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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 28/03/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE LAVORO
RG. 741 2024
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DEL 26.3.2025
Il Giudice dott.ssa Monica D'Angelo, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze;
IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE
Il G.O. dott.ssa Monica D'Angelo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 741/2024 R.G.
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, vertente tra rappresentato e difeso dall'Avv. GIUSEPPE TUMBIOLO Parte_1
- ricorrente -
e
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA SCONTRINO 28 CP_1 P.IVA_1
(uff.legale 91100 TRAPANI rappresentato e difeso dall' Avv. Antonino Rizzo CP_1
- resistente -
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'8.4.2024, il ricorrente chedeva il riconoscimento dell'ANF per l'anno 2022.
L' costituitosi in giudizio rappresentava e provava di avere provveduto alla CP_1
liquidazione della indennità di disoccupazione agricola e anche dell'ANF relativo al 2022 prima della instaurazione del presente giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso.
Il ricorrente, all'udienza del 28.1.2025, preso atto della documentazione prodotta dall' chiedeva, il pagamento dell'ANF sulle restanti giornate essendo state CP_1
indennizzate solo 52 giornate anziché 102 risultanti dall'estratto previdenziale.
L' si opponeva alla predetta domanda intendendo la stessa quale domanda CP_1
nuova e insisteva per il rigetto del ricorso. La domanda di parte ricorrente è fondata e merita di essere accolta.
Dalla documentazione in atti si evince che le giornate indennizzabili sono 102 e pertanto, non essendo in contestazione gli altri requisiti di legge per l'erogazione degli assegni al nucleo familiare, l' è tenuto a versare il corrispondente importo CP_1
detraendo le 52 giornate già indennizzate.
Nella specie non si rileva alcuna nuova domanda avendo il ricorrente chiesto
“accertare e dichiarare l'illegittimità/infondatezza della mancata erogazione del beneficio dell'assegno nucleo familiare;
e, per l'effetto provvedere al pagamento di quanto di sua spettanza”.
Avendo l' come dallo stesso dichiarato, provveduto al pagamento degli ANF CP_1
per 52 giornate, dovrà provvedere al pagamento della differenza per un totale di 102 giornate, come risultanti dall'estratto conto previdenziale agli atti della produzione del ricorrente.
Ciò precisato, va dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla prestazione già liquidata dall' prima della instaurazione del presente giudizio. CP_1
Spese compensate, attesa l'accoglimento parziale della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: dichiara che il ricorrente ha diritto alla erogazione del beneficio dell'assegno nucleo familiare per l'anno 2022 per 102 giornate e conseguentemente condanna l' a CP_1
corrispondere l'ANF relativo all'anno 2022 per le restanti giornate indennizzabili;
dichiara cessata la materia del contendere con riferimento all' relativo all'anno 2022 per 52 giornate già indennizzate;
dichiara compensate le spese di giudizio.
Marsala, 28.03.2025
Il Giudice
Monica D'Angelo