Art. 2. Ammissione ai benefici
Coloro che intendano commettere la costruzione delle navi, di cui al primo comma del precedente articolo, devono farne richiesta al Ministero della marina mercantile entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge. Dotto termine e' di giorni 60 per le costruzioni previste dall'art. 26.
Spetta al Ministro per la marina mercantile, sentito il parere del Comitato tecnico di cui all'articolo seguente, di ammettere ai benefici del presente capo le costruzioni che meglio rispondano agli scopi indicati nell'art. 1.
Se le richieste superano il limite di tonnellaggio complessivo previsto, il Ministro puo' promuovere, indicando le modalita' ed i termini, i raggruppamenti dei richiedenti ai fini della costruzione delle singole navi.
Se le richieste non raggiungono il limite di tonnellaggio previsto, il Ministro, fermo il disposto dell'articolo 13, puo' prorogare per non oltre un anno il termine di cui al primo comma del presente articolo.
Qualora si verifichino casi di decadenza ai sensi del primo comma dell'art. 13, il Ministro per la marina mercantile puo' ammettere nuove domande, nei limiti del tonnellaggio previsto dall'art. 1, stabilendo i relativi termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
Il Ministro per la marina mercantile, sentito il Comitato previsto dall'art. 3, provvede alla ripartizione del complesso del tonnellaggio delle navi da costruire fra i vari cantieri navali italiani, tenuto conto, nei limiti del possibile, della libera contrattazione fra committenti e costruttori, nonche' della capacita' produttiva, qualitativa; e quantitativa e del carico di lavoro di ciascun cantiere. Ai cantieri dell'Italia meridionale saranno assegnate costrizioni in misura non inferiore al 30 per cento dell'intero tonnellaggio previsto.
Delle somme non utilizzate per deficienza di richieste, sara' disposto con altra legge.
Coloro che intendano commettere la costruzione delle navi, di cui al primo comma del precedente articolo, devono farne richiesta al Ministero della marina mercantile entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge. Dotto termine e' di giorni 60 per le costruzioni previste dall'art. 26.
Spetta al Ministro per la marina mercantile, sentito il parere del Comitato tecnico di cui all'articolo seguente, di ammettere ai benefici del presente capo le costruzioni che meglio rispondano agli scopi indicati nell'art. 1.
Se le richieste superano il limite di tonnellaggio complessivo previsto, il Ministro puo' promuovere, indicando le modalita' ed i termini, i raggruppamenti dei richiedenti ai fini della costruzione delle singole navi.
Se le richieste non raggiungono il limite di tonnellaggio previsto, il Ministro, fermo il disposto dell'articolo 13, puo' prorogare per non oltre un anno il termine di cui al primo comma del presente articolo.
Qualora si verifichino casi di decadenza ai sensi del primo comma dell'art. 13, il Ministro per la marina mercantile puo' ammettere nuove domande, nei limiti del tonnellaggio previsto dall'art. 1, stabilendo i relativi termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
Il Ministro per la marina mercantile, sentito il Comitato previsto dall'art. 3, provvede alla ripartizione del complesso del tonnellaggio delle navi da costruire fra i vari cantieri navali italiani, tenuto conto, nei limiti del possibile, della libera contrattazione fra committenti e costruttori, nonche' della capacita' produttiva, qualitativa; e quantitativa e del carico di lavoro di ciascun cantiere. Ai cantieri dell'Italia meridionale saranno assegnate costrizioni in misura non inferiore al 30 per cento dell'intero tonnellaggio previsto.
Delle somme non utilizzate per deficienza di richieste, sara' disposto con altra legge.