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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 02/12/2025, n. 5283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5283 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7751/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RA Matteo FE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7751/2022 promossa da:
(cod. fisc. ) e Parte_1 P.IVA_1
(C.F. , con il proc. dom. avv. LAURO Parte_1 C.F._1
GIOVANNI, VIA TOLEDO,292 NAPOLI
parte opponente contro
(cod. fisc. ), con il proc. dom. avv. AZZINI AUGUSTO, Controparte_1 P.IVA_2
PIAZZA DELLA LOGGIA, 5 BRESCIA
parte opposta
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
- in via preliminare sospendere l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto con decreto inaudita
altera parte o, in subordine, con ordinanza previa comparizione delle parti;
- ancora in via preliminare, accertare il rapporto di pregiudizialità- dipendenza tra il giudizio
rubricato R.g. 753/2020 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 304/2020 posta a
conclusione del giudizio di opposizione (R.G. 1895/2017) al decreto ingiuntivo n. 8069/2016 e
l'incardinando giudizio che ci impegna e per l'effetto, disporre la sospensione ex artt. 295 c.p.c. di
quest'ultimo sino alla definizione del giudizio pregiudicante;
-in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione/titolarità attiva sostanziale e
processuale della società nonché della sua procuratrice speciale Controparte_1 Parte_2
nonché il difetto di procura e per l'effetto dichiarare nullo l'atto di precetto notificato;
[...]
- nel merito:
-revocare l'opposto decreto ingiuntivo dichiarandolo nullo e/o inefficace per i motivi di cui in
premessa;
- accertare in via riconvenzionale16, previo espletamento di Ctu, l'esistenza di un controcredito in
capo alla in persona del l.r.p.t. e socio accomandatario, Parte_1
Sig. , nonché personalmente il Sig. , e per l'effetto disporne Parte_1 Parte_1
la compensazione “impropria” con il credito ex adverso azionato.
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali oltre IVA e CPA e spese generali con
attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
- In via istruttoria:
disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio avente ad oggetto, la determinazione del valore di mercato
del complesso industriale/artigianale sito in Origgio (Va) con accesso da via Saronnino come meglio descritto nel contratto in data 20 febbraio 2007, a rogito Notaio , rep. n. 5088, Persona_1
racc. n. 2736, (di cui sub doc. 2 fascicolo monitorio di controparte), nonché l'accertamento
dell'effettivo dare/avere tra le parti;
Per parte opposta:
in via preliminare: rigettare l'istanza ex art. 649 cpc di sospensione della provvisoria esecutività del
decreto ingiuntivo in difetto di gravi motivi;
in via principale: respingere le domande tutte formulate da controparte in via preliminare e nel
merito in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto,
confermare il decreto ingiuntivo opposto.
in via subordinata: nella denegata ipotesi di ritenuta applicabilità in via analogica dell'art. 1526
c.c., condannare controparte al pagamento dell'equo indennizzo per l'utilizzo dell'immobile sino alla
restituzione, oltre al risarcimento del danno.
Con vittoria di spese e compensi professionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_3
convenivano in giudizio la quale mandataria di Parte_1 Parte_2 CP_1
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1966/2022
[...]
emesso nei loro confronti dal Tribunale di Brescia.
Gli opponenti in particolare esponevano:
- che la pretesa monitoria, pari a euro 129.571,79, era riferita a somme dovute in forza di un contratto di leasing immobiliare stipulato con ING Lease s.p.a. dalla , di cui era soci Pt_1
accomandatario il;
Pt_1
Part
- che, infatti, nell'anno 2007 la del geometra e CP_2 Controparte_3 [...]
stipulavano un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto CP_4
l'ampliamento, la ristrutturazione e utilizzazione di un immobile sito in Origgio, alla via
Consorziale Saronnino (Va); - che a far data dall'08.03.2011 gli odierni opponenti subentravano all'utilizzatrice nel rapporto di locazione finanziaria;
- che, a seguito del mancato pagamento di alcuni canoni di locazione finanziaria da parte della utilizzatrice, il contratto di leasing veniva risolto in data 09.11.2015;
- che nelle more, in virtù di un'operazione di cartolarizzazione, il presunto credito veniva apparentemente trasferito dapprima alla e poi alla Controparte_5 CP_1
- che il credito azionato in via monitoria in particolare, secondo la prospettazione della ricorrente, derivava da spese anticipate dalla concedente ma, asseritamente dovute dall'utilizzatore, per un importo di euro 16.125,18, comprensive di interessi di mora, nonché
da canoni a scadere in linea capitale maggiorati dell'opzione di acquisto, cui sarebbe stato decurtato il ricavato della vendita dell'immobile, il tutto per un importo di euro 113.446,61;
- che difettava la legittimazione attiva della ricorrente, nonché il potere rappresentativo della mandataria;
- che nel caso di specie doveva trovare applicazione l'art. 1526 c.c., con conseguente controcredito dell'utilizzatrice, che doveva essere posto in compensazione con quarto spettante alla concedente.
Si costituiva ritualmente in giudizio la quale mandataria di Parte_2 Controparte_1
nella sua qualità di cessionaria del credito originariamente vantato da Ing Lease, contestando quanto
ex adverso dedotto e, in particolare, evidenziando la propria legittimazione attiva.
Il giudice originario assegnatario della causa disponeva consulenza tecnica di ufficio diretta a determinare l'esatto rapporto di dare e avere fra le parti e all'esito rinviava per la precisazione delle conclusioni.
A seguito di provvedimento presidenziale di riassegnazione del fascicolo, questo giudice rinviava all'udienza dell'1.12.2025 per la discussione e decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione in esame è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo, al quale va attribuita definitiva efficacia esecutiva.
Eccezione di difetto di legittimazione attiva.
Parte opposta ha dichiarato di agire in quanto cessionaria, con atto del 13.12.18, di crediti in blocco già vantati da ING Bank N.V. in relazione ai contratti di leasing;
ha allegato, inoltre, che a far data dal 01.07.19, la società ING Bank N.V. era stata oggetto di scissione parziale con conseguente assegnazione di una parte del suo patrimonio relativa ai contratti di locazione finanziaria (tra cui quello oggetto del ricorso) a favore della società beneficiaria Reno Lease B.V. divenuta in seguito
CP_5
Parte opponente ha, quindi, contestato la legittimazione attiva della opposta, evidenziando come non fosse stata fornita prova della cessione dei crediti e della ricomprensione fra gli stessi di quello oggetto di causa.
A fronte di tale contestazione, parte opposta ha documentato come ING Bank N.V., in forza di scissione parziale, abbia trasferito a i contratti di leasing conclusi dalla prima, tra Controparte_5
cui quello di cui è causa e, contestualmente, i crediti vantati da ING Bank N.V. verso gli utilizzatori e derivanti dai contratti di leasing ceduti a sono stati cartolarizzati e ceduti in blocco Controparte_5
all'odierno opposta.
Parte opposta ha, quindi, provato la propria legittimazione attiva, attraverso la pubblicazione degli avvisi delle cessioni in blocco di crediti in Gazzetta Ufficiale e, soprattutto, della ricorrenza in capo al credito oggetto di causa dei requisiti propri del blocco di crediti ceduti, così come indicati in detti avvisi (e, quindi, la data di instaurazione del rapporto e la natura del rapporto contrattuale costituente il titolo della pretesa creditoria).
Tali dati, in uno con la disponibilità in capo alla ricorrente di tutta la documentazione afferente il rapporto da cui trae origine il credito azionato, costituiscono elementi indiziari concordanti e univoci,
sufficienti a comprovare la titolarità del credito in capo all'opposta e, pertanto, la sua legittimazione attiva nel presente giudizio.
Eccezione di difetto di legittimazione della mandataria. Parte opponente ha, altresì, eccepito la nullità per indeterminatezza dell'oggetto del mandato di rappresentanza conferito alla non indicando con esattezza per quali rapporti tale Parte_2
mandato fosse stato conferito;
ciò si sarebbe riflesso sulla procura alle liti conferita dalla mandataria.
Anche tale eccezione deve essere disattesa, considerato come il mandato risulti essere stato conferito con riferimento a tutti i rapporti oggetto delle locazioni finanziarie indicate come ricomprese nella operazione di cartolarizzazione, il cui elenco ricomprende anche quello oggetto di causa.
Controcredito ex art. 1526 c.c.
Premesso come debba darsi per pacifico e assodato come al contratto in esame non possano trovare applicazione diretta le disposizioni contenute nella Legge 124/2017, entrata in vigore successivamente alla risoluzione di diritto del negozio inter partes; parte opponente, enfatizzando la portata traslativa del contratto di leasing, ha sostenuto la nullità della clausola delle condizioni generali di contratto disciplinanti gli effetti conseguenti alla risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore e, invocando l'applicazione del dettato di cui al primo comma dell'art. 1526 c.c., ha preteso di opporre in compensazione i canoni pagati, avendo ella già provveduto a restituire l'immobile.
La decisione della presente controversia, pertanto, dipende dalla soluzione alla questione che per lungo tempo ha diviso la giurisprudenza, ossia l'applicabilità o meno dell'art. 1526 c.c. in caso di risoluzione del contratto di leasing per inadempimento dell'utilizzatore.
A tal riguardo va osservato come le pronunce giurisprudenziali che (soprattutto nel passato) hanno ipotizzato l'applicazione dell'art. 1526 c.c. traevano giustificazione dall'esigenza di ricondurre ad equilibrio le posizioni negoziali delle parti in seguito alla risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, a fronte di clausole contrattuali che prevedevano in tali casi il diritto del concedente a conseguire i canoni scaduti e a scadere, previa loro attualizzazione, nonché la restituzione dell'immobile, senza contrappesi.
Tali clausole contrattuali, infatti, risultavano contrastanti con i principi regolatori in tema di risarcimento danni da inadempimento contrattuale, secondo i quali la prestazione a carico della parte inadempiente deve essere tale da porre la controparte nella stessa situazione nella quale si sarebbe trovata se l'utilizzatore avesse esattamente adempiuto al contratto di leasing, evitando, quindi, che l'inadempimento si trasformasse in una ragione di arricchimento per il concedente, il quale finiva per conseguire vantaggi superiori rispetto a quelli conseguibili in caso di esecuzione corretta del rapporto.
Per tale ragione, a fronte di simili clausole, ritenendo l'art. 1526 c.c. norma imperativa o, quanto meno, espressione di un principio di ordine pubblico in materia risarcitoria, si era ritenuto ipotizzabile nei leasing con portata traslativa l'applicazione dell'art. 1526 c.c., chiaramente con l'intento di evitare un ingiustificato arricchimento del concedente in caso di inadempimento dell'utilizzatore.
Sennonchè, a prescindere da ogni considerazione in ordine al carattere imperativo della norma richiamata (tesi difficilmente conciliabile con la previsione del secondo comma della disposizione in questione) tale soluzione, frutto di una evidente forzatura ermeneutica, implicante l'applicazione al contratto di leasing di una disposizione dettata per una tipologia contrattuale differente, quale la vendita con riserva della proprietà, in tanto poteva trovare giustificazione, in quanto le parti non avessero regolato pattiziamente gli effetti discendenti dalla risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, in modo da assicurare il risarcimento del danno patito dalla parte adempiente in coerenza con i principi risarcitori.
In sostanza, quindi, l'applicazione dell'art. 1526 c.c. al leasing finanziario non deve avvenire in maniera automatica e soprattutto non può trovare giustificazione laddove le parti abbiano affrontato già in sede contrattuale il possibile squilibrio delle posizioni delle parti in caso di risoluzione per inadempimento, mediante una regolamentazione che escluda possibili arricchimenti ingiustificati del concedente, ossia l'esigenza cui era rivolta la scelta giurisprudenziale di applicare in via analogica l'art. 1526 c.c.
Ciò, in particolare, avviene in tutti i casi in cui, come nel contratto in esame, la disciplina pattizia degli effetti della risoluzione per inadempimento del contratto di locazione finanziaria preveda da una parte l'irrilevanza della vicenda risolutiva sulle prestazioni già eseguite, con conseguente diritto del concedente a trattenere i canoni già scaduti, nonché il diritto a titolo di penale a conseguire i canoni a scadere attualizzati alla data della risoluzione e il prezzo dell'opzione acquisto (oltre all'eventuale maggior danno da provarsi in concreto) e, dall'altro lato, il diritto del concedente a vedersi ridotta la prestazione risarcitoria così determinata nella misura pari all'importo che la concedente avrà
realizzato dalla vendita del bene, al netto di tasse e spese, una volta che il bene stesso sarà stato riconsegnato.
La meritevolezza di tale assetto dei rapporti conseguenti alla risoluzione del contratto per inadempimento e, quindi, la legittimità di clausole del tenore di quelle esaminate risulta indirettamente confermato dalla previsione di cui all'art. 1 commi 136 e seguenti della Legge
124/2017, la quale, sebbene non direttamente applicabile al contratto in parola, comunque conferma
“a posteriori” la legittimità della clausola conforme a quanto stabilito dal legislatore per i contratti di leasing successivi;
nonché ha trovato definitiva conferma dalla Corte di Cassazione (sentenza n.
15202/2018), la quale ha confermato l'equilibrio delle posizioni delle parti regolate nei termini in discussione, con l'accortezza di fare ricorso ai parametri della buona fede contrattuale ex art. 1375
c.c. (e degli strumenti codicistici già a disposizione, quale l'eventuale riduzione della penale manifestamente eccessiva ex art. 1384 c.c.) al fine di evitare possibili effetti distorsivi discendenti dall'applicazione della clausola contrattuale in casi “estremi”.
Tali conclusioni vanno affermate a prescindere dalla distinzione puramente giurisprudenziale fra leasing traslativo e di mero godimento, la cui distinzione peraltro oggi probabilmente merita di essere riesaminata, anche alla luce della disciplina complessiva dettata per il contratto di leasing dal legislatore del 2017.
Per tali ragioni, pertanto, deve essere disattesa la difesa di parte opponente, rivolta a opporre in compensazione con il credito azionato monitoriamente l'ammontare dei canoni corrisposti in data antecedente alla risoluzione del contratto di leasing.
In ordine alla quantificazione del credito vantato dall'opposta, inoltre, deve rilevarsi come parte opponente abbia in termini assolutamente generici prospettato l'esigenza di una riduzione della penale, considerato come il prezzo di vendita dell'immobile a terzi fosse stato inferiore al prezzo di mercato e che la fattura a tal fine prodotta dalla creditrice non consentirebbe neppure di comprendere se l'importo di euro 200.000,00 fosse un mero acconto o il prezzo finale di vendita dell'immobile; a detta degli opponenti, quindi, la vendita del bene a un prezzo vile avrebbe comportato un ingiustificato guadagno per la concedente.
La difesa anche sotto tale profilo non può trovare condivisione.
Premesso come, anche a voler seguire il ragionamento difensivo di parte opponente, non si potrebbe riscontrare un ingiustificato arricchimento in capo alla concedente, considerato come il prezzo di ricollocamento sul mercato del bene è destinato a ridurre il debito della utilizzatrice, per cui anche ipotizzando una vendita a un prezzo inferiore a quello di mercato non si potrebbe mai prospettare per ciò solo un ingiustificato arricchimento della creditrice;
va osservato come parte opponente si sia limitata a sostenere la necessità di riduzione della penale, senza mai allegare quale sarebbe stato il valore di mercato del bene, né tanto meno contestato una responsabilità contrattuale della concedente per avere alienato l'immobile in violazione dei doveri di correttezza e buona fede imposti dal rapporto contrattuale intercorso con l'utilizzatrice.
La mera deduzione di un prezzo inferiore a quello di mercato di per sé non legittima alcun accertamento aggiuntivo, in difetto di allegazioni rivolta a dare concretezza alla stessa e non avendo parte opponente formulato domanda alcuna di accertamento di un profilo di responsabilità da inadempimento in capo alla concedente.
Per ultimo, parte opposta ha documentato le spese sostenute per il recupero del bene, rappresentate dai costi sostenuti successivamente al giudizio rivolto a ottenere la restituzione del bene, oltre alle imposte riguardanti l'immobile, imposte che per quelle annualità sarebbero rimaste a carico dell'utilizzatrice, qualora il contratto non fosse stato risolto anzitempo per l'inadempimento dell'opponente.
Conclusioni.
Per le ragioni tutte esposte, pertanto, l'opposizione in esame deve essere disattesa, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva. Le spese di lite seguono la soccombenza e, poste a carico solidale degli opponenti, si liquidano in complessivi euro 8.050,00, oltre c.p.a., di cui euro 1.050,00 per spese generali.
A carico solidale degli opponenti vanno poste in via definitiva anche le spese di c.t.u., liquidate dal giudice originario assegnatario della causa in complessivi euro 14.150,00, oltre i.v.a. e previdenza e oltre euro 270,00 per rimborso spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da e da Parte_1
nei confronti di quale mandataria di Parte_1 Parte_2 CP_1
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1966/2022 emesso dal Tribunale di
[...]
Brescia, decreto cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva;
- condanna gli opponenti a rifondere in via di loro solidale l'opposta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 8.050,00, oltre c.p.a., di cui euro 1.050,00 per spese generali;
- pone definitivamente a carico solidale degli opponenti le spese di c.t.u., liquidate in complessivi euro 14.150,00, oltre i.v.a. e previdenza e oltre euro 270,00 per rimborso spese.
Così deciso in Milano il 2 dicembre 2025
Il giudice
RA FE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RA Matteo FE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7751/2022 promossa da:
(cod. fisc. ) e Parte_1 P.IVA_1
(C.F. , con il proc. dom. avv. LAURO Parte_1 C.F._1
GIOVANNI, VIA TOLEDO,292 NAPOLI
parte opponente contro
(cod. fisc. ), con il proc. dom. avv. AZZINI AUGUSTO, Controparte_1 P.IVA_2
PIAZZA DELLA LOGGIA, 5 BRESCIA
parte opposta
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
- in via preliminare sospendere l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto con decreto inaudita
altera parte o, in subordine, con ordinanza previa comparizione delle parti;
- ancora in via preliminare, accertare il rapporto di pregiudizialità- dipendenza tra il giudizio
rubricato R.g. 753/2020 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 304/2020 posta a
conclusione del giudizio di opposizione (R.G. 1895/2017) al decreto ingiuntivo n. 8069/2016 e
l'incardinando giudizio che ci impegna e per l'effetto, disporre la sospensione ex artt. 295 c.p.c. di
quest'ultimo sino alla definizione del giudizio pregiudicante;
-in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione/titolarità attiva sostanziale e
processuale della società nonché della sua procuratrice speciale Controparte_1 Parte_2
nonché il difetto di procura e per l'effetto dichiarare nullo l'atto di precetto notificato;
[...]
- nel merito:
-revocare l'opposto decreto ingiuntivo dichiarandolo nullo e/o inefficace per i motivi di cui in
premessa;
- accertare in via riconvenzionale16, previo espletamento di Ctu, l'esistenza di un controcredito in
capo alla in persona del l.r.p.t. e socio accomandatario, Parte_1
Sig. , nonché personalmente il Sig. , e per l'effetto disporne Parte_1 Parte_1
la compensazione “impropria” con il credito ex adverso azionato.
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali oltre IVA e CPA e spese generali con
attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
- In via istruttoria:
disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio avente ad oggetto, la determinazione del valore di mercato
del complesso industriale/artigianale sito in Origgio (Va) con accesso da via Saronnino come meglio descritto nel contratto in data 20 febbraio 2007, a rogito Notaio , rep. n. 5088, Persona_1
racc. n. 2736, (di cui sub doc. 2 fascicolo monitorio di controparte), nonché l'accertamento
dell'effettivo dare/avere tra le parti;
Per parte opposta:
in via preliminare: rigettare l'istanza ex art. 649 cpc di sospensione della provvisoria esecutività del
decreto ingiuntivo in difetto di gravi motivi;
in via principale: respingere le domande tutte formulate da controparte in via preliminare e nel
merito in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto,
confermare il decreto ingiuntivo opposto.
in via subordinata: nella denegata ipotesi di ritenuta applicabilità in via analogica dell'art. 1526
c.c., condannare controparte al pagamento dell'equo indennizzo per l'utilizzo dell'immobile sino alla
restituzione, oltre al risarcimento del danno.
Con vittoria di spese e compensi professionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_3
convenivano in giudizio la quale mandataria di Parte_1 Parte_2 CP_1
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1966/2022
[...]
emesso nei loro confronti dal Tribunale di Brescia.
Gli opponenti in particolare esponevano:
- che la pretesa monitoria, pari a euro 129.571,79, era riferita a somme dovute in forza di un contratto di leasing immobiliare stipulato con ING Lease s.p.a. dalla , di cui era soci Pt_1
accomandatario il;
Pt_1
Part
- che, infatti, nell'anno 2007 la del geometra e CP_2 Controparte_3 [...]
stipulavano un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto CP_4
l'ampliamento, la ristrutturazione e utilizzazione di un immobile sito in Origgio, alla via
Consorziale Saronnino (Va); - che a far data dall'08.03.2011 gli odierni opponenti subentravano all'utilizzatrice nel rapporto di locazione finanziaria;
- che, a seguito del mancato pagamento di alcuni canoni di locazione finanziaria da parte della utilizzatrice, il contratto di leasing veniva risolto in data 09.11.2015;
- che nelle more, in virtù di un'operazione di cartolarizzazione, il presunto credito veniva apparentemente trasferito dapprima alla e poi alla Controparte_5 CP_1
- che il credito azionato in via monitoria in particolare, secondo la prospettazione della ricorrente, derivava da spese anticipate dalla concedente ma, asseritamente dovute dall'utilizzatore, per un importo di euro 16.125,18, comprensive di interessi di mora, nonché
da canoni a scadere in linea capitale maggiorati dell'opzione di acquisto, cui sarebbe stato decurtato il ricavato della vendita dell'immobile, il tutto per un importo di euro 113.446,61;
- che difettava la legittimazione attiva della ricorrente, nonché il potere rappresentativo della mandataria;
- che nel caso di specie doveva trovare applicazione l'art. 1526 c.c., con conseguente controcredito dell'utilizzatrice, che doveva essere posto in compensazione con quarto spettante alla concedente.
Si costituiva ritualmente in giudizio la quale mandataria di Parte_2 Controparte_1
nella sua qualità di cessionaria del credito originariamente vantato da Ing Lease, contestando quanto
ex adverso dedotto e, in particolare, evidenziando la propria legittimazione attiva.
Il giudice originario assegnatario della causa disponeva consulenza tecnica di ufficio diretta a determinare l'esatto rapporto di dare e avere fra le parti e all'esito rinviava per la precisazione delle conclusioni.
A seguito di provvedimento presidenziale di riassegnazione del fascicolo, questo giudice rinviava all'udienza dell'1.12.2025 per la discussione e decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione in esame è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo, al quale va attribuita definitiva efficacia esecutiva.
Eccezione di difetto di legittimazione attiva.
Parte opposta ha dichiarato di agire in quanto cessionaria, con atto del 13.12.18, di crediti in blocco già vantati da ING Bank N.V. in relazione ai contratti di leasing;
ha allegato, inoltre, che a far data dal 01.07.19, la società ING Bank N.V. era stata oggetto di scissione parziale con conseguente assegnazione di una parte del suo patrimonio relativa ai contratti di locazione finanziaria (tra cui quello oggetto del ricorso) a favore della società beneficiaria Reno Lease B.V. divenuta in seguito
CP_5
Parte opponente ha, quindi, contestato la legittimazione attiva della opposta, evidenziando come non fosse stata fornita prova della cessione dei crediti e della ricomprensione fra gli stessi di quello oggetto di causa.
A fronte di tale contestazione, parte opposta ha documentato come ING Bank N.V., in forza di scissione parziale, abbia trasferito a i contratti di leasing conclusi dalla prima, tra Controparte_5
cui quello di cui è causa e, contestualmente, i crediti vantati da ING Bank N.V. verso gli utilizzatori e derivanti dai contratti di leasing ceduti a sono stati cartolarizzati e ceduti in blocco Controparte_5
all'odierno opposta.
Parte opposta ha, quindi, provato la propria legittimazione attiva, attraverso la pubblicazione degli avvisi delle cessioni in blocco di crediti in Gazzetta Ufficiale e, soprattutto, della ricorrenza in capo al credito oggetto di causa dei requisiti propri del blocco di crediti ceduti, così come indicati in detti avvisi (e, quindi, la data di instaurazione del rapporto e la natura del rapporto contrattuale costituente il titolo della pretesa creditoria).
Tali dati, in uno con la disponibilità in capo alla ricorrente di tutta la documentazione afferente il rapporto da cui trae origine il credito azionato, costituiscono elementi indiziari concordanti e univoci,
sufficienti a comprovare la titolarità del credito in capo all'opposta e, pertanto, la sua legittimazione attiva nel presente giudizio.
Eccezione di difetto di legittimazione della mandataria. Parte opponente ha, altresì, eccepito la nullità per indeterminatezza dell'oggetto del mandato di rappresentanza conferito alla non indicando con esattezza per quali rapporti tale Parte_2
mandato fosse stato conferito;
ciò si sarebbe riflesso sulla procura alle liti conferita dalla mandataria.
Anche tale eccezione deve essere disattesa, considerato come il mandato risulti essere stato conferito con riferimento a tutti i rapporti oggetto delle locazioni finanziarie indicate come ricomprese nella operazione di cartolarizzazione, il cui elenco ricomprende anche quello oggetto di causa.
Controcredito ex art. 1526 c.c.
Premesso come debba darsi per pacifico e assodato come al contratto in esame non possano trovare applicazione diretta le disposizioni contenute nella Legge 124/2017, entrata in vigore successivamente alla risoluzione di diritto del negozio inter partes; parte opponente, enfatizzando la portata traslativa del contratto di leasing, ha sostenuto la nullità della clausola delle condizioni generali di contratto disciplinanti gli effetti conseguenti alla risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore e, invocando l'applicazione del dettato di cui al primo comma dell'art. 1526 c.c., ha preteso di opporre in compensazione i canoni pagati, avendo ella già provveduto a restituire l'immobile.
La decisione della presente controversia, pertanto, dipende dalla soluzione alla questione che per lungo tempo ha diviso la giurisprudenza, ossia l'applicabilità o meno dell'art. 1526 c.c. in caso di risoluzione del contratto di leasing per inadempimento dell'utilizzatore.
A tal riguardo va osservato come le pronunce giurisprudenziali che (soprattutto nel passato) hanno ipotizzato l'applicazione dell'art. 1526 c.c. traevano giustificazione dall'esigenza di ricondurre ad equilibrio le posizioni negoziali delle parti in seguito alla risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, a fronte di clausole contrattuali che prevedevano in tali casi il diritto del concedente a conseguire i canoni scaduti e a scadere, previa loro attualizzazione, nonché la restituzione dell'immobile, senza contrappesi.
Tali clausole contrattuali, infatti, risultavano contrastanti con i principi regolatori in tema di risarcimento danni da inadempimento contrattuale, secondo i quali la prestazione a carico della parte inadempiente deve essere tale da porre la controparte nella stessa situazione nella quale si sarebbe trovata se l'utilizzatore avesse esattamente adempiuto al contratto di leasing, evitando, quindi, che l'inadempimento si trasformasse in una ragione di arricchimento per il concedente, il quale finiva per conseguire vantaggi superiori rispetto a quelli conseguibili in caso di esecuzione corretta del rapporto.
Per tale ragione, a fronte di simili clausole, ritenendo l'art. 1526 c.c. norma imperativa o, quanto meno, espressione di un principio di ordine pubblico in materia risarcitoria, si era ritenuto ipotizzabile nei leasing con portata traslativa l'applicazione dell'art. 1526 c.c., chiaramente con l'intento di evitare un ingiustificato arricchimento del concedente in caso di inadempimento dell'utilizzatore.
Sennonchè, a prescindere da ogni considerazione in ordine al carattere imperativo della norma richiamata (tesi difficilmente conciliabile con la previsione del secondo comma della disposizione in questione) tale soluzione, frutto di una evidente forzatura ermeneutica, implicante l'applicazione al contratto di leasing di una disposizione dettata per una tipologia contrattuale differente, quale la vendita con riserva della proprietà, in tanto poteva trovare giustificazione, in quanto le parti non avessero regolato pattiziamente gli effetti discendenti dalla risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, in modo da assicurare il risarcimento del danno patito dalla parte adempiente in coerenza con i principi risarcitori.
In sostanza, quindi, l'applicazione dell'art. 1526 c.c. al leasing finanziario non deve avvenire in maniera automatica e soprattutto non può trovare giustificazione laddove le parti abbiano affrontato già in sede contrattuale il possibile squilibrio delle posizioni delle parti in caso di risoluzione per inadempimento, mediante una regolamentazione che escluda possibili arricchimenti ingiustificati del concedente, ossia l'esigenza cui era rivolta la scelta giurisprudenziale di applicare in via analogica l'art. 1526 c.c.
Ciò, in particolare, avviene in tutti i casi in cui, come nel contratto in esame, la disciplina pattizia degli effetti della risoluzione per inadempimento del contratto di locazione finanziaria preveda da una parte l'irrilevanza della vicenda risolutiva sulle prestazioni già eseguite, con conseguente diritto del concedente a trattenere i canoni già scaduti, nonché il diritto a titolo di penale a conseguire i canoni a scadere attualizzati alla data della risoluzione e il prezzo dell'opzione acquisto (oltre all'eventuale maggior danno da provarsi in concreto) e, dall'altro lato, il diritto del concedente a vedersi ridotta la prestazione risarcitoria così determinata nella misura pari all'importo che la concedente avrà
realizzato dalla vendita del bene, al netto di tasse e spese, una volta che il bene stesso sarà stato riconsegnato.
La meritevolezza di tale assetto dei rapporti conseguenti alla risoluzione del contratto per inadempimento e, quindi, la legittimità di clausole del tenore di quelle esaminate risulta indirettamente confermato dalla previsione di cui all'art. 1 commi 136 e seguenti della Legge
124/2017, la quale, sebbene non direttamente applicabile al contratto in parola, comunque conferma
“a posteriori” la legittimità della clausola conforme a quanto stabilito dal legislatore per i contratti di leasing successivi;
nonché ha trovato definitiva conferma dalla Corte di Cassazione (sentenza n.
15202/2018), la quale ha confermato l'equilibrio delle posizioni delle parti regolate nei termini in discussione, con l'accortezza di fare ricorso ai parametri della buona fede contrattuale ex art. 1375
c.c. (e degli strumenti codicistici già a disposizione, quale l'eventuale riduzione della penale manifestamente eccessiva ex art. 1384 c.c.) al fine di evitare possibili effetti distorsivi discendenti dall'applicazione della clausola contrattuale in casi “estremi”.
Tali conclusioni vanno affermate a prescindere dalla distinzione puramente giurisprudenziale fra leasing traslativo e di mero godimento, la cui distinzione peraltro oggi probabilmente merita di essere riesaminata, anche alla luce della disciplina complessiva dettata per il contratto di leasing dal legislatore del 2017.
Per tali ragioni, pertanto, deve essere disattesa la difesa di parte opponente, rivolta a opporre in compensazione con il credito azionato monitoriamente l'ammontare dei canoni corrisposti in data antecedente alla risoluzione del contratto di leasing.
In ordine alla quantificazione del credito vantato dall'opposta, inoltre, deve rilevarsi come parte opponente abbia in termini assolutamente generici prospettato l'esigenza di una riduzione della penale, considerato come il prezzo di vendita dell'immobile a terzi fosse stato inferiore al prezzo di mercato e che la fattura a tal fine prodotta dalla creditrice non consentirebbe neppure di comprendere se l'importo di euro 200.000,00 fosse un mero acconto o il prezzo finale di vendita dell'immobile; a detta degli opponenti, quindi, la vendita del bene a un prezzo vile avrebbe comportato un ingiustificato guadagno per la concedente.
La difesa anche sotto tale profilo non può trovare condivisione.
Premesso come, anche a voler seguire il ragionamento difensivo di parte opponente, non si potrebbe riscontrare un ingiustificato arricchimento in capo alla concedente, considerato come il prezzo di ricollocamento sul mercato del bene è destinato a ridurre il debito della utilizzatrice, per cui anche ipotizzando una vendita a un prezzo inferiore a quello di mercato non si potrebbe mai prospettare per ciò solo un ingiustificato arricchimento della creditrice;
va osservato come parte opponente si sia limitata a sostenere la necessità di riduzione della penale, senza mai allegare quale sarebbe stato il valore di mercato del bene, né tanto meno contestato una responsabilità contrattuale della concedente per avere alienato l'immobile in violazione dei doveri di correttezza e buona fede imposti dal rapporto contrattuale intercorso con l'utilizzatrice.
La mera deduzione di un prezzo inferiore a quello di mercato di per sé non legittima alcun accertamento aggiuntivo, in difetto di allegazioni rivolta a dare concretezza alla stessa e non avendo parte opponente formulato domanda alcuna di accertamento di un profilo di responsabilità da inadempimento in capo alla concedente.
Per ultimo, parte opposta ha documentato le spese sostenute per il recupero del bene, rappresentate dai costi sostenuti successivamente al giudizio rivolto a ottenere la restituzione del bene, oltre alle imposte riguardanti l'immobile, imposte che per quelle annualità sarebbero rimaste a carico dell'utilizzatrice, qualora il contratto non fosse stato risolto anzitempo per l'inadempimento dell'opponente.
Conclusioni.
Per le ragioni tutte esposte, pertanto, l'opposizione in esame deve essere disattesa, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva. Le spese di lite seguono la soccombenza e, poste a carico solidale degli opponenti, si liquidano in complessivi euro 8.050,00, oltre c.p.a., di cui euro 1.050,00 per spese generali.
A carico solidale degli opponenti vanno poste in via definitiva anche le spese di c.t.u., liquidate dal giudice originario assegnatario della causa in complessivi euro 14.150,00, oltre i.v.a. e previdenza e oltre euro 270,00 per rimborso spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da e da Parte_1
nei confronti di quale mandataria di Parte_1 Parte_2 CP_1
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1966/2022 emesso dal Tribunale di
[...]
Brescia, decreto cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva;
- condanna gli opponenti a rifondere in via di loro solidale l'opposta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 8.050,00, oltre c.p.a., di cui euro 1.050,00 per spese generali;
- pone definitivamente a carico solidale degli opponenti le spese di c.t.u., liquidate in complessivi euro 14.150,00, oltre i.v.a. e previdenza e oltre euro 270,00 per rimborso spese.
Così deciso in Milano il 2 dicembre 2025
Il giudice
RA FE