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7 luglio 2017
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20 febbraio 2020
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28 agosto 2022
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Art. 2254-ter.
(Disposizioni transitorie per il conferimento della qualifica ((di sergente maggiore aiutante o di secondo capo aiutante)) ai sergenti maggiore capo e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare).
1. I sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti, che alla data di entrata in vigore del presente articolo sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1323-bis, commi 1, lettere b), c) e d) con anzianita' nel grado fino al 31 dicembre 2014, sono inclusi in un'aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° ottobre 2017 e conseguono l'attribuzione della qualifica ((di sergente maggiore aiutante e corrispondenti)) con decorrenza dal 1° ottobre 2017.
2. Per la composizione delle aliquote di valutazione degli anni dal 2017 al 2031, in deroga all'articolo 1323-bis, comma 1, lettera a), i requisiti di anzianita' richiesti per l'inserimento in aliquota per l'attribuzione della qualifica ((di sergente maggiore aiutante e corrispondenti)) sono rispettivamente:
a) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2016;
b) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2017 e 30 marzo 2017;
c) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° aprile 2017 e il 30 giugno 2017;
d) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° luglio 2017 e il 30 settembre 2017;
e) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° ottobre 2017 e il 31 dicembre 2017;
f) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020;
g) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021;
h) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, di cui all'articolo 2254-bis, comma 2-quater, lettera a);
i) 4 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, di cui all'articolo 2254-bis, comma 2-quater, lettera b);
l) 5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, di cui all'articolo 2254-bis, comma 2-quater, lettera c);
m) 5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2024;
n) 5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, precedentemente sergenti maggiori di cui all'articolo 2254-bis, comma 4-bis, lettera a);
o) 6 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, precedentemente sergenti maggiori di cui all'articolo 2254-bis, comma 4-bis, lettera b).
2-bis. Ai sergenti maggiori capi esclusi dalle aliquote di cui ai commi 1 e 2 per i motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento.
2-ter. I sergenti maggiori capi esclusi dalle aliquote di cui ai commi 1, e 2 per mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1323-bis, comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica ((di sergente maggiore aiutante e corrispondenti)) e' conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 173 .
(Disposizioni transitorie per il conferimento della qualifica ((di sergente maggiore aiutante o di secondo capo aiutante)) ai sergenti maggiore capo e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare).
1. I sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti, che alla data di entrata in vigore del presente articolo sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1323-bis, commi 1, lettere b), c) e d) con anzianita' nel grado fino al 31 dicembre 2014, sono inclusi in un'aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° ottobre 2017 e conseguono l'attribuzione della qualifica ((di sergente maggiore aiutante e corrispondenti)) con decorrenza dal 1° ottobre 2017.
2. Per la composizione delle aliquote di valutazione degli anni dal 2017 al 2031, in deroga all'articolo 1323-bis, comma 1, lettera a), i requisiti di anzianita' richiesti per l'inserimento in aliquota per l'attribuzione della qualifica ((di sergente maggiore aiutante e corrispondenti)) sono rispettivamente:
a) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2016;
b) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2017 e 30 marzo 2017;
c) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° aprile 2017 e il 30 giugno 2017;
d) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° luglio 2017 e il 30 settembre 2017;
e) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° ottobre 2017 e il 31 dicembre 2017;
f) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020;
g) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021;
h) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, di cui all'articolo 2254-bis, comma 2-quater, lettera a);
i) 4 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, di cui all'articolo 2254-bis, comma 2-quater, lettera b);
l) 5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, di cui all'articolo 2254-bis, comma 2-quater, lettera c);
m) 5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2024;
n) 5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, precedentemente sergenti maggiori di cui all'articolo 2254-bis, comma 4-bis, lettera a);
o) 6 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, precedentemente sergenti maggiori di cui all'articolo 2254-bis, comma 4-bis, lettera b).
2-bis. Ai sergenti maggiori capi esclusi dalle aliquote di cui ai commi 1 e 2 per i motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento.
2-ter. I sergenti maggiori capi esclusi dalle aliquote di cui ai commi 1, e 2 per mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1323-bis, comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica ((di sergente maggiore aiutante e corrispondenti)) e' conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 173 .
Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 30/10/2023, n. 16012Provvedimento: Pubblicato il 30/10/2023 N. 16012/2023 REG.PROV.COLL. N. 14554/2019 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 14554 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da VI RA, LU LO, NT UE, FR LA CO, AR SI, NN UO, CO CA, RI CA, AN TI GE, NL CA, MO UT, DO RD, EL ON, PP SS CO, PA CO, NG NZ, IO D'BR, RU D'RE, ST D'NG, AL D'RE, LE De LU, AN De IS, LU Di UR, TO CO, LU RR, AR SI, NO IO, LE OR, MA EO, NO MI, AN AD, AL TT, DO NI, RO OS, MA EV, RE AL, AT PA, LA AT, NN ER, CO NG, AN LL, NG IO OV, PU IO, IO EA, AR LU UT, …Leggi di più...
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