TRIB
Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 25/06/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela d'Adamo , a seguito dell'udienza del 25.6.2025 svoltasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
in persona del legale rapp.te pro tempore , P.IVA Parte_1 Parte_2
, corrente in NERETO (TE) alla via del Progresso n. 30, elettivamente P.IVA_1 domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Antonio Di Gaspare del Foro di Teramo in
Alba Adriatica alla Via Mazzini n. 22;
RICORRENTE
Contro
l' , CF Controparte_1 P.IVA_2
[...
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_3
Silvana Mariotti, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Istituto, in Teramo, C.so
S. Giorgio nn.14/16, presso l'Ufficio legale della Sede provinciale dell' ; CP_1
RESTISTENTE
CONCLUSIONI Come da note di trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del
25.6.2025.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente iscritto a ruolo, ha chiesto la revoca del provvedimento monitorio 364/21 , ivi Parte_1 rappresentando: a) che il decreto posto alla base dell'ingiunzione del 12.11.2021 avrebbe, quale titolo giustificativo, il presunto mancato pagamento dei contributi previdenziali/assistenziali obbligatori per il periodo da gennaio 2016 a giugno
2016, oltre gli ulteriori importi per sanzioni civili e interessi maturandi ai sensi di legge, dovuti in qualità di committente ed obbligato in solido della ditta individuale IA YE (cui aveva appaltato specifiche attività di confezionamento tessile); b) che la pretesa creditoria sarebbe inesigibile poichè risulterebbe decorso l'ordinario termine di decadenza biennale, a norma dell'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003; c) che il credito non si paleserebbe certo, liquido ed esigibile in quanto l' avrebbe omesso di indicare i Controparte_2 criteri sulla base dei quali veniva strutturata la ripartizione dei contributi;
d) che, ad ogni buon conto, dalla sorte capitale del credito avrebbe dovuto essere scomputata la quota parte di contributi già versata dalla ditta IA YE, le cui ricevute di versamento sono state via via inviate alla stessa ricorrente e prodotte nell'odierno giudizio;
e) che, ad ogni buon conto, i conteggi risulterebbero erronei in eccesso, dal momento che le lavorazioni concretamente eseguite dai dipendenti della ditta appaltatrice sarebbero state di blando rilievo e di marginale consistenza e, pertanto, non sarebbe stato plausibile comprendere, sulla base dei calcoli eseguiti dall'INPS, il criterio di corrispondenza tra il fatturato riconducibile alle lavorazioni eseguite per la committente ed i relativi oneri contributivi sulla stessa gravanti.
Si è costituito in giudizio l'INPS che ha dedotto: a) che, con accertamento ispettivo notificato il 14.11.2016 (come da Verbale Unico di Accertamento e
Notificazione N. 2016018390/S02) i funzionari, acquisendo le fatture di vendita della ditta XIA YEZHAI, accertavano che le stesse, relativamente al periodo
Pag. 2 di 6 giugno 2015/ agosto 2016, erano relative all'attività di confezionamento tessile posta in essere della (complessivamente pari ad euro 15.332,35) ; Parte_1
b) che, per l'effetto, sarebbe stato contestato e richiesto alla Società oggi opponente, nella qualità di committente obbligato in solido ex D. Lgs. n. 276/03, art. 29, il pagamento della somma di €11.210,21 (la cui intimazione è stata notificata il 7.4.2021); c) che l'eccezione di decadenza sarebbe infondata stante la non applicabilità del termine decadenziale ai crediti previdenziali vantati dagli
Enti; d) che non sarebbe decorso il termine di prescrizione quinquiennale dal momento che l'opponente avrebbe dapprima ricevuto la notifica del verbale di accertamento eseguito nei confronti dell'appaltatrice il 14.11.2016 e, successivamente, notifica della diffida ad adempiere in data 7.4.2021; e) che, ad ogni buon conto, opererebbe la sospensione per il sisma dell'anno 2016, operante dal 24.8.2016 al 30.11.2016; f) che, nel merito, tutte le deduzioni di parte ricorrente sarebbero generiche e destituite di fondamento, dal momento che dall'attività ispettiva ed accertativa sarebbe inequivocabilmente emersa la debenza del contributo e la relativa imputabilità alla ricorrente, avendo i funzionari accertatori ricostruito, mese per mese, la percentuale di attività e di fatturato della XIA YEZHAI riconducibile alla Parte_1
Rigettata l'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata istruita documentalmente e mediante audizione di testimoni.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
*
In ordine all'applicabilità del termine decadenziale, oggetto di preliminare eccezione dell'opponente, si osserva che la S.C. ha affermato che: “ In tema di appalto di opere e servizi, il termine di decadenza di due anni previsto dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n.
276 del 2003, non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente essendo la stessa soggetta al solo termine di prescrizione”
(Cfr. Cass. n.18004/2019).
Pag. 3 di 6 Circa l'eccezione di prescrizione del credito contributivo, occorre precisare come l'INPS abbia allegato la presenza di due atti interruttivi: la notifica del verbale di accertamento perfezionata nei confronti della stessa ricorrente, ricevuta in data
11.11.2016 (allegata in atti) e la notifica della diffida ad adempiere perfezionata in data
20.5.2021 (anch'essa prodotta); nulla ha, d'altro canto, eccepito parte ricorrente in ordine alla verificazione dei suddetti atti interruttivi, essendosi limitata ad eccepire il decorso del termine quinquiennale dalla data di cessazione del rapporto con la ditta appaltatrice.
L'eccezione, pertanto, è infondata.
Nel merito, preliminarmente, in punto di onere della prova, posto che il giudizio di opposizione ha per oggetto non il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante al ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella presente fase a cognizione piena, occorre compiere delle precisazioni inerente al riparto degli standard probatori.
Ebbene, come noto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo concernente oneri contributivi, l'INPS assume il ruolo di attore sostanziale, lo stesso, dunque, è onerato di dimostrare i fatti posti a fondamento del proprio diritto.
L'Ente, peraltro, ha correttamente soddisfatto tale onere producendo: a) le attestazioni delle denunce contributive della ditta appaltatrice in relazione al periodo in cui le lavorazioni sono state commissionate alla;
b) i registri IVA del periodo di Pt_1 riferimento della ditta XIA YEZHAI;
c) il verbale di accertamento con i relativi allegati;
d) il margine dei ridotti versamenti effettuati dalla stessa ditta;
e) il prospetto delle singole mensilità insolute;
f) il verbale notificato a contenente la Pt_1 specificazione del fatturato e delle singole attività riconducibili, mese per mese, all'attività conferita in appalto.
Di contro, parte opponente ha prodotto documentazione attestante l'avvenuto pagamento della quota di contributi previdenziali relativa al periodo 6/2015 ed 8/2016, adempimenti dilazionati ed effettuati da a seguito degli accertamenti Per_1 ispettivi, ossia nell'anno 2017.
Peraltro, tali quietanze indicano il codice RC01 (che trova titolo nel versamento tardivo e dilazionato delle somme dovute a titolo contributivo); inoltre l'opponente ha anche
Pag. 4 di 6 prodotto la domanda di dilazione dei contributi in fase amministrativa inoltrata dal
[...]
Per_1
Ebbene, a fronte di tali allegazioni documentali sarebbe stato onere dell'Ente previdenziale fornire prova del mancato pagamento o della riferibilità dei suddetti versamenti ad oneri contributivi relativi a differenti archi temporali o estranei dalla quota parte di attività eseguita a favore della (e ciò soprattutto ove si consideri Pt_1 che nella causale delle quietanze di pagamento allegate è indicato analiticamente il periodo contributivo di riferimento e che lo stesso coincide con quello nel quale era intercorso il contratto d'appalto tra la e la ditta appaltatrice). Pt_1
Viceversa l'Inps, quale attrice sostanziale, si è limitata a dedurre come: “l'impresa individuale XIA YEZHAI ha debiti ingenti, in via amministrativa, come emerge dal prospetto che si allega e deposita unitamente alla presente memoria” e che la stessa avesse effettuato versamenti relativi al solo periodo di maggio 2016 non riconducibili espressamente alla pretesa dell'odierno giudizio, disconoscendo, peraltro, eventuali adempimenti rateizzati posti in essere dalla ditta XIA YEZHAI in assenza di formale istanza di dilazione.
A ben vedere, però, oltre ad essere stata versata in atti espressa domanda di dilazione dei pagamenti successiva alla notifica del verbale di accertamento, sarebbe stato onere della creditrice (attrice in via sostanziale) giustificare la diversa imputazione dei suddetti versamenti (riferiti, nelle singole quietanze, ad i periodi via via indicati) ed argomentare in ordine alla persistenza dell'intera obbligazione contributiva (dal momento che, dalle allegazioni dell'Ente, il debitore principale non avrebbe versato, nemmeno parzialmente, gli oneri contributivi nel periodo di riferimento, pur essendo incontestabile la valenza documentale delle ricevute di pagamento generate dal modello
F24 e notificate a parte ricorrente).
Peraltro, la documentazione prodotta dalla resistente, proveniente dall'Agenzia delle
Entrate ed attestante i versamenti contributivi effettuati dal IA Yezhai tra il 2016 ed il
2022, conferma quanto anzidetto;
in tale prospetto sono rappresentati pagamenti volti a sanare il debito contributivo relativamente al periodo intercorrente tra gennaio 2016 e maggio 2016 (doc. 8).
Pag. 5 di 6 Inoltre, dallo stesso emerge chiaramente come il contribuente avesse versato ulteriori somme (pari, in totale, ad euro 9.66,00) tra il 2016 ed il 2017 e riferite al periodo contributivo intercorrente tra giugno 2015 e agosto 2016.
A fronte dei suddetti incontestati versamenti sarebbe stato onere dell'INPS dimostrare la persistenza di un debito contributivo residuo, imputabile all'opponente, onere che non è stato soddisfatto.
Restano assorbiti, sulla scorta di quanto anzidetto, gli ulteriori motivi di opposizione.
Le spese di lite sono poste a carico della parte soccombente e liquidate secondo i parametri del DM 55/2014 (e successive modifiche) ed in relazione al disputandum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 16/2022 così provvede:
• Accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
• condanna INPS al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
2697,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali.
Teramo, 25.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela d'Adamo
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela d'Adamo , a seguito dell'udienza del 25.6.2025 svoltasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
in persona del legale rapp.te pro tempore , P.IVA Parte_1 Parte_2
, corrente in NERETO (TE) alla via del Progresso n. 30, elettivamente P.IVA_1 domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Antonio Di Gaspare del Foro di Teramo in
Alba Adriatica alla Via Mazzini n. 22;
RICORRENTE
Contro
l' , CF Controparte_1 P.IVA_2
[...
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_3
Silvana Mariotti, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Istituto, in Teramo, C.so
S. Giorgio nn.14/16, presso l'Ufficio legale della Sede provinciale dell' ; CP_1
RESTISTENTE
CONCLUSIONI Come da note di trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del
25.6.2025.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente iscritto a ruolo, ha chiesto la revoca del provvedimento monitorio 364/21 , ivi Parte_1 rappresentando: a) che il decreto posto alla base dell'ingiunzione del 12.11.2021 avrebbe, quale titolo giustificativo, il presunto mancato pagamento dei contributi previdenziali/assistenziali obbligatori per il periodo da gennaio 2016 a giugno
2016, oltre gli ulteriori importi per sanzioni civili e interessi maturandi ai sensi di legge, dovuti in qualità di committente ed obbligato in solido della ditta individuale IA YE (cui aveva appaltato specifiche attività di confezionamento tessile); b) che la pretesa creditoria sarebbe inesigibile poichè risulterebbe decorso l'ordinario termine di decadenza biennale, a norma dell'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003; c) che il credito non si paleserebbe certo, liquido ed esigibile in quanto l' avrebbe omesso di indicare i Controparte_2 criteri sulla base dei quali veniva strutturata la ripartizione dei contributi;
d) che, ad ogni buon conto, dalla sorte capitale del credito avrebbe dovuto essere scomputata la quota parte di contributi già versata dalla ditta IA YE, le cui ricevute di versamento sono state via via inviate alla stessa ricorrente e prodotte nell'odierno giudizio;
e) che, ad ogni buon conto, i conteggi risulterebbero erronei in eccesso, dal momento che le lavorazioni concretamente eseguite dai dipendenti della ditta appaltatrice sarebbero state di blando rilievo e di marginale consistenza e, pertanto, non sarebbe stato plausibile comprendere, sulla base dei calcoli eseguiti dall'INPS, il criterio di corrispondenza tra il fatturato riconducibile alle lavorazioni eseguite per la committente ed i relativi oneri contributivi sulla stessa gravanti.
Si è costituito in giudizio l'INPS che ha dedotto: a) che, con accertamento ispettivo notificato il 14.11.2016 (come da Verbale Unico di Accertamento e
Notificazione N. 2016018390/S02) i funzionari, acquisendo le fatture di vendita della ditta XIA YEZHAI, accertavano che le stesse, relativamente al periodo
Pag. 2 di 6 giugno 2015/ agosto 2016, erano relative all'attività di confezionamento tessile posta in essere della (complessivamente pari ad euro 15.332,35) ; Parte_1
b) che, per l'effetto, sarebbe stato contestato e richiesto alla Società oggi opponente, nella qualità di committente obbligato in solido ex D. Lgs. n. 276/03, art. 29, il pagamento della somma di €11.210,21 (la cui intimazione è stata notificata il 7.4.2021); c) che l'eccezione di decadenza sarebbe infondata stante la non applicabilità del termine decadenziale ai crediti previdenziali vantati dagli
Enti; d) che non sarebbe decorso il termine di prescrizione quinquiennale dal momento che l'opponente avrebbe dapprima ricevuto la notifica del verbale di accertamento eseguito nei confronti dell'appaltatrice il 14.11.2016 e, successivamente, notifica della diffida ad adempiere in data 7.4.2021; e) che, ad ogni buon conto, opererebbe la sospensione per il sisma dell'anno 2016, operante dal 24.8.2016 al 30.11.2016; f) che, nel merito, tutte le deduzioni di parte ricorrente sarebbero generiche e destituite di fondamento, dal momento che dall'attività ispettiva ed accertativa sarebbe inequivocabilmente emersa la debenza del contributo e la relativa imputabilità alla ricorrente, avendo i funzionari accertatori ricostruito, mese per mese, la percentuale di attività e di fatturato della XIA YEZHAI riconducibile alla Parte_1
Rigettata l'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata istruita documentalmente e mediante audizione di testimoni.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
*
In ordine all'applicabilità del termine decadenziale, oggetto di preliminare eccezione dell'opponente, si osserva che la S.C. ha affermato che: “ In tema di appalto di opere e servizi, il termine di decadenza di due anni previsto dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n.
276 del 2003, non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente essendo la stessa soggetta al solo termine di prescrizione”
(Cfr. Cass. n.18004/2019).
Pag. 3 di 6 Circa l'eccezione di prescrizione del credito contributivo, occorre precisare come l'INPS abbia allegato la presenza di due atti interruttivi: la notifica del verbale di accertamento perfezionata nei confronti della stessa ricorrente, ricevuta in data
11.11.2016 (allegata in atti) e la notifica della diffida ad adempiere perfezionata in data
20.5.2021 (anch'essa prodotta); nulla ha, d'altro canto, eccepito parte ricorrente in ordine alla verificazione dei suddetti atti interruttivi, essendosi limitata ad eccepire il decorso del termine quinquiennale dalla data di cessazione del rapporto con la ditta appaltatrice.
L'eccezione, pertanto, è infondata.
Nel merito, preliminarmente, in punto di onere della prova, posto che il giudizio di opposizione ha per oggetto non il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante al ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella presente fase a cognizione piena, occorre compiere delle precisazioni inerente al riparto degli standard probatori.
Ebbene, come noto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo concernente oneri contributivi, l'INPS assume il ruolo di attore sostanziale, lo stesso, dunque, è onerato di dimostrare i fatti posti a fondamento del proprio diritto.
L'Ente, peraltro, ha correttamente soddisfatto tale onere producendo: a) le attestazioni delle denunce contributive della ditta appaltatrice in relazione al periodo in cui le lavorazioni sono state commissionate alla;
b) i registri IVA del periodo di Pt_1 riferimento della ditta XIA YEZHAI;
c) il verbale di accertamento con i relativi allegati;
d) il margine dei ridotti versamenti effettuati dalla stessa ditta;
e) il prospetto delle singole mensilità insolute;
f) il verbale notificato a contenente la Pt_1 specificazione del fatturato e delle singole attività riconducibili, mese per mese, all'attività conferita in appalto.
Di contro, parte opponente ha prodotto documentazione attestante l'avvenuto pagamento della quota di contributi previdenziali relativa al periodo 6/2015 ed 8/2016, adempimenti dilazionati ed effettuati da a seguito degli accertamenti Per_1 ispettivi, ossia nell'anno 2017.
Peraltro, tali quietanze indicano il codice RC01 (che trova titolo nel versamento tardivo e dilazionato delle somme dovute a titolo contributivo); inoltre l'opponente ha anche
Pag. 4 di 6 prodotto la domanda di dilazione dei contributi in fase amministrativa inoltrata dal
[...]
Per_1
Ebbene, a fronte di tali allegazioni documentali sarebbe stato onere dell'Ente previdenziale fornire prova del mancato pagamento o della riferibilità dei suddetti versamenti ad oneri contributivi relativi a differenti archi temporali o estranei dalla quota parte di attività eseguita a favore della (e ciò soprattutto ove si consideri Pt_1 che nella causale delle quietanze di pagamento allegate è indicato analiticamente il periodo contributivo di riferimento e che lo stesso coincide con quello nel quale era intercorso il contratto d'appalto tra la e la ditta appaltatrice). Pt_1
Viceversa l'Inps, quale attrice sostanziale, si è limitata a dedurre come: “l'impresa individuale XIA YEZHAI ha debiti ingenti, in via amministrativa, come emerge dal prospetto che si allega e deposita unitamente alla presente memoria” e che la stessa avesse effettuato versamenti relativi al solo periodo di maggio 2016 non riconducibili espressamente alla pretesa dell'odierno giudizio, disconoscendo, peraltro, eventuali adempimenti rateizzati posti in essere dalla ditta XIA YEZHAI in assenza di formale istanza di dilazione.
A ben vedere, però, oltre ad essere stata versata in atti espressa domanda di dilazione dei pagamenti successiva alla notifica del verbale di accertamento, sarebbe stato onere della creditrice (attrice in via sostanziale) giustificare la diversa imputazione dei suddetti versamenti (riferiti, nelle singole quietanze, ad i periodi via via indicati) ed argomentare in ordine alla persistenza dell'intera obbligazione contributiva (dal momento che, dalle allegazioni dell'Ente, il debitore principale non avrebbe versato, nemmeno parzialmente, gli oneri contributivi nel periodo di riferimento, pur essendo incontestabile la valenza documentale delle ricevute di pagamento generate dal modello
F24 e notificate a parte ricorrente).
Peraltro, la documentazione prodotta dalla resistente, proveniente dall'Agenzia delle
Entrate ed attestante i versamenti contributivi effettuati dal IA Yezhai tra il 2016 ed il
2022, conferma quanto anzidetto;
in tale prospetto sono rappresentati pagamenti volti a sanare il debito contributivo relativamente al periodo intercorrente tra gennaio 2016 e maggio 2016 (doc. 8).
Pag. 5 di 6 Inoltre, dallo stesso emerge chiaramente come il contribuente avesse versato ulteriori somme (pari, in totale, ad euro 9.66,00) tra il 2016 ed il 2017 e riferite al periodo contributivo intercorrente tra giugno 2015 e agosto 2016.
A fronte dei suddetti incontestati versamenti sarebbe stato onere dell'INPS dimostrare la persistenza di un debito contributivo residuo, imputabile all'opponente, onere che non è stato soddisfatto.
Restano assorbiti, sulla scorta di quanto anzidetto, gli ulteriori motivi di opposizione.
Le spese di lite sono poste a carico della parte soccombente e liquidate secondo i parametri del DM 55/2014 (e successive modifiche) ed in relazione al disputandum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 16/2022 così provvede:
• Accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
• condanna INPS al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
2697,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali.
Teramo, 25.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela d'Adamo
Pag. 6 di 6