Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 14/02/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00048/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00260/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 260 del 2024, proposto dall’ avvocato -OMISSIS-, rappresentato e difeso da sé medesimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’As.Re.M, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio formatosi ai sensi dell’art. 25, c. 4, L. n. 241/1990, sulle istanze di accesso agli atti trasmesse all’As.Re.M ai sensi degli artt. 22 e ss. della stessa Legge, e precisamente:
1) Istanza n. prot. 38037/2024 del 02.04.2024;
2) Istanza n. prot. 46170/2024 del 19.04.2024;
3) Istanza n. prot. 81040/2024 del 17.07.2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 il dott. Sergio Occhionero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il ricorrente espone di aver instaurato, dalla metà dell’anno 2020, una relazione sentimentale con la sig.ra -OMISSIS-, poi sfociata in convivenza: relazione da cui è nato, in data -OMISSIS-, un figlio, -OMISSIS-, riconosciuto da entrambi i genitori.
Il ricorrente riferisce altresì che:
a) “ in data 19.05.2023, la -OMISSIS- si allontanava ... dalla predetta casa familiare, unitamente al bambino, motivo per cui il ricorrente ha sporto nei suoi confronti tra le tante, una querela per sottrazione di minori (procedimento penale -OMISSIS- R.G.N.R. Procura di Salerno) una querela per illecito trasferimento della residenza del minore pendente presso il Tribunale di Isernia oltre ad aver depositato presso il Tribunale di Salerno un ricorso ex art. 316 e 337 c.c. iscritto al numero di R.G. -OMISSIS- ”;
b) “ nel predetto giudizio civile, il Giudice Tutelare, emettendo i provvedimenti temporanei ed urgenti ha disposto, tra l’altro che “le decisioni più importanti relative alla salute e alla crescita del figlio dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori ”: la -OMISSIS-, aggiunge il ricorrente, non ha, tuttavia, “ MAI ottemperato agli obblighi a suo carico, non partecipando il ricorrente delle “decisioni più importanti relative alla salute e alla crescita” anzi omettendo sul punto qualsiasi comunicazione ”.
Il ricorrente prosegue la sua esposizione allegando di esser stato costretto, in ragione della “sistematica elusione dei provvedimenti giudiziari da parte della -OMISSIS-”, e a causa della mancata collaborazione di quest’ultima, ad inoltrare all’As.Re.M., a mezzo pec, istanze di accesso agli atti, ai sensi della l. n. 241/1990, al “ fine di avere informazioni certe circa le prestazioni sanitarie erogate dall’ASReM nei confronti del figlio ”.
In particolare, il ricorrente ha rappresentato e documentato di aver inoltrato all’As.re.M. le seguenti istanze di accesso agli atti:
“➢ Istanza n. prot. 38037/2024 del 02.04.2024 con la quale si chiedeva di ottenere copia dei seguenti documenti: a) Calendario vaccini somministrati o da somministrare al minore -OMISSIS-, nato a Salerno in [...] -OMISSIS- – C.F. -OMISSIS-; b) Copia integrale dei moduli di consenso informato sottoscritti in occasione dei vaccini eventualmente somministrati;
➢ Istanza n. prot. 46170/2024 del 19.04.2024 con la quale si chiedeva di ottenere copia dei seguenti documenti : a) Richiesta documentazione prodotta per la scelta, sostituzione, revoca del pediatra di libera scelta per il minore -OMISSIS-, nato a Salerno in [...] -OMISSIS- – C.F. -OMISSIS-;
➢ Istanza n. prot. 81040/2024 del 17.07.2024 con la quale si chiedeva di ottenere copia dei seguenti documenti: b) Copia comunicazione di ricusazione del minore -OMISSIS- del 03.07.2024 a firma del dott. -OMISSIS-”.
Nel ricorso viene altresì sottolineato la sussistenza di tutti i presupposti per l’esercizio dell’azionato diritto di accesso: viene infatti evidenziato che “ i documenti che il Ricorrente ha chiesto di visionare ineriscono alla tutela della propria responsabilità genitoriale ”, precisandosi altresì che, “ in assenza di tali documenti, il ricorrente non è posto in condizione di poter comprendere e provare il grado di elusione dei provvedimenti giudiziari emessi dal Tribunale di Salerno ” ( cfr. ricorso introduttivo, pag. 3).
Le richieste di accesso agli atti su indicate, pur seguite - come si dirà di qui a breve - da altrettante note di sollecito, restavano prive di riscontro da parte dell’Amministrazione: sicché su di esse si formava il silenzio-rigetto ai sensi dell’art. 25 comma 4 l. n. 241/1990.
4. Avverso il silenzio-rigetto formatosi sulle dette istanze di accesso, reputato illegittimo dall’ interessato, quest’ultimo ha proposto quindi l’odierna impugnazione, affidandosi ai seguenti motivi di ricorso:
1) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 2, L. 241/1990. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CELERITA’, EFFICIENZA ED ECONOMICITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA.
2) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 2, L. 241/1990. VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CELERITA’, EFFICIENZA ED ECONOMICITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E BUONA AMMINISTRAZIONE DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’ MANIFESTA.
3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 22 E 24 L. 241/90 E 9, D.P.R. 184/2006.
4) VIOLAZIONE DEGLI ART. 24 E 113 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART 22, L. 241/1990. VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DI EFFETTIVITA’ DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE.
5) VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E BUONA AMMINISTRAZIONE DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA.
7. Alla camera di consiglio del 5.2.2025, il Collegio ha dato avviso ex art. 73 cod. proc. amm. alla parte ricorrente del rilievo d’ufficio della possibile tardività parziale del ricorso; udito il difensore del ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso è in parte irricevibile, in quanto tardivo, e per la restante parte infondato.
9. Il Collegio rileva, in primo luogo, che il ricorso è tardivo con riferimento alla impugnazione del silenzio-rigetto formatosi sulle istanze di accesso aventi n. prot. 38037/2024 del 2.04.2024 e n. prot. 46170/2024 del 19.04.2024.
9.1. Sul punto giova difatti ricordare che:
a) il procedimento di accesso disciplinato dalla l. n. 241/1990 deve concludersi entro 30 giorni dalla richiesta; decorso tale termine, la richiesta “ si intende respinta ” (art. 25 comma 4, l. n. 241/1990), e si forma, cioè, il cd. silenzio-diniego;
b) l’art. 116 cod. proc. amm. dispone che “ contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi, nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all'amministrazione e ad almeno un controinteressato ”.
9.2. Tanto premesso, il presente ricorso risulta però notificato solo in data 19.8.2024.
Con riferimento alle richieste di accesso risalenti, rispettivamente, al 2.4.2024 e al 19.4.2024, deve pertanto rilevarsi che al tempo della proposizione del ricorso era già ampiamente scaduto il termine di trenta giorni dal silenzio-rigetto formatosi sulle predette richieste, normativamente previsto dall’art. 116 cod. proc. amm. quale dies a quo per la proposizione del ricorso giurisdizionale.
9.3. Alcun rilievo, ai fini di un ipotetico slittamento in avanti del termine decadenziale per l’impugnativa del silenzio-rigetto formatosi sulle richieste di accesso de quibus , può d’altra parte essere ascritto alle “diffide ad adempiere ” trasmesse dal ricorrente all’Amministrazione, rispettivamente, in data 10.5.2024, 8.8.2024 e 16.8.2024 (cfr. allegati 5, 6 e 7 del ricorso introduttivo).
Sul punto il Collegio ricorda che, secondo un consolidato e condivisibile indirizzo della giurisprudenza amministrativa, “ riveste natura decadenziale il termine di trenta giorni per proporre impugnazione avverso il diniego o il silenzio sulla istanza di accesso ai documenti amministrativi di cui all'art.116 c.p.a.; da essa deriva che la mancata impugnazione del silenzio- rigetto serbato su una istanza di accesso preclude poi la reiterabilità dell'istanza stessa e la conseguente impugnazione del successivo comportamento omissivo laddove quest'ultimo silenzio sia meramente confermativo del primo e a tale regola si può ovviare solo se la nuova domanda consegue a fatti nuovi e sopravvenuti e in relazione a ciò l'Amministrazione abbia proceduto ad eseguire un'apposita istruttoria e/o attività valutativa ” (cfr. ex multis , Cons. Stato, IV sez., sentenza n. 2439/2015).
9.4. Ciò posto, alcun dubbio si pone sul fatto che le su indicate “ diffide ad adempiere ” non fossero sorrette da “ fatti nuovi e sopravvenuti ” rispetto a quelli già posti a fondamento delle istanze primigenie - del 2.4.202024 e del 19.4.2024 -, le prime dovendosi qualificare, quindi, come dei “ meri solleciti ” di queste ultime.
Da ciò consegue che il silenzio serbato dall’As.Re.M. posteriormente alle predette “ diffide ad adempiere” deve dirsi privo di rilevanza, trattandosi di un silenzio meramente confermativo del primo, e come tale inidoneo: 1) a dar vita ad un nuovo silenzio-diniego autonomamente impugnabile; o, in ogni caso, 2) a determinare uno slittamento in avanti del termine per l’impugnativa giurisdizionale del silenzio-rigetto formatosi sulle richieste di accesso del 2.4.2024 e del 19.4.2024.
9.5. Il ricorso, pertanto, è in parte qua irricevibile, in quanto tardivo.
10. Venendo alla richiesta di accesso agli atti del 17.7.2024, il ricorso, nella parte che la concerne, è invece infondato.
10.1. Sul punto, il Collegio deve introduttivamente ricordare che:
1) l’art. 22, co. 2, L. n. 241/1990 stabilisce che “ l’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza ”: tant’è che l’accesso è incluso dalla l. n. 241/1990 (art. 29, comma 2 bis) tra i livelli essenziali delle prestazioni ai quali fa riferimento l’art. 117, comma 2 lett. m) Cost., e rientra dunque nella competenza legislativa esclusiva dello Stato;
2) dalla lettura del comma 2 del suindicato articolo emerge, altresì, che l’accessibilità degli atti rappresenta la “ regola ” alla quale l’azione amministrativa deve ispirarsi, regola cui fanno eccezione le ipotesi contemplate nei commi da 1 a 6 del successivo art. 24, i cui estremi, tuttavia, nella presente vicenda incontestabilmente non ricorrono;
3) il comma 7 dell’art. 24 l. n. 241/1990 prevede, inoltre, che “ deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale ”;
4) la fattispecie di accesso appena detta, quella prevista dall’art. 24 comma 7 l. n. 241/1990, integra la variante del cd. accesso difensivo, i cui connotati sono stati chiariti dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 2021 affermando, in materia, i seguenti principi: a) “ in materia di accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990 si deve escludere che sia sufficiente nell’istanza di accesso un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, poiché l’ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l’istante intende curare o tutelare”; b) “ la pubblica amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adìto nel giudizio di accesso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. non devono invece svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all’autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione detentrice del documento o al giudice amministrativo nel giudizio sull’accesso, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla l. n. 241 del 1990 ”.
10.2. Orbene, alla luce di una lettura sinergica delle norme e dei principi sopra richiamati il Tribunale non ritiene possibile reputare nel caso di specie sussistenti i presupposti del pur invocato accesso difensivo.
Il ricorrente, con la propria richiesta ostensiva del 17.7.2024, ha chiesto all’Amministrazione una copia della “ comunicazione di ricusazione” del minore -OMISSIS- - figlio del ricorrente - a firma del dott. -OMISSIS-, pediatra di libera scelta.
In proposito, tuttavia, il Collegio rileva, innanzitutto, che non si comprende quale sia il preciso interesse giuridicamente rilevante in vista del quale il ricorrente ha avanzato l’istanza di accesso al suddetto documento. La ricusazione di un assistito da parte del pediatra di libera scelta può esser stata determinata da una molteplicità di ragioni, essenzialmente però ascrivibili alla sfera del sanitario che l’ha effettuata: e tale considerazione già priva di qualsivoglia consistenza l’ipotetico interesse posto a base della richiesta di accesso oggetto di scrutinio.
Inoltre, il ricorrente non ha fornito alcun ragguaglio in ordine al collegamento in tesi ravvisabile tra il particolare documento richiesto in accesso e un’esigenza -anche latu sensu - di tutela o difesa di un proprio interesse giuridicamente rilevante.
Nella vicenda esulano, pertanto, i presupposti normativamente richiesti per il cd. accesso difensivo, sulla cui base il ricorrente ha avanzato l’istanza di ostensione documentale di cui si tratta.
10.3. Il ricorso, pertanto, nella sua parte residua deve ritenersi infondato.
11. La presente impugnativa va dunque in parte dichiarata irricevibile, e per il resto respinta: conclusioni che comportano il superamento e il logico assorbimento del complesso delle doglianze articolate nei motivi del presente gravame.
12. La mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata esonera il Tribunale dal dettare disposizioni sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile, nei limiti e termini di cui in motivazione, e per la restante parte lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità di tutte le persone citatevi e di ogni altro elemento che possa valere a identificarle.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Gaviano, Presidente
Luigi Lalla, Referendario
Sergio Occhionero, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Occhionero | Nicola Gaviano |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.