Art. 1360. Rimprovero 1. Il rimprovero e' una dichiarazione di biasimo con cui sono punite le lievi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio o la recidiva nelle mancanze per le quali puo' essere inflitto il richiamo. 2. Il rimprovero e' inflitto dalle autorita' di cui all'articolo 1396. 3. Il provvedimento con il quale e' inflitta la punizione e' comunicato per iscritto all'interessato ed e' trascritto nella documentazione personale.
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9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
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Giurisprudenza • 54
- 1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 02/11/2020, n. 6717Provvedimento: […] 1. Con il ricorso n. -OMISSIS-(proposto al TAR per la Campania, Sede di AP), l'appellante – dipendente dell'Arma dei Carabinieri - ha impugnato l'atto di data 8 settembre 2012, con cui il Ministero della difesa ha disposto nei suoi confronti la sanzione disciplinare del ‘rimprovero', ai sensi dell'art. 1360 del codice dell'ordinamento militare.Leggi di più...
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- 2. TAR Napoli, sez. VI, sentenza 18/06/2013, n. 3140Provvedimento: […] - del provvedimento emesso nei confronti dell'odierno ricorrente dalla Legione Carabinieri Campania – Compagnia di Ischia il giorno 8 settembre 2012, sub prot. n. 149/3, recante la sanzione disciplinare del “ RI ” ex art. 1360 del Codice dell'ordinamento militare;Leggi di più...
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- 3. TAR Lecce, sez. II, sentenza 14/11/2013, n. 2297Provvedimento: […] Dopo la comunicazione di avvio del procedimento, con provvedimento del 19 gennaio 2013 il Comandante della Legione Carabinieri Puglia - Compagnia di Lecce irrogava al ricorrente la sanzione del “rimprovero”, di cui all'art. 1360 del Codice dell'ordinamento militare, con la seguente motivazione: “Maresciallo capo addetto a stazione Carabinieri distaccata, nell'ambito dell'istruttoria relativa alla propria domanda di trasferimento ad altro reparto, nel redigere le memorie integrative alla comunicazione di probabile diniego all'istanza, con minor senso di responsabilità usava espressioni inopportune all'indirizzo della scala gerarchica, evidenziando palese disappunto”.Leggi di più...
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- 4. TAR Venezia, sez. I, sentenza 11/06/2019, n. 686Provvedimento: […] Argomenta però il ricorrente come dalla parte motiva del provvedimento sanzionatorio emergerebbe che i fatti contestati allo stesso esponente consisterebbero in lievi trasgressioni, quali -OMISSIS-riposta in sporadiche occasioni a disposizioni di un superiore e ai compiti di servizio; la modifica, non previamente concertata, -OMISSIS-e un singolo, e non meglio precisato, -OMISSIS-: secondo il ricorrente, dunque, poca cosa per giungere al giudizio negativo, anche perché la sanzione del rimprovero, prevista ai sensi dell'art. 1360, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, punisce proprio le lievi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio. […]Leggi di più...
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- 5. TAR Catania, sez. III, sentenza 24/10/2025, n. 2965Provvedimento: Pubblicato il 24/10/2025 N. 02965/2025 REG.PROV.COLL. N. 01249/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1249 del 2024, proposto da -OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato Christian Paolo Petrina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero della Difesa - Legione Carabinieri Sicilia - -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, domiciliataria ex lege in …Leggi di più...
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