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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/03/2025, n. 1491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1491 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/6514
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Roberta Dotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. r.g. 6514/2024 promossa da:
nato a [...], Pennsylvania (Stati TI d'IC) il Parte_1
21.04.1988; nato a [...], Pennsylvania (Stati TI d'IC) il Parte_2
17.02.1991; (alla nascita ) nata a [...], NE Parte_3 Persona_1
OR (Stati TI d'IC) il 07.03.1956 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Permunian del
Foro di Bologna [c.f. , pec C.F._1 Email_1 unitamente e disgiuntamente all'Avv. Marco Permunian del Foro di Rovigo [c.f.
, pec ed elettivamente domiciliati in Bologna - C.F._2 Email_2
Via Alfonso Rubbiani n. 10 presso e nello studio dell'Avv. Andrea Permunian, pec come da procura in atti Email_1
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di NO
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
pagina 1 di 8 Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis:
1- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che nato a [...], Parte_1 Pennsylvania (Stati TI d'IC) il 21.04.1988 è cittadino italiano fin dalla nascita in quanto discendente di , cittadina italiana che gli ha validamente trasmesso la
Persona_2 cittadinanza italiana;
2- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di NO (TO), quale Comune di riferimento per l'immigrante italiana , di procedere alle
Persona_2 dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di NO (TO);
3- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che nato a [...], Pennsylvania (Stati TI d'IC) il 17.02.1991 è cittadino italiano fin dalla nascita in quanto discendente di cittadina italiana che gli ha validamente
Persona_2 trasmesso la cittadinanza italiana;
4- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di NO (TO), quale Comune di riferimento per l'immigrante italiana , di
Persona_2 procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di
NO (TO);
5- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che Parte_3
(alla nascita nata a [...], NE OR (Stati TI d'IC) il
[...] Persona_1
07.03.1956 è cittadina italiana fin dalla nascita in quanto discendente di , Persona_2 cittadina italiana che le ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
6- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di NO (TO), quale Comune di riferimento per l'immigrante italiana , di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni Persona_2 nei Registri dello Stato Civile della popolazione di NO (TO)”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_1
sanguinis, deducendo di essere tutti discendenti dell'ava italiana Persona_2
altrimenti conosciuta come nata a [...] il [...] dai Parte_4
genitori, cittadini italiani, e cfr. doc. in atti n. 6a – 6b) coniugatasi Persona_3 Persona_4
a NE OR (Stati TI d'IC) il 03.02.1921 (cfr. doc. in atti n. 2) con nato a CP_2
Roma (RM) il 01.01.1895 dai genitori italiani e (cfr. doc. in atti n. 1). Persona_5 Persona_6
I coniugi emigravano negli Stati TI d'IC lui il 20.01.1920 e lei 3.02.1921 ove decedevano, rispettivamente, il 14.08.1983 ( – cfr. doc. in atti n. 5) e il 7.08.1992 CP_2 Persona_2
– cfr. doc. in atti n. 9).
[...]
Inoltre, nel ricorso si rappresentava che i coniugi antenati italiani, si naturalizzavano cittadini statunitensi. In particolare, acquisiva la cittadinanza statunitense per naturalizzazione in CP_2
data 30.09.1926 (cfr. doc. in atti n. 3 – 4), ovvero prima della nascita della figlia, mentre
[...]
in data 13.11.1944, quando la figlia aveva soli 12 anni (cfr. doc. Persona_2 Persona_7
in atti n. 7 – 8) e, quindi, prima della sua maggiore età, in quanto la stessa nasceva in data 30.01.1936 a
NE OR, NE OR – Stati TI d'IC. Pertanto, otteneva la naturalizzazione CP_2
americana nel 1926 e la moglie la otteneva nel 1944, di conseguenza Persona_2
rinunciavano, volontariamente ed ufficialmente, alla cittadinanza italiana.
pagina 2 di 8 Conseguentemente, i ricorrenti, chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace. Controparte_1
Il Pubblico Ministero in data 21.05.2024 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 20.03.2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo e la causa veniva trattenuta in decisione. Il difensore depositava sentenza della Corte di Appello di NO con la quale era stata disattesa la tesi della perdita della cittadinanza italiana da parte dei figli minori degli avi naturalizzatisi americani.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di NO, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito si osserva che sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta che l'ava italiana si sia naturalizzata cittadina statunitense nel 1944 (cfr. doc. Persona_2
in atti n. 7 – 8) e, quindi, durante la minore età della figlia nata il [...] a Persona_7
NE OR, NE OR – Stati TI d'IC (cfr. doc. in atti n. 10).
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- in data 07.11.1954 a NE OR, NE OR (Stati TI d'IC) contraeva Persona_7
matrimonio con alias (cfr. doc. in atti n. 11) e in costanza del loro Persona_8 Persona_9
matrimonio, nasceva a NE OR, NE OR (Stati TI d'IC) la ricorrente Persona_1
il 07.03.1956 (cfr. doc. in atti n. 12);
[...]
- quest'ultima in data 02.09.1985 contraeva matrimonio con a Woodbury, NE Persona_10
OR – Stati TI d'IC (cfr. doc. in atti n. 13) e dalla loro unione matrimoniale Per_1 Per_1
mutava legalmente il suo nome in
[...] Parte_3
- in costanza del matrimonio tra i predetti coniugi nascevano a Middletown, Pennsylvania (Stati TI
d'IC) i ricorrenti il 21.04.1988 (cfr. doc. in atti n. 14) e Parte_1 Parte_2
il 17.02.1991 (cfr. doc. in atti n. 15).
[...]
pagina 3 di 8 La difesa insiste per l'integrale accoglimento del ricorso ritenendo che la minore non avrebbe perso il diritto di Cittadinanza Italiana (acquisito alla nascita) per effetto della rinuncia della madre, in quanto acquisiva automaticamente la cittadinanza statunitense in virtù della propria nascita sul suolo americano (si veda il Codice degli Stati TI d'IC, Titolo 8, Capitolo 11, Sezione II) nonché la cittadinanza italiana iure sanguinis per via materna;
precisa che la naturalizzazione della madre avveniva in data 13.11.1944 in un momento successivo alla nascita della figlia del Per_7
30.01.1936. A tal riguardo, si richiamava oltre al dettato normativo anche la Circolare n. K. 28. 1 datata
08.04.1991 del . Controparte_1
Il Tribunale osserva quanto segue.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Inoltre, spetta a ciascuno Stato determinare le condizioni che una persona deve soddisfare per essere considerata investita della sua cittadinanza e la perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero (Cass. sez. un. nn. 25317/2022 e 25318/2022, cit.).
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'antenata italiana, prima della maggiore età della figlia [nata il [...] a [...], NE OR – Stati TI Persona_7
d'IC] faceva richiesta di naturalizzazione statunitense il 13.11.1944 rinunciando ufficialmente nella medesima data alla cittadinanza italiana, come può evincersi dalla documentazione prodotta (cfr. doc. in atti n. 7 – 8). Quindi, la madre ava italiana perdeva la cittadinanza italiana rinunciandovi con atto volontario quando la propria figlia cittadina italiana per filiazione era ancora Persona_7
minorenne (infatti risulta nata in data [...] – cfr. doc. in atti n. 10) comportando, così, per pagina 4 di 8 quest'ultima la perdita della relativa cittadinanza italiana “iure sanguinis”, acquistata al momento della nascita.
In particolare, la madre , a causa e per effetto della naturalizzazione Persona_2 statunitense, perdeva la cittadinanza italiana, come previsto dall'art. 8 della L 555/1912, applicabile ratione temporis (entrata in vigore in data 1.7.1912), per cui “Perde la cittadinanza: 1° chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza;
”.
Occorre, pertanto, verificare se anche la nonna dei ricorrenti, abbia perso la Persona_7
cittadinanza italiana in conseguenza della perdita della cittadinanza italiana di sua madre, per via dell'acquisto della cittadinanza americana nell'anno 1944, quando era ancora minorenne (nato il
30.01.1936).
Sul punto, si rileva che la disciplina di cui all'art. 12, comma 3, della legge n. 555 del 1912 - secondo cui "figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9” - si riferisce proprio al caso in cui il figlio minore di cittadino italiano, se acquistava la cittadinanza straniera (ad esempio, per nascita nel paese straniero), perdeva la cittadinanza italiana in conseguenza della perdita della stessa da parte del padre e o della madre, salva la possibilità di riacquistarla nei casi, previsti dagli artt. 3 e 9, che qui nello specifico non ricorrono. Nel caso oggetto di giudizio, la figlia minore perdeva la cittadinanza italiana in conseguenza della perdita della Persona_7
cittadinanza italiana di sua madre, conservando la cittadinanza americana, acquistata dalla nascita perché nata sul suolo statunitense (iure soli).
In altri termini, i figli minori di persona che, ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge n. 555 del 1912, abbia perduto la cittadinanza italiana, avendo spontaneamente acquistato la cittadinanza straniera e stabilito all'estero la propria residenza, perdono anch'essi la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della stessa legge del 1912, non rilevando l'esistenza di una valida consapevolezza in capo ai minori di voler rinunciare alla pregressa cittadinanza, potendo i predetti minori riacquistare la cittadinanza italiana mediante dichiarazione di volerla scegliere al compimento della maggiore età, a condizione di risiedere nel Regno, ai sensi degli artt. 3 e 9 della stessa legge” (cfr. Cass. Civ. n.
17161/2023 ud. 31.05.2023 – Sez. 1).
Pertanto, l'art. 12 della stessa legge regola una fattispecie connotata da un quid pluris, e cioè che il minore sia figlio di persona che perde (volontariamente) la cittadinanza italiana, e dispone che ”i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la
pagina 5 di 8 residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno
Stato straniero”. La norma prevede, quindi, una regola speciale per il minorenne non emancipato, figlio di chi perde la cittadinanza, in quanto sussistano due condizioni: che abbia la stessa residenza del genitore esercente la potestà e che acquisti la cittadinanza dello Stato straniero.
Occorre sul punto ulteriormente osservare l'irrilevanza del fatto che il minore, al momento della perdita della cittadinanza italiana, fosse incapace di agire e non potesse di conseguenza esprimere una volontà consapevole. Infatti, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 9377/2011) proprio l'assenza di consapevolezza assume efficacia determinate nell'ambito della fattispecie sia dell'acquisto che della perdita della cittadinanza iure comunicationis, secondo la normativa oggetto di esame e applicabile ratione temporis. Né, a parere della medesima giurisprudenza, la disciplina risulterebbe in contrasto con il dettato costituzionale, essendo esplicitamente prevista la possibilità di riacquistare la cittadinanza italiana ai sensi degli artt. 3 e 9 della L.555/1912, tra cui la dichiarazione di scegliere la cittadinanza italiana entro l'anno successivo al compimento della maggiore età, a condizione che risieda nel Regno (cfr. art. 3, dapprima 21 anni per maggiore età, dichiarazione entro il
22° anno;
con L. 753/1977: 18 anni per maggiore età e 19° anno per la dichiarazione).
Le circostanze disciplinate dagli artt. 3 e 9 cit. non risulta che si siano verificate nel caso oggetto di giudizio.
Quindi, al pari della L. 23/1901 che non riconosceva la cittadinanza italiana al figlio di italiano naturalizzatosi straniero, indipendentemente dal limite di età, la L. n. 555/1912 stabiliva, all'art. 12, che nel caso di intervenuta naturalizzazione straniera del padre, il figlio minorenne perdeva la cittadinanza italiana in quanto figlio minore non emancipato di italiano. In altri termini, figlia di Persona_7
e , entrambi cittadini italiani, volontariamente naturalizzati CP_2 Persona_2
cittadini americani (il padre prima nel 1926 prima della sua nascita e la madre nel 1944 durante la sua minore età) perdeva, anche se involontariamente, la cittadinanza italiana, ma avrebbe potuto successivamente riacquistarla, mediante apposita dichiarazione al compimento della maggiore età, che non risulta essere stata effettuata.
In definitiva, la legge n. 555/1912 riconosce(va) la bipolidia nei termini di cui appresso: il figlio di cittadino italiano nato all'estero poteva contemporaneamente acquisire la cittadinanza italiana iure sanguinis e la cittadinanza del luogo di nascita iure soli, e in tal caso aveva diritto a conservare la doppia cittadinanza, restando a tutti gli effetti cittadino italiano, salvo rinuncia da maggiorenne, a meno che - nelle more della sua minore età - il padre convivente non perdesse la cittadinanza italiana,
e segnatamente, nel caso di naturalizzazione, per atto di impulso volontario, vale a dire in ragione di una decisione che, in quanto adottata dal “capo famiglia” titolare della patria potestà, produceva
pagina 6 di 8 effetti anche nella sfera giuridica dei figli a minori a lui sottoposti. Questa è l'unica interpretazione possibile del testo normativo, in ragione del criterio letterale, ma anche avendo riguardo alla sua ratio legis, poiché esso è chiaramente finalizzato a conservare l'unità di cittadinanza all'interno della stessa famiglia, nei termini in cui essa era intesa tanto nel 1865 che nel 1912, e cioè come comunità in cui era individuabile un “capo famiglia” che aveva la potestà sui minori, si assumeva la responsabilità di proteggere i soggetti minus habens (moglie e figli) e adottava decisioni che vincolavano tutti;
e sempre che l'unità familiare fosse effettiva, in ragione della comune residenza” (cfr. Cass. Civ. n. 454/2024 ud. 29.11.2023 – Sez. 1).
Si richiama sul punto anche la circolare del n. 43347 del 3.10.2024 che ha dato Controparte_1
concreta applicazione del principio enunciato ancora da ultimo dalla Suprema Corte.
Deve, pertanto, ritenersi che l'ava dei ricorrenti nata il [...] a [...], Persona_7
NE OR – Stati TI d'IC (cfr. doc. in atti n. 10), abbia perso la cittadinanza italiana, in quanto figlia minore di due cittadini non più italiani e che, di conseguenza, non abbia trasmesso la cittadinanza ai discendenti.
Nel caso oggetto di causa non può trovare applicazione l'art 7 della Legge 555/1912, per cui “Salve speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno
Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi.” Infatti, avendo perso la Persona_7
cittadinanza italiana per via della naturalizzazione della madre, non poteva né conservare la cittadinanza italiana, né trasmetterla ai discendenti.
Neppure appare applicabile l'art 17 della Legge 91/1992 secondo il quale “
1. Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”. Tale disposizione non si riferisce a chi, come i ricorrenti, non sono nella posizione di aver perso la cittadinanza italiana: essi in realtà mai hanno avuto la cittadinanza italiana, perché mai gli è stata trasmessa dai loro discendenti.
Pertanto, la domanda dovrà essere rigettata in quanto non ha potuto trasmettere Persona_7
“iure sanguinis” la cittadinanza italiana né alla figlia né ai relativi nipoti, odierni Persona_1
ricorrenti, ovvero, e Parte_1 Parte_2
Tale interpretazione – come evidenziato dalla Suprema Corte da ultimo citata - non si pone nemmeno in contrasto con gli odierni principi del diritto dell'unione e dei vigenti trattati internazionali, in quanto proporzionata rispetto agli scopi del legislatore e cioè di salvaguardare l'unità familiare, anche sotto il pagina 7 di 8 profilo della cittadinanza, nel regime normativo della filiazione ratione temporis vigente;
inoltre nella legislazione del 1912 il legislatore si è occupato anche di scongiurare il rischio di apolidia, poiché il minore perdeva la cittadinanza italiana solo se garantito dalla possibilità di acquistarne, o a maggior ragione se già ne aveva acquistato, un'altra (cfr. Cass. Civ. n. 454/2024 cit.).
In conclusione il ricorso va rigettato.
Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di NO, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in NO, 21 marzo 2025.
Il giudice unico
Roberta Dotta
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Roberta Dotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. r.g. 6514/2024 promossa da:
nato a [...], Pennsylvania (Stati TI d'IC) il Parte_1
21.04.1988; nato a [...], Pennsylvania (Stati TI d'IC) il Parte_2
17.02.1991; (alla nascita ) nata a [...], NE Parte_3 Persona_1
OR (Stati TI d'IC) il 07.03.1956 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Permunian del
Foro di Bologna [c.f. , pec C.F._1 Email_1 unitamente e disgiuntamente all'Avv. Marco Permunian del Foro di Rovigo [c.f.
, pec ed elettivamente domiciliati in Bologna - C.F._2 Email_2
Via Alfonso Rubbiani n. 10 presso e nello studio dell'Avv. Andrea Permunian, pec come da procura in atti Email_1
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di NO
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
pagina 1 di 8 Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis:
1- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che nato a [...], Parte_1 Pennsylvania (Stati TI d'IC) il 21.04.1988 è cittadino italiano fin dalla nascita in quanto discendente di , cittadina italiana che gli ha validamente trasmesso la
Persona_2 cittadinanza italiana;
2- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di NO (TO), quale Comune di riferimento per l'immigrante italiana , di procedere alle
Persona_2 dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di NO (TO);
3- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che nato a [...], Pennsylvania (Stati TI d'IC) il 17.02.1991 è cittadino italiano fin dalla nascita in quanto discendente di cittadina italiana che gli ha validamente
Persona_2 trasmesso la cittadinanza italiana;
4- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di NO (TO), quale Comune di riferimento per l'immigrante italiana , di
Persona_2 procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di
NO (TO);
5- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che Parte_3
(alla nascita nata a [...], NE OR (Stati TI d'IC) il
[...] Persona_1
07.03.1956 è cittadina italiana fin dalla nascita in quanto discendente di , Persona_2 cittadina italiana che le ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
6- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di NO (TO), quale Comune di riferimento per l'immigrante italiana , di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni Persona_2 nei Registri dello Stato Civile della popolazione di NO (TO)”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_1
sanguinis, deducendo di essere tutti discendenti dell'ava italiana Persona_2
altrimenti conosciuta come nata a [...] il [...] dai Parte_4
genitori, cittadini italiani, e cfr. doc. in atti n. 6a – 6b) coniugatasi Persona_3 Persona_4
a NE OR (Stati TI d'IC) il 03.02.1921 (cfr. doc. in atti n. 2) con nato a CP_2
Roma (RM) il 01.01.1895 dai genitori italiani e (cfr. doc. in atti n. 1). Persona_5 Persona_6
I coniugi emigravano negli Stati TI d'IC lui il 20.01.1920 e lei 3.02.1921 ove decedevano, rispettivamente, il 14.08.1983 ( – cfr. doc. in atti n. 5) e il 7.08.1992 CP_2 Persona_2
– cfr. doc. in atti n. 9).
[...]
Inoltre, nel ricorso si rappresentava che i coniugi antenati italiani, si naturalizzavano cittadini statunitensi. In particolare, acquisiva la cittadinanza statunitense per naturalizzazione in CP_2
data 30.09.1926 (cfr. doc. in atti n. 3 – 4), ovvero prima della nascita della figlia, mentre
[...]
in data 13.11.1944, quando la figlia aveva soli 12 anni (cfr. doc. Persona_2 Persona_7
in atti n. 7 – 8) e, quindi, prima della sua maggiore età, in quanto la stessa nasceva in data 30.01.1936 a
NE OR, NE OR – Stati TI d'IC. Pertanto, otteneva la naturalizzazione CP_2
americana nel 1926 e la moglie la otteneva nel 1944, di conseguenza Persona_2
rinunciavano, volontariamente ed ufficialmente, alla cittadinanza italiana.
pagina 2 di 8 Conseguentemente, i ricorrenti, chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace. Controparte_1
Il Pubblico Ministero in data 21.05.2024 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 20.03.2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo e la causa veniva trattenuta in decisione. Il difensore depositava sentenza della Corte di Appello di NO con la quale era stata disattesa la tesi della perdita della cittadinanza italiana da parte dei figli minori degli avi naturalizzatisi americani.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di NO, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito si osserva che sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta che l'ava italiana si sia naturalizzata cittadina statunitense nel 1944 (cfr. doc. Persona_2
in atti n. 7 – 8) e, quindi, durante la minore età della figlia nata il [...] a Persona_7
NE OR, NE OR – Stati TI d'IC (cfr. doc. in atti n. 10).
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- in data 07.11.1954 a NE OR, NE OR (Stati TI d'IC) contraeva Persona_7
matrimonio con alias (cfr. doc. in atti n. 11) e in costanza del loro Persona_8 Persona_9
matrimonio, nasceva a NE OR, NE OR (Stati TI d'IC) la ricorrente Persona_1
il 07.03.1956 (cfr. doc. in atti n. 12);
[...]
- quest'ultima in data 02.09.1985 contraeva matrimonio con a Woodbury, NE Persona_10
OR – Stati TI d'IC (cfr. doc. in atti n. 13) e dalla loro unione matrimoniale Per_1 Per_1
mutava legalmente il suo nome in
[...] Parte_3
- in costanza del matrimonio tra i predetti coniugi nascevano a Middletown, Pennsylvania (Stati TI
d'IC) i ricorrenti il 21.04.1988 (cfr. doc. in atti n. 14) e Parte_1 Parte_2
il 17.02.1991 (cfr. doc. in atti n. 15).
[...]
pagina 3 di 8 La difesa insiste per l'integrale accoglimento del ricorso ritenendo che la minore non avrebbe perso il diritto di Cittadinanza Italiana (acquisito alla nascita) per effetto della rinuncia della madre, in quanto acquisiva automaticamente la cittadinanza statunitense in virtù della propria nascita sul suolo americano (si veda il Codice degli Stati TI d'IC, Titolo 8, Capitolo 11, Sezione II) nonché la cittadinanza italiana iure sanguinis per via materna;
precisa che la naturalizzazione della madre avveniva in data 13.11.1944 in un momento successivo alla nascita della figlia del Per_7
30.01.1936. A tal riguardo, si richiamava oltre al dettato normativo anche la Circolare n. K. 28. 1 datata
08.04.1991 del . Controparte_1
Il Tribunale osserva quanto segue.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Inoltre, spetta a ciascuno Stato determinare le condizioni che una persona deve soddisfare per essere considerata investita della sua cittadinanza e la perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero (Cass. sez. un. nn. 25317/2022 e 25318/2022, cit.).
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'antenata italiana, prima della maggiore età della figlia [nata il [...] a [...], NE OR – Stati TI Persona_7
d'IC] faceva richiesta di naturalizzazione statunitense il 13.11.1944 rinunciando ufficialmente nella medesima data alla cittadinanza italiana, come può evincersi dalla documentazione prodotta (cfr. doc. in atti n. 7 – 8). Quindi, la madre ava italiana perdeva la cittadinanza italiana rinunciandovi con atto volontario quando la propria figlia cittadina italiana per filiazione era ancora Persona_7
minorenne (infatti risulta nata in data [...] – cfr. doc. in atti n. 10) comportando, così, per pagina 4 di 8 quest'ultima la perdita della relativa cittadinanza italiana “iure sanguinis”, acquistata al momento della nascita.
In particolare, la madre , a causa e per effetto della naturalizzazione Persona_2 statunitense, perdeva la cittadinanza italiana, come previsto dall'art. 8 della L 555/1912, applicabile ratione temporis (entrata in vigore in data 1.7.1912), per cui “Perde la cittadinanza: 1° chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza;
”.
Occorre, pertanto, verificare se anche la nonna dei ricorrenti, abbia perso la Persona_7
cittadinanza italiana in conseguenza della perdita della cittadinanza italiana di sua madre, per via dell'acquisto della cittadinanza americana nell'anno 1944, quando era ancora minorenne (nato il
30.01.1936).
Sul punto, si rileva che la disciplina di cui all'art. 12, comma 3, della legge n. 555 del 1912 - secondo cui "figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9” - si riferisce proprio al caso in cui il figlio minore di cittadino italiano, se acquistava la cittadinanza straniera (ad esempio, per nascita nel paese straniero), perdeva la cittadinanza italiana in conseguenza della perdita della stessa da parte del padre e o della madre, salva la possibilità di riacquistarla nei casi, previsti dagli artt. 3 e 9, che qui nello specifico non ricorrono. Nel caso oggetto di giudizio, la figlia minore perdeva la cittadinanza italiana in conseguenza della perdita della Persona_7
cittadinanza italiana di sua madre, conservando la cittadinanza americana, acquistata dalla nascita perché nata sul suolo statunitense (iure soli).
In altri termini, i figli minori di persona che, ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge n. 555 del 1912, abbia perduto la cittadinanza italiana, avendo spontaneamente acquistato la cittadinanza straniera e stabilito all'estero la propria residenza, perdono anch'essi la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della stessa legge del 1912, non rilevando l'esistenza di una valida consapevolezza in capo ai minori di voler rinunciare alla pregressa cittadinanza, potendo i predetti minori riacquistare la cittadinanza italiana mediante dichiarazione di volerla scegliere al compimento della maggiore età, a condizione di risiedere nel Regno, ai sensi degli artt. 3 e 9 della stessa legge” (cfr. Cass. Civ. n.
17161/2023 ud. 31.05.2023 – Sez. 1).
Pertanto, l'art. 12 della stessa legge regola una fattispecie connotata da un quid pluris, e cioè che il minore sia figlio di persona che perde (volontariamente) la cittadinanza italiana, e dispone che ”i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la
pagina 5 di 8 residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno
Stato straniero”. La norma prevede, quindi, una regola speciale per il minorenne non emancipato, figlio di chi perde la cittadinanza, in quanto sussistano due condizioni: che abbia la stessa residenza del genitore esercente la potestà e che acquisti la cittadinanza dello Stato straniero.
Occorre sul punto ulteriormente osservare l'irrilevanza del fatto che il minore, al momento della perdita della cittadinanza italiana, fosse incapace di agire e non potesse di conseguenza esprimere una volontà consapevole. Infatti, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 9377/2011) proprio l'assenza di consapevolezza assume efficacia determinate nell'ambito della fattispecie sia dell'acquisto che della perdita della cittadinanza iure comunicationis, secondo la normativa oggetto di esame e applicabile ratione temporis. Né, a parere della medesima giurisprudenza, la disciplina risulterebbe in contrasto con il dettato costituzionale, essendo esplicitamente prevista la possibilità di riacquistare la cittadinanza italiana ai sensi degli artt. 3 e 9 della L.555/1912, tra cui la dichiarazione di scegliere la cittadinanza italiana entro l'anno successivo al compimento della maggiore età, a condizione che risieda nel Regno (cfr. art. 3, dapprima 21 anni per maggiore età, dichiarazione entro il
22° anno;
con L. 753/1977: 18 anni per maggiore età e 19° anno per la dichiarazione).
Le circostanze disciplinate dagli artt. 3 e 9 cit. non risulta che si siano verificate nel caso oggetto di giudizio.
Quindi, al pari della L. 23/1901 che non riconosceva la cittadinanza italiana al figlio di italiano naturalizzatosi straniero, indipendentemente dal limite di età, la L. n. 555/1912 stabiliva, all'art. 12, che nel caso di intervenuta naturalizzazione straniera del padre, il figlio minorenne perdeva la cittadinanza italiana in quanto figlio minore non emancipato di italiano. In altri termini, figlia di Persona_7
e , entrambi cittadini italiani, volontariamente naturalizzati CP_2 Persona_2
cittadini americani (il padre prima nel 1926 prima della sua nascita e la madre nel 1944 durante la sua minore età) perdeva, anche se involontariamente, la cittadinanza italiana, ma avrebbe potuto successivamente riacquistarla, mediante apposita dichiarazione al compimento della maggiore età, che non risulta essere stata effettuata.
In definitiva, la legge n. 555/1912 riconosce(va) la bipolidia nei termini di cui appresso: il figlio di cittadino italiano nato all'estero poteva contemporaneamente acquisire la cittadinanza italiana iure sanguinis e la cittadinanza del luogo di nascita iure soli, e in tal caso aveva diritto a conservare la doppia cittadinanza, restando a tutti gli effetti cittadino italiano, salvo rinuncia da maggiorenne, a meno che - nelle more della sua minore età - il padre convivente non perdesse la cittadinanza italiana,
e segnatamente, nel caso di naturalizzazione, per atto di impulso volontario, vale a dire in ragione di una decisione che, in quanto adottata dal “capo famiglia” titolare della patria potestà, produceva
pagina 6 di 8 effetti anche nella sfera giuridica dei figli a minori a lui sottoposti. Questa è l'unica interpretazione possibile del testo normativo, in ragione del criterio letterale, ma anche avendo riguardo alla sua ratio legis, poiché esso è chiaramente finalizzato a conservare l'unità di cittadinanza all'interno della stessa famiglia, nei termini in cui essa era intesa tanto nel 1865 che nel 1912, e cioè come comunità in cui era individuabile un “capo famiglia” che aveva la potestà sui minori, si assumeva la responsabilità di proteggere i soggetti minus habens (moglie e figli) e adottava decisioni che vincolavano tutti;
e sempre che l'unità familiare fosse effettiva, in ragione della comune residenza” (cfr. Cass. Civ. n. 454/2024 ud. 29.11.2023 – Sez. 1).
Si richiama sul punto anche la circolare del n. 43347 del 3.10.2024 che ha dato Controparte_1
concreta applicazione del principio enunciato ancora da ultimo dalla Suprema Corte.
Deve, pertanto, ritenersi che l'ava dei ricorrenti nata il [...] a [...], Persona_7
NE OR – Stati TI d'IC (cfr. doc. in atti n. 10), abbia perso la cittadinanza italiana, in quanto figlia minore di due cittadini non più italiani e che, di conseguenza, non abbia trasmesso la cittadinanza ai discendenti.
Nel caso oggetto di causa non può trovare applicazione l'art 7 della Legge 555/1912, per cui “Salve speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno
Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi.” Infatti, avendo perso la Persona_7
cittadinanza italiana per via della naturalizzazione della madre, non poteva né conservare la cittadinanza italiana, né trasmetterla ai discendenti.
Neppure appare applicabile l'art 17 della Legge 91/1992 secondo il quale “
1. Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”. Tale disposizione non si riferisce a chi, come i ricorrenti, non sono nella posizione di aver perso la cittadinanza italiana: essi in realtà mai hanno avuto la cittadinanza italiana, perché mai gli è stata trasmessa dai loro discendenti.
Pertanto, la domanda dovrà essere rigettata in quanto non ha potuto trasmettere Persona_7
“iure sanguinis” la cittadinanza italiana né alla figlia né ai relativi nipoti, odierni Persona_1
ricorrenti, ovvero, e Parte_1 Parte_2
Tale interpretazione – come evidenziato dalla Suprema Corte da ultimo citata - non si pone nemmeno in contrasto con gli odierni principi del diritto dell'unione e dei vigenti trattati internazionali, in quanto proporzionata rispetto agli scopi del legislatore e cioè di salvaguardare l'unità familiare, anche sotto il pagina 7 di 8 profilo della cittadinanza, nel regime normativo della filiazione ratione temporis vigente;
inoltre nella legislazione del 1912 il legislatore si è occupato anche di scongiurare il rischio di apolidia, poiché il minore perdeva la cittadinanza italiana solo se garantito dalla possibilità di acquistarne, o a maggior ragione se già ne aveva acquistato, un'altra (cfr. Cass. Civ. n. 454/2024 cit.).
In conclusione il ricorso va rigettato.
Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di NO, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in NO, 21 marzo 2025.
Il giudice unico
Roberta Dotta
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