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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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- 1. Sentenze citate nell'articolo TRIA OTT 2025Pietro Serini · https://www.lavorodirittieuropa.it/ · 5 ottobre 2025
- 2. La tutela in tema di discriminazioni indirette si estende anche ai genitori caregiver di bambini disabiliMaria Santina Panarella · https://www.studioclaudioscognamiglio.it/articoli/ · 16 settembre 2025
Il divieto di discriminazione indiretta fondata sulla disabilità si applica anche al lavoratore, non disabile, che subisce condotte discriminatorie a causa del dell'assistenza che fornisce al figlio affetto da disabilità. La Corte di Giustizia Europea, con sentenza dell'11 settembre 2025 (C-38/24), ha sottolineato che le condizioni di lavoro devono essere adattate dal datore al fine di consentire ai genitori di occuparsi del figlio senza rischiare di subire una discriminazione indiretta. La vicenda prendeva le mosse dalla domanda di una lavoratrice rivolta alla Società datrice di lavoro che aveva rifiutato la concessione di una modifica delle condizioni di lavoro che le consentisse di …
Leggi di più… - 3. Sentenze citate nell'articolo TRIA OTT 2025Pietro Serini · https://www.lavorodirittieuropa.it/
- 4. Sentenze citate nell'articolo TRIA OTT 2025Pietro Serini · https://www.lavorodirittieuropa.it/ · 5 ottobre 2025
- 5. Sentenze citate nell'articolo TRIA OTT 2025Pietro Serini · https://www.lavorodirittieuropa.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 11/09/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AOSTA
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
OPPOSIZIONE
AVVISO DI (art. 429 c.p.c.) ADDEBITO
definitiva nella causa iscritta al n. 88/2025 R.G. Lav. promossa da: ________________
Parte_1
Avv. Andrea Gino GIUNTI
Ricorrente contro
CP_1
Avv. Emilia CONROTTO
Resistente
RILEVATO
- che, con ricorso depositato telematicamente il 15.4.2025, Parte_2 chiedeva che il Tribunale di Aosta, in funzione di Giudice del Lavoro, volesse dichiarare illegittimo e/o inefficace e/o nullo l'avviso di addebito n. 305 2025 00000067 63 000, formato l'8.3.2025 e notificato a mezzo pec il 19 marzo 2019 dell' di Aosta, ritenendo CP_1 insussistente ogni pretesa contributiva dell'Istituto ad esso relativa;
in particolare sosteneva di aver diritto alle agevolazioni contributive previste per l'apprendistato professionalizzante senza limiti di età, avendo assunto il 7.3.2018 la dipendente , che al momento era titolare di Per_1 una prestazione Naspi, in quanto il precedente rapporto lavorativo si era concluso il
28.2.2018;
- che si costituiva tempestivamente l' , contestando le pretese attoree e chiedendo il CP_1 rigetto del ricorso;
-che, stante l'impossibilità di addivenire ad una bonaria composizione della vertenza, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione sulla scorta delle produzioni documentali, fissava udienza di discussione e, all'esito, pronunciava sentenza ex art. 429 c. 1 c.p.c.;
OSSERVA
Il ricorso non è fondato e, pertanto, non può trovare accoglimento.
In punto fatto, le circostanze poste a fondamento delle pretese dell' sono pacifiche e, CP_2 comunque, documentalmente provate.
1 In particolare, non è in contestazione che la sig.ra abbia concluso un precedente Per_1 rapporto di lavoro il 28.2.2018, abbia presentato domanda per ottenere la Naspi il 2.3.2018, sia stata assunta dalla ricorrente il 7.3.2018 e che l'indennità percepita dalla lavoratrice tra l'8.3 ed il 15.3.2018 sia stata dalla medesima restituita, dopo un iniziale accoglimento della domanda con provvedimento del 23.3.2018, stante l'instaurazione del. nuovo rapporto di lavoro con le Parte_2
Ciò detto in punto fatto, in punto diritto viene in rilievo l'art. 47, comma 4, del D. Lgs. 15 giugno
2015 n. 81, il quale statuisce che “ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione”.
Orbene, nonostante le pur pregevoli argomentazioni della difesa attorea, non può non rilevarsi che, al momento dell'assunzione (7.3.2018) la sig.ra non fosse beneficiaria di alcun Per_1 trattamento Naspi, per cui la società non poteva vantare alcun legittimo affidamento su detta circostanza: sia l'accoglimento della domanda, sia la revoca, sono, infatti, successive all'instaurazione del rapporto de quo.
Del resto, il trattamento è dovuto, ai sensi dell'art. 6 D. L.vo n°22/2015, solo a far data dall'ottavo giorno successivo all'interruzione del precedente rapporto, ottavo giorno che, nella specie, scadeva l'8.3.2018: per i precedenti 7 giorni, nessun trattamento era previsto per la lavoratrice, né dal punto di vista del versamento dell'indennità, né dal punto di vista dell'accredito figurativo dei contributi.
E' ben vero che numerosi messaggi dell' hanno chiarito che “l'assunzione agevolata in CP_2 discorso si riferisce a lavoratori destinatari di un trattamento di disoccupazione, quindi, anche ai soggetti che, avendo inoltrato istanza per il riconoscimento del medesimo, abbiano titolo alla prestazione, ancorchè non l'abbiano ancora percepita”: ma tale atto interno non può che essere interpretato nel senso che il diritto alla prestazione debba essere già sorto al momento dell'assunzione.
In altre parole, poiché l'interessato ha 60 giorni dopo la cessazione del rapporto per presentare domanda di Naspi, ben può accadere che egli abbia già maturato il proprio diritto al momento della nuova assunzione, senza che tuttavia abbia ancora ricevuto alcun CP_ pagamento dall' .
Per esemplificare, se la sig.ra fosse stata assunta l'8.3.2018 (ottavo giorno dopo e Per_1 primo utile dalla cessazione del precedente rapporto) ed avesse richiesto la Naspi il 2.3.2018, la società avrebbe avuto il diritto al beneficio contributivo di cui trattasi anche in assenza di versamenti effettivi in favore della lavoratrice, intervenuti successivamente: il fisiologico ritardo nello smaltimento delle pratiche di concessione della Naspi, infatti, non può andare a discapito del datore di lavoro che intenda assumere un soggetto privo di occupazione .
2 Nella specie, invece, si è già detto che la lavoratrice, pur avendo formulato istanza il 2.3.2018, al 7.3.2018 non aveva maturato alcun diritto alla Naspi: ne consegue, allora, che il ricorso debba essere rigettato, stante il chiaro tenore della littera legis.
Né a differenti conclusioni si può pervenire sulla scorta della ratio legis, evidentemente volta ad agevolare l'assunzione di soggetti che hanno perso il proprio lavoro: si tratta di argomento suggestivo, ma che non tiene conto della circostanza che non ogni inoccupato risulta essere beneficiario di Naspi e che il sopracitato art. 6 D. L.vo n°22/2015 esclude espressamente la prestazione nei primi 7 giorni dalla cessazione del rapporto.
Si tratta, peraltro, di esclusione non irrazionale, poiché il consistente sgravio contributivo può essere riconosciuto solo con riferimento ad uno stato di disoccupazione di una certa entità
(individuato, appunto, dalla norma come superiore a 7 giorni), anche per evitare facili frodi.
Il ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento.
Quanto, infine, alle spese di lite, stante la complessità delle questioni giuridiche affrontate e l'assenza di precedenti specifici noti, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Aosta, l'11/9/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Luca FADDA)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AOSTA
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
OPPOSIZIONE
AVVISO DI (art. 429 c.p.c.) ADDEBITO
definitiva nella causa iscritta al n. 88/2025 R.G. Lav. promossa da: ________________
Parte_1
Avv. Andrea Gino GIUNTI
Ricorrente contro
CP_1
Avv. Emilia CONROTTO
Resistente
RILEVATO
- che, con ricorso depositato telematicamente il 15.4.2025, Parte_2 chiedeva che il Tribunale di Aosta, in funzione di Giudice del Lavoro, volesse dichiarare illegittimo e/o inefficace e/o nullo l'avviso di addebito n. 305 2025 00000067 63 000, formato l'8.3.2025 e notificato a mezzo pec il 19 marzo 2019 dell' di Aosta, ritenendo CP_1 insussistente ogni pretesa contributiva dell'Istituto ad esso relativa;
in particolare sosteneva di aver diritto alle agevolazioni contributive previste per l'apprendistato professionalizzante senza limiti di età, avendo assunto il 7.3.2018 la dipendente , che al momento era titolare di Per_1 una prestazione Naspi, in quanto il precedente rapporto lavorativo si era concluso il
28.2.2018;
- che si costituiva tempestivamente l' , contestando le pretese attoree e chiedendo il CP_1 rigetto del ricorso;
-che, stante l'impossibilità di addivenire ad una bonaria composizione della vertenza, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione sulla scorta delle produzioni documentali, fissava udienza di discussione e, all'esito, pronunciava sentenza ex art. 429 c. 1 c.p.c.;
OSSERVA
Il ricorso non è fondato e, pertanto, non può trovare accoglimento.
In punto fatto, le circostanze poste a fondamento delle pretese dell' sono pacifiche e, CP_2 comunque, documentalmente provate.
1 In particolare, non è in contestazione che la sig.ra abbia concluso un precedente Per_1 rapporto di lavoro il 28.2.2018, abbia presentato domanda per ottenere la Naspi il 2.3.2018, sia stata assunta dalla ricorrente il 7.3.2018 e che l'indennità percepita dalla lavoratrice tra l'8.3 ed il 15.3.2018 sia stata dalla medesima restituita, dopo un iniziale accoglimento della domanda con provvedimento del 23.3.2018, stante l'instaurazione del. nuovo rapporto di lavoro con le Parte_2
Ciò detto in punto fatto, in punto diritto viene in rilievo l'art. 47, comma 4, del D. Lgs. 15 giugno
2015 n. 81, il quale statuisce che “ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione”.
Orbene, nonostante le pur pregevoli argomentazioni della difesa attorea, non può non rilevarsi che, al momento dell'assunzione (7.3.2018) la sig.ra non fosse beneficiaria di alcun Per_1 trattamento Naspi, per cui la società non poteva vantare alcun legittimo affidamento su detta circostanza: sia l'accoglimento della domanda, sia la revoca, sono, infatti, successive all'instaurazione del rapporto de quo.
Del resto, il trattamento è dovuto, ai sensi dell'art. 6 D. L.vo n°22/2015, solo a far data dall'ottavo giorno successivo all'interruzione del precedente rapporto, ottavo giorno che, nella specie, scadeva l'8.3.2018: per i precedenti 7 giorni, nessun trattamento era previsto per la lavoratrice, né dal punto di vista del versamento dell'indennità, né dal punto di vista dell'accredito figurativo dei contributi.
E' ben vero che numerosi messaggi dell' hanno chiarito che “l'assunzione agevolata in CP_2 discorso si riferisce a lavoratori destinatari di un trattamento di disoccupazione, quindi, anche ai soggetti che, avendo inoltrato istanza per il riconoscimento del medesimo, abbiano titolo alla prestazione, ancorchè non l'abbiano ancora percepita”: ma tale atto interno non può che essere interpretato nel senso che il diritto alla prestazione debba essere già sorto al momento dell'assunzione.
In altre parole, poiché l'interessato ha 60 giorni dopo la cessazione del rapporto per presentare domanda di Naspi, ben può accadere che egli abbia già maturato il proprio diritto al momento della nuova assunzione, senza che tuttavia abbia ancora ricevuto alcun CP_ pagamento dall' .
Per esemplificare, se la sig.ra fosse stata assunta l'8.3.2018 (ottavo giorno dopo e Per_1 primo utile dalla cessazione del precedente rapporto) ed avesse richiesto la Naspi il 2.3.2018, la società avrebbe avuto il diritto al beneficio contributivo di cui trattasi anche in assenza di versamenti effettivi in favore della lavoratrice, intervenuti successivamente: il fisiologico ritardo nello smaltimento delle pratiche di concessione della Naspi, infatti, non può andare a discapito del datore di lavoro che intenda assumere un soggetto privo di occupazione .
2 Nella specie, invece, si è già detto che la lavoratrice, pur avendo formulato istanza il 2.3.2018, al 7.3.2018 non aveva maturato alcun diritto alla Naspi: ne consegue, allora, che il ricorso debba essere rigettato, stante il chiaro tenore della littera legis.
Né a differenti conclusioni si può pervenire sulla scorta della ratio legis, evidentemente volta ad agevolare l'assunzione di soggetti che hanno perso il proprio lavoro: si tratta di argomento suggestivo, ma che non tiene conto della circostanza che non ogni inoccupato risulta essere beneficiario di Naspi e che il sopracitato art. 6 D. L.vo n°22/2015 esclude espressamente la prestazione nei primi 7 giorni dalla cessazione del rapporto.
Si tratta, peraltro, di esclusione non irrazionale, poiché il consistente sgravio contributivo può essere riconosciuto solo con riferimento ad uno stato di disoccupazione di una certa entità
(individuato, appunto, dalla norma come superiore a 7 giorni), anche per evitare facili frodi.
Il ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento.
Quanto, infine, alle spese di lite, stante la complessità delle questioni giuridiche affrontate e l'assenza di precedenti specifici noti, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Aosta, l'11/9/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Luca FADDA)
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