Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 28/03/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di conSIlio, così composto: Dott. Gianluca GELSO Presidente relatore Dott.ssa Silvia VITELLI Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. proposta in via congiunta da
, nata a [...] l'[...]; Parte_1
rappresenta e difesa dall'Avv. Marialetizia Mattana.
e
, nato a [...] il [...]; Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Cinzia Remoli.
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con l'interesse dei figli minori e non risultano essere violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
1) I coniugi vivranno separati con il reciproco rispetto.
2) L'affidamento dei figli minori , e sarà condiviso tra i genitori e congiunto Per_1 Per_2 Persona_3
l'esercizio della responsabilità g c estioni di ordinaria amministrazione in relazione alle quali ciascun genitore eserciterà la responsabilità autonomamente in corrispondenza dei tempi di permanenza dei figli presso si sé.
3) Tutte le decisioni di maggior interesse afferenti i minori e riguardanti la loro salute, istruzione, educazione e residenza abituale, dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo.
4) I minori avranno il loro collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale ed ivi manterranno la loro residenza anagrafica.
5) I tempi di permanenza dei minori presso il padre, a far data dal mese di agosto 2024, sono e saranno così modulati: a) per due fine settimana alternati al mese dal venerdì dall'uscita di scuola o, nei periodi
d) in occasione delle festività natalizie, i minori trascorreranno, ad anni alterni, con l'un genitore il segmento dal 23 al 30 dicembre e con l'altro quello dal 31 dicembre al 6 gennaio;
e) in occasione delle festività pasquali, i minori trascorreranno, ad anni alterni, con l'un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il Lunedì in Albis;
f) i minori trascorreranno il giorno del compleanno di ciascun genitore e quello di relativa ricorrenza civile (festa della mamma e del papà) con il genitore interessato. I ragazzi trascorreranno le ulteriori festività ufficiali ad anni alterni con ciascun genitore;
g) la festa di compleanno di ciascun figlio con i coetanei sarà organizzata dai genitori di comune accordo ed a spese comuni mentre, nel relativo giorno, i genitori cureranno che il figlio interessato possa trascorrere ad anni alterni il pranzo con l'uno e la cena con l'altro auspicabilmente insieme ai fratelli;
h) il genitore che ha i figli secondo calendarizzazione, li accompagnerà a scuola e ne curerà il prelevamento nei giorni di sua spettanza, personalmente o mediante suo delegato;
i) i genitori concordano che, nella permanenza della figlia Per_1 presso il padre, potranno essere privilegiate le eSIenze della figlia medesima in ragione della sua allo stesso modo faranno nei confronti degli altri figli al raggiungimento della loro età adolescenziale.
6) Anche in ragione del prevalente collocamento dei figli presso la madre, la casa coniugale sita in Civitavecchia al Viale Baccelli n. 196, rimarrà assegnata alla SI.ra , proprietaria esclusiva del bene, Pt_1 unitamente al mobilio ed a quanto la arreda trattandosi dell'habitat are per i minori. - Il SI. CP_1 già allontanatosi dalla dimora in data 1.7.2024 e con l'accordo della SI.ra , ha portato seco gli effetti Pt_1 personali e taluni oggetti di arredo concordati con la coniuge avend finitivamente completato l'asporto in data 28.10.2024 e riconsegnato le chiavi dell'immobile alla proprietaria SI.ra . Pt_1
7) A titolo di contributo nel mantenimento dei tre figli, il SI. a decorrere dal di agosto CP_1
2024, corrisponderà alla SI.ra l'assegno perequativo di €. 400,00 (quattrocento/00) da doversi Pt_1 versare entro il giorno 5 di og e e da doversi rivalutare annualmente, secondo le variazioni degli indici Istat, a decorrere dal mese di luglio 2025. - Il SI. in deroga a quanto previsto dalla L. CP_1 230/2021, rinuncia alla sua quota parte di A.U.U. acch a continui a percepirlo in via Pt_1 esclusiva e nel suo intero ammontare per complessivi €. 797,40 (settecentonovantasette /40). - Saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie afferenti i figli quali individuate e disciplinate dal Protocollo adottato dall'intestato Tribunale in data 15.1.2015 e il relativo rimborso in favore del genitore che avrà anticipato la spesa dovrà essere assolto, da parte dell'altro, entro i 7 giorni lavorativi successivi alla richiesta corredata dalla documentazione della spesa effettuata. I ricorrenti danno atto di aver già concordato i seguenti costi: per il figlio il campus estivo, il corso di Ninja, la Per_3 logopedia quando riprenderà e la frequentazione boyscout;
le ripetizioni per il figlio e la scuola Per_2 calcio;
il corso di chitarra per la figlia e, poiché allo stato la ragazza ha inter ercorso di Per_1 sostegno psicologico, i genitori hanno concordato la relativa ripresa quando la ragazza ne avrà motivazione e/o necessità. Per il figlio , i genitori considerano concordato l'avvio di un percorso Per_2 di sostegno psicologico quando il ragazzo sarà pronto ad accedervi. - Alla data odierna, i coniugi dichiarano di aver regolato ogni reciproca pretesa di credito/debito sia con riguardo all'assegno di mantenimento per i figli nella misura qui determinata a far data dal mese di agosto 2024 che in ordine alle spese straordinarie con residua somma dovuta dal SI. alla SI.ra , alla data dell'11.11.2024, CP_1 Pt_1 di €. 231,10 che vengono corrisposti contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso sicchè, assolto detto pagamento, le parti dichiarano di non aver nulla reciprocamente a pretendere a tali ridetti titoli per il periodo pregresso e sino alla data dell'11.11.2024. 8) I SIg.ri e hanno concordato, quale accordo patrimoniale in occasione della presente Pt_1 CP_1 separazione e, quindi, quale condizione della separazione stessa, di vendere a terzi il locale uso ufficio sito in Civitavecchia alla via Sofia de Filippi Mariani n. 5, sede dell'attività lavorativa del SI.
9.a) CP_1 L'incarico di vendita è stato conferito, in esclusiva, all'Agenzia Tecnoedil s.r.l. di Civitavecchia e il bene è stato posto in vendita al prezzo di € 68.000,00 (sessantottomila/00) volendo i coniugi e convenendo di vendere comunque ad un prezzo che, al netto dei costi di agenzia, non sia inferiore ad €. 60.000,00. 9.b) Il ricavato della vendita, al netto dei costi di agenzia, che saranno divisi al 50% tra le parti, dovrà essere diviso tra i comproprietari in ragione del 50% ciascuno, così come le imposte e le tasse della vendita.
9.c) Decorsi 6 mesi dalla data di conferimento dell'incarico all'Agenzia anzidetta senza che il bene sia stato venduto, confermando già, ora per allora, l'accordo di vendita, le parti, poiché l'agenzia anzidetta è stata scelta dalla SI.ra , concordano che l'eventuale successiva agenzia cui conferire il mandato di vendita, Pt_1 per ulteriori sei mesi, sarà scelta dal SI. Al contempo, alla scadenza del primo semestre (gennaio CP_1 2025), le parti determineranno concord 'eventuale riduzione del prezzo e, alla scadenza anche del secondo semestre, senza che sia intervenuta la vendita, le parti, per l'incarico ad una Agenzia, con conferma delle precedenti o individuazione di altra, in esclusiva o meno, concordano, in difetto di accordo tra loro, di devolvere la soluzione della controversia sul prezzo di vendita e sulle modalità della stessa alla Camera di Mediazione presso l'Ordine Forense di Civitavecchia.
9.d) Fino alla data del rogito di compravendita, il SI. continuerà ad utilizzare l'immobile alle condizioni tutte di cui al contratto CP_1 di comodato del 23.3. agione del quale il SI. si obbliga a farsi carico in via esclusiva degli CP_1
“oneri” tutti di cui agli artt. 3 e 7 del contratto anzidetto, pregressi e futuri sino alla data di vendita (Imu e Tari comprese), oltre ai costi per i lavori straordinari già deliberati.
10) Nulla disporsi a titolo di assegno di mantenimento tra i coniugi essendo essi dotati di reddito proprio.
11) Per quanto riguarda le due autovetture in uso alla famiglia ed intestate ambedue al SI. le
CP_1 parti hanno convenuto, quale condizione della presente separazione, che l'autovettura SA HA rimarrà di proprietà esclusiva del SI. mentre la vettura AU WI diverrà di proprietà
CP_1 esclusiva della SI.ra . 11.a) Quanto al fermo amministrativo che riguarda tale seconda vettura Pt_1 (WI), il SI. già provveduto a conseguire la rateizzazione del debito ADE con prima rata
CP_1 in scadenza al 30.5.2024 e ultima al 30.6.2025. La liberazione del mezzo dal vincolo di fermo amministrativo avverrà a cura, onere e spese del SI. 11.b) Il passaggio di proprietà da a
CP_1 CP_1
- a spese - avverrà entro 30 giorni dal pagamento dell'ultima rata anzidetta scadente il Pt_1 CP_1 025. Tutta ima di tale data sarà stato venduto l'immobile di via Sofia de Filippi Mariani n. 5, la rateizzazione verrà estinta in unica soluzione (e con essa conseguita la liberazione dal fermo) con pagamento di tutte le rate residue entro trenta giorni dalla riscossione del prezzo di vendita dell'immobile e passaggio di proprietà del mezzo nei 30 giorni successivi. 11.c) Sin da ora i SIg.ri e CP_1 Pt_1 chiedono l'applicazione delle esenzioni e dei benefici fiscali ex art. 19 L. 74/87 e Co 1 dichiarando espressamente che il trasferimento di proprietà della vettura AU WI, sopra descritto e qui convenuto, sostanzia accordo patrimoniale occasionato dalla loro separazione ed è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Al fine dei benefici fiscali relativi al trasferimento di proprietà, indicano di seguito i dati identificativi del mezzo oggetto del passaggio di proprietà: autovettura AU WI immatricolata il 04/05/2016, targata FD 339TK, numero telaio VF1AHB41554968987, intestata . Controparte_1
12) I ricorrenti si prestano sin d'ora il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto.
13) Le parti prestano acquiescenza all'emananda sentenza se conforme alle condizioni qui riportate.
14) Le spese del presente giudizio si intendono compensate tra le parti
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 28.03.2025
Il Presidente est.
Dott. Gianluca Gelso