Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 21/05/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 21/05/2025, alle ore 12,51 sono presenti in videoconferenza i procuratori delle parti l'Avv. MARCHETTI MARTA per la parte ricorrente e la Dott.ssa FINI FRANCESCA per la parte resistente. È pure presente il funzionario UPP Dott.ssa , che Persona_1 provvede all'assistenza del magistrato e all'odierna verbalizzazione. I difensori sono noti all'ufficio.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie.
L'Avv. Marchetti dichiara che il ricorrente è ancora nel sistema scolastico
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Il giudice interrompe il collegamento e si ritira in camera di consiglio, previo accordo delle parti di essere esonerate dalla presenza in udienza in videoconferenza al momento della lettura Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore 12.52.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Lavoro proc. n. 246 /2023 promossa da:
e assistiti dall'Avv. MARCHETTI Parte_1 Parte_2
MARTA
CONTRO
assistito dalla Dott.ssa FINI Controparte_1
FRANCESCA
MOTIVI DELLA DECISIONE
e premettendo di aver lavorato Parte_1 Parte_2 alle dipendenze del come Controparte_2 insegnanti a tempo determinato, con profilo professionale e mansioni pienamente equiparabili a quelle dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato, senza ricevere il bonus istituito con la L.
107/2015, in contrasto sia con la normativa nazionale, così come riconosciuto dal Consiglio di Stato con sent. 1482 del 2022, sia con quella comunitaria, così come riconosciuto dalla CEDU con ordinanza del 18/05/2022, presentavano ricorso al fine di chiedere il riconoscimento della Carta docente.
Parte resistente si costituiva in giudizio eccependo la non debenza relativamente all'anno in corso e chiedendo il rigetto del ricorso anche per mancato raggiungimento della prova delle spese sostenute dai ricorrenti per la loro formazione o per l'acquisto di beni funzionali negli anni dedotti;
in via subordinata chiedeva la riparametrazione dell'importo della “carta docente”, eventualmente riconosciuta, in base alla durata effettiva del rapporto di lavoro
****
I – PRESUPPOSTI DI FATTO
Come emerge dai contratti di lavoro individuale, sub doc. 1 e 2 del ricorso e stato matricolare sub. 9 e 10 della memoria di costituzione, le ricorrenti hanno lavorato alle dipendenze del convenuto in forza dei seguenti contratti: CP_1
A) , docente di scuola secondaria di I grado: Parte_1
- Nell'anno scolastico 2019/2020 con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche dal 18/09/2019 al
30/06/2020 per 12 ore settimanali presso l'I.C. Alfieri-
Bertagnini;
- nell'anno scolastico 2020/2021 con contratto di supplenza annuale dal 08/10/2020 al 31/08/2021 per 12 ore settimanali presso l'I. P. Ferrari Marina di Massa;
- nell'a.s. 2021/2022 con contratto di supplenza annuale, dal
7/09/2021 al 31/08/2022, per 18 ore settimanali presso l'Istituto P. Ferrari e per un'ulteriore ora aggiuntiva sempre presso il medesimo istituto dal 6/10/2021 al
10/06/2022;
- nell'anno scolastico 2022/2023 con contratto di supplenza annuale dal 6/09/2022 al 31/08/2023 per 18 ore settimanali presso l'Istituto P. Ferrari di Marina di Massa.
B) , docente di scuola secondaria di II grado: Parte_2
- nell'anno scolastico 2019/2020, con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche dal 21/10/2019 al
30/06/2020 per 6 ore settimanali e con contratto di supplenza dal 15/11/2019 al 30/06/2020 per 12 ore settimanali;
entrambi presso l'Istituto Gentileschi di Carrara;
- nell'anno scolastico 2020/2021, con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche dal 12/10/2020 al
30/06/2021 per 12 ore settimanali;
La ricorrente è stata immessa in ruolo con decorrenza giuridica dal
1/09/2021 ed economica dal 1/09/2022.
II- LA C.D. CARTA DOCENTE. L'EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE
La L. n. 107/2015 ha introdotto l'istituto della Carta Docente, prevedendo, all'art. 1, co. 121: «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_3
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica
[...]
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124».
La norma precisa che «la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
La Corte di Giustizia Europea con ordinanza del 18/5/2022 ha statuito: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al Controparte_2 personale docente a tempo determinato di tale il beneficio CP_1 di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del
2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023 ha esteso il beneficio «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto supplenza annuale su posto vacante e disponibile».
A seguito di rinvio pregiudiziale, la Cass Sez. L. con la sentenza n. 29961 del 27/10/2023 ha statuito che la carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.
L'azione di adempimento in forma specifica volta ad ottenere la carta del docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4, c.c., decorrente dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito (per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della l.
n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica); invece,
l'azione risarcitoria, stante la sua natura contrattuale, si prescrive in dieci anni, decorrenti dalla data di uscita dell'insegnante dal sistema scolastico.
La Corte ha evidenziato: <…Si tratta, in entrambi i casi (supplenze al 31 agosto ed al 30 giugno, ndr), di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
7.7 In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della
“didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico- temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento. L'adeguamento del diritto interno al diritto eurounitario.
8. L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo
Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n.
31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, Rosado
Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978,
Simmenthal; in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno
1984, n. 170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L.
107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio….>
III - LE SUPPLENZE TEMPORANEE. GLI SPEZZONI DI ORARIO
La S.C., cit., ha rilevato, tra l'altro: “5.4 È al contempo errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico. La Carta, infatti - rileva il collegio - non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativi, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti, non rilevando qui - in quanto del tutto estranee alla disamina giuridica di un dato istituto - eventuali carenze nelle iniziative del Ministero datore di lavoro su tale diverso piano.”
La S.C. non ha valutato le ipotesi di supplenze temporanee e dei c.d. spezzoni di orario, considerata l'irrilevanza di tali questioni rispetto al thema decidendum del giudice remittente, ma ha indicato qualche spunto di riflessione circa il non automatico riconoscimento del beneficio ad ogni tipologia di supplenza e di orario, ricordando
“che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) solo
«qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis,
Corte Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n.
13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe”.
La S.C. ha lasciato irrisolta l'alternativa tra il non riconoscere nulla e l'applicazione del principio del “pro rata temporis” di cui all'art.
4.2 dell'Accordo, in modo da calibrare la misura del beneficio in ragione del ridursi dei periodi di insegnamento e dell'incidenza di esso sulla didattica, fino ad eventualmente ad essere annullata nel caso di durate minime dei rapporti (e degli orari di lavoro, pare di doversi aggiungere).
La clausola 4 dell'Accordo prevede:
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.” In caso di supplenze temporanee il beneficio può essere riconosciuto in proporzione al periodo lavorativo svolto, allorché si rilevi la piena comparabilità ai docenti a tempo indeterminato “dei docenti a tempo determinato che lavorino sul medesimo piano didattico- temporale”, escluse, quindi, le supplenze brevi e saltuarie che non abbiano consentito né la programmazione di un'effettiva formazione, né un apporto didattico rilevante.
Quanto agli spezzoni di orario, valgono considerazioni analoghe.
Anche il trattamento del lavoratore a tempo parziale può essere riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa con riferimento all'importo sia della retribuzione globale, sia delle singole componenti di essa.
Da evidenziare che, sebbene il legislatore abbia specificato che il beneficio non costituisca retribuzione accessoria né reddito imponibile, viene comunque in rilievo una prestazione pecuniaria che può essere modulata tenendo conto delle circostanze del caso concreto
(come, per es., un rimborso spese).
Peraltro, anche in questo caso c'è da chiedersi se in ipotesi di orario minimo (magari associato ad una supplenza breve) ricorrano le finalità dell'istituto de quo e le ragioni della disapplicazione.
In via generale possono considerarsi senz'altro equiparabili gli spezzoni di orario pari o superiori al 50% dell'orario di cattedra, considerato che ai docenti a tempo indeterminato part-time (che per legge e per CCNL devono assicurare, appunto, almeno il 50% dell'orario di cattedra) il beneficio viene riconosciuto.
Infatti, il DPCM 28.11.2016 recante la “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” prevede che “La Carta
è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale…”, senza operare alcuna decurtazione del beneficio.
IV – EVENTUALE ESCLUSIONE E/O RIDUZIONE DEL Pt_3
Quanto alla richiesta di parte resistente di “riparametrazione del diritto in ragione della durata della supplenza”, con riguardo alle supplenze annuali ed alle supplenze fino al termine delle attività didattiche è da evidenziare che la Corte di Cassazione né ha fatto distinzione tra le supplenze fino al 31 agosto di cui al primo comma dell'art. 4 della legge 124 del 1999 e le supplenze temporanee fino al termine dell'attività didattica di cui al comma 2 della legge
124/99, né ha operato o suggerito riduzioni con riferimento alle supplenze fino al termine delle attività didattiche.
La questione rileva soltanto per gli spezzoni di orario inferiori al 50% e per le supplenze temporanee, c.d. brevi e saltuarie, fattispecie non sussistente nel caso in esame.
Nel caso di specie la ricorrente ha lavorato negli anni Pt_1 scolastici 2019/2020 e 2020/2021 nella scuola secondaria di I grado con contratti di supplenza su spezzoni di orario di 12 ore settimanali, inferiori all'orario completo pari a 18 ore settimanali ma superiore all'orario part time minimo dei docenti di ruolo, pari a 9 ore settimanali (ossia il 50% dell'orario completo).
La ricorrente nell'anno 2019/2020 ha lavorato nella scuola Pt_2 secondaria di II grado, in forza di due contratti di supplenza su spezzoni di orario di 12 e 6 ore settimanali, per un totale di 18 ore settimanali, pari all'orario completo della scuola secondaria di
II grado. Nell'anno scolastico 2020/2021 la ricorrente ha lavorato con contratto di supplenza di 12 ore settimanali, inferiore all'orario completo della scuola secondaria di II grado, ma superiore all'orario minimo previsto per il part time, ossia 9 ore.
Pertanto, ai fini della fruizione del beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, le posizioni delle ricorrenti risultano senz'altro comparabili con quella dei docenti di ruolo, con conseguente accoglimento delle domande.
V - ANNO IN CORSO
Il diritto al bonus può essere azionato dal 1 settembre del relativo anno scolastico. Al momento del deposito del ricorso il diritto si era già perfezionato.
Le sopravvenienze, come la risoluzione del contratto od i provvedimenti disciplinari, che potrebbero verificarsi anche nei rapporti a tempo indeterminato, afferiscono, come in tutti i rapporti di durata, non al momento genetico ma all'esecuzione del rapporto, sono eventuali e da valutare soltanto al momento del loro verificarsi. Peraltro al momento della definizione dell'odierno procedimento l'anno in questione è trascorso senza che parte resistente abbia fornito prova della sopravvenienza di circostanze volte ad escludere il diritto della docente . Parte_1
VI - CONCLUSIONI
Sulla base della giurisprudenza della CGUE e della S.C. la norma scrutinata deve essere parzialmente disapplicata in quanto confliggente con la norma euro-unitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro.
Poiché le ricorrenti sono ancora nel sistema scolastico, è possibile l'adempimento in forma specifica.
Segue conforme condanna.
Quanto alle spese, considerata l'essenzialità di alcune statuizioni nomofilattiche della sopravvenuta pronunzia della S.C., le stesse possono essere compensate nella misura del 50%.
Scaglione fino a € 5200,00, compensi al minimo, stante la serialità della causa, esclusa la fase istruttoria, aumentati del 30% in relazione al numero delle ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte,
1) parzialmente disapplicato l'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 per violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato;
2) accerta il diritto delle ricorrenti all'attribuzione della Carta
Docente, quanto ad con riguardo agli anni Parte_1 scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; quanto a con riguardo agli anni scolastici 2019/2020 e Parte_2
2020/2021.
3) Dichiara tenuto e condanna il convenuto ad assegnare CP_1 alle ricorrenti la Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa previsto per i docenti a tempo indeterminato, nonché ad accreditarvi per l'importo di € 2000,00 e per Parte_1 Parte_2
l'importo di € 1000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data della maturazione del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
4) Condanna il alla rifusione del 50% delle spese di lite CP_1 sostenute dalla ricorrente che liquida in tale frazione in € 669,50, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con compensazione del rimanente 50% da distrarsi a favore del procuratore che si dichiara antistatario.
5) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Massa, 21/05/2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Agostini