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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/11/2025, n. 16535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16535 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice Lucia
UN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di primo grado iscritto al n. R.G. 9932/2022 assunta in decisione in data
09.07.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.c.
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
C.F. ), Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Roma, via Amiterno n. 2, presso lo studio dell'avv. Francesca
Gubbiotti che li rappresenta e difende, giusta delega in calce all'atto di citazione attori
E
DOTT. (C.F. ) elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliato in Roma, via Monte Asolone n. 8, presso lo studio degli avv.ti Milena UZ e
BI UZ che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuto
C.F. ) in persona dell'amministratore unico e Controparte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Regina
Margherita n. 239, presso lo studio dell'avv. Ettore Dragoni, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta terza chiamata oggetto: responsabilità sanitaria. conclusioni: parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione
e difesa: - In via preliminare, si chiede la rimessione della causa sul ruolo per acquisire dai ccttuu i chiarimenti e l'integrazione della perizia sugli aspetti ed in relazione alle censure illustrate in atti ed in premessa, al fine di completare le valutazioni peritali su tutti gli aspetti del caso de quo. Si chiede tale rimessione sul ruolo anche al fine di proseguire l'istruttoria con ammissione della prova per testi, previa modifica dei provvedimenti di rigetto, al fine della personalizzazione del danno di entrambi gli
1 attori, per le ragioni illustrate in premessa. 1) Nel merito, accertare e dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto di prestazione di opera professionale descritto in atti tra la sig.ra ed Pt_1 il dott. per responsabilità di quest'ultimo sotto i profili illustrati;
2) Per l'effetto, accertare e CP_1 dichiarare la responsabilità del dott. per l'errata prestazione eseguita, nei termini descritti in CP_1 atti, alla data della visita e degli accertamenti eseguiti l'11 aprile 2018, accertando anche la sua condotta colposa successiva, e per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla sig.ra e dal Pt_1 marito, , in conseguenza del ritardo diagnostico subito;
3) Per l'effetto, condannare il Parte_2 dott. al risarcimento di tutti i danni riportati dagli attori in conseguenza dei fatti narrati e di CP_1 seguito specificati: * A titolo di danno non patrimoniale: - euro 56.830 a titolo di maggior danno biologico a carattere permanente subito dalla sig.ra valutato dai consulenti di parte nella misura Pt_1 del 22%, euro 4.424 a titolo di Invalidità Temporanea Assoluta valutata in giorni 40 ed euro 3.318 a titolo di Invalidità Temporanea Parziale al 50% valutata in giorni 60, per un totale di euro 64.572, o nella diversa misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa;
- euro
32.200 a titolo di personalizzazione del danno non patrimoniale nella misura del 50% del biologico, in ragione delle considerazioni illustrate in atti, ovvero la diversa somma maggiore o minore che verrà determinata dal Giudice di giustizia anche in via equitativa ed in ogni caso oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- euro 25.000 a titolo di danno da perdita di chance costituito dal peggioramento prognostico subito in conseguenza della condotta colposa del convenuto, in particolare nella riduzione delle speranze di sopravvivenza seguite all'impossibilità di beneficiare di cure tempestive nella misura statistica clinica dettagliata in citazione, pari al 9% a 5 anni che si alza al 16%
a 10 anni, ovvero nella diversa somma maggiore o minore che il giudice riterrà di giustizia in via equitativa, tutte le somme sopra indicate oltre interessi dagli esborsi alla restituzione effettiva. * In favore del sig. : - euro 40.000 a titolo di danno non patrimoniale determinato nella Parte_2 misura di euro 40.000 per le ragioni argomentate in citazione, ovvero nella diversa somma maggiore o minore che verrà determinata dal Giudice di giustizia anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione sino all'effettivo soddisfo. - A titolo di danno patrimoniale in favore degli attori: - euro
710,87 a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla sig.ra per le prestazioni eseguite dal dott. Pt_1
e rivelatasi dannose e/o inefficaci e di quelle causate dalla sua condotta colposa, come dettagliato CP_1 in atti;
- euro 2.000 a titolo di rimborso delle spese sostenute per gli onorari corrisposti ai medici specialisti di parte, dott. e per la redazione della Persona_1 Persona_2 Persona_3 consulenza medico-legale e specialistica allegata in atti;
- euro 1.865,47 a titolo di rimborso delle spese sostenute per le prestazioni mediche eseguite a causa della condotta colposa del dott. - euro CP_1 Con 3.569,75 a titolo di rimborso delle spese sostenute per tutti i viaggi allo di Milano per le visite, gli esami, gli interventi e tutte le prestazioni cui si è dovuta sottoporre l'attrice a causa della condotta colposa del dott. tutti i sopra indicati importi con interessi dagli esborsi al saldo effettivo. 4) CP_1
Nell'ipotesi in cui il Giudice ritenga che terza chiamata, abbia legittimazione passiva Controparte_2
2 nel presente giudizio e sia responsabile per i fatti per cui è causa, si chiede specificamente di estendere le domande anche al suddetto terzo e quindi di accertare e dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto di prestazione di opera professionale descritto in atti tra la sig.ra ed il dott. e/o Pt_1 CP_1 per i profili di responsabilità illustrati in atti, accertare e dichiarare la responsabilità Controparte_2 del dott. e di in via solidale ovvero in base ai titoli di responsabilità che il CP_1 Controparte_2
Giudice ritenga all'esito del giudizio, per l'errata prestazione eseguita, nei termini descritti in atti, alla data della visita e degli accertamenti eseguiti l'11 aprile 2018, accertando anche la condotta colposa successiva del suddetto medico, e per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla sig.ra e Pt_1 dal marito, , in conseguenza del ritardo diagnostico subito, e per l'effetto condannare Parte_2 entrambi i suddetti soggetti al risarcimento di tutti i danni riportati dagli attori in conseguenza dei fatti narrati nella misura sopra già specificata;
5) Valutare la mancata partecipazione alla mediazione da parte del dott. ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 co. 2 cpc e condannarlo al versamento di CP_1 una somma pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio, per la mancata partecipazione senza giustificato motivo per le ragioni di cui alla citazione Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.”
Parte convenuta dott. : “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Roma adito, contrariis reiectis:
1. CP_1
Respingere le domande tutte formulate dai sig.ri e nei confronti del dr Parte_1 Parte_2 in quanto inammissibili e infondate in fatto e in diritto, con ogni Controparte_1 conseguenza di legge, 2. In subordine, nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità del dr
[...] respingere comunque le domande formulate dai sig.ri e Controparte_1 Parte_1 Parte_2 nei confronti del medesimo dr , accertando e dichiarando che delle
[...] Controparte_1 eventuali conseguenze risarcitorie è tenuta a rispondere la stante l'insussistenza del Controparte_2 presupposto della colpa grave di cui all'art. 9 co.I L.24/17, condannando conseguentemente quest'ultima direttamente in favore degli attori e o a manlevare e Parte_1 Parte_2 tenere integralmente indenne il dr di tutte le somme che lo stesso fosse Controparte_1 condannato a corrispondere agli attori;
In subordine accertare le distinte quote di responsabilità condannando nei limiti della quota di responsabilità alla stessa ascrivibile con Controparte_2 conseguente diritto di regresso del dr per tutte le somme eventualmente Controparte_1 versate in eccesso rispetto a quelle di effettiva responsabilità, applicando in ogni caso i limiti previsti dalla L.24/17 ex art. 9 co.5° in forza dei quali il medico può essere tenuto a rispondere determinandoli, come per legge, alla retribuzione percepita a titolo di reddito lordo dal professionista nell'anno della prestazione (anno 2018), respingendo comunque le domande risarcitorie come formulate fagli attori in quanto inammissibili e infondate, eventualmente rideterminandole, accertando i danni iuxta alligata et probata, valutando la condotta del predetto dr alla luce della L.24/17, delle Controparte_1
Linee Guida e dei protocolli applicabili al caso di specie, tenendo conto dell'applicabilità dell'art.2236 cc limitatamente al profilo dell'imperizia, con condanna come sopra richiesto della e/o con Controparte_2
3 determinazione delle distinte quote ascrivibili al professionista convenuto e alla terza chiamata
con ogni conseguenza di legge;
4. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Controparte_2 spese generali 15%, CPA ed IVA nelle misure di legge”.
Terza chiamata “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, Controparte_2 richiesta, eccezione o deduzione, rigettare ogni e qualsivoglia domanda azionata dal dott.
[...] nei confronti della società perché infondata in fatto ed in diritto Controparte_1 Controparte_2
e comunque non provata per i motivi esposti nella presente memoria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge. Con salvezza di ogni diritto.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, e il di lei marito, Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio, avanti l'intestato Tribunale, il dott.
[...] Controparte_1
per ivi sentire accertare la responsabilità dello stesso per gli esiti invalidanti
[...] riportati a causa della tardiva diagnosi della lesione cancerosa alla mammella con conseguente condanna di parte convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, nonché dei danni riflessi, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno della domanda parte attrice esponeva che:
- nel marzo del 2017 si era rivolta al dott. medico chirurgo, Controparte_1 radiologo e senologo, per sottoporsi ad un controllo al seno, avendo riscontrato in autopalpazione alcuni piccoli noduli dietro l'areola della mammella destra e volendone verificarne la natura;
- in particolare, il 09.03.2017 il dott. l'aveva visitata presso lo studio CP_1 Controparte_2 sottoponendola ad esame mammografico ed ecografico, all'esito dei quali non evidenziava immagini sospette e consigliava controllo successivo a 12 mesi (dal referto degli esami eseguiti in quella occasione risultava che “l'esame ha messo in evidenza mammelle distrettualmente dense per prevalenza della componente fibroghiandolare soprattutto in sede retroareolare e nei QSE. Risultano parzialmente individuabili immagini nodulariformi dai margini confusi nella fibrosi circostante. Non si sono evidenziate microcalcificazioni morfologicamente sospette. L'esame ecografico non ha evidenziato repertabili formazioni solide. A dx piccole cisti del diametro massimo di 10 mm. …. la prossima ecografia è consigliata a distanza di 12 mesi”;
- dopo un anno, l'11.04.2018, era tornata a controllo dal dott. in quanto lamentava CP_1 tensione del seno e persistenza dei piccoli noduli già segnalati. Eseguite la mammografia
(questa volta in tomosintesi) e l'ecografia, il medico non aveva riscontrato nessuna anomalia (dal referto “L'esame ha messo in evidenza mammelle distrettualmente dense per prevalenza alla componente fibroghiandolare soprattutto in sede retroareolare e nei QSE. Risultano parzialmente individuabili immagini nodulariformi dai margini confusi nella fibrosi circostante. .
4 sono presenti calcificazioni distrofiche. Non si sono evidenziate microcalcificazioni morfologicamente sospette. Quadro simile al precedente controllo del 2017. L'esame ecografico non ha evidenziato repertabili formazioni solide. A destra multiple cisti del diametro massimo di 15 mm.
Modica ectasia duttale soprattutto a sin., in particolare nei QS cisti confluenti nel contesto di placca mastosica;
opportuno controllo a distanza. … la prossima mammografia è consigliata a distanza di 12 mesi”), consigliando successivo controllo a 12 mesi e prescrivendo per i fastidi al seno terapia antiinfiammatoria con keratose 100 e visita di controllo dopo averla completata;
- dopo avere completato il ciclo di cure prescritto, in data 23.07.2018 si era recata nuovamente a visita dal dott. e anche in tale occasione il medico l'aveva sottoposta CP_1 ad ecografia mammaria all'esito della quale la tranquillizzava sul fatto che si trattasse di un processo flogistico che non destava alcuna preoccupazione, consigliandole di ripetere il trattamento antinfiammatorio già prescritto in caso di maggiore tensione al seno oltre all'indicazione di controllo successivo eco-mammografico a distanza di 8-9 mesi (dal referto dell'ecografia risultava che “Mammelle ad ecostruttura disomogenea, di tipo fibroghiandolare. L'esame ecografico non ha evidenziato repertabili formazioni solide. A dx multiple cisti del diametro massimo di 16 mm. Nei QS cisti confluenti del diametro massimo di 5 mm, nel contesto di placca mastosica, sostanzialmente stabile rispetto al precedente controllo….. prossimo controllo eco-mammografico tra 8-9 mesi”);
- nel mese di ottobre/novembre 2018 aveva notato la comparsa sul capezzolo della mammella destra come di una piccola puntura di zanzara e poi, prima del periodo natalizio, l'accrescimento di una massa nella parte superiore del medesimo seno tanto che eseguiva ciclo della terapia antiinfiammatoria consigliata, ma senza ottenere miglioramenti;
- pertanto, aveva deciso di anticipare la visita di controllo dal dott. al 07.01.2019 ed in CP_1 tale occasione riferiva i sintomi sopra descritti e mostrava il segno sul capezzolo, che appariva come un po' rientrato. Il medico, anche sulla base della nuova ecografia eseguita in quella occasione, aveva ribadito che si trattava di un mero processo infiammatorio non preoccupante - una mastite- per la quale le consigliava di ripetere un altro ciclo di keratose, rassicurando la paziente anche rispetto alla lesione sul capezzolo, valutata come
“un eczema” (testualmente dal referto dell'ecografia mammaria del 7.1.2019 “l'esame ecografico non ha evidenziato repertabili formazioni solide. A dx multiple cisti del diametro massimo di 20 mm. soprattutto nei QS dove appaiono confluenti in corrispondenza del reperto clinico…. Controllo a breve distanza dopo terapia con esame eco-mammografico”);
- in assenza di miglioramenti, il 31.01.2019 era tornata nuovamente dal dott. , che la CP_1 visitava e sottoponeva a mammografia ed ecografia, così refertate: “L'esame ha messo in
5 evidenza mammelle distrettualmente dense per prevalenza della componente fibroghiandolare soprattutto in sede retroareolare e nei QSE. Risultano parzialmente individuabili immagini nodulariformi dai margini confusi nella fibrosi circostante, soprattutto nei QS di dx. … Non si sono evidenziate microcalcificazioni morfologicamente sospette. Quadro simile al precedente controllo del 2018. L'esame ecografico non ha evidenziato repertabili formazioni solide. A dx multiple cisti confluenti del diametro massimo di 20 mm, nei QS in corrispondenza del reperto clinico. … Modica ectasia duttale, soprattutto a dx in prossimità dell'evidenza clinica in sede areolare. La complessità strutturale del quadro di destra consiglia valutazione con esame di RM con mdc”, consigliandole di sottoporsi a RMN delle mammelle bilaterale con mdc per precauzione;
- il giorno 02.4.2019, veniva eseguito presso l' l'esame alla presenza del Controparte_4 dott. così refertato “.. rilievo bilaterale di alcune formazioni cistiche, presenti CP_1 prevalentemente nei quadranti supero-esterni, la maggiore delle quali è apprezzabile nel quadrante superoesterno di Dx, del diametro di circa mm 20”. Dopo somministrazione di mdc, “si evidenzia, nel quadrante superesterno di destra, un'area nodulare di potenziamento delle dimensioni di circa mm 9 a contorni sostanzialmente regolari e moderatamente sfumati. … in riferimento alla morfologia/margini della lesione ed all'enhancement della stessa l'esame RM orienta per un aspetto di dubbia/non univoca interpretazione. Si segnala ispessimento dei piani cutanei e sottocutanei in sede parareolare interna, a destra, caratterizzato da un apprezzabile moderato e disomogeneo enhancement, peraltro mal valutabile per l'esiguo spessore (mm. 3-4). Opportuno controllo mirato ecotomografico e videat senologico per indicazione a caratterizzazione cito-istologica. Presenza, in sede ascellare dx, di alcuni linfonodi para centimetrici, non caratterizzabili”;
- all'esito della RMN il dott. le aveva consigliato l'esecuzione di agobiopsia alla CP_1 mammella destra, che veniva dallo stesso eseguita in data 09.4.2019 presso l'
[...]
e il referto dell'esame istologico dell'11.04.2019 rilevava “Frustoli di parenchima CP_4 mammario sede di fibroadenoma pericanalicolare e con i caratteri della mastopatia fibroso-cistica con aree di iperplasia intraduttale” nonché quello dell'esame citologico eseguito il 20.04.2019 che “Gli strisci sono costituiti da emazie e da frammenti di tessuto adiposo”;
- nonostante le rassicurazioni del medico che aveva escluso la patologia oncologica, si era decisa a rivolgersi ad altro specialista per rivalutare il proprio caso poiché la mammella destra presentava una massa evidente nella parte alta e un'alterazione al capezzolo;
- in data 17.05.2019 veniva quindi visitata dal dott. chirurgo senologo, il Persona_4 quale già sulla base del solo esame clinico riteneva si trattasse di una patologia maligna che necessitava di approfondimenti ed intervento urgenti, indirizzando per tale ragione immediatamente la paziente allo IEO-Istituto Europeo Oncologico di Milano;
6 - rivoltasi subito a tale struttura, aveva ricevuto la conferma del suddetto parere all'esito di esame ecografico ed agobiopsia eseguiti il 31.05.2019 che evidenziava “a destra in corrispondenza del reperto palpabile in sede supero interna è presente tessuto ipo-ecogeno mal parametrabile a margini in parte sfumati ed in parte spiculati, sospetto. Tale tessuto interessa pressoché tutto il quadrante supero interno e la regione emitelica superiore. Sono presenti anche alcune formazioni cistiche. In sede supero-esterna è evidente una ulteriore alterazione ipo-ecogena pseudonodulare a margini sfumati di 11 mm, anch'essa sospetta. Non si riconoscono linfonodi con caratteri patologici ai cavi ascellari”; le agobiopsie del quadrante supero-interno della mammella di destra evidenziavano “Carcinoma infiltrante (grado citologico sec. Hartveit: G1; grado nucleare sec. Black: G2) di tipo duttale”; Con
- veniva, quindi, indirizzata dai medici dello a sottoporsi ad un trattamento chirurgico
“urgente per quadro clinico e ritardo diagnostico”. Ricoverata il 12.07.2019 con diagnosi di
“neoplasia della mammella destra con infiltrazione del capezzolo”, veniva sottoposta ad intervento di “mastectomia totale destra, biopsia del linfonodo sentinella omolaterale, dissezione ascellare. Ricostruzione plastica con espansore” e dimessa il 15 luglio successivo con diagnosi di “tumori maligni delle altre sedi specificate della mammella della donna”;
- in particolare, la diagnosi istopatologica indicava “Carcinoma duttale ben differenziato, bifocale, esteso a regione retroareolare, con estesa componente intraduttale di tipo solido e cribriforme con necrosi, con cancerizzazione lobulare. Metastasi linfonodale di carcinoma a 1 linfonodo sentinella. Ulteriori linfonodi esenti da metastasi. pT2(m,is)(4.8 cm) pN1a (1/29) G1
Invasione vascolare: assente ER95% PgR 90% Ki67 8% cerbB2 debole parziale nel 40%”.;
- il 19.07.2019 era quindi tornata allo IEO per visita di controllo post-intervento e rimozione del primo drenaggio e il 31.07.2019 per medicazione e rimozione del drenaggio, con visita di controllo successiva fissata per il 13.08.2019. In questa data presso lo IEO le veniva prospettato come programma post-operatorio, elaborato all'esito di incontro collegiale
(medici delle divisioni di senologia, radioterapia, prevenzione e genetica oncologica e anatomia patologica), “in considerazione dello stadio e biologia (luminal A), … trattamento endocrino con LH-RH analogo (Decapeptyl fl.
3.75 mg 1 fl intramuscolare ogni 28 gg) per 5 anni associato a trattamento endocrino con exemestane .. 1 cp/die per 5 anni (da avviare in concomitanza con la seconda iniezione). Ridiscutere durata del trattamento endocrino dopo i primi 5 anni”;
- in relazione alla ricostruzione, si era recata allo IEO per essere sottoposta a graduale riempimento del seno, e precisamente l'11.09.2019 ad “espansione con 80 cc di soluzione fisiologica”, il 16.10.2019 ad “espansione con 80 cc di sf totale 320” e il 20.11.2019 ad
“espansione con 80 cc di soluzione fisiologica totale 400”, venendo poi inserita in lista d'attesa
“per sostituzione dell'espansore destro con protesi definitiva+mastopessi sx in an generale, ricovero day hospital”;
7 Con
- il 03.07.2020 si era ricoverata presso lo per sottoporsi al “secondo tempo ricostruttivo” dopo la mastectomia e quindi a ricostruzione plastica con espansore (intervento di
“sostituzione espansore con protesi destra e mastopessi sinistra in anestesia generale”) per essere poi dimessa il giorno dopo;
- il 22.07.2020 veniva sottoposta, sempre allo IEO, a medicazione postoperatoria con indicazione di “controllo a 6 mesi dall'intervento”. La ricostruzione del seno destro prevedeva il completamento con la ricostruzione del capezzolo mediante tatuaggio, prevista a circa dodici mesi di distanza dall'ultimo intervento per attendere che le cicatrici si distendano;
- la somministrazione della terapia ormonale le aveva causato, tra gli altri effetti, un rilevante aumento di peso, di circa 10 kg (da 64 a 74 kg), in conseguenza del quale si rivolgeva ad una dietologa, la dott.ssa presso il centro Synlab in via dei Parte_3
Castani a Roma. Pur riuscendo a raggiungere i 60 kg circa, la significativa oscillazione ponderale aveva avuto però conseguenze rilevanti causandole un'evidente asimmetria tra le mammelle, sia per consistenza dei tessuti che per dimensioni dei seni, tanto da rendere necessario il posizionamento di una protesi anche nella mammella sinistra.
Sosteneva l'attrice che la neoplasia da cui era risultata affetta avrebbe potuto e dovuto essere diagnosticata dal dott. già in occasione della visita e degli esami mammografico ed CP_1 ecografico eseguiti in data 11.04.2018, le cui immagini apparivano chiaramente indicative di un duplice focolaio di patologia tumorale. Anche il quadro clinico era coerente con tale valutazione, imponendo un immediato approfondimento diagnostico e, senza indugio, un intervento chirurgico di asportazione delle aree di addensamento.
Gli errori e le omissioni – consistenti nell'omessa diagnosi alla data dell'11.04.2018, nell'errata interpretazione dei referti mammografici ed ecografici e delle evidenze cliniche – costituivano la causa del ritardo diagnostico e terapeutico e, per l'effetto, di tutti i danni subiti dall Pt_1 in relazione alla maggiore aggressività terapeutica e chirurgica (necessità di mastectomia totale e dissezione ascellare, invece di un intervento conservativo di quadrantectomia) con riduzione delle chance di sopravvivenza, oltre al danno biologico, morale e patrimoniale, nonché i danni riflessi patiti dal coniuge.
2. Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio il dott. Controparte_1 contestando tutto quanto dedotto da parte attrice.
In particolare, deduceva l'applicazione, nel caso di specie, della Legge Gelli-Bianco, evidenziando che la sua eventuale responsabilità sarebbe di natura extracontrattuale, mentre quella della struttura sanitaria presso cui la paziente si è rivolta ( sarebbe di Controparte_2 natura contrattuale. Per tale motivo, chiedeva la chiamata in causa della suddetta società, al fine di ottenere la manleva ovvero la ripartizione delle responsabilità. Nel merito delle
8 doglianze attoree, contestava ogni addebito sottolineando, inoltre, che gli esami bioptici e i referti successivi, oggetto di contestazione, non sono stati eseguiti da lui, bensì da altri professionisti operanti in strutture diverse. In particolare, le immagini radiologiche del 2018 non consentivano una diagnosi certa, anche alla luce della complessità del quadro clinico e della natura multifocale del tumore. Invocava, dunque, l'applicazione dell'art. 2236 c.c. per i casi di particolare difficoltà tecnica. Infine, contestava le richieste risarcitorie, ritenendole infondate e sproporzionate.
3. Con provvedimento del 22.04.2022 il Giudice differiva l'udienza autorizzando la chiamata in causa della struttura Controparte_2
4. Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la società Controparte_2 rappresentando di essere una società di capitali costituita da alcuni soci - tutti medici specialistici- al fine di organizzare in forma societaria l'attività di noleggio delle attrezzature che servono ai professionisti medici per l'espletamento del loro lavoro professionale in ambito della loro attività libero professionale. Pertanto, evidenziava di avere svolto esclusivamente attività di prenotazione e gestione amministrativa delle prestazioni, senza alcun coinvolgimento diretto nell'esecuzione degli esami diagnostici o nella formulazione dei referti rappresentando che in data 02.01.2018 aveva stipulato con il dott. Controparte_1
un contratto per l'uso del locale e degli strumenti diagnostici. Escludeva, dunque, ogni
[...] addebito contestando anche il quantum debeatur.
6. La causa veniva istruita mediante acquisizione di documentazione ed espletamento di CTU medico-legale ad opera dei dott.ri (specialista in medicina legale e delle Persona_5 assicurazioni), (specialista in oncologia) e Persona_6 Persona_7
(specialista in radiologia). L'elaborato peritale veniva depositato in data 13.11.2024.
7. All'esito dell'udienza cartolare del 10.06.2025, con provvedimento del 09.07.2025, reso all'esito dell'udienza cartolare del 10.06.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Appare opportuno premettere che la presente controversia, vertente su fatti accaduti nel corso dell'anno 2018, soggiace all'applicazione della Legge n. 17 dell'8 marzo 2017 (cd. Legge
Gelli Bianco) entrata in vigore il 1°aprile 2017.
Occorre esaminare partitamente la posizione della struttura sanitaria, da quella del sanitario.
In particolare, antecedentemente all'entrata in vigore della Legge , era consolidato Parte_4
l'orientamento giurisprudenziale che qualificava la responsabilità della struttura sanitaria come responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., sul presupposto che l'accettazione del paziente in struttura sanitaria, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comportasse
9 la conclusione di un contratto spedalità e di assistenza sanitaria comprendente prestazioni primarie di carattere medico sanitario ma anche prestazioni accessorie.
A questo proposito, occorre precisare che struttura sanitaria risponde "in via diretta" nel caso di danno provocato da inefficienza organizzativa (ad es. malfunzionamento delle apparecchiature), dunque per gli obblighi accessori connessi alla prestazione principale, configurandosi il c.d. danno da disorganizzazione ed invero, risponde in via indiretta, nelle ipotesi di obbligazioni "mediche" in senso stretto (con riferimento dunque ad interventi diagnostici e/o terapeutici), ai sensi dell'art. 1228 c.c. per il fatto commesso dagli "ausiliari"
(sanitari).
Quanto alla responsabilità dei medici, nonostante i dubbi interpretativi registratisi, sia in dottrina che in giurisprudenza, è stato prevalente anche in questo caso l'orientamento per cui la responsabilità del singolo medico avesse natura contrattuale e trovasse la propria fonte nel c.d. contatto sociale qualificato. Nemmeno la successiva legge 189 del 2012 ha inquadrato la responsabilità medica come forma di responsabilità extracontrattuale, atteso che, secondo l'unanime lettura data dalla Corte di Cassazione all'art. 3, comma 1, della citata legge nelle sue prime applicazioni, la disposizione in esame si limitava ad escludere la rilevanza della colpa lieve nell'ambito civile stabilendo che per il medico valeva comunque l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c., vale a dire l'obbligo del risarcimento del danno, senza però ricondurre la responsabilità del sanitario nell'alveo di applicazione della responsabilità aquiliana (Cass. civ.
n. 08940 del 17 aprile 2014).
Solo con la legge 8 marzo 2017 n. 24 recante "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie" il legislatore provvede ad una revisione complessiva della materia così introducendo un sistema binario, e differenziando la posizione della struttura sanitaria da quella dei singoli medici.
Ed invero, l'art. 7 della legge n. 24/2017 ha provveduto ad inquadrare la responsabilità della struttura sanitaria, quale responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c. e 1228 c.c., a fronte della stipulazione del contratto atipico di spedalità e dell'acquisizione del consenso
(anche implicito tramite accettazione) del paziente. Per quel che concerne, invece, il medico, la responsabilità di quest'ultimo si configura come extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c.
(testualmente, "
1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario
10 nazionale nonché attraverso la telemedicina.
3. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e dell'articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge.
4. Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo").
In particolare, la struttura sanitaria pubblica o privata che nell'adempimento della propria obbligazione si avvale dell'opera di sanitari anche se scelti dal paziente o non dipendenti della struttura stessa risponde ai sensi dell'art. 1218 e 1228 c.c., dunque a titolo contrattuale, delle condotte dolose o colpose di questi ultimi. Tale norma ha inquadrato la responsabilità della struttura ospedaliera quale responsabilità contrattuale a fronte della stipulazione del contratto atipico di spedalità. Per quel che concerne invece il medico, la responsabilità è di natura extracontrattuale o aquiliana, salvo l'ipotesi della precedente stipulazione di un contratto d'opera professionale tra il sanitario ed il paziente.
A ciò si aggiunga che la legge 8 marzo 2017 n. 24 recante, nella parte in cui ha abrogato la predetta norma e ha disposto all'art. 7, comma 3, che "l'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e dell'articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge", non è retroattiva, attesa l'assenza di una norma transitoria che disponga in tal senso, e quindi, ai sensi dell'art. 11 delle preleggi, non risulta applicabile alle fattispecie perfezionatesi prima della sua entrata in vigore, avvenuta l'1° aprile 2017, verificandosi diversamente una lesione ingiustificata del legittimo affidamento dei consociati in ordine al regime contrattuale della responsabilità del medico e al conseguente regime probatorio cui fare riferimento nei procedimenti già pendenti. Il principio esposto trova peraltro conferma nell'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale "In tema di responsabilità sanitaria, le norme poste dagli artt. 3, comma
1, del d.l. n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, e dall'art. 7, comma 3, della legge n.
24 del 2017, non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore." (Cass. 28994 del 2019).
11 In virtù della natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, costituisce quindi onere del personale sanitario provare la correttezza del proprio operato secondo gli imposti criteri di diligenza e perizia, con la conseguenza che, ove sussista incertezza sull'operato, l'inadempimento deve essere accertato in base alla regola dell'onere probatorio;
ricade, invece, a carico del paziente l'onere della prova del nesso causale, con i criteri della probabilità logica, generalmente fornita per presunzioni e mediante prova di fatti secondari.
Ne discende che, nei giudizi di risarcimento del danno causato da attività medica, grava sull'attore l'onere di allegare e provare l'esistenza del rapporto di cura, il danno e il nesso causale, mentre lo stesso ha unicamente l'onere di allegare - ma non provare - la colpa del personale sanitario;
invece, onerato della prova che l'eventuale danno riscontrato è dipeso da causa a sé non ascrivibile (cfr. Cass. n. 10297/04; Cass. 8826/2007; Cass. n. 13953/2007). Nella prospettiva dell'accertamento, in particolare, la casualità civile è retta dalle medesime regole che presiedono alla verifica del nesso di causalità nel giudizio penale, atteso che ciò che muta
è lo standard probatorio necessario per l'affermazione della responsabilità; ed invero, mentre nel campo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", stante la diversità dei valori in discussione e l'equivalenza delle posizioni delle parti contendenti nel processo civile (cfr. Cass. S.U. n. 580/2008; Cass. n. 21619 del 2007).
Sul piano della colpa, infine, la responsabilità del medico postula la violazione dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività sanitaria, tra i quali quello della diligenza, che va a sua volta valutato con riguardo alla natura dell'attività, essendo tenuto il medico alla diligenza del debitore qualificato prevista dall'art. 1176, secondo comma, c.c. e, dunque, al rispetto di tutte le regole e gli accorgimenti che, nel loro insieme, costituiscono la conoscenza della professione medica. Va da sé che, nel caso in cui la prestazione resa implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, così da consentire il risarcimento dei danni unicamente nel caso in cui il paziente provi il dolo o la colpa grave del medico ex art. 2236 c.c., l'onere di allegazione e probatorio continua a gravare sulla struttura sanitaria e/o sul sanitario (cfr.
Cass. n. 15404/02; Cass. n. 2042/05).
Ne segue che clinica in cui è avvenuta l'operazione è responsabile per il fatto degli ausiliari, rispondendo delle condotte, dolose o colpose, degli esercenti la professione sanitaria, di cui si avvale nell'adempimento della propria obbligazione, anche se:
a) sono scelti dal paziente;
b) non siano dipendenti della struttura stessa, ma svolgano la prestazione in regime di libera professione intramoenia ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica oppure in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, nonché attraverso la telemedicina.
12 Al contrario il sanitario risponde a titolo di responsabilità aquiliana (art. 2043 c.c.), salvo il caso in cui abbia agito nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale assunta con il paziente.
Le due responsabilità di cui sopra possono concorrere ai sensi dell'art. 2055 c.c., a mente del quale, se il fatto di danno è imputabile a più soggetti (ad esempio, la clinica e il medico), essi sono obbligati in solido al risarcimento del danno a maggior tutela del danneggiato. La responsabilità solidale dei danneggianti, infatti, postula solo l'imputabilità del pregiudizio a più persone, a prescindere dal fatto che siano diversi i titoli di responsabilità (contrattuale e aquiliana).
Riassumendo, se il paziente agisce contro la struttura a titolo di responsabilità contrattuale deve allegare: a) l'inadempimento del sanitario idoneo a cagionare il danno;
b) il nesso causale tra condotta ed evento (Cass. 6593/2019; Cass. Ord. 21939/2019); c) fornire la “prova positiva” dell'avvenuto adempimento o dell'esatto dell'adempimento, in virtù del criterio della maggiore vicinanza della prova.
Se agisce contro il medico a titolo di responsabilità extracontrattuale (salvo il caso in cui il sanitario abbia adempiuto un'obbligazione contrattuale assunta con il paziente) questi deve provare e allegare: a) gli elementi costitutivi dell'illecito; b) il nesso eziologico;
c) il danno ingiusto;
d) la sua imputabilità all'autore del fatto.
9. Tali essendo le coordinate normative ed interpretative sulla base delle quali va ricercata la soluzione del caso in esame, la domanda risulta fondata per i motivi di seguito esposti.
La consulenza tecnica d'ufficio.
L'attività istruttoria delle parti circa la prova della sussistenza del nesso di causalità è stata incentrata su una CTU collegiale di tipo medico-legale che ha potuto esaminare e valutare la documentazione prodotta dalle parti al fine di accertare se fosse censurabile la condotta dei convenuti con riguardo al dedotto ritardo diagnostico concernente la neoplasia mammaria.
A tal riguardo, preme rilevare in ordine alla richiesta di parte attrice di rimessione della causa sul ruolo per ottenere ulteriori chiarimenti dai cc.tt.uu., che questo Tribunale non reputa necessario procedere ad una integrazione/rinnovazione della CTU perché possono trarsi tutti i dati medico-legali e scientifici dall'analisi condotta dal Collegio finanche nei chiarimenti forniti in risposta ai rilievi critici formulati dalle parti.
10. Appare, quindi, opportuno riferirsi a quanto accertato dai cc.tt.uu., dott.ri Per_5
(specialista in medicina legale e delle assicurazioni),
[...] Persona_6
(specialista in oncologia) e (specialista in radiologia), i quali ricostruita la Persona_7 vicenda clinica che ha interessato l'attrice, hanno accertato la responsabilità professionale colposa per imperizia del dott. nel non aver riconosciuto per tempo l'esordio Controparte_1 della patologia neoplastica mammaria. Questo errore iniziale ha determinato un ritardo di
13 circa nove mesi nell'avvio degli accertamenti diagnostici e terapeutici, successivamente affidati ad altre strutture sanitarie, causando un peggioramento delle condizioni cliniche della paziente.
In particolare, secondo quanto evidenziato dai cc.tt.uu., in tale intervallo temporale, la malattia ha verosimilmente progredito, circostanza che, se individuata in tempo, avrebbe potuto essere trattata in maniera diversa.
Secondo quanto rilevato dai cc.tt.uu. non si può escludere che una diagnosi precoce avrebbe evitato la necessità di una mastectomia radicale, mentre hanno sostenuto come sia ragionevole ritenere che il ritardo diagnostico abbia favorito la diffusione linfonodale, rendendo necessario lo svuotamento del cavo ascellare destro durante l'intervento chirurgico.
Pertanto, le conseguenze di tale linfadenectomia sono considerate diretta conseguenza della condotta colposa del medico convenuto.
In relazione alla diagnosi, dalla revisione della documentazione diagnostica agli atti, il collegio peritale ha accertato l'erronea interpretazione dell'esame mammografico, soprattutto a partire dalle immagini di aprile 2018. Le stesse mostravano elementi significativi, quali una marcata asimmetria di densità e un'area di distorsione, oltre a indicatori indiretti come l'aumento delle microcalcificazioni, raggruppate e correlate ai segni diretti. Tali caratteristiche risultavano compatibili con la presenza di una lesione di tipo eteroformativo.
Sul punto, il collegio peritale ha evidenziato che il riscontro di segni diretti e indiretti, indicativi di una patologia a carattere evolutivo e presenti già nell'esame mammografico di aprile 2018, avrebbe dovuto orientare verso ulteriori approfondimenti diagnostici, consistenti nell'anticipazione dell'ecografia mammaria, nell'esecuzione di una risonanza magnetica bilaterale con mezzo di contrasto e nella tipizzazione dei reperti mediante biopsia stereotassica. Il quadro mammografico richiedeva un'integrazione diagnostica con indagine ecografica e, in assenza di rilievi significativi all'ecografia, un approfondimento tramite RM con mezzo di contrasto e/o biopsia stereotassica (Mammotome), in relazione alla presenza delle microcalcificazioni evidenziate nell'area di asimmetria di densità localizzata nel quadrante supero-esterno della mammella destra.
I cc.tt.uu. hanno rilevato che l'iconografia presentava una risoluzione di contrasto e spaziale non ottimale, ma comunque sufficiente per individuare i reperti di interesse nelle regioni mammarie, ad eccezione dei cavi ascellari, dei complessi areola-capezzolo e del profilo cutaneo, non valutabile a causa della sovraesposizione nelle proiezioni mammografiche.
Inoltre, la revisione delle immagini mammografiche non risultava significativamente compromessa dalla presenza di alcuni artefatti rilevabili su tutte le quattro proiezioni.
In conseguenza dell'errata diagnosi, anche la scelta del trattamento da parte del medico convenuto non fu corretta.
14 Infatti, come sottolineato dal Collegio peritale, il monitoraggio delle lesioni mammarie, risultate poi due all'istologia definitiva, non è stato gestito correttamente, poiché non sono stati programmati i controlli necessari né richiesta tempestivamente la biopsia mammaria. Se tali procedure fossero state predisposte ed eseguite in tempi brevi, la diagnosi avrebbe potuto essere definita entro un massimo di tre mesi dall'eco-mammografia di aprile 2018.
Pertanto, i cc.tt.uu. hanno riconosciuto un nesso causale diretto tra la mancata operatività di parte convenuta e l'entità dei postumi, da considerarsi come danno conseguenza, tenuto conto dell'assenza di familiarità, predisposizione genetica e di una precedente storia clinica mammaria negativa per patologie rilevanti. Nello specifico, le menomazioni attribuibili al ritardo della diagnosi e all'errore nel follow-up sono state così individuate dai cc.tt.uu. nell'esecuzione di una linfadenectomia ascellare estesa a destra, che non sarebbe stata necessaria se si fosse intervenuti tempestivamente in condizioni di assenza o minimo coinvolgimento linfonodale.
Qualora il trattamento fosse stato correttamente eseguito, il danno biologico residuo si sarebbe attestato intorno al 15-18%, derivante esclusivamente dagli esiti della mastectomia destra.
Pertanto, il maggior danno conseguente alla responsabilità medica è stato individuato in un danno biologico permanente del 5% (cinque per cento) globalmente considerato specificando che l'intervento di ricostruzione plastica mammaria che la paziente deve ancora finalizzare non rientra nelle conseguenze del maggior danno cagionato dalla mala gestio professionale.
Inoltre, come accertato dai cc.tt.uu. la colpa professionale del convenuto non ha cagionato perdita di chances di sopravvivenza.
In risposta alle osservazioni critiche del consulente di parte convenuta circa le censure sulla interpretazione delle immagini diagnostiche, è stato precisato che l'errore diagnostico va collocato ad aprile 2018. Per quanto riguarda la velocità di crescita, il tumore mammario presentava caratteristiche biologiche compatibili con una neoplasia G1-G2, classificabile come a medio rischio. I tempi di replicazione cellulare risultavano coerenti con un accrescimento loco-regionale, come confermato dal grado nucleare G2, indicativo di attività proliferativa medio-alta, e dalla presenza di cancerizzazione lobulare con aree di necrosi.
Dal punto di vista chirurgico, la malattia si configurava come una neoplasia multicentrica, con due noduli localizzati nello stesso quadrante della mammella destra e con estensione periareolare.
In risposta alle osservazioni critiche mosse dai consulenti di parte attrice concernenti anche l'intervento di mastectomia e la valutazione del maggior danno, il collegio peritale ha evidenziato che “La placca mastosica evidente al controllo dell'11.4.2018 presentava già le caratteristiche di una lesione a carattere maligno. La mastectomia era indicata, anche se non con
15 carattere assoluto ma come opzione preferenziale, alla data dell'11.4.2018 essendo le due lesioni entrambe collocate in uno stesso quadrante, una di esse prossima al complesso areola-capezzolo (CAC).
(…) In base alla revisione di immagini non si rilevavano sicure zone di rischio nel 2017. Secondo le linee guida accreditate nel 2018 la terapia ottimale in premenopausa comprendeva l'utilizzo di un LH-
RH agonista in associazione alla terapia con antiestrogeni o antiaromatasici. Non si ritiene che
l'opzione non comprendente una terapia antiormonale fosse ugualmente valida per la Sig.ra in Pt_1 rapporto alla storia clinica della paziente. L'ipotesi del non trattamento ormonale per tumori di mammari di minime dimensioni rimane una opzione teorica, molto poco praticata soprattutto in premenopausa dove il rischio di recidive tumorali è alto. (…) Relativamente alle note dei C.T. di parte attrice vi e' da notare che fondano la loro valutazione del 18% sulla teoria che una corretta diagnosi precoce avrebbe evitato la necessità della mastectomia radicale della perizianda. Ebbene, suddetta teoria appare sconfessata dai colleghi C.C.T.T.U.U. e pertanto, dobbiamo ritenere che la valutazione del 5% riconosciuta per gli esiti della linfoadenectomia sia ampiamente comprensiva all'interno della valutazione complessiva del danno biologico gia' riconosciuto dagli stessi C.T.P. (…)”
11. Ed allora, alla luce delle conclusioni cui è giunto il Collegio peritale, ritenute condivisibili dall'odierno decidente, e in ragione delle repliche alle osservazioni delle parti, deve ritenersi sussistente la responsabilità del medico e della struttura convenuta.
Infatti, si ritiene acclarato che il dott. per imperizia non ha Controparte_1 riconosciuto per tempo l'esordio della patologia neoplastica mammaria della paziente, odierna attrice. Tale condotta ha comportato un aggravamento della malattia con necessità di intervenire con una linfadenectomia ascellare estesa dx non necessaria se si fosse intervenuti più precocemente in una condizione di assenza o minimo interessamento linfonodale.
Per quanto concerne il nesso causale tra l'inadempimento accertato e il fatto dannoso, i
CC.TT.UU. hanno accertato che dal ritardo diagnostico in esame sono residuati dei postumi diversi rispetto a quelli ricollegabili ad una diagnosi tempestiva consistenti in un errato follow-up e nell'aver dovuto effettuare una linfadenectomia ascellare estesa dx non necessaria se si fosse intervenuti più precocemente in una condizione di assenza o minimo interessamento linfonodale.
Inoltre, parte convenuta non hanno fornito prova dell'esistenza di fattori causali alternativi e/o della particolare complessità della diagnosi ai sensi dell'art. 2236 c.c., né sono emersi elementi che possano valutarsi in termini di concorso di colpa del danneggiato rilevante ex art. 1227 c.c.
Infatti, come accertato dal collegio peritale, già a partire dall'imaging dell'aprile 2018 erano presenti “(…) segni diretti (accentuazione dell'asimmetria di densità, concomitante area di distorsione) ed indiretti (microcalcificazioni aumentate di numero, raggruppate e contestuali ai descritti segni diretti), sospetti per una patologia a carattere eteroformativo. Il riscontro dei segni,
16 diretti ed indiretti, sospetti per una patologia a carattere evolutivo, evidenti a partire dall'esame mammografico dell'aprile 2018, avrebbe dovuto indicare l'esecuzione di approfondimenti diagnostici, costituiti dalla anticipazione della ecomammografia, dalla RM mammaria bilaterale con m.d.c. e dalla tipizzazione dei reperti di interesse con biopsia stereotassica. Il quadro diagnostico relativo al test mammografico necessitava di integrazione diagnostica con esame ecografico ed, in assenza di significativi rilievi percepibili all'indagine sonografica, di approfondimento diagnostico mediante indagine RM mammaria con mdc e/o biopsia stereotassica (Mammotome) in rapporto alla presenza delle descritte microcalcificazioni, percepibili nel contesto dell'asimmetria di densità a localizzazione supero-esterna destra. Si riscontra come l'iconografia presentasse, una risoluzione di contrasto e spaziale non ottimale, tuttavia sufficiente per consentire la rilevazione dei reperti di interesse a carico degli ambiti mammari ove si eccettuino i cavi ascellari, i complessi areola-capezzolo ed il profilo cutaneo non valutabile in rapporto alla sovra-esposizione in fase di acquisizione delle proiezioni mammografiche. Inoltre, la revisione dell'imaging mammografico, relativamente ai documentati ambiti mammari, non risulta significativamente limitata dalla presenza di alcuni artefatti rilevabili su tutte le quattro proiezioni mammografiche.” Pertanto, la sussistenza di segni diretti sospetti per una patologia a carattere eteroformativo esclude la particolare complessità della prestazione.
12. Ciò posto, a parere di questo giudice, sulla base delle considerazioni medico legali contenute nella CTU, deve quindi affermarsi la responsabilità del dott. in quanto sono CP_1 stati provati i fatti costitutivi della pretesa attorea, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della colpa, esulando dalle ipotesi di cui all'art. 2236 c.c., poiché come riconosciuto da tutti i consulenti, dall'imaging dell'aprile 2018 erano presenti segni diretti (accentuazione dell'asimmetria di densità, concomitante area di distorsione) e indiretti (microcalcificazioni aumentate di numero, raggruppate e contestuali ai descritti segni diretti), che doveva indirizzare la ricerca diagnostica.
Analogamente, deve ritenersi sussistente la responsabilità in capo alla struttura convenuta ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., in quanto è stata fornita la prova della responsabilità del sanitario in essa operante.
Invero, dagli atti risultano una serie di elementi che fanno ritenere che 95 eserciti CP_2 attività sanitaria. In primo luogo, dalla visura camerale (doc. 2 del fascicolo di 95) CP_2 risulta che tra le attività costituenti l'oggetto sociale della struttura in esame vi è anche “lo svolgimento e la gestione di attività sanitarie”. In secondo luogo, dal contratto allegato in atti dalla struttura convenuta (v. doc. 1 comparsa di costituzione si ricava che Controparte_2 la società si impegna a prestare il servizio di diagnostica strumentale, consistente nella messa a disposizione dei locali e delle attrezzature di diagnostica, dietro il pagamento di un corrispettivo stabilito nella “quota del 32% per singola prestazione” eseguita dal medico (cfr. art. 4). È quindi evidente come tutto il corrispettivo, e non solo una parte, sia costituito da una
17 percentuale apprezzabile (32%) sugli utili, tanto da trasformare quello che potrebbe sembrare un contratto di locazione in un contratto di collaborazione professionale. Infine, dalle fatture allegate da parte attrice (docc. da 28 a 32 atto introduttivo) si evince chiaramente come le stesse siano state emesse proprio dalla società . CP_2
Ne discende che per il medico e la struttura convenuta la responsabilità è solidale per l'intero danno accertato come subito del paziente, ai sensi degli articoli 1228, 1292 e 2055 c.c., stante l'estensione della domanda di parte attrice anche nei confronti dell'obbligato in solido formulata tempestivamente con la prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 CP_2
c.p.c.
13. I danni risarcibili.
Secondo l'ormai accreditata interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., il danno non patrimoniale è risarcibile oltre che in presenza di un fatto reato (art. 185 c.p.) o di una fattispecie espressamente prevista dalla legge, anche quando il fatto illecito – contrattuale o extracontrattuale - abbia vulnerato in modo grave diritti inviolabili della persona, sanciti dalla Costituzione. Le note sentenze del novembre 2008 (S.U. 26972/08), ponendosi nel solco tracciato dalle pronunce 8827 e 8828/2003, hanno infatti espressamente affrontato e positivamente risolto la questione della risarcibilità di tutte quelle situazioni soggettive costituzionalmente tutelate (diritti inviolabili o “fondamentali”, come l'art. 32 definisce la salute), diverse dalla salute, e pur tuttavia incise dalla condotta del danneggiante oltre quella soglia di tollerabilità definita da elementari principi di civile convivenza.
Il pregiudizio risarcibile – avvertono inoltre le Sezioni Unite - è tuttavia soltanto quello connotato da una certa soglia di gravità, e dunque tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza. Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità e il pregiudizio non sia futile.
Una volta ribadito che meritevoli di ristoro per equivalente sono soltanto i pregiudizi scaturenti dalla lesione, di apprezzabile gravità, di interessi particolarmente qualificati, le
Sezioni Unite hanno espressamente aderito alle pronunce (Cass 8827 e 8828/03) che avevano ritenuto non proficuo ritagliare all'interno della generale categoria del danno non patrimoniale specifiche figure di danno, etichettandole in vario modo, e hanno ribadito che la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. dev'essere riguardata non già come occasione di incremento delle poste di danno o addirittura di duplicazione del risarcimento degli stessi pregiudizi, ma come mezzo per colmare le lacune della tutela risarcitoria della persona.
18 All'esito delle decisioni dell'11.11.2008, dunque, la categoria del danno non patrimoniale risulta delineata in termini di categoria concernente le ipotesi di lesione di interessi inerenti la persona, non connotati di rilevanza economica, avente natura composita, articolantesi in una pluralità di aspetti (o voci) con funzione meramente descrittiva, quali il danno biologico, il danno morale, il danno da perdita del rapporto parentale, il danno esistenziale.
Lungi da risultarne esclusa la risarcibilità del c.d. danno morale soggettivo, inteso quale sofferenza morale anche a carattere permanente (e dunque senza ulteriori connotazioni in termini di durata), si specifica piuttosto che esso integra pregiudizio non patrimoniale suscettibile di autonomo ristoro ove venga in rilievo quale unica componente del danno patrimoniale sofferto, come accade quando sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nell'identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano invece dedotte siffatte conseguenze, determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e di quello morale così inteso, sovente liquidato in percentuale del primo.
In tal caso, esclusa la praticabilità di tale operazione, il Giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, dovrà procedere a adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Va, innanzitutto, osservato, quanto ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale derivante da malpractice del medico, che la legge 189/2012 che ha convertito il DL 158/2012
(cd. Decreto Balduzzi), ha esteso anche alla materia della responsabilità sanitaria i criteri di liquidazione indicati negli artt. 138 e 139 D.Lgs. 209/2005 (cd. Codice delle Assicurazione).
In particolare, l'art. 3 comma IV così testualmente dispone: “Il danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli
138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente integrate con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti all'attività di cui al presente articolo”.
Il citato D.Lgs. ha introdotto la tabella unica nazionale per la liquidazione delle invalidità c.d. micropermanenti e con i successivi interventi del 2017 (leggi n.24 e n.124) ha ulteriormente codificato i parametri di liquidazione dei danni alla persona sino al 9%.
I criteri ed i parametri di liquidazione dei danni alla persona pari o superiori al 10% restano, pertanto, di soluzione prettamente giurisprudenziale, sebbene la valutazione in via equitativa del danno biologico, ex art. 2056 e 1223 c.c., debba essere indirizzata da indici e criteri di scelta di certa identificazione.
19 Orbene, ritenendo i criteri equitativi introdotti dalla Tabella di questo Tribunale più congrui e più rispondenti alle esigenze del caso concreto, se ne terrà conto per la liquidazione del danno.
In tal senso la Suprema Corte ha affermato che “l'esigenza di uniformità di trattamento nella liquidazione del danno non patrimoniale, se può ritenersi certamente garantita dal riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, ampiamente diffuso sul territorio nazionale e da cui la Suprema Corte, in applicazione dell'art.3 Cost., riconosce la valenza in linea generale di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt.1226 e 2056 c.c., tuttavia non può considerarsi automaticamente pregiudicata dall'utilizzo di differenti criteri tabellari, come nel caso di specie delle tabelle del Tribunale di Roma, ove il giudice ritenga che ricorrano elementi di valutazione atti a giustificare l'abbandono delle tabelle milanesi e reputi congruo l'importo risarcitorio, anche in confronto al risultato ottenibile mediante applicazione di queste ultime” (Cass. n.8580/2019).
13.1 La questione oggetto di discussione tra le parti concerne la natura del danno biologico del 5%: se esso debba essere qualificato come postumo assoluto (rientrante nella scala 0–5%) oppure come danno differenziale, derivante da un aggravamento di una preesistente invalidità (es. da 15% a 20%).
Il danno accertato dai ccttuu appartiene alla categoria del cd. danno differenziale, da liquidare sulla base del principio confermato dalla Suprema Corte in una delle sentenze del cosiddetto decalogo del novembre 2019 (la numero 28986) in base al quale, di eventuali malattie preesistenti che hanno contribuito alla lesione finale della salute (il c.d. "danno differenziale") si debba tenere conto a fini risarcitori non mediante la detrazione dei punti di invalidità permanente pregressa (o comunque ipotizzabile come evoluta in base alla patologie pregresse) dal grado percentuale di invalidità permanente completa e comprensiva riscontrata in corpo al momento dell'accertamento, bensì operando al momento della liquidazione, monetizzando i punti percentuali di invalidità complessiva finale accertata e quelli dell'invalidità teoricamente preesistente e che si può ipotizzare sarebbe stata presente in caso di assenza dell' illecito e sottraendo l'una dall'altra entità.
In altre parole, in presenza di postumi permanenti anteriori all'errata prestazione sanitaria o che comunque sarebbero oggettivamente residuati in caso di intervento correttamente operato e in assenza di eventi avversi, che si trovano in rapporto di concorrenza coi postumi permanenti causati da quest'ultima, l'importo monetario corrispondente al danno alla salute provocato da colpa medica consiste nello scarto fra le conseguenze complessivamente patite dalla parte lesa e le più lievi conseguenze che la stessa avrebbe comunque dovuto tollerare a causa della sua patologia pregressa se l'errore medico non si fosse verificato.
20 Alla luce di quanto sovra rappresentato, nel caso di specie, come accertato dai ccttu, si tratta di danno Iatrogeno quale Danno Differenziale in quanto il danno che sarebbe comunque residuato in capo all'attrice in caso di sola mastectomia destra è intorno al 15-18%, mentre quello del 5% è il maggior danno residuato per lo svuotamento del caso ascellare che non sarebbe stato necessario in caso di tempestiva diagnosi.
Ciò chiarito, il collegio peritale ha quindi riconosciuto un danno biologico valutabile in termini di maggior danno nella misura del 5% globalmente considerato addebitabile alla responsabilità professionale del medico convenuto, tenuto conto che se il trattamento fosse stato correttamente svolto, sarebbe residuato un danno biologico intorno al 15-18% derivato dagli esiti della sola mastectomia destra. Inoltre, i cc.tt.uu. hanno riconosciuto una ITP al 50% di gg. 30 e una ITP al 25% di gg. 30.
Pertanto, prendendo in considerazione:
- l'età di parte attrice al momento dell'evento: 43 anni;
- il danno biologico con grado di invalidità intorno al 16%: € 42.078,05;
- il danno biologico con grado di invalidità al 21%: € 65.161,04;
- ITP al 50% di 30 gg. (€1.953,75) e ITP al 25% di 30 gg. (€ 976,88); il cd. danno biologico subìto da parte attrice va liquidato in euro 26.013,62 (di cui euro
23.082,99 per danno permanente – pari al differenziale tra il 21%-16%; oltre complessivi
€2.930,63 a titolo di danno biologico temporaneo).
Non sussiste, invece, il diritto dell'attrice a ottenere un incremento del danno biologico mediante personalizzazione atteso che secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, “sul piano concettuale occorre invero rammentare che il grado di invalidità permanente indicato da un barème medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona;
in particolare, le conseguenze possono distinguersi in due gruppi: quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità; quelle peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime quanto le seconde costituiscono forme di manifestazione del danno non patrimoniale aventi identica natura che vanno tutte considerate in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni computando lo stesso aspetto due o più volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (Cass. n. 15924/2022; Cass.
n. 10912/2018); dunque, atteso che nel caso in esame, l'attrice non ha offerto alcuna prova
21 concreta per dimostrare l'esistenza di conseguenze eccezionali, anomale, affatto riconducibili al tipo di lesioni subite, la domanda deve essere rigettata.
14. Con riguardo al danno morale, oggetto di autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, e in particolare all'uso delle presunzioni in materia di danno morale, occorrerà sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto a una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo.
A tal fine, la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di
(concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale (v. Cass. 10/11/2020, n. 25164), dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale
(ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale (così, del tutto condivisibilmente, in motivazione, Cass. n. 6444 del 2023).
Da tanto segue la ragionevole affermazione del principio declinabile sul piano probatorio secondo cui, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità, corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità
(salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale (Cass. n. 6444 del 2023, cit.).
Dunque, considerato che l' come allegato dalla stessa, a causa dell'inadempimento Pt_1 sanitario, si è dovuta sottoporre a molteplici accertamenti, controlli e terapie, appare equo liquidare il danno morale nella misura pari al 16% sul danno biologico accertato (tenuto conto del valore medio del range previsto nelle Tabelle di Roma per la percentuale del danno biologico al 16% (pari a 15,6%) e del danno biologico al 21% (pari a 17,875); si perviene così all'importo di euro 30.175,79 (euro 26.013,62 + 4.162,17).
22 Pertanto, l'importo di euro 30.175,79 calcolato all'attualità dev'essere maggiorato degli interessi compensativi da applicare al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto
(11.04.2018) così giungendo alla somma di euro 25.272,86 con rivalutazione anno per anno secondo gli indici Istat, fino alla data della pronuncia (Cass. S.U. 1712/1995) pervenendo alla somma di euro 33.544,75.
A tal riguardo si rammenta che in tema di risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale, costituendo questo un debito di valore, gli interessi sulla somma liquidata hanno natura compensativa e non moratoria, essendo diretti a ristorare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito. La domanda di risarcimento include implicitamente la richiesta sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria, quali componenti necessarie e concorrenti del risarcimento, aventi funzioni diverse. Il giudice deve pertanto attribuirli anche in assenza di espressa richiesta, pure in grado di appello, senza incorrere in ultrapetizione. La liquidazione degli interessi deve avvenire o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, oppure sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza dal giorno dell'evento dannoso e non dalla sentenza (Cass. civ.
32985/2022).
A detta ultima somma pari a euro 33.544,75 vanno aggiunti gli ulteriori interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno ex art. 1282 c.c. (Cass. 3 dicembre
1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
15. Non ricorrono i presupposti per il riconoscimento il danno da c.d. perdita di chance.
Parte attrice declina il danno da perdita di chance alla stregua di una asserita riduzione delle proprie chance di sopravvivenza, causalmente riconducibile al ritardo diagnostico.
Eppure, nel caso in esame è certo che la malattia tumorale che ha colpito l non ha, Pt_1 fortunatamente, avuto alcun esito infausto né è stata soggetta a recidiva. Al momento attuale sono già trascorsi quasi 8 anni dall'11.04.2018 senza evidenza di ripresa di malattia e pertanto le percentuali indicati da parte attrice non trovano riscontro.
Ciò comporta l'impossibilità di configurare, prima ancora che sul piano del nesso causale su quello dell'evento-conseguenza (pregiudizio) in sé dell'effettiva e concreta perdita di "utilità" nel patrimonio della danneggiata, la riduzione di una percentuale di possibilità di sopravvivenza, posto che, come evidenziato dai ccttuu “la colpa professionale del convenuto non ha cagionato perdita di chances di sopravvivenza” (v. p. 31 della consulenza medico-legale).
16. Prima di passare alla disamina dei danni patrimoniali, si osserva che parte attrice ha spiegato anche la domanda di risoluzione del contratto intercorso con il convenuto e/o la
23 chiedendo il rimborso delle spese sostenute dalla per le prestazioni CP_2 Pt_1 eseguite dal dott. e rivelatasi dannose e/o inefficaci. CP_1
È pacifico, in giurisprudenza, che la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, giacché il citato art. 1453 c.c., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto (tra le tante v. Cass 24-11-2010 n.23820; Cass. 27-10-2006 n.23723; Cass. 11-6-2004
n.11103; Cass. 23-7-2002 n.10741)." -così Cass. n.6886/2014 in parte motiva). Inoltre, secondo prevalente orientamento giurisprudenziale (Cass n.19513/2020; Cass. n.24947/2017;
Cass.n.21113/2013; Cass. n.21230/2009) non è necessario che la volontà di risolvere un contratto per inadempimento risulti da una domanda espressamente proposta (si ribadisce, assente nel caso di specie) ben potendo implicitamente essere contenuta in un'altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga una domanda di risoluzione, quale potrebbe essere la restituzione del corrispettivo, è tuttavia necessario che la domanda (restitutoria) sia esplicita per poter essere univocamente intesa (nel rispetto del principio del contraddittorio) come conseguenza di quella - presupposta ma non espressa- di risoluzione.
È indubitabile che l'inadempimento definitivo delle obbligazioni primarie ed essenziali da parte del professionista nei confronti del paziente è, nel caso di specie, tale da aver determinato uno squilibrio assoluto del sinallagma contrattuale e giustifica la domanda di restituzione per le prestazioni inadeguate.
La risoluzione parziale del contratto, esplicitamente prevista dall'art. 1458 c.c. in riferimento ai contratti ad esecuzione continuata o periodica, deve ritenersi possibile anche nell'ipotesi di contratto ad esecuzione istantanea, quando l'oggetto di esso sia rappresentato non da una sola prestazione, caratterizzata da una sua unicità e non frazionabile, ma da più cose aventi una distinta individualità, il che si verifica allorché ciascuna di esse, separata dal tutto, mantenga una propria autonomia economico-funzionale che la renda definibile come un bene a sé stante e come possibile oggetto di diritti o di autonoma negoziazione (Cassazione civile n. 16556/2013).
Fatte queste premesse e considerate le risultanze peritali, deve accogliersi la domanda di risoluzione del contratto e naturalmente, l'obbligazione restitutoria grava sull'accipiens effettivo del corrispettivo che nel caso di specie è avendo quest'ultima emesso le CP_2 seguenti fatture: - Fattura Artemide95 srl n. 2217 dell'11/4/18 per mammografia di euro 150; -
Fattura Artemide95 srl n. 4654 del 23/7/18 per ecografia mammaria di euro 70; - Fattura
Artemide95 srl n. 66 del 7/1/19 per ecografia mammaria di euro 70; - Fattura Artemide95 srl n.
645 del 31/1/19 di euro 150 per mammografia;
Fattura Artemide95 srl n. 1533 del 9/3/2017 per
24 pap test e mammografia di euro 180 (cfr. docc. 28, 29, 30, 31 e 32) e così per complessivi euro
620,00 oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.
17. Danni patrimoniali
Con riguardo alle spese di cui parte attrice chiede il ristoro, si condividono le conclusioni a cui è giunto il collegio peritale che ha accertato la congruita delle spese pari ad euro 1.431,48.
Pertanto, andrà riconosciuto a parte attrice a titolo di danni patrimoniali l'importo ritenuto congruo dal collegio peritale condiviso da questo giudice pari ad euro 1.431,48 da rivalutare equitativamente ex art. 1226 cc in ragione del tempo degli esborsi in euro 1600,00.
Non ricorrono i presupposti per il rimborso delle spese sostenute per i viaggi a Milano per un totale di € 3.569,75 in quanto frutto della libera scelta dell'attrice, che ha deciso di affidarsi alle cure di una struttura sanitaria non situata nella propria area di residenza.
18. In definitiva, all' spetta il risarcimento del danno non patrimoniale pari ad euro Pt_1
33.544,75 e del danno patrimoniale pari ad euro 1.600,00 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo, da porsi a carico del dott. e di 95. CP_1 CP_2
Spetta altresì all' il diritto alla restituzione, a seguito della risoluzione ex art. 1453 c.c., Pt_1 della somma di euro 620,00 oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo da porsi a carico di 95. CP_2
19. Responsabilità solidale dei debitori convenuti e ripartizione interna del debito.
Per i convenuti la responsabilità è diretta e solidale per l'intero danno accertato come subito del paziente, ai sensi degli articoli 1228, 1292, 2043 e 2055 c.c.
L'unicità del fatto dannoso richiesta dall'art. 2055 c.c. per fondare la responsabilità solidale tra gli autori dell'illecito va infatti intesa in senso non assoluto, ma relativo alle conseguenze derivatene al danneggiato, sicché tale forma di responsabilità ricorre pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, ed anche diversi, sempreché le singole azioni o omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno finale (cfr., ex multis, Cass. Civ., 1842/2021; Cass. Civ., III, 4.6.2001,
N. 7507).
Ovviamente il vincolo solidale tra i debitori, opera esclusivamente a favore del creditore e prescinde da una possibile diseguale efficienza causale nella realizzazione dell'evento.
Inoltre, non potrebbe mai pervenirsi nei confronti di parte attrice ad una condanna pro quota dei singoli convenuti poiché costituisce principio assolutamente pacifico nella giurisprudenza della Corte di legittimità, l'affermazione secondo cui la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e l'eventuale diseguale
25 efficienza causale di esse può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento tra i corresponsabili.
Inoltre, le limitazioni di responsabilità previste dall'art. 9 riguardano esclusivamente i rapporti interni tra il medico con la struttura.
Per ciò che attiene, più specificamente, il quantum del regresso i criteri generali della relativa quantificazione non possono che essere ricondotti, sia pure in modo complessivamente analogico, al portato degli artt. 1298 e 2055 c.c. a mente dei quali il condebitore in solido che adempia all'intera obbligazione vanta il diritto di rivalersi, con lo strumento del regresso, sugli altri responsabili, secondo la misura della rispettiva responsabilità, in linea di principio, la misura del regresso in parola varia a seconda della gravità della rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
19.1 Nel caso di specie, in mancanza di prova, deve valere la presunzione di responsabilità paritaria di cui all'art. 2055 c.c. con ripartizione della responsabilità nei rapporti interni al 50
% tra il dott. e la struttura convenuta CP_1
Inoltre, avendo il paziente dedotto profili di responsabilità del solo sanitario, questi non potrà disporre dell'azione di rivalsa di cui all'art. 9 – che spetta esclusivamente alla struttura sanitaria.
19.2 Può invece accogliersi la domanda di regresso avanzata dal dott. nei confronti CP_1 della struttura convenuta di qualsivoglia somma che il dott. fosse tenuto a CP_1 corrispondere all' in forza del vincolo di solidarietà passiva, in eccesso rispetto a quanto Pt_1 dovuto in dipendenza della sua eventuale quota di responsabilità come sovra accertata.
A tal riguardo si rammenta che, secondo la più recente e ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (già ripercorsa in via di sintesi da Cass. n. 13087/2010, pp. 20-21, e ad oggi non superata):
a) non è vietata una azione di regresso in via anticipata, proponibile cioè dal coobbligato solidale contro un altro coobbligato già nel corso dell'azione intrapresa dal creditore nei confronti di uno dei debitori;
il quale pertanto, è abilitato a chiamare in causa il corresponsabile del danno, per l'eventualità che quell'azione sfoci nella condanna del convenuto;
b) risponde all'esigenza dell'economia dei giudizi che lo stesso giudice adito possa giudicare anche della domanda di regresso;
c) in tal caso la sola conseguenza di questa anticipata forma di regresso, è che il coobbligato solidale, condannato a pagare al creditore, potrà recuperare la quota riconosciutagli in sede di regresso contro l'altro coobbligato, solo dopo il pagamento, da parte sua, dell'intero debito;
L'estinzione dell'intera obbligazione funziona quindi pur sempre come condizione, non più dell'azione cognitiva di regresso, bensì dell'azione esecutiva contro l'altro coobbligato).
26 Sul tracciato di detto ormai consolidato orientamento giurisprudenziale è stato precisato (cfr.
Cass. n. 12300/2003, richiamata di recente Cass. n. 11962/2022, p. 15) che:
"Il giudice investito da una domanda di condanna del creditore verso un obbligato solidale e da una domanda di regresso proposta da quest'ultimo verso altro coobbligato ben può emettere due distinte pronunce di condanna, l'una subordinata all'altra, nel senso che la pronuncia in via di regresso può essere posta in esecuzione soltanto ove venga dimostrato, da parte del primo condebitore, l'adempimento nei confronti del creditore, atteso che l'ordinamento ammette la sentenza condizionata quando l'avvenimento futuro ed incerto cui viene subordinata l'efficacia della condanna si configuri come elemento accidentale della decisione, così formulata in omaggio al principio di economia processuale".
In definitiva, occorre qui ribadire che, in un processo (anche soltanto in origine, come nella specie) simultaneo, il coobbligato in solido può chiedere il regresso in via anticipata, condizionando l'esecuzione della condanna al successivo pagamento (Cass. civ. 27372/2025).
Nel caso di specie, quindi, la domanda di regresso anticipata avanzata dal dott. può CP_1 essere accolta.
In accoglimento della domanda di regresso formulata nei confronti della struttura CP_2
[...
quest'ultima va condannato, qualora il dott. dovesse provvedere al pagamento per CP_1 intero dell'obbligazione solidale, al pagamento della metà dell'importo pagato dal dott.
all' non superiore al limite quantitativo previsto dalla L.24/17 ex art. 9 comma CP_1 Pt_1 quinto.
20. Con riguardo alla domanda di risarcimento danni avanzata da va Parte_2 premesso che per danno riflesso ai congiunti s'intende tanto il pregiudizio morale patito dai congiunti della vittima primaria di lesioni, quanto il pregiudizio c.d. dinamico-relazionale recato dalla condotta illecita altrui costituente reato o comunque lesiva di interessi inerenti alla persona umana costituzionalmente garantiti, laddove superi la c.d. soglia di gravità (cfr.
Cass., SS.UU., 11/11/2008, n. 26972).
In tema di attività medico-sanitaria, un medesimo fatto può costituire al contempo inadempimento delle obbligazioni nascenti dal contatto sociale con il paziente e fatto illecito rilevante ex art. 2043 c.c. da cui possono derivare danni patrimoniali e non patrimoniali nei confronti dei congiunti del paziente. Ne consegue l'applicazione del regime giuridico proprio della responsabilità aquiliana, soprattutto in termini di onere probatorio.
Per consolidata interpretazione giurisprudenziale, ai prossimi congiunti di una persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima.
27 A tale riguardo, non è di ostacolo il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso, con conseguente legittimazione del congiunto ad agire iure proprio contro il responsabile. Ai fini dell'individuazione dei danni risarcibili e dell'inquadramento del danno morale sofferto dai prossimi congiunti, il danno deve presentarsi come un effetto normale del fatto illecito, secondo il principio della
"regolarità causale" (cfr. Cass., SS.UU., 01/07/2002, n. 9556; Cass. 20667/2010; Cass. 13179/2011;
Cass. 22909/2012 e, da ultimo, Cass. 758/2016).
Si ritiene, inoltre, di aderire all'orientamento giurisprudenziale espresso dalle S.U. nella citata decisione del 2002, nonché da Cass. 19/01/2007 n. 1203, da Cass. 14/06/2016 n.12146, in forza del quale si afferma che la convivenza è un elemento estrinseco, transitorio e del tutto casuale, poco significativo per connotare veramente una lesione del rapporto parentale, potendo fondarsi non tanto su vincoli affettivi quanto piuttosto essere determinata da motivi di convenienza e di opportunità mentre, viceversa, possono sussistere rapporti che, indipendentemente dalla coabitazione, sono caratterizzati da vincoli affettivi particolarmente intensi e di vera vicinanza psicologica. Pertanto, il danno dei congiunti della vittima di lesioni personali va liquidato tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto e senza alcun automatismo. La convivenza va considerata come elemento probatorio utile, nel concorso con altri elementi, a dimostrare l'ampiezza e la profondità del vincolo affettivo che lega tra loro i parenti ed a determinare anche il quantum debeatur.
A tal fine è necessario, di volta in volta, verificare in che cosa il legame affettivo sia consistito ed in che misura la lesione, subita dalla vittima primaria, abbia inciso sulla relazione fino a comprometterne lo svolgimento.
Infine, sotto il profilo probatorio, tale tipologia di danno può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva, che deve essere cercata anche d'ufficio, se la parte abbia dedotto e provato i fatti noti dai quali il giudice, sulla base di un ragionamento logico-deduttivo, può trarre le conseguenze per risalire al fatto ignorato (cfr. Cass. civ., sez. III, 11/07/2017, n. 17058).
I pregiudizi subiti dai congiunti del danneggiato venivano inizialmente definiti danni riflessi o di rimbalzo, perché il danno, pur traendo origine da un illecito che ha colpito la vittima principale, può produrre dei nocumenti anche a terzi, le cosiddette vittime secondarie, le quali acquisiscono un diritto al risarcimento iure proprio.
La Suprema Corte ha tuttavia precisato che il pregiudizio sofferto dai familiari non è un danno riflesso, ma bensì diretto (sent. n. 7748/2020); invero, il danno subito dai prossimi congiunti è una conseguenza diretta delle lesioni inferte al parente, che producono quindi vittime diverse, ma ugualmente dirette. È quindi improprio parlare di vittima principale e vittime secondarie o di rimbalzo.
28 Il danno subito dai parenti del danneggiato può essere sia di natura non patrimoniale, sia di natura patrimoniale. Il danno biologico è una lesione all'integrità psicofisica di una persona, quindi una vera e propria perdita di salute, come può essere ad esempio una malattia.
Si considera invece danno morale la sofferenza d'animo interiore e la perturbazione soggettiva patita dai familiari a causa delle lesioni subite dal proprio caro, mentre per danno esistenziale si intende il peggioramento e lo stravolgimento della qualità della propria vita.
Secondo la Suprema Corte, il danno subito dai parenti del macroleso è risarcibile anche quando i pregiudizi non consistono in un totale sconvolgimento delle abitudini di vita, in quanto tale conseguenza è estranea sia al danno morale, sia al danno biologico (da ultimo,
Cass.civ., sez. III, 17/05/2023, n. 13540).
Nel caso di specie, l' ha subito, in conseguenza dell'errore medico, un maggior danno Pt_1 del 5% avendo i ccttuu escluso che la mastectomia sia derivata dalla colpa professionale.
Ebbene, a fronte del tipo e grado di lesione riportata dalla moglie e non risultando provata la necessità di terapie riabilitative, ricoveri ulteriori per le medesime problematiche, può dirsi totalmente conservata la relazione umana ed affettiva con il marito, e pertanto non si ritiene di dover riconoscere un danno riflesso allo . Pt_2
Nessun rilievo inoltre assume la prova istruttoria chiesta dalla , non essendo all'uopo Pt_2 sufficienti le prove testimoniali dedotte con la memoria ex art. 183, comma sei, n. 2 c.p.c. di parte attrice in quanto generiche e valutative (capp. 19 e 20).
Parimenti, i docc. 33 e 34 allegati all'atto introduttivo del presente giudizio concernenti il periodo di cassa integrazione del e il certificato di invalidità civile non possono porsi Pt_2 in nesso di causalità con i fatti oggetto del giudizio, in quanto riguardanti l'uno il periodo di cassa integrazione per il Covid-19 e l'altro l'invalidità personale del figlio della coppia,
. Persona_8
Pertanto, la domanda spiegata da non può trovare accoglimento. Parte_2
21. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, all'esito di compensazione nella misura di un terzo ex art. 92, comma 2
c.p.c., in ragione della parziale soccombenza reciproca, in base ai valori medi previsti dal
D.M. n. 55/2014 e ss.ii.mm. in relazione al valore della controversia accertato in sede di accoglimento della domanda (sino ad euro 52.000,00), sono da porsi a carico del dott. e CP_1 della struttura sanitaria con distrazione in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratisi antistatario.
Al principio di soccombenza soggiacciono anche le spese di C.T.U. liquidate in corso di causa.
Le spese di C.T.P. relative al presente giudizio (come da importi da ritenersi congrui di cui alle fatture 14, 15 e 16, fascicolo di parte attrice), sono da porsi definitivamente ed integralmente a carico del dott. e della struttura sanitaria. CP_1
29 22. Con riguardo alla domanda avanzata da , le spese di lite seguono la soccombenza Pt_2 nella misura liquidata in dispositivo in relazione all'attività svolta, secondo i parametri indicati dai D.M. n. 55/2014 e D.M. n. 147 del 13/08/2022 (pubblicato sulla G.U. n. 236 dell'8.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022), tenendo a mente il valore minimo per ciascuna delle quattro fasi tenuto conto della complessità dell'accertamento oggetto di causa, nell'ambito dello scaglione sino ad euro 52.000 (avuto riguardo al petitum) da porsi in favore dei dott.
e della terza chiamata Controparte_1 Controparte_5
[...
. Con riguardo alle domande di manleva e regresso formulate dal dott. nei confronti CP_1 della struttura sussistono giustificate ragioni per compensare le spese di lite per intero stante il rigetto della domanda di manleva integrale avanzata dal dott. e l'accoglimento della CP_1 domanda di regresso anticipata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in parziale accoglimento della domanda attorea, così provvede:
- accerta e dichiara la responsabilità del dott. e di Controparte_1 CP_2 nella causazione dei danni patiti da nella misura del 50% ciascuno;
[...] Parte_1
- per l'effetto, condanna il dott. e in solido, Controparte_1 Controparte_2 nella misura del 50% ciascuno a corrispondere in favore di l'importo Parte_1 complessivo di euro 35.144,75, a titolo di risarcimento danni per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo;
- accoglie la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di prestazione di opera professionale tra e e per l'effetto dichiara risolto il Parte_1 Controparte_2 suddetto contratto e condanna alla restituzione in favore di Controparte_2 Pt_1 della somma di euro 620,00 oltre interessi legali dalla data della domanda al
[...] saldo;
- condanna il dott. e in solido, nella Controparte_1 Controparte_2 misura del 50% ciascuno a rifondere le spese di lite del presente grado di giudizio in favore di parte attrice liquidate in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15%, Iva e Cpa secondo legge, oltre spese vive (c.u. e marca da bollo) da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice avv. Francesca Gubbiotti dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di CTU e di CTP a carico del dott. e Controparte_1
in solido nella misura del 50% ciascuno;
Controparte_2
- rigetta la domanda formulata da Parte_2
30 - condanna a rifondere le spese di lite del presente grado di giudizio Parte_2 liquidate in favore di dott. e in € 3.809,00 Controparte_1 Controparte_2 per ciascuno, oltre spese forfettarie al 15%, Iva e Cpa secondo legge;
- accoglie la domanda di regresso proposta dal dott. nei Controparte_1 confronti di e condanna a pagare, a titolo di regresso, Controparte_2 Controparte_2
in favore del dott. , subordinatamente all'effettivo Controparte_1 pagamento da parte di quest'ultimo dell'intero risarcimento del danno in favore di la metà dell'importo complessivo da questo pagato ad Parte_1 Parte_1
- compensa interamente le spese di lite tra il dott. e Controparte_1
Controparte_2
Così deciso in Roma, 25.11.2025
IL GIUDICE
Lucia UN
31
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice Lucia
UN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di primo grado iscritto al n. R.G. 9932/2022 assunta in decisione in data
09.07.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.c.
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
C.F. ), Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Roma, via Amiterno n. 2, presso lo studio dell'avv. Francesca
Gubbiotti che li rappresenta e difende, giusta delega in calce all'atto di citazione attori
E
DOTT. (C.F. ) elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliato in Roma, via Monte Asolone n. 8, presso lo studio degli avv.ti Milena UZ e
BI UZ che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuto
C.F. ) in persona dell'amministratore unico e Controparte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Regina
Margherita n. 239, presso lo studio dell'avv. Ettore Dragoni, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta terza chiamata oggetto: responsabilità sanitaria. conclusioni: parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione
e difesa: - In via preliminare, si chiede la rimessione della causa sul ruolo per acquisire dai ccttuu i chiarimenti e l'integrazione della perizia sugli aspetti ed in relazione alle censure illustrate in atti ed in premessa, al fine di completare le valutazioni peritali su tutti gli aspetti del caso de quo. Si chiede tale rimessione sul ruolo anche al fine di proseguire l'istruttoria con ammissione della prova per testi, previa modifica dei provvedimenti di rigetto, al fine della personalizzazione del danno di entrambi gli
1 attori, per le ragioni illustrate in premessa. 1) Nel merito, accertare e dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto di prestazione di opera professionale descritto in atti tra la sig.ra ed Pt_1 il dott. per responsabilità di quest'ultimo sotto i profili illustrati;
2) Per l'effetto, accertare e CP_1 dichiarare la responsabilità del dott. per l'errata prestazione eseguita, nei termini descritti in CP_1 atti, alla data della visita e degli accertamenti eseguiti l'11 aprile 2018, accertando anche la sua condotta colposa successiva, e per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla sig.ra e dal Pt_1 marito, , in conseguenza del ritardo diagnostico subito;
3) Per l'effetto, condannare il Parte_2 dott. al risarcimento di tutti i danni riportati dagli attori in conseguenza dei fatti narrati e di CP_1 seguito specificati: * A titolo di danno non patrimoniale: - euro 56.830 a titolo di maggior danno biologico a carattere permanente subito dalla sig.ra valutato dai consulenti di parte nella misura Pt_1 del 22%, euro 4.424 a titolo di Invalidità Temporanea Assoluta valutata in giorni 40 ed euro 3.318 a titolo di Invalidità Temporanea Parziale al 50% valutata in giorni 60, per un totale di euro 64.572, o nella diversa misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa;
- euro
32.200 a titolo di personalizzazione del danno non patrimoniale nella misura del 50% del biologico, in ragione delle considerazioni illustrate in atti, ovvero la diversa somma maggiore o minore che verrà determinata dal Giudice di giustizia anche in via equitativa ed in ogni caso oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- euro 25.000 a titolo di danno da perdita di chance costituito dal peggioramento prognostico subito in conseguenza della condotta colposa del convenuto, in particolare nella riduzione delle speranze di sopravvivenza seguite all'impossibilità di beneficiare di cure tempestive nella misura statistica clinica dettagliata in citazione, pari al 9% a 5 anni che si alza al 16%
a 10 anni, ovvero nella diversa somma maggiore o minore che il giudice riterrà di giustizia in via equitativa, tutte le somme sopra indicate oltre interessi dagli esborsi alla restituzione effettiva. * In favore del sig. : - euro 40.000 a titolo di danno non patrimoniale determinato nella Parte_2 misura di euro 40.000 per le ragioni argomentate in citazione, ovvero nella diversa somma maggiore o minore che verrà determinata dal Giudice di giustizia anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione sino all'effettivo soddisfo. - A titolo di danno patrimoniale in favore degli attori: - euro
710,87 a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla sig.ra per le prestazioni eseguite dal dott. Pt_1
e rivelatasi dannose e/o inefficaci e di quelle causate dalla sua condotta colposa, come dettagliato CP_1 in atti;
- euro 2.000 a titolo di rimborso delle spese sostenute per gli onorari corrisposti ai medici specialisti di parte, dott. e per la redazione della Persona_1 Persona_2 Persona_3 consulenza medico-legale e specialistica allegata in atti;
- euro 1.865,47 a titolo di rimborso delle spese sostenute per le prestazioni mediche eseguite a causa della condotta colposa del dott. - euro CP_1 Con 3.569,75 a titolo di rimborso delle spese sostenute per tutti i viaggi allo di Milano per le visite, gli esami, gli interventi e tutte le prestazioni cui si è dovuta sottoporre l'attrice a causa della condotta colposa del dott. tutti i sopra indicati importi con interessi dagli esborsi al saldo effettivo. 4) CP_1
Nell'ipotesi in cui il Giudice ritenga che terza chiamata, abbia legittimazione passiva Controparte_2
2 nel presente giudizio e sia responsabile per i fatti per cui è causa, si chiede specificamente di estendere le domande anche al suddetto terzo e quindi di accertare e dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto di prestazione di opera professionale descritto in atti tra la sig.ra ed il dott. e/o Pt_1 CP_1 per i profili di responsabilità illustrati in atti, accertare e dichiarare la responsabilità Controparte_2 del dott. e di in via solidale ovvero in base ai titoli di responsabilità che il CP_1 Controparte_2
Giudice ritenga all'esito del giudizio, per l'errata prestazione eseguita, nei termini descritti in atti, alla data della visita e degli accertamenti eseguiti l'11 aprile 2018, accertando anche la condotta colposa successiva del suddetto medico, e per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla sig.ra e Pt_1 dal marito, , in conseguenza del ritardo diagnostico subito, e per l'effetto condannare Parte_2 entrambi i suddetti soggetti al risarcimento di tutti i danni riportati dagli attori in conseguenza dei fatti narrati nella misura sopra già specificata;
5) Valutare la mancata partecipazione alla mediazione da parte del dott. ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 co. 2 cpc e condannarlo al versamento di CP_1 una somma pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio, per la mancata partecipazione senza giustificato motivo per le ragioni di cui alla citazione Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.”
Parte convenuta dott. : “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Roma adito, contrariis reiectis:
1. CP_1
Respingere le domande tutte formulate dai sig.ri e nei confronti del dr Parte_1 Parte_2 in quanto inammissibili e infondate in fatto e in diritto, con ogni Controparte_1 conseguenza di legge, 2. In subordine, nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità del dr
[...] respingere comunque le domande formulate dai sig.ri e Controparte_1 Parte_1 Parte_2 nei confronti del medesimo dr , accertando e dichiarando che delle
[...] Controparte_1 eventuali conseguenze risarcitorie è tenuta a rispondere la stante l'insussistenza del Controparte_2 presupposto della colpa grave di cui all'art. 9 co.I L.24/17, condannando conseguentemente quest'ultima direttamente in favore degli attori e o a manlevare e Parte_1 Parte_2 tenere integralmente indenne il dr di tutte le somme che lo stesso fosse Controparte_1 condannato a corrispondere agli attori;
In subordine accertare le distinte quote di responsabilità condannando nei limiti della quota di responsabilità alla stessa ascrivibile con Controparte_2 conseguente diritto di regresso del dr per tutte le somme eventualmente Controparte_1 versate in eccesso rispetto a quelle di effettiva responsabilità, applicando in ogni caso i limiti previsti dalla L.24/17 ex art. 9 co.5° in forza dei quali il medico può essere tenuto a rispondere determinandoli, come per legge, alla retribuzione percepita a titolo di reddito lordo dal professionista nell'anno della prestazione (anno 2018), respingendo comunque le domande risarcitorie come formulate fagli attori in quanto inammissibili e infondate, eventualmente rideterminandole, accertando i danni iuxta alligata et probata, valutando la condotta del predetto dr alla luce della L.24/17, delle Controparte_1
Linee Guida e dei protocolli applicabili al caso di specie, tenendo conto dell'applicabilità dell'art.2236 cc limitatamente al profilo dell'imperizia, con condanna come sopra richiesto della e/o con Controparte_2
3 determinazione delle distinte quote ascrivibili al professionista convenuto e alla terza chiamata
con ogni conseguenza di legge;
4. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Controparte_2 spese generali 15%, CPA ed IVA nelle misure di legge”.
Terza chiamata “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, Controparte_2 richiesta, eccezione o deduzione, rigettare ogni e qualsivoglia domanda azionata dal dott.
[...] nei confronti della società perché infondata in fatto ed in diritto Controparte_1 Controparte_2
e comunque non provata per i motivi esposti nella presente memoria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge. Con salvezza di ogni diritto.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, e il di lei marito, Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio, avanti l'intestato Tribunale, il dott.
[...] Controparte_1
per ivi sentire accertare la responsabilità dello stesso per gli esiti invalidanti
[...] riportati a causa della tardiva diagnosi della lesione cancerosa alla mammella con conseguente condanna di parte convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, nonché dei danni riflessi, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno della domanda parte attrice esponeva che:
- nel marzo del 2017 si era rivolta al dott. medico chirurgo, Controparte_1 radiologo e senologo, per sottoporsi ad un controllo al seno, avendo riscontrato in autopalpazione alcuni piccoli noduli dietro l'areola della mammella destra e volendone verificarne la natura;
- in particolare, il 09.03.2017 il dott. l'aveva visitata presso lo studio CP_1 Controparte_2 sottoponendola ad esame mammografico ed ecografico, all'esito dei quali non evidenziava immagini sospette e consigliava controllo successivo a 12 mesi (dal referto degli esami eseguiti in quella occasione risultava che “l'esame ha messo in evidenza mammelle distrettualmente dense per prevalenza della componente fibroghiandolare soprattutto in sede retroareolare e nei QSE. Risultano parzialmente individuabili immagini nodulariformi dai margini confusi nella fibrosi circostante. Non si sono evidenziate microcalcificazioni morfologicamente sospette. L'esame ecografico non ha evidenziato repertabili formazioni solide. A dx piccole cisti del diametro massimo di 10 mm. …. la prossima ecografia è consigliata a distanza di 12 mesi”;
- dopo un anno, l'11.04.2018, era tornata a controllo dal dott. in quanto lamentava CP_1 tensione del seno e persistenza dei piccoli noduli già segnalati. Eseguite la mammografia
(questa volta in tomosintesi) e l'ecografia, il medico non aveva riscontrato nessuna anomalia (dal referto “L'esame ha messo in evidenza mammelle distrettualmente dense per prevalenza alla componente fibroghiandolare soprattutto in sede retroareolare e nei QSE. Risultano parzialmente individuabili immagini nodulariformi dai margini confusi nella fibrosi circostante. .
4 sono presenti calcificazioni distrofiche. Non si sono evidenziate microcalcificazioni morfologicamente sospette. Quadro simile al precedente controllo del 2017. L'esame ecografico non ha evidenziato repertabili formazioni solide. A destra multiple cisti del diametro massimo di 15 mm.
Modica ectasia duttale soprattutto a sin., in particolare nei QS cisti confluenti nel contesto di placca mastosica;
opportuno controllo a distanza. … la prossima mammografia è consigliata a distanza di 12 mesi”), consigliando successivo controllo a 12 mesi e prescrivendo per i fastidi al seno terapia antiinfiammatoria con keratose 100 e visita di controllo dopo averla completata;
- dopo avere completato il ciclo di cure prescritto, in data 23.07.2018 si era recata nuovamente a visita dal dott. e anche in tale occasione il medico l'aveva sottoposta CP_1 ad ecografia mammaria all'esito della quale la tranquillizzava sul fatto che si trattasse di un processo flogistico che non destava alcuna preoccupazione, consigliandole di ripetere il trattamento antinfiammatorio già prescritto in caso di maggiore tensione al seno oltre all'indicazione di controllo successivo eco-mammografico a distanza di 8-9 mesi (dal referto dell'ecografia risultava che “Mammelle ad ecostruttura disomogenea, di tipo fibroghiandolare. L'esame ecografico non ha evidenziato repertabili formazioni solide. A dx multiple cisti del diametro massimo di 16 mm. Nei QS cisti confluenti del diametro massimo di 5 mm, nel contesto di placca mastosica, sostanzialmente stabile rispetto al precedente controllo….. prossimo controllo eco-mammografico tra 8-9 mesi”);
- nel mese di ottobre/novembre 2018 aveva notato la comparsa sul capezzolo della mammella destra come di una piccola puntura di zanzara e poi, prima del periodo natalizio, l'accrescimento di una massa nella parte superiore del medesimo seno tanto che eseguiva ciclo della terapia antiinfiammatoria consigliata, ma senza ottenere miglioramenti;
- pertanto, aveva deciso di anticipare la visita di controllo dal dott. al 07.01.2019 ed in CP_1 tale occasione riferiva i sintomi sopra descritti e mostrava il segno sul capezzolo, che appariva come un po' rientrato. Il medico, anche sulla base della nuova ecografia eseguita in quella occasione, aveva ribadito che si trattava di un mero processo infiammatorio non preoccupante - una mastite- per la quale le consigliava di ripetere un altro ciclo di keratose, rassicurando la paziente anche rispetto alla lesione sul capezzolo, valutata come
“un eczema” (testualmente dal referto dell'ecografia mammaria del 7.1.2019 “l'esame ecografico non ha evidenziato repertabili formazioni solide. A dx multiple cisti del diametro massimo di 20 mm. soprattutto nei QS dove appaiono confluenti in corrispondenza del reperto clinico…. Controllo a breve distanza dopo terapia con esame eco-mammografico”);
- in assenza di miglioramenti, il 31.01.2019 era tornata nuovamente dal dott. , che la CP_1 visitava e sottoponeva a mammografia ed ecografia, così refertate: “L'esame ha messo in
5 evidenza mammelle distrettualmente dense per prevalenza della componente fibroghiandolare soprattutto in sede retroareolare e nei QSE. Risultano parzialmente individuabili immagini nodulariformi dai margini confusi nella fibrosi circostante, soprattutto nei QS di dx. … Non si sono evidenziate microcalcificazioni morfologicamente sospette. Quadro simile al precedente controllo del 2018. L'esame ecografico non ha evidenziato repertabili formazioni solide. A dx multiple cisti confluenti del diametro massimo di 20 mm, nei QS in corrispondenza del reperto clinico. … Modica ectasia duttale, soprattutto a dx in prossimità dell'evidenza clinica in sede areolare. La complessità strutturale del quadro di destra consiglia valutazione con esame di RM con mdc”, consigliandole di sottoporsi a RMN delle mammelle bilaterale con mdc per precauzione;
- il giorno 02.4.2019, veniva eseguito presso l' l'esame alla presenza del Controparte_4 dott. così refertato “.. rilievo bilaterale di alcune formazioni cistiche, presenti CP_1 prevalentemente nei quadranti supero-esterni, la maggiore delle quali è apprezzabile nel quadrante superoesterno di Dx, del diametro di circa mm 20”. Dopo somministrazione di mdc, “si evidenzia, nel quadrante superesterno di destra, un'area nodulare di potenziamento delle dimensioni di circa mm 9 a contorni sostanzialmente regolari e moderatamente sfumati. … in riferimento alla morfologia/margini della lesione ed all'enhancement della stessa l'esame RM orienta per un aspetto di dubbia/non univoca interpretazione. Si segnala ispessimento dei piani cutanei e sottocutanei in sede parareolare interna, a destra, caratterizzato da un apprezzabile moderato e disomogeneo enhancement, peraltro mal valutabile per l'esiguo spessore (mm. 3-4). Opportuno controllo mirato ecotomografico e videat senologico per indicazione a caratterizzazione cito-istologica. Presenza, in sede ascellare dx, di alcuni linfonodi para centimetrici, non caratterizzabili”;
- all'esito della RMN il dott. le aveva consigliato l'esecuzione di agobiopsia alla CP_1 mammella destra, che veniva dallo stesso eseguita in data 09.4.2019 presso l'
[...]
e il referto dell'esame istologico dell'11.04.2019 rilevava “Frustoli di parenchima CP_4 mammario sede di fibroadenoma pericanalicolare e con i caratteri della mastopatia fibroso-cistica con aree di iperplasia intraduttale” nonché quello dell'esame citologico eseguito il 20.04.2019 che “Gli strisci sono costituiti da emazie e da frammenti di tessuto adiposo”;
- nonostante le rassicurazioni del medico che aveva escluso la patologia oncologica, si era decisa a rivolgersi ad altro specialista per rivalutare il proprio caso poiché la mammella destra presentava una massa evidente nella parte alta e un'alterazione al capezzolo;
- in data 17.05.2019 veniva quindi visitata dal dott. chirurgo senologo, il Persona_4 quale già sulla base del solo esame clinico riteneva si trattasse di una patologia maligna che necessitava di approfondimenti ed intervento urgenti, indirizzando per tale ragione immediatamente la paziente allo IEO-Istituto Europeo Oncologico di Milano;
6 - rivoltasi subito a tale struttura, aveva ricevuto la conferma del suddetto parere all'esito di esame ecografico ed agobiopsia eseguiti il 31.05.2019 che evidenziava “a destra in corrispondenza del reperto palpabile in sede supero interna è presente tessuto ipo-ecogeno mal parametrabile a margini in parte sfumati ed in parte spiculati, sospetto. Tale tessuto interessa pressoché tutto il quadrante supero interno e la regione emitelica superiore. Sono presenti anche alcune formazioni cistiche. In sede supero-esterna è evidente una ulteriore alterazione ipo-ecogena pseudonodulare a margini sfumati di 11 mm, anch'essa sospetta. Non si riconoscono linfonodi con caratteri patologici ai cavi ascellari”; le agobiopsie del quadrante supero-interno della mammella di destra evidenziavano “Carcinoma infiltrante (grado citologico sec. Hartveit: G1; grado nucleare sec. Black: G2) di tipo duttale”; Con
- veniva, quindi, indirizzata dai medici dello a sottoporsi ad un trattamento chirurgico
“urgente per quadro clinico e ritardo diagnostico”. Ricoverata il 12.07.2019 con diagnosi di
“neoplasia della mammella destra con infiltrazione del capezzolo”, veniva sottoposta ad intervento di “mastectomia totale destra, biopsia del linfonodo sentinella omolaterale, dissezione ascellare. Ricostruzione plastica con espansore” e dimessa il 15 luglio successivo con diagnosi di “tumori maligni delle altre sedi specificate della mammella della donna”;
- in particolare, la diagnosi istopatologica indicava “Carcinoma duttale ben differenziato, bifocale, esteso a regione retroareolare, con estesa componente intraduttale di tipo solido e cribriforme con necrosi, con cancerizzazione lobulare. Metastasi linfonodale di carcinoma a 1 linfonodo sentinella. Ulteriori linfonodi esenti da metastasi. pT2(m,is)(4.8 cm) pN1a (1/29) G1
Invasione vascolare: assente ER95% PgR 90% Ki67 8% cerbB2 debole parziale nel 40%”.;
- il 19.07.2019 era quindi tornata allo IEO per visita di controllo post-intervento e rimozione del primo drenaggio e il 31.07.2019 per medicazione e rimozione del drenaggio, con visita di controllo successiva fissata per il 13.08.2019. In questa data presso lo IEO le veniva prospettato come programma post-operatorio, elaborato all'esito di incontro collegiale
(medici delle divisioni di senologia, radioterapia, prevenzione e genetica oncologica e anatomia patologica), “in considerazione dello stadio e biologia (luminal A), … trattamento endocrino con LH-RH analogo (Decapeptyl fl.
3.75 mg 1 fl intramuscolare ogni 28 gg) per 5 anni associato a trattamento endocrino con exemestane .. 1 cp/die per 5 anni (da avviare in concomitanza con la seconda iniezione). Ridiscutere durata del trattamento endocrino dopo i primi 5 anni”;
- in relazione alla ricostruzione, si era recata allo IEO per essere sottoposta a graduale riempimento del seno, e precisamente l'11.09.2019 ad “espansione con 80 cc di soluzione fisiologica”, il 16.10.2019 ad “espansione con 80 cc di sf totale 320” e il 20.11.2019 ad
“espansione con 80 cc di soluzione fisiologica totale 400”, venendo poi inserita in lista d'attesa
“per sostituzione dell'espansore destro con protesi definitiva+mastopessi sx in an generale, ricovero day hospital”;
7 Con
- il 03.07.2020 si era ricoverata presso lo per sottoporsi al “secondo tempo ricostruttivo” dopo la mastectomia e quindi a ricostruzione plastica con espansore (intervento di
“sostituzione espansore con protesi destra e mastopessi sinistra in anestesia generale”) per essere poi dimessa il giorno dopo;
- il 22.07.2020 veniva sottoposta, sempre allo IEO, a medicazione postoperatoria con indicazione di “controllo a 6 mesi dall'intervento”. La ricostruzione del seno destro prevedeva il completamento con la ricostruzione del capezzolo mediante tatuaggio, prevista a circa dodici mesi di distanza dall'ultimo intervento per attendere che le cicatrici si distendano;
- la somministrazione della terapia ormonale le aveva causato, tra gli altri effetti, un rilevante aumento di peso, di circa 10 kg (da 64 a 74 kg), in conseguenza del quale si rivolgeva ad una dietologa, la dott.ssa presso il centro Synlab in via dei Parte_3
Castani a Roma. Pur riuscendo a raggiungere i 60 kg circa, la significativa oscillazione ponderale aveva avuto però conseguenze rilevanti causandole un'evidente asimmetria tra le mammelle, sia per consistenza dei tessuti che per dimensioni dei seni, tanto da rendere necessario il posizionamento di una protesi anche nella mammella sinistra.
Sosteneva l'attrice che la neoplasia da cui era risultata affetta avrebbe potuto e dovuto essere diagnosticata dal dott. già in occasione della visita e degli esami mammografico ed CP_1 ecografico eseguiti in data 11.04.2018, le cui immagini apparivano chiaramente indicative di un duplice focolaio di patologia tumorale. Anche il quadro clinico era coerente con tale valutazione, imponendo un immediato approfondimento diagnostico e, senza indugio, un intervento chirurgico di asportazione delle aree di addensamento.
Gli errori e le omissioni – consistenti nell'omessa diagnosi alla data dell'11.04.2018, nell'errata interpretazione dei referti mammografici ed ecografici e delle evidenze cliniche – costituivano la causa del ritardo diagnostico e terapeutico e, per l'effetto, di tutti i danni subiti dall Pt_1 in relazione alla maggiore aggressività terapeutica e chirurgica (necessità di mastectomia totale e dissezione ascellare, invece di un intervento conservativo di quadrantectomia) con riduzione delle chance di sopravvivenza, oltre al danno biologico, morale e patrimoniale, nonché i danni riflessi patiti dal coniuge.
2. Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio il dott. Controparte_1 contestando tutto quanto dedotto da parte attrice.
In particolare, deduceva l'applicazione, nel caso di specie, della Legge Gelli-Bianco, evidenziando che la sua eventuale responsabilità sarebbe di natura extracontrattuale, mentre quella della struttura sanitaria presso cui la paziente si è rivolta ( sarebbe di Controparte_2 natura contrattuale. Per tale motivo, chiedeva la chiamata in causa della suddetta società, al fine di ottenere la manleva ovvero la ripartizione delle responsabilità. Nel merito delle
8 doglianze attoree, contestava ogni addebito sottolineando, inoltre, che gli esami bioptici e i referti successivi, oggetto di contestazione, non sono stati eseguiti da lui, bensì da altri professionisti operanti in strutture diverse. In particolare, le immagini radiologiche del 2018 non consentivano una diagnosi certa, anche alla luce della complessità del quadro clinico e della natura multifocale del tumore. Invocava, dunque, l'applicazione dell'art. 2236 c.c. per i casi di particolare difficoltà tecnica. Infine, contestava le richieste risarcitorie, ritenendole infondate e sproporzionate.
3. Con provvedimento del 22.04.2022 il Giudice differiva l'udienza autorizzando la chiamata in causa della struttura Controparte_2
4. Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la società Controparte_2 rappresentando di essere una società di capitali costituita da alcuni soci - tutti medici specialistici- al fine di organizzare in forma societaria l'attività di noleggio delle attrezzature che servono ai professionisti medici per l'espletamento del loro lavoro professionale in ambito della loro attività libero professionale. Pertanto, evidenziava di avere svolto esclusivamente attività di prenotazione e gestione amministrativa delle prestazioni, senza alcun coinvolgimento diretto nell'esecuzione degli esami diagnostici o nella formulazione dei referti rappresentando che in data 02.01.2018 aveva stipulato con il dott. Controparte_1
un contratto per l'uso del locale e degli strumenti diagnostici. Escludeva, dunque, ogni
[...] addebito contestando anche il quantum debeatur.
6. La causa veniva istruita mediante acquisizione di documentazione ed espletamento di CTU medico-legale ad opera dei dott.ri (specialista in medicina legale e delle Persona_5 assicurazioni), (specialista in oncologia) e Persona_6 Persona_7
(specialista in radiologia). L'elaborato peritale veniva depositato in data 13.11.2024.
7. All'esito dell'udienza cartolare del 10.06.2025, con provvedimento del 09.07.2025, reso all'esito dell'udienza cartolare del 10.06.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Appare opportuno premettere che la presente controversia, vertente su fatti accaduti nel corso dell'anno 2018, soggiace all'applicazione della Legge n. 17 dell'8 marzo 2017 (cd. Legge
Gelli Bianco) entrata in vigore il 1°aprile 2017.
Occorre esaminare partitamente la posizione della struttura sanitaria, da quella del sanitario.
In particolare, antecedentemente all'entrata in vigore della Legge , era consolidato Parte_4
l'orientamento giurisprudenziale che qualificava la responsabilità della struttura sanitaria come responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., sul presupposto che l'accettazione del paziente in struttura sanitaria, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comportasse
9 la conclusione di un contratto spedalità e di assistenza sanitaria comprendente prestazioni primarie di carattere medico sanitario ma anche prestazioni accessorie.
A questo proposito, occorre precisare che struttura sanitaria risponde "in via diretta" nel caso di danno provocato da inefficienza organizzativa (ad es. malfunzionamento delle apparecchiature), dunque per gli obblighi accessori connessi alla prestazione principale, configurandosi il c.d. danno da disorganizzazione ed invero, risponde in via indiretta, nelle ipotesi di obbligazioni "mediche" in senso stretto (con riferimento dunque ad interventi diagnostici e/o terapeutici), ai sensi dell'art. 1228 c.c. per il fatto commesso dagli "ausiliari"
(sanitari).
Quanto alla responsabilità dei medici, nonostante i dubbi interpretativi registratisi, sia in dottrina che in giurisprudenza, è stato prevalente anche in questo caso l'orientamento per cui la responsabilità del singolo medico avesse natura contrattuale e trovasse la propria fonte nel c.d. contatto sociale qualificato. Nemmeno la successiva legge 189 del 2012 ha inquadrato la responsabilità medica come forma di responsabilità extracontrattuale, atteso che, secondo l'unanime lettura data dalla Corte di Cassazione all'art. 3, comma 1, della citata legge nelle sue prime applicazioni, la disposizione in esame si limitava ad escludere la rilevanza della colpa lieve nell'ambito civile stabilendo che per il medico valeva comunque l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c., vale a dire l'obbligo del risarcimento del danno, senza però ricondurre la responsabilità del sanitario nell'alveo di applicazione della responsabilità aquiliana (Cass. civ.
n. 08940 del 17 aprile 2014).
Solo con la legge 8 marzo 2017 n. 24 recante "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie" il legislatore provvede ad una revisione complessiva della materia così introducendo un sistema binario, e differenziando la posizione della struttura sanitaria da quella dei singoli medici.
Ed invero, l'art. 7 della legge n. 24/2017 ha provveduto ad inquadrare la responsabilità della struttura sanitaria, quale responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c. e 1228 c.c., a fronte della stipulazione del contratto atipico di spedalità e dell'acquisizione del consenso
(anche implicito tramite accettazione) del paziente. Per quel che concerne, invece, il medico, la responsabilità di quest'ultimo si configura come extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c.
(testualmente, "
1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario
10 nazionale nonché attraverso la telemedicina.
3. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e dell'articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge.
4. Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo").
In particolare, la struttura sanitaria pubblica o privata che nell'adempimento della propria obbligazione si avvale dell'opera di sanitari anche se scelti dal paziente o non dipendenti della struttura stessa risponde ai sensi dell'art. 1218 e 1228 c.c., dunque a titolo contrattuale, delle condotte dolose o colpose di questi ultimi. Tale norma ha inquadrato la responsabilità della struttura ospedaliera quale responsabilità contrattuale a fronte della stipulazione del contratto atipico di spedalità. Per quel che concerne invece il medico, la responsabilità è di natura extracontrattuale o aquiliana, salvo l'ipotesi della precedente stipulazione di un contratto d'opera professionale tra il sanitario ed il paziente.
A ciò si aggiunga che la legge 8 marzo 2017 n. 24 recante, nella parte in cui ha abrogato la predetta norma e ha disposto all'art. 7, comma 3, che "l'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e dell'articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge", non è retroattiva, attesa l'assenza di una norma transitoria che disponga in tal senso, e quindi, ai sensi dell'art. 11 delle preleggi, non risulta applicabile alle fattispecie perfezionatesi prima della sua entrata in vigore, avvenuta l'1° aprile 2017, verificandosi diversamente una lesione ingiustificata del legittimo affidamento dei consociati in ordine al regime contrattuale della responsabilità del medico e al conseguente regime probatorio cui fare riferimento nei procedimenti già pendenti. Il principio esposto trova peraltro conferma nell'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale "In tema di responsabilità sanitaria, le norme poste dagli artt. 3, comma
1, del d.l. n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, e dall'art. 7, comma 3, della legge n.
24 del 2017, non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore." (Cass. 28994 del 2019).
11 In virtù della natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, costituisce quindi onere del personale sanitario provare la correttezza del proprio operato secondo gli imposti criteri di diligenza e perizia, con la conseguenza che, ove sussista incertezza sull'operato, l'inadempimento deve essere accertato in base alla regola dell'onere probatorio;
ricade, invece, a carico del paziente l'onere della prova del nesso causale, con i criteri della probabilità logica, generalmente fornita per presunzioni e mediante prova di fatti secondari.
Ne discende che, nei giudizi di risarcimento del danno causato da attività medica, grava sull'attore l'onere di allegare e provare l'esistenza del rapporto di cura, il danno e il nesso causale, mentre lo stesso ha unicamente l'onere di allegare - ma non provare - la colpa del personale sanitario;
invece, onerato della prova che l'eventuale danno riscontrato è dipeso da causa a sé non ascrivibile (cfr. Cass. n. 10297/04; Cass. 8826/2007; Cass. n. 13953/2007). Nella prospettiva dell'accertamento, in particolare, la casualità civile è retta dalle medesime regole che presiedono alla verifica del nesso di causalità nel giudizio penale, atteso che ciò che muta
è lo standard probatorio necessario per l'affermazione della responsabilità; ed invero, mentre nel campo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", stante la diversità dei valori in discussione e l'equivalenza delle posizioni delle parti contendenti nel processo civile (cfr. Cass. S.U. n. 580/2008; Cass. n. 21619 del 2007).
Sul piano della colpa, infine, la responsabilità del medico postula la violazione dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività sanitaria, tra i quali quello della diligenza, che va a sua volta valutato con riguardo alla natura dell'attività, essendo tenuto il medico alla diligenza del debitore qualificato prevista dall'art. 1176, secondo comma, c.c. e, dunque, al rispetto di tutte le regole e gli accorgimenti che, nel loro insieme, costituiscono la conoscenza della professione medica. Va da sé che, nel caso in cui la prestazione resa implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, così da consentire il risarcimento dei danni unicamente nel caso in cui il paziente provi il dolo o la colpa grave del medico ex art. 2236 c.c., l'onere di allegazione e probatorio continua a gravare sulla struttura sanitaria e/o sul sanitario (cfr.
Cass. n. 15404/02; Cass. n. 2042/05).
Ne segue che clinica in cui è avvenuta l'operazione è responsabile per il fatto degli ausiliari, rispondendo delle condotte, dolose o colpose, degli esercenti la professione sanitaria, di cui si avvale nell'adempimento della propria obbligazione, anche se:
a) sono scelti dal paziente;
b) non siano dipendenti della struttura stessa, ma svolgano la prestazione in regime di libera professione intramoenia ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica oppure in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, nonché attraverso la telemedicina.
12 Al contrario il sanitario risponde a titolo di responsabilità aquiliana (art. 2043 c.c.), salvo il caso in cui abbia agito nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale assunta con il paziente.
Le due responsabilità di cui sopra possono concorrere ai sensi dell'art. 2055 c.c., a mente del quale, se il fatto di danno è imputabile a più soggetti (ad esempio, la clinica e il medico), essi sono obbligati in solido al risarcimento del danno a maggior tutela del danneggiato. La responsabilità solidale dei danneggianti, infatti, postula solo l'imputabilità del pregiudizio a più persone, a prescindere dal fatto che siano diversi i titoli di responsabilità (contrattuale e aquiliana).
Riassumendo, se il paziente agisce contro la struttura a titolo di responsabilità contrattuale deve allegare: a) l'inadempimento del sanitario idoneo a cagionare il danno;
b) il nesso causale tra condotta ed evento (Cass. 6593/2019; Cass. Ord. 21939/2019); c) fornire la “prova positiva” dell'avvenuto adempimento o dell'esatto dell'adempimento, in virtù del criterio della maggiore vicinanza della prova.
Se agisce contro il medico a titolo di responsabilità extracontrattuale (salvo il caso in cui il sanitario abbia adempiuto un'obbligazione contrattuale assunta con il paziente) questi deve provare e allegare: a) gli elementi costitutivi dell'illecito; b) il nesso eziologico;
c) il danno ingiusto;
d) la sua imputabilità all'autore del fatto.
9. Tali essendo le coordinate normative ed interpretative sulla base delle quali va ricercata la soluzione del caso in esame, la domanda risulta fondata per i motivi di seguito esposti.
La consulenza tecnica d'ufficio.
L'attività istruttoria delle parti circa la prova della sussistenza del nesso di causalità è stata incentrata su una CTU collegiale di tipo medico-legale che ha potuto esaminare e valutare la documentazione prodotta dalle parti al fine di accertare se fosse censurabile la condotta dei convenuti con riguardo al dedotto ritardo diagnostico concernente la neoplasia mammaria.
A tal riguardo, preme rilevare in ordine alla richiesta di parte attrice di rimessione della causa sul ruolo per ottenere ulteriori chiarimenti dai cc.tt.uu., che questo Tribunale non reputa necessario procedere ad una integrazione/rinnovazione della CTU perché possono trarsi tutti i dati medico-legali e scientifici dall'analisi condotta dal Collegio finanche nei chiarimenti forniti in risposta ai rilievi critici formulati dalle parti.
10. Appare, quindi, opportuno riferirsi a quanto accertato dai cc.tt.uu., dott.ri Per_5
(specialista in medicina legale e delle assicurazioni),
[...] Persona_6
(specialista in oncologia) e (specialista in radiologia), i quali ricostruita la Persona_7 vicenda clinica che ha interessato l'attrice, hanno accertato la responsabilità professionale colposa per imperizia del dott. nel non aver riconosciuto per tempo l'esordio Controparte_1 della patologia neoplastica mammaria. Questo errore iniziale ha determinato un ritardo di
13 circa nove mesi nell'avvio degli accertamenti diagnostici e terapeutici, successivamente affidati ad altre strutture sanitarie, causando un peggioramento delle condizioni cliniche della paziente.
In particolare, secondo quanto evidenziato dai cc.tt.uu., in tale intervallo temporale, la malattia ha verosimilmente progredito, circostanza che, se individuata in tempo, avrebbe potuto essere trattata in maniera diversa.
Secondo quanto rilevato dai cc.tt.uu. non si può escludere che una diagnosi precoce avrebbe evitato la necessità di una mastectomia radicale, mentre hanno sostenuto come sia ragionevole ritenere che il ritardo diagnostico abbia favorito la diffusione linfonodale, rendendo necessario lo svuotamento del cavo ascellare destro durante l'intervento chirurgico.
Pertanto, le conseguenze di tale linfadenectomia sono considerate diretta conseguenza della condotta colposa del medico convenuto.
In relazione alla diagnosi, dalla revisione della documentazione diagnostica agli atti, il collegio peritale ha accertato l'erronea interpretazione dell'esame mammografico, soprattutto a partire dalle immagini di aprile 2018. Le stesse mostravano elementi significativi, quali una marcata asimmetria di densità e un'area di distorsione, oltre a indicatori indiretti come l'aumento delle microcalcificazioni, raggruppate e correlate ai segni diretti. Tali caratteristiche risultavano compatibili con la presenza di una lesione di tipo eteroformativo.
Sul punto, il collegio peritale ha evidenziato che il riscontro di segni diretti e indiretti, indicativi di una patologia a carattere evolutivo e presenti già nell'esame mammografico di aprile 2018, avrebbe dovuto orientare verso ulteriori approfondimenti diagnostici, consistenti nell'anticipazione dell'ecografia mammaria, nell'esecuzione di una risonanza magnetica bilaterale con mezzo di contrasto e nella tipizzazione dei reperti mediante biopsia stereotassica. Il quadro mammografico richiedeva un'integrazione diagnostica con indagine ecografica e, in assenza di rilievi significativi all'ecografia, un approfondimento tramite RM con mezzo di contrasto e/o biopsia stereotassica (Mammotome), in relazione alla presenza delle microcalcificazioni evidenziate nell'area di asimmetria di densità localizzata nel quadrante supero-esterno della mammella destra.
I cc.tt.uu. hanno rilevato che l'iconografia presentava una risoluzione di contrasto e spaziale non ottimale, ma comunque sufficiente per individuare i reperti di interesse nelle regioni mammarie, ad eccezione dei cavi ascellari, dei complessi areola-capezzolo e del profilo cutaneo, non valutabile a causa della sovraesposizione nelle proiezioni mammografiche.
Inoltre, la revisione delle immagini mammografiche non risultava significativamente compromessa dalla presenza di alcuni artefatti rilevabili su tutte le quattro proiezioni.
In conseguenza dell'errata diagnosi, anche la scelta del trattamento da parte del medico convenuto non fu corretta.
14 Infatti, come sottolineato dal Collegio peritale, il monitoraggio delle lesioni mammarie, risultate poi due all'istologia definitiva, non è stato gestito correttamente, poiché non sono stati programmati i controlli necessari né richiesta tempestivamente la biopsia mammaria. Se tali procedure fossero state predisposte ed eseguite in tempi brevi, la diagnosi avrebbe potuto essere definita entro un massimo di tre mesi dall'eco-mammografia di aprile 2018.
Pertanto, i cc.tt.uu. hanno riconosciuto un nesso causale diretto tra la mancata operatività di parte convenuta e l'entità dei postumi, da considerarsi come danno conseguenza, tenuto conto dell'assenza di familiarità, predisposizione genetica e di una precedente storia clinica mammaria negativa per patologie rilevanti. Nello specifico, le menomazioni attribuibili al ritardo della diagnosi e all'errore nel follow-up sono state così individuate dai cc.tt.uu. nell'esecuzione di una linfadenectomia ascellare estesa a destra, che non sarebbe stata necessaria se si fosse intervenuti tempestivamente in condizioni di assenza o minimo coinvolgimento linfonodale.
Qualora il trattamento fosse stato correttamente eseguito, il danno biologico residuo si sarebbe attestato intorno al 15-18%, derivante esclusivamente dagli esiti della mastectomia destra.
Pertanto, il maggior danno conseguente alla responsabilità medica è stato individuato in un danno biologico permanente del 5% (cinque per cento) globalmente considerato specificando che l'intervento di ricostruzione plastica mammaria che la paziente deve ancora finalizzare non rientra nelle conseguenze del maggior danno cagionato dalla mala gestio professionale.
Inoltre, come accertato dai cc.tt.uu. la colpa professionale del convenuto non ha cagionato perdita di chances di sopravvivenza.
In risposta alle osservazioni critiche del consulente di parte convenuta circa le censure sulla interpretazione delle immagini diagnostiche, è stato precisato che l'errore diagnostico va collocato ad aprile 2018. Per quanto riguarda la velocità di crescita, il tumore mammario presentava caratteristiche biologiche compatibili con una neoplasia G1-G2, classificabile come a medio rischio. I tempi di replicazione cellulare risultavano coerenti con un accrescimento loco-regionale, come confermato dal grado nucleare G2, indicativo di attività proliferativa medio-alta, e dalla presenza di cancerizzazione lobulare con aree di necrosi.
Dal punto di vista chirurgico, la malattia si configurava come una neoplasia multicentrica, con due noduli localizzati nello stesso quadrante della mammella destra e con estensione periareolare.
In risposta alle osservazioni critiche mosse dai consulenti di parte attrice concernenti anche l'intervento di mastectomia e la valutazione del maggior danno, il collegio peritale ha evidenziato che “La placca mastosica evidente al controllo dell'11.4.2018 presentava già le caratteristiche di una lesione a carattere maligno. La mastectomia era indicata, anche se non con
15 carattere assoluto ma come opzione preferenziale, alla data dell'11.4.2018 essendo le due lesioni entrambe collocate in uno stesso quadrante, una di esse prossima al complesso areola-capezzolo (CAC).
(…) In base alla revisione di immagini non si rilevavano sicure zone di rischio nel 2017. Secondo le linee guida accreditate nel 2018 la terapia ottimale in premenopausa comprendeva l'utilizzo di un LH-
RH agonista in associazione alla terapia con antiestrogeni o antiaromatasici. Non si ritiene che
l'opzione non comprendente una terapia antiormonale fosse ugualmente valida per la Sig.ra in Pt_1 rapporto alla storia clinica della paziente. L'ipotesi del non trattamento ormonale per tumori di mammari di minime dimensioni rimane una opzione teorica, molto poco praticata soprattutto in premenopausa dove il rischio di recidive tumorali è alto. (…) Relativamente alle note dei C.T. di parte attrice vi e' da notare che fondano la loro valutazione del 18% sulla teoria che una corretta diagnosi precoce avrebbe evitato la necessità della mastectomia radicale della perizianda. Ebbene, suddetta teoria appare sconfessata dai colleghi C.C.T.T.U.U. e pertanto, dobbiamo ritenere che la valutazione del 5% riconosciuta per gli esiti della linfoadenectomia sia ampiamente comprensiva all'interno della valutazione complessiva del danno biologico gia' riconosciuto dagli stessi C.T.P. (…)”
11. Ed allora, alla luce delle conclusioni cui è giunto il Collegio peritale, ritenute condivisibili dall'odierno decidente, e in ragione delle repliche alle osservazioni delle parti, deve ritenersi sussistente la responsabilità del medico e della struttura convenuta.
Infatti, si ritiene acclarato che il dott. per imperizia non ha Controparte_1 riconosciuto per tempo l'esordio della patologia neoplastica mammaria della paziente, odierna attrice. Tale condotta ha comportato un aggravamento della malattia con necessità di intervenire con una linfadenectomia ascellare estesa dx non necessaria se si fosse intervenuti più precocemente in una condizione di assenza o minimo interessamento linfonodale.
Per quanto concerne il nesso causale tra l'inadempimento accertato e il fatto dannoso, i
CC.TT.UU. hanno accertato che dal ritardo diagnostico in esame sono residuati dei postumi diversi rispetto a quelli ricollegabili ad una diagnosi tempestiva consistenti in un errato follow-up e nell'aver dovuto effettuare una linfadenectomia ascellare estesa dx non necessaria se si fosse intervenuti più precocemente in una condizione di assenza o minimo interessamento linfonodale.
Inoltre, parte convenuta non hanno fornito prova dell'esistenza di fattori causali alternativi e/o della particolare complessità della diagnosi ai sensi dell'art. 2236 c.c., né sono emersi elementi che possano valutarsi in termini di concorso di colpa del danneggiato rilevante ex art. 1227 c.c.
Infatti, come accertato dal collegio peritale, già a partire dall'imaging dell'aprile 2018 erano presenti “(…) segni diretti (accentuazione dell'asimmetria di densità, concomitante area di distorsione) ed indiretti (microcalcificazioni aumentate di numero, raggruppate e contestuali ai descritti segni diretti), sospetti per una patologia a carattere eteroformativo. Il riscontro dei segni,
16 diretti ed indiretti, sospetti per una patologia a carattere evolutivo, evidenti a partire dall'esame mammografico dell'aprile 2018, avrebbe dovuto indicare l'esecuzione di approfondimenti diagnostici, costituiti dalla anticipazione della ecomammografia, dalla RM mammaria bilaterale con m.d.c. e dalla tipizzazione dei reperti di interesse con biopsia stereotassica. Il quadro diagnostico relativo al test mammografico necessitava di integrazione diagnostica con esame ecografico ed, in assenza di significativi rilievi percepibili all'indagine sonografica, di approfondimento diagnostico mediante indagine RM mammaria con mdc e/o biopsia stereotassica (Mammotome) in rapporto alla presenza delle descritte microcalcificazioni, percepibili nel contesto dell'asimmetria di densità a localizzazione supero-esterna destra. Si riscontra come l'iconografia presentasse, una risoluzione di contrasto e spaziale non ottimale, tuttavia sufficiente per consentire la rilevazione dei reperti di interesse a carico degli ambiti mammari ove si eccettuino i cavi ascellari, i complessi areola-capezzolo ed il profilo cutaneo non valutabile in rapporto alla sovra-esposizione in fase di acquisizione delle proiezioni mammografiche. Inoltre, la revisione dell'imaging mammografico, relativamente ai documentati ambiti mammari, non risulta significativamente limitata dalla presenza di alcuni artefatti rilevabili su tutte le quattro proiezioni mammografiche.” Pertanto, la sussistenza di segni diretti sospetti per una patologia a carattere eteroformativo esclude la particolare complessità della prestazione.
12. Ciò posto, a parere di questo giudice, sulla base delle considerazioni medico legali contenute nella CTU, deve quindi affermarsi la responsabilità del dott. in quanto sono CP_1 stati provati i fatti costitutivi della pretesa attorea, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della colpa, esulando dalle ipotesi di cui all'art. 2236 c.c., poiché come riconosciuto da tutti i consulenti, dall'imaging dell'aprile 2018 erano presenti segni diretti (accentuazione dell'asimmetria di densità, concomitante area di distorsione) e indiretti (microcalcificazioni aumentate di numero, raggruppate e contestuali ai descritti segni diretti), che doveva indirizzare la ricerca diagnostica.
Analogamente, deve ritenersi sussistente la responsabilità in capo alla struttura convenuta ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., in quanto è stata fornita la prova della responsabilità del sanitario in essa operante.
Invero, dagli atti risultano una serie di elementi che fanno ritenere che 95 eserciti CP_2 attività sanitaria. In primo luogo, dalla visura camerale (doc. 2 del fascicolo di 95) CP_2 risulta che tra le attività costituenti l'oggetto sociale della struttura in esame vi è anche “lo svolgimento e la gestione di attività sanitarie”. In secondo luogo, dal contratto allegato in atti dalla struttura convenuta (v. doc. 1 comparsa di costituzione si ricava che Controparte_2 la società si impegna a prestare il servizio di diagnostica strumentale, consistente nella messa a disposizione dei locali e delle attrezzature di diagnostica, dietro il pagamento di un corrispettivo stabilito nella “quota del 32% per singola prestazione” eseguita dal medico (cfr. art. 4). È quindi evidente come tutto il corrispettivo, e non solo una parte, sia costituito da una
17 percentuale apprezzabile (32%) sugli utili, tanto da trasformare quello che potrebbe sembrare un contratto di locazione in un contratto di collaborazione professionale. Infine, dalle fatture allegate da parte attrice (docc. da 28 a 32 atto introduttivo) si evince chiaramente come le stesse siano state emesse proprio dalla società . CP_2
Ne discende che per il medico e la struttura convenuta la responsabilità è solidale per l'intero danno accertato come subito del paziente, ai sensi degli articoli 1228, 1292 e 2055 c.c., stante l'estensione della domanda di parte attrice anche nei confronti dell'obbligato in solido formulata tempestivamente con la prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 CP_2
c.p.c.
13. I danni risarcibili.
Secondo l'ormai accreditata interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., il danno non patrimoniale è risarcibile oltre che in presenza di un fatto reato (art. 185 c.p.) o di una fattispecie espressamente prevista dalla legge, anche quando il fatto illecito – contrattuale o extracontrattuale - abbia vulnerato in modo grave diritti inviolabili della persona, sanciti dalla Costituzione. Le note sentenze del novembre 2008 (S.U. 26972/08), ponendosi nel solco tracciato dalle pronunce 8827 e 8828/2003, hanno infatti espressamente affrontato e positivamente risolto la questione della risarcibilità di tutte quelle situazioni soggettive costituzionalmente tutelate (diritti inviolabili o “fondamentali”, come l'art. 32 definisce la salute), diverse dalla salute, e pur tuttavia incise dalla condotta del danneggiante oltre quella soglia di tollerabilità definita da elementari principi di civile convivenza.
Il pregiudizio risarcibile – avvertono inoltre le Sezioni Unite - è tuttavia soltanto quello connotato da una certa soglia di gravità, e dunque tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza. Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità e il pregiudizio non sia futile.
Una volta ribadito che meritevoli di ristoro per equivalente sono soltanto i pregiudizi scaturenti dalla lesione, di apprezzabile gravità, di interessi particolarmente qualificati, le
Sezioni Unite hanno espressamente aderito alle pronunce (Cass 8827 e 8828/03) che avevano ritenuto non proficuo ritagliare all'interno della generale categoria del danno non patrimoniale specifiche figure di danno, etichettandole in vario modo, e hanno ribadito che la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. dev'essere riguardata non già come occasione di incremento delle poste di danno o addirittura di duplicazione del risarcimento degli stessi pregiudizi, ma come mezzo per colmare le lacune della tutela risarcitoria della persona.
18 All'esito delle decisioni dell'11.11.2008, dunque, la categoria del danno non patrimoniale risulta delineata in termini di categoria concernente le ipotesi di lesione di interessi inerenti la persona, non connotati di rilevanza economica, avente natura composita, articolantesi in una pluralità di aspetti (o voci) con funzione meramente descrittiva, quali il danno biologico, il danno morale, il danno da perdita del rapporto parentale, il danno esistenziale.
Lungi da risultarne esclusa la risarcibilità del c.d. danno morale soggettivo, inteso quale sofferenza morale anche a carattere permanente (e dunque senza ulteriori connotazioni in termini di durata), si specifica piuttosto che esso integra pregiudizio non patrimoniale suscettibile di autonomo ristoro ove venga in rilievo quale unica componente del danno patrimoniale sofferto, come accade quando sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nell'identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano invece dedotte siffatte conseguenze, determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e di quello morale così inteso, sovente liquidato in percentuale del primo.
In tal caso, esclusa la praticabilità di tale operazione, il Giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, dovrà procedere a adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Va, innanzitutto, osservato, quanto ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale derivante da malpractice del medico, che la legge 189/2012 che ha convertito il DL 158/2012
(cd. Decreto Balduzzi), ha esteso anche alla materia della responsabilità sanitaria i criteri di liquidazione indicati negli artt. 138 e 139 D.Lgs. 209/2005 (cd. Codice delle Assicurazione).
In particolare, l'art. 3 comma IV così testualmente dispone: “Il danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli
138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente integrate con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti all'attività di cui al presente articolo”.
Il citato D.Lgs. ha introdotto la tabella unica nazionale per la liquidazione delle invalidità c.d. micropermanenti e con i successivi interventi del 2017 (leggi n.24 e n.124) ha ulteriormente codificato i parametri di liquidazione dei danni alla persona sino al 9%.
I criteri ed i parametri di liquidazione dei danni alla persona pari o superiori al 10% restano, pertanto, di soluzione prettamente giurisprudenziale, sebbene la valutazione in via equitativa del danno biologico, ex art. 2056 e 1223 c.c., debba essere indirizzata da indici e criteri di scelta di certa identificazione.
19 Orbene, ritenendo i criteri equitativi introdotti dalla Tabella di questo Tribunale più congrui e più rispondenti alle esigenze del caso concreto, se ne terrà conto per la liquidazione del danno.
In tal senso la Suprema Corte ha affermato che “l'esigenza di uniformità di trattamento nella liquidazione del danno non patrimoniale, se può ritenersi certamente garantita dal riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, ampiamente diffuso sul territorio nazionale e da cui la Suprema Corte, in applicazione dell'art.3 Cost., riconosce la valenza in linea generale di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt.1226 e 2056 c.c., tuttavia non può considerarsi automaticamente pregiudicata dall'utilizzo di differenti criteri tabellari, come nel caso di specie delle tabelle del Tribunale di Roma, ove il giudice ritenga che ricorrano elementi di valutazione atti a giustificare l'abbandono delle tabelle milanesi e reputi congruo l'importo risarcitorio, anche in confronto al risultato ottenibile mediante applicazione di queste ultime” (Cass. n.8580/2019).
13.1 La questione oggetto di discussione tra le parti concerne la natura del danno biologico del 5%: se esso debba essere qualificato come postumo assoluto (rientrante nella scala 0–5%) oppure come danno differenziale, derivante da un aggravamento di una preesistente invalidità (es. da 15% a 20%).
Il danno accertato dai ccttuu appartiene alla categoria del cd. danno differenziale, da liquidare sulla base del principio confermato dalla Suprema Corte in una delle sentenze del cosiddetto decalogo del novembre 2019 (la numero 28986) in base al quale, di eventuali malattie preesistenti che hanno contribuito alla lesione finale della salute (il c.d. "danno differenziale") si debba tenere conto a fini risarcitori non mediante la detrazione dei punti di invalidità permanente pregressa (o comunque ipotizzabile come evoluta in base alla patologie pregresse) dal grado percentuale di invalidità permanente completa e comprensiva riscontrata in corpo al momento dell'accertamento, bensì operando al momento della liquidazione, monetizzando i punti percentuali di invalidità complessiva finale accertata e quelli dell'invalidità teoricamente preesistente e che si può ipotizzare sarebbe stata presente in caso di assenza dell' illecito e sottraendo l'una dall'altra entità.
In altre parole, in presenza di postumi permanenti anteriori all'errata prestazione sanitaria o che comunque sarebbero oggettivamente residuati in caso di intervento correttamente operato e in assenza di eventi avversi, che si trovano in rapporto di concorrenza coi postumi permanenti causati da quest'ultima, l'importo monetario corrispondente al danno alla salute provocato da colpa medica consiste nello scarto fra le conseguenze complessivamente patite dalla parte lesa e le più lievi conseguenze che la stessa avrebbe comunque dovuto tollerare a causa della sua patologia pregressa se l'errore medico non si fosse verificato.
20 Alla luce di quanto sovra rappresentato, nel caso di specie, come accertato dai ccttu, si tratta di danno Iatrogeno quale Danno Differenziale in quanto il danno che sarebbe comunque residuato in capo all'attrice in caso di sola mastectomia destra è intorno al 15-18%, mentre quello del 5% è il maggior danno residuato per lo svuotamento del caso ascellare che non sarebbe stato necessario in caso di tempestiva diagnosi.
Ciò chiarito, il collegio peritale ha quindi riconosciuto un danno biologico valutabile in termini di maggior danno nella misura del 5% globalmente considerato addebitabile alla responsabilità professionale del medico convenuto, tenuto conto che se il trattamento fosse stato correttamente svolto, sarebbe residuato un danno biologico intorno al 15-18% derivato dagli esiti della sola mastectomia destra. Inoltre, i cc.tt.uu. hanno riconosciuto una ITP al 50% di gg. 30 e una ITP al 25% di gg. 30.
Pertanto, prendendo in considerazione:
- l'età di parte attrice al momento dell'evento: 43 anni;
- il danno biologico con grado di invalidità intorno al 16%: € 42.078,05;
- il danno biologico con grado di invalidità al 21%: € 65.161,04;
- ITP al 50% di 30 gg. (€1.953,75) e ITP al 25% di 30 gg. (€ 976,88); il cd. danno biologico subìto da parte attrice va liquidato in euro 26.013,62 (di cui euro
23.082,99 per danno permanente – pari al differenziale tra il 21%-16%; oltre complessivi
€2.930,63 a titolo di danno biologico temporaneo).
Non sussiste, invece, il diritto dell'attrice a ottenere un incremento del danno biologico mediante personalizzazione atteso che secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, “sul piano concettuale occorre invero rammentare che il grado di invalidità permanente indicato da un barème medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona;
in particolare, le conseguenze possono distinguersi in due gruppi: quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità; quelle peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime quanto le seconde costituiscono forme di manifestazione del danno non patrimoniale aventi identica natura che vanno tutte considerate in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni computando lo stesso aspetto due o più volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (Cass. n. 15924/2022; Cass.
n. 10912/2018); dunque, atteso che nel caso in esame, l'attrice non ha offerto alcuna prova
21 concreta per dimostrare l'esistenza di conseguenze eccezionali, anomale, affatto riconducibili al tipo di lesioni subite, la domanda deve essere rigettata.
14. Con riguardo al danno morale, oggetto di autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, e in particolare all'uso delle presunzioni in materia di danno morale, occorrerà sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto a una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo.
A tal fine, la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di
(concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale (v. Cass. 10/11/2020, n. 25164), dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale
(ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale (così, del tutto condivisibilmente, in motivazione, Cass. n. 6444 del 2023).
Da tanto segue la ragionevole affermazione del principio declinabile sul piano probatorio secondo cui, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità, corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità
(salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale (Cass. n. 6444 del 2023, cit.).
Dunque, considerato che l' come allegato dalla stessa, a causa dell'inadempimento Pt_1 sanitario, si è dovuta sottoporre a molteplici accertamenti, controlli e terapie, appare equo liquidare il danno morale nella misura pari al 16% sul danno biologico accertato (tenuto conto del valore medio del range previsto nelle Tabelle di Roma per la percentuale del danno biologico al 16% (pari a 15,6%) e del danno biologico al 21% (pari a 17,875); si perviene così all'importo di euro 30.175,79 (euro 26.013,62 + 4.162,17).
22 Pertanto, l'importo di euro 30.175,79 calcolato all'attualità dev'essere maggiorato degli interessi compensativi da applicare al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto
(11.04.2018) così giungendo alla somma di euro 25.272,86 con rivalutazione anno per anno secondo gli indici Istat, fino alla data della pronuncia (Cass. S.U. 1712/1995) pervenendo alla somma di euro 33.544,75.
A tal riguardo si rammenta che in tema di risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale, costituendo questo un debito di valore, gli interessi sulla somma liquidata hanno natura compensativa e non moratoria, essendo diretti a ristorare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito. La domanda di risarcimento include implicitamente la richiesta sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria, quali componenti necessarie e concorrenti del risarcimento, aventi funzioni diverse. Il giudice deve pertanto attribuirli anche in assenza di espressa richiesta, pure in grado di appello, senza incorrere in ultrapetizione. La liquidazione degli interessi deve avvenire o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, oppure sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza dal giorno dell'evento dannoso e non dalla sentenza (Cass. civ.
32985/2022).
A detta ultima somma pari a euro 33.544,75 vanno aggiunti gli ulteriori interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno ex art. 1282 c.c. (Cass. 3 dicembre
1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
15. Non ricorrono i presupposti per il riconoscimento il danno da c.d. perdita di chance.
Parte attrice declina il danno da perdita di chance alla stregua di una asserita riduzione delle proprie chance di sopravvivenza, causalmente riconducibile al ritardo diagnostico.
Eppure, nel caso in esame è certo che la malattia tumorale che ha colpito l non ha, Pt_1 fortunatamente, avuto alcun esito infausto né è stata soggetta a recidiva. Al momento attuale sono già trascorsi quasi 8 anni dall'11.04.2018 senza evidenza di ripresa di malattia e pertanto le percentuali indicati da parte attrice non trovano riscontro.
Ciò comporta l'impossibilità di configurare, prima ancora che sul piano del nesso causale su quello dell'evento-conseguenza (pregiudizio) in sé dell'effettiva e concreta perdita di "utilità" nel patrimonio della danneggiata, la riduzione di una percentuale di possibilità di sopravvivenza, posto che, come evidenziato dai ccttuu “la colpa professionale del convenuto non ha cagionato perdita di chances di sopravvivenza” (v. p. 31 della consulenza medico-legale).
16. Prima di passare alla disamina dei danni patrimoniali, si osserva che parte attrice ha spiegato anche la domanda di risoluzione del contratto intercorso con il convenuto e/o la
23 chiedendo il rimborso delle spese sostenute dalla per le prestazioni CP_2 Pt_1 eseguite dal dott. e rivelatasi dannose e/o inefficaci. CP_1
È pacifico, in giurisprudenza, che la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, giacché il citato art. 1453 c.c., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto (tra le tante v. Cass 24-11-2010 n.23820; Cass. 27-10-2006 n.23723; Cass. 11-6-2004
n.11103; Cass. 23-7-2002 n.10741)." -così Cass. n.6886/2014 in parte motiva). Inoltre, secondo prevalente orientamento giurisprudenziale (Cass n.19513/2020; Cass. n.24947/2017;
Cass.n.21113/2013; Cass. n.21230/2009) non è necessario che la volontà di risolvere un contratto per inadempimento risulti da una domanda espressamente proposta (si ribadisce, assente nel caso di specie) ben potendo implicitamente essere contenuta in un'altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga una domanda di risoluzione, quale potrebbe essere la restituzione del corrispettivo, è tuttavia necessario che la domanda (restitutoria) sia esplicita per poter essere univocamente intesa (nel rispetto del principio del contraddittorio) come conseguenza di quella - presupposta ma non espressa- di risoluzione.
È indubitabile che l'inadempimento definitivo delle obbligazioni primarie ed essenziali da parte del professionista nei confronti del paziente è, nel caso di specie, tale da aver determinato uno squilibrio assoluto del sinallagma contrattuale e giustifica la domanda di restituzione per le prestazioni inadeguate.
La risoluzione parziale del contratto, esplicitamente prevista dall'art. 1458 c.c. in riferimento ai contratti ad esecuzione continuata o periodica, deve ritenersi possibile anche nell'ipotesi di contratto ad esecuzione istantanea, quando l'oggetto di esso sia rappresentato non da una sola prestazione, caratterizzata da una sua unicità e non frazionabile, ma da più cose aventi una distinta individualità, il che si verifica allorché ciascuna di esse, separata dal tutto, mantenga una propria autonomia economico-funzionale che la renda definibile come un bene a sé stante e come possibile oggetto di diritti o di autonoma negoziazione (Cassazione civile n. 16556/2013).
Fatte queste premesse e considerate le risultanze peritali, deve accogliersi la domanda di risoluzione del contratto e naturalmente, l'obbligazione restitutoria grava sull'accipiens effettivo del corrispettivo che nel caso di specie è avendo quest'ultima emesso le CP_2 seguenti fatture: - Fattura Artemide95 srl n. 2217 dell'11/4/18 per mammografia di euro 150; -
Fattura Artemide95 srl n. 4654 del 23/7/18 per ecografia mammaria di euro 70; - Fattura
Artemide95 srl n. 66 del 7/1/19 per ecografia mammaria di euro 70; - Fattura Artemide95 srl n.
645 del 31/1/19 di euro 150 per mammografia;
Fattura Artemide95 srl n. 1533 del 9/3/2017 per
24 pap test e mammografia di euro 180 (cfr. docc. 28, 29, 30, 31 e 32) e così per complessivi euro
620,00 oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.
17. Danni patrimoniali
Con riguardo alle spese di cui parte attrice chiede il ristoro, si condividono le conclusioni a cui è giunto il collegio peritale che ha accertato la congruita delle spese pari ad euro 1.431,48.
Pertanto, andrà riconosciuto a parte attrice a titolo di danni patrimoniali l'importo ritenuto congruo dal collegio peritale condiviso da questo giudice pari ad euro 1.431,48 da rivalutare equitativamente ex art. 1226 cc in ragione del tempo degli esborsi in euro 1600,00.
Non ricorrono i presupposti per il rimborso delle spese sostenute per i viaggi a Milano per un totale di € 3.569,75 in quanto frutto della libera scelta dell'attrice, che ha deciso di affidarsi alle cure di una struttura sanitaria non situata nella propria area di residenza.
18. In definitiva, all' spetta il risarcimento del danno non patrimoniale pari ad euro Pt_1
33.544,75 e del danno patrimoniale pari ad euro 1.600,00 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo, da porsi a carico del dott. e di 95. CP_1 CP_2
Spetta altresì all' il diritto alla restituzione, a seguito della risoluzione ex art. 1453 c.c., Pt_1 della somma di euro 620,00 oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo da porsi a carico di 95. CP_2
19. Responsabilità solidale dei debitori convenuti e ripartizione interna del debito.
Per i convenuti la responsabilità è diretta e solidale per l'intero danno accertato come subito del paziente, ai sensi degli articoli 1228, 1292, 2043 e 2055 c.c.
L'unicità del fatto dannoso richiesta dall'art. 2055 c.c. per fondare la responsabilità solidale tra gli autori dell'illecito va infatti intesa in senso non assoluto, ma relativo alle conseguenze derivatene al danneggiato, sicché tale forma di responsabilità ricorre pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, ed anche diversi, sempreché le singole azioni o omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno finale (cfr., ex multis, Cass. Civ., 1842/2021; Cass. Civ., III, 4.6.2001,
N. 7507).
Ovviamente il vincolo solidale tra i debitori, opera esclusivamente a favore del creditore e prescinde da una possibile diseguale efficienza causale nella realizzazione dell'evento.
Inoltre, non potrebbe mai pervenirsi nei confronti di parte attrice ad una condanna pro quota dei singoli convenuti poiché costituisce principio assolutamente pacifico nella giurisprudenza della Corte di legittimità, l'affermazione secondo cui la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e l'eventuale diseguale
25 efficienza causale di esse può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento tra i corresponsabili.
Inoltre, le limitazioni di responsabilità previste dall'art. 9 riguardano esclusivamente i rapporti interni tra il medico con la struttura.
Per ciò che attiene, più specificamente, il quantum del regresso i criteri generali della relativa quantificazione non possono che essere ricondotti, sia pure in modo complessivamente analogico, al portato degli artt. 1298 e 2055 c.c. a mente dei quali il condebitore in solido che adempia all'intera obbligazione vanta il diritto di rivalersi, con lo strumento del regresso, sugli altri responsabili, secondo la misura della rispettiva responsabilità, in linea di principio, la misura del regresso in parola varia a seconda della gravità della rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
19.1 Nel caso di specie, in mancanza di prova, deve valere la presunzione di responsabilità paritaria di cui all'art. 2055 c.c. con ripartizione della responsabilità nei rapporti interni al 50
% tra il dott. e la struttura convenuta CP_1
Inoltre, avendo il paziente dedotto profili di responsabilità del solo sanitario, questi non potrà disporre dell'azione di rivalsa di cui all'art. 9 – che spetta esclusivamente alla struttura sanitaria.
19.2 Può invece accogliersi la domanda di regresso avanzata dal dott. nei confronti CP_1 della struttura convenuta di qualsivoglia somma che il dott. fosse tenuto a CP_1 corrispondere all' in forza del vincolo di solidarietà passiva, in eccesso rispetto a quanto Pt_1 dovuto in dipendenza della sua eventuale quota di responsabilità come sovra accertata.
A tal riguardo si rammenta che, secondo la più recente e ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (già ripercorsa in via di sintesi da Cass. n. 13087/2010, pp. 20-21, e ad oggi non superata):
a) non è vietata una azione di regresso in via anticipata, proponibile cioè dal coobbligato solidale contro un altro coobbligato già nel corso dell'azione intrapresa dal creditore nei confronti di uno dei debitori;
il quale pertanto, è abilitato a chiamare in causa il corresponsabile del danno, per l'eventualità che quell'azione sfoci nella condanna del convenuto;
b) risponde all'esigenza dell'economia dei giudizi che lo stesso giudice adito possa giudicare anche della domanda di regresso;
c) in tal caso la sola conseguenza di questa anticipata forma di regresso, è che il coobbligato solidale, condannato a pagare al creditore, potrà recuperare la quota riconosciutagli in sede di regresso contro l'altro coobbligato, solo dopo il pagamento, da parte sua, dell'intero debito;
L'estinzione dell'intera obbligazione funziona quindi pur sempre come condizione, non più dell'azione cognitiva di regresso, bensì dell'azione esecutiva contro l'altro coobbligato).
26 Sul tracciato di detto ormai consolidato orientamento giurisprudenziale è stato precisato (cfr.
Cass. n. 12300/2003, richiamata di recente Cass. n. 11962/2022, p. 15) che:
"Il giudice investito da una domanda di condanna del creditore verso un obbligato solidale e da una domanda di regresso proposta da quest'ultimo verso altro coobbligato ben può emettere due distinte pronunce di condanna, l'una subordinata all'altra, nel senso che la pronuncia in via di regresso può essere posta in esecuzione soltanto ove venga dimostrato, da parte del primo condebitore, l'adempimento nei confronti del creditore, atteso che l'ordinamento ammette la sentenza condizionata quando l'avvenimento futuro ed incerto cui viene subordinata l'efficacia della condanna si configuri come elemento accidentale della decisione, così formulata in omaggio al principio di economia processuale".
In definitiva, occorre qui ribadire che, in un processo (anche soltanto in origine, come nella specie) simultaneo, il coobbligato in solido può chiedere il regresso in via anticipata, condizionando l'esecuzione della condanna al successivo pagamento (Cass. civ. 27372/2025).
Nel caso di specie, quindi, la domanda di regresso anticipata avanzata dal dott. può CP_1 essere accolta.
In accoglimento della domanda di regresso formulata nei confronti della struttura CP_2
[...
quest'ultima va condannato, qualora il dott. dovesse provvedere al pagamento per CP_1 intero dell'obbligazione solidale, al pagamento della metà dell'importo pagato dal dott.
all' non superiore al limite quantitativo previsto dalla L.24/17 ex art. 9 comma CP_1 Pt_1 quinto.
20. Con riguardo alla domanda di risarcimento danni avanzata da va Parte_2 premesso che per danno riflesso ai congiunti s'intende tanto il pregiudizio morale patito dai congiunti della vittima primaria di lesioni, quanto il pregiudizio c.d. dinamico-relazionale recato dalla condotta illecita altrui costituente reato o comunque lesiva di interessi inerenti alla persona umana costituzionalmente garantiti, laddove superi la c.d. soglia di gravità (cfr.
Cass., SS.UU., 11/11/2008, n. 26972).
In tema di attività medico-sanitaria, un medesimo fatto può costituire al contempo inadempimento delle obbligazioni nascenti dal contatto sociale con il paziente e fatto illecito rilevante ex art. 2043 c.c. da cui possono derivare danni patrimoniali e non patrimoniali nei confronti dei congiunti del paziente. Ne consegue l'applicazione del regime giuridico proprio della responsabilità aquiliana, soprattutto in termini di onere probatorio.
Per consolidata interpretazione giurisprudenziale, ai prossimi congiunti di una persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima.
27 A tale riguardo, non è di ostacolo il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso, con conseguente legittimazione del congiunto ad agire iure proprio contro il responsabile. Ai fini dell'individuazione dei danni risarcibili e dell'inquadramento del danno morale sofferto dai prossimi congiunti, il danno deve presentarsi come un effetto normale del fatto illecito, secondo il principio della
"regolarità causale" (cfr. Cass., SS.UU., 01/07/2002, n. 9556; Cass. 20667/2010; Cass. 13179/2011;
Cass. 22909/2012 e, da ultimo, Cass. 758/2016).
Si ritiene, inoltre, di aderire all'orientamento giurisprudenziale espresso dalle S.U. nella citata decisione del 2002, nonché da Cass. 19/01/2007 n. 1203, da Cass. 14/06/2016 n.12146, in forza del quale si afferma che la convivenza è un elemento estrinseco, transitorio e del tutto casuale, poco significativo per connotare veramente una lesione del rapporto parentale, potendo fondarsi non tanto su vincoli affettivi quanto piuttosto essere determinata da motivi di convenienza e di opportunità mentre, viceversa, possono sussistere rapporti che, indipendentemente dalla coabitazione, sono caratterizzati da vincoli affettivi particolarmente intensi e di vera vicinanza psicologica. Pertanto, il danno dei congiunti della vittima di lesioni personali va liquidato tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto e senza alcun automatismo. La convivenza va considerata come elemento probatorio utile, nel concorso con altri elementi, a dimostrare l'ampiezza e la profondità del vincolo affettivo che lega tra loro i parenti ed a determinare anche il quantum debeatur.
A tal fine è necessario, di volta in volta, verificare in che cosa il legame affettivo sia consistito ed in che misura la lesione, subita dalla vittima primaria, abbia inciso sulla relazione fino a comprometterne lo svolgimento.
Infine, sotto il profilo probatorio, tale tipologia di danno può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva, che deve essere cercata anche d'ufficio, se la parte abbia dedotto e provato i fatti noti dai quali il giudice, sulla base di un ragionamento logico-deduttivo, può trarre le conseguenze per risalire al fatto ignorato (cfr. Cass. civ., sez. III, 11/07/2017, n. 17058).
I pregiudizi subiti dai congiunti del danneggiato venivano inizialmente definiti danni riflessi o di rimbalzo, perché il danno, pur traendo origine da un illecito che ha colpito la vittima principale, può produrre dei nocumenti anche a terzi, le cosiddette vittime secondarie, le quali acquisiscono un diritto al risarcimento iure proprio.
La Suprema Corte ha tuttavia precisato che il pregiudizio sofferto dai familiari non è un danno riflesso, ma bensì diretto (sent. n. 7748/2020); invero, il danno subito dai prossimi congiunti è una conseguenza diretta delle lesioni inferte al parente, che producono quindi vittime diverse, ma ugualmente dirette. È quindi improprio parlare di vittima principale e vittime secondarie o di rimbalzo.
28 Il danno subito dai parenti del danneggiato può essere sia di natura non patrimoniale, sia di natura patrimoniale. Il danno biologico è una lesione all'integrità psicofisica di una persona, quindi una vera e propria perdita di salute, come può essere ad esempio una malattia.
Si considera invece danno morale la sofferenza d'animo interiore e la perturbazione soggettiva patita dai familiari a causa delle lesioni subite dal proprio caro, mentre per danno esistenziale si intende il peggioramento e lo stravolgimento della qualità della propria vita.
Secondo la Suprema Corte, il danno subito dai parenti del macroleso è risarcibile anche quando i pregiudizi non consistono in un totale sconvolgimento delle abitudini di vita, in quanto tale conseguenza è estranea sia al danno morale, sia al danno biologico (da ultimo,
Cass.civ., sez. III, 17/05/2023, n. 13540).
Nel caso di specie, l' ha subito, in conseguenza dell'errore medico, un maggior danno Pt_1 del 5% avendo i ccttuu escluso che la mastectomia sia derivata dalla colpa professionale.
Ebbene, a fronte del tipo e grado di lesione riportata dalla moglie e non risultando provata la necessità di terapie riabilitative, ricoveri ulteriori per le medesime problematiche, può dirsi totalmente conservata la relazione umana ed affettiva con il marito, e pertanto non si ritiene di dover riconoscere un danno riflesso allo . Pt_2
Nessun rilievo inoltre assume la prova istruttoria chiesta dalla , non essendo all'uopo Pt_2 sufficienti le prove testimoniali dedotte con la memoria ex art. 183, comma sei, n. 2 c.p.c. di parte attrice in quanto generiche e valutative (capp. 19 e 20).
Parimenti, i docc. 33 e 34 allegati all'atto introduttivo del presente giudizio concernenti il periodo di cassa integrazione del e il certificato di invalidità civile non possono porsi Pt_2 in nesso di causalità con i fatti oggetto del giudizio, in quanto riguardanti l'uno il periodo di cassa integrazione per il Covid-19 e l'altro l'invalidità personale del figlio della coppia,
. Persona_8
Pertanto, la domanda spiegata da non può trovare accoglimento. Parte_2
21. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, all'esito di compensazione nella misura di un terzo ex art. 92, comma 2
c.p.c., in ragione della parziale soccombenza reciproca, in base ai valori medi previsti dal
D.M. n. 55/2014 e ss.ii.mm. in relazione al valore della controversia accertato in sede di accoglimento della domanda (sino ad euro 52.000,00), sono da porsi a carico del dott. e CP_1 della struttura sanitaria con distrazione in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratisi antistatario.
Al principio di soccombenza soggiacciono anche le spese di C.T.U. liquidate in corso di causa.
Le spese di C.T.P. relative al presente giudizio (come da importi da ritenersi congrui di cui alle fatture 14, 15 e 16, fascicolo di parte attrice), sono da porsi definitivamente ed integralmente a carico del dott. e della struttura sanitaria. CP_1
29 22. Con riguardo alla domanda avanzata da , le spese di lite seguono la soccombenza Pt_2 nella misura liquidata in dispositivo in relazione all'attività svolta, secondo i parametri indicati dai D.M. n. 55/2014 e D.M. n. 147 del 13/08/2022 (pubblicato sulla G.U. n. 236 dell'8.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022), tenendo a mente il valore minimo per ciascuna delle quattro fasi tenuto conto della complessità dell'accertamento oggetto di causa, nell'ambito dello scaglione sino ad euro 52.000 (avuto riguardo al petitum) da porsi in favore dei dott.
e della terza chiamata Controparte_1 Controparte_5
[...
. Con riguardo alle domande di manleva e regresso formulate dal dott. nei confronti CP_1 della struttura sussistono giustificate ragioni per compensare le spese di lite per intero stante il rigetto della domanda di manleva integrale avanzata dal dott. e l'accoglimento della CP_1 domanda di regresso anticipata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in parziale accoglimento della domanda attorea, così provvede:
- accerta e dichiara la responsabilità del dott. e di Controparte_1 CP_2 nella causazione dei danni patiti da nella misura del 50% ciascuno;
[...] Parte_1
- per l'effetto, condanna il dott. e in solido, Controparte_1 Controparte_2 nella misura del 50% ciascuno a corrispondere in favore di l'importo Parte_1 complessivo di euro 35.144,75, a titolo di risarcimento danni per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo;
- accoglie la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di prestazione di opera professionale tra e e per l'effetto dichiara risolto il Parte_1 Controparte_2 suddetto contratto e condanna alla restituzione in favore di Controparte_2 Pt_1 della somma di euro 620,00 oltre interessi legali dalla data della domanda al
[...] saldo;
- condanna il dott. e in solido, nella Controparte_1 Controparte_2 misura del 50% ciascuno a rifondere le spese di lite del presente grado di giudizio in favore di parte attrice liquidate in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15%, Iva e Cpa secondo legge, oltre spese vive (c.u. e marca da bollo) da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice avv. Francesca Gubbiotti dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di CTU e di CTP a carico del dott. e Controparte_1
in solido nella misura del 50% ciascuno;
Controparte_2
- rigetta la domanda formulata da Parte_2
30 - condanna a rifondere le spese di lite del presente grado di giudizio Parte_2 liquidate in favore di dott. e in € 3.809,00 Controparte_1 Controparte_2 per ciascuno, oltre spese forfettarie al 15%, Iva e Cpa secondo legge;
- accoglie la domanda di regresso proposta dal dott. nei Controparte_1 confronti di e condanna a pagare, a titolo di regresso, Controparte_2 Controparte_2
in favore del dott. , subordinatamente all'effettivo Controparte_1 pagamento da parte di quest'ultimo dell'intero risarcimento del danno in favore di la metà dell'importo complessivo da questo pagato ad Parte_1 Parte_1
- compensa interamente le spese di lite tra il dott. e Controparte_1
Controparte_2
Così deciso in Roma, 25.11.2025
IL GIUDICE
Lucia UN
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