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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/03/2025, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo in esito all'udienza del 25 marzo 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 6525/2023 R.G. vertente
TRA
, c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Vito Zumbo, giusta procura allegata in atti. RICORRENTE
CONTRO
c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Pino, giusta procura allegata in atti.
, c.f. Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il P.IVA_2
Grande, 21, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Michela Foti e Maria
Cammaroto, in virtù di procura generale alle liti rep. 37590 racc. 7131 del 23 gennaio 2023 a rogito del Notaio RESISTENTI Persona_1
OGGETTO: risarcimento danni
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 21.12.2023 esponeva che: Parte_1
con sentenza n. 2955/2012 il Tribunale di Messina – sezione lavoro aveva riconosciuto instaurato tra e l'esponente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data CP_3
dal 11.09.1995 e aveva condannato la parte datoriale alla sua riammissione al lavoro, nonché al
1 pagamento dell'indennità a titolo di risarcimento danni pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione ex art. 32 legge n. 183/2010; la Corte d'Appello di Messina – sezione lavoro con sentenza n. 145/2016, pubblicata il
05.02.2016, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 2955/2012 resa dal Giudice del
Lavoro del Tribunale di Messina, aveva condannato la società a corrispondere al CP_3
lavoratore anche la retribuzione dovuta dalla data della sentenza di primo grado, commisurandola a quanto dovuto in relazione all'anzianità di servizio decorrente dall'11.09.1995, oltre interessi e rivalutazione, confermando nel resto l'impugnata sentenza;
prima della sua riammissione in servizio intervenuta in data 05.11.2018, egli aveva proposto ricorso innanzi al Tribunale di Messina per ottenere, previa quantificazione delle somme maturate e maturande sino al dì della sua riammissione in servizio, la condanna di CP_3
al relativo pagamento in suo favore, ed il procedimento, rubricato al n.237/2017 R.G., si
[...]
era concluso con l'accoglimento della domanda limitatamente alle somme maturate dal dì del dovuto alla data di proposizione del ricorso, intervenuta in data 17.01.2017.
Rivendicava la corresponsione delle ulteriori somme maturate successivamente e sino al 05.11.2018, data della sua riammissione in servizio, quantificate in complessivi € 51.813,93.
Chiedeva di ritenere e dichiarare che fosse tenuta al pagamento in favore CP_3
del ricorrente della somma di € 51.813,93 al lordo delle ritenute erariali e previdenziali, maturata dal 18.01.2017 sino al 05.11.2018, data di effettiva riammissione in servizio e, per l'effetto di condannarla al relativo pagamento;
di condannare altresì alla CP_3
ricostruzione di tutta la posizione previdenziale del ricorrente eseguendo i pagamenti delle relative differenze contributive presso l' inerenti il medesimo periodo temporale CP_2
ovvero al risarcimento del danno corrispondente. Con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
2.- si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 8.3.2024. CP_3
Evidenziava che, all'esito del procedimento n. 237/2017 R.G., con sentenza n.
2104/2021, il Tribunale di Messina, sebbene il ricorrente avesse richiesto le somme maturate fino alla riammissione in servizio, aveva liquidato quanto dovuto dall'8 giugno 2012 (data di emissione della sentenza di primo grado) fino al 17 gennaio 2017, data di deposito del ricorso.
Avverso la sentenza di primo grado era stato proposto appello (proc. n. 117/2022 R.G.).
Evidenziava altresì che il ricorrente, con ulteriore ricorso iscritto al n. 6421/2019 R.G., aveva richiesto le differenze retributive maturate dal 05.11.2018 sino alla mensilità di dicembre
2 2019, ed il Tribunale, con sentenza n. 1482/2023, aveva liquidato le differenze retributive maturate dal 05.11.2018 al 30.12.2019. Avverso la sentenza di primo grado era stato proposto appello (proc. n. 704/2023 R.G.).
Eccepiva in via preliminare l'inammissibilità, l'improcedibilità e/o l'improponibilità delle domande articolate in ricorso, per l'intervenuto giudicato di rigetto delle identiche pretese nel procedimento n. 237/2017 R.G.
Lamentava inoltre l'improponibilità della domanda per violazione del divieto di frazionamento del credito, evidenziando che già nel ricorso incardinato al n. 6421/2019 R.G. il ricorrente avrebbe potuto richiedere il pagamento delle retribuzioni per cui era causa.
Nel merito, deduceva essersi formato il giudicato in ordine all'anzianità di servizio, non avendo la sentenza di appello n. 145/2016 riconosciuto un'anzianità di servizio ininterrotta dall'11.09.1995, dovendosi ritenere l'indennità ex art. 32 legge n.183/2010 come assorbente di qualsiasi altro profilo risarcitorio, anche sotto il profilo contributivo.
Affermava che le retribuzioni andavano calcolate, previa detrazione dell'eventuale aliunde perceptum, secondo la posizione retributiva D3 che era il livello iniziale dell'inquadramento di marinaio e con gli aumenti periodici di anzianità effettivamente maturati sulla base del servizio effettivo prestato. Contestava pertanto i conteggi formulati dal ricorrente.
Eccepiva l'intervenuto giudicato sulle pretese contributive e, in ogni caso, la prescrizione delle medesime.
Chiedeva dunque di accogliere l'eccezione di giudicato e/o di indebito frazionamento del credito, di rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto, ovvero accogliere l'eccezione dell'aliunde perceptum;
di accogliere l'eccezione di giudicato in relazione alle pretese contributive nonché l'eccezione di prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali. Con vittoria di spese e compensi di lite.
3.- Con memoria depositata in data 21.2.2024 si costituiva in giudizio anche l' CP_2
rimettendosi alle decisioni del Giudice e chiedendo, nel caso di accertamento di obbligazioni contributive, di dichiarare la intervenuta prescrizione di quelle somme relative ad anni per i quali era maturata la prescrizione.
4.- Veniva disposta c.t.u. contabile. Depositata la relazione di consulenza tecnica, l'udienza del 25 marzo 2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
3 5.- Ordine logico di trattazione impone di esaminare preliminarmente l'eccezione di giudicato sollevata dalla società resistente.
Il Tribunale di Messina – Sez. Lavoro, con sentenza n. 2955/2012 dell'8.6.2012 disponeva: “in accoglimento del ricorso, dichiara che tra e è CP_3 Parte_1
intercorso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dalla data di assunzione con il primo contratto (11.9.1995); condanna a ripristinare il rapporto di lavoro e CP_3
a risarcire al ricorrente il danno in misura pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo…”.
La Corte d'Appello di Messina – Sez. Lavoro, con sentenza n. 145/2016 del 5.2.2016, Cont così disponeva: “in parziale riforma della decisione impugnata, condanna la società a corrispondere anche la retribuzione dovuta dalla pronunzia impugnata, commisurata alla retribuzione prevista considerando l'anzianità di servizio decorrente dal 11 settembre 1995, oltre interessi e rivalutazione monetaria sui ratei fino al soddisfo;
conferma gli altri capi della decisione…”.
Il Tribunale di Messina prima e la Corte d'Appello di Messina poi hanno dunque accertato l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dall'11.9.1995 e condannato oltre a ripristinare il rapporto di lavoro e a risarcire CP_3 al ricorrente il danno in misura pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto,
a corrispondergli anche la retribuzione dovuta dalla pronunzia di primo grado, commisurata alla retribuzione prevista considerando l'anzianità di servizio decorrente dall'11.9.1995.
Il giudicato, pertanto, copre anche la parte della decisione riguardante l'anzianità di servizio, che è stata riconosciuta al lavoratore sin dall'11.9.1995.
6.- Ciò premesso, il ricorrente ha richiesto nel presente giudizio le differenze retributive maturate, in esecuzione delle menzionate sentenze, dal 18.1.2017 sino al 5.11.2018, data di effettiva riassunzione in servizio.
Il ricorrente, infatti, ha già precedentemente spiegato due separati giudizi, l'uno (proc.
n. 237/2017 R.G.) per il riconoscimento delle differenze retributive maturate dall'8.6.2012
(data della sentenza di primo grado) fino alla data di riassunzione in servizio, e l'altro (proc. n.
6421/2019 R.G.) per ottenere il pagamento delle ulteriori differenze retributive maturate dalla data di riassunzione (5.11.2018) sino alla mensilità di dicembre 2019.
Deve tuttavia rilevarsi che il procedimento n. 237/2017 R.G. si è concluso con sentenza n. 2104/2021 del 26.10.2021, nel quale è stato evidenziato che “per dato pacifico il ricorrente
4 è stato riassunto da il 5 novembre 2018, sicché il dovuto va allo stato calcolato CP_3 dall'8 giugno 2012 (data di emissione della sentenza di primo grado) fino al 17 gennaio 2017, data di deposito del ricorso” e in cui sono state dunque liquidate le somme dovute in favore del ricorrente dall'8.6.2012 al 17.1.2017. La domanda di quantificazione delle differenze retributive per il periodo successivo (fino al 4.11.2018) non è stata quindi rigettata, come erroneamente ritenuto dalla resistente, bensì non è stata esaminata nel merito, in quanto i limiti della domanda sono stati correttamente fissati alla data di introduzione dell'allora giudizio, ovvero al 17.1.2017. Non è dunque maturato alcun giudicato in relazione al periodo intercorrente tra il 18.1.2017 e il 4.1.2018, oggetto del presente giudizio.
7.- Né, conseguentemente, è ravvisabile il paventato frazionamento del credito in plurimi procedimenti giudiziari: il procedimento n. 6421/2019 R.G., oltre ad avere un oggetto parzialmente diverso rispetto al procedimento n. 237/2017 R.G. ed all'odierno procedimento
(il procedimento del 2019 infatti è relativo alle differenze retributive derivanti da errato inquadramento all'atto della riassunzione del 5.11.2018, mentre gli altri due procedimenti sono relativi agli arretrati antecedenti alla riassunzione in servizio), è comunque stato incardinato in data antecedente alla sentenza n. 2104/2021, che ha delimitato il petitum del giudizio n.
237/2017 R.G. fino alla data del 17.1.2017. Risulta dunque legittima l'instaurazione del giudizio n. 6525/2023 R.G., poiché relativo ad arretrati retributivi per un periodo non coperto dai pronunciamenti giudiziali menzionati e non funzionalizzato all'asserito frazionamento dell'unitario credito.
8.- Così disattese le eccezioni preliminari e passando all'esame del merito, per quanto concerne l'anzianità di servizio decorrente dall'11.9.1995, occorre richiamare quanto disposto dalla Corte d'Appello di Messina nella recente sentenza del 13.5.2024, che ha parzialmente accolto l'appello avverso la sentenza n. 2104/2021 Tribunale di Messina. In particolare, la
Corte, in riferimento al periodo antecedente alla riassunzione del lavoratore, ha rilevato che
“L'indennità prevista dall'art. 32 della L. n. 183/2010 ha natura risarcitoria e, come tale, è volta a riparare quel danno subito dal lavoratore derivante dalla perdita del lavoro dovuta ad uno o più contratti a termine illegittimi. Come chiarito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n.17248/18, “se l'indennità serve a risarcire le conseguenze retributive e contributive del danno da mancato lavoro è evidente che il legislatore considera solo i periodi di non lavoro ai fini di tale risarcimento”, rimanendo fuori i periodi lavorati per i quali il dipendente è già stato compensato, ricevendo la relativa contribuzione. Tuttavia – precisa la Corte - egli
5 mantiene il diritto a che il relativo periodo lavorato sia computato ai fini dell'anzianità di servizio e della maturazione degli scatti di anzianità. Dunque, ai fini degli scatti stipendiali è evidente che vanno presi in considerazione solo i periodi di lavoro effettivamente espletati”.
Pertanto, ai fini del calcolo delle differenze retributive dovute in favore del lavoratore dal 18.1.2017 al 4.1.2018, dovrà tenersi conto di un'anzianità di servizio pari ai periodi di lavoro in concreto espletati dal dall'11.9.1995 fino all'emissione della sentenza che ha Parte_1 condannato al ripristino del rapporto di lavoro, ovvero fino all'8.6.2012, e quindi CP_3
pari a complessive 153 settimane (come emerge dagli estratti allegati in atti), in CP_2 conformità a quanto disposto dal pronunciamento della Corte d'Appello.
Diversamente, per il periodo successivo alla sentenza n. 2955/2012, dovrà tenersi conto ai fini dell'anzianità di servizio anche dei periodi non lavorati tra la data di pronunciamento della sentenza e l'effettivo ripristino del rapporto lavorativo, poiché il danno forfetizzato dall'indennità ex art. 32 legge n. 183/2010 copre soltanto il periodo cosiddetto "intermedio", quello, cioè, che corre dalla scadenza del termine fino alla sentenza che accerta la nullità di esso e dichiara la conversione del rapporto, con la conseguenza che a partire da tale sentenza è da ritenere che il datore di lavoro sia indefettibilmente obbligato a riammettere in servizio il lavoratore e a corrispondergli, in ogni caso, le retribuzioni dovute, anche in ipotesi di mancata riammissione effettiva (cfr., ex multis, Cass. civ., 29.2.2012, n.3056; nello stesso senso, Cass. civ., 27.2.2024, n.5205), essendo, in tal caso, il mancato svolgimento di attività lavorativa dipeso esclusivamente dal colpevole inadempimento del datore di lavoro che non ha dato tempestiva esecuzione alla sentenza.
Ciò premesso, se da un lato è pacifico l'inquadramento del lavoratore con mansioni di marinaio nel livello D operatori specializzati, ex art. 26 CCNL Mobilità Area Contrattuale
Attività Ferroviarie, con posizione retributiva iniziale D3, dall'altro lo stesso art. 26 CCNL specifica che “Per le figure professionali del Livello OPERATORI SPECIALIZZATI, il passaggio dalla posizione retributiva 3 alla posizione retributiva 2 avviene a seguito del raggiungimento di quattro anni di anzianità nella posizione retributiva 3, purché il lavoratore sia in possesso delle competenze professionali e/o delle abilitazioni/patenti richieste a livello aziendale per lo svolgimento delle attività previste per ciascuna figura professionale. Il passaggio dalla posizione retributiva 2 alla posizione retributiva 1, purché il lavoratore sia in possesso delle competenze professionali e/o delle abilitazioni/patenti richieste a livello
6 aziendale per lo svolgimento delle attività previste per ciascuna figura professionale, avviene
a seguito del raggiungimento di quattro anni di anzianità nella posizione retributiva 2”.
Orbene in assenza di prove circostanziate circa il mancato possesso da parte del lavoratore di competenze professionali e/o di abilitazioni/patenti richieste a livello aziendale per lo svolgimento delle attività previste per ciascuna figura professionale, tenendo conto ai fini dell'anzianità retributiva delle 153 settimane lavorate dall'11.9.1995 all'8.6.2012 e di tutto il periodo successivo dall'8.6.2012 fino alla riassunzione del 5.11.2018, si ritiene che il lavoratore debba essere inquadrato nella posizione retributiva iniziale D3 fino al 28.6.2013, nella posizione retributiva D2 dal 29.6.2013 al 28.6.2017 e nella posizione retributiva D1 dal
29.6.2017 in avanti.
Quanto agli aumenti periodici di anzianità, essi vengono riconosciuti ex art. 69 CCNL per ogni biennio di anzianità di servizio retribuito. La retribuzione calcolata deve dunque includere anche gli scatti di anzianità, tenendo conto dell'anzianità di servizio calcolata secondo i superiori criteri interpretativi.
La quantificazione delle differenze retributive dovute in favore del ricorrente dal
18.1.2017 al 4.11.2018 è stata demandata ad apposita c.t.u. contabile, che all'esito di richiamo all'uopo disposto, ha quantificato le retribuzioni complessivamente spettanti al ricorrente in €
51.891,44. Tale quantificazione è stata effettuata con procedimento immune da vizi logico- giuridici e adeguatamente illustrata da tabelle riepilogative facilmente verificabili.
Per quanto concerne l'aliunde perceptum, il c.t.u. ha ricavato lo stesso dall'estratto contributivo allegato in atti. Il ricorrente, tuttavia, ha rilevato che le somme riportate CP_2 nell'estratto contributivo per il periodo oggetto di accertamento (dal 18.1.2017 al 4.11.2018, determinate in complessivi € 46.503,29) non costituiscono in realtà redditi da attività lavorativa effettivamente svolta, in quanto è pacifico che il ricorrente sia stato riassunto da soltanto CP_3
il 5.11.2018. Pertanto, le contribuzioni accreditate da R.F.I. nel periodo indicato corrispondono a contribuzioni di natura figurativa, presumibilmente legate all'adempimento della sentenza n.
2104/2021 Trib. Messina sez. lav., e comunque non derivano dallo svolgimento di alcuna attività lavorativa né dalla percezione di alcuna retribuzione da lavoro. Tali somme non possono dunque considerarsi quale aliunde perceptum da attività lavorativa e non vanno detratte dalle retribuzioni dovute nel periodo considerato così come quantificate dal c.t.u.
Non va altresì detratta dall'importo complessivo dovuto la somma di € 3.666,00 riportata nel modello 730/2019 relativo ai redditi 2018 del ricorrente. Si evince infatti dallo
7 stesso modello che si tratta dei redditi lavorativi prodotti dal ricorrente dalla data della sua riassunzione del 5.11.2018 in avanti, e pertanto di redditi estranei al periodo oggetto di mandato peritale.
La domanda del ricorrente è dunque meritevole di accoglimento, ma la condanna della società resistente va contenuta nei limiti del petitum, quantificato dal in ricorso in € Parte_1
51.813,93, importo congruo e corretto alla luce delle risultanze peritali, che hanno accertato una debenza retributiva di importo lievemente superiore. Tale importo andrà maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo ex art. 429 c.p.c.
9.- Per quanto riguarda le differenze contributive maturate sulle retribuzioni dovute al ricorrente per il periodo 18.1.2017- 4.11.2018, l'eccezione di prescrizione risulta parzialmente fondata.
Secondo un principio costantemente affermato in materia previdenziale, infatti, il regime della prescrizione già maturata è differente rispetto alla materia civile, in quanto è sottratto alla disponibilità delle parti, sicché la prescrizione opera di diritto e può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, mentre l'ente previdenziale non può rinunciare alla "irricevibilità" dei contributi prescritti (cfr. Cass. civ. n. 23116/2004, richiamato anche da Cass. civ., SS.UU.,
n. 7514/2022).
Pacifica l'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995, essa è stata interrotta dalla notifica del ricorso per cui è causa al datore di lavoro, avvenuta in data 2.1.2024, non essendo stata documentata nel presente giudizio la notifica al datore di lavoro di ulteriori precedenti atti interruttivi relativi al periodo in esame.
Orbene, la fattispecie estintiva ex art. 3, c. 9, legge n. 335/1995, non può dirsi perfezionata per il periodo dal 25.2.2018 al 4.11.2018, non essendo maturato il termine quinquennale di prescrizione alla data di notifica del ricorso al datore di lavoro.
A siffatta conclusione si perviene tenendo conto dei due periodi di sospensione della decorrenza del termine di prescrizione stabiliti da leggi speciali per complessivi 311 giorni.
Invero, l'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato
“Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per
8 il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
È poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021,
n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n.
335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
La fattispecie estintiva deve dunque ritenersi perfezionata soltanto per le differenze contributive anteriori al 25.2.2018.
10.- Quanto alla subordinata domanda risarcitoria, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 2116, c. 2, c.c., l'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha precisato che, “prima della maturazione della prescrizione dell'obbligo contributivo, sussista, CP_ oltre all'azione diretta dell anche la possibilità per il lavoratore di chiedere la condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi in favore dell'Istituto medesimo (Cass. n. 720 del 1984) ovvero una pronuncia di mero accertamento dell'omissione contributiva (Cass. n.
3933 del 1979). Una volta maturata la prescrizione dei contributi omessi, il lavoratore ha anzitutto una ragione di danno risarcibile. Infatti, in generale il secondo comma dell'art. 2116
c.c. accorda al lavoratore un'azione risarcitoria del danno subito, consistente nella perdita del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento pensionistico inferiore a quello altrimenti spettante. L'azione risarcitoria può quindi essere esercitata nel momento in cui il danno (costituito dalla perdita totale o parziale della prestazione previdenziale) si determina, ossia nel momento in cui avrebbe potuto essere attivato (per esserne maturati i requisiti) ovvero è stato attivato il trattamento previdenziale rispettivamente perso ovvero goduto in misura inferiore al dovuto. Prima di questo momento (e dopo la data di prescrizione dei contributi omessi) il lavoratore soffre solo un danno potenziale nel senso che ha una posizione assicurativa carente (o addirittura, in caso di omissione totale dei contributi, è privo di alcuna posizione assicurativa). Tale mera potenzialità del danno comunque consente al lavoratore da una parte di richiedere misure cautelari conservative della garanzia
9 patrimoniale del datore di lavoro, d'altra parte – secondo la costante giurisprudenza di questa
Corte (Cass. n. 2630 del 2014; Cass. 22751 del 2004; Cass. n. 3963 del 2001; Cass. n. 5825 del 1995) – di domandare una pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno”
(Cass. civ., n. 27660 del 30.10.2018; Cass. civ. n. 15947 dell'8.6.2021).
Sebbene l'azione risarcitoria stricto sensu possa essere esercitata soltanto nel momento in cui viene ad esistenza il danno patrimoniale, ovvero la definitiva perdita o riduzione della prestazione previdenziale (al maturare dei requisiti pensionistici), la prescrizione dei contributi previdenziali omessi determina comunque un danno potenziale al lavoratore, per lesione della propria posizione assicurativa, e consente a quest'ultimo, come nel caso in esame, di chiedere ed ottenere una condanna generica del datore inadempiente al risarcimento del danno da irregolarità contributiva.
Nel caso di specie va dunque pronunciata condanna generica di parte resistente al risarcimento del danno da omissione contributiva ex art. 2116 c.c. per il periodo dal 18.1.2017 al 24.2.2018.
11.- Nei rapporti tra ed il ricorrente, le spese di lite seguono la soccombenza e CP_3
si liquidano come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia, con applicazione dei valori tariffari minimi, in ragione della serialità delle questioni giuridiche esaminate e della limitata attività processuale espletata. Esse vanno distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Vito Zumbo, sussistendo le dichiarazioni di rito.
Le ragioni della decisione, avuto riguardo all'accertata parziale prescrizione delle differenze contributive, giustificano la compensazione di metà delle spese di giudizio nei confronti dell' liquidando la restante parte come da dispositivo ai sensi del D.M. n. CP_2
55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, con applicazione dei minimi tariffari in considerazione della durata infratriennale del giudizio e della semplicità delle questioni trattate.
Gli esborsi relativi alla c.t.u., separatamente liquidati, si pongono a carico di CP_3
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1
depositato in data 21.12.2023 contro ed in persona dei rispettivi legali CP_3 CP_2
rappresentanti pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- condanna a corrispondere a la complessiva somma CP_3 Parte_1
lorda di € 51.813,93, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, a
10 titolo di retribuzione dovuta per il periodo dal 18.1.2017 al 4.11.2018, ed al versamento delle relative differenze contributive dovute per il periodo dal 25.2.2018 al 4.11.2018;
- condanna altresì al risarcimento dei danni da omissione contributiva in CP_3
favore del ricorrente per il periodo dal 18.1.2017 al 24.2.2018;
- rigetta per il resto;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che CP_3 liquida in € 4.628,50 per compensi professionali, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Vito ZUMBO;
- condanna alla rifusione di metà delle spese giudiziali in favore CP_3
dell' che liquida – già ridotte - in € 655,00 per compensi professionali, oltre spese CP_2
generali;
- pone definitivamente a carico di gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati con CP_3
separati decreti.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 26 marzo 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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