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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 28/03/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 428/2019 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall. Avv. Vincenzo Guarino, come da procura in atti, elettivamente domiciliata in Putignano (Ba), alla via Giovanni Laterza, n. 8;
ATTRICE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Luana Nacci, come da procura in atti, elettivamente domiciliato in Mesagne (Br) alla via Roma, n.4;
CONVENUTO
Conclusioni delle parti:
ATTRICE: “voglia il giudice adito, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa
e reietta, previ provvedimenti istruttori richiesti, così giudicare: i) in via principale e nel merito, accertare e dichiarare che la non è soggetto passivo del COSAP Parte_1
per cui è causa, pur non essendo la stessa parte del "rapporto di imposta" Parte_1
de quo;
ii) sempre nel merito e in via principale, decidere sul presente giudizio e in accoglimento pur di quanto oggi esposto (e di quanto da esporsi) oltreché documentato e da documentarsi, nonché degli specifici motivi proposti e da proporsi nel corso del giudizio, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione (perché inammissibili e/o
1 improcedibili e/o inesigibili e/o prescritte, illegittime, nulle e comunque poiché infondate in fatto e diritto), assumere i provvedimenti per quanto di legge, giustizia e ragione;
in particolare – pur previa disapplicazione di qualsivoglia contrastante o contrario atto e/o provvedimento amministrativo e/o giurisdizionale e/o normativo, in quanto illegittimo, nullo, abnorme e/o contrario anche ai principi normativi nazionali, convenzionali o comunitari - accertare
e dichiarare la illegittimità e/o nullità e/o erroneità e/o inefficacia e/o infondatezza e/o inesigibilità e/o comunque annullare l'impugnato Avviso di accertamento ed invito al pagamento per “Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche” n. 6/2013 del
08/11/2018, Prot. N. 34285/2018, con cui il ha richiesto alla Controparte_1 [...] il pagamento della complessiva somma di € 50.359,00; per l'effetto e in ogni Parte_1
caso, pur a seguito del chiesto accertamento giudiziale, iii) dichiarare comunque non dovute dalla le pretese creditorie tutte formulate dal Parte_1 Controparte_1 con l'impugnato avviso, per l'importo di € 50.359,00; e ciò in toto o parzialmente, o come meglio, secondo legge e ut supra esposto;
pur con ogni conseguenza, anche provvedimentale, in ordine alla corretta determinazione e debenza dello stesso iv) CP_3
condannare il al pagamento del danno non patrimoniale subìto dalla Controparte_1
(Cass. 12.2.2004, n. 2690; 11.6.2012, n. 9445), che si chiede sin d'ora di Parte_1
liquidarsi in via equitativa;
v) in ogni caso ed ipotesi, tenuto conto del contegno processuale del si chiede sin d'ora la sua condanna anche ai sensi Controparte_1
dell'art. 96 c.p.c., nella somma che sarà ritenuta di giustizia, anche equitativamente determinata;
vi) in ogni caso e per ognuna delle suddette ipotesi, con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre rimborso forfettario spese al 15%, I.V.A. e
[...]
come per legge e successive spese occorrende;
chiedendo altresì Controparte_4
all'adito tribunale una specifica statuizione sulle spese del presente giudizio determinata quantomeno secondo i parametri medi di cui al vigente d.m. n. 55 del 2014, come applicabili e richiamati dall'art. 13 della legge 31.12.2012, n. 247.”.
CONVENUTO: “Nel merito rigettare l'opposizione poiché inammissibile infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare l'avviso di accertamento impugnato n. 6/2013 dell'8.11.2018 prot.n. 34285/2018; in ogni caso accertare e dichiarare la legittimità dell'avviso di accertamento n. 6/2013 dell'8.11.2018 prot. n. 34285/2018 delle somme ivi
2 richieste e per lo effetto condannare al pagamento della somma intimata Parte_1
oltre interessi sino al soddisfo. Condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio in favore dell'Ente deducente”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 19.1.2019 la società attrice conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, il al fine di ottenere l'annullamento dell'avviso di Controparte_1
accertamento n. 6/2013 del 8.11.2018, con il quale l'Ente convenuto accertava che
[...]
era tenuta al pagamento dell'importo complessivo di € 31.237,50, oltre interessi e Parte_1
sanzioni accessorie, a titolo di COSAP per l'anno 2013.
L'attrice eccepiva, in primo luogo, il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto del tutto estranea al rapporto d'imposta; in secondo luogo, lamentava illegittimità del procedimento amministrativo sottostante all'emissione dell'avviso opposto (stante l'omessa notifica degli atti prodromici dovuti ex lege e l'assenza di specificazione in ordine ai criteri di calcolo delle somme richieste); infine, contestava l'errata quantificazione e determinazione del canone, non essendo stato applicato, tra l'altro, il regime agevolativo forfettario di cui all'art. 63, co. 2, lett.f) d.lgs. 15 dicembre 1997, n.
446.
Nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio, il convenuto non si CP_1 costituiva in giudizio e, pertanto, all'udienza del 1.10.2019, il giudice ne dichiarava la contumacia.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c. per il deposito di memorie istruttorie, all'udienza del 17.12.2020 il giudice, considerata la non pretestuosità dei motivi di opposizione, disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata l'1.2.2024, si costituiva in giudizio il eccependo l'infondatezza dei motivi di opposizione ed insistendo per Controparte_1 la conferma dell'avviso di accertamento impugnato.
In particolare, l'ente convenuto sosteneva la titolarità passiva del rapporto sostanziale in capo alla società opponente, la quale, pur in assenza di formale concessione, aveva occupato di fatto il suolo pubblico, come dimostrato dal fatto che l'impianto fotovoltaico collegato al cavidotto risultava accatastato alla società opponente sin dal 06.11.2011. In
3 secondo luogo, ribadiva la regolarità dell'azione della pubblica amministrazione, la quale aveva correttamente motivato il provvedimento opposto, che non doveva essere preceduto da alcun atto prodromico. Da ultimo, il convenuto eccepiva la genericità delle CP_1
contestazioni sulla quantificazione del canone ed affermava l'inapplicabilità nel caso concreto di un regime di esenzione o agevolazione, non rinvenendosi alcuna erogazione di un pubblico servizio da parte dell'occupante.
All'udienza del 19.9.2024, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va revocata la dichiarazione di contumacia del Controparte_1
finora non disposta nonostante la sopraggiunta costituzione in giudizio.
Nel merito, l'opposizione è fondata e merita di essere accolta per le ragioni che di seguito si esporranno.
Preliminarmente, va dato atto che con d.lgs 446/1997 (art. 63) il legislatore ha espressamente riconosciuto alle province ed ai comuni la possibilità di prevedere, con proprio regolamento, che l'occupazione di aree appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile sia assoggettata al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa.
Tale canone viene ad applicarsi in sostituzione della (tassa per l'occupazione di Pt_2 suolo pubblico). Occorre, poi, sottolineare che “La tassa per l'occupazione di aree pubbliche (TOSAP) ed il canone di concessione per il suolo oggetto di occupazione
(COSAP) hanno natura e presupposti impositivi differenti in quanto la prima è un tributo che trova la propria giustificazione nell'espressione di capacità contributiva rappresentata dal godimento di tipo esclusivo o speciale di spazi ed aree altrimenti compresi nel sistema di viabilità pubblica, mentre il secondo costituisce il corrispettivo di una concessione, reale o presunta, dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici per l'occupazione di suolo pubblico” (cfr. ex multis T.A.R. L'Aquila, (Abruzzo) sez. I, 28/12/2020, n.542).
Dando attuazione alla citata previsione legislativa di cui all'art. 63 d.lgs 447/1997, il con Regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale del CP_1 CP_1
4 7.6.2011, ha disciplinato l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
Quanto all'individuazione del soggetto passivo, l'art. 30 del citato Regolamento prevede che “Il canone è dovuto dal titolare della concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto”.
Sia pure con riferimento alla la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare Pt_2
che “la legittimazione passiva del rapporto tributario, in presenza di un atto di concessione o di autorizzazione rilasciato dall'ente locale, spetta, ex art. 39 d.lg. n. 507 del
1993, esclusivamente al soggetto titolare di tale atto, e solo in mancanza di questo, all'occupante di fatto, rimanendo irrilevante, ai fini passivi di imposta, l'utilizzazione del suolo pubblico consentita a soggetti terzi in virtù di atto di natura privatistica” (cfr.
Cassazione civile sez. un., 07/05/2020, n.8628).
Ancora in via preliminare, va chiarito, in tema di riparto dell'onere probatorio, che nel giudizio di opposizione ad ingiunzione di pagamento ovvero all'avviso di accertamento, al pari di quanto accade nei casi di opposizione a decreto ingiuntivo, il credito deve essere provato dall'amministrazione opposta, la quale vanta la pretesa, essendo ella parte attrice in senso sostanziale (cfr. in senso conforme Cassazione civile sez. I, 26/09/2024, n.25713, secondo la quale “In tema di COSAP, nel giudizio di opposizione all'avviso di accertamento, avente carattere impugnatorio sul modello di quello tributario, l'onere di dimostrare la titolarità del suolo grava sul attore in senso sostanziale ma CP_1
convenuto in senso formale, in quanto la pretesa impositiva, sia per petitum che per causa petendi, è quella risultante dall'atto impugnato”).
Rispetto al caso in valutazione, dal coordinamento dei principi sopra esposti emerge, dunque, che era onere del (in quanto attore in senso sostanziale) Controparte_1 dimostrare la titolarità passiva del rapporto sostanziale in capo all'opponente e, quindi, provare che fosse concessionaria del suolo pubblico ovvero, in mancanza Parte_1 di concessione, che avesse occupato di fatto il suolo pubblico per l'estensione oggetto dell'avviso di accertamento.
L'ente convenuto non ha assolto a tale onere probatorio. Ed invero, costituitosi tardivamente (oltre il decorso dei termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, co. 6 c.p.c.) non ha dimostrato in alcun modo la qualità di soggetto passivo, ai sensi
5 dell'art. 30 del Regolamento COSAP, in capo all'opponente, limitandosi ad affermare che l'impianto fotovoltaico collegato al cavidotto risultava accatastato alla società opponente sin dal 06.11.2011.
Va chiarito, in primo luogo, che neppure tale ultima affermazione è stata provata (e d'altronde ogni produzione documentale depositata congiuntamente alla comparsa di costituzione sarebbe stata inammissibile poiché tardiva) e, in ogni caso, anche ove dimostrata essa non sarebbe stata sufficiente a dare prova della titolarità passiva del rapporto in capo all'opponente, non potendosi desumere da meri dati catastali la ricorrenza di un rapporto di fatto con la cosa, qualificabile in termini di occupazione.
Non sfugge a questo giudice che nell'atto di citazione l'opponente - pur eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva (sia pure impropriamente, vertendosi in tema di titolarità del diritto e non di legittimazione passiva) – non ha espressamente e specificamente contestato di aver occupato il suolo pubblico oggetto di avviso di accertamento;
tale specifica contestazione è stata sollevata chiaramente soltanto nella comparsa conclusionale (cioè, nel primo scritto difensivo utile successivo alla costituzione in giudizio del;
tuttavia, è convincimento di chi giudica che tale circostanza sia CP_1
irrilevante ai fini della decisione, non potendosi ritenere la contestazione tardiva.
Ed invero, sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito, in maniera pienamente condivisibile, che “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, del rapporto di diritto sostanziale dedotto in giudizio è un elemento costitutivo della domanda che attiene al merito della decisione, sicché p all'attore allegarla e provarla, con la conseguenza che le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso, hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio (…) Di conseguenza la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado se risultante dagli atti di causa” (cfr. Cassazione civile sez. I,
26/09/2024, n. 25713).
Ora, nel caso in esame, nessuno degli elementi probatori acquisiti agli atti consente di ritenere provata la titolarità passiva del rapporto controverso in capo all'attrice.
Considerato che era onere del dare prova di tanto, l'opposizione deve Controparte_1 essere accolta non essendo dimostrato che l'opponente è soggetto passivo per il COSAP
6 oggetto dell'avviso di accertamento opposto. All'accoglimento dell'opposizione, segue l'annullamento dell'atto impugnato.
La richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dall'opponente non può essere accolta mancando la prova che la parte opposta abbia agito con dolo o colpa grave.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con riferimento ai parametri di cui al D.M. 55/2014 come integrato dal D.M. 147/2022 ridotti del 50%, per la non complessità delle questioni trattate, considerato lo scaglione per i giudizi innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 26.000,01 e € 52.000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da
[...]
contro , così provvede: Parte_1 Controparte_1
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento impugnato recante n.
6/2013 del 8.11.2018, emesso dal Comune di CP_1
- condanna il alla rifusione in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1 lite, che liquida nell'importo complessivo di € 3.451,00 di cui € 545,00 a titolo di spese ed
€ 2.906,00 per competenze oltre spese generali al 15%, I.V.A e C.P.A. come per legge.
Brindisi, 28.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 428/2019 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall. Avv. Vincenzo Guarino, come da procura in atti, elettivamente domiciliata in Putignano (Ba), alla via Giovanni Laterza, n. 8;
ATTRICE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Luana Nacci, come da procura in atti, elettivamente domiciliato in Mesagne (Br) alla via Roma, n.4;
CONVENUTO
Conclusioni delle parti:
ATTRICE: “voglia il giudice adito, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa
e reietta, previ provvedimenti istruttori richiesti, così giudicare: i) in via principale e nel merito, accertare e dichiarare che la non è soggetto passivo del COSAP Parte_1
per cui è causa, pur non essendo la stessa parte del "rapporto di imposta" Parte_1
de quo;
ii) sempre nel merito e in via principale, decidere sul presente giudizio e in accoglimento pur di quanto oggi esposto (e di quanto da esporsi) oltreché documentato e da documentarsi, nonché degli specifici motivi proposti e da proporsi nel corso del giudizio, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione (perché inammissibili e/o
1 improcedibili e/o inesigibili e/o prescritte, illegittime, nulle e comunque poiché infondate in fatto e diritto), assumere i provvedimenti per quanto di legge, giustizia e ragione;
in particolare – pur previa disapplicazione di qualsivoglia contrastante o contrario atto e/o provvedimento amministrativo e/o giurisdizionale e/o normativo, in quanto illegittimo, nullo, abnorme e/o contrario anche ai principi normativi nazionali, convenzionali o comunitari - accertare
e dichiarare la illegittimità e/o nullità e/o erroneità e/o inefficacia e/o infondatezza e/o inesigibilità e/o comunque annullare l'impugnato Avviso di accertamento ed invito al pagamento per “Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche” n. 6/2013 del
08/11/2018, Prot. N. 34285/2018, con cui il ha richiesto alla Controparte_1 [...] il pagamento della complessiva somma di € 50.359,00; per l'effetto e in ogni Parte_1
caso, pur a seguito del chiesto accertamento giudiziale, iii) dichiarare comunque non dovute dalla le pretese creditorie tutte formulate dal Parte_1 Controparte_1 con l'impugnato avviso, per l'importo di € 50.359,00; e ciò in toto o parzialmente, o come meglio, secondo legge e ut supra esposto;
pur con ogni conseguenza, anche provvedimentale, in ordine alla corretta determinazione e debenza dello stesso iv) CP_3
condannare il al pagamento del danno non patrimoniale subìto dalla Controparte_1
(Cass. 12.2.2004, n. 2690; 11.6.2012, n. 9445), che si chiede sin d'ora di Parte_1
liquidarsi in via equitativa;
v) in ogni caso ed ipotesi, tenuto conto del contegno processuale del si chiede sin d'ora la sua condanna anche ai sensi Controparte_1
dell'art. 96 c.p.c., nella somma che sarà ritenuta di giustizia, anche equitativamente determinata;
vi) in ogni caso e per ognuna delle suddette ipotesi, con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre rimborso forfettario spese al 15%, I.V.A. e
[...]
come per legge e successive spese occorrende;
chiedendo altresì Controparte_4
all'adito tribunale una specifica statuizione sulle spese del presente giudizio determinata quantomeno secondo i parametri medi di cui al vigente d.m. n. 55 del 2014, come applicabili e richiamati dall'art. 13 della legge 31.12.2012, n. 247.”.
CONVENUTO: “Nel merito rigettare l'opposizione poiché inammissibile infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare l'avviso di accertamento impugnato n. 6/2013 dell'8.11.2018 prot.n. 34285/2018; in ogni caso accertare e dichiarare la legittimità dell'avviso di accertamento n. 6/2013 dell'8.11.2018 prot. n. 34285/2018 delle somme ivi
2 richieste e per lo effetto condannare al pagamento della somma intimata Parte_1
oltre interessi sino al soddisfo. Condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio in favore dell'Ente deducente”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 19.1.2019 la società attrice conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, il al fine di ottenere l'annullamento dell'avviso di Controparte_1
accertamento n. 6/2013 del 8.11.2018, con il quale l'Ente convenuto accertava che
[...]
era tenuta al pagamento dell'importo complessivo di € 31.237,50, oltre interessi e Parte_1
sanzioni accessorie, a titolo di COSAP per l'anno 2013.
L'attrice eccepiva, in primo luogo, il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto del tutto estranea al rapporto d'imposta; in secondo luogo, lamentava illegittimità del procedimento amministrativo sottostante all'emissione dell'avviso opposto (stante l'omessa notifica degli atti prodromici dovuti ex lege e l'assenza di specificazione in ordine ai criteri di calcolo delle somme richieste); infine, contestava l'errata quantificazione e determinazione del canone, non essendo stato applicato, tra l'altro, il regime agevolativo forfettario di cui all'art. 63, co. 2, lett.f) d.lgs. 15 dicembre 1997, n.
446.
Nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio, il convenuto non si CP_1 costituiva in giudizio e, pertanto, all'udienza del 1.10.2019, il giudice ne dichiarava la contumacia.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c. per il deposito di memorie istruttorie, all'udienza del 17.12.2020 il giudice, considerata la non pretestuosità dei motivi di opposizione, disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata l'1.2.2024, si costituiva in giudizio il eccependo l'infondatezza dei motivi di opposizione ed insistendo per Controparte_1 la conferma dell'avviso di accertamento impugnato.
In particolare, l'ente convenuto sosteneva la titolarità passiva del rapporto sostanziale in capo alla società opponente, la quale, pur in assenza di formale concessione, aveva occupato di fatto il suolo pubblico, come dimostrato dal fatto che l'impianto fotovoltaico collegato al cavidotto risultava accatastato alla società opponente sin dal 06.11.2011. In
3 secondo luogo, ribadiva la regolarità dell'azione della pubblica amministrazione, la quale aveva correttamente motivato il provvedimento opposto, che non doveva essere preceduto da alcun atto prodromico. Da ultimo, il convenuto eccepiva la genericità delle CP_1
contestazioni sulla quantificazione del canone ed affermava l'inapplicabilità nel caso concreto di un regime di esenzione o agevolazione, non rinvenendosi alcuna erogazione di un pubblico servizio da parte dell'occupante.
All'udienza del 19.9.2024, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va revocata la dichiarazione di contumacia del Controparte_1
finora non disposta nonostante la sopraggiunta costituzione in giudizio.
Nel merito, l'opposizione è fondata e merita di essere accolta per le ragioni che di seguito si esporranno.
Preliminarmente, va dato atto che con d.lgs 446/1997 (art. 63) il legislatore ha espressamente riconosciuto alle province ed ai comuni la possibilità di prevedere, con proprio regolamento, che l'occupazione di aree appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile sia assoggettata al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa.
Tale canone viene ad applicarsi in sostituzione della (tassa per l'occupazione di Pt_2 suolo pubblico). Occorre, poi, sottolineare che “La tassa per l'occupazione di aree pubbliche (TOSAP) ed il canone di concessione per il suolo oggetto di occupazione
(COSAP) hanno natura e presupposti impositivi differenti in quanto la prima è un tributo che trova la propria giustificazione nell'espressione di capacità contributiva rappresentata dal godimento di tipo esclusivo o speciale di spazi ed aree altrimenti compresi nel sistema di viabilità pubblica, mentre il secondo costituisce il corrispettivo di una concessione, reale o presunta, dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici per l'occupazione di suolo pubblico” (cfr. ex multis T.A.R. L'Aquila, (Abruzzo) sez. I, 28/12/2020, n.542).
Dando attuazione alla citata previsione legislativa di cui all'art. 63 d.lgs 447/1997, il con Regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale del CP_1 CP_1
4 7.6.2011, ha disciplinato l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
Quanto all'individuazione del soggetto passivo, l'art. 30 del citato Regolamento prevede che “Il canone è dovuto dal titolare della concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto”.
Sia pure con riferimento alla la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare Pt_2
che “la legittimazione passiva del rapporto tributario, in presenza di un atto di concessione o di autorizzazione rilasciato dall'ente locale, spetta, ex art. 39 d.lg. n. 507 del
1993, esclusivamente al soggetto titolare di tale atto, e solo in mancanza di questo, all'occupante di fatto, rimanendo irrilevante, ai fini passivi di imposta, l'utilizzazione del suolo pubblico consentita a soggetti terzi in virtù di atto di natura privatistica” (cfr.
Cassazione civile sez. un., 07/05/2020, n.8628).
Ancora in via preliminare, va chiarito, in tema di riparto dell'onere probatorio, che nel giudizio di opposizione ad ingiunzione di pagamento ovvero all'avviso di accertamento, al pari di quanto accade nei casi di opposizione a decreto ingiuntivo, il credito deve essere provato dall'amministrazione opposta, la quale vanta la pretesa, essendo ella parte attrice in senso sostanziale (cfr. in senso conforme Cassazione civile sez. I, 26/09/2024, n.25713, secondo la quale “In tema di COSAP, nel giudizio di opposizione all'avviso di accertamento, avente carattere impugnatorio sul modello di quello tributario, l'onere di dimostrare la titolarità del suolo grava sul attore in senso sostanziale ma CP_1
convenuto in senso formale, in quanto la pretesa impositiva, sia per petitum che per causa petendi, è quella risultante dall'atto impugnato”).
Rispetto al caso in valutazione, dal coordinamento dei principi sopra esposti emerge, dunque, che era onere del (in quanto attore in senso sostanziale) Controparte_1 dimostrare la titolarità passiva del rapporto sostanziale in capo all'opponente e, quindi, provare che fosse concessionaria del suolo pubblico ovvero, in mancanza Parte_1 di concessione, che avesse occupato di fatto il suolo pubblico per l'estensione oggetto dell'avviso di accertamento.
L'ente convenuto non ha assolto a tale onere probatorio. Ed invero, costituitosi tardivamente (oltre il decorso dei termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, co. 6 c.p.c.) non ha dimostrato in alcun modo la qualità di soggetto passivo, ai sensi
5 dell'art. 30 del Regolamento COSAP, in capo all'opponente, limitandosi ad affermare che l'impianto fotovoltaico collegato al cavidotto risultava accatastato alla società opponente sin dal 06.11.2011.
Va chiarito, in primo luogo, che neppure tale ultima affermazione è stata provata (e d'altronde ogni produzione documentale depositata congiuntamente alla comparsa di costituzione sarebbe stata inammissibile poiché tardiva) e, in ogni caso, anche ove dimostrata essa non sarebbe stata sufficiente a dare prova della titolarità passiva del rapporto in capo all'opponente, non potendosi desumere da meri dati catastali la ricorrenza di un rapporto di fatto con la cosa, qualificabile in termini di occupazione.
Non sfugge a questo giudice che nell'atto di citazione l'opponente - pur eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva (sia pure impropriamente, vertendosi in tema di titolarità del diritto e non di legittimazione passiva) – non ha espressamente e specificamente contestato di aver occupato il suolo pubblico oggetto di avviso di accertamento;
tale specifica contestazione è stata sollevata chiaramente soltanto nella comparsa conclusionale (cioè, nel primo scritto difensivo utile successivo alla costituzione in giudizio del;
tuttavia, è convincimento di chi giudica che tale circostanza sia CP_1
irrilevante ai fini della decisione, non potendosi ritenere la contestazione tardiva.
Ed invero, sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito, in maniera pienamente condivisibile, che “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, del rapporto di diritto sostanziale dedotto in giudizio è un elemento costitutivo della domanda che attiene al merito della decisione, sicché p all'attore allegarla e provarla, con la conseguenza che le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso, hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio (…) Di conseguenza la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado se risultante dagli atti di causa” (cfr. Cassazione civile sez. I,
26/09/2024, n. 25713).
Ora, nel caso in esame, nessuno degli elementi probatori acquisiti agli atti consente di ritenere provata la titolarità passiva del rapporto controverso in capo all'attrice.
Considerato che era onere del dare prova di tanto, l'opposizione deve Controparte_1 essere accolta non essendo dimostrato che l'opponente è soggetto passivo per il COSAP
6 oggetto dell'avviso di accertamento opposto. All'accoglimento dell'opposizione, segue l'annullamento dell'atto impugnato.
La richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dall'opponente non può essere accolta mancando la prova che la parte opposta abbia agito con dolo o colpa grave.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con riferimento ai parametri di cui al D.M. 55/2014 come integrato dal D.M. 147/2022 ridotti del 50%, per la non complessità delle questioni trattate, considerato lo scaglione per i giudizi innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 26.000,01 e € 52.000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da
[...]
contro , così provvede: Parte_1 Controparte_1
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento impugnato recante n.
6/2013 del 8.11.2018, emesso dal Comune di CP_1
- condanna il alla rifusione in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1 lite, che liquida nell'importo complessivo di € 3.451,00 di cui € 545,00 a titolo di spese ed
€ 2.906,00 per competenze oltre spese generali al 15%, I.V.A e C.P.A. come per legge.
Brindisi, 28.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
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