Articolo 1 della Legge 29 ottobre 1965, n. 1231
Articolo 2
Versione
30 novembre 1965
Art. 1.
Alle famiglie dei cittadini italiani caduti sul lavoro o dispersi nella giornata del 30 agosto 1965 per la sciagura di Mattmark (Svizzera) e' assegnata la somma di lire due milioni aumentabile di un decimo per ogni figlio minore degli anni 21 o inabile al lavoro.
La predetta somma, con gli eventuali aumenti, e' corrisposta al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli minori o inabili al lavoro. In mancanza del coniuge e dei figli minori o inabili, la somma predetta verra' corrisposta ai genitori e, nel caso che nessuno dei genitori risulti vivente, ai fratelli o alle sorelle minori e inabili al lavoro, risultanti a carico del caduto.
L'assegnazione e' fatta in aumento di ogni spettanza dipendente dalle norme di previdenza sociale e dei contratti di lavoro.
L'erogazione del beneficio di cui al comma precedente e' effettuata dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, previo accertamento di ufficio dell'autorita' consolare competente per territorio.
Entrata in vigore il 30 novembre 1965