Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 288
CGT2
Sentenza 5 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Applicazione della riduzione dell'imponibile prevista dall'art. 19 co 2 bis, ultimo periodo, TUIR

    La Corte ritiene che, pur essendo l'indennità soggetta a tassazione separata, non sia applicabile la riduzione dell'imponibile prevista dall'ultimo periodo dell'art. 19 co 2 bis TUIR, in quanto il fondo che eroga l'indennità non è alimentato da contributi diretti dei lavoratori, ma da voci di natura pubblicistica. Di conseguenza, non è possibile determinare l'aliquota necessaria per tale calcolo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 288
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 288
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

    Testo completo