TRIB
Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 11/08/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Michele Cappai Presidente
dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice rel.
dott. Valerio Ceccarelli Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A
nella causa di primo grado iscritta al n. 1287 del ruolo generale degli affari civili dell'anno 2024, vertente
TRA
, con l'avv. Sabrina Verdat Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. Carmen Izzo Controparte_1
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
oggetto: separazione consensuale
1 Ragioni in fatto e diritto della decisione
1. ha domandato, ai sensi dell'artt. 473-bis.49 cod. proc. Parte_1
civ., che il Tribunale pronunci la separazione personale dei coniugi, i quali hanno contratto matrimonio in data 14 aprile 2009 in Guidonia Montecelio,
e, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza separativa, dichiari lo scioglimento del matrimonio.
2. Avutasi la costituzione in giudizio di , la stessa ha Controparte_1
rappresentato che il Tribunale di Tivoli, con sentenza depositata in data
6.12.2024 nel giudizio rubricato al n. 2205/2024 R.G., ha già dichiarato la separazione delle parti, chiedendo dunque di “rigettare la domanda in quanto
essa è stata già oggetto di giudicato”.
3. All'udienza di comparizione dei coniugi, parte ricorrente ha rappresentato “come il proprio assistito non abbia mai avuto notizia del diverso
procedimento innanzi al Tribunale di Tivoli, ove è stata già pronunciata sentenza
di separazione personale;
rappresenta che nella presente sede è stata svolta domanda
contestuale di separazione e divorzio;
chiede ove possibile di proseguire il presente
giudizio per il divorzio;
si riporta a tutti i propri atti”.
4. Con ordinanza del 14.6.2025 la causa è stata rimessa al Collegio.
5. Ciò posto, osserva in primo luogo il Collegio come la domanda separativa dispiegata dall'odierno ricorrente sia improcedibile per sopravvenuta pronunzia inter partes della separazione personale giusta la menzionata sentenza emessa nel procedimento n. 2205/2024 R.G. che, alla stregua dei documenti prodotti in atti, non risulta corredata da attestazione di passaggio in giudicato.
6. Beninteso, le questioni dedotte da parte ricorrente circa l'irregolare instaurazione del contraddittorio processuale nel giudizio di cui al n.
2205/2024 R.G. devono essere fatte valere, se del caso, secondo i rimedi
2 impugnatori previsti dalla legge e non possono essere scrutinate nella presente sede.
7.
Considerato che
, nel presente procedimento, è stata svolta anche domanda di divorzio ai sensi dell'art. 473-bis.49 cod. proc. civ., la causa deve essere rimessa sul ruolo come da separata ordinanza in ordine alla domanda divorzile.
8. Ogni statuizione sulle spese del giudizio deve essere dunque rimessa alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara improcedibile la domanda di separazione personale;
b) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
c) rimette all'esito del giudizio ogni statuizione sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 25.7.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott. Francesco Maria Ciaralli Dott. Michele Cappai
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Michele Cappai Presidente
dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice rel.
dott. Valerio Ceccarelli Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A
nella causa di primo grado iscritta al n. 1287 del ruolo generale degli affari civili dell'anno 2024, vertente
TRA
, con l'avv. Sabrina Verdat Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. Carmen Izzo Controparte_1
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
oggetto: separazione consensuale
1 Ragioni in fatto e diritto della decisione
1. ha domandato, ai sensi dell'artt. 473-bis.49 cod. proc. Parte_1
civ., che il Tribunale pronunci la separazione personale dei coniugi, i quali hanno contratto matrimonio in data 14 aprile 2009 in Guidonia Montecelio,
e, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza separativa, dichiari lo scioglimento del matrimonio.
2. Avutasi la costituzione in giudizio di , la stessa ha Controparte_1
rappresentato che il Tribunale di Tivoli, con sentenza depositata in data
6.12.2024 nel giudizio rubricato al n. 2205/2024 R.G., ha già dichiarato la separazione delle parti, chiedendo dunque di “rigettare la domanda in quanto
essa è stata già oggetto di giudicato”.
3. All'udienza di comparizione dei coniugi, parte ricorrente ha rappresentato “come il proprio assistito non abbia mai avuto notizia del diverso
procedimento innanzi al Tribunale di Tivoli, ove è stata già pronunciata sentenza
di separazione personale;
rappresenta che nella presente sede è stata svolta domanda
contestuale di separazione e divorzio;
chiede ove possibile di proseguire il presente
giudizio per il divorzio;
si riporta a tutti i propri atti”.
4. Con ordinanza del 14.6.2025 la causa è stata rimessa al Collegio.
5. Ciò posto, osserva in primo luogo il Collegio come la domanda separativa dispiegata dall'odierno ricorrente sia improcedibile per sopravvenuta pronunzia inter partes della separazione personale giusta la menzionata sentenza emessa nel procedimento n. 2205/2024 R.G. che, alla stregua dei documenti prodotti in atti, non risulta corredata da attestazione di passaggio in giudicato.
6. Beninteso, le questioni dedotte da parte ricorrente circa l'irregolare instaurazione del contraddittorio processuale nel giudizio di cui al n.
2205/2024 R.G. devono essere fatte valere, se del caso, secondo i rimedi
2 impugnatori previsti dalla legge e non possono essere scrutinate nella presente sede.
7.
Considerato che
, nel presente procedimento, è stata svolta anche domanda di divorzio ai sensi dell'art. 473-bis.49 cod. proc. civ., la causa deve essere rimessa sul ruolo come da separata ordinanza in ordine alla domanda divorzile.
8. Ogni statuizione sulle spese del giudizio deve essere dunque rimessa alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara improcedibile la domanda di separazione personale;
b) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
c) rimette all'esito del giudizio ogni statuizione sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 25.7.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott. Francesco Maria Ciaralli Dott. Michele Cappai
3