Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 29/05/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Messina, sezione lavoro, riunita in camera di consiglio e composta dai signori magistrati
Dr. Beatrice Catarsini Presidente
Dr. Concetta Zappalà Giudice
Dr. Alessandra Santalucia Giudice relatore decidendo alla scadenza del termine per note ex art 127 ter c.p.c. fino al 13 maggio
2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n, 373/23 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) nella qualità di legale rappresentante di C.F._1 [...]
(c.f. – p.i. ) corrente in Naso (ME), Parte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
, rappresentato e difeso, dall'avv. Francesco PIZZUTO, Controparte_1
appellante
CONTRO
in persona del Controparte_2
legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv. M. Cammaroto appellato
OGGETTO: iscrizione elenchi lavoratori agricoli
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. 5961/2018 a.r.l. proponeva opposizione Parte_2
avverso due verbali unici di accertamento e notificazione (n. 2018001702/DDL del
02/08/2018 e verbale n. 2018010663/DDL del 06.09.2018) con cui l' aveva CP_3
contestato la natura agricola dell'impresa riclassificandola come commerciale e richiesto il pagamento di Euro 195.364,52 a titolo di contributi previdenziali (euro
169.994,25 per il periodo dal 7/2013 al 5/2018) e somme aggiuntive (euro 25.370,27 per il periodo dal 7/2013 al 5/2018).
Riuniti i giudizi ed assunta prova per testi, con sentenza n. 298 del 16 febbraio 2023 il tribunale di Messina rigettava le domande e condannava la società ricorrente alla CP_ rifusione delle spese in favore dell'
Osservava il decidente che la circostanza contestata dall'ente previdenziale era che solo due dei soci, a loro volta divisi in soci finanziatori e soci cooperatori, prestavano l'attività lavorativa all'interno dell'azienda, non essendo, tuttavia, nessuno di loro imprenditori agricoli né di contro la società ricorrente era riuscita a dimostrare l'assunto opposto, ovvero che, posto che il 90 % del prodotto lavorato proveniva dai soci, questi ultimi fossero veramente i gerenti dell'attività agricola e potessero qualificarsi come imprenditori agricoli.
L'esame delle fatture prodotte dalla cooperativa a sostegno della sua tesi non era, poi, dirimente in quanto da esse emergeva solamente che alcune aziende agricole, non facilmente riconducibili ai soci cooperatori, avevano conferito periodicamente del raccolto ma ciò non rendeva evidente l'esercizio da parte dei soci stessi dell'attività imprenditoriale in via diretta.
Si era, quindi, in presenza di un fenomeno indiretto per cui la società si occupava della commercializzazione di prodotti conferiti dai soci, i quali, a loro volta, traevano frutto dall'attività agricola non riferibile direttamente a loro stessi.
In difetto dei requisiti per la qualifica di imprenditore agricolo (impegno di almeno il
50% del proprio tempo di lavoro complessivo nell'attività agricola complessiva e ricavo dall'attività agricola di almeno il 50% del proprio reddito globale di lavoro)
l'accertamento ispettivo doveva pertanto ritenersi valido, anche alla luce del principio giurisprudenziale sancito da Cass. Civ. sent. n. 22978/2016 secondo cui la qualifica di imprenditore agricolo non poteva essere ricondotta allo svolgimento delle sole attività connesse (quali trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli zootecnici) a quelle propriamente agricole, né rilevava, in senso contrario, che il soggetto
Pag. 2 di 10 imprenditore fosse strutturato in forma di società cooperativa, essendo questa una veste neutra ai fini qualificatori predetti.
Anche gli esiti della prova espletata non potevano ritenersi univoci e a sostegno delle argomentazioni della parte ricorrente, non essendo emersa la prevalenza dell'attività della coltivazione e cura dei terreni rispetto alla mera consegna del prodotto e della successiva pulitura, conservazione e commercializzazione, fasi che erano quindi da ritenersi preponderanti.
La domanda era pertanto da respingersi, non essendo stato altresì adeguatamente esplicitato e contraddittorio il motivo di ricorso attinente alla quantificazione degli importi dovuti.
Con atto del 25 maggio 2023 proponeva appello la cooperativa soccombente cui
CP_ resisteva l' disposta la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter cpc, in esito al deposito di note trasmesse da ambo le parti entro il termine del 13 maggio 2025, la causa è stata decisa mediante deposito telematico del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante lamenta che nell'indagine sulla natura agricola o meno della cooperativa il primo giudice avrebbe trascurato di considerare gli esiti della prova testimoniale.
Il teste socio della da oltre vent'anni, avrebbe invero Tes_1 Parte_2
confermato l'utilizzo personale e giornaliero di macchine agricole - quali mini transporter, carriole cingolate, motopompe per la concimazione - e di attrezzature- quali ad esempio cassette per la raccolta di agrumi- di proprietà dalla cooperativa dalla stessa concessi in uso ai vari soci, dichiarando di essere imprenditore agricolo al pari degli altri soci. Né avrebbe potuto valere ad inficiare tali risultanze l'affermazione resa dal
CP_ teste , ispettore dell' sulla mancata iscrizione dei soci nella gestione speciale Pt_1
degli imprenditori agricoli professionali, trattandosi di circostanza ininfluente ai fini della configurabilità degli stessi in termini di imprenditori agricoli ai sensi e per gli effetti dell'art 2135 c.c., norma, invece, erroneamente intesa dal tribunale ed incongruamente assimilata alla diversa e distinta definizione di imprenditore agricolo professionale.
Pag. 3 di 10 D'altra parte, lo stesso dato rimasto incontestato circa il conferimento del 90 percento del prodotto lavorato dalla già di per sé renderebbe evidente la natura CP_4 dell'attività esercitata dai soci poiché un quantitativo di prodotto sì rilevante
“corrispondente a svariate tonnellate di agrumi non potrebbe che essere fornito da imprenditori agricoli… e non certo da hobbisti”
Con una seconda doglianza assume che il tribunale non avrebbe comunque rettamente individuato il punto cruciale di osservazione: al di là della qualifica di imprenditori agricoli in capo ai soci conferitori di prodotto vi sarebbero infatti ulteriori elementi che, ove adeguatamente valorizzati, avrebbero dovuto condurre ad una declaratoria di illegittimità dei verbali opposti e, segnatamente, il fatto che essa cooperativa abbia affiancato i soci durante tutto il processo produttivo non soltanto a valle - con la manipolazione, trasformazione e vendita dei prodotti conferiti dai soci- ma anche a monte con la fornitura di beni e servizi. Evidenzia al riguardo di avere prodotto copia delle fatture di acquisto di mezzi agricoli per falciatura terreni, trattamenti e potatura alberi, concimatura e fatture per acquisto di casse di campagna per la raccolta dei prodotti dei soci corredate dalle relative scritture di affidamento/cessione per utilizzo temporaneo ai soci. Deduce, altresì, di avere provato lo svolgimento di attività direttamente e funzionalmente collegate alla coltivazione del fondo attraverso l'assistenza tecnica fornita agli agricoltori nella tenuta dei registri, l'acquisizione delle certificazioni di qualità, lo sviluppo e la realizzazione di pratiche colturali biologiche mediante il conferimento, tra l'altro, di incarichi a professionisti del settore, tra i quali la dott.ssa che, sentita come teste, avrebbe confermato la circostanza. Tes_2
CP_ Ribadisce, in ogni caso, il contenuto della circolare n. 94 del giugno 2019, ingiustificatamente pretermesso dal primo giudice, in cui viene valorizzato ai fini dell'inquadramento nel settore agricolo delle cooperative o dei consorzi l'utilizzo prevalente dei prodotti dei soci per lo di cui al III co. dell'art 2135 c.c. consistenti proprio in attività di manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti svincolata da qualsiasi attività agricola principale.
Con altro motivo deduce che, anche a non voler riconoscere ad essa cooperativa natura di impresa agricola, comunque, il personale da essa occupato dovrebbe mantenere il
Pag. 4 di 10 diritto ad un inquadramento come lavoratori agricoli in considerazione della natura oggettiva dell'attività svolta ai sensi dell'art. 6 della l. n. 92/1979 come modificato dal dlg n. 173/1998.
In ultimo contesta il calcolo dei contributi richiesti (euro 195.364,52) poiché effettuato senza tener conto delle somme già versate da essa cooperativa sul presupposto della sua natura agricola per un totale di euro 103.392,76 come da ricevute e quietanze allegate in atti, lamentando il sostanziale “non liquet” del primo giudice nonostante la chiarezza della sua censura.
Ai fini della delibazione dei motivi di gravame occorre muovere dal dato normativo di riferimento rappresentato dall'art. 2135 c.c.
La norma recita: “È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.
Prima della riforma del 2001 (introdotta con D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, art. 1) le attività connesse, per essere tali, dovevano riferirsi ad un soggetto che esercitava altresì un'attività agricola in via principale. Inoltre, l'attività agricola connessa era tale purché rientrasse nell'esercizio normale dell'agricoltore.
Il primo requisito è stato sostanzialmente mantenuto nel testo dell'art. 2135 c.c. novellato, mentre il criterio della normalità è stato sostituito da quello della prevalenza
Pag. 5 di 10 in una logica che vuole favorire il più possibile l'innovazione imprenditoriale. Si ha, cioè, attività connessa quando la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione abbia ad oggetto prodotti provenienti prevalentemente dal fondo, bosco o allevamento o si tratti di attività dirette alla fornitura di beni e di servizi svolti prevalentemente con attrezzature o risorse dell'azienda.
Sulla scorta della predetta disposizione per assumere la qualifica di imprenditore agricolo occorre, pertanto, lo svolgimento di un'attività essenzialmente agricola (diretta alla coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali) ovvero di un'attività agricola per connessione esercitata (tra quelle indicate dell'art. 2135 c.c., comma 3) dal medesimo imprenditore agricolo.
Come chiarito dal giudice di legittimità (cfr. Cass. n. 831/2018 )”la locuzione “attività connesse” vale ad estendere lo statuto dell'imprenditore agricolo alle attività diverse unicamente in quanto funzionalmente collegate a quelle agricole in senso proprio per cui essa non configura affatto un'autonoma categoria di imprenditore agricolo: in altri termini l'imprenditore agricolo “per connessione” non è altri che il “medesimo” imprenditore agricolo avuto riguardo all'esercizio di attività diverse che presentino collegamento funzionale con quella propriamente agricola”.
In presenza, poi, di una cooperativa le predette attività rilevano solo se esercitate prevalentemente nei confronti dei soci ovvero con prodotti provenienti prevalentemente dai fondi coltivati dai soci (a seconda che si tratti di attività di servizi o di attività commerciale), in considerazione dell'essenziale funzione sostitutiva e mutualistica che connota l'impresa cooperativa;
tanto risulta pure espressamente dal d.lgs. 228/2001, il quale chiarisce all'art. 1, comma 2, che "si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2135 c.c., come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico".
Quest'ultima previsione- precisa la Suprema Corte sopra citata - va interpretata “nel senso che in deroga alla disciplina comune, la cooperativa si qualifica come agricola, e dunque sottratta a fallimento, allorché, sebbene ovviamente soggetto distinto dai soci,
Pag. 6 di 10 tuttavia, provveda allo svolgimento di attività connessa, in quanto in tal caso non viene meno il legame con il ciclo produttivo del fondo….In altri termini, la norma in esame vale a permettere, con una sorta di svalutazione del diaframma della personalità giuridica, la qualificazione di imprenditore agricolo al soggetto che, pur senza esercitare attività agricola in senso proprio, tuttavia svolga in favore dei propri soci, imprenditori agricoli o cooperative di questi, attività di natura mutualistica o consortile volta alla manipolazione ecc. dei prodotti. In tale esclusiva misura, dunque, assume rilievo la struttura societaria di tipo cooperativo”.
Dall'enucleazione delle coordinate ermeneutiche da utilizzare nell'indagine fattuale volta ad accertare la natura dell'attività in concreto svolta dall'ente risulta evidente come assuma un ruolo dirimente, contrariamente a quanto sostenuto in gravame,
l'individuazione della qualità soggettiva dei soci. Se ciò che rende agricola la cooperativa in via di connessione è lo svolgimento di un'attività cd. connessa a quella agricola propria dei soci, diventa ovviamente fondamentale verificare che i soci svolgano effettivamente l'attività di coltivazione dei fondi e rivestano dunque la qualità sostanziale di imprenditori agricoli.
Ed è proprio quest'ultimo il dato controverso oggetto della presente fattispecie.
Né tale qualità può desumersi automaticamente dall'acclarata circostanza circa il conferimento da parte dei soci della maggioranza del prodotto agricolo lavorato dalla poiché ciò non vale a conferire loro tout court la veste di imprenditori Parte_2
agricoli, difettando un rapporto di implicazione necessaria tra il conferimento dei prodotti e la provenienza degli stessi da fondi coltivati dai medesimi soci.
Orbene sulla ricorrenza di tale aspetto costituente il nucleo centrale della controversia gli esiti della prova testimoniale espletata in primo grado non offrono esaurienti riscontri istruttori.
Il teste ha sì riferito di aver utilizzato mezzi forniti dalla cooperativa per la Tes_1
lavorazione del terreno o la raccolta dei prodotti e sul punto vi è anche documentazione a supporto - la cooperativa ha prodotto diverse scritture di affidamento temporaneo di attrezzature agricole, quali mini trasporter e motopompa per trattamenti fogliari e fertirrigazione ad alcuni soci tra cui il - ma in assenza di riscontro documentale Tes_1
atto ad evidenziare la corrispondenza tra soci conferitori di prodotti agricoli e soci
Pag. 7 di 10 fruitori di strumenti per la lavorazione del terreno forniti dalla cooperativa, e come tali ragionevolmente esercenti attività di coltivazione, non è dato stabilire la prevalenza dell'apporto (in termini di quantitativo di prodotto conferito) proveniente da quest'ultimi.
Indicazioni in senso contrario provengono, peraltro, dall'accertamento condotto dagli
CP_ ispettori Il verbale ispettivo impugnato contiene infatti un'elencazione dei produttori agricoli, sia soci che non, che hanno conferito o venduto agrumi alla cooperativa negli anni dal 2013 al 2018; trattasi di 23 soggetti e tra questi Parte_2
solo cinque ( , , Persona_1 Persona_2 Persona_3 Parte_1
e ) risultano aver avuto l'utilizzo temporaneo di
[...] Persona_4
mezzi agricoli da parte della cooperativa e, dunque, un numero oggettivamente esiguo e limitato per poter asserire che la quasi totalità degli agrumi trasformati e commercializzati dalla provenga da soci agricoltori. Parte_2
L'accertata indefettibilità della qualità di imprenditore agricolo in capo ai soci ai fini della classificazione come agricola della cooperativa diretta alla trasformazione e vendita dei prodotti da essi derivanti rende, poi, superfluo il rilievo circa la fornitura da parte del di beni e servizi ai propri consorziati, quali le dedotte tecniche per CP_5
colture biologiche fornite a mezzo di incarico di assistenza tecnica stipulati con una professionista del settore. CP_ Parimenti privo di rilevanza è il riferimento alla circolare del n. 94 del 2019 poiché muove da una fuorviante interpretazione del suo contenuto. La circolare si limita infatti a sancire che per l'inquadramento nel settore agricoltura non occorre che la cooperativa o il consorzio svolgano una delle attività principali di cui all'articolo 2135 c.c. I e II co del codice civile ben potendo svolgere una mera attività per connessione purché però
“..l'intera compagine sociale sia composta da imprenditori agricoli”. Precisa altresì che rimane distinta la fattispecie delle cooperative di trasformazione ai sensi della legge 15 giugno 1984 n. 240 per la quale “ricorre l'obbligo d'inquadramento nel settore dell'agricoltura quando l'attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione sia svolta in quantità prevalente su prodotti agricoli e zootecnici propri o dei soci” e dunque, come espressamente statuito dal dettato legislativo da essa richiamato su “prodotti ricavati dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura o
Pag. 8 di 10 allevamento di animali..” tant'è che la medesima circolare così chiosa “ne consegue che, ai fini dell'inquadramento nel settore agricolo, nella compagine sociale devono essere presenti uno o più soci produttori agricoli iscritti nella relativa gestione previdenziale.”
Destituita di fondamento è altresì la doglianza relativa al preteso mantenimento per il personale occupato del diritto all'inquadramento come lavoratori agricoli sulla scorta della natura oggettiva dell'attività svolta.
L'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, così come modificato dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 dispone, infatti, che:
“agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si considerano lavoratori agricoli dipendenti gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato,- tra le varie ipotesi- da: ……..d) imprese non agricole singole ed associate, se addetti ad attività̀ di raccolta di prodotti agricoli, nonché ad attività̀ di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti orto frutticoli, purché́ connesse a quella di raccolta”.
La ratio della norma consiste nel privilegiare, nelle succitate ipotesi, ai fini dell'inquadramento previdenziale, il criterio della natura oggettiva dell'attività svolta dai lavoratori, capovolgendo, dunque, quello generale secondo il quale l'inquadramento del lavoratore segue la natura dell'attività economica esercitata dall'impresa dalla quale dipende.
Orbene, nella specie dagli accertamenti ispettivi è emerso che la non Pt_2 CP_4
si è mai occupata, neppure in minima parte, della fase lavorativa della raccolta poiché i dipendenti, sentiti dagli ispettori, hanno concordemente dichiarato di aver sempre lavorato all'interno del magazzino sulla linea di lavaggio, calibratura e confezionamento agrumi e solo alcuni hanno aggiunto di aver svolto, quando necessario, mansioni di autista addetti al prelievo degli agrumi incassettati sui terreni di raccolta e, dunque, di essere stati adibiti ad un'attività, quella del trasporto, comunque ultronea e successiva a quella vera proprio della raccolta dall'albero sicché non risulta configurabile alcuna connessione tra i compiti lavorativi da loro espletati e quelli della raccolta, affidata logisticamente ed operativamente a soggetti terzi. Non ricorrono pertanto i presupposti
Pag. 9 di 10 per un inquadramento ai fini previdenziali dei dipendenti difforme da quello dell'impresa datrice di lavoro poiché la norma che prevede detta possibilità costituisce disposizione eccezionale e, perciò di stretta interpretazione.
Meritevole di accoglimento è invece l'ultimo motivo di appello -su cui il tribunale ha invero omesso di pronunciarsi benchè facilmente intellegibile- in quanto nell'atto di
CP_ diffida opposto non risulta che l' abbia tenuto conto, nel computare l'ammontare dei contributi dovuti dalla cooperativa a seguito della riclassificazione come azienda commerciale, dei contributi come impresa agricola. Avendo l'appellante dato prova dell'effettivo esborso di tali somme producendo i relativi F24 per gli anni dal 2013 al
2018 i relativi importi vanno pertanto detratti dal quantum richiesto al fine di evitare un'illegittima duplicazione di crediti.
Tenuto conto dell'esito della lite, appare equo compensare tra le parti le spese di lite in ragione di 1/3 ponendo a carico dell'odierna appellante la restante quota liquidata in CP_ favore dell' come in dispositivo.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello, dichiara l'illegittimità del verbale di
CP_ accertamento e dell'annessa diffida ad adempiere del 6 settembre 2018 limitatamente all'ammontare dei contributi dovuti, computati senza tener conto degli importi già corrisposti -sul presupposto della denunciata natura agricola - dalla società appellante, ed annulla in parte qua i predetti atti.
Compensa tra le parti le spese di lite in ragione di 1/3 ponendo a carico dell'odierna CP_ appellante la restante quota che liquida in favore dell' quanto al primo grado in euro
4077 e quanto al presente grado in euro 4774.
Messina 14.5.2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
Dott. Alessandra Santalucia Dott. B. Catarsini
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