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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/12/2024, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del Lavoro dott. Francesco Aragona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 282 del R.G. per l'anno 2024, promossa da
C.F.: nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25.04.1983, difesa dall'avv. Andrea Cartella;
ricorrente contro
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro p. t. e per esso l Controparte_2
(C.F: ) in persona del Dirigente p. t., difeso dalla
[...] P.IVA_2
Funzionaria dott.ssa Elvira Sarubbi;
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafata parte ricorrente, docente alle dipendenze del convenuto con contratto CP_1
a tempo determinato, ha chiesto di usufruire del beneficio previsto dall'art. 1, co. 121, L. n.
107/2015 (c.d. carta elettronica del docente) per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, relativamente agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023.
Si è costituito in giudizio il che ha riconosciuto la fondatezza della Controparte_1 pretesa attorea relativamente agli aa. ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/23, mentre ne ha chiesto il rigetto per l'a. s. 2018/2019 per il quale era maturata la prescrizione quinquennale del beneficio che a tal fine eccepiva.
1 L'ammissione ad opera del Ministero del proprio debito, in forza dell'art. 1, co. 121, L. n.
107/2015 integra il riconoscimento della fondatezza della pretesa attorea per gli aa. ss.
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/23, che, comunque, non è più controversa, a seguito della sentenza n. 29961 emessa dalla Sezione Lavoro della Suprema Corte in data
27.10.2023, la quale ha riconosciuto che i docenti con supplenza fino al termine delle attività didattiche rientrano tra i destinatari della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. La motivazione espressa dai giudici di legittimità viene pienamente condivisa e recepita da questo giudice, sicché non resta che dichiarare l'esistenza del diritto di credito azionato dall'istante in relazione al suddetto periodo.
E' invece fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale che il ha opposto in CP_1 relazione all'a. s. 2018/2019, atteso che la menzionata sentenza n. 29961/2023 della Suprema
Corte ha statuito, in punto di prescrizione, che l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Nel caso concreto, la docente ha prestato servizio nel corso dell'anno 2018/2019 presso l'IS
“Enzo Ferrari” Chiaravalle Centrale ed il termine prescrizionale ha preso a decorrere dal
27.09.2018, data di conferimento dell'incarico di supplenza per tale annualità, sicché la prescrizione è maturata in data 27.09.2023, mancando atti di costituzione in mora che ne hanno interrotto il decorso. Pertanto, il presente ricorso giudiziale, notificato al il CP_1
29.05.2024, non ha interrotto il termine di prescrizione quinquennale della pretesa creditoria relativa a detta annualità.
Si aggiunga che, nelle note scritte depositate il 03.12.2024, la parte ricorrente ha dichiarato espressamente di rinunciare al bonus docente per l'a. s. 2018/2019 che, dunque, non può esserle riconosciuto.
2 Conseguentemente, va dichiarato il diritto della ricorrente a percepire la somma di euro
2.000,00, nelle forme della c.d. carta elettronica docente, limitatamente agli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
Non potendo, tuttavia, pronunciarsi una condanna del resistente al pagamento CP_1 diretto del suddetto importo, dal momento che la norma di legge prevede uno specifico ed infungibile strumento a destinazione vincolata che non è suscettibile di automatica conversione nel corrispondente valore monetario, l'amministrazione deve essere condannata ad erogare a parte ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta
Docente ed accredito della somma indicata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri minimi tariffari, attesa la serialità della controversia, con distrazione a favore del procuratore attoreo antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando:
- accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, accerta il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente, condannando parte resistente a metterle a disposizione, per il tramite della Carta elettronica del docente, la somma complessiva di € 2.000,00;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 49,00 per esborsi ed euro 1.030,00 per onorario, oltre accessori di legge, con distrazione a favore del procuratore attoreo antistatario.
Catanzaro, 04.12.2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Francesco Aragona
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IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del Lavoro dott. Francesco Aragona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 282 del R.G. per l'anno 2024, promossa da
C.F.: nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25.04.1983, difesa dall'avv. Andrea Cartella;
ricorrente contro
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro p. t. e per esso l Controparte_2
(C.F: ) in persona del Dirigente p. t., difeso dalla
[...] P.IVA_2
Funzionaria dott.ssa Elvira Sarubbi;
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafata parte ricorrente, docente alle dipendenze del convenuto con contratto CP_1
a tempo determinato, ha chiesto di usufruire del beneficio previsto dall'art. 1, co. 121, L. n.
107/2015 (c.d. carta elettronica del docente) per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, relativamente agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023.
Si è costituito in giudizio il che ha riconosciuto la fondatezza della Controparte_1 pretesa attorea relativamente agli aa. ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/23, mentre ne ha chiesto il rigetto per l'a. s. 2018/2019 per il quale era maturata la prescrizione quinquennale del beneficio che a tal fine eccepiva.
1 L'ammissione ad opera del Ministero del proprio debito, in forza dell'art. 1, co. 121, L. n.
107/2015 integra il riconoscimento della fondatezza della pretesa attorea per gli aa. ss.
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/23, che, comunque, non è più controversa, a seguito della sentenza n. 29961 emessa dalla Sezione Lavoro della Suprema Corte in data
27.10.2023, la quale ha riconosciuto che i docenti con supplenza fino al termine delle attività didattiche rientrano tra i destinatari della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. La motivazione espressa dai giudici di legittimità viene pienamente condivisa e recepita da questo giudice, sicché non resta che dichiarare l'esistenza del diritto di credito azionato dall'istante in relazione al suddetto periodo.
E' invece fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale che il ha opposto in CP_1 relazione all'a. s. 2018/2019, atteso che la menzionata sentenza n. 29961/2023 della Suprema
Corte ha statuito, in punto di prescrizione, che l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Nel caso concreto, la docente ha prestato servizio nel corso dell'anno 2018/2019 presso l'IS
“Enzo Ferrari” Chiaravalle Centrale ed il termine prescrizionale ha preso a decorrere dal
27.09.2018, data di conferimento dell'incarico di supplenza per tale annualità, sicché la prescrizione è maturata in data 27.09.2023, mancando atti di costituzione in mora che ne hanno interrotto il decorso. Pertanto, il presente ricorso giudiziale, notificato al il CP_1
29.05.2024, non ha interrotto il termine di prescrizione quinquennale della pretesa creditoria relativa a detta annualità.
Si aggiunga che, nelle note scritte depositate il 03.12.2024, la parte ricorrente ha dichiarato espressamente di rinunciare al bonus docente per l'a. s. 2018/2019 che, dunque, non può esserle riconosciuto.
2 Conseguentemente, va dichiarato il diritto della ricorrente a percepire la somma di euro
2.000,00, nelle forme della c.d. carta elettronica docente, limitatamente agli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
Non potendo, tuttavia, pronunciarsi una condanna del resistente al pagamento CP_1 diretto del suddetto importo, dal momento che la norma di legge prevede uno specifico ed infungibile strumento a destinazione vincolata che non è suscettibile di automatica conversione nel corrispondente valore monetario, l'amministrazione deve essere condannata ad erogare a parte ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta
Docente ed accredito della somma indicata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri minimi tariffari, attesa la serialità della controversia, con distrazione a favore del procuratore attoreo antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando:
- accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, accerta il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente, condannando parte resistente a metterle a disposizione, per il tramite della Carta elettronica del docente, la somma complessiva di € 2.000,00;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 49,00 per esborsi ed euro 1.030,00 per onorario, oltre accessori di legge, con distrazione a favore del procuratore attoreo antistatario.
Catanzaro, 04.12.2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Francesco Aragona
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