Articolo 30 della Legge 20 novembre 2017, n. 167
Articolo 29
Versione
12 dicembre 2017
Art. 30. Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, con esclusione degli articoli 6, 7, 8, 10, 11 e 29, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla medesima legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore il 12 dicembre 2017