Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/05/2025, n. 2837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2837 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. VIII CIVILE
così composta:
dott. Franca Mangano Presidente
dott. Riccardo Massera Consigliere
dott. Edoardo Mancini Giudice Ausiliario rel.
riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di II° grado iscritta al n.1948 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 12-12-2024 e vertente tra
(c.f. ), nella qualità di erede di , Parte_1 CodiceFiscale_1 Persona_1
elett.te dom.to in Latina, via Cairoli n.10, presso lo studio dello avv. Alfonso Remirez, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
Convenuto in riassunzione per l'appellante e
(cf. ), (c.f. Controparte_1 CodiceFiscale_2 Parte_2 CodiceFiscale_3
e (c.f. ), nella qualità di eredi di Parte_3 CodiceFiscale_4 Persona_1
Convenute in riassunzione per l'appellante - contumaci
e
(c.f. ), in persona Controparte_2 P.IVA_1
dell'amministratore p.t., elett.te dom.to in via della Balduina n. 63, presso lo studio dello CP_2
avv. Giuseppe Di Giorgi che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
Appellato - ricorrente in riassunzione
Oggetto: appello avverso la sentenza n.1638/2018 emessa dal Tribunale di Roma
Conclusioni per il convenuto in riassunzione per l'appellante: come in atti
Conclusioni per l'appellato – ricorrente in riassunzione: come in atti
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione, innanzi Persona_1
al Tribunale di Roma, avverso il decreto ingiuntivo n.4900/2013, emesso ad istanza del per l'importo di €.11.332,06, somma dovuta a titolo di oneri Controparte_2
condominiali ordinari e straordinari in virtù di rendiconti regolarmente approvati dall'assemblea condominiale.
Deduceva che aveva provveduto, con bonifico eseguito il 2-5-2013, a pagare la somma di
€.4.368,39 riferita alle quote ordinarie ed eccepiva, in relazione ai residui importi di €.4.800,10 ed di €. 2.168,56, l'insussistenza del credito.
Spiegava riconvenzionale volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti conseguenti alla esecuzione di lavori di sistemazione del cortile, quantificati in €.9.600,00.
Resisteva il Controparte_3
La causa veniva definita, allo stato degli atti, con sentenza n.1638/18: il Tribunale di Roma, denegate le richieste istruttorie, a) revocava il decreto ingiuntivo limitatamente all'importo di
€.4.368,39 b) confermava il titolo monitorio per l'importo residuo c) condannava parte opponente al pagamento delle spese processuali.
Osservava il Tribunale che 3
-l'ente di gestione aveva azionato in sede monitoria il credito relativo ad oneri condominiali compresi nei bilanci regolarmente approvati dall'assemblea condominiale con delibere che non risultavano né sospese né annullate;
-le censure sollevate dall'opponente in relazione agli importi riferiti alle rate dei lavori di sistemazione del cortile ed alle quote ordinarie dovevano essere dedotte ed esaminate in sede di impugnazione avverso le delibere assembleari di approvazione dei rendiconti;
-la domanda risarcitoria meritava il rigetto risultando carente sotto il profilo probatorio.
Avverso tale decisione proponeva gravame, innanzi a questa Corte, Persona_1
chiedendone la riforma.
Resisteva il Controparte_3
A seguito del decesso di il processo veniva dichiarato interrotto e Persona_1
successivamente riassunto a cura del nei confronti di Controparte_2 [...]
, , e . Pt_1 Controparte_1 Parte_2 Parte_3
Si costituiva il quale dichiarava e documentava la rinuncia all'eredità di Parte_1
. Persona_1
Restavano contumaci , e . Controparte_1 Parte_2 Parte_3
La causa all'udienza del 12-12-2024, sulle conclusioni in atti, assegnati i termini abbreviati per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali repliche, veniva posta in deliberazione.
Motivi della decisione
L'appello è inammissibile.
Emerge dagli atti che la sentenza di primo grado veniva notificata a mezzo pec all'avv.
Giuseppina Melena, difensore di , in data 25-1-2018 ai fini del decorso del Persona_1
termine breve per l'impugnazione mentre l'atto di appello consegnato all'Ufficiale Giudiziario per la notificazione il 6-3-2018. 4
Non v'è dubbio, dunque, circa la sussistenza della violazione dell'art.325 c.p.c., atteso che era spirato il termine di trenta giorni dalla notificazione della pronuncia di primo grado.
La circostanza secondo cui una prima notificazione sarebbe stata tentata dall'appellante in data 22-2-2018 presso lo studio dell'avv. Giuseppe De Giorgi in via Riboty Augusto n.23, CP_2
non assume rilievo, tenuto conto che, come emerge dalla documentazione in atti ed in particolare dalla certificazione emessa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di il CP_2
difensore dell'ente di gestione con decorrenza 27 marzo 2013 aveva stabilito il suo recapito di studio in viale delle Medaglie d'Oro n.399.
Giova ribadire, come correttamente sostenuto dalla difesa del che, qualora la CP_2
notificazione dell'impugnazione presso il procuratore costituito non sia andata a buon fine per non averlo reperito nel luogo indicato dall'istante la questione della conoscenza o conoscibilità del diverso recapito del procuratore medesimo anche se il trasferimento non sia stato comunicato a controparte non ha alcun rilievo giuridico, atteso che la rinnovazione della notifica deve avvenire perentoriamente entro la scadenza del termine fissato per l'impugnazione (Cass.17402/02).
Non è sufficiente, infatti, eseguire la notifica all'indirizzo conosciuto del procuratore costituito ma è opportuno verificare la correttezza dello stesso con un semplice accesso all'albo professionale.
La giurisprudenza a tale proposito ha affermato che “la notifica presso il procuratore costituito va effettuata nel domicilio da lui eletto nel giudizio, previo riscontro, da parte del notificante, delle risultanze dell'albo professionale dovendosi escludere che tale onere arrechi un significativo pregiudizio temporale o impedisca di usufruire per l'intero dei termini di impugnazione” (Cass. 3818/09).
Le spese processuali del presente grado seguono il principio della soccombenza e si liquidano, in favore dell'ente appellato, come da dispositivo, sulla base dei parametri forensi vigenti (D.M. 147/2022) con esclusione della sola fase istruttoria;
va tenuto Parte_1
indenne dal pagamento delle spese processuali e di ogni altro onere avendo rinunziato, con atto del 10-11-2023, all'eredità di . Persona_1 5
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31-1-2013, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte di
[...]
, e , dell'ulteriore importo indicato nella citata CP_1 Parte_2 Parte_3
disposizione a titolo di contributo unificato.
p.q.m.
La Corte,
definitivamente pronunciando, sull'appello come in atti proposto da nei Persona_1
confronti del , in persona dell'amministratore p.t, avverso la Controparte_3
sentenza n.1245/2018, emessa dal Tribunale di Roma così provvede:
a) dichiara inammissibile l'appello;
b) condanna , e , nella qualità di eredi di Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Per_1
, al pagamento, in favore dell'ente appellato, delle spese processuali del presente
[...]
grado che si liquidano in €.100,00 per esborsi ed €.3.500,00 per compensi professionali oltre accessori di legge;
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n.
115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte di
, e , dell'ulteriore importo indicato nella citata Controparte_1 Parte_2 Parte_3
disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, il 6-3-2025.
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
dott. Edoardo Mancini dott. Franca Mangano