Art. 1360. Rimprovero 1. Il rimprovero e' una dichiarazione di biasimo con cui sono punite le lievi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio o la recidiva nelle mancanze per le quali puo' essere inflitto il richiamo. 2. Il rimprovero e' inflitto dalle autorita' di cui all'articolo 1396. 3. Il provvedimento con il quale e' inflitta la punizione e' comunicato per iscritto all'interessato ed e' trascritto nella documentazione personale.
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9 ottobre 2010
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Commentario • 1
- 1. Condizione contrattualeAccesso limitatoPaolo Franceschetti · https://www.altalex.com/ · 23 marzo 2016
Giurisprudenza • 57
- 1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 02/11/2020, n. 6717Provvedimento: […] 1. Con il ricorso n. -OMISSIS-(proposto al TAR per la Campania, Sede di AP), l'appellante – dipendente dell'Arma dei Carabinieri - ha impugnato l'atto di data 8 settembre 2012, con cui il Ministero della difesa ha disposto nei suoi confronti la sanzione disciplinare del ‘rimprovero', ai sensi dell'art. 1360 del codice dell'ordinamento militare.Leggi di più...
- sanzione disciplinare·
- proporzionalità della sanzione disciplinare·
- rimprovero·
- irricevibilità del ricorso·
- art. 1360 codice dell'ordinamento militare·
- infondatezza del ricorso·
- art. 713 codice dell'ordinamento militare·
- comportamento indecoroso del militare fuori servizio·
- art. 721 codice dell'ordinamento militare·
- spese di giudizio·
- onere della prova