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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/10/2025, n. 4830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4830 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello -Presidente rel.
dott.ssa Maria Teresa Onorato -Consigliere
dott.ssa Paola Martorana -Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado d'appello, N.R.G. 4877/2022 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Nola n. 1884/2022 pubblicata il 30.9.2022, notificata il
5.10.2022, vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IO MA (C.F. ) (pec. , ed C.F._2 Email_1 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Napoli, alla Piazza Bovio
n.8.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._3 Controparte_2
) ed (C.F. ), nella C.F._4 Controparte_3 C.F._5
qualità di eredi di (C.F. , nata a [...] il Persona_1 C.F._6
19.03.1946, e di (C.F. ), nato a [...] V.na (Na) il Controparte_4 C.F._7
26.11.1932 e deceduto il 17.02.2020, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Fabio D'Eliseo (C.F. ) (tel./fax 081.8412780), (pec. C.F._8
ed elettivamente domiciliati presso lo studio di Email_2 quest'ultimo sito in Marigliano (Na), al Viale Vesuvio n.19/B.
APPELLATI
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_5 C.F._9
LU CU (C.F. ) (pec. , ed elettivamente C.F._10 Email_3
domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Sant'AS, alla Via Umberto I
n.137.
APPELLATO
Oggetto: rivendica, domanda riconvenzionale di usucapione.
Conclusioni: come da atti di causa e note di trattazione scritta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n.1884/2022, pubblicata in data 30.09.2022, notificata in data
05.10.2022, il Tribunale di Nola accoglieva la domanda, qualificata di rivendica, proposta da ( cui nel corso del processo, a seguito del decesso, le erano succeduti iure Persona_1 hereditatis i figli e , anche quali eredi del di CP_1 Controparte_2 Controparte_3
lei marito , deceduto prima della riassunzione del processo) nei confronti di Controparte_4
, condannando quest'ultimo al rilascio, in favore degli attori, del Parte_1
fabbricato rurale di vecchia costruzione composto da due vani terranei separati da un forno situato nel Comune di Sant'AS (NA) alla via Casaliciello n.15 identificato in Catasto al foglio 13, partita 3778, p.lla 224 cat. C/2, del fabbricato composto di due vani ed accessori, al piano rialzato situato nel Comune di Sant'AS (NA) alla via Casaliciello
n.15 identificato in Catasto al foglio 13, partita 4259, p.lla 995, cat.A/3, del frutteto situato nel Comune di Sant'AS (NA) alla via Casaliciello n.15, identificato in Catasto al foglio 13, partita 3778, p.lla 683, nonché di altro frutteto sito in PO OC (NA) e identificato in Catasto al foglio 5, partita 399, p.lla 105; condannava, altresì, Parte_1
a pagare agli attori la somma di euro 20,00 al giorno per ogni giorno di ritardo
[...] nell'esecuzione della condanna alla consegna del compendio immobiliare, una volta trascorso il settimo giorno dalla notifica della sentenza;
dichiarava il difetto di legittimazione passiva del convenuto contumace rigettava la domanda Controparte_5
riconvenzionale di usucapione avanzata da;
condannava quest'ultimo a Parte_1 pagare in favore di parte attrice le spese processuali liquidate in euro 586,00 per spese ed euro 2.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, cpa e iva come per legge, con attribuzione all'Avv. Fabio D'Eliseo, dichiaratosi antistatario.
2. A fondamento della decisione il Giudice di primo grado, qualificata la domanda attorea in termini di azione di rivendica invece che di azione contrattuale di restituzione, la riteneva provata sulla base dei titoli prodotti e della non contestazione della titolarità degli immobili in capo all'attrice da parte del convenuto costituito , che ad essa Parte_1 aveva contrapposto la domanda riconvenzionale di usucapione, non meritevole di accoglimento in difetto di prova di aver gestito il fondo rurale e la casa colonica uti dominus. Nello specifico, sotto quest'ultimo profilo- per quanto di interesse in questo grado- il tribunale valorizzava le risultanze documentali unitamente alle dichiarazioni rese da in sede di interrogatorio formale, in particolare sottolineando che era Parte_1 emerso che non vi era alcuna utenza attiva presso i cespiti, nessun onere dominicale, fiscale o di natura tributaria era stato corrisposto dal convenuto, la stesa fornitura d'acqua, sebbene proveniente da abitazione di proprietà del , era assicurata tramite allaccio abusivo, Pt_1
le tasse e imposte gravanti sui cespiti erano state pagate dall'originaria attrice.
3. Quanto alla posizione di lo riteneva carente di legittimazione Controparte_5
passiva per difetto di prova di una illegittima occupazione da parte dello stesso dei cespiti di causa, che la stessa attrice aveva dedotto essere stati da lui rilasciati alla Persona_1 scadenza del contratto di locazione intercorso con la di lei madre Persona_2
intervenuta in data 30.6.1989.
4. Negava, poi, il risarcimento dei danni da occupazione sine titulo invocato da parte attrice per mancanza di allegazione e prova del concreto pregiudizio subito, osservando, sulla base della giurisprudenza di legittimità richiamata in motivazione, che era da escludersi la ricorrenza di un danno in re ipsa.
5. La suddetta decisione è stata impugnata da con atto di citazione Parte_1
notificato il 10.11.2022 affidato a due motivi.
5.1. Con il primo motivo si lamenta “Illegittimità della sentenza impugnata sotto il profilo della incongruità della motivazione, in primis, in quanto viziata da un travisamento della fattispecie, in termini di interversione nel possesso e, comunque, ancorata ad una errata applicazione dei principi che regolano l'usucapione, nonché ad un apprezzamento irragionevole delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dall'appellante; illegittimità della revoca dell'ordinanza ammissiva della prova testimoniale articolata dall'appellante”.
5.2. Con il secondo mezzo si deduce “illegittimità del pronunziato impugnato nella parte in cui dispone la condanna dell'odierno appellante alla refusione delle spese di lite in favore degli appellati e al pagamento di una penale”.
5.3. Sulla base di tali ragioni ha chiesto, in riforma della decisione impugnata, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, in via istruttoria ammettersi la prova per testi sui capi indicati nella memoria ex art. 183 VI comma cpc II termine, ritrascritti nell'atto di appello;
nel merito, rigettarsi la domanda attorea e accogliere la propria domanda riconvenzionale di usucapione, con condanna di controparte alle spese del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore dell'avvocato antistatario.
6. Hanno resistito al gravame i sig.ri ed , CP_1 Controparte_2 Controparte_3
nella qualità di eredi di e di , instando per la declaratoria di Persona_1 Controparte_4 inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e, in via subordinata, previa ammissione delle prove articolate nelle memorie ex art.183 c.p.c., per il rigetto del gravame in quanto del tutto infondato, vinte le spese del grado con attribuzione al difensore antistatario.
7. Si è costituito, a seguito di rinnovo della notifica, eccependo il Controparte_5
passaggio in giudicato della gravata sentenza nella parte in cui aveva affermato il suo difetto di legittimazione passiva e chiedendo, pertanto, di rigettare qualsiasi provvedimento a suo carico, con vittoria di spese e competenze processuali.
8. È stato acquisito il fascicolo d'ufficio cartaceo e telematico del primo grado, è stata concessa la sospensione della provvisoria esecutività della gravata decisione ed è stata espletata la prova per testi richiesta dall'appellante, ammessa con ordinanza collegiale riservata del 23.2.2024.
9. Indi la causa è stata riservata in decisione allo spirare dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza del 27.3.2025 in esito all'udienza del 26.3.2025 celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc.
10. In via preliminare, occorre dare atto della tempestività dell'appello.
10.1. Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: a) la sentenza impugnata è stata notificata in data 05.10.2022 e l'atto d'appello è stato notificato il 4.11.2022.
Ne deriva che il termine di trenta giorni previsto dall'art. 325 cpc è stato osservato.
11. Passando al merito, giova preliminarmente rilevare che nella comparsa conclusionale depositata il 28.5.2025 l'appellante ha introdotto un nuovo motivo di impugnazione con cui ha contestato la qualificazione della domanda attorea da parte del primo giudice, assumendo che non fosse da considerarsi azione di rivendica ma azione contrattuale di restituzione, secondo la prospettazione offerta dalla stessa parte attrice in primo grado;
ha, in ogni caso, dedotto che, pur a voler ritenere l'azione quale rivendica, parte attrice non aveva fornito la prova della proprietà, contrariamente all'assunto del primo giudice.
Trattasi di argomenti di critica inammissibili in quanto andavano proposti con l'atto introduttivo del gravame, in quanto la comparsa conclusionale, nel giudizio di appello, ha solo la funzione di illustrare le conclusioni già presentate nell'ambito dei motivi proposti e, pertanto, non può contenere motivi nuovi, ne' rispetto a questi, se proposti, può ipotizzarsi l'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte (cfr. Cass. Sentenza n. 11175 del 29/07/2002).
12. Ciò precisato, l'appello, sebbene metta in luce un effettivo deficit istruttorio consumatosi nel primo grado, non comporta mutamento della decisione impugnata, dovendosi modificare solo in parte la motivazione della gravata pronuncia.
12.1 In particolare, è fondato il primo motivo nella parte in cui si lamenta l'erroneità della decisione per non aver consentito l'espletamento della prova per testi e fondato la motivazione di rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione unicamente su una erronea valutazione delle dichiarazioni rese da in risposta Parte_1
all'interrogatorio formale.
12.1.1. Ritiene la Corte che ad escludere la ricorrenza di un possesso utile ad usucapire in capo a non sono affatto dirimenti le circostanze emerse nel corso Parte_1 dell'interpello che il primo giudice ha, invece, ritenuto significative al riguardo, quali l'assenza di una utenza attiva al servizio della casa colonica e la presenza di un allaccio d'acqua abusivo oltre che il mancato pagamento di oneri fiscali e/o tributari da parte del predetto.
12.1.2. Quanto agli oneri fiscali, non è sufficiente la prova documentale che del loro pagamento si sia fatta carico esclusivamente per ritenere carente l'elemento Persona_1
psicologico del possesso uti dominus in capo al , mancando la prova che a Pt_1 quest'ultimo fosse nota detta circostanza quale espressione del potere dominicale della proprietaria.
12.1.3. Neanche l'assenza di utenze al servizio della casa colonica può considerarsi di per sé ostativo al godimento uti dominus dell'immobile, essendo, peraltro, emerso dall'interpello che a tale situazione l'appellante ovviava con l'uso di un generatore di corrente e con l'allaccio alla rete idrica di altro immobile di sua proprietà, ubicato in prossimità dei cespiti di causa, in modo da rendere la casa colonica fruibile, e ancor prima con l'utilizzo di una fontana pubblica anch'essa vicina ai beni in contesa (cfr. verbale di interrogatorio formale del 30.6.2022).
12.1.4. Dunque, gli elementi istruttori che il primo giudice ha ritenuto significativi per negare un possesso utile ad usucapire in capo a non appaiono rilevanti, il Parte_1
che ha indotto questa Corte a disporre l'integrazione istruttoria mediante la prova testimoniale articolata dall'appellante, non rinunciata in primo grado e ribadita in appello.
12.1.5. Senonché, le dichiarazioni testimoniali raccolte in questo grado non conducono ad un risultato favorevole per l'appellante.
L'aspetto dirimente, per stabilire se la relazione materiale instaurata da Parte_1 con i beni di causa si connoti come detenzione, secondo quanto ritenuto dal primo giudice, o come possesso, come opinato dall'impugnante, è rappresentato dalle modalità di apprensione degli immobili da parte dell'utilizzatore.
12.1.6. Al riguardo, è circostanza ammessa dallo stesso , in risposta Parte_1
all'interpello, che il terreno con sovrastante casa colonica erano stati nella disponibilità del proprio genitore in forza di un contratto di locazione fino alla data della Controparte_6
di lui morte, avvenuta il 21.7.1997.
12.1.7. La prova per testi dell'appellante è stata tesa a dimostrare che tra il venir meno della detenzione del proprio genitore e il momento in cui esso si è immesso nel Parte_1
godimento dei cespiti di causa sia intercorso un lasso di tempo tale da poter far ritenere cessata l'originaria detenzione paterna e far sorgere in capo a lui, per circostanze oggettive, una relazione fattuale autonoma uti dominus della consistenza immobiliare controversa.
12.1.8. Senonché, le dichiarazioni dei testi escussi in questo grado non consentono di ritenere raggiunto tale risultato.
E' emerso, invero, che il fondo rurale con sovrastante casa colonica di causa era da lungo tempo nella disponibilità di , detentore, che vi aveva vissuto fino alla sua Controparte_6
morte con la moglie e con i figli, i quali se ne erano allontanati allorché avevano formato autonome famiglie.
Una volta deceduto nel luglio 1997, è risultato che la di lui moglie Controparte_6 [...]
madre dell'appellante, ha continuato a mantenere una relazione stabile con il Per_3
fondo e la casa, restando a viverci fino alla sua morte.
In tal senso sono le dichiarazioni concordi rese dai testi (cognato di Testimone_1
), (fratello dell'appellante), e Parte_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
(persone indifferenti, non parente), il primo avendo riferito che aveva
[...] Persona_3 continuato a vivere nell'immobile dopo la morte del marito, gli altri avendo ricordato che se ne era allontanata temporaneamente, per circa tre/quattro mesi, per poi farvi ritorno e viverci fino al decesso. Tutti hanno rammentato che andò a vivere nella casa Parte_1
colonica insieme alla madre dal settembre 1997, occupandosi anche del terreno agricolo, essendo egli bracciante agricolo, e che vi trasferì successivamente anche il resto della propria famiglia per qualche anno, per poi rientrare a vivere definitivamente nella sua precedente abitazione, continuando, tuttavia, ad occuparsi della coltivazione del fondo.
12.1.9. Le concordi circostanze fattuali riferite dai testi consentono di affermare che si sia perpetrata in la detenzione che già era in capo al marito , Persona_3 Controparte_6 avendo la stessa mantenuto la disponibilità del fondo e della casa colonica pur dopo la morte di questi, continuandola a destinare a propria abitazione. La circostanza che se ne sia allontanata per poco tempo (circa tre-quattro mesi, come riferito da due dei testi escussi) non vale a far ritenere cessata in capo alla stessa la originaria detenzione perché non ha assunto il significato di abbandono dei beni.
E allora, quando si è trasferito con la madre nella casa colonica, lo ha Parte_1
fatto in veste di familiare della detentrice, venendo così a condividerne la condizione giuridica, senza che possa ritenersi sorto in capo a lui un autonomo possesso rispetto ai beni già detenuti prima dal padre e, dopo di questi, dalla madre.
In altri termini, il potere di fatto sul fondo e sulla casa colonica in capo a Parte_1 trova la sua fonte nell'ospitalità, per ragioni familiari, che la madre Persona_3
(detentrice dei beni) gli ha offerto, per farsi fare compagnia una volta rimasta vedova, come emerso dalla prova orale.
12.1.10. Tale essendo l'originaria posizione di , non è sufficiente, ai fini Parte_1 della interversio possessionis, la prova di aver svolto attività di pulizia e coltivazione del fondo e/o manutenzione della casa colonica, trattandosi di interventi compatibili anche con la detenzione che non esprimono, comunque, una condotta idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà.
12.1.11. Diverso discorso vale, invece, per l'attività di recinzione del fondo, che rappresenta la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del fruitore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto. Nel caso di specie, i testi escussi hanno concordemente riferito che si Parte_1
occupò della recinzione del fondo su cui insiste la casa colonica confermando il capo 4) dell'articolato istruttorio riguardante tale circostanza.
Tuttavia deve rilevarsi che, secondo quanto riportato nello stesso capo di prova confermato dai testi (del seguente tenore letterale: “4) vero è che il sig. ha Parte_1
provveduto all'incirca nell'anno 2000/2001, pure, a recintare l'intero fondo con pali di legno e rete metallica nei primi anni”), mancherebbe comunque l'elemento temporale, in quanto, essendo risalente l'attività di recinzione al 2000/2001 ( come confermato dai testi e ) non risulta maturato il ventennio alla data di introduzione del giudizio Tes_5 Pt_1
(2018).
12.1.12. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, va confermato il rigetto della domanda riconvenzionale avanzata da . Parte_1
12.2. Il secondo motivo è solo in parte fondato.
Con esso, a dispetto della rubrica (che indica come parte appellata anche la statuizione di pagamento della penale) si svolgono critiche riferite solo alla liquidazione delle spese di lite, contestandosi il riconoscimento di un importo per spese vive maggiore di quello documentato e un compenso per competenze fondato sugli importi medi, senza tener conto della limitata attività istruttoria svolta;
inoltre si lamenta che, in ragione del rigetto della domanda attorea di risarcimento danni, si sarebbe dovuto procedere ad una compensazione, sia pure parziale, delle spese.
La critica merita condivisione solo quanto alla liquidazione delle spese vive, posto che non vi è nota spese e risultano provate solo quelle per bollo e contributo unificato pari a complessivi € 264,00, che è la somma che va riconosciuta in luogo di quella determinata in sentenza di € 586,00.
Per il resto, appare condivisibile sia l'applicazione degli importi medi per la liquidazione dei compensi, congrui rispetto alla pluralità di questioni controverse ( domanda di rivendica, di risarcimento danni, e riconvenzionale di usucapione, con prova orale e produzione documentale), sia la scelta di porre le spese processuali integralmente a carico del convenuto costituito, considerata la prevalente soccombenza di quest'ultimo, sia rispetto alla domanda attorea di rivendica che a quella , da lui stesso proposta, di usucapione.
13. Stante la prevalente soccombenza dell'appellante, anche le spese del presente grado vanno poste a carico dello stesso in favore degli appellati . CP_4
La relativa liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri di cui al regolamento emanato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e succ. modif., tenuto conto del valore della causa (indeterminato basso: scaglione da € 5201,00 ad € 26.000,00) e dell'attività difensiva svolta (in appello manca la fase istruttoria).
14. Vanno, invece, compensate le spese nei confronti di nei cui confronti Controparte_5 nessuna questione controversa è residuata in appello, stante la definitività, per difetto di impugnazione, della declaratoria di suo difetto di legittimazione passiva.
P.Q.M
.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull'appello proposto da avverso la sentenza del tribunale di Nola n. Parte_1
1884/2022 pubblicata il 30.9.2022, così definitivamente provvede:
1- accoglie per quanto di ragione il secondo motivo di appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, liquida in € 254,00 le spese in luogo di € 586,00;
2- rigetta, nel resto, il gravame, confermando, nel resto, la sentenza gravata;
3- condanna al pagamento delle spese del presente grado che liquida Parte_1
in favore degli appellati , indicati in epigrafe, in complessivi € 3397,00 per CP_4 compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
4- compensa le spese nei confronti di Controparte_5
Così deciso in Napoli, li 1.10.2025
Il presidente est.
Dott.ssa Alessandra Piscitiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello -Presidente rel.
dott.ssa Maria Teresa Onorato -Consigliere
dott.ssa Paola Martorana -Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado d'appello, N.R.G. 4877/2022 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Nola n. 1884/2022 pubblicata il 30.9.2022, notificata il
5.10.2022, vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IO MA (C.F. ) (pec. , ed C.F._2 Email_1 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Napoli, alla Piazza Bovio
n.8.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._3 Controparte_2
) ed (C.F. ), nella C.F._4 Controparte_3 C.F._5
qualità di eredi di (C.F. , nata a [...] il Persona_1 C.F._6
19.03.1946, e di (C.F. ), nato a [...] V.na (Na) il Controparte_4 C.F._7
26.11.1932 e deceduto il 17.02.2020, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Fabio D'Eliseo (C.F. ) (tel./fax 081.8412780), (pec. C.F._8
ed elettivamente domiciliati presso lo studio di Email_2 quest'ultimo sito in Marigliano (Na), al Viale Vesuvio n.19/B.
APPELLATI
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_5 C.F._9
LU CU (C.F. ) (pec. , ed elettivamente C.F._10 Email_3
domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Sant'AS, alla Via Umberto I
n.137.
APPELLATO
Oggetto: rivendica, domanda riconvenzionale di usucapione.
Conclusioni: come da atti di causa e note di trattazione scritta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n.1884/2022, pubblicata in data 30.09.2022, notificata in data
05.10.2022, il Tribunale di Nola accoglieva la domanda, qualificata di rivendica, proposta da ( cui nel corso del processo, a seguito del decesso, le erano succeduti iure Persona_1 hereditatis i figli e , anche quali eredi del di CP_1 Controparte_2 Controparte_3
lei marito , deceduto prima della riassunzione del processo) nei confronti di Controparte_4
, condannando quest'ultimo al rilascio, in favore degli attori, del Parte_1
fabbricato rurale di vecchia costruzione composto da due vani terranei separati da un forno situato nel Comune di Sant'AS (NA) alla via Casaliciello n.15 identificato in Catasto al foglio 13, partita 3778, p.lla 224 cat. C/2, del fabbricato composto di due vani ed accessori, al piano rialzato situato nel Comune di Sant'AS (NA) alla via Casaliciello
n.15 identificato in Catasto al foglio 13, partita 4259, p.lla 995, cat.A/3, del frutteto situato nel Comune di Sant'AS (NA) alla via Casaliciello n.15, identificato in Catasto al foglio 13, partita 3778, p.lla 683, nonché di altro frutteto sito in PO OC (NA) e identificato in Catasto al foglio 5, partita 399, p.lla 105; condannava, altresì, Parte_1
a pagare agli attori la somma di euro 20,00 al giorno per ogni giorno di ritardo
[...] nell'esecuzione della condanna alla consegna del compendio immobiliare, una volta trascorso il settimo giorno dalla notifica della sentenza;
dichiarava il difetto di legittimazione passiva del convenuto contumace rigettava la domanda Controparte_5
riconvenzionale di usucapione avanzata da;
condannava quest'ultimo a Parte_1 pagare in favore di parte attrice le spese processuali liquidate in euro 586,00 per spese ed euro 2.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, cpa e iva come per legge, con attribuzione all'Avv. Fabio D'Eliseo, dichiaratosi antistatario.
2. A fondamento della decisione il Giudice di primo grado, qualificata la domanda attorea in termini di azione di rivendica invece che di azione contrattuale di restituzione, la riteneva provata sulla base dei titoli prodotti e della non contestazione della titolarità degli immobili in capo all'attrice da parte del convenuto costituito , che ad essa Parte_1 aveva contrapposto la domanda riconvenzionale di usucapione, non meritevole di accoglimento in difetto di prova di aver gestito il fondo rurale e la casa colonica uti dominus. Nello specifico, sotto quest'ultimo profilo- per quanto di interesse in questo grado- il tribunale valorizzava le risultanze documentali unitamente alle dichiarazioni rese da in sede di interrogatorio formale, in particolare sottolineando che era Parte_1 emerso che non vi era alcuna utenza attiva presso i cespiti, nessun onere dominicale, fiscale o di natura tributaria era stato corrisposto dal convenuto, la stesa fornitura d'acqua, sebbene proveniente da abitazione di proprietà del , era assicurata tramite allaccio abusivo, Pt_1
le tasse e imposte gravanti sui cespiti erano state pagate dall'originaria attrice.
3. Quanto alla posizione di lo riteneva carente di legittimazione Controparte_5
passiva per difetto di prova di una illegittima occupazione da parte dello stesso dei cespiti di causa, che la stessa attrice aveva dedotto essere stati da lui rilasciati alla Persona_1 scadenza del contratto di locazione intercorso con la di lei madre Persona_2
intervenuta in data 30.6.1989.
4. Negava, poi, il risarcimento dei danni da occupazione sine titulo invocato da parte attrice per mancanza di allegazione e prova del concreto pregiudizio subito, osservando, sulla base della giurisprudenza di legittimità richiamata in motivazione, che era da escludersi la ricorrenza di un danno in re ipsa.
5. La suddetta decisione è stata impugnata da con atto di citazione Parte_1
notificato il 10.11.2022 affidato a due motivi.
5.1. Con il primo motivo si lamenta “Illegittimità della sentenza impugnata sotto il profilo della incongruità della motivazione, in primis, in quanto viziata da un travisamento della fattispecie, in termini di interversione nel possesso e, comunque, ancorata ad una errata applicazione dei principi che regolano l'usucapione, nonché ad un apprezzamento irragionevole delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dall'appellante; illegittimità della revoca dell'ordinanza ammissiva della prova testimoniale articolata dall'appellante”.
5.2. Con il secondo mezzo si deduce “illegittimità del pronunziato impugnato nella parte in cui dispone la condanna dell'odierno appellante alla refusione delle spese di lite in favore degli appellati e al pagamento di una penale”.
5.3. Sulla base di tali ragioni ha chiesto, in riforma della decisione impugnata, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, in via istruttoria ammettersi la prova per testi sui capi indicati nella memoria ex art. 183 VI comma cpc II termine, ritrascritti nell'atto di appello;
nel merito, rigettarsi la domanda attorea e accogliere la propria domanda riconvenzionale di usucapione, con condanna di controparte alle spese del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore dell'avvocato antistatario.
6. Hanno resistito al gravame i sig.ri ed , CP_1 Controparte_2 Controparte_3
nella qualità di eredi di e di , instando per la declaratoria di Persona_1 Controparte_4 inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e, in via subordinata, previa ammissione delle prove articolate nelle memorie ex art.183 c.p.c., per il rigetto del gravame in quanto del tutto infondato, vinte le spese del grado con attribuzione al difensore antistatario.
7. Si è costituito, a seguito di rinnovo della notifica, eccependo il Controparte_5
passaggio in giudicato della gravata sentenza nella parte in cui aveva affermato il suo difetto di legittimazione passiva e chiedendo, pertanto, di rigettare qualsiasi provvedimento a suo carico, con vittoria di spese e competenze processuali.
8. È stato acquisito il fascicolo d'ufficio cartaceo e telematico del primo grado, è stata concessa la sospensione della provvisoria esecutività della gravata decisione ed è stata espletata la prova per testi richiesta dall'appellante, ammessa con ordinanza collegiale riservata del 23.2.2024.
9. Indi la causa è stata riservata in decisione allo spirare dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza del 27.3.2025 in esito all'udienza del 26.3.2025 celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc.
10. In via preliminare, occorre dare atto della tempestività dell'appello.
10.1. Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: a) la sentenza impugnata è stata notificata in data 05.10.2022 e l'atto d'appello è stato notificato il 4.11.2022.
Ne deriva che il termine di trenta giorni previsto dall'art. 325 cpc è stato osservato.
11. Passando al merito, giova preliminarmente rilevare che nella comparsa conclusionale depositata il 28.5.2025 l'appellante ha introdotto un nuovo motivo di impugnazione con cui ha contestato la qualificazione della domanda attorea da parte del primo giudice, assumendo che non fosse da considerarsi azione di rivendica ma azione contrattuale di restituzione, secondo la prospettazione offerta dalla stessa parte attrice in primo grado;
ha, in ogni caso, dedotto che, pur a voler ritenere l'azione quale rivendica, parte attrice non aveva fornito la prova della proprietà, contrariamente all'assunto del primo giudice.
Trattasi di argomenti di critica inammissibili in quanto andavano proposti con l'atto introduttivo del gravame, in quanto la comparsa conclusionale, nel giudizio di appello, ha solo la funzione di illustrare le conclusioni già presentate nell'ambito dei motivi proposti e, pertanto, non può contenere motivi nuovi, ne' rispetto a questi, se proposti, può ipotizzarsi l'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte (cfr. Cass. Sentenza n. 11175 del 29/07/2002).
12. Ciò precisato, l'appello, sebbene metta in luce un effettivo deficit istruttorio consumatosi nel primo grado, non comporta mutamento della decisione impugnata, dovendosi modificare solo in parte la motivazione della gravata pronuncia.
12.1 In particolare, è fondato il primo motivo nella parte in cui si lamenta l'erroneità della decisione per non aver consentito l'espletamento della prova per testi e fondato la motivazione di rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione unicamente su una erronea valutazione delle dichiarazioni rese da in risposta Parte_1
all'interrogatorio formale.
12.1.1. Ritiene la Corte che ad escludere la ricorrenza di un possesso utile ad usucapire in capo a non sono affatto dirimenti le circostanze emerse nel corso Parte_1 dell'interpello che il primo giudice ha, invece, ritenuto significative al riguardo, quali l'assenza di una utenza attiva al servizio della casa colonica e la presenza di un allaccio d'acqua abusivo oltre che il mancato pagamento di oneri fiscali e/o tributari da parte del predetto.
12.1.2. Quanto agli oneri fiscali, non è sufficiente la prova documentale che del loro pagamento si sia fatta carico esclusivamente per ritenere carente l'elemento Persona_1
psicologico del possesso uti dominus in capo al , mancando la prova che a Pt_1 quest'ultimo fosse nota detta circostanza quale espressione del potere dominicale della proprietaria.
12.1.3. Neanche l'assenza di utenze al servizio della casa colonica può considerarsi di per sé ostativo al godimento uti dominus dell'immobile, essendo, peraltro, emerso dall'interpello che a tale situazione l'appellante ovviava con l'uso di un generatore di corrente e con l'allaccio alla rete idrica di altro immobile di sua proprietà, ubicato in prossimità dei cespiti di causa, in modo da rendere la casa colonica fruibile, e ancor prima con l'utilizzo di una fontana pubblica anch'essa vicina ai beni in contesa (cfr. verbale di interrogatorio formale del 30.6.2022).
12.1.4. Dunque, gli elementi istruttori che il primo giudice ha ritenuto significativi per negare un possesso utile ad usucapire in capo a non appaiono rilevanti, il Parte_1
che ha indotto questa Corte a disporre l'integrazione istruttoria mediante la prova testimoniale articolata dall'appellante, non rinunciata in primo grado e ribadita in appello.
12.1.5. Senonché, le dichiarazioni testimoniali raccolte in questo grado non conducono ad un risultato favorevole per l'appellante.
L'aspetto dirimente, per stabilire se la relazione materiale instaurata da Parte_1 con i beni di causa si connoti come detenzione, secondo quanto ritenuto dal primo giudice, o come possesso, come opinato dall'impugnante, è rappresentato dalle modalità di apprensione degli immobili da parte dell'utilizzatore.
12.1.6. Al riguardo, è circostanza ammessa dallo stesso , in risposta Parte_1
all'interpello, che il terreno con sovrastante casa colonica erano stati nella disponibilità del proprio genitore in forza di un contratto di locazione fino alla data della Controparte_6
di lui morte, avvenuta il 21.7.1997.
12.1.7. La prova per testi dell'appellante è stata tesa a dimostrare che tra il venir meno della detenzione del proprio genitore e il momento in cui esso si è immesso nel Parte_1
godimento dei cespiti di causa sia intercorso un lasso di tempo tale da poter far ritenere cessata l'originaria detenzione paterna e far sorgere in capo a lui, per circostanze oggettive, una relazione fattuale autonoma uti dominus della consistenza immobiliare controversa.
12.1.8. Senonché, le dichiarazioni dei testi escussi in questo grado non consentono di ritenere raggiunto tale risultato.
E' emerso, invero, che il fondo rurale con sovrastante casa colonica di causa era da lungo tempo nella disponibilità di , detentore, che vi aveva vissuto fino alla sua Controparte_6
morte con la moglie e con i figli, i quali se ne erano allontanati allorché avevano formato autonome famiglie.
Una volta deceduto nel luglio 1997, è risultato che la di lui moglie Controparte_6 [...]
madre dell'appellante, ha continuato a mantenere una relazione stabile con il Per_3
fondo e la casa, restando a viverci fino alla sua morte.
In tal senso sono le dichiarazioni concordi rese dai testi (cognato di Testimone_1
), (fratello dell'appellante), e Parte_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
(persone indifferenti, non parente), il primo avendo riferito che aveva
[...] Persona_3 continuato a vivere nell'immobile dopo la morte del marito, gli altri avendo ricordato che se ne era allontanata temporaneamente, per circa tre/quattro mesi, per poi farvi ritorno e viverci fino al decesso. Tutti hanno rammentato che andò a vivere nella casa Parte_1
colonica insieme alla madre dal settembre 1997, occupandosi anche del terreno agricolo, essendo egli bracciante agricolo, e che vi trasferì successivamente anche il resto della propria famiglia per qualche anno, per poi rientrare a vivere definitivamente nella sua precedente abitazione, continuando, tuttavia, ad occuparsi della coltivazione del fondo.
12.1.9. Le concordi circostanze fattuali riferite dai testi consentono di affermare che si sia perpetrata in la detenzione che già era in capo al marito , Persona_3 Controparte_6 avendo la stessa mantenuto la disponibilità del fondo e della casa colonica pur dopo la morte di questi, continuandola a destinare a propria abitazione. La circostanza che se ne sia allontanata per poco tempo (circa tre-quattro mesi, come riferito da due dei testi escussi) non vale a far ritenere cessata in capo alla stessa la originaria detenzione perché non ha assunto il significato di abbandono dei beni.
E allora, quando si è trasferito con la madre nella casa colonica, lo ha Parte_1
fatto in veste di familiare della detentrice, venendo così a condividerne la condizione giuridica, senza che possa ritenersi sorto in capo a lui un autonomo possesso rispetto ai beni già detenuti prima dal padre e, dopo di questi, dalla madre.
In altri termini, il potere di fatto sul fondo e sulla casa colonica in capo a Parte_1 trova la sua fonte nell'ospitalità, per ragioni familiari, che la madre Persona_3
(detentrice dei beni) gli ha offerto, per farsi fare compagnia una volta rimasta vedova, come emerso dalla prova orale.
12.1.10. Tale essendo l'originaria posizione di , non è sufficiente, ai fini Parte_1 della interversio possessionis, la prova di aver svolto attività di pulizia e coltivazione del fondo e/o manutenzione della casa colonica, trattandosi di interventi compatibili anche con la detenzione che non esprimono, comunque, una condotta idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà.
12.1.11. Diverso discorso vale, invece, per l'attività di recinzione del fondo, che rappresenta la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del fruitore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto. Nel caso di specie, i testi escussi hanno concordemente riferito che si Parte_1
occupò della recinzione del fondo su cui insiste la casa colonica confermando il capo 4) dell'articolato istruttorio riguardante tale circostanza.
Tuttavia deve rilevarsi che, secondo quanto riportato nello stesso capo di prova confermato dai testi (del seguente tenore letterale: “4) vero è che il sig. ha Parte_1
provveduto all'incirca nell'anno 2000/2001, pure, a recintare l'intero fondo con pali di legno e rete metallica nei primi anni”), mancherebbe comunque l'elemento temporale, in quanto, essendo risalente l'attività di recinzione al 2000/2001 ( come confermato dai testi e ) non risulta maturato il ventennio alla data di introduzione del giudizio Tes_5 Pt_1
(2018).
12.1.12. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, va confermato il rigetto della domanda riconvenzionale avanzata da . Parte_1
12.2. Il secondo motivo è solo in parte fondato.
Con esso, a dispetto della rubrica (che indica come parte appellata anche la statuizione di pagamento della penale) si svolgono critiche riferite solo alla liquidazione delle spese di lite, contestandosi il riconoscimento di un importo per spese vive maggiore di quello documentato e un compenso per competenze fondato sugli importi medi, senza tener conto della limitata attività istruttoria svolta;
inoltre si lamenta che, in ragione del rigetto della domanda attorea di risarcimento danni, si sarebbe dovuto procedere ad una compensazione, sia pure parziale, delle spese.
La critica merita condivisione solo quanto alla liquidazione delle spese vive, posto che non vi è nota spese e risultano provate solo quelle per bollo e contributo unificato pari a complessivi € 264,00, che è la somma che va riconosciuta in luogo di quella determinata in sentenza di € 586,00.
Per il resto, appare condivisibile sia l'applicazione degli importi medi per la liquidazione dei compensi, congrui rispetto alla pluralità di questioni controverse ( domanda di rivendica, di risarcimento danni, e riconvenzionale di usucapione, con prova orale e produzione documentale), sia la scelta di porre le spese processuali integralmente a carico del convenuto costituito, considerata la prevalente soccombenza di quest'ultimo, sia rispetto alla domanda attorea di rivendica che a quella , da lui stesso proposta, di usucapione.
13. Stante la prevalente soccombenza dell'appellante, anche le spese del presente grado vanno poste a carico dello stesso in favore degli appellati . CP_4
La relativa liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri di cui al regolamento emanato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e succ. modif., tenuto conto del valore della causa (indeterminato basso: scaglione da € 5201,00 ad € 26.000,00) e dell'attività difensiva svolta (in appello manca la fase istruttoria).
14. Vanno, invece, compensate le spese nei confronti di nei cui confronti Controparte_5 nessuna questione controversa è residuata in appello, stante la definitività, per difetto di impugnazione, della declaratoria di suo difetto di legittimazione passiva.
P.Q.M
.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull'appello proposto da avverso la sentenza del tribunale di Nola n. Parte_1
1884/2022 pubblicata il 30.9.2022, così definitivamente provvede:
1- accoglie per quanto di ragione il secondo motivo di appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, liquida in € 254,00 le spese in luogo di € 586,00;
2- rigetta, nel resto, il gravame, confermando, nel resto, la sentenza gravata;
3- condanna al pagamento delle spese del presente grado che liquida Parte_1
in favore degli appellati , indicati in epigrafe, in complessivi € 3397,00 per CP_4 compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
4- compensa le spese nei confronti di Controparte_5
Così deciso in Napoli, li 1.10.2025
Il presidente est.
Dott.ssa Alessandra Piscitiello