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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 12/04/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 686/2023 R.G., avente ad oggetto: contratti e obbligazioni varie
TRA
(già ) (P.I. , in persona del Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Monica Fazio e Ivano Fazio ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi, sito in Milano via San Barnaba n. 30, in forza di procura allegata all'atto di citazione
ATTRICE
E
, in persona del Sindaco pro-tempore (C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da note in sostituzione dell'udienza del 4.4.25, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 16.5.23, giuste ricevute di accettazione e consegna in atti, conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale il Parte_1
deducendo che: in virtù di contratto di cessione aveva acquisito i crediti vantati Controparte_1
dalla società cedente, Labconsulenze S.r.l., nei confronti del derivanti Controparte_1
1 dall'esecuzione di prestazioni effettuate in favore dell'Ente, da interessi di mora maturati e maturandi, interessi anatocistici e risarcimento danni ex art. dall'art. 6 D.lgs. n. 231/02, come novellato dal D.lgs. n. 192/12; in particolare, il credito dovuto era pari ad € 43.149,33 a titolo di sorte capitale, in virtù delle fatture cedute da Labconsulenze S.r.l., prodotte in giudizio unitamente alla ricevuta di consegna e decorrenza termini, oltre gli interessi moratori ed anatocistici determinati ex artt. 2, 4 e 5 del D. Lgs n. 231/02, come novellato dal D. Lgs n. 192/12;
€ 120,00 a titolo di risarcimento del danno dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n.
231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12; le fatture erano state cedute a in forza Parte_1
della cessione di credito redatta in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificata al
Comune convenuto;
quest'ultimo, in esito al processo di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge
29/11/08 n. 185 e successive modificazioni, aveva certificato il credito di cui alle fatture cedute, fissando quale data di pagamento il 13.9.22 ed il 17.11.22; l'avvenuta certificazione confermava l'ammontare del credito ceduto nonché l'esecuzione delle relative prestazioni;
i suddetti termini erano inutilmente scaduti e, nonostante le intimazioni, inviate via pec, il resistente, non CP_1
aveva inteso effettuare il pagamento dovuto;
la società attrice aveva dunque diritto al pagamento degli interessi moratori ex artt. 2 e 5, D.lgs. n. 231/02, maturati e maturandi, sulle fatture cedute dalla loro scadenza alla data dell'effettivo pagamento, poiché anche gli interessi erano stati ceduti in forza del medesimo contratto di cessione;
tali interessi, vertendosi in ipotesi si transazione commerciale, erano stati determinati ai sensi degli artt. 2 e 5, D.lgs. n. 231/02, come novellato dal D.lgs. n. 192/12; l'attrice aveva, altresì, diritto al pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale oltre al risarcimento danni ex art. 6 D.lgs. n. 231/02, come novellato dal D.lgs. n. 192/12, per l'importo di €120,00, corrispondente all'importo € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle n. 3 fatture per cui è causa;
in via subordinata, chiedeva il pagamento della somma dovuta per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
In ragione di tanto, l'attrice domandava: nel merito, accertato e dichiarato il diritto di Parte_1
condannarsi, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 2041 e ss. c.c., il
[...] Controparte_1
in persona del Sindaco p.t. al pagamento in suo favore delle seguenti somme:
− € 43.149,33 di cui alle fatture prodotte sub doc. 2, riepilogate nell'elenco sub doc. 3 e certificate dal Comune sub doc. 6 o di quella maggiore o minore somma risultante in corso di causa, da maggiorarsi degli interessi moratori determinati ex artt. 2 e 5 e da calcolarsi, ex art. 4, del D. Lgs
n. 231/02, come novellato dal D. Lgs n. 192/12, dalle singole scadenze all'effettivo saldo nonché gli interessi anatocistici, ai sensi dell'art.1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5
2 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
€ 120,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale;
in ogni caso, con vittoria di compensi e spese del giudizio.
Instaurato il contraddittorio, esperita la procedura di negoziazione assistita, dichiarata la contumacia del l'attrice precisava le conclusioni. Controparte_1
Ciò premesso, la domanda proposta dalla in via principale risulta infondata ed Parte_1
in quanto tale non meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
Dal compendio probatorio in atti risulta che a fondamento della propria pretesa l'attrice ha dedotto la titolarità del credito in virtù dell'atto di cessione intervenuto con Labconsulenze S.r.l., in data
28.7.21, attraverso la scrittura privata autenticata dal Notaio (Rep. n. 1476, Racc. n. 968) regolarmente notificato al Comune di in data 29.7.21. CP_1
Ha evidenziato altresì che, nonostante la comunicazione delle fatture e le due successive intimazioni di pagamento, notificate rispettivamente in data 17.10.22 e 10.5.22 (cfr. doc. 7 del fascicolo di parte attrice), il debitore non aveva contestato la fornitura né la quantificazione delle somme dovute, anzi aveva provveduto alla certificazione del credito di cui alle fatture cedute, fissando quale data di pagamento il 13.9.22 ed il 17.11.22 (cfr. doc. 6 allegato all'atto di citazione).
Tanto premesso, occorre rilevare che, in base al principio dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento mentre, chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti, ovvero che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
A tal riguardo, occorre richiamare l'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento -salvo che si tratti di obbligazioni negative- deve provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza nonché allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento
(Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Nel caso di specie parte attrice ha prodotto n. 3 fatture elettroniche contenenti gli importi per il servizio erogato in favore dell'Ente dalla Labconsulenze S.r.l.: -la n. fattura n. 1176 del 9.11.21, relativa a servizi di elaborazione dati, prestazioni accessorie e noleggio attrezzatura autovelox mese di ottobre 2021, con scadenza 9.12.21, dell'importo di € 21.913,92, consegnata all'Ente in data 11.11.21; -la fattura n. 1046 del 11.10.21, scadenza 11.11.21, dell'importo di € 5.508,72,
3 relativa a servizi di elaborazione dati, prestazioni accessorie e noleggio attrezzatura autovelox mese di settembre 2021, consegnata in data 11.10.21 e la fattura n. 902 del 6.9.21, scadenza
6.10.21, dell'importo di € 15.726,69, relativa a servizi di elaborazione dati, prestazioni accessorie e noleggio attrezzatura autovelox mese di Agosto 2021, consegnata in data 6.9.21.
È stato prodotto altresì un elenco delle predette fatture non saldate (cfr. doc. 3 fascicolo di parte attrice).
La parte attrice ha esposto inoltre la circostanza che il credito di cui si controverte è stato oggetto di certificazione da parte del mediante la procedura elettronica di cui al decreto del CP_1
Ministro dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto- legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive modificazioni (cfr. doc. 6 fascicolo di parte attrice)
Non risultano prodotte invece le fatture relative agli interessi maturati per ritardato pagamento con il dettaglio nelle note di debito, né i contratti originari stipulati dal con la Controparte_1
società cedente.
Il comportamento processuale del convenuto, che, nonostante la rituale evocazione in CP_1
giudizio, è rimasto contumace, non può equipararsi alla mancata contestazione dei fatti dedotti dall'attrice a sostegno della propria domanda.
A tale riguardo, occorre infatti ulteriormente precisare che, secondo il costante orientamento della
Corte di Cassazione, ribadito con ordinanza 21 novembre 2022, n. 34170, “l'esclusione dei fatti non contestati dal “thema probandum” per il principio di non contestazione non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto”.
Del resto, la legge n. 69/2009, modificando l'art. 115 c.p.c., ha limitato il perimetro applicativo del principio di non contestazione alla sola parte costituita, sicché deve escludersi che il principio di non contestazione (o onere di contestazione specifica) operi in danno della parte contumace, anche in considerazione del dettato letterale dell'art. 115 c.p.c. che, facendo esplicito riferimento alla parte costituitasi in giudizio, è espressione del più generale atteggiamento di neutralità cui si ispira il processo contumaciale (Cass. 21/11/2014, n. 24885).
Deve escludersi dunque che la contumacia possa equivalere ad una ficta confessio e che alla contumacia possa applicarsi il principio della non contestazione sancito dall'art. 115 cpc, sia sulla base del dato letterale della norma, che si riferisce alla sola “parte costituita”, sia per consolidata giurisprudenza (cfr. Cass. 14623/2009).
Part Ciò chiarito, la ai sensi dell'art. 2697 c.c., essendo parte del giudizio un Ente pubblico, aveva l'onere di produrre i contratti originari stipulati dal medesimo con la società cedente, la
Labconsulenze S.r.l., per la fornitura delle prestazioni di cui alle fatture prodotte in giudizio.
4 E' noto infatti che, per giurisprudenza consolidata, i contratti della P.A. (compresi gli enti pubblici territoriali), ai sensi degli artt. 16 e 17 dpr 2440/1923, sono soggetti alla forma scritta ad substantiam ex art. 1350 c.c. (cfr., ex multis, tra le più recenti, Sez. U, Sentenza n. 9775 del
25/3/2022, Sez. 2, Ordinanza n. 14592 del 26/5/2021; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 510 del 14/1/2021;
Sez. 2, Ordinanza n. 11465 del 15/6/2020; Sez. 2, Sentenza n. 22778 del 12/9/2019; Sez. 2,
Ordinanza n. 27910 del 31/10/2018; Sez. L, Ordinanza n. 15645 del 14/6/2018; Sez. U, Sentenza
n. 20684 del 9/8/2018, specificamente riferita agli enti pubblici territoriali).
Tale principio esclude la possibilità di ritenere ammissibile il perfezionamento dell'accordo sulla base di una manifestazione di volontà implicita o di comportamenti concludenti o meramente attuativi (cfr. Cass. 22994/2015; Cass., 12323/2005).
Infatti, la prova della conclusione del contratto per il quale la legge impone la forma scritta ad substantiam consiste esclusivamente nella produzione del medesimo contratto scritto, non surrogabile dalla “non contestazione” (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 25999 del 17/10/2018: “il principio, sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta "ad substantiam", dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta "ad probationem", l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte”).
Pertanto, la on era esonerata dal produrre in giudizio i medesimi contratti scritti, Parte_1
in quanto, come detto, sottoposti a forma scritta ad substantiam e, quindi, non dimostrabili nemmeno ex art. 115 c.p.c.
In conclusione, in difetto degli originari contratti stipulati dall'Ente convenuto con la società erogatrice dei servizi sopra meglio descritti, non può ritenersi provata la fonte negoziale del
Part credito azionato dalla ancorché questa abbia prodotto il contratto di cessione riferito alle fatture per cui è causa, emesse da Labconsulenze S.r.l. nei confronti del e la Controparte_1 certificazione dei crediti operata dall'Ente medesimo.
Il richiamato principio, relativo alla forma scritta ad substantiam dei contratti in discorso, è stato ritenuto applicabile anche al contratto di appalto stipulato in economia, con il sistema del cottimo fiduciario, escludendosi la possibilità d'invocare, in contrario, la disciplina dettata dal Regio
Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articolo 17 che consente la stipulazione a trattativa privata
5 di contratti con le imprese commerciali a mezzo di corrispondenza “secondo l'uso del commercio”: si è infatti rilevato che anche in questo caso occorre che il perfezionamento del contratto risulti dallo scambio di proposta ed accettazione, non essendo sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo meramente verbale, come l'esecuzione della prestazione ad opera del privato, documentata dalle fatture trasmesse all'Amministrazione
(cfr. Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2016, n. 20690).
Anche la giurisprudenza di merito, in applicazione dei suddetti principi, ha costantemente ribadito che un contratto stipulato con la Pubblica Amministrazione, così come previsto dal R.D.
2440/1923, a pena di nullità, deve sempre avere la forma scritta che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che pure abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito. La fattura commerciale è un mero documento contabile avente formazione unilaterale, che non costituisce titolo negoziale e non fornisce alcuna prova riguardo l'esistenza del medesimo, essendo riconosciuta in detta ipotesi al creditore la possibilità di agire con l'azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 e seguenti c.c., che ha carattere residuale, essendo ammissibile solo quando il danneggiato, per farsi indennizzare del pregiudizio subito, non possa esperire altro rimedio (fra le tante, si cita Tribunale di Novara, sentenza n. 742 del 16 novembre 2023) .
Va accolta, invece, la domanda subordinata di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.
Secondo la Suprema Corte, a Sezioni Unite, “ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato improponibile la domanda di ingiustificato arricchimento, proposta in via subordinata rispetto a quella di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale, nonostante quest'ultima fosse stata rigettata nel merito per carenza di prova della violazione dell'obbligo di buona fede da parte del convenuto)” (Cass.
Sez. U., Sentenza n. 33954 del 05/12/2023).
Come chiarito da altra recente sentenza di legittimità (Cass. Sez. L., Sentenza n. 7178 del
18/03/2024), “l'esecuzione della prestazione - nella specie l'ideazione di un software - sulla base di un contratto con la P.A., nullo per mancanza della forma scritta o per violazione delle norme
6 che regolano la procedura finalizzata alla sua conclusione, legittima il prestatore a proporre
l'azione di ingiustificato arricchimento che, se accolta, comporta la condanna della parte pubblica al pagamento dell'indennizzo da liquidarsi, anche in via equitativa ad opera del giudice…La decisione delle Sezioni Unite sopra menzionata si riferisce, quando parla di illiceità dei contratti, alle ipotesi nelle quali il diritto alla prestazione non è riconosciuto a priori dall'ordinamento e non alle nullità derivanti dal mancato rispetto delle norme in tema di evidenza pubblica concernenti i contratti della P.A. D'altronde, è consolidata la giurisprudenza che, in presenza di vizi formali della procedura volta alla stipula di un contratto di prestazione d'opera, ammette, in astratto, l'azione ex art. 2041 c.c. (Cass., Sez. 3, n. 9809 del 9 aprile 2019;
Cass., Sez. 6-1, n. 351 del 10 gennaio 2017; Cass., Sez. 3, n. 3905 del 18 febbraio 2010). Lo stesso esame della giurisprudenza richiamata dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. 3, n. 13203 del 15 maggio 2023; Cass., Sez. 2, n. 14085 dell'11 giugno 2010; Cass., Sez. 3, n. 10427 del 18 luglio
2002) suffraga questo esito, atteso che, nelle fattispecie sottese a dette pronunce, veniva in rilievo una nullità assoluta (Cass., Sez. 2, n. 21495 del 12 ottobre 2007; Cass., Sez. 2, n. 3021 del 15 febbraio 2005) disposta per l'esigenza di evitare la frode alla legge e, comunque, l'aggiramento di norme indisponibili, poste a tutela di interessi generali. Nel caso in esame, invece, l'azione di cui all'art. 2041 c.c. è l'unico rimedio esperibile da parte del ricorrente per ottenere, seppure in parte, il compenso al quale ritiene di avere diritto (ancora Cass., Sez. 3, n. 13203 del 15 maggio
2023)”.
Tanto precisato, la domanda subordinata di arricchimento senza causa è fondata, sulla scorta del complessivo compendio probatorio in atti e, in particolare, delle fatture elettroniche contenenti gli importi per il servizio erogato in favore dell'Ente dalla Labconsulenze S.r.l. (fattura n. 1176 del 9.11.21, con scadenza 9.12.21, dell'importo di € 21.913,92, consegnata all'Ente in data
11.11.21; fattura n. 1046 del 11.10.21, scadenza 11.11.21, dell'importo di € 5.508,72, consegnata in data 11.10.21; fattura n. 902 del 6.9.21, scadenza 6.10.21, dell'importo di € 15.726,69, consegnata in data 6.9.21) e della circostanza che il credito vantato nel presente giudizio è stato oggetto di certificazione da parte del mediante la procedura elettronica di cui al decreto CP_1
del Ministro dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto- legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive modificazioni (cfr. doc. 6 fascicolo di parte attrice).
Si rileva, peraltro, che le predette fatture sono state consegnate all'ente senza che quest'ultimo, in via stragiudiziale, le abbia contestate, nemmeno all'esito dei solleciti di pagamento allegati.
Come evidenziato dalla Suprema Corte (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 949 del 2024), quando il rapporto “sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio (v. Cass. 299/2016, Cass.
7 15383/2010). Tuttavia, nel caso in cui non vi sia contestazione fra le parti rispetto al rapporto in essere fra loro, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (Cass. 13651/2006; nello stesso senso Cass. 15832/2011,
Cass. 6502/1998)”.
Va puntualizzato che “il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, esso potendo, invece, eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di "arricchimento imposto"” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 10798 del 26/05/2015).
Alla luce delle esposte considerazioni, si rigetta la domanda attorea formulata in via principale;
in accoglimento della domanda “svolta in via residuale ex art. 2041 c.c.” (cfr. pagg. 5 e 6 dell'atto di citazione), si condanna il convenuto, in persona del Sindaco p.t., al pagamento in CP_1 favore dell'attrice, in p.l.r.p.t, ai sensi dell'art. 2041 c.c., della somma di € 43.149,33, oltre interessi e rivalutazione per come di seguito indicato.
Trattandosi di debito di valore, anche qualora l'arricchimento consista in un risparmio di spesa,
l'indennizzo ex art. 2041 c.c. va liquidato alla stregua dei valori monetari in atto al momento della pronuncia ed il giudice deve tener conto della svalutazione monetaria intervenuta fino al momento della decisione, anche d'ufficio, indipendentemente dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato, dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo. Sulla somma liquidata sono poi dovuti gli interessi compensativi al tasso legale, diretti a coprire l'ulteriore pregiudizio dovuto al mancato godimento dei frutti, con decorrenza dalla data del fatto di arricchimento (Cass. n. 1889/13, n. 5278/07, n. 1287/98, n.
517/94, n. 11296/93, n. 7694/92).
Ne deriva che, sulla somma anzidetta, rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, vanno computati gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a decorrere dal verificarsi dell'arricchimento, ossia dal giorno successivo alla data di scadenza delle predette fatture, fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data, che segna la conversione del debito di valore in debito di valuta, sono dovuti i soli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo.
Rilevato che la domanda “svolta in via residuale ex art. 2041 c.c.” si fonda su un titolo giuridico
(l'arricchimento senza causa) diverso da quello della domanda principale, il rigetto di quest'ultima e, in ogni caso, la sopravvenienza, nel corso del presente giudizio, delle pronunce
8 di legittimità sopra citate inducono a disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, non ripetibili nei confronti del convenuto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 686/2023 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea formulata in via principale;
2) in accoglimento della domanda svolta in via residuale ex art. 2041 c.c., condanna il CP_1 convenuto, in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore dell'attrice, in p.l.r.p.t, ai sensi dell'art. 2041 c.c., della somma di € 43.149,33, oltre interessi e rivalutazione per come indicato in motivazione;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti, non ripetibili nei confronti del convenuto contumace.
Paola, lì 12.4.25
Il Giudice
dott. Maurizio Ruggiero
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 686/2023 R.G., avente ad oggetto: contratti e obbligazioni varie
TRA
(già ) (P.I. , in persona del Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Monica Fazio e Ivano Fazio ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi, sito in Milano via San Barnaba n. 30, in forza di procura allegata all'atto di citazione
ATTRICE
E
, in persona del Sindaco pro-tempore (C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da note in sostituzione dell'udienza del 4.4.25, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 16.5.23, giuste ricevute di accettazione e consegna in atti, conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale il Parte_1
deducendo che: in virtù di contratto di cessione aveva acquisito i crediti vantati Controparte_1
dalla società cedente, Labconsulenze S.r.l., nei confronti del derivanti Controparte_1
1 dall'esecuzione di prestazioni effettuate in favore dell'Ente, da interessi di mora maturati e maturandi, interessi anatocistici e risarcimento danni ex art. dall'art. 6 D.lgs. n. 231/02, come novellato dal D.lgs. n. 192/12; in particolare, il credito dovuto era pari ad € 43.149,33 a titolo di sorte capitale, in virtù delle fatture cedute da Labconsulenze S.r.l., prodotte in giudizio unitamente alla ricevuta di consegna e decorrenza termini, oltre gli interessi moratori ed anatocistici determinati ex artt. 2, 4 e 5 del D. Lgs n. 231/02, come novellato dal D. Lgs n. 192/12;
€ 120,00 a titolo di risarcimento del danno dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n.
231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12; le fatture erano state cedute a in forza Parte_1
della cessione di credito redatta in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificata al
Comune convenuto;
quest'ultimo, in esito al processo di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge
29/11/08 n. 185 e successive modificazioni, aveva certificato il credito di cui alle fatture cedute, fissando quale data di pagamento il 13.9.22 ed il 17.11.22; l'avvenuta certificazione confermava l'ammontare del credito ceduto nonché l'esecuzione delle relative prestazioni;
i suddetti termini erano inutilmente scaduti e, nonostante le intimazioni, inviate via pec, il resistente, non CP_1
aveva inteso effettuare il pagamento dovuto;
la società attrice aveva dunque diritto al pagamento degli interessi moratori ex artt. 2 e 5, D.lgs. n. 231/02, maturati e maturandi, sulle fatture cedute dalla loro scadenza alla data dell'effettivo pagamento, poiché anche gli interessi erano stati ceduti in forza del medesimo contratto di cessione;
tali interessi, vertendosi in ipotesi si transazione commerciale, erano stati determinati ai sensi degli artt. 2 e 5, D.lgs. n. 231/02, come novellato dal D.lgs. n. 192/12; l'attrice aveva, altresì, diritto al pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale oltre al risarcimento danni ex art. 6 D.lgs. n. 231/02, come novellato dal D.lgs. n. 192/12, per l'importo di €120,00, corrispondente all'importo € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle n. 3 fatture per cui è causa;
in via subordinata, chiedeva il pagamento della somma dovuta per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
In ragione di tanto, l'attrice domandava: nel merito, accertato e dichiarato il diritto di Parte_1
condannarsi, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 2041 e ss. c.c., il
[...] Controparte_1
in persona del Sindaco p.t. al pagamento in suo favore delle seguenti somme:
− € 43.149,33 di cui alle fatture prodotte sub doc. 2, riepilogate nell'elenco sub doc. 3 e certificate dal Comune sub doc. 6 o di quella maggiore o minore somma risultante in corso di causa, da maggiorarsi degli interessi moratori determinati ex artt. 2 e 5 e da calcolarsi, ex art. 4, del D. Lgs
n. 231/02, come novellato dal D. Lgs n. 192/12, dalle singole scadenze all'effettivo saldo nonché gli interessi anatocistici, ai sensi dell'art.1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5
2 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
€ 120,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale;
in ogni caso, con vittoria di compensi e spese del giudizio.
Instaurato il contraddittorio, esperita la procedura di negoziazione assistita, dichiarata la contumacia del l'attrice precisava le conclusioni. Controparte_1
Ciò premesso, la domanda proposta dalla in via principale risulta infondata ed Parte_1
in quanto tale non meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
Dal compendio probatorio in atti risulta che a fondamento della propria pretesa l'attrice ha dedotto la titolarità del credito in virtù dell'atto di cessione intervenuto con Labconsulenze S.r.l., in data
28.7.21, attraverso la scrittura privata autenticata dal Notaio (Rep. n. 1476, Racc. n. 968) regolarmente notificato al Comune di in data 29.7.21. CP_1
Ha evidenziato altresì che, nonostante la comunicazione delle fatture e le due successive intimazioni di pagamento, notificate rispettivamente in data 17.10.22 e 10.5.22 (cfr. doc. 7 del fascicolo di parte attrice), il debitore non aveva contestato la fornitura né la quantificazione delle somme dovute, anzi aveva provveduto alla certificazione del credito di cui alle fatture cedute, fissando quale data di pagamento il 13.9.22 ed il 17.11.22 (cfr. doc. 6 allegato all'atto di citazione).
Tanto premesso, occorre rilevare che, in base al principio dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento mentre, chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti, ovvero che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
A tal riguardo, occorre richiamare l'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento -salvo che si tratti di obbligazioni negative- deve provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza nonché allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento
(Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Nel caso di specie parte attrice ha prodotto n. 3 fatture elettroniche contenenti gli importi per il servizio erogato in favore dell'Ente dalla Labconsulenze S.r.l.: -la n. fattura n. 1176 del 9.11.21, relativa a servizi di elaborazione dati, prestazioni accessorie e noleggio attrezzatura autovelox mese di ottobre 2021, con scadenza 9.12.21, dell'importo di € 21.913,92, consegnata all'Ente in data 11.11.21; -la fattura n. 1046 del 11.10.21, scadenza 11.11.21, dell'importo di € 5.508,72,
3 relativa a servizi di elaborazione dati, prestazioni accessorie e noleggio attrezzatura autovelox mese di settembre 2021, consegnata in data 11.10.21 e la fattura n. 902 del 6.9.21, scadenza
6.10.21, dell'importo di € 15.726,69, relativa a servizi di elaborazione dati, prestazioni accessorie e noleggio attrezzatura autovelox mese di Agosto 2021, consegnata in data 6.9.21.
È stato prodotto altresì un elenco delle predette fatture non saldate (cfr. doc. 3 fascicolo di parte attrice).
La parte attrice ha esposto inoltre la circostanza che il credito di cui si controverte è stato oggetto di certificazione da parte del mediante la procedura elettronica di cui al decreto del CP_1
Ministro dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto- legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive modificazioni (cfr. doc. 6 fascicolo di parte attrice)
Non risultano prodotte invece le fatture relative agli interessi maturati per ritardato pagamento con il dettaglio nelle note di debito, né i contratti originari stipulati dal con la Controparte_1
società cedente.
Il comportamento processuale del convenuto, che, nonostante la rituale evocazione in CP_1
giudizio, è rimasto contumace, non può equipararsi alla mancata contestazione dei fatti dedotti dall'attrice a sostegno della propria domanda.
A tale riguardo, occorre infatti ulteriormente precisare che, secondo il costante orientamento della
Corte di Cassazione, ribadito con ordinanza 21 novembre 2022, n. 34170, “l'esclusione dei fatti non contestati dal “thema probandum” per il principio di non contestazione non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto”.
Del resto, la legge n. 69/2009, modificando l'art. 115 c.p.c., ha limitato il perimetro applicativo del principio di non contestazione alla sola parte costituita, sicché deve escludersi che il principio di non contestazione (o onere di contestazione specifica) operi in danno della parte contumace, anche in considerazione del dettato letterale dell'art. 115 c.p.c. che, facendo esplicito riferimento alla parte costituitasi in giudizio, è espressione del più generale atteggiamento di neutralità cui si ispira il processo contumaciale (Cass. 21/11/2014, n. 24885).
Deve escludersi dunque che la contumacia possa equivalere ad una ficta confessio e che alla contumacia possa applicarsi il principio della non contestazione sancito dall'art. 115 cpc, sia sulla base del dato letterale della norma, che si riferisce alla sola “parte costituita”, sia per consolidata giurisprudenza (cfr. Cass. 14623/2009).
Part Ciò chiarito, la ai sensi dell'art. 2697 c.c., essendo parte del giudizio un Ente pubblico, aveva l'onere di produrre i contratti originari stipulati dal medesimo con la società cedente, la
Labconsulenze S.r.l., per la fornitura delle prestazioni di cui alle fatture prodotte in giudizio.
4 E' noto infatti che, per giurisprudenza consolidata, i contratti della P.A. (compresi gli enti pubblici territoriali), ai sensi degli artt. 16 e 17 dpr 2440/1923, sono soggetti alla forma scritta ad substantiam ex art. 1350 c.c. (cfr., ex multis, tra le più recenti, Sez. U, Sentenza n. 9775 del
25/3/2022, Sez. 2, Ordinanza n. 14592 del 26/5/2021; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 510 del 14/1/2021;
Sez. 2, Ordinanza n. 11465 del 15/6/2020; Sez. 2, Sentenza n. 22778 del 12/9/2019; Sez. 2,
Ordinanza n. 27910 del 31/10/2018; Sez. L, Ordinanza n. 15645 del 14/6/2018; Sez. U, Sentenza
n. 20684 del 9/8/2018, specificamente riferita agli enti pubblici territoriali).
Tale principio esclude la possibilità di ritenere ammissibile il perfezionamento dell'accordo sulla base di una manifestazione di volontà implicita o di comportamenti concludenti o meramente attuativi (cfr. Cass. 22994/2015; Cass., 12323/2005).
Infatti, la prova della conclusione del contratto per il quale la legge impone la forma scritta ad substantiam consiste esclusivamente nella produzione del medesimo contratto scritto, non surrogabile dalla “non contestazione” (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 25999 del 17/10/2018: “il principio, sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta "ad substantiam", dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta "ad probationem", l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte”).
Pertanto, la on era esonerata dal produrre in giudizio i medesimi contratti scritti, Parte_1
in quanto, come detto, sottoposti a forma scritta ad substantiam e, quindi, non dimostrabili nemmeno ex art. 115 c.p.c.
In conclusione, in difetto degli originari contratti stipulati dall'Ente convenuto con la società erogatrice dei servizi sopra meglio descritti, non può ritenersi provata la fonte negoziale del
Part credito azionato dalla ancorché questa abbia prodotto il contratto di cessione riferito alle fatture per cui è causa, emesse da Labconsulenze S.r.l. nei confronti del e la Controparte_1 certificazione dei crediti operata dall'Ente medesimo.
Il richiamato principio, relativo alla forma scritta ad substantiam dei contratti in discorso, è stato ritenuto applicabile anche al contratto di appalto stipulato in economia, con il sistema del cottimo fiduciario, escludendosi la possibilità d'invocare, in contrario, la disciplina dettata dal Regio
Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articolo 17 che consente la stipulazione a trattativa privata
5 di contratti con le imprese commerciali a mezzo di corrispondenza “secondo l'uso del commercio”: si è infatti rilevato che anche in questo caso occorre che il perfezionamento del contratto risulti dallo scambio di proposta ed accettazione, non essendo sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo meramente verbale, come l'esecuzione della prestazione ad opera del privato, documentata dalle fatture trasmesse all'Amministrazione
(cfr. Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2016, n. 20690).
Anche la giurisprudenza di merito, in applicazione dei suddetti principi, ha costantemente ribadito che un contratto stipulato con la Pubblica Amministrazione, così come previsto dal R.D.
2440/1923, a pena di nullità, deve sempre avere la forma scritta che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che pure abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito. La fattura commerciale è un mero documento contabile avente formazione unilaterale, che non costituisce titolo negoziale e non fornisce alcuna prova riguardo l'esistenza del medesimo, essendo riconosciuta in detta ipotesi al creditore la possibilità di agire con l'azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 e seguenti c.c., che ha carattere residuale, essendo ammissibile solo quando il danneggiato, per farsi indennizzare del pregiudizio subito, non possa esperire altro rimedio (fra le tante, si cita Tribunale di Novara, sentenza n. 742 del 16 novembre 2023) .
Va accolta, invece, la domanda subordinata di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.
Secondo la Suprema Corte, a Sezioni Unite, “ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato improponibile la domanda di ingiustificato arricchimento, proposta in via subordinata rispetto a quella di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale, nonostante quest'ultima fosse stata rigettata nel merito per carenza di prova della violazione dell'obbligo di buona fede da parte del convenuto)” (Cass.
Sez. U., Sentenza n. 33954 del 05/12/2023).
Come chiarito da altra recente sentenza di legittimità (Cass. Sez. L., Sentenza n. 7178 del
18/03/2024), “l'esecuzione della prestazione - nella specie l'ideazione di un software - sulla base di un contratto con la P.A., nullo per mancanza della forma scritta o per violazione delle norme
6 che regolano la procedura finalizzata alla sua conclusione, legittima il prestatore a proporre
l'azione di ingiustificato arricchimento che, se accolta, comporta la condanna della parte pubblica al pagamento dell'indennizzo da liquidarsi, anche in via equitativa ad opera del giudice…La decisione delle Sezioni Unite sopra menzionata si riferisce, quando parla di illiceità dei contratti, alle ipotesi nelle quali il diritto alla prestazione non è riconosciuto a priori dall'ordinamento e non alle nullità derivanti dal mancato rispetto delle norme in tema di evidenza pubblica concernenti i contratti della P.A. D'altronde, è consolidata la giurisprudenza che, in presenza di vizi formali della procedura volta alla stipula di un contratto di prestazione d'opera, ammette, in astratto, l'azione ex art. 2041 c.c. (Cass., Sez. 3, n. 9809 del 9 aprile 2019;
Cass., Sez. 6-1, n. 351 del 10 gennaio 2017; Cass., Sez. 3, n. 3905 del 18 febbraio 2010). Lo stesso esame della giurisprudenza richiamata dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. 3, n. 13203 del 15 maggio 2023; Cass., Sez. 2, n. 14085 dell'11 giugno 2010; Cass., Sez. 3, n. 10427 del 18 luglio
2002) suffraga questo esito, atteso che, nelle fattispecie sottese a dette pronunce, veniva in rilievo una nullità assoluta (Cass., Sez. 2, n. 21495 del 12 ottobre 2007; Cass., Sez. 2, n. 3021 del 15 febbraio 2005) disposta per l'esigenza di evitare la frode alla legge e, comunque, l'aggiramento di norme indisponibili, poste a tutela di interessi generali. Nel caso in esame, invece, l'azione di cui all'art. 2041 c.c. è l'unico rimedio esperibile da parte del ricorrente per ottenere, seppure in parte, il compenso al quale ritiene di avere diritto (ancora Cass., Sez. 3, n. 13203 del 15 maggio
2023)”.
Tanto precisato, la domanda subordinata di arricchimento senza causa è fondata, sulla scorta del complessivo compendio probatorio in atti e, in particolare, delle fatture elettroniche contenenti gli importi per il servizio erogato in favore dell'Ente dalla Labconsulenze S.r.l. (fattura n. 1176 del 9.11.21, con scadenza 9.12.21, dell'importo di € 21.913,92, consegnata all'Ente in data
11.11.21; fattura n. 1046 del 11.10.21, scadenza 11.11.21, dell'importo di € 5.508,72, consegnata in data 11.10.21; fattura n. 902 del 6.9.21, scadenza 6.10.21, dell'importo di € 15.726,69, consegnata in data 6.9.21) e della circostanza che il credito vantato nel presente giudizio è stato oggetto di certificazione da parte del mediante la procedura elettronica di cui al decreto CP_1
del Ministro dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto- legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive modificazioni (cfr. doc. 6 fascicolo di parte attrice).
Si rileva, peraltro, che le predette fatture sono state consegnate all'ente senza che quest'ultimo, in via stragiudiziale, le abbia contestate, nemmeno all'esito dei solleciti di pagamento allegati.
Come evidenziato dalla Suprema Corte (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 949 del 2024), quando il rapporto “sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio (v. Cass. 299/2016, Cass.
7 15383/2010). Tuttavia, nel caso in cui non vi sia contestazione fra le parti rispetto al rapporto in essere fra loro, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (Cass. 13651/2006; nello stesso senso Cass. 15832/2011,
Cass. 6502/1998)”.
Va puntualizzato che “il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, esso potendo, invece, eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di "arricchimento imposto"” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 10798 del 26/05/2015).
Alla luce delle esposte considerazioni, si rigetta la domanda attorea formulata in via principale;
in accoglimento della domanda “svolta in via residuale ex art. 2041 c.c.” (cfr. pagg. 5 e 6 dell'atto di citazione), si condanna il convenuto, in persona del Sindaco p.t., al pagamento in CP_1 favore dell'attrice, in p.l.r.p.t, ai sensi dell'art. 2041 c.c., della somma di € 43.149,33, oltre interessi e rivalutazione per come di seguito indicato.
Trattandosi di debito di valore, anche qualora l'arricchimento consista in un risparmio di spesa,
l'indennizzo ex art. 2041 c.c. va liquidato alla stregua dei valori monetari in atto al momento della pronuncia ed il giudice deve tener conto della svalutazione monetaria intervenuta fino al momento della decisione, anche d'ufficio, indipendentemente dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato, dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo. Sulla somma liquidata sono poi dovuti gli interessi compensativi al tasso legale, diretti a coprire l'ulteriore pregiudizio dovuto al mancato godimento dei frutti, con decorrenza dalla data del fatto di arricchimento (Cass. n. 1889/13, n. 5278/07, n. 1287/98, n.
517/94, n. 11296/93, n. 7694/92).
Ne deriva che, sulla somma anzidetta, rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, vanno computati gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a decorrere dal verificarsi dell'arricchimento, ossia dal giorno successivo alla data di scadenza delle predette fatture, fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data, che segna la conversione del debito di valore in debito di valuta, sono dovuti i soli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo.
Rilevato che la domanda “svolta in via residuale ex art. 2041 c.c.” si fonda su un titolo giuridico
(l'arricchimento senza causa) diverso da quello della domanda principale, il rigetto di quest'ultima e, in ogni caso, la sopravvenienza, nel corso del presente giudizio, delle pronunce
8 di legittimità sopra citate inducono a disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, non ripetibili nei confronti del convenuto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 686/2023 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea formulata in via principale;
2) in accoglimento della domanda svolta in via residuale ex art. 2041 c.c., condanna il CP_1 convenuto, in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore dell'attrice, in p.l.r.p.t, ai sensi dell'art. 2041 c.c., della somma di € 43.149,33, oltre interessi e rivalutazione per come indicato in motivazione;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti, non ripetibili nei confronti del convenuto contumace.
Paola, lì 12.4.25
Il Giudice
dott. Maurizio Ruggiero
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