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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 2282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2282 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Gennaro Iacone Presidente
2. dr. Maria Chiodi Consigliere rel.
3. dr. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio pronuncia all'udienza del 10.06.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1932/2024 Ruolo Generale Sezione lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv. P. Spigno Parte_1
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO
In fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 11.07.2024 l'appellante, in epigrafe indicato, ha impugnato la sentenza n. 1932/2024 del Tribunale di Napoli che ha accolto, nei suoi confronti, la domanda di condanna al pagamento di differenze retributive e trattamento di fine rapporto originariamente proposta da nei confronti della Controparte_1 Controparte_2
(cancellata dal registro delle imprese nelle more del giudizio)
L'appellato non si è costituito in giudizio.
All'odierna udienza la Corte ha deciso la causa come da dispositivo con contestuale motivazione.
Deve rilevarsi che nella specie l'appellante non ha prodotto l'appello notificato.
L'appello è pertanto improcedibile perché non risulta essere stato tempestivamente notificato il relativo ricorso unitamente al decreto di fissazione d'udienza, e perché alcuna valida giustificazione risulta essere stata formulata in ragione dell'ampio lasso di tempo che la parte ha avuto a disposizione per un puntuale adempimento.
Come è noto, invero, la Corte di Cassazione a Sezioni unite con sentenza n. 20604 del 0-7-2008, seguita anche da Cass. 9597/2011, ha ritenuto di dovere rivedere il precedente indirizzo giurisprudenziale (cfr. Cass., sez. un., nn. 6841 e 9331 del 1996) secondo il quale, nei processi assoggettati al rito speciale del lavoro, la proposizione dell'appello o dell'opposizione a decreto ingiuntivo si perfeziona con il deposito del ricorso, per cui i vizi della notificazione al resistente o all'opposto non si comunicano all'atto di impugnazione o di opposizione all'ingiunzione e il giudice deve assegnare al ricorrente un nuovo termine, necessariamente perentorio, entro il quale rinnovare la notifica.
Nel pervenire alla soluzione del contrasto prospettatosi tra le sezioni della Corte, anche dopo il precedente intervento delle sezioni unite, in tema di vizi di notifica del ricorso e di possibilità di sanatoria per effetto della costituzione dell'appellato, la sentenza n. 2604/2008 ha fatto richiamo al principio costituzionale della “ragionevole durata del processo” sancito dall'art. 111 della
Costituzione, da ritenere dotato di portata estensiva ben più incisiva di quella attribuibile ad una norma di mero indirizzo. Il valore di punto di riferimento nell'ermeneutica delle norme processuali, da riconoscere a tale principio, ha indotto la Corte a privilegiare l'opzione interpretativa che esclude la possibilità di applicare l'art. 291 c.p.c. anche ai casi di inesistenza - giuridica o di fatto - della notifica, limitando la portata sanante della norma alle sole ipotesi di notifica nulla.
In base ad un criterio interpretativo “costituzionalmente orientato” del dato normativo, teso ad un equo contemperamento delle posizioni del notificante e del destinatario della notificazione e alla valorizzazione di una tutela effettiva dell'esercizio di difesa, che postula l'effettiva instaurazione del contraddittorio, la Corte ha rilevato che né l'espressione dell'art. 291 comma 1 c.p.c., né quella di cui all'art. 421, comma 1, c.p.c. possono offrire sostegno all'orientamento che consente la rinnovazione della notifica nelle ipotesi di inesistenza della stessa.
Sulla base di queste argomentazioni la Suprema Corte ha affermato il principio per cui “nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2, Cost.) – al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c.”.
Nel caso in esame, comunque, l'appellante non è comparso neppure alla udienza successiva alla prima e non ha chiesto di effettuare una nuova notifica, sì radicandosi la insanabile inesistenza giuridica della notifica con conseguente improcedibilità dell'appello.
Nulla per le spese non avendo l'appellato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
a) dichiara la improcedibilità dell'appello;
b) nulla per le spese di lite. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello se dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Maria Chiodi dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Gennaro Iacone Presidente
2. dr. Maria Chiodi Consigliere rel.
3. dr. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio pronuncia all'udienza del 10.06.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1932/2024 Ruolo Generale Sezione lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv. P. Spigno Parte_1
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO
In fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 11.07.2024 l'appellante, in epigrafe indicato, ha impugnato la sentenza n. 1932/2024 del Tribunale di Napoli che ha accolto, nei suoi confronti, la domanda di condanna al pagamento di differenze retributive e trattamento di fine rapporto originariamente proposta da nei confronti della Controparte_1 Controparte_2
(cancellata dal registro delle imprese nelle more del giudizio)
L'appellato non si è costituito in giudizio.
All'odierna udienza la Corte ha deciso la causa come da dispositivo con contestuale motivazione.
Deve rilevarsi che nella specie l'appellante non ha prodotto l'appello notificato.
L'appello è pertanto improcedibile perché non risulta essere stato tempestivamente notificato il relativo ricorso unitamente al decreto di fissazione d'udienza, e perché alcuna valida giustificazione risulta essere stata formulata in ragione dell'ampio lasso di tempo che la parte ha avuto a disposizione per un puntuale adempimento.
Come è noto, invero, la Corte di Cassazione a Sezioni unite con sentenza n. 20604 del 0-7-2008, seguita anche da Cass. 9597/2011, ha ritenuto di dovere rivedere il precedente indirizzo giurisprudenziale (cfr. Cass., sez. un., nn. 6841 e 9331 del 1996) secondo il quale, nei processi assoggettati al rito speciale del lavoro, la proposizione dell'appello o dell'opposizione a decreto ingiuntivo si perfeziona con il deposito del ricorso, per cui i vizi della notificazione al resistente o all'opposto non si comunicano all'atto di impugnazione o di opposizione all'ingiunzione e il giudice deve assegnare al ricorrente un nuovo termine, necessariamente perentorio, entro il quale rinnovare la notifica.
Nel pervenire alla soluzione del contrasto prospettatosi tra le sezioni della Corte, anche dopo il precedente intervento delle sezioni unite, in tema di vizi di notifica del ricorso e di possibilità di sanatoria per effetto della costituzione dell'appellato, la sentenza n. 2604/2008 ha fatto richiamo al principio costituzionale della “ragionevole durata del processo” sancito dall'art. 111 della
Costituzione, da ritenere dotato di portata estensiva ben più incisiva di quella attribuibile ad una norma di mero indirizzo. Il valore di punto di riferimento nell'ermeneutica delle norme processuali, da riconoscere a tale principio, ha indotto la Corte a privilegiare l'opzione interpretativa che esclude la possibilità di applicare l'art. 291 c.p.c. anche ai casi di inesistenza - giuridica o di fatto - della notifica, limitando la portata sanante della norma alle sole ipotesi di notifica nulla.
In base ad un criterio interpretativo “costituzionalmente orientato” del dato normativo, teso ad un equo contemperamento delle posizioni del notificante e del destinatario della notificazione e alla valorizzazione di una tutela effettiva dell'esercizio di difesa, che postula l'effettiva instaurazione del contraddittorio, la Corte ha rilevato che né l'espressione dell'art. 291 comma 1 c.p.c., né quella di cui all'art. 421, comma 1, c.p.c. possono offrire sostegno all'orientamento che consente la rinnovazione della notifica nelle ipotesi di inesistenza della stessa.
Sulla base di queste argomentazioni la Suprema Corte ha affermato il principio per cui “nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2, Cost.) – al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c.”.
Nel caso in esame, comunque, l'appellante non è comparso neppure alla udienza successiva alla prima e non ha chiesto di effettuare una nuova notifica, sì radicandosi la insanabile inesistenza giuridica della notifica con conseguente improcedibilità dell'appello.
Nulla per le spese non avendo l'appellato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
a) dichiara la improcedibilità dell'appello;
b) nulla per le spese di lite. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello se dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Maria Chiodi dott. Gennaro Iacone