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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/09/2025, n. 2504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2504 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione monocratica e in persona della dr.ssa Lucia Paura
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7720 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2019 R.G.
Oggetto: Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c. vertente tra
, in persona del Sindaco p.t., C.F. Parte_1 P.IVA_1 rappr.to e difeso dall'Avv. ALVINO GENNARO, , e con questi C.F._1 elett.te dom.to in VIA DOMENICO DI GRAVINA, STUDIO RUSSO 22 NAPOLI appellante
e
, , rappr.ta e difesa dall'Avv. SIANO PIETRO, CP_1 C.F._2
, e con questi elett.te dom.ta in VIA FERROVIA N. 35 80040 C.F._3
SAN GENNARO VESUVIANO appellato
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 23 settembre 2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente motivazione è redatta sinteticamente e senza svolgimento del processo come per legge.
Il propone appello avverso la sentenza n. 4663/2019, con la Parte_1 quale il Giudice di Pace di Nola, all'esito del giudizio R.G. 11110/18, ha accolto la
1 domanda proposta da volta ad ottenere ex art. 2043 e 2051 c.c., il CP_1 risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro occorso in data 04/12/2017 alle ore 07,00 circa in località alla via Sediari, nei pressi del civico n. 228, Parte_1 allorquando la , alla guida dell'autovettura Mercedes A Tg. BJ759JD, era finita in CP_1 una buca insistente sul tratto stradale non transennata né protetta da segnalazione di alcun genere, profonda e ricolma d'acqua.
L'appellante si duole sostanzialmente dell'erronea valutazione delle prove e dell' erronea applicazione dell'art. 2043 c.c. per avere il giudice a quo ritenuti provati i presupposti dell'illecito aquiliano, lamentando la mancata valutazione dell'incidenza causale della condotta della danneggiata nella produzione dell'evento, per essersi verificato il sinistro su strada chiusa al traffico veicolare, e contestando anche in punto di quantum la liquidazione del danno come disposta con la decisione gravata.
Si è costituita in appello , che ha istato per il rigetto del gravame, adducendo CP_1 il corretto iter valutativo-motivazionale seguito dal giudice di prime cure.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado del giudizio, la causa, all'udienza del
23.09.2025, è stata trattenuta in decisione.
Verificata la procedibilità e la tempestività del gravame, essendo lo stesso sorretto da motivi compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342
c.p.c. e 164 c.p.c., il Tribunale rileva quanto segue.
Appare doveroso premettere che, stante il principio di cui all'art. 116 c.p.c., la valutazione delle risultanze istruttorie, anche in ordine alla rilevanza ad esse attribuite, nonché il giudizio sull'attendibilità e sulla credibilità dei testi, costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass., sez. lav., 21-07-2010, n. 17097; Cass., sez. lav., 07-01-2009, n. 42; Cass. civ., sez. III, 24-05-2006, n. 12362).
Quanto poi alla distribuzione degli oneri probatori sulle parti, sempre in via preliminare, si impone una breve, ma doverosa, premessa circa la qualificazione giuridica della fattispecie, essendo stata invocata, dall'attrice, sia la responsabilità del ex art. Pt_1
2 2043 c.c. che la responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., ed avendo il giudice di prime cure ricondotto i fatti nell'orbita della responsabilità aquiliana, ritenuta applicabile in via esclusiva anche dall'ente appellante in ragione della notevole estensione della strada teatro del sinistro.
Notoriamente, un orientamento giurisprudenziale dominante fino a qualche anno fa privilegiava l'applicabilità dell'art. 2043 c.c. nei casi in cui il danno fosse comunque ricollegabile ad una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, costituenti al c.d. “insidia- trabocchetto” (ex pluribus Cass. Civ. 22592/2004,
10654/2004, 6515/2004, 11250/2002, 16179/2001, 3991/99). Da detta impostazione deriva l'obbligo, per il danneggiato, di provare non solo il fatto dannoso, ma altresì
“l'insidia”, ovvero di provare che l'evento dannoso risulti eziologicamente ricollegabile ad una situazione caratterizzata, dal punto di vista obiettivo, dalla non visibilità, e, da un punto di vista oggettivo, dalla imprevedibilità e dalla inevitabilità, vale a dire dalla impossibilità di avvistare in tempo il pericolo per poterlo evitare;
di contra, quanto agli oneri probatori gravanti sulla parte convenuta, la giurisprudenza chiedeva al preteso responsabile la prova del caso fortuito o della condotta concorrente del danneggiato, attenuando il giudizio di severità allorquando si fosse in presenza di fattori estranei al normale dinamismo del bene da cui era derivato il pregiudizio, idonei ad incidere sulla eziologia del danno.
Il filone giurisprudenziale storicamente maggioritario di cui si è detto tendeva ad escludere l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. in caso di bene di uso generale e diretto da parte di terzi, quali ad esempio le strade, la cui elevata estensione sarebbe stata ostativa (o quanto meno avrebbe reso eccessivamente oneroso) un continuo ed efficace controllo, tale da impedire l'insorgere di ogni situazione di pericolo per l'utente (cfr. tra le tante
Cass. sez un. n.10893 del 2001; Cass. sez un. n.8588 del 1997; Cass. n.16179 del 2001).
La successiva evoluzione giurisprudenziale, ad oggi maggioritaria e condivisa da questo giudicante, è giunta ad elaborare il principio secondo cui dalla proprietà, pubblica o privata, di un bene, discende non solo l'obbligo del proprietario di provvedere alla relativa manutenzione, ma anche quello di custodia, con conseguente applicabilità dell'ipotesi di responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c. anche alle fattispecie in cui il bene da cui sia originato l'evento dannoso risulti adibito all'uso diretto da parte della collettività e si presenti di notevole estensione. Da questa interpretazione estensiva deriva
3 la configurabilità di ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c. non solo allorquando la res in custodia si presenti pericolosa per intrinseca dinamicità, ma anche quando il danno sia cagionato da cosa “inerte”, che “in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante” (Cass. Civ., sez. III, 4 novembre 2003, n. 16257.
Nell'esame del caso concreto è fuor di dubbio che in astratto sia configurabile un'ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c., ovvero di responsabilità oggettiva, che presuppone la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, senza che assuma rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito. Ne consegue l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, incombendo sul convenuto la prova del caso fortuito (Cass. civ. Sez. III, sentenza n. 21684 del 2005). Ha comunque rilievo la valutazione dell'incidenza oggettiva del comportamento del danneggiato, in una prospettiva in cui, quanto più la pericolosità della cosa è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico (Cass. n. 17903 del 4.7.2019; cfr. anche
Cass., 3, n. 23919 del 22/10/2013; Cass., 3, n. 287 del 13/1/2015; Cass., 3, n. 9546 del
22/4/2010; Cass., 3, n. 15375 del 13/7/2011; Cass., 3, n. 16542 del 28/9/2012). Ed infatti la ponderazione dell'incidenza causale della condotta imprudente del danneggiante assume rilievo proprio perché l'obbligo di custodia deve trovare un temperamento nel
“principio di autoresponsabilità”, in forza del quale ciascun consociato dovrà sopportare le conseguenze della mancata adozione delle cautele necessarie ad individuare la situazione di pericolo e ad evitare il danno.
Tanto premesso, ed inquadrata la fattispecie in esame nell'alveo dell'art. 2051 c.c.,
l'appello va rigettato, in quanto la domanda proposta in primo grado risulta fondata avendo parte attrice provato che i fatti di causa si sono svolti secondo le modalità descritte in citazione, nonché la sussistenza del nesso causale tra gli stessi fatti e le lesioni lamentate.
Innanzitutto, risulta dimostrato, perché non contestato, che l'evento lesivo è scaturito da una res affidata alla custodia della P.A. convenuta/odierna appellante.
4 Sulla scorta della documentazione versata in atti e dalla istruttoria orale espletata nel corso del giudizio di primo grado, può ritenersi senz'altro raggiunta la prova sia della effettiva sussistenza del fatto storico, oltre che delle modalità di verificazione dello stesso. In particolare, all'udienza del 18.03.2019, tenutasi innanzi al giudice di prime cure, il teste IG.ra , ha dichiarato di aver assistito ai fatti, chiarendo Testimone_1 che, mentre si trovava in Via Sediari in nella stessa corsia di marcia Parte_1 della (direzione di circolazione “Pozzoceravolo”) all'altezza del civico n 228, CP_1 vedeva la Mercedes che la precedeva ad una andatura di circa 30 Km/h rovinare in una buca presente sulla sede stradale, posta al lato destro della carreggiata, aggiungendo :
“rimaneva ferma sul fosso con la ruota anteriore destra e poi successivamente spostata...”; la teste ha precisato inoltre che la buca “non era segnalata né transennata ed era ricolma d'acqua piovana”; ha poi riconosciuto la buca dalle foto esibitele, cerchiandole e sottoscrivendole.
Ebbene, secondo l'appellante sussisterebbero dubbi sull'attendibilità della teste, che non avrebbe dichiarato eventuali rapporti di parentela, e la cui deposizione sarebbe risultata sin troppo precisa nell'individuazione del punto esatto dell'incidente (all'altezza del civico n 228), ed invece estremamente generica in punto di descrizione della persona della;
ancora, secondo l'ente appellante la ricostruzione dei fatti operata dalla CP_1 testimone sarebbe poco credibile in ragione di una pretesa incompatibilità tra la velocità tenuta e l'impantanamento della ruota nel fosso e con riguardo alla situazione di scarsissima luminosità alle 7.00 a.m.
Al riguardo, il Tribunale osserva in primis che l'attendibilità del teste ipoteticamente legato da un vincolo di parentela con le parti non può essere esclusa aprioristicamente, in difetto di ulteriori elementi in base ai quali il giudice del merito reputi inficiarne la credibilità, per la sola circostanza dell'esistenza dei detti vincoli con le parti”(ex pluribus, Cassazione, III civ., n. 25358 del 17 dicembre 2015; n. 14706 del 19 luglio
2016). Peraltro, nel caso in esame, il paventato legame di parentela non risulta provato, né emerge che, in corso di istruttoria, l'Ente abbia chiesto alla testimone chiarimenti in merito e/o eccepito ipotetiche incapacità a testimoniare;
risulta anzi contraddittoria la contestazione svolta con il gravame, alla luce dell'ulteriore deduzione dell'appellante secondo cui la non sarebbe stata dettagliata nella descrizione dell'aspetto fisico Tes_1 della danneggiata;
è infatti evidente che l'eventuale legame di parentela e/o anche solo di
5 conoscenza tra testimone e attrice avrebbe consentito alla prima una più minuziosa descrizione della seconda.
Ancora, non convincono le deduzioni dell'appellante nella parte in cui lo stesso dubita dell'attendibilità della teste escussa ritenendo inverosimile che l'autovettura Mercedes sia rimasta ferma nel fosso con la ruota anteriore destra pur procedendo a velocità moderata.
Invece, secondo l'id quod plerumque accidit, è frequente che il blocco dello pneumatico nel fosso stradale consegua ad un danneggiamento del cerchio ed al conseguente sbilanciamento della ruota con perdita progressiva della pressione della gomma anche allorquando il conducente tenga una velocità ridotta.
Anche la condizione di scarsa illuminazione riferita dal teste, è sostanzialmente credibile in relazione all'orario, al periodo dell'anno (mese di dicembre) ed alle condizioni climatiche di verificazione dei fatti (è emerso che piovigginava ed il cielo era nuvoloso).
Dunque, così accertato il fatto storico, deve ribadirsi che la parte convenuta in primo grado, per liberarsi dell'obbligo risarcitorio derivante dalla previsione di cui all'art. 2051
c.c., avrebbe dovuto provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale;
tale fattore, che sarebbe potuto consistere anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato, avrebbe dovuto presentare i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità del fatto medesimo
(cfr., tra le tante, Cass. civ., sez. III, 21 ottobre 2005, n. 20359).
Né può ritenersi che l'Ordinanza dirigenziale n. 70 del 2005 (riferita dal teste ed emessa quindi circa 12 anni prima del sinistro), interdittiva del transito veicolare sul tratto di strada teatro del sinistro nel momento in cui lo stesso era interessato da lavori di messa in sicurezza ed adeguamento per il rischio idrogeologico, abbia determinato una interruzione del nesso causale. All'uopo deve infatti osservarsi da un lato che la natura temporanea della misura non si concilia con la permanenza della vigenza del divieto dopo un lasso di tempo così esteso;
dall'altro, va evidenziato che non è stata raggiunta la prova della esistenza di cartelli interdittivi o di preavviso sui luoghi al momento del sinistro. Ed infatti, l'affermazione apodittica del teste dott.ssa secondo cui esistevano i Tes_2 predetti segnali, non è temporalmente circoscritta, ed è comunque contradetta dal compendio istruttorio complessivamente valutato, perché non solo smentita dalla teste attorea, ma anche dalle allegate fotografie raffiguranti i luoghi di causa nel periodo de quo, in cui la cartellonistica sicuramente non compare.
6 Ancora, spettando al convenuto la prova del caso fortuito, che non può essere certo dedotta tramite una “doppia presunzione”, deve osservarsi che sarebbe stato onere della p.a. appellata fornire prova rigorosa della circostanza, solo dedotta ma non certo provata, che la buca fosse presente sul manto stradale da un lasso di tempo così breve da impedire un efficace intervento riparatore.
Ne discende il diritto in capo al soggetto danneggiato, ad essere risarcito, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. poiché l'ente convenuto non ha fornito la prova liberatoria riferita all'obbligo, sul medesimo incombente, di manutenere l'area o quantomeno di circoscrivere la zona con l'apposizione di un cartello di allarme.
Malgrado le circostanze dedotte dall'appellante ai fini del rigetto della domanda non siano necessariamente sufficienti ad escludere il nesso di causalità, né idonee ad escludere l'imputabilità del danno al convenuto proprietario, dati i suoi poteri di controllo, si osserva che comunque l'eventuale comportamento colposo dello stesso soggetto danneggiato nell'uso del bene (sussistente quando egli ne abbia fatto uso senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) può valere non solo ad escludere la responsabilità del custode, se sia tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento produttivo del danno (cosa che nel caso in esame non è avvenuta), ma anche, può atteggiarsi come concorso causale colposo - ai sensi dell'articolo 1227, comma I, c.c. - con conseguente diminuzione della responsabilità del custode in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato (cfr. Cass. civ., sez. III, 12 luglio 2006, n.
15779).
Nel caso di specie, vanno evidenziati elementi - in particolare il fatto che, come riferito dalla teste attorea, la strada era visibilmente dissestata (cfr.“su via Sedari erano presenti altre buche) - di per sé inidonei ad escludere la responsabilità del custode, ma che inducono a ritenere che la parte danneggiata, usando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto evitare l'aggravarsi delle conseguenze prestando maggiore attenzione al proprio andamento. Nel caso di specie, è infatti emerso che l'anomalia del tratto viario, pur non visibile a causa delle condizioni atmosferiche, fosse ragionevolmente prevedibile;
il fatto che risultasse dissestato l'intero tratto comporta infatti prevedibilità del pericolo ed impone la massima attenzione al fruitore della strada, (tanto più che la danneggiata è risultata pacificamente residente nel comune de quo).
7 Assume dunque rilievo, nel caso di specie, la valutazione dell'incidenza oggettiva del comportamento del danneggiato, in una prospettiva in cui, quanto più la pericolosità della cosa è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico (Cass. n. 17903 del 4.7.2019; cfr. anche Cass., 3, n. 23919 del 22/10/2013; Cass., 3, n. 287 del 13/1/2015; Cass., 3, n.
9546 del 22/4/2010; Cass., 3, n. 15375 del 13/7/2011; Cass., 3, n. 16542 del 28/9/2012).
In particolare, l'evidenziato generale stato di dissesto, più che ad interrompere il nesso causale integrando caso fortuito, è qui valutabile ai fini della gradazione delle responsabilità nella produzione degli eventi. Ed infatti, malgrado lo stesso non sia necessariamente sufficiente ad escludere il nesso di causalità, né idoneo ad escludere l'imputabilità del danno alla convenuta p.a., dati i suoi poteri di controllo, si osserva che comunque l'eventuale comportamento colposo dello stesso soggetto danneggiato nell'uso del bene si atteggia come concorso causale colposo - ai sensi dell'articolo 1227, comma I,
c.c. - con conseguente diminuzione della responsabilità del custode in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato (cfr. Cass. civ., sez. III, 12 luglio 2006, n. 15779).
Il difetto nell'utilizzo della diligenza esigibile, configurando concorso colposo del creditore, vale a diminuire il risarcimento, nella misura che si stima corretta del 30%.
Tanto ribadito, venendo alla quantificazione del danno, è appena il caso di ribadire che, ai fini della prova del quantum, la fattura emessa dall'autofficina o il preventivo di spesa assumono valore di indizio e sono pertanto discrezionalmente valutabili dal giudice di merito, il quale comunque ben può ricorrere al criterio della liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., (che presuppone l'esistenza di un danno risarcibile certo e non meramente eventuale o ipotetico, nonché l'impossibilità, l'estrema o la particolare difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare).
Del resto, stante il principio iudex peritus peritorum, per la soluzione di questioni di natura tecnica o scientifica, il giudice non ha alcun obbligo di nominare un consulente d'ufficio, potendo ricorrere alle conoscenze specialistiche acquisite direttamente attraverso studi o ricerche personali.
8 Pare dunque che il magistrato onorario abbia fatto corretta applicazione del principio di liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c., riconoscendo le conseguenze dannose normalmente derivanti da un sinistro verificatosi con le modalità descritte in citazione e confermate dai testi, (a prescindere dall'elenco di danni che parte attrice/oggi appellata ha individuato come riscontrati sulla base dei documenti allegati), anche avvalendosi delle fotografie ed operando una equa comparazione ed una valutazione sulla necessità di interventi riparatori, sui tempi occorrenti, sulla tipologia di veicolo e circa la data di immatricolazione sicché ben può essere confermata la congruità delle somme liquidate.
Può ben essere condivisa la quantificazione del danno operata dal giudice a quo su cui però deve essere operata l'opportuna riduzione al 30% .
Ogni ulteriore questione, poi, pur proposta dalle parti in causa, resta assorbita nella presente decisione.
Va confermato il capo della sentenza gravata che dispone sulle spese di lite, in quanto non oggetto di specifica impugnazione, mentre le spese di lite del presente grado possono essere compensate tenuto conto della scarsa complessità della controversia e delle difese espletate dalla parte avversa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza gravata, così provvede:
- condanna l'appellante al risarcimento del danno in favore di parte attrice della somma di
€ 840,00 (pari al 70% di € 1200,00) oltre interessi e rivalutazione calcolati come stabilito nella sentenza appellata.
- compensa le spese del presente giudizio.
Nola, 24.09.2025
IL GIUDICE
D.ssa Lucia PAURA
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