Sentenza 9 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 09/02/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 6249/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 13/12/2024
DA
) rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. PERUSKO MARIAGIULIA
E
) rappresentato e difeso, per mandato Controparte_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. TERZI ELISA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … Tutto ciò premesso l'esponente, come sopra assistita e rappresentata, CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale di Mantova voglia, previa fissazione di udienza di comparizione dei medesimi avanti l'Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale al fine di esperire il tentativo di conciliazione ed adottare i provvedimenti provvisori e successivamente inviare al G.I. per l'istruzione del giudizio, dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
alle seguenti Controparte_1
C o n d i z i o n i
1) Autorizzare i coniugi a continuare a vivere separati, fissando ognuno la propria
2) Affidare il figlio ad entrambi i genitori con residenza prevalente _1 presso la madre.
3) Per quanto riguarda il diritto di visita al figlio i coniugi e _1 Pt_1 convengono quanto segue: • una settimana starà con il CP_1 _1 padre (presso la sua residenza) il lunedì, il martedì ed il mercoledì dalle 16 (quando il padre prenderà il figlio all'arrivo del pulmino) al mattino successivo quando lo accompagnerà direttamente alla fermata del pulmino, con la madre
(presso la sua residenza), il giovedì ed il venerdì, con il padre (presso la sua residenza), il sabato dalle 10,30 sino al lunedì mattina quando lo accompagnerà direttamente alla fermata del pulmino. • la settimana successiva starà _1 con la madre (presso la sua residenza), il lunedì, il martedì ed il mercoledì, con il padre (presso la sua residenza), il giovedì ed il venerdì dalle 16 sino al mattino successivo, con la madre (presso la sua residenza), il sabato dalle 10,30 sino al lunedì mattina quando lo accompagnerà direttamente alla fermata del pulmino. Previsione, inoltre, che potrà trascorrere: • le vacanze estive quando _1 la Casa del Sole è chiusa, per ugual periodo con il padre e con la madre;
• le vacanze natalizie e pasquali quando la Casa del Sole è chiusa, per ugual periodo con il padre e con la madre.
4) Le parti convengono, altresì, che entrambi potranno portare una o _1 due settimane in vacanza durante il periodo estivo (preferibilmente al mare per esigenze di salute del figlio e preferibilmente nello stesso posto optando per settimane consequenziali). In tal caso, le parti convengono che: le spese per l'educatrice/educatore che accompagnerà il genitore in vacanza con _1
(per aiutarlo a gestire il figlio stante la sua patologia), così come le spese per l'alloggio, per l'eventuale mezzo di trasporto per recarsi nel luogo di villeggiatura e per spostarsi una volta giunti sul posto spese per la spiaggia, nonché le spese per l'ombrellone ed il vitto, tutte per la quota parte di e _1 dell'educatrice/educatore, verranno prelevate dal libretto intestato al minore su cui è accreditata la pensione di invalidità allo stesso spettante.
5) Assegnare la casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi giusta metà ciascuno, con tutto quanto in essa contenuto alla sig.ra che Parte_1 continuerà ad abitarla unitamente al figlio e presso la quale _1 manterranno la residenza anche le figlie e , attualmente Per_2 Per_3 domiciliate altrove.
6) Darsi atto che le figlie e sono maggiorenni ed Per_2 Per_3 economicamente autosufficienti.
7) Prevedere per il sig. l'obbligo di versare, con decorrenza dal Controparte_1 mese di novembre 2024 alla sig.ra a titolo di concorso al Parte_1 mantenimento del figlio la somma mensile pari ad € 300,00 _1
(trecento/00) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, mediante bonifico bancario da effettuarsi entro il 30 di ogni mese.
8) Prevedere che l'assegno unico per il figlio , attualmente di circa € _1
352,40, venga percepito per intero dalla sig.ra con decorrenza Parte_1
2 dal mese di novembre 2024, mediante accredito sul conto corrente alla stessa intestato acceso presso BNL agenzia di Mantova.
9) Prevedere che ciascun genitore si accolli il 50% ciascuno delle spese straordinarie sostenute per il figlio secondo lo schema che segue: • _1
“Senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: a) spese mediche: - tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); - quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
- quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
b) spese scolastiche: - tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto) presso la Casa del Sole e/o eventuali altre strutture e/o associazioni che possano accogliere;
- acquisto dei libri _1 di testo scolastici;
- corredo scolastico di inizio anno;
- spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
- spesa per il trasporto da e per la sede di studi e/o presso la Casa del Sole e/o eventuali altre strutture e/o associazioni che possano accogliere;
- _1 spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola - spese per baby sitter- educatrice (con riferimento alla educatrice privata le parti convengono che il relativo compenso sia prelevato dal libretto intestato ad solo _1 nell'ipotesi in cu la stessa venga chiamata per accompagnare e stare con alle diverse attività educative quali ad esempio pallavolo o attività sul _1 territorio) - spese per l'acquisto di strumenti informativi (PC portati o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche;
- spesa per la retta dell'istituto frequentato. • Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo le modalità e tempistiche sopra precisato, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria: a titolo puramente esemplificativo: - spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola, se uno dei genitori non lavora;
- per cure, anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche, erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
- per cure termali e fisioterapiche;
- per cure e farmaci non convenzionali;
- per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dall'ipotesi di cui alla precedente lettera b); - per corsi di istruzioni, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature. Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate.
In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.”
10) Prevedere che la somma percepita dal figlio a titolo di pensione _1 di invalidità, pari a circa € 512,00 al mese, continuerà ad essere accreditata sul
3 libretto postale a lui intestato con la possibilità per la sola sig.ra di Pt_1 effettuare dei prelievi nell'interesse del figlio per far fronte a spese nel _1 suo esclusivo interesse, tra cui quelle per l'educatrice come previste all'articolo 9 punto b); la madre avrà cura di relazionare, mostrando copia dei prelievi eseguiti ogni semestre al padre.
11) Le parti convengono che sarà la sig.ra a curare il regolare Parte_1 taglio del giardino e della siepe della casa coniugale sino a che la stessa le rimarrà assegnata, mentre il si impegna, a sua cura e spese, a curare CP_1 la manutenzione della piscina presente all'esterno della casa coniugale, oltre a provvedere alla apertura del telo ad inizio e fine estate, oltre a togliere a sua cura e spese, entro il 31.12.2024 l'aiuola centrale e l'aiuola dove ci sono i pesci.
12) Le parti, inoltre, si impegnano ad acquistare, entro marzo 2025, pagandolo giusta metà ciascuno, un trattorino anche usato, che consenta alla sig.ra Pt_1 di provvedere al taglio del prato con la tecnica mulching per consentirle di provvedere da sola al taglio del prato della casa coniugale.
13) Spese di lite compensate tra le parti. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in Mantova in data 31/10/1998 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 170, Parte II, Serie A, Anno 1998) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) regola i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4 4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mantova di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 06/02/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
5