermato dalla documentazione prodotta.
I doc. nn. 1 e 2 comprovano l'esistenza del contratto di lavoro ed il salario pattuito,
a partire dall'ottenimento del type rating. Dalla ulteriore documentazione prodotta pagina 3 di 5 si evince che il ricorrente ha partecipato ad una serie di corsi indicatigli dalla CP_1
[...]
Nonostante messa in mora (doc. n. 9) il ricorrente non è stato assunto.
3. Il contratto doc 2 ha in parte avuto esecuzione, laddove il ricorrente ha frequentato i corsi indicati dalla resistente. Il resto del contratto ha visto l'inadempimento di parte che non ha concesso al lavoratore di finire il CP_1
type rating, e, poi, di lavorare.
È quindi evidente l'inadempimento da parte della resistente, ed il diritto del lavoratore a risolvere il contratto, che quindi viene risolto nella presente sede.
Quanto al risarcimento del danno, esso va determinato in via equitativa. Parte ricorrente ha allegato il reddito annuo ipotetico e ne chiede la metà, sulla stregua di altre pronunce di merito.
A tal proposito va sottolineato, che il contratto non sarebbe stato a tempo indeterminato, ma di durata annua. Il ricorrente non ha allegato o provato quale sia la sua situazione professionale in generale (formazione, esperienze ecc.) ed in particolare (se ha un altro impiego, e a quali condizioni).
Alla luce di questi fattori si ritiene di determinare il risarcimento in € 20.000.-,
4. Le spese seguono la soccombenza. Si applicano i minimi tabellari, stante la contumacia e la ridotta attività processuale, partendo dal liquidatum.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara risolto il contratto intercorso tra le parti per inadempimento di parte resistente;
2. Condanna a pagare al sig. (C.F. CP_1 Parte_1
) l'importo pari ad Euro 20.000 oltre interessi legali C.F._1
dalla domanda,
3. Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte CP_1 [...]
(C.F. ) le spese di lite, che si liquidano in Parte_1 C.F._1
€ 2.695 per compenso, oltre accessori di legge.
29 ottobre 2024
Il Giudice del Lavoro
Werner Mussner
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Werner Mussner
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 403/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. dott. Parte_1 C.F._1
MARCHE MASSIMILIANO e dall'avv. dott. CAPELLO MARCO
RICORRENTE
contro
C.F. ) contumace Controparte_1 P.IVA_1
pagina 1 di 5 CONVENUTO
CONCLUSIONI
Di parte ricorrente
Voglia Il Tribunale di Bolzano Ill.mo
Nel merito
-accertare l'inadempimento della alle obbligazioni contrattuali Controparte_1
assunte nei confronti del sig. ed in conseguenza: Parte_2
-accertare e dichiarare la risoluzione del contratto preliminare intercorso tra le parti
(impegno all'assunzione) per fatto e colpa della convenuta e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la ex art. 1453 Codice Civile al CP_1
risarcimento dei danni patrimoniali patiti dall'attore nella misura di € 24.973,40 per i titoli e ragioni dedotti nel presente atto, ovvero altra somma maggiore o minore ritenuta congrua dal Tribunale, anche in via equitativa, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Di parte convenuta: -
pagina 2 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente sig. deduce di essere un pilota di aerei civili;
e di Parte_2
aver firmato con la resistente una lettera di impegno all'assunzione Controparte_1
concordando “l'intrapresa di un rapporto di lavoro a tempo determinato di un anno”.
Il sig. in forza della predetta scrittura, avrebbe dovuto essere Parte_2
assunto dalla resistente “dalla data di inizio del Type Rating” con mansione di
“First Officer", con applicazione del CCNL del Trasporto Aereo.
Con “Type Rating” si fa riferimento ad una certificazione aggiuntiva per i piloti che permette loro di volare con un tipo specifico di aeromobile, ovvero, per cui è necessaria una formazione apposita.
Il ricorrente avrebbe svolto con profitto i corsi formativi, finché ad certo punto parte resistente avrebbe interrotto di fatto il rapporto.
Ciò posto, il ricorrente chiede il risarcimento dei danni pari alla metà del salario annuo.
2. La resistente ha riserbato contegno contumaciale.
Quanto dedotto dal ricorrente viene confermato dalla documentazione prodotta.
I doc. nn. 1 e 2 comprovano l'esistenza del contratto di lavoro ed il salario pattuito,
a partire dall'ottenimento del type rating. Dalla ulteriore documentazione prodotta pagina 3 di 5 si evince che il ricorrente ha partecipato ad una serie di corsi indicatigli dalla CP_1
[...]
Nonostante messa in mora (doc. n. 9) il ricorrente non è stato assunto.
3. Il contratto doc 2 ha in parte avuto esecuzione, laddove il ricorrente ha frequentato i corsi indicati dalla resistente. Il resto del contratto ha visto l'inadempimento di parte che non ha concesso al lavoratore di finire il CP_1
type rating, e, poi, di lavorare.
È quindi evidente l'inadempimento da parte della resistente, ed il diritto del lavoratore a risolvere il contratto, che quindi viene risolto nella presente sede.
Quanto al risarcimento del danno, esso va determinato in via equitativa. Parte ricorrente ha allegato il reddito annuo ipotetico e ne chiede la metà, sulla stregua di altre pronunce di merito.
A tal proposito va sottolineato, che il contratto non sarebbe stato a tempo indeterminato, ma di durata annua. Il ricorrente non ha allegato o provato quale sia la sua situazione professionale in generale (formazione, esperienze ecc.) ed in particolare (se ha un altro impiego, e a quali condizioni).
Alla luce di questi fattori si ritiene di determinare il risarcimento in € 20.000.-,
4. Le spese seguono la soccombenza. Si applicano i minimi tabellari, stante la contumacia e la ridotta attività processuale, partendo dal liquidatum.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara risolto il contratto intercorso tra le parti per inadempimento di parte resistente;
2. Condanna a pagare al sig. (C.F. CP_1 Parte_1
) l'importo pari ad Euro 20.000 oltre interessi legali C.F._1
dalla domanda,
3. Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte CP_1 [...]
(C.F. ) le spese di lite, che si liquidano in Parte_1 C.F._1
€ 2.695 per compenso, oltre accessori di legge.
29 ottobre 2024
Il Giudice del Lavoro
Werner Mussner
pagina 5 di 5