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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/10/2025, n. 2128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2128 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli, all'udienza di discussione del 20 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4309/2023 R.G. e vertente TRA
, nato a [...], rapp.to e difeso dall'Avv.to Antonio Parte_1
Pellegrino;
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rapp.to e difeso dall'avv.to Augusto Imondi;
in persona del legale rapp.te p.t, rapp.to e difeso dall'Avv. Itala De Benedictis;
CP_2
- resistenti -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 6.7.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 02820239002346258000, relativamente agli avvisi di addebito n. 32820170004535408000, n. 32820170004701790000, n. 32820180000141945000, n. 32820180000577833000, n. 32820180001897322000, n. 32820180002135175000, n. 32820180003946857000, n. 32820180004589365000, n. 32820180006876357000, n. 32820190001446756000, n. 32820190005046361000, n. 32820210001175406000, per il recupero di contributi CP_2 gestione Commercianti. Deduceva, in particolare, di non aver mai ricevuto la notifica degli atti prodromici all'intimazione, eccependo, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione quinquennale di eventuali crediti, nonché la decadenza dal diritto alla riscossione. Eccepiva altresì l'inesistenza dei requisiti di legge determinanti l'insorgenza dell'omissione contributiva. Concludeva, pertanto, chiedendo dichiararsi l'illegittimità e la nullità dell'atto impugnato, con vittoria di spese. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano le resistenti che, con varie argomentazioni, resistevano al ricorso chiedendone il rigetto. In particolar modo, l' eccepiva preliminarmente la tardività dell'opposizione ex art. 24 CP_2
Dlgs n. 46/99; nel merito deduceva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione rilevando che gli avvisi di addebito sottesi risultavano correttamente notificati e non opposti nei termini di legge. L' invece, eccepiva, in via preminente, il proprio Controparte_3 difetto di legittimazione passiva per ciò che attiene alla fase di formazione del ruolo e di notifica degli avvisi di addebito;
circa, invece, l'eccezione di prescrizione, produceva in giudizio atti interruttivi della prescrizione posti in essere in data successiva alla notifica degli avvisi di addebiti. La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e viene decisa, all'esito della discussione orale, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ADDEBITO SOTTESI ALL'ATTO IMPUGNATO Occorre preliminarmente rilevare che per come documentato dall' tutti gli avvisi di CP_2 addebito elencati nell'intimazione impugnata risultano ritualmente notificati. In particolare, l' ha allegato alla propria memoria di costituzione documentazione attestante la CP_4 notifica dei seguenti atti:
- Avviso di addebito n. 328 2017 00045354 08 notificato il 30.11.17 a mezzo PEC;
- Avviso di addebito n. 328 2017 00047017 90 notificato il 30.11.17 a mezzo PEC;
- Avviso di addebito n. 328 2018 00001419 45 notificato il 24.2.18 a mezzo PEC;
- Avviso di addebito n. 328 2018 00005778 33 notificato il 16.6.18 a mezzo PEC;
- Avviso di addebito n. 328 2018 00018973 22 notificato il 5.7.18 a mezzo PEC;
- Avviso di addebito n. 328 2018 00039468 57 notificato il 26.9.18 a mezzo PEC;
- Avviso di addebito n. 328 2018 00045893 65 notificato il 3.12.18 a mezzo PEC;
- Avviso di Addebito n. 328 2018 00021351 75 notificato il 10.07.2018 a mezzo PEC;
- Avviso di Addebito n. 328 2018 00068763 57 notificato l'11.01.2019 a mezzo PEC;
- Avviso di Addebito n. 328 2019 00014467 56 notificato il 4.07.2019 a mezzo PEC;
- Avviso di Addebito n. 328 2019 00050463 61 notificato il 23.01.2020 mediante racc. A/R;
- Avviso di Addebito n. 328 2021 00011754 06 notificato l'11.01.2022 mediante racc. A/R. In considerazione della avvenuta regolare notifica di tutti gli avvisi (supportata da produzione delle pec in formato .eml, nonché dalle cartoline di ritorno delle raccomandate), devono ritenersi tardive tutte le doglienze inerenti il merito della pretesa contributiva che andavano proposte a pena di inammissibilità, nel termine di 40 giorni, decorrente dalla notifica dei titoli. È noto, infatti, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d.lgs. 46/1999, ovverosia nel termine di giorni 40 dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1° c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2° e art. 618-bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.). Alla stregua di tali coordinate, allora, non possono essere vagliate in questa sede le doglianze in ordine alla effettiva debenza delle somme richieste, sulla scorta dell'avvenuta cancellazione della ditta individuale, che avrebbero essere dovute proposte avverso gli avvisi di addebito (mai opposti). Residua l'eccezione di prescrizione. PRESCRIZIONE L'eccezione, tuttavia, è infondata. Pacifica l'applicazione in materia del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3 L. 335/96, occorre verificare se, nell'ipotesi in esame, risulta trascorso un intero quinquennio in assenza di atti interruttivi della prescrizione da parte dell'ente creditore. Ebbene gli atti impugnati risultano notificati tra il 30.11.2017 ed il gennaio 2020. Tenuto conto del periodo di sospensione determinato dall'emergenza pandemica Covid 19 (art. 37, comma 2, D.L. 18/2020 e art. 11, comma 9, D.L. 183/2020), il termine prescrizionale sarebbe maturato in data 7.10.23 (con riguardo agli avvisi notificati, per primi, il 30.11.17), mentre risulta notificata in data antecedente (20.06.23) l'intimazione di pagamento impugnata. DECADENZA È infondata l'eccezione di decadenza, posto che i titoli risultano formati notificati nei termini di cui all'art. 25 D.Lgs. 46/99. Il ricorso, allora, va rigettato. SPESE DI LITE Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.000,00 per compensi professionali nei confronti di ciascuna parte costituita, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 20.10.25 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli, all'udienza di discussione del 20 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4309/2023 R.G. e vertente TRA
, nato a [...], rapp.to e difeso dall'Avv.to Antonio Parte_1
Pellegrino;
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rapp.to e difeso dall'avv.to Augusto Imondi;
in persona del legale rapp.te p.t, rapp.to e difeso dall'Avv. Itala De Benedictis;
CP_2
- resistenti -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 6.7.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 02820239002346258000, relativamente agli avvisi di addebito n. 32820170004535408000, n. 32820170004701790000, n. 32820180000141945000, n. 32820180000577833000, n. 32820180001897322000, n. 32820180002135175000, n. 32820180003946857000, n. 32820180004589365000, n. 32820180006876357000, n. 32820190001446756000, n. 32820190005046361000, n. 32820210001175406000, per il recupero di contributi CP_2 gestione Commercianti. Deduceva, in particolare, di non aver mai ricevuto la notifica degli atti prodromici all'intimazione, eccependo, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione quinquennale di eventuali crediti, nonché la decadenza dal diritto alla riscossione. Eccepiva altresì l'inesistenza dei requisiti di legge determinanti l'insorgenza dell'omissione contributiva. Concludeva, pertanto, chiedendo dichiararsi l'illegittimità e la nullità dell'atto impugnato, con vittoria di spese. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano le resistenti che, con varie argomentazioni, resistevano al ricorso chiedendone il rigetto. In particolar modo, l' eccepiva preliminarmente la tardività dell'opposizione ex art. 24 CP_2
Dlgs n. 46/99; nel merito deduceva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione rilevando che gli avvisi di addebito sottesi risultavano correttamente notificati e non opposti nei termini di legge. L' invece, eccepiva, in via preminente, il proprio Controparte_3 difetto di legittimazione passiva per ciò che attiene alla fase di formazione del ruolo e di notifica degli avvisi di addebito;
circa, invece, l'eccezione di prescrizione, produceva in giudizio atti interruttivi della prescrizione posti in essere in data successiva alla notifica degli avvisi di addebiti. La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e viene decisa, all'esito della discussione orale, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ADDEBITO SOTTESI ALL'ATTO IMPUGNATO Occorre preliminarmente rilevare che per come documentato dall' tutti gli avvisi di CP_2 addebito elencati nell'intimazione impugnata risultano ritualmente notificati. In particolare, l' ha allegato alla propria memoria di costituzione documentazione attestante la CP_4 notifica dei seguenti atti:
- Avviso di addebito n. 328 2017 00045354 08 notificato il 30.11.17 a mezzo PEC;
- Avviso di addebito n. 328 2017 00047017 90 notificato il 30.11.17 a mezzo PEC;
- Avviso di addebito n. 328 2018 00001419 45 notificato il 24.2.18 a mezzo PEC;
- Avviso di addebito n. 328 2018 00005778 33 notificato il 16.6.18 a mezzo PEC;
- Avviso di addebito n. 328 2018 00018973 22 notificato il 5.7.18 a mezzo PEC;
- Avviso di addebito n. 328 2018 00039468 57 notificato il 26.9.18 a mezzo PEC;
- Avviso di addebito n. 328 2018 00045893 65 notificato il 3.12.18 a mezzo PEC;
- Avviso di Addebito n. 328 2018 00021351 75 notificato il 10.07.2018 a mezzo PEC;
- Avviso di Addebito n. 328 2018 00068763 57 notificato l'11.01.2019 a mezzo PEC;
- Avviso di Addebito n. 328 2019 00014467 56 notificato il 4.07.2019 a mezzo PEC;
- Avviso di Addebito n. 328 2019 00050463 61 notificato il 23.01.2020 mediante racc. A/R;
- Avviso di Addebito n. 328 2021 00011754 06 notificato l'11.01.2022 mediante racc. A/R. In considerazione della avvenuta regolare notifica di tutti gli avvisi (supportata da produzione delle pec in formato .eml, nonché dalle cartoline di ritorno delle raccomandate), devono ritenersi tardive tutte le doglienze inerenti il merito della pretesa contributiva che andavano proposte a pena di inammissibilità, nel termine di 40 giorni, decorrente dalla notifica dei titoli. È noto, infatti, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d.lgs. 46/1999, ovverosia nel termine di giorni 40 dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1° c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2° e art. 618-bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.). Alla stregua di tali coordinate, allora, non possono essere vagliate in questa sede le doglianze in ordine alla effettiva debenza delle somme richieste, sulla scorta dell'avvenuta cancellazione della ditta individuale, che avrebbero essere dovute proposte avverso gli avvisi di addebito (mai opposti). Residua l'eccezione di prescrizione. PRESCRIZIONE L'eccezione, tuttavia, è infondata. Pacifica l'applicazione in materia del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3 L. 335/96, occorre verificare se, nell'ipotesi in esame, risulta trascorso un intero quinquennio in assenza di atti interruttivi della prescrizione da parte dell'ente creditore. Ebbene gli atti impugnati risultano notificati tra il 30.11.2017 ed il gennaio 2020. Tenuto conto del periodo di sospensione determinato dall'emergenza pandemica Covid 19 (art. 37, comma 2, D.L. 18/2020 e art. 11, comma 9, D.L. 183/2020), il termine prescrizionale sarebbe maturato in data 7.10.23 (con riguardo agli avvisi notificati, per primi, il 30.11.17), mentre risulta notificata in data antecedente (20.06.23) l'intimazione di pagamento impugnata. DECADENZA È infondata l'eccezione di decadenza, posto che i titoli risultano formati notificati nei termini di cui all'art. 25 D.Lgs. 46/99. Il ricorso, allora, va rigettato. SPESE DI LITE Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.000,00 per compensi professionali nei confronti di ciascuna parte costituita, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 20.10.25 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli