Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 1688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1688 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di PO- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di PO, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere –
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.3891/2014, riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter, con ordinanza del Consigliere istruttore resa in data 12 marzo 2025 e vertente
TRA
nata a [...] l'[...], (C.F. n. , Parte_1 C.F._1
residente in [...], nato a [...] Controparte_1
(NA) il 16/10/1971, (C.F. n. ) ed ivi residente a[...]
n. 44 e , nato a [...] il [...] (C.F. , Controparte_2 C.F._3
residente in [...], tutti quali eredi di (nato Persona_1
-sentenza C.F._4
- 1 -
(nato ad [...] il [...] e deceduto ivi il 18/5/2018), rappresentati e difesi,
[...]
unitamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli avvocati Luigi Ciriello (C.F.:
e (C.F.: ), elettivamente C.F._5 CP_3 Pt_2 C.F._6
domiciliati presso il loro studio sito in Aversa alla Piazza Duomo n. 4
APPELLANTI
CONTRO
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
n. 91/A, c.f. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Massimo C.F._7
(c.f. e Marcello Massimo (c.f. ) in virtù di C.F._8 CodiceFiscale_9
procura in atti, elettivamente dom.ta presso il loro studio in PO, via Gino Doria n. 84.
APPELLATA nonché
nato a [...] il [...], (C.F. n. ) Controparte_1 C.F._2
ed ivi residente a[...], quale erede testamentario di ER
(C.F. ) nata ad [...] il [...] e deceduta ivi il
[...] C.F._10
15.05.2024, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Penta (C.F.: ) C.F._11
del foro di PO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in
PO alla Via Ponte di Tappia n. 82
APPELLATO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Avverso la sentenza n. 4327/2023, pubblicata in data 30 ottobre 2023- sentenza con la quale il Tribunale di PO ha dichiarato la nullità del testamento olografo a nome di , datato 15.4.2017, pubblicato in data 27.6.2018 dal Persona_2
notaio (rep. n. 32.535, racc. n. 15.503), per falsità del testo Persona_4
e della data ivi apposta, dichiarando altresì l'apertura della successione legittima, rigettando la domanda di declaratoria dell'indegnità a succedere di P_
, dichiarando inammissibile la domanda di rendiconto proposta dalla
[...]
RGn°2166/2014 -sentenza
- 2 - Corte d'appello di PO- sezione seconda convenuta e rigettando l'analoga domanda proposta dagli attori - Persona_3
hanno proposto appello e Parte_1 Controparte_1 CP_2
[...]
2. Con comparsa depositata in data 19 novembre 2024, si è costituita in giudizio
[...]
che ha concluso per il rigetto dell'appello principale, spiegando a P_
sua volta appello incidentale.
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20 novembre 2024 si è costituito in giudizio quale erede di che ha Controparte_1 Persona_3
aderito all'appello principale proposto dagli eredi di . Persona_1
4. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Secondo quanto dichiarato dai procuratori di tutte le parti, mediante note depositate telematicamente, i contendenti hanno provveduto a transigere in via stragiudiziale la presente controversia;
i medesimi procuratori, pertanto, hanno concordemente richiesto alla Corte di prendere atto di tale circostanza e di dichiarare la cessazione della materia del contendere, ordinando la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale e compensando integralmente le spese di lite.
Risulta pertanto venuto meno, sulla scorta di tale univoca prospettazione e delle conformi conclusioni rese al riguardo, ogni interesse delle parti a proseguire il giudizio ed il correlativo obbligo del Collegio di pronunciare sull'oggetto della controversia.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Suprema Corte ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa
"materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
RGn°2166/2014 -sentenza
- 3 - Corte d'appello di PO- sezione seconda
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite
- che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n.
5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass.,
19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
-l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
-occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
-deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa dalle parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622;
Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
Come può agevolmente desumersi dall'esposizione che precede, nella fattispecie concorrono tutti gli elementi sopra evidenziati, con conseguente necessità di adottare, nella forma della sentenza, tale pronuncia.
5. Quando, poi, la pronuncia di cessazione della materia del contendere intervenga in sede di impugnazione, come appunto nella fattispecie in esame, ad essa consegue la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, in quanto ormai prive di attualità (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
12887 del 04/06/2009; Cass. sez. U, Sentenza n. 8980 del 11/04/2018; Cass. sez. 1,
Sentenza n. 10553 del 07/05/2009).
RGn°2166/2014 -sentenza
- 4 - Corte d'appello di PO- sezione seconda
6. Quanto, infine, all'istanza di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale e dell'annotazione della sentenza di primo grado, formalizzata concordemente dalle parti, mette conto osservare che, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità espressasi in argomento, “la declaratoria di cessazione della materia del contendere costituisce titolo per la cancellazione della trascrizione della domanda, ai sensi dell'art. 2668 comma secondo cod. civ., stante la sostanziale assimilabilità di una pronunzia siffatta, all'ipotesi di estinzione del processo per rinunzia all'azione, espressamente prevista dalla detta norma”. ( Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 4331 del 04/05/1994; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 304 del 30/04/1997;
Cass. Sez. 2, Decreto n. 5587 del 09/03/2007).
In virtù della previsione di cui all'art. 2668 c.c., in particolare, la cancellazione in questione riguarda le domande di cui agli artt. 2652 (tra cui, al n.6., le domande dirette a far dichiarare la nullità di atti soggetti a trascrizione) e 2653 c.c. e delle relative annotazioni, quale appunto quella della sentenza che dichiara la nullità di un atto trascritto, eseguita ai sensi dell'art. 2655 c.c.
Discende da quanto precede l'accoglimento di tale istanza, dovendosi pertanto ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari – Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Caserta, Servizio di Pubblicità Immobiliare - di provvedere, allorquando la presente pronuncia sarà passata in giudicato, alla cancellazione, cui hanno consentito tutte le parti, relativamente alle seguenti formalità: 1) trascrizione dell'originaria domanda di primo grado, registro generale n. 43297 e registro particolare n. 33671, presentazione n. 16 del 23/12/2019; 2) annotazione della sentenza del Tribunale di PO Nord n. 4327/2023, impugnata con gli appelli oggetto di causa, registro generale n. 46019, registro particolare n. 4883, formalità di cui alla presentazione n. 5 dell' 11/12/2023.
7. Le spese di lite relative ad entrambi i gradi, in considerazione dell'accordo raggiunto e della richiesta espressamente formulata, in tal senso, dai procuratori, possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
RGn°2166/2014 -sentenza
- 5 - Corte d'appello di PO- sezione seconda la Corte di Appello di PO - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
PO Nord n. 4327/2023, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere, con conseguente caducazione della sentenza impugnata;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative al doppio grado di giudizio;
3) Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari – Agenzia delle Entrate,
Direzione provinciale di Caserta, Servizio di Pubblicità Immobiliare - di provvedere, allorquando la presente pronuncia sarà passata in giudicato, alla cancellazione, cui hanno consentito tutte le parti, relativamente alle seguenti formalità: 1) trascrizione dell'originaria domanda di primo grado, registro generale n. 43297 e registro particolare n. 33671, presentazione n. 16 del
23/12/2019; 2) annotazione della sentenza del Tribunale di PO Nord n.
4327/2023, impugnata con gli appelli oggetto di causa, registro generale n. 46019, registro particolare n. 4883, formalità di cui alla presentazione n. 5 del
11/12/2023.
Così deciso in PO, nella Camera di Consiglio del 26 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Paola Martorana dott. ssa Alessandra Piscitiello
RGn°2166/2014 -sentenza
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