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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 288/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ALPARONE CARMELA, Presidente e Relatore BRAGHO GIANLUCA, Giudice MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- Sull'appello n. 2147/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1- -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro
- Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza - Via Passerini, 5 20900
Monza MB
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5396/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria
Primo grado MILANO sez. 9 e pubblicata il 30/12/2024
Atti impositivi:
1 - DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
- Sull'appello n. 2396/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1- - Difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Email_1ed elettivamente domiciliata presso contro
- Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
elettivamente domiciliata presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5396/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria
Primo grado MILANO sez. 9 e pubblicata il 30/12/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2564/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti: come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso di primo grado depositato in data 14-2-2024, Ricorrente_1 ha impugnato il silenzio rifiuto dell'Agenzia delle Entrate – Dir. Prov. di Monza, maturato sulla propria istanza di rimborso della somma di Euro 4.517,01, indebitamente trattenuta a titolo di IRPEF sull'indennità aggiuntiva di fine rapporto erogata dal Fondo di Previdenza del MEF, sostenendo che tale indennità era da assimilare per intero alle “indennità equipollenti” di cui all'art. 17 co 1 TUIR,
2 trattandosi di un accantonamento di somme alimentato in massima parte da proventi derivanti da attività di istituto, svolte dai dipendenti, soggette ai contributi previdenziali degli iscritti, da sottoporre pertanto al trattamento fiscale di favore previsto per l'indennità di fine servizio ai sensi dell'art. 19 co 2 bis TUIR senza distinzione alcuna.
- La sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, in composizione monocratica, n. 5396/2024, accoglieva solo parzialmente il ricorso, riconoscendo il diritto della ricorrente alla riduzione dell'imponibile limitatamente all'importo di Euro 309,87 per ciascun anno di servizio, secondo la previsione di cui alla prima parte del co 2 bis dell'art. 19 TUIR, per complessivi
Euro 2.070,09, respingendo la restante richiesta di rimborso di Euro 2.446,92, relativa all'ulteriore riduzione dell'imponibile nella misura del 26,04%, prevista dall'ultimo periodo dello stesso co 2 bis dell'art. 19, non essendo l'indennità imponibile erogata dal Fondo alimentata dal requisito contributivo a carico dei lavoratori.
Con il proposto appello, depositato in data 26-6-2025, Ricorrente_1 ha censurato la sentenza, chiedendone la parziale riforma, nella parte in cui ha immotivatamente escluso la riduzione dell'imponibile prevista dalla seconda parte del comma 2 bis dell'art. 19 TUIR pari al 26,04%, come più ampiamente, oltre esposto in motivazione, rinnovando la richiesta di rimborso del residuo di Euro
2.446,92.
L'Agenzia delle Entrate, appellata, costituitasi con memoria di controdeduzioni del
15-9-2025, ha chiesto la conferma della decisione di primo grado.
All'esito dell'udienza del 1-12-2025, svoltasi, in camera di consiglio, la Corte, disposta a verbale la riunione degli appelli RGA n. 2147/25 e RGA n.2396/25, di identico contenuto, entrambi proposti avverso la stessa sentenza di primo grado dalla medesima Ricorrente_1, riservava la decisione.
Ciò premesso
Osserva
L'appellante afferma l'erroneità della sentenza, ribadendo alla luce di un diverso orientamento della giurisprudenza di legittimità, che l'indennità in questione rientra per intero e non solo in parte tra le “indennità equipollenti” alimentate da contributi a carico dei dipendenti, soggette a tassazione separata sensi dell'art 17
3 co 1 lett a del TUIR con la conseguente applicazione del regime di favore di cui al successivo art. 19 co 2 bis senza operare alcuna differenza tra il primo e il secondo periodo del suddetto co 2 bis.
Afferma in particolare l'appellante che la Corte di Cassazione, nelle pronunce citate (Ord. Cass 23896/2022; Ord. Cass. n. 25574/2024), seguite anche da parte della giurisprudenza di merito di questa Corte Tributaria (v.doc. n. 15, 16, 17) e di altre Corti, non opera alcun distinguo tra il primo e l'ultimo periodo del co 2 bis dell'art. 19 TUIR, ritenendo applicabile la doppia detrazione di favore alle indennità erogate dal Fondo, in quanto alimentato in massima parte dai premi di produttività
o da incentivi all'attività di istituto (quali i proventi dei beni confiscati;
recupero crediti statali;
sanzioni pecuniarie;
percentuali delle vincite al gioco), alla cui formazione “concorre” seppure indirettamente la contribuzione a carico dei dipendenti, secondo la previsione del co 2 bis u.p. dell'art 19 cit.
Viceversa, la sentenza di prime cure, pur avendo ritenuto legittima la detrazione dall'imponibile di Euro 309,87, per ciascun anno di servizio, riconoscendo alla medesima il conseguente diritto al rimborso, ai sensi dell'art 19 co 2 bis, prima parte, aveva poi negato il rimborso relativo alla ulteriore riduzione dell'imponibile nella misura del 26,04%, prevista dall'ultimo periodo dello stesso co 2 bis dell'art. 19, in carenza del requisito contributivo diretto a carico dei flussi su elencati, di natura pubblicistica, che alimentavano il Fondo.
Non diversamente, l'Ufficio appellato, dopo aver ribadito il parziale riconoscimento della pretesa della ricorrente, già accolta sul punto dalla sentenza di prime cure, di cui ha chiesto la conferma, nella parte in cui ha disposto detrazione dall'imponibile di Euro 309,87, per ciascun anno di servizio, con il conseguente diritto al rimborso, ha, al contempo, affermato, sulla scorta del diverso orientamento via via consolidatisi della Suprema Corte (tra cui le sentenze 27341 27348 del 2024 citate dai giudice di primo grado) che “ad alimentare il Fondo da cui vengono tratte le risorse utili poi tradotte in integrazione della retribuzione e corrisposte in forma di indennità di liquidazione all'atto della cessazione del rapporto, sono le voci di natura palesemente pubblicistica, quali i proventi derivanti da sanzioni pecuniarie, tasse ipotecarie, proventi di beni confiscati, e solo indirettamente dalle ricadute retributive premiali tratte dai proventi di tali attività sanzionatorie o accertative”….
4 di modo che “non può dirsi che quel flusso di risorse all'ente scaturisca da un contributo diretto dei dipendenti”.
In mancanza di una contribuzione diretta del lavoratore, l'Ufficio conclusivamente ritiene che non è possibile determinare l'aliquota da applicare, secondo quanto previsto dal co 2 bis, ultima parte, del citato art. 19.
Di conseguenza, in assenza di contribuzione relativamente alle somme imponibili oggetto dell'indennità, la percentuale del 26,04%, indicata in ricorso, verrebbe determinata in maniera impropria, e arbitraria.
La tesi dell'Ufficio, già accolta dalla sentenza di primo grado, deve essere condivisa anche in questo grado, richiamandosi, in primis, l'interpretazione dell'art. 17 co 1 lett a) e dell'art. 19 co 2 bis TUIR, resa, a seguito di interpello, dalla stessa Agenzia delle Entrate – Dir. Centrale persone fisiche, con la risposta n. 425/23, nella la quale è stato chiarito che “l'indennità erogata agli iscritti al momento della cessazione del servizio debba essere assoggettata a tassazione separata, ai sensi dell'art 17 co 1 lett a) TUIR, e sia imponibile ai sensi dell' art 19 co 2 bis TUIR, per un importo che si determina riducendo l'ammontare netto di una somma pari a Euro 309,87 per ciascun anno di servizio”.
Nella stessa citata risposta interpretativa n. 425/23, sono al contempo indicate le ragioni dell'esclusione del trattamento fiscale di cui al co 2 bis) ultima parte dell'art. 19 cit., secondo cui: “Il fondo ha natura composita, ma non proviene direttamente da contributi versati dai lavoratori, e dunque non va applicato il criterio di riduzione del calcolo dell'imponibile previsto dall'art. 19 co 2 bis, ultimo periodo del TUIR, stante appunto l'assenza di quote contributive dirette a carico del dipendente, mentre, come sopra va riconosciuta la deduzione forfetaria di cui al primo periodo del citato art. 19 co 2 bis del TUIR”.
In conformità a tale indirizzo interpretativo, già fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità su citata, anche la giurisprudenza di merito di questa stessa Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha ribadito, in recenti pronunce, che: “E' pacifico che il gettito del Fondo non è costituito da contributi versati dagli iscritti - eccezion fatta per eventuali donazioni o liberalità che per il carattere eventuale non possono essere considerate - sì da risultare assente il presupposto fattuale cui il dettato normativo correla l'abbattimento, ovvero l'ulteriore riduzione dell'imponibile prevista al co 2 bis ultima parte dell'art. 19. Mancando la contribuzione diretta,
5 non è pertanto individuabile l'aliquota base richiesta indefettibilmente ai fini del calcolo che è costituita - stando al tenore letterale della norma, - dal rapporto tra
l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti ed assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o previdenza". (v. CGT II grado Lombardia - Sez. 3 Sentenza n.1264/2024; CGT II grado Lombardia - Sez. 4 Sentenza n.3638/2023; CGT II grado Lombardia - Sez. 4
Sentenza n.1436/2024).
Ne deriva che non può condividersi l'opposta tesi (pur avallata da una parte della giurisprudenza, richiamata dall'appellante), secondo cui l'indennità in questione, in gran parte alimentata attraverso diversi canali, sarebbe comunque riconducibile ai contributi versati dai dipendenti, affermazione che, oltre ad essere del tutto generica è chiaramente smentita dalla superiore elencazione dei cespiti che alimentano il Fondo, tutti non soggetti a contributi diretti.
Occorre infatti considerare, come precisato dalla SC che “l'art. 19, nel riferirsi alle
“indennità alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati” individua la contribuzione da parte dei lavoratori non solo come presupposto dell'an della riduzione ma anche quale elemento che concorre alla quantificazione di quest'ultima (atteso il rapporto tra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente o fondo di previdenza”.
(v. Cass.n.27341 e n.2348 del 2024).
Ebbene, come sottolineato dall'Ufficio, tale calcolo non è possibile con riguardo alle indennità in questione che non prevedono alcuna contribuzione diretta ma solo indiretta, attraverso il flusso che alimenta il Fondo che eroga poi l'indennità in esame, a meno di incorrere in una “determinazione impropria e arbitraria”.
Pertanto, fermo restando, nonché essendo pacifico che l'indennità in questione debba essere assoggettata a tassazione separata, ai sensi dell'art. 17 co 1 lett.
a), TUIR, essa é imponibile, ai sensi dell'art 19 co 2 bis prima parte “per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a
Euro 309,87, per ciascun anno…”, ma senza invece tener conto dell'ulteriore riduzione dell'imponibile di cui all'ultima parte del citato co 2 bis dello stesso art. 19 TUIR.
6 Deve pertanto respingersi l'appello (depositato, con identico contenuto, con i rispettivi numeri in epigrafe, RGA 2147/25 e 2396/25, riuniti), per il riconoscimento dell'ulteriore rimborso di Euro 2.446,92, dovendo invece integralmente confermarsi, per le ragioni esposte, la sentenza di primo grado.
Stante la sussistenza del contrasto interpretativo delle norme di riferimento, è opportuno disporre la compensazione delle spese anche del presente grado.
P.Q.M.
Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
Spese compensate.
Milano 1 dicembre 2025
Il Presidente est.
dr.EL AR
7
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ALPARONE CARMELA, Presidente e Relatore BRAGHO GIANLUCA, Giudice MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- Sull'appello n. 2147/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1- -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro
- Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza - Via Passerini, 5 20900
Monza MB
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5396/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria
Primo grado MILANO sez. 9 e pubblicata il 30/12/2024
Atti impositivi:
1 - DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
- Sull'appello n. 2396/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1- - Difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Email_1ed elettivamente domiciliata presso contro
- Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
elettivamente domiciliata presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5396/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria
Primo grado MILANO sez. 9 e pubblicata il 30/12/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2564/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti: come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso di primo grado depositato in data 14-2-2024, Ricorrente_1 ha impugnato il silenzio rifiuto dell'Agenzia delle Entrate – Dir. Prov. di Monza, maturato sulla propria istanza di rimborso della somma di Euro 4.517,01, indebitamente trattenuta a titolo di IRPEF sull'indennità aggiuntiva di fine rapporto erogata dal Fondo di Previdenza del MEF, sostenendo che tale indennità era da assimilare per intero alle “indennità equipollenti” di cui all'art. 17 co 1 TUIR,
2 trattandosi di un accantonamento di somme alimentato in massima parte da proventi derivanti da attività di istituto, svolte dai dipendenti, soggette ai contributi previdenziali degli iscritti, da sottoporre pertanto al trattamento fiscale di favore previsto per l'indennità di fine servizio ai sensi dell'art. 19 co 2 bis TUIR senza distinzione alcuna.
- La sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, in composizione monocratica, n. 5396/2024, accoglieva solo parzialmente il ricorso, riconoscendo il diritto della ricorrente alla riduzione dell'imponibile limitatamente all'importo di Euro 309,87 per ciascun anno di servizio, secondo la previsione di cui alla prima parte del co 2 bis dell'art. 19 TUIR, per complessivi
Euro 2.070,09, respingendo la restante richiesta di rimborso di Euro 2.446,92, relativa all'ulteriore riduzione dell'imponibile nella misura del 26,04%, prevista dall'ultimo periodo dello stesso co 2 bis dell'art. 19, non essendo l'indennità imponibile erogata dal Fondo alimentata dal requisito contributivo a carico dei lavoratori.
Con il proposto appello, depositato in data 26-6-2025, Ricorrente_1 ha censurato la sentenza, chiedendone la parziale riforma, nella parte in cui ha immotivatamente escluso la riduzione dell'imponibile prevista dalla seconda parte del comma 2 bis dell'art. 19 TUIR pari al 26,04%, come più ampiamente, oltre esposto in motivazione, rinnovando la richiesta di rimborso del residuo di Euro
2.446,92.
L'Agenzia delle Entrate, appellata, costituitasi con memoria di controdeduzioni del
15-9-2025, ha chiesto la conferma della decisione di primo grado.
All'esito dell'udienza del 1-12-2025, svoltasi, in camera di consiglio, la Corte, disposta a verbale la riunione degli appelli RGA n. 2147/25 e RGA n.2396/25, di identico contenuto, entrambi proposti avverso la stessa sentenza di primo grado dalla medesima Ricorrente_1, riservava la decisione.
Ciò premesso
Osserva
L'appellante afferma l'erroneità della sentenza, ribadendo alla luce di un diverso orientamento della giurisprudenza di legittimità, che l'indennità in questione rientra per intero e non solo in parte tra le “indennità equipollenti” alimentate da contributi a carico dei dipendenti, soggette a tassazione separata sensi dell'art 17
3 co 1 lett a del TUIR con la conseguente applicazione del regime di favore di cui al successivo art. 19 co 2 bis senza operare alcuna differenza tra il primo e il secondo periodo del suddetto co 2 bis.
Afferma in particolare l'appellante che la Corte di Cassazione, nelle pronunce citate (Ord. Cass 23896/2022; Ord. Cass. n. 25574/2024), seguite anche da parte della giurisprudenza di merito di questa Corte Tributaria (v.doc. n. 15, 16, 17) e di altre Corti, non opera alcun distinguo tra il primo e l'ultimo periodo del co 2 bis dell'art. 19 TUIR, ritenendo applicabile la doppia detrazione di favore alle indennità erogate dal Fondo, in quanto alimentato in massima parte dai premi di produttività
o da incentivi all'attività di istituto (quali i proventi dei beni confiscati;
recupero crediti statali;
sanzioni pecuniarie;
percentuali delle vincite al gioco), alla cui formazione “concorre” seppure indirettamente la contribuzione a carico dei dipendenti, secondo la previsione del co 2 bis u.p. dell'art 19 cit.
Viceversa, la sentenza di prime cure, pur avendo ritenuto legittima la detrazione dall'imponibile di Euro 309,87, per ciascun anno di servizio, riconoscendo alla medesima il conseguente diritto al rimborso, ai sensi dell'art 19 co 2 bis, prima parte, aveva poi negato il rimborso relativo alla ulteriore riduzione dell'imponibile nella misura del 26,04%, prevista dall'ultimo periodo dello stesso co 2 bis dell'art. 19, in carenza del requisito contributivo diretto a carico dei flussi su elencati, di natura pubblicistica, che alimentavano il Fondo.
Non diversamente, l'Ufficio appellato, dopo aver ribadito il parziale riconoscimento della pretesa della ricorrente, già accolta sul punto dalla sentenza di prime cure, di cui ha chiesto la conferma, nella parte in cui ha disposto detrazione dall'imponibile di Euro 309,87, per ciascun anno di servizio, con il conseguente diritto al rimborso, ha, al contempo, affermato, sulla scorta del diverso orientamento via via consolidatisi della Suprema Corte (tra cui le sentenze 27341 27348 del 2024 citate dai giudice di primo grado) che “ad alimentare il Fondo da cui vengono tratte le risorse utili poi tradotte in integrazione della retribuzione e corrisposte in forma di indennità di liquidazione all'atto della cessazione del rapporto, sono le voci di natura palesemente pubblicistica, quali i proventi derivanti da sanzioni pecuniarie, tasse ipotecarie, proventi di beni confiscati, e solo indirettamente dalle ricadute retributive premiali tratte dai proventi di tali attività sanzionatorie o accertative”….
4 di modo che “non può dirsi che quel flusso di risorse all'ente scaturisca da un contributo diretto dei dipendenti”.
In mancanza di una contribuzione diretta del lavoratore, l'Ufficio conclusivamente ritiene che non è possibile determinare l'aliquota da applicare, secondo quanto previsto dal co 2 bis, ultima parte, del citato art. 19.
Di conseguenza, in assenza di contribuzione relativamente alle somme imponibili oggetto dell'indennità, la percentuale del 26,04%, indicata in ricorso, verrebbe determinata in maniera impropria, e arbitraria.
La tesi dell'Ufficio, già accolta dalla sentenza di primo grado, deve essere condivisa anche in questo grado, richiamandosi, in primis, l'interpretazione dell'art. 17 co 1 lett a) e dell'art. 19 co 2 bis TUIR, resa, a seguito di interpello, dalla stessa Agenzia delle Entrate – Dir. Centrale persone fisiche, con la risposta n. 425/23, nella la quale è stato chiarito che “l'indennità erogata agli iscritti al momento della cessazione del servizio debba essere assoggettata a tassazione separata, ai sensi dell'art 17 co 1 lett a) TUIR, e sia imponibile ai sensi dell' art 19 co 2 bis TUIR, per un importo che si determina riducendo l'ammontare netto di una somma pari a Euro 309,87 per ciascun anno di servizio”.
Nella stessa citata risposta interpretativa n. 425/23, sono al contempo indicate le ragioni dell'esclusione del trattamento fiscale di cui al co 2 bis) ultima parte dell'art. 19 cit., secondo cui: “Il fondo ha natura composita, ma non proviene direttamente da contributi versati dai lavoratori, e dunque non va applicato il criterio di riduzione del calcolo dell'imponibile previsto dall'art. 19 co 2 bis, ultimo periodo del TUIR, stante appunto l'assenza di quote contributive dirette a carico del dipendente, mentre, come sopra va riconosciuta la deduzione forfetaria di cui al primo periodo del citato art. 19 co 2 bis del TUIR”.
In conformità a tale indirizzo interpretativo, già fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità su citata, anche la giurisprudenza di merito di questa stessa Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha ribadito, in recenti pronunce, che: “E' pacifico che il gettito del Fondo non è costituito da contributi versati dagli iscritti - eccezion fatta per eventuali donazioni o liberalità che per il carattere eventuale non possono essere considerate - sì da risultare assente il presupposto fattuale cui il dettato normativo correla l'abbattimento, ovvero l'ulteriore riduzione dell'imponibile prevista al co 2 bis ultima parte dell'art. 19. Mancando la contribuzione diretta,
5 non è pertanto individuabile l'aliquota base richiesta indefettibilmente ai fini del calcolo che è costituita - stando al tenore letterale della norma, - dal rapporto tra
l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti ed assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o previdenza". (v. CGT II grado Lombardia - Sez. 3 Sentenza n.1264/2024; CGT II grado Lombardia - Sez. 4 Sentenza n.3638/2023; CGT II grado Lombardia - Sez. 4
Sentenza n.1436/2024).
Ne deriva che non può condividersi l'opposta tesi (pur avallata da una parte della giurisprudenza, richiamata dall'appellante), secondo cui l'indennità in questione, in gran parte alimentata attraverso diversi canali, sarebbe comunque riconducibile ai contributi versati dai dipendenti, affermazione che, oltre ad essere del tutto generica è chiaramente smentita dalla superiore elencazione dei cespiti che alimentano il Fondo, tutti non soggetti a contributi diretti.
Occorre infatti considerare, come precisato dalla SC che “l'art. 19, nel riferirsi alle
“indennità alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati” individua la contribuzione da parte dei lavoratori non solo come presupposto dell'an della riduzione ma anche quale elemento che concorre alla quantificazione di quest'ultima (atteso il rapporto tra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente o fondo di previdenza”.
(v. Cass.n.27341 e n.2348 del 2024).
Ebbene, come sottolineato dall'Ufficio, tale calcolo non è possibile con riguardo alle indennità in questione che non prevedono alcuna contribuzione diretta ma solo indiretta, attraverso il flusso che alimenta il Fondo che eroga poi l'indennità in esame, a meno di incorrere in una “determinazione impropria e arbitraria”.
Pertanto, fermo restando, nonché essendo pacifico che l'indennità in questione debba essere assoggettata a tassazione separata, ai sensi dell'art. 17 co 1 lett.
a), TUIR, essa é imponibile, ai sensi dell'art 19 co 2 bis prima parte “per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a
Euro 309,87, per ciascun anno…”, ma senza invece tener conto dell'ulteriore riduzione dell'imponibile di cui all'ultima parte del citato co 2 bis dello stesso art. 19 TUIR.
6 Deve pertanto respingersi l'appello (depositato, con identico contenuto, con i rispettivi numeri in epigrafe, RGA 2147/25 e 2396/25, riuniti), per il riconoscimento dell'ulteriore rimborso di Euro 2.446,92, dovendo invece integralmente confermarsi, per le ragioni esposte, la sentenza di primo grado.
Stante la sussistenza del contrasto interpretativo delle norme di riferimento, è opportuno disporre la compensazione delle spese anche del presente grado.
P.Q.M.
Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
Spese compensate.
Milano 1 dicembre 2025
Il Presidente est.
dr.EL AR
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