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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 03/04/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
N. R.G. 3573/2023
Nella persona del Giudice Dott. Federico Monaco ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento introdotto da
C.F. , con l'avv. FERRANTE Parte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO
OPPONENTE contro
, C.F. , con l'avv. BOLDRINI GIOVANNI, avv. MARCO CP_1 P.IVA_2
BOLDRINI e avv. PESARESI MORENO
OPPOSTA
Conclusioni:
Come da note di udienza depositate il 27.03.25 da parte opposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr.
4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit., si espone quanto segue.
Insisteva, in estrema sintesi, parte opposta - per il rigetto dell'opposizione avversaria vista l'assoluta fondatezza della domanda formulata da in via monitoria, peraltro CP_1
fornita del necessario supporto probatorio documentale sia per quanto concerne l'esistenza del rapporto commerciale tra le parti (non contestato da controparte) sia in merito alla perfetta esecuzione delle forniture, avendo prodotto fatture /ddt che CP_1
sono state fatte proprie anche dal debitore che ne ha confermato la rispondenza al vero, provvedendo a sottoscriverle nel momento in cui ha ricevuto le merci - affinché venga accertata l'infondatezza delle avverse eccezioni, tutte sfornite di adeguato sostegno probatorio e strumentalmente avanzate al solo fine di procrastinare sine die il pagamento del dovuto.
Concludeva in tal senso “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni altra contraria istanza disattesa, respingere tutte le eccezioni e le domande formulate in atto di citazione in via preliminare, principale e subordinata, siccome inammissibili perché generiche ed in ogni caso perché tardive infondate e pretestuose, e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto. Il tutto con vittoria di spese ed onorari e con condanna della società opponente al risarcimento dei danni in favore di ex art. 96 c.p.c. e CP_1
della sig.ra personalmente in proprio ex art. 94 c.p.c., in solido con la Persona_1 società rappresentata. Per mero tutiorismo difensivo, si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie come già avanzate in comparsa di costituzione e risposta”.
Orbene il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione ed apertosi un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al riparto del carico probatorio (cfr. art 2697 c.c.), è necessario che il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) sia adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge, p.es., in ordine alla 'prova scritta', richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo
(cfr. Cass. 1690/89; Cass. 7224/87; Cass. 4571/81: “Con la promozione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale....il giudice .... valuta ..... l'intero materiale probatorio acquisito in causa.....”).
Pertanto, oggetto del giudizio di opposizione non è la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, ma la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente fatta valere con ricorso in via monitoria (cfr. Cass. 7892/94;
Cass. 9708/94).
In ogni caso, ogni deduzione in ordine alla idoneità probatoria della documentazione depositata in sede monitoria risulta assorbita dal rilievo che, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si è instaurato un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto ha legittimamente prodotto nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice deve valutare non soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma
Pag. 2 di 10 anche e soprattutto la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass.
n. 9927/04).
Si osserva che abbia fornito adeguata prova scritta del credito azionato. CP_1
Si ritiene di aderire all'orientamento di quella parte di giurisprudenza di merito che, a fronte del disconoscimento della sottoscrizione del documento posto a fondamento della domanda monitoria, impone la verifica di quali elementi di prova si dovrà tener conto ai fini del disconoscimento;
in ordine a questo, farà una valutazione degli elementi di prova indiziari a disposizione;
a titolo esemplificativo e lasciando la decisione alla ricchezza dei casi concreti: la presenza di altre sottoscrizioni simili;
la plausibilità che una parte abbia dato fideiussione, poiché interessato alla concessione del finanziamento;
ecc.” (Trib. Bologna 20/07/2016).
Nel caso in esame, il principale indizio della autenticità della sottoscrizione apposta sulle fatture accompagnatorie prodotte da è costituito dalla mancata CP_1
contestazione delle stesse ante causam nonché dalla inesistenza della allegazione, prima ancora che della prova, da parte dell'opponente di aver mai disconosciuto stragiudizialmente, ovvero prima dell'azione monitoria, i predetti documenti (cfr. Cass.
Civ. sez. III, Sent. n. 10849 del 28/6/2012); ulteriore indizio è dato dalla genericità del disconoscimento a fronte di un rapporto contrattuale di fornitura cui le parti hanno dato esecuzione in via continuativa e per diversi anni.
Ciò posto, basterebbero solo queste considerazioni per il rigetto dell'opposizione.
Per completezza espositiva si devono richiamare i tre punti fondamentali sui quali si incardina la disciplina derivante dal combinato disposto di cui agli artt. 2719 c.c. e 214-
215 c.p.c.. (ai sensi dei quali, rispettivamente: “Colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione” e “”La scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta:… 2) se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione): 1) “In tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando
Pag. 3 di 10 necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive. (Nella specie la S.C., in applicazione del citato principio, ha escluso, ai fini del disconoscimento della genuinità della fotocopia di alcuni assegni,
l'efficacia della contestazione della stessa formulata con l'espressione "nella forma e nella sostanza", considerando tale formula di mero stile e, perciò, non idonea a concretare un reale disconoscimento di conformità delle fotocopie agli originali)” (Cass.
28096/2009; 5461/2006; Cass. 15856/2004), con la precisazione che “In tema di prova documentale, l'onere, stabilito dall'art. 2719 cod. civ., di disconoscere "espressamente" la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale, che alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della genuinità della copia”
(Cass. 16232/2004); 2) “L'art. 2719 cod. civ. (che esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche) è applicabile tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione.
Nel silenzio della norma citata in merito ai modi e ai termini in cui i due suddetti disconoscimenti debbano avvenire, è da ritenere applicabile ad entrambi la disciplina di cui agli artt. 214 e 215 cod. proc. civ., con la duplice conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si avrà per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte comparsa non la disconosca in modo formale e, quindi, specifico e non equivoco, alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione, e che il disconoscimento onera la parte della produzione dell'originale, fatta salva la facoltà del giudice di accertare tale conformità anche "aliunde"” (Cass. 4476/2009; Cass. 19780/2008; Cass.
23174/2006) 3) “Il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215, primo comma,
Pag. 4 di 10 numero 2), cod. proc. civ., giacché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 cod. civ. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.
Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa” (Cass. 9439/2010; Cass. 2419/2006; Cass. 11269/2004).
Il disconoscimento generico è, dunque, inidoneo ad impedire la piena efficacia quali scritture dei documenti prodotti dall'opposta (fatture accompagnatorie sottoscritte dal destinatario)…“Il disconoscimento della scrittura privata da parte di una persona giuridica, perché sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare l'avversario (che insista ad avvalersi dello scritto) di richiederne la verificazione, necessita di un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente”: . Cass. 3620/2010; in precedenza, nello stesso senso: Cass. 12179/1997); pur non trattandosi, nel caso di specie, di questioni relative alla capacità di spendita del nome sociale e, dunque, di un problema di rappresentanza nella manifestazione della volontà degli enti giuridici, deve sicuramente ritenersi, in ipotesi di esercizi ed attività commerciali, che non solo sia frequente, ma che anzi si tratti della pura e quotidiana inevitabile normalità, che mere attività di attestazione dell'esistenza di fatti giuridici quali la ricezione delle merci, cui consegue la sottoscrizione dei documenti di trasporto esibiti dal vettore, possano essere effettuate da soggetti, pur sforniti del potere di manifestare all'esterno la volontà dell'ente
(rappresentanza in senso stretto), ne fanno parte e si trovano, anche occasionalmente, addetti alla ricezione delle merci che provengono dall'esterno (si consideri la lapalissiana paradossalità della soluzione contraria, che imporrebbe la presenza di persone fisiche dotate di poteri rappresentativi – e, dunque, dei massimi vertici – degli
Pag. 5 di 10 enti giuridici in posizioni quali il magazzino, la ricezione merci e la portineria delle relative organizzazioni).
Si consideri ulteriormente che la norma codificata agli artt. 163 co. 3 n. 4) e 167 co. 1
c.p.c. impone alle parti di esporre in maniera chiara le proprie asserzioni: la sufficienza del livello di tale chiarezza si valuta, caso per caso, in base al criterio, discendente direttamente dal principio del contraddittorio, dell'idoneità dell'affermazione di parte a permettere la difesa avversaria, nel senso che in tanto una allegazione difensiva può valere a provocare l'esame di merito del giudice in quanto sia idonea a inserirsi nel tessuto dei fatti oggetto del processo in maniera tale da consentire il pieno sfogarsi del contraddittorio.
Ne segue che sia quando si afferma che il creditore deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto, sia quando, simmetricamente, si afferma che il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, si fa riferimento ad allegazioni che rispondano al già rammentato canone di chiarezza e specificità, con la conseguenza che una allegazione difensiva generica, come quella in esame, non giova comunque a chi la effettua.
Nel caso in esame, è d'obbligo anche l'applicazione dei principi in materia di distribuzione dell'onere probatorio come stabiliti dalla sentenza S.U. n. 13331 del 2001,
e recepiti dalla giurisprudenza successiva (Cass. 890/2013; Cass. 15659/2011), secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Ebbene, a questo onere ha assolto l'opposta; il quadro probatorio complessivo induce al rigetto dell'opposizione (cfr. anche Cass. n. 32935/18).
In linea generale, l'onere della prova era così distribuito: spettava alla creditrice che ha agito dimostrare il titolo del proprio diritto di credito e alla debitrice, a quel punto, dimostrare che quest'ultimo era in qualche modo stato estinto o non sussisteva.
Pag. 6 di 10 Ebbene, a questo onere non ha assolto parte opponente, la quale non ha fornito la prova di quanto argomentato.
Legittime e condivisibili le argomentazioni dell'opposta in tal senso.
Peraltro, la genericità della formulazione delle censure di parte opponente, evidenziano la cogente mancanza di elementi probatori certi.
Appare opportuno evidenziare sotto il profilo della buona fede che quest'ultima assume in questo ambito il significato oggettivo di correttezza e lealtà, divergendo quindi nettamente dallo stato soggettivo di buona fede in materia di possesso, di invalidità del contratto e di simulazione: qui si esprime il dovere di comportarsi secondo correttezza e lealtà; là si indica lo stato soggettivo di ignoranza di ledere l'altrui diritto (cfr. art. 1147
c.c.). La funzione della buona fede contrattuale, come d'altronde quella della correttezza dell'art. 1175 c.c. (che vale per tutte le obbligazioni e non solo per le obbligazioni da contratto), è allora quella di colmare le inevitabili lacune legislative che un sistema può avere e di funzionare quindi come norma di chiusura del sistema stesso.
La legge prevede infatti solo le situazioni più frequenti, ed i principi di buona fede e correttezza sono così clausole generali, inderogabili norme di ordine pubblico che consentono di identificare, nel caso concreto, nuovi divieti e nuovi obblighi idonei a meglio connotare la situazione delle parti.
Ad ogni modo la condotta dell'opponente, attese le sollevate eccezioni, risultate poi tutte infondate, appare certamente in contrasto con il principio di buona fede previsto ex art. 1375 c.c. (cfr. Cass. n. 23033/11, n. 20106/09, n. 10182/09, n. 1618/09).
In merito all'art. 96 c.p.c. si sottolinea.
Per quanto attiene alla domanda risarcitoria formulata ai sensi dell'art. 96, I comma c.p.c. secondo cui se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave il giudice su istanza dell'altra parte la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida anche d'ufficio nella sentenza”, si condivide quell'orientamento della Suprema Corte che, in ossequio al principio dispositivo ed alla stregua dei criteri ordinari di distribuzione sanciti dall'art. 2697
c.c., richiede al soggetto leso la prova del danno derivante dall'illecito compiuto dal danneggiante (cfr. Cass., 9 settembre 2004, n. 18169/04; Cass., 18 marzo 2002, n.
3941/02…la liquidazione di tale danno, ancorché possa effettuarsi anche d'ufficio,
Pag. 7 di 10 postula pur sempre la prova sia dell'an sia del quantum o almeno la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa.
Per quanto attiene, invece, alla domandata risarcitoria formulata ai sensi dell'art. 96, III comma c.p.c., secondo cui…in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata” appare utile ricordare alcune pronunce.
Vi è sul punto mancanza di uniformità interpretativa generata in merito alla funzione assolta dalla disposizione.
In ogni caso l'art. 96 co. 3 c.p.c. presuppone, ai fini dell'accoglimento della domanda, la sussistenza di un duplice presupposto: uno oggettivo, dato dalla soccombenza totale e concreta della parte ovvero dalla sua integrale condanna alle spese di lite, ogni qual volta ciò sia dipeso da un abuso del processo quando il sistema di giustizia sia stato avviato o rallentato da una condotta abusiva o da una condotta apparentemente rientrante nella sfera di esercizio del diritto di difesa, ma in realtà priva di ragioni fondanti); uno soggettivo, rappresentato dalla mala fede o dalla colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio (cfr. Cass. 9 dicembre 2019, n.
32090: “l'ipotesi di condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c. richiede un duplice presupposto: quello positivo della soccombenza totale della parte e quello negativo della non compensazione, seppure parziale delle spese di lite.
Pertanto, deve escludersi la possibilità di condanna nei confronti della parte che risulti totalmente o parzialmente vittoriosa ovvero, nel caso di soccombenza totale, quando vi sia stata compensazione totale o parziale delle spese di lite”; cfr. Cass., S.U. n.
22405/18: “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della
“potestas agendi” con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte.
Pag. 8 di 10 Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza) venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”; Cass. n. 27623/17: “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta – con finalità deflattive del contenzioso – alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente”.
Ciò posto la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.
Pag. 9 di 10 Non vede l'odierno giudicante un manifesto uso distorto della risorsa giustizia soprattutto in quanto non è ravvisabile l'elemento della mala fede o colpa gravedell'opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza, non essendovi motivi di deroga
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto cui va attribuita efficacia esecutiva;
rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.; condanna l'opponente a rimborsare all'opposta le spese di lite, che si liquidano in complessivi € di cui 1.700,00 per competenze, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Rimini, 03/04/2025
Il Giudice
F. Monaco
Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
N. R.G. 3573/2023
Nella persona del Giudice Dott. Federico Monaco ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento introdotto da
C.F. , con l'avv. FERRANTE Parte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO
OPPONENTE contro
, C.F. , con l'avv. BOLDRINI GIOVANNI, avv. MARCO CP_1 P.IVA_2
BOLDRINI e avv. PESARESI MORENO
OPPOSTA
Conclusioni:
Come da note di udienza depositate il 27.03.25 da parte opposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr.
4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit., si espone quanto segue.
Insisteva, in estrema sintesi, parte opposta - per il rigetto dell'opposizione avversaria vista l'assoluta fondatezza della domanda formulata da in via monitoria, peraltro CP_1
fornita del necessario supporto probatorio documentale sia per quanto concerne l'esistenza del rapporto commerciale tra le parti (non contestato da controparte) sia in merito alla perfetta esecuzione delle forniture, avendo prodotto fatture /ddt che CP_1
sono state fatte proprie anche dal debitore che ne ha confermato la rispondenza al vero, provvedendo a sottoscriverle nel momento in cui ha ricevuto le merci - affinché venga accertata l'infondatezza delle avverse eccezioni, tutte sfornite di adeguato sostegno probatorio e strumentalmente avanzate al solo fine di procrastinare sine die il pagamento del dovuto.
Concludeva in tal senso “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni altra contraria istanza disattesa, respingere tutte le eccezioni e le domande formulate in atto di citazione in via preliminare, principale e subordinata, siccome inammissibili perché generiche ed in ogni caso perché tardive infondate e pretestuose, e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto. Il tutto con vittoria di spese ed onorari e con condanna della società opponente al risarcimento dei danni in favore di ex art. 96 c.p.c. e CP_1
della sig.ra personalmente in proprio ex art. 94 c.p.c., in solido con la Persona_1 società rappresentata. Per mero tutiorismo difensivo, si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie come già avanzate in comparsa di costituzione e risposta”.
Orbene il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione ed apertosi un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al riparto del carico probatorio (cfr. art 2697 c.c.), è necessario che il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) sia adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge, p.es., in ordine alla 'prova scritta', richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo
(cfr. Cass. 1690/89; Cass. 7224/87; Cass. 4571/81: “Con la promozione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale....il giudice .... valuta ..... l'intero materiale probatorio acquisito in causa.....”).
Pertanto, oggetto del giudizio di opposizione non è la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, ma la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente fatta valere con ricorso in via monitoria (cfr. Cass. 7892/94;
Cass. 9708/94).
In ogni caso, ogni deduzione in ordine alla idoneità probatoria della documentazione depositata in sede monitoria risulta assorbita dal rilievo che, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si è instaurato un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto ha legittimamente prodotto nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice deve valutare non soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma
Pag. 2 di 10 anche e soprattutto la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass.
n. 9927/04).
Si osserva che abbia fornito adeguata prova scritta del credito azionato. CP_1
Si ritiene di aderire all'orientamento di quella parte di giurisprudenza di merito che, a fronte del disconoscimento della sottoscrizione del documento posto a fondamento della domanda monitoria, impone la verifica di quali elementi di prova si dovrà tener conto ai fini del disconoscimento;
in ordine a questo, farà una valutazione degli elementi di prova indiziari a disposizione;
a titolo esemplificativo e lasciando la decisione alla ricchezza dei casi concreti: la presenza di altre sottoscrizioni simili;
la plausibilità che una parte abbia dato fideiussione, poiché interessato alla concessione del finanziamento;
ecc.” (Trib. Bologna 20/07/2016).
Nel caso in esame, il principale indizio della autenticità della sottoscrizione apposta sulle fatture accompagnatorie prodotte da è costituito dalla mancata CP_1
contestazione delle stesse ante causam nonché dalla inesistenza della allegazione, prima ancora che della prova, da parte dell'opponente di aver mai disconosciuto stragiudizialmente, ovvero prima dell'azione monitoria, i predetti documenti (cfr. Cass.
Civ. sez. III, Sent. n. 10849 del 28/6/2012); ulteriore indizio è dato dalla genericità del disconoscimento a fronte di un rapporto contrattuale di fornitura cui le parti hanno dato esecuzione in via continuativa e per diversi anni.
Ciò posto, basterebbero solo queste considerazioni per il rigetto dell'opposizione.
Per completezza espositiva si devono richiamare i tre punti fondamentali sui quali si incardina la disciplina derivante dal combinato disposto di cui agli artt. 2719 c.c. e 214-
215 c.p.c.. (ai sensi dei quali, rispettivamente: “Colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione” e “”La scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta:… 2) se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione): 1) “In tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando
Pag. 3 di 10 necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive. (Nella specie la S.C., in applicazione del citato principio, ha escluso, ai fini del disconoscimento della genuinità della fotocopia di alcuni assegni,
l'efficacia della contestazione della stessa formulata con l'espressione "nella forma e nella sostanza", considerando tale formula di mero stile e, perciò, non idonea a concretare un reale disconoscimento di conformità delle fotocopie agli originali)” (Cass.
28096/2009; 5461/2006; Cass. 15856/2004), con la precisazione che “In tema di prova documentale, l'onere, stabilito dall'art. 2719 cod. civ., di disconoscere "espressamente" la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale, che alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della genuinità della copia”
(Cass. 16232/2004); 2) “L'art. 2719 cod. civ. (che esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche) è applicabile tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione.
Nel silenzio della norma citata in merito ai modi e ai termini in cui i due suddetti disconoscimenti debbano avvenire, è da ritenere applicabile ad entrambi la disciplina di cui agli artt. 214 e 215 cod. proc. civ., con la duplice conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si avrà per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte comparsa non la disconosca in modo formale e, quindi, specifico e non equivoco, alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione, e che il disconoscimento onera la parte della produzione dell'originale, fatta salva la facoltà del giudice di accertare tale conformità anche "aliunde"” (Cass. 4476/2009; Cass. 19780/2008; Cass.
23174/2006) 3) “Il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215, primo comma,
Pag. 4 di 10 numero 2), cod. proc. civ., giacché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 cod. civ. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.
Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa” (Cass. 9439/2010; Cass. 2419/2006; Cass. 11269/2004).
Il disconoscimento generico è, dunque, inidoneo ad impedire la piena efficacia quali scritture dei documenti prodotti dall'opposta (fatture accompagnatorie sottoscritte dal destinatario)…“Il disconoscimento della scrittura privata da parte di una persona giuridica, perché sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare l'avversario (che insista ad avvalersi dello scritto) di richiederne la verificazione, necessita di un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente”: . Cass. 3620/2010; in precedenza, nello stesso senso: Cass. 12179/1997); pur non trattandosi, nel caso di specie, di questioni relative alla capacità di spendita del nome sociale e, dunque, di un problema di rappresentanza nella manifestazione della volontà degli enti giuridici, deve sicuramente ritenersi, in ipotesi di esercizi ed attività commerciali, che non solo sia frequente, ma che anzi si tratti della pura e quotidiana inevitabile normalità, che mere attività di attestazione dell'esistenza di fatti giuridici quali la ricezione delle merci, cui consegue la sottoscrizione dei documenti di trasporto esibiti dal vettore, possano essere effettuate da soggetti, pur sforniti del potere di manifestare all'esterno la volontà dell'ente
(rappresentanza in senso stretto), ne fanno parte e si trovano, anche occasionalmente, addetti alla ricezione delle merci che provengono dall'esterno (si consideri la lapalissiana paradossalità della soluzione contraria, che imporrebbe la presenza di persone fisiche dotate di poteri rappresentativi – e, dunque, dei massimi vertici – degli
Pag. 5 di 10 enti giuridici in posizioni quali il magazzino, la ricezione merci e la portineria delle relative organizzazioni).
Si consideri ulteriormente che la norma codificata agli artt. 163 co. 3 n. 4) e 167 co. 1
c.p.c. impone alle parti di esporre in maniera chiara le proprie asserzioni: la sufficienza del livello di tale chiarezza si valuta, caso per caso, in base al criterio, discendente direttamente dal principio del contraddittorio, dell'idoneità dell'affermazione di parte a permettere la difesa avversaria, nel senso che in tanto una allegazione difensiva può valere a provocare l'esame di merito del giudice in quanto sia idonea a inserirsi nel tessuto dei fatti oggetto del processo in maniera tale da consentire il pieno sfogarsi del contraddittorio.
Ne segue che sia quando si afferma che il creditore deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto, sia quando, simmetricamente, si afferma che il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, si fa riferimento ad allegazioni che rispondano al già rammentato canone di chiarezza e specificità, con la conseguenza che una allegazione difensiva generica, come quella in esame, non giova comunque a chi la effettua.
Nel caso in esame, è d'obbligo anche l'applicazione dei principi in materia di distribuzione dell'onere probatorio come stabiliti dalla sentenza S.U. n. 13331 del 2001,
e recepiti dalla giurisprudenza successiva (Cass. 890/2013; Cass. 15659/2011), secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Ebbene, a questo onere ha assolto l'opposta; il quadro probatorio complessivo induce al rigetto dell'opposizione (cfr. anche Cass. n. 32935/18).
In linea generale, l'onere della prova era così distribuito: spettava alla creditrice che ha agito dimostrare il titolo del proprio diritto di credito e alla debitrice, a quel punto, dimostrare che quest'ultimo era in qualche modo stato estinto o non sussisteva.
Pag. 6 di 10 Ebbene, a questo onere non ha assolto parte opponente, la quale non ha fornito la prova di quanto argomentato.
Legittime e condivisibili le argomentazioni dell'opposta in tal senso.
Peraltro, la genericità della formulazione delle censure di parte opponente, evidenziano la cogente mancanza di elementi probatori certi.
Appare opportuno evidenziare sotto il profilo della buona fede che quest'ultima assume in questo ambito il significato oggettivo di correttezza e lealtà, divergendo quindi nettamente dallo stato soggettivo di buona fede in materia di possesso, di invalidità del contratto e di simulazione: qui si esprime il dovere di comportarsi secondo correttezza e lealtà; là si indica lo stato soggettivo di ignoranza di ledere l'altrui diritto (cfr. art. 1147
c.c.). La funzione della buona fede contrattuale, come d'altronde quella della correttezza dell'art. 1175 c.c. (che vale per tutte le obbligazioni e non solo per le obbligazioni da contratto), è allora quella di colmare le inevitabili lacune legislative che un sistema può avere e di funzionare quindi come norma di chiusura del sistema stesso.
La legge prevede infatti solo le situazioni più frequenti, ed i principi di buona fede e correttezza sono così clausole generali, inderogabili norme di ordine pubblico che consentono di identificare, nel caso concreto, nuovi divieti e nuovi obblighi idonei a meglio connotare la situazione delle parti.
Ad ogni modo la condotta dell'opponente, attese le sollevate eccezioni, risultate poi tutte infondate, appare certamente in contrasto con il principio di buona fede previsto ex art. 1375 c.c. (cfr. Cass. n. 23033/11, n. 20106/09, n. 10182/09, n. 1618/09).
In merito all'art. 96 c.p.c. si sottolinea.
Per quanto attiene alla domanda risarcitoria formulata ai sensi dell'art. 96, I comma c.p.c. secondo cui se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave il giudice su istanza dell'altra parte la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida anche d'ufficio nella sentenza”, si condivide quell'orientamento della Suprema Corte che, in ossequio al principio dispositivo ed alla stregua dei criteri ordinari di distribuzione sanciti dall'art. 2697
c.c., richiede al soggetto leso la prova del danno derivante dall'illecito compiuto dal danneggiante (cfr. Cass., 9 settembre 2004, n. 18169/04; Cass., 18 marzo 2002, n.
3941/02…la liquidazione di tale danno, ancorché possa effettuarsi anche d'ufficio,
Pag. 7 di 10 postula pur sempre la prova sia dell'an sia del quantum o almeno la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa.
Per quanto attiene, invece, alla domandata risarcitoria formulata ai sensi dell'art. 96, III comma c.p.c., secondo cui…in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata” appare utile ricordare alcune pronunce.
Vi è sul punto mancanza di uniformità interpretativa generata in merito alla funzione assolta dalla disposizione.
In ogni caso l'art. 96 co. 3 c.p.c. presuppone, ai fini dell'accoglimento della domanda, la sussistenza di un duplice presupposto: uno oggettivo, dato dalla soccombenza totale e concreta della parte ovvero dalla sua integrale condanna alle spese di lite, ogni qual volta ciò sia dipeso da un abuso del processo quando il sistema di giustizia sia stato avviato o rallentato da una condotta abusiva o da una condotta apparentemente rientrante nella sfera di esercizio del diritto di difesa, ma in realtà priva di ragioni fondanti); uno soggettivo, rappresentato dalla mala fede o dalla colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio (cfr. Cass. 9 dicembre 2019, n.
32090: “l'ipotesi di condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c. richiede un duplice presupposto: quello positivo della soccombenza totale della parte e quello negativo della non compensazione, seppure parziale delle spese di lite.
Pertanto, deve escludersi la possibilità di condanna nei confronti della parte che risulti totalmente o parzialmente vittoriosa ovvero, nel caso di soccombenza totale, quando vi sia stata compensazione totale o parziale delle spese di lite”; cfr. Cass., S.U. n.
22405/18: “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della
“potestas agendi” con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte.
Pag. 8 di 10 Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza) venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”; Cass. n. 27623/17: “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta – con finalità deflattive del contenzioso – alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente”.
Ciò posto la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.
Pag. 9 di 10 Non vede l'odierno giudicante un manifesto uso distorto della risorsa giustizia soprattutto in quanto non è ravvisabile l'elemento della mala fede o colpa gravedell'opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza, non essendovi motivi di deroga
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto cui va attribuita efficacia esecutiva;
rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.; condanna l'opponente a rimborsare all'opposta le spese di lite, che si liquidano in complessivi € di cui 1.700,00 per competenze, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Rimini, 03/04/2025
Il Giudice
F. Monaco
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