Sentenza 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sardegna, sentenza 12/03/2026, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sardegna |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Sent. N. 43/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA
composta dai seguenti magistrati:
DO CABRAS Presidente Valeria MISTRETTA Consigliere NA BRANDOLINI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 26320 del Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di:
· IR RT, nato ad [...] il [...] e residente in [...], CAP 09036 - GUSPINI (SU) – c.f. [...], in proprio e in qualità di legale rappresentante dell’omonima impresa individuale (P.IVA 02498560925) con sede legale in Guspini (SU), via G.A. Sanna n. 86, elettivamente domiciliato in Arbus (SU), Via Cavallotti 91, presso lo studio dell’Avv. Monia Marrocu (c.f. [...]- Fax 070/9756430) che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale versata in atti e che ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ha dichiarato la seguente PEC: m.marrocu@pec.abclex.it;
Visto l’atto di citazione in giudizio depositato il 31 gennaio 2025 e gli altri atti e documenti di causa;
Uditi, nella Camera di consiglio del 18 dicembre 2025, con l’assistenza in qualità di Segretario della Dott.ssa LOMBARDINI Annalisa, il relatore Consigliere NA BRANDOLINI, il Pubblico Ministero, nella persona del VPG USAI Elisabetta, e l’avvocato Marrocu Monia per il convenuto;
Ritenuto in
FATTO
1. Con atto di citazione depositato il 31 gennaio 2025, la Procura erariale ha evocato in giudizio il sig. IR RT, in proprio e in qualità di legale rappresentante dell’omonima impresa individuale di pesca, per sentirlo condannare al risarcimento del pregiudizio erariale, quantificato in euro 198.318,69 (centonovantottotrecentodiciotto/69) o di quello diverso che si riterrà all’esito del giudizio, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali e alle spese di giustizia e con riserva di ogni altro diritto, ragione e azione, asseritamente cagionato al Ministero della Difesa in conseguenza dell’indebita percezione, per le annualità dal 2015 al 2021, di contributi pubblici a ristoro delle limitazioni all’attività di pesca e di acquacoltura connesse allo svolgimento di esercitazioni militari nel Poligono di Capo Frasca, ai sensi dell’ art. 332 del Decreto Legislativo n. 66 del 2010 recante il “Codice dell’Ordinamento Militare”.
1.1. La vertenza ha preso l’avvio dalla notizia di danno di cui alla specifica denuncia della Guardia di Finanza, Sezione operativa navale di NO, in data 21 ottobre 2023, in seguito alla quale l’Organo requirente ha proceduto alla ricostruzione della fattispecie di asserita responsabilità amministrativa-contabile sulla base della documentazione acquisita dall’organo di polizia giudiziaria.
Gli indennizzi sono stati erogati dal Ministero della Difesa, per il tramite del Comando Militare Autonomo della Sardegna, su una linea di credito intestata al Comune nel cui territorio insistono le aree ammesse ai benefici.
Sulla base del Protocollo d’intesa del 9/08/1999 e del Protocollo d’intesa integrativo del 26/10/2016 (specificamente relativo al poligono di Capo Frasca), sottoscritti tra il Ministero della Difesa e la Regione Autonoma della Sardegna, gli indennizzi in parola possono essere concessi, tra gli altri, ai pescatori iscritti al Compartimento Marittimo di NO (eccettuati quelli registrati al Circondario marittimo di Bosa e quelli operanti nelle acque interne non aventi sbocco a mare).
In base all’art. 3 del menzionato Protocollo, i destinatari delle misure di indennizzo sono i pescatori o, più precisamente, qualunque persona che svolga un’attività di pesca professionale marittima, iscritta negli anzidetti Uffici circondariali Locali marittimi, che attestino i seguenti requisiti:
· regolare iscrizione al registro dei pescatori marittimi (comma 1);
· regolare iscrizione ai ruoli previdenziali e assicurativi (comma 2);
· comprovato esercizio dell'attività di pesca, nelle zone interessate per almeno 120 giorni nei due anni precedenti la richiesta di indennizzo (nel caso di prima istanza di accesso al beneficio), in accordo con la normativa sulla tracciabilità (comma 3).
Sulla base dell’art. 4 del menzionato Protocollo di Intesa, il criterio di individuazione dei beneficiari è definito con riferimento al luogo di ormeggio dell’unità di pesca.
L’Ufficio requirente ha ricordato che, come chiarito nel parere espresso dal Comando Militare autonomo della Sardegna del 28 ottobre 1999, il soggetto beneficiario è l’armatore dell’imbarcazione, quale operatore economico danneggiato, nella misura pari a tante “quote” quanti sono i dipendenti imbarcati”.
1.2. Nel caso all’esame, dagli accertamenti condotti dalla G.d.F. è emerso che l’Impresa individuale IR RT è dotata di abilitazione alla pesca entro 3 miglia dalla costa nei compartimenti marittimi di NO, Cagliari e Porto Torres e armatrice dell’imbarcazione "CARMELA" 0S1014, di mt. 6,44, motorizzata con motore fuoribordo da 40hp e che questi, in qualità di armatore, ha presentato al Reparto Infrastrutture del Comando militare autonomo della Sardegna del Ministero della Difesa domande di indennizzo, per gli anni dal 2015 al 2021, in cui ha dichiarato che dal 2015 la predetta imbarcazione è ormeggiata a circa 35 km dal comune di Guspini (CA) ed ha indicato come zona di pesca quella compresa tra Capo Pecora e Capo San Marco.
Gli indennizzi richiesti sono stati concessi.
Tuttavia, dagli approfondimenti svolti dai militari della G.d.F. è emerso che i requisiti richiesti dall’art. 3 del Protocollo di Intesa ai fini del legittimo percepimento degli indennizzi a ristoro non sono stati rispettati poiché: non è stata riscontrata la regolare iscrizione ai ruoli previdenziali e assicurativi per il personale marittimo imbarcato e, alla luce dell’assenza di documenti attestanti la tracciabilità del pescato, non è stato possibile riscontrare il rispetto del termine dei 120 giorni di pesca nei due anni precedenti alla prima richiesta di indennizzo.
Nello specifico, quanto al personale imbarcato è emerso che:
1) NG PI è stato imbarcato per gli anni 2015 e dal 2018 al 2021 ma non risultano periodi di iscrizione a ruoli assicurativi e previdenziali come dipendente di IR RT;
2) CU PI GI, risulta imbarcato dal 2019 al 2021 ma non risultano periodi di iscrizione a ruoli assicurativi e previdenziali come dipendente di IR RT e negli stessi periodi risulta essere titolare d'impresa di altri servizi di sostegno alle imprese NCA fino al 28/02/2021 per poi essere dipendente della Soc, Coop. "Futura 21 Società Cooperativa"
3) IR RT è stato imbarcato per gli anni dal 2015 al 2018 come titolare d'impresa di pesca in acque marine e lagunari, per poi iscriversi nei ruoli assicurativi e previdenziali con assicurazione obbligatoria pescatori dal 2019 ad oggi.
Quanto all’esercizio dell’attività di pesca nelle zone interessate per almeno 120 giorni nei due anni precedenti la richiesta di indennizzo (nel caso di prima istanza di accesso al beneficio) in accordo con la normativa sulla tracciabilità, IR RT ha affermato di aver conferito il pescato presso NO SE erede della ditta "Aldo SE & c. snc" la quale, però, non è stata in grado di fornire alcuna documentazione in merito ai detti conferimenti non avendo essa ricevuto conferimenti nei periodi attenzionati.
In conseguenza delle risultanze istruttorie, verificati gli importi percepiti nelle annualità di riferimento, l’Organo requirente ha ritenuto, che l’odierno convenuto abbia attestato falsamente il possesso dei necessari requisiti e, quindi, abbia percepito indebitamente i predetti contributi, nella misura di euro 198.318,69.
Pertanto, evidenziate le finalità dei contributi stessi e il nesso diretto che deve intercorrere tra l’impossibilità, per un’impresa localizzata in un’area interessata da esercitazioni militari, allo svolgimento della propria attività nei luoghi di pesca abituale e il decremento di fatturato parametrato alla remunerazione della forza lavoro locale normalmente impiegata, la Procura ha ritenuto integrati tutti gli elementi della responsabilità erariale a carico del signor IR RT per l’indebita percezione dei contributi di che trattasi.
La condotta dannosa in esame è stata ritenuta connotata da dolo poiché scientemente e volutamente preordinata all’artificiosa rappresentazione documentale dei requisiti, in realtà assenti, e inoltre la Procura ha ritenuto sussistente anche l’occultamento doloso del danno il cui disvelamento è stato raggiunto solo a conclusione delle indagini condotte dalla Sezione operativa navale di NO della Guardia di Finanza.
Il signor IR è stato, quindi, invitato a formulare le proprie deduzioni ai sensi dell’art. 67 C.G.C., con atto notificato a mezzo posta certificata in data 06/08/2024.
1.3. In data 20/08/2024, l’invitato IR ha presentato le proprie controdeduzioni a mezzo di Difesa tecnica eccependo:
· la prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale contestato, essendo decorso il termine quinquennale per le annualità dal 2015 al 2018 non potendosi ritenere sussistente un occultamento doloso del danno, attesa anche l’integrità e completezza della documentazione allegata a corredo delle singole istanze;
· l’inesistenza di false attestazioni rese dall’armatore, in quanto i moduli relativi alle domande venivano predisposti unilateralmente dagli enti interessati che richiedevano di allegare documentazione comprovante il possesso dei requisiti, in proposito sottolineando come detto possesso non fosse mai stato contestato dall’ente che istruiva le domande così ingenerando un legittimo affidamento, in totale buona fede, sul diritto all’indennizzo;
· l’inesistenza di una norma di legge che imponga che i membri dell’equipaggio debbano essere assunti come lavoratori subordinati in proposito precisando che tutti gli imbarcati intrattenevano con il signor IR un rapporto di collaborazione professionale cosiddetto “alla parte”, ovvero con ripartizione del pescato e che la circostanza che i rapporti di lavoro tra armatore e imbarcato dovesse essere di tipo subordinato, non trova alcun riscontro nella domanda predisposta dall’Ente erogante;
· la diversa interpretazione dell’art. 3, punto 3) del protocollo d’intesa che non prevede che il richiedente debba aver navigato nei due anni precedenti alla domanda di indennizzo bensì che esso abbia svolto 120 giorni complessivi di attività di pesca nei due anni precedenti e che, di conseguenza, è lecita anche la concessione dell’indennizzo a fronte di 120 giornate di pesca lavorate nel corso di uno dei due anni precedenti.
La Difesa ha, quindi, sostenuto che l’esercizio dell’attività non può essere valutato operando un ragionamento di tipo presuntivo sulla base delle fatture emesse tenuto conto che il pesce venduto e fatturato non è l'intero pescato poiché i contratti con l'equipaggio erano alla parte e, quindi, il pescato andava diviso con gli imbarcati e, inoltre, non veniva venduto tutto ma una parte veniva utilizzato per la famiglia. Pertanto, la verifica dei 120 giorni non può essere effettuata sulla base di un ragionamento di tipo presuntivo poggiante sulla ricostruzione operata sulla base delle fatture, che non tiene conto di variabili impattanti come: le cattive condizioni del mare, le uscite infruttuose, la durata dell’attività di preparazione, i danni subiti dall'attrezzatura nel corso delle battute di pesca e le operazioni di ripristino, della richiesta del mercato e dal numero ristretto di strutture turistiche ed operatori turistici che esercitano nel territorio.
1.4. Non ritenendo dirimenti ai fini del superamento dell’addebito di responsabilità le argomentazioni della Difesa e previa analitica confutazione delle stesse la Procura ha formalizzato l’atto di citazione in giudizio.
Secondo la prospettazione attorea va confermato l’occultamento doloso del danno alla luce della consolidata giurisprudenza che colloca l’esordio della prescrizione al momento in cui il nocumento diviene agevolmente rilevabile non soltanto come modificazione patrimoniale negativa ma anche in quanto riconoscibile come assolutamente ingiusta ed inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla Difesa, nessun rilievo può assumere la mancata richiesta di documentazione integrativa o rettificativa da parte della PA, posto che soltanto grazie alle indagini della Guardia di Finanza, condotte con sopralluoghi in loco, acquisizione di documentazione INPS ai fini di un controllo incrociato, audizione del soggetto interessato e confronto con altre richieste di contribuzione da parte degli imbarcati, è stato possibile accertare la carenza dei requisiti dichiarati.
Quanto alla mancata iscrizione all’INPS dei collaboratori imbarcati la Procura ha evidenziato che la pattuizione “alla parte” attiene esclusivamente alla tipologia della retribuzione mentre dalla documentazione relativa alle richieste di contributi risulta la dichiarazione del signor IR di aver arruolato i membri dell’equipaggio con “contratto verbale”, quindi ai sensi dell’art. 330 del Codice della navigazione.
Infine, con riguardo all’insussistenza del requisito dello svolgimento dell’attività di pesca nelle aree interdette per almeno 120 giorni nei due anni precedenti alla prima richiesta di indennizzo, l’Organo requirente ha sottolineato come a fronte della dichiarazione del signor IR di aver conferito il pescato presso NO SE, sede di Marceddì, detta Impresa non abbia fornito documentazione alla G.d.F. relativa alla tracciabilità per mancanza di conferimenti nei periodi attenzionati.
L’Organo requirente ha quindi confermato integralmente l’addebito di responsabilità nei termini di cui all’invito a dedurre.
1.5. Con memoria difensiva depositata il 15.09.2025, si è costituito in giudizio il Sig. RT IR a mezzo dell’avv. Marrocu Monia contrastando in toto la pretesa attorea.
1.5.1. In via preliminare la Difesa ha evidenziato la necessità di esaminare singolarmente le domande di liquidazione che hanno dato avvio ad autonomi procedimenti istruttori ai sensi della L. n. 241/1990, e che sono confluite, a seguito di apposita istruttoria e procedimento amministrativo, nell’erogazione di autonomi benefici oltre alla necessità di distinguere i requisiti richiesti per l’erogazione dell’indennizzo in favore dell’armatore, dai requisiti richiesti per l’indennizzo in favore degli imbarcati. Sul punto ha eccepito la genericità e la non contestualizzazione delle contestazioni in relazione alle singole annualità, stante che taluni requisiti potrebbero difettare in una annualità ma non in quella successiva, in proposito richiamando anche giurisprudenza di questa Corte. La Difesa, quindi, analizzando le contestazioni con riferimento alle singole contribuzioni pubbliche erogate, ha elencato tutta la documentazione prodotta dal suo assistito all’atto delle richieste dei benefici e ha evidenziato che:
· la domanda presentata nel 2017 per il 2015 (prima domanda) è stata redatta su moduli predisposti unilateralmente dall’Ente erogatore, era corredata da tutta la documentazione richiesta tra cui, anche il certificato di iscrizione nel registro delle imprese di pesca sin dal 22 aprile 2008, il certificato di iscrizione dei Pescatori marittimi IR RT risalente al 28 aprile 1997, il rinnovo Licenza di pesca del 5 aprile 2004, la Licenza per navi minori e galleggianti del 15 aprile 2010;
· la suddetta documentazione è stata integrata per le annualità successive al 2018 (per le annualità 2015-2016-2017 il IR aveva richiesto gli indennizzi solo per l’armatore) con il Foglio di ricognizione degli imbarcati;
· le contestazioni sollevate dalla Procura, sulla base della segnalazione della Guardia di Finanza erano già tutte evincibili, perché ampiamente documentate nelle domande di liquidazione presentate dal suo assistito e nessuna circostanza è stata dunque “occultata” e quindi, “scoperta” a posteriori a seguito dell’indagine condotta dalla Guardia di Finanza. Incombeva pertanto sull’Ente erogante il controllo sui documenti allegati alle relative domande che, tra l’altro, non ha mai formulato osservazioni. Di conseguenza, nessun dolo o colpa grave sarebbe ascrivibile all’odierno convenuto che in buona fede ha presentato una domanda che è stata poi accolta da chi aveva l’onere di istruirla e di verificare la sussistenza dei requisiti;
· non è stata rilasciata nessuna falsa attestazione sul possesso dei requisiti, né questa poteva essere fatta, perché il modulo di domanda non lo consentiva posto che la verifica incombeva sull’Ente erogante. In realtà il IR, con prova documentale, aveva fornito all’Ente erogante tutti gli elementi per valutare la sussistenza dei requisiti, quindi, gli stessi elementi sulla base dei quali la Procura attrice invece oggi eccepisce la carenza. Sul punto la difesa ha sottolineato che se nessuna contestazione è stata formulata dall’Ente erogante, evidentemente l’interpretazione del Protocollo è profondamente differente da quella offerta dalla Procura attrice.
Alla luce delle suesposte considerazioni, la Difesa ha rimarcato che: “1) il IU ha proposto una semplice domanda allegando documentazione veritiera; 2) Le attestazioni sostitutive di atto di notorietà non sono false; 3) Il IU esercita l’attività di pesca sin dal 1997 allorquando gli indennizzi ai pescatori non venivano riconosciuti, conseguentemente è pacifico e indubitabile che lo stesso non può aver simulato un’attività che esercita da oltre 30 anni.
È di tutta evidenza che il contrasto interpretativo sui requisiti esistente tra Ministero della Difesa e Procura attrice, non può determinare alcuna responsabilità in capo all’armatore”.
In via pregiudiziale/preliminare, la Difesa ha eccepito la prescrizione dell’azione per le annualità 2015, 2016, 2017, 2018 già formulata nelle deduzioni difensive ai sensi dell’art 67 del Codice di Giustizia Contabile (di cui si è già detto in precedenza), fornendo ulteriori motivazioni di dettaglio atte a confutare l’assenza di occultamento doloso del danno e, di conseguenza, l’intempestività dell’invito alle controdeduzioni di cui all’art. 67 c.g.c. quantomeno per le annualità sopra indicate.
Sul punto, la Difesa ha evidenziato che nessuna condotta ingannatrice è stata realizzata dal suo assistito che, in assoluta buona fede, ha allegato tutta la documentazione richiesta a corredo della domanda e che, pertanto, disponendo della documentazione richiesta, “l’ufficio preposto all’istruttoria era nelle stesse condizioni della Procura di verificare immediatamente la regolarità della domanda stessa”. Inoltre, il suo assistito aveva inoltrato anche diverse e-mail all’Ente che stava istruendo la sua pratica finalizzate ad avere rassicurazioni in merito alla legittimità della sua richiesta.
1.5.2. Nel merito, la Difesa ha reiterato l’assenza di specifica indicazione e contestazione delle false attestazioni che il convenuto avrebbe reso, senza distinzione tra l’altro, degli effetti che dette dichiarazioni avrebbero esplicato con riferimento ai requisiti richiesti per l’erogazione dei contributi in favore dell’armatore e quelli prescritti per le erogazioni in favore del personale imbarcato, richiesto solo per alcune annualità.
Ha rimarcato che, considerato che l’Ente erogante, a seguito di compiuta istruttoria, ha ritenuto sussistenti i requisiti previsti dal protocollo per l’erogazione del contributo, alcuna responsabilità può essere attribuita in capo al suo assistito per la negligente condotta dell’organo preposto al controllo dell’esistenza di requisiti soggettivi e oggettivi in danno di chi, in assoluta buona fede, ha proposto una domanda, allegando documentazione, veritiera, atta a consentire il controllo sull’esistenza dei requisiti e l’ha vista accolta da chi aveva piena discrezionalità di accoglimento o rigetto.
La Difesa ha quindi evidenziato come, a fronte delle certificazioni presentate dal suo assistito in relazione all’avvio della sua ditta individuale, della licenza di pesca dell’iscrizione quale pescatore professionista dal 1997 e il certificato attestante il ruolo di armatore dal 2008, era “irrilevante che la regolarità contributiva del IU per alcuni anni sia da ascriversi all’attività artigiana dallo stesso espletata per integrare l’esiguo reddito prodotto dalla pesca, non sussistendo nessun obbligo di doppia contribuzione”. Di conseguenza, “la posizione del IU è del tutto regolare non solo dal 2019, anno in cui ha concentrato la sua attività lavorativa solo sulla pesca, ma anche negli anni precedenti in cui di fatto ha svolto due attività lavorative come autonomo, per produrre il reddito sufficiente a sostenere la sua famiglia”.
Quanto all’iscrizione all’INPS dei membri dell’equipaggio, la Difesa ha evidenziato che contrariamente a quanto affermato dalla Procura attrice, per gli anni 2015-2016-2017 nessun soggetto è stato imbarcato presso l’armatore IR e che, pertanto, per dette annualità gli unici requisiti richiesti sono quelli previsti per l’armatore che la Procura non ha contestato.
Inoltre, il Protocollo di Intesa non prevede i requisiti per gli imbarcati ma per il solo armatore, e nessuna previsione normativa espressa stabilisce che i membri dell’equipaggio debbano essere assunti come lavoratori subordinati, né ciò è stato falsamente attestato dal convenuto nelle relative domande di indennizzo, posto che solo per le annualità successive al 2018 ha rilasciato le dichiarazioni sostitutive ex art. 330 del codice della navigazione. Sul punto, la Difesa ha sostenuto che nel caso di specie, si configura tra armatore e imbarcati un rapporto di collaborazione di carattere autonomo, e che la dichiarazione sostitutiva era chiaramente riferita al regolare “imbarco dei soggetti” e all’avvenuto espletamento di tutte le formalità di legge presso la Capitaneria di Porto territorialmente competente, come pure riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Sezione giudicante (sentenza n. 109/2025) in cui è stato affermato che “appare corretto quanto sostenuto dalla difesa del convenuto, ossia che il Protocollo d’intesa riconosce gli indennizzi anche ai lavoratori autonomi nella misura rapportata alla retribuzione spettante ai lavoratori dipendenti con qualifica o specializzazione corrispondente o affine” così confermando che il rapporto di lavoro di tipo subordinato con l’imbarcato non costituisce requisito per l’erogazione del contributo, essendo i presupposti legittimanti l’effettivo imbarco del soggetto e l’effettiva prestazione lavorativa. Tra l’altro, le somme di spettanza del collaboratore imbarcato, come risulta dagli atti di indagine sono state tutte regolarmente corrisposte e incassate agli stessi e, pertanto, ove si ritenesse la responsabilità del suo assistito con riferimento all’erogazione della quota di indennizzo spettante all’imbarcato: a) la richiesta di restituzione dovrebbe limitarsi a detto importo e non all’intero contributo erogato; b) la richiesta di restituzione andrebbe avanzata in concorso con i soggetti che effettivamente l’hanno percepita (gli imbarcati) di talché ipotesi diverse farebbero emergere una responsabilità di tipo oggettivo in capo al solo armatore, ipotesi sconosciuta al nostro ordinamento giuridico anche contabile.
Quanto alla sussistenza del requisito del comprovato esercizio per almeno 120 giorni, dell'attività di pesca, nelle zone interessate, nei due anni precedenti la richiesta di indennizzo (con riferimento alla prima istanza di accesso al beneficio), la Difesa, valorizzando le argomentazioni già prodotte in sede di controdeduzioni, ha confermato, tra le altre, che la verifica non può estendersi a tutte le domande e relative annualità, come parrebbe emergere dall’atto di citazione, in proposito rappresentando che il suo assistito era regolarmente iscritto alla pesca professionale dal 1997 e aveva presentato la sua prima domanda nel 2017 per l’anno 2015, per cui qualunque sia l’interpretazione che si voglia dare del requisito, lo stesso era ampiamente maturato sotto diversi profili in quanto erano decorsi i 120 giorni dall’avvio dell’attività e altresì dalla domanda. Ha, altresì, confutato la contestazione relativa al mancato reperimento della documentazione inerente alla tracciabilità dei conferimenti alla Impresa NO SE erede della ditta DO SE & c. snc" in proposito evidenziando che la ragione della mancata conferma da parte di quest’ultima era all’evidenza da rinvenirsi nel fatto che “interrogata dalla GdF, la ditta menzionata non potendo per suo inadempimento, fornire la documentazione relativa alla tracciabilità dei conferimenti nei periodi attenzionati ha disconosciuto i conferimenti per timore di eventuali sanzioni a suo carico”.
Ad ulteriore supporto della propria prospettazione, la Difesa ha sottolineato ulteriormente che nel settore della piccola pesca, per le sue peculiarità, sono previste deroghe agli adempimenti di tracciabilità e che, nel caso che qui ci occupa, è evidente che il suo assistito già esercitava ed esercitò l’attività di pesca nei 120 giorni precedenti la presentazione della domanda tanto che produsse la licenza di pesca e il certificato di avvio della ditta individuale di talché l’Amministrazione erogante era perfettamente a conoscenza degli elementi necessari a valutare il possesso o meno del requisito. Inoltre, la domanda veniva presentata l’anno successivo a quello di riferimento del contributo e pertanto “è legittimo ritenere che la PA erogante, destinataria del Protocollo, nell’esercizio della sua discrezionalità amministrativa, abbia ritenuto comunque maturato il requisito nelle more del procedimento amministrativo sulla base dell’interpretazione “letterale” del Protocollo stesso”. In conseguenza, “nessun addebito può essere mosso all’istante, che ha fornito tutta la documentazione atta a fornire alla PA le informazioni necessarie per valutare la sussistenza del requisito. Senza omettere di considerare che l’arco temporale contestato al IU coincide anche con l’emergenza sanitaria COVID che ha dispiegato i suoi effetti economici più gravi proprio con riferimento alle forniture ai ristoranti”.
Esclusi quindi tutti gli elementi della responsabilità erariale la Difesa ha concluso chiedendo:
1) in via pregiudiziale e/o preliminare, - la declaratoria di inammissibilità e/o l’improponibilità e/o estinzione dell’azione per intervenuta prescrizione con riferimento alle annualità 2015, 2016, 2017 e 2018;
2) nel merito, il rigetto integrale della domanda;
3) in via subordinata, mediante l’esercizio del relativo potere, la riduzione al minimo dell’eventuale addebito posto a carico del convenuto, con ogni consequenziale pronuncia di legge;
4) in ogni caso, nell’ipotesi di ritenuto accertamento dell’assenza di requisiti richiesti per l’ottenimento dei benefici, l’accertamento e conseguente declaratoria di responsabilità esclusiva e/o in concorso con l’ente preposto all’erogazione;
Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
A istruzione della causa ha dedotto prova per testi, individuati in memoria, di cui ha indicato i capi in memoria difensiva.
1.6. All’odierna udienza l’Organo Requirente ha contestato le eccezioni formulate dalla difesa del convenuto in quanto infondate e ha insistito per l’accoglimento della domanda risarcitoria. In particolare, la Procura ha evidenziato le peculiarità di questo giudizio e precisato che, per quanto riguarda il sig. CU, imbarcato dal 2015 al 2020, dalla documentazione dell'INPS emerge che questi ha alternato periodi di lavoro dipendente in un'impresa di energia rinnovabile con periodi di NASPI e titolarità di altre imprese mentre, per quanto concerne il sig. NG, questi è risultato imbarcato per tutti gli anni della contribuzione e fino al 1995 era effettivamente un lavoratore dipendente, regolarmente iscritto, ma presso un altro soggetto e già in precedenza (questa Sezione, sentenza n. 132/2025) è stata accertata l'irregolarità per l'iscrizione contributiva dello stesso.
La difesa del Sig. IR ha diffusamente illustrato le eccezioni formulate nell’atto di costituzione in giudizio e ha concluso in conformità agli atti defensionali depositati, rimarcando che non rientra nella giurisdizione di questa Corte la valutazione della natura giuridica dei rapporti di lavoro tra armatore e imbarcati che, tra l’altro, non dispiega alcuna efficacia causale nell’erogazione del contributo.
Al termine della discussione la causa è stata riservata per la decisione.
Considerato in
DIRITTO
2. In via pregiudiziale di rito la Sezione, in coerenza con i propri precedenti (cfr. ex multis: sentenza n. 238/2018 confermata dalla sentenza n. 316/2020 della Sezione Prima giurisdizionale centrale d’appello; sentenza n. 84 del 2023, ordinanze n. 26 e n. 27 del 2024, sentenza n. 109 del 2025; sentenza n. 132/2025 e altre), da cui non rinviene motivi (nuovi e/o sopravvenuti) che ne giustifichino un discostamento, afferma la propria giurisdizione in relazione alla vicenda controversa (art. 15 c.g.c.). Va, infatti, ribadito anche in questa sede che “il finanziamento pubblico in favore delle attività di pesca, se da un lato trova ragione giustificativa contingente nello sgombero degli specchi d’acqua in concomitanza con le esercitazioni militari, dall’altro lato è direttamente orientato a favorire il settore ed evitare la dismissione delle attività. In questo quadro gli operatori sono chiamati a partecipare al programma pubblico di sostegno tramite la prosecuzione dell’attività nonostante i blocchi temporanei imposti dalle esigenze del Ministero della Difesa, con la conseguenza che la percezione dei finanziamenti rientra in un rapporto qualificabile in termini di rapporto di servizio sostanziale, con conseguente competenza giurisdizionale della Corte dei conti in tutti i casi in cui venga contestato l’indebita fruizione dei contributi e il conseguente perfezionamento di un pregiudizio erariale a carico dell’amministrazione” (sentenza n. 132/2025).
Del resto l’obiettivo dei ristori in questione, a fronte di operazioni invasive, che pregiudicano forme di sviluppo economico legate allo sfruttamento di specchi di mare idonei alla pesca, è quello di favorire l’imprenditoria locale (ittica), attraverso la protezione delle relative attività economiche, con il concorso delle risorse collettive tenuto conto che gli indennizzi evitano la perdita di posti di lavoro per la manodopera locale e i danni indiretti all’indotto, che si verificherebbero qualora le imprese operanti nella pesca decidessero di abbandonare i territori sardi prescelti per finalità militari dallo Stato italiano. L’intento del legislatore statale, pertanto, appare volto al sostegno all’economia locale sotto forma di ristori alla pesca in specchi d’acqua altrimenti meno remunerativi a causa di superiori scelte di ordine militare, analogamente a quanto avviene in relazione alle contribuzioni pubbliche elargite per l’attuazione di progetti di sviluppo in aree depresse.
2.1. Acclarata la propria giurisdizione, la Sezione, prima di procedere con la verifica della sussistenza, o meno, della fondatezza nel merito della pretesa erariale, deve scrutinare le eccezioni pregiudiziali e preliminari formulate dalla Difesa dell’odierno convenuto che hanno incidenza sulla legittima introduzione del giudizio di responsabilità e che occupano una posizione di logica e giuridica precedenza poiché, ove fondate, precluderebbero l’esame nel merito.
La Difesa ha, infatti, richiesto la declaratoria di inammissibilità e/o l’improponibilità e/o estinzione dell’azione per intervenuta prescrizione con riferimento alle annualità 2015, 2016, 2017 e 2018 ritenendo, per tutte le motivazioni già esposte in parte narrativa, che il dies a quo del termine prescrizionale debba individuarsi in concreto nel momento in cui si è verificato il fatto dannoso coincidente con la data di erogazione dei singoli finanziamenti concessi non potendo ritersi configurabile, in specie, una condotta né dolosa, né tantomeno preordinata all’occultamento doloso del danno, essendosi il suo assistito limitato in buona fede a presentare una domanda, allegandovi documentazione veritiera, sottoposta al vaglio dell’Ente erogante che, previa verificare dei requisiti richiesti, l’ha accolta senza alcuna osservazione.
Di diverso avviso l’Organo requirente che sostiene che la scoperta del danno deve essere intesa non come semplice conoscibilità astratta del medesimo, ma come concreto disvelamento delle linee essenziali dell’attività illecita realizzata e del nocumento arrecato, anche in funzione di quanto stabilito dall’articolo 2935 del C.C. e, di conseguenza, colloca l’esordio della prescrizione nel momento in cui il pregiudizio acquista rilevanza sul piano della tangibile possibilità di percezione all’esterno in termini obiettivi, diretti ed immediati, in relazione allo svolgimento di specifiche attività investigative e di controllo e, quindi, nel momento in cui il nocumento diviene agevolmente rilevabile non soltanto come modificazione patrimoniale negativa ma anche in quanto riconoscibile come assolutamente ingiusta.
2.1.1. Come è noto, i canoni ermeneutici per l’individuazione del termine d’esordio della prescrizione devono essere individuati coniugando la norma generale contenuta nell’art.2935 c.c. con quella speciale recata dall’art.1, comma 2, della l. 14 gennaio 1994 n.20, tenuto conto che la regola generale non trova applicazione nei casi di accertato occultamento doloso del danno in cui l’esordio del termine prescrizionale si colloca alla data della sua scoperta (cfr. ex multis: Corte dei conti, Sez. III Centrale d’Appello, sentenze n. 21/2023, nn. 16, 62 e 114 del 2020, n. 334/2014, n. 308/2016, n. 474/2006, n. 98/2002; Sez. I Centrale d’Appello, sentenze n. 49/2023, n. 427/2003; Sez. II, Centrale d’Appello, sentenze n. 377 e 498 del 2017, n. 314/2020; Cass. 11348/1998, 2030/2010, 30798/2012).
Ciò in quanto l’occultamento doloso impedisce l’esteriorizzazione del danno, la sua percepibilità e la sua conoscibilità secondo l’ordinaria diligenza e, di conseguenza, la prescrizione non può che decorrere dal momento del suo disvelamento (cd. “conoscenza effettiva”). In ragione della eccezionalità della fattispecie derogatoria si richiede, ai fini della sua realizzazione, l’esecuzione di accorte attività finalizzate al disvelamento, non mero, dei fatti e delle loro conseguenze. Il concetto postula, quindi, la necessità di una limpida esteriorizzazione del pregiudizio che acquisti rilevanza sul piano della tangibile possibilità di percezione all’esterno in termini obiettivi, diretti ed immediati, in relazione allo svolgimento di specifiche attività investigative e di controllo (ex multis: Corte dei conti, Prima Sezione Giurisdizionale d’Appello, sentenze nn. 264 e 407 del 2012, Seconda Sezione Giurisdizionale d’Appello, sentenze nn. 238 del 2017, 139 del 2019, 126 del 2020 e 382 del 2022). Come chiarito dalla giurisprudenza contabile pressoché univoca, per il differimento del dies a quo della prescrizione occorre che la non conoscenza dell'illecito, o la sua non conoscibilità da parte del Soggetto danneggiato, o degli Organi di controllo, sia causata da un comportamento dell'autore dell'illecito specificamente diretto a realizzare tale occultamento (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Reg. Molise, n. 185 del 28 ottobre 2003; Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, sent. n. 534/2022) che tuttavia può estrinsecarsi anche in una condotta omissiva, quando riguardi atti dovuti, ai quali, cioè, il responsabile sia tenuto per legge o per obblighi propri della funzione rivestita. Tale circostanza si concretizza, per lo più, al cospetto del mero silenzio serbato su alcune circostanze da chi abbia il dovere giuridico di farle comunque conoscere (ex multis: Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Prima Appello, sent. n. 124 del 2004, Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Sicilia, sentenze nn. 198 del 2012 e 64 del 2016, Sezione Giurisdizionale Terza d’Appello, sentenza n. 21 del 2023). In tale prospettiva la giurisprudenza ha sottolineato che “la condotta di occultamento doloso del danno, per determinare una vera e propria impossibilità di agire per far valere il diritto al risarcimento (v. art. 2935 c.c.) deve costituire una situazione del tutto non corrispondente alla realtà, idonea a superare l’ordinaria diligenza del danneggiato, espressione del principio di autoresponsabilità, in modo tale che neanche con l’impiego di normali controlli il danneggiato avrebbe potuto ‘conoscere’ l’esistenza del danno” (in termini: Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana, sentenza n. 64/A/2024;
Nel caso di specie, alla stregua dei canoni ermeneutici appena richiamati e del materiale probatorio versato in atti, di cui sia l’Organo requirente che le difese tecniche hanno ampiamente sottolineato ogni evoluzione cronologica e comportamentale, il Collegio ritiene sussistente il contestato occultamento doloso, con ogni effetto sul conseguente decorso dei termini prescrizionali.
Nel caso in esame il pregiudizio è stato dolosamente occultato attraverso la predisposizione da parte del convenuto di dichiarazioni mendaci, in relazione alle quali l’Amministrazione militare, destinataria delle istanze finalizzate all’attribuzione degli indennizzi, non aveva alcuna concreta possibilità, diversamente da quanto sostenuto dalla Difesa, di rilevare gli illeciti sottesi alle prefate istanze.
Infatti, la situazione pregiudizievole è stata svelata nella sua interezza solo a seguito di una complessa attività investigativa da parte della Guardia di Finanza che ha verificato la corretta corrispondenza tra quanto stabilito dal bando di assegnazione e l’attività concretamente svolta dall’Impresa di pesca, in particolare in relazione agli artt. 3 e 4 del citato Protocollo d'intesa integrativo del 2016, attraverso: 1) la verifica dei documenti forniti dal Comando Militare Sardegna, 2) la consultazione delle banche dati in uso al Corpo, 3) la richiesta dei documenti relativi alla tracciabilità del prodotto ittico presso NO SE, erede della ditta “A SE & c. s.n.c.”, dove il convenuto aveva dichiarato di aver conferito il pescato, tuttavia non reperiti; 4) sopralluoghi effettuati sui posti di interesse; 5) il controllo incrociato con altre richieste di contribuzione (imbarcato/i).
Solo tale complessa attività e incrocio dei dati ha, di fatto, reso possibile l’emersione degli elementi informativi che hanno consentito di accertare la falsa attestazione del possesso dei requisiti per l’accesso ai benefici in questione.
La condotta appare all’evidenza connotata da dolo, poiché scientemente e volutamente preordinata all’artificiosa rappresentazione, mediante dichiarazioni non veritiere, dei requisiti previsti, in realtà insussistenti, per l’ottenimento dei descritti indennizzi di matrice pubblica.
Sul punto non appaiono dirimenti, né fondate, le argomentazioni addotte dalla Difesa circa l’affidamento meritevole di tutela ingeneratosi nel suo assistito dall’intervenuta ammissione al contributo da parte del Soggetto erogatore, che aveva l’onere di controllare le richieste presentate, atteso che in realtà i requisiti dovevano essere conosciuti e rispettati dal richiedente prima di fare domanda di contribuzione e che il vaglio positivo della domanda non pregiudica sicuramente l’esercizio di controlli successivi ed ulteriori.
Pertanto, la prescrizione quinquennale decorre dalla data in cui è stata inoltrata la segnalazione di danno (ottobre 2023), per cui l’azione risarcitoria della Procura Regionale, essendo stato notificato l’invito a dedurre il 6 agosto 2024, si appalesa tempestiva.
L’eccezione di inammissibilità e/o l’improponibilità e/o estinzione dell’azione per intervenuta prescrizione con riferimento alle annualità 2015, 2016, 2017 e 2018 è infondata e pertanto deve essere rigettata.
2.2. Nel merito, va ricordato che sulla base del Protocollo d’intesa del 9/08/1999 e del Protocollo d’intesa integrativo del 26/10/2016 (specificamente relativo al poligono di Capo Frasca), sottoscritti tra il Ministero della Difesa e la Regione Autonoma della Sardegna, gli indennizzi in parola possono essere concessi, tra gli altri, ai pescatori iscritti al Compartimento Marittimo di NO (eccettuati quelli registrati al Circondario marittimo di Bosa e quelli operanti nelle acque interne non aventi sbocco a mare).
In base all’art. 3 del menzionato Protocollo, i destinatari delle misure di indennizzo sono i pescatori, ossia qualunque persona che svolga un’attività di pesca professionale marittima, iscritta negli anzidetti Uffici circondariali/Locali marittimi, che attesti i seguenti requisiti:
· regolare iscrizione al registro dei pescatori marittimi (comma 1);
· regolare iscrizione ai ruoli previdenziali e assicurativi (comma 2);
· comprovato esercizio, per almeno 120 giorni, dell'attività di pesca, nelle zone interessate, nei due anni precedenti la richiesta di indennizzo (nel caso di prima istanza di accesso al beneficio), in accordo con la normativa sulla tracciabilità (comma 3).
Il successivo art. 4 del Protocollo, come già detto, prevede che il criterio di individuazione dei beneficiari è definito con riferimento al luogo di ormeggio dell’unità di pesca.
Come chiarito nel parere espresso dal Comando Militare autonomo della Sardegna del 28 ottobre 1999, il soggetto beneficiario è l’armatore dell’imbarcazione, quale operatore economico danneggiato, nella misura pari a tante “quote” quanti sono i dipendenti imbarcati. Sono infatti il legale rappresentante della società o il titolare dell’impresa individuale, esercenti l’attività di pesca, a presentare la domanda di indennizzo per gli imbarcati e per i relativi periodi nel corso dell’anno di cui si tratta. Lo scopo dei contributi in questione è quello di ristorare le imprese di pesca operanti nelle aree interessate da ordinanze di sgombero in relazione allo svolgimento di esercitazioni militari.
Si tratta, infatti, di operazioni invasive, che pregiudicano forme di sviluppo economico legate allo sfruttamento di specchi di mare idonei alla pesca, sicché gli indennizzi evitano la perdita di posti di lavoro per la manodopera locale e i danni indiretti all’indotto, che si verificherebbero qualora le imprese operanti nella pesca decidessero di abbandonare i territori sardi prescelti per finalità militari dallo Stato italiano.
L’intento del legislatore statale, pertanto, consiste nel sostegno all’economia locale sotto forma di ristori alla pesca in specchi d’acqua altrimenti meno remunerativi a causa di superiori scelte di ordine militare, analogamente a quanto avviene in relazione alle contribuzioni pubbliche elargite per l’attuazione di progetti di sviluppo in aree depresse.
Il criterio di determinazione della misura del beneficio è espressione del collegamento tra l’impossibilità, per un’impresa localizzata in un’area interessata da esercitazioni militari, dello svolgimento della propria attività nei luoghi di pesca abituale e il conseguente detrimento economico che ne deriva, che si traduce in una perdita di un fatturato parametrato alla remunerazione della forza lavoro locale normalmente impiegata, la cui salvaguardia assurge a valore da tutelare.
Di conseguenza, non può essere ammessa ai contributi di cui trattasi, l’impresa di pesca che non abbia sopportato un effettivo pregiudizio in conseguenza dell’attività (lecita) dell’Amministrazione e che non sia in grado di fornirne prova (Cass. civ. n. 32227 del 13 dicembre 2018). Parimenti, non può essere ammessa ai contributi di cui trattasi un’impresa che, pur rispettato il requisito formale della residenza e dell’appartenenza a una Capitaneria nelle aree interessate, svolga concretamente la propria attività abituale in mari diversi da quelli interdetti.
2.2.1. Alla luce di tutta la documentazione versata in atti e per le motivazioni di cui appresso la domanda risarcitoria avanzata dalla Procura è da ritenersi fondata.
Infatti, emerge in atti che il sig. IR RT, in proprio e in qualità di legale rappresentante dell’omonima impresa individuale di pesca, ha posto in essere un’attività consapevolmente diretta a ottenere gli indennizzi in parola, nonostante non ne ricorressero i presupposti, violando i vincoli del rapporto di servizio instaurato con l’Ente pubblico in quanto destinatario di fondi statali con specifica funzionalizzazione.
In particolare, viene in evidenza, in modo dirimente ed assorbente, la totale mancanza di documenti relativi alla tracciabilità del prodotto ittico, che sarebbe stato pescato con l’imbarcazione “CARMELA OS1014” e che, a detta del convenuto, sarebbe stato conferito presso NO SE erede della ditta “A SE & c. snc”.
La riscontrata assenza di qualsivoglia forma di tracciabilità del pescato, infatti, rende impossibile qualsiasi ricostruzione dell’attività (e delle giornate) di pesca nel biennio antecedente alla prima richiesta di indennizzo e, quindi, del rispetto del requisito dei 120 giorni di pesca nei due anni precedenti alla prima richiesta di indennizzo.
A tal fine, nessuna valenza probatoria può essere ascritta all’assunto difensivo che sostiene la irrilevanza del fatto che <le dichiarazioni di IU RT, il quale ha affermato di aver conferito il pescato presso NO SE erede della ditta DO SE & c. snc" non abbiano ricevuto conferma dalla suddetta ditta> poiché < E’ evidente che interrogata dalla GdF, la ditta menzionata non potendo per suo inadempimento, fornire la documentazione relativa alla tracciabilità dei conferimenti nei periodi attenzionati ha disconosciuto i conferimenti per timore di eventuali sanzioni a suo carico> in quanto frutto di mera supposizione priva di alcun riscontro probatorio.
Inoltre, pur prendendo in debita considerazione le argomentazioni della Difesa in relazione alle difficoltà e alle incertezze che condizionano l’attività della pesca tenuto conto dei fattori che possono incidere sulle quantità di pesce catturato, nonché la presenza della pandemia da COVID 19 che ha interessato parte del periodo in esame, unitamente alle deroghe agli adempimenti di tracciabilità nel settore della piccole pesca, per le sue peculiarità, è di palmare evidenza che nel caso di cui si controverte mancano del tutto i documenti attestanti la tracciabilità del prodotto ittico, in totale dissonanza con il disposto di cui all’art. 3, comma 3, del più volte richiamato Accordo integrato del 2016 che richiede ai fini del riscontro dei richiesti 120 giorni comprovati di attività di pesca, nelle zone interessate, nei due anni precedenti la richiesta di indennizzo (nel caso di prima istanza di accesso al beneficio) il rispetto della normativa sulla tracciabilità del pescato.
Occorre, inoltre, reiterare anche in questa sede che il requisito dei 120 giorni di pesca deve essere posseduto con riferimento al periodo per il quale si chiede l’indennizzo e non alla data della domanda e che, proprio in ragione delle finalità sottese all’erogazione dei detti ristori, non ne è consentita l’erogazione alle imprese di pesca che non siano in grado di fornire la prova dell’effettivo pregiudizio subito in conseguenza dell’attività dell’Amministrazione causativa dell’interdizione dello specchio acqueo o che pur rispettando il requisito formale della residenza e dell’appartenenza a una Capitaneria nelle aree interessate, svolgano concretamente la propria attività abituale in mari diversi da quelli interdetti.
Nel caso di specie, quindi, anche se è provato in atti che il convenuto era in possesso di tutte le certificazioni per poter esercitare l’attività di pesca, la riscontrata totale carenza di documentazione attestante il requisito di cui all’art. 3, comma 3, del richiamato Protocollo d’Intesa del 2016, non consente di poter ritenere legittima la percezione dei contributi di cui si discute. Peraltro, la totale assenza della tracciabilità del prodotto pescato appare incompatibile con l’attività di pesca professionale che è alla base del riconoscimento degli indennizzi.
Le evidenze probatorie circa il mancato esercizio dell’attività di pesca nell’intero periodo considerato, nei termini di cui alla richiamata norma del Protocollo d’Intesa del 2016 la cui violazione è palese, rendono inconferenti i richiami, fatti dalla Difesa, alle sentenze di queste Sezione nn. 132 e 133 del 2025, trattandosi di situazioni non sovrapponibili.
Rileva, altresì, la circostanza che per i marittimi imbarcati, di cui è stato dichiarato l’arruolamento con “contratto verbale” ai sensi dell’art. 330 del Codice della navigazione, manca l’iscrizione all’INPS.
Anche tenendo conto delle argomentazioni formulate dalla Difesa, che sul punto sostiene che nella prassi e consuetudine della piccola pesca gli imbarcati intrattengono con gli armatori un rapporto di collaborazione professionale cosiddetto “alla parte”, ovvero con ripartizione del pescato e che il presupposto per l’erogazione in favore degli imbarcati era dunque il semplice imbarco del pescatore documentato dal ruolino di equipaggio, e non l’assunzione come lavoratore dipendente, la Sezione ribadisce anche in questa sede che la cd. “pattuizione alla parte” attiene esclusivamente alla tipologia della retribuzione, costituita, con un minimo monetario garantito secondo il CCNL, dalla partecipazione ai frutti dell’attività e che dagli atti emerge la dichiarazione del convenuto che qualifica i predetti come dipendenti arruolati “con contratto verbale”, quindi ai sensi dell’art. 330 del Codice della navigazione che consente il perfezionamento di un ordinario contratto di lavoro del settore della pesca derogando alla forma scritta per l’arruolamento nelle navi minori di stazza lorda non superiore alle cinque tonnellate.
Sebbene sia condivisibile la prospettazione difensiva circa il fatto che il Protocollo d’intesa riconosce gli indennizzi anche ai lavoratori autonomi nella misura rapportata alla retribuzione spettante ai lavoratori dipendenti con qualifica o specializzazione corrispondente o affine, tuttavia, nel caso in esame, appare difficile sostenere, tenuto conto di quanto già detto in relazione all’assenza della tracciabilità del pescato, che il convenuto e gli imbarcati svolgessero attività di pesca professionale marittima, prerequisito per ottenere le misure di indennizzo.
La disciplina che regola gli emolumenti in parola stabilisce che il destinatario degli stessi è l’armatore dell’imbarcazione (cfr. Sezione Sardegna sentenza n. 84/2023, n. 177/2025) e in quest’ottica deve essere intesa la richiesta della Procura attrice di recuperare dallo stesso quanto versatogli dall’Amministrazione, a prescindere dalla circostanza fattuale che tali somme siano state trasferite o meno ai marittimi imbarcati. Pertanto, diversamente da quanto osservato dalla Difesa, nessuna responsabilità di tipo oggettivo può ipotizzarsi nel caso di cui si discute in capo all’armatore.
Conclusivamente, la pretesa attorea è fondata ed è adeguatamente suffragata dal materiale probatorio versato in atti. Conseguentemente il Collegio ritiene di non dover ammettere la prova per testi dedotta dalla difesa alla luce della presenza di prove sufficienti a supportarne la decisione.
2.2.2. Per quanto riguarda il quantum del danno, il sig. IR RT, in proprio e quale titolare dell’omonima Impresa individuale, deve essere considerato responsabile, a titolo di dolo, dell’intero danno erariale derivante dall’indebita percezione dei contributi pubblici indicati nell’atto di citazione.
Con riferimento all’Amministrazione nei cui confronti deve essere disposto il pagamento, il Collegio ricorda che il comma 15 dell’articolo 325 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il “Codice dell’ordinamento militare” dispone che per il pagamento degli indennizzi si provvede mediante aperture di credito disposte a favore dei sindaci dei comuni nel cui territorio insistono le aree ammesse all’indennizzo, secondo le norme sulla contabilità generale dello Stato; pertanto, come si rileva dagli atti di causa e dal Protocollo d’intesa, l’Amministrazione danneggiata deve essere correttamente identificata nel Ministero della Difesa, soggetto erogatore delle provvidenze.
2.2.3. Conclusivamente, il danno erariale va ascritto al sig. IR RT, in proprio e quale legale rappresentante dell’omonima Impresa individuale, a titolo di dolo, e va emessa nei suoi confronti pronuncia di condanna al risarcimento in favore del Ministero della Difesa per l’importo di euro 198.318,69 (centonovantottotrecentodiciotto/69).
Sulla somma, per la quale va pronunciata condanna, è altresì dovuta la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo indici ISTAT dalle date dei singoli pagamenti degli indennizzi e fino alla pubblicazione della presente sentenza. Dalla data di detta pubblicazione, e sino al soddisfacimento del credito sono altresì dovuti, sulla somma come sopra rivalutata, gli interessi nella misura del saggio legale fino all’effettivo pagamento. La condanna alle spese del giudizio, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 174/2016.
P.Q.M
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione collegiale, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione reiette, definitivamente pronunciando sul giudizio di responsabilità iscritto al n. 26320 del Registro di Segreteria:
- condanna IR RT in proprio e quale titolare dell’omonima Impresa individuale a pagare a titolo di risarcimento del danno, in favore del Ministero della Difesa, per il tramite del Comando Militare autonomo della Sardegna, la somma di euro 198.318,69 (centonovantottotrecentodiciotto/69), oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali da calcolarsi nel modo e con le decorrenze precisati in motivazione;
- condanna, altresì, il soccombente al pagamento, in favore dello Stato, delle spese processuali, che fino alla presente fase di giudizio si liquidano nell’importo di euro 74,47 (settantaquattro/47).
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Cagliari, nella Camera di consiglio del 18 dicembre 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
(f.to digitalmente NA BR) (f.to digitalmente DO BR)
Depositata in Segreteria il 12/03/2026 Il Dirigente
(f.to digitalmente Paolo Carrus)