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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 17/10/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Perugia
SEZIONE CIVILE
R.G. 469/2024
La Corte D'Appello di Perugia, sezione civile, in persona dei magistrati: dott. CL AG Presidente dott. Francesca Altrui Consigliere dott. NA De TI Cons. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
Parte_1
(C.F. ), e (C.F.
[...] P.IVA_1 Parte_1
) assistiti e difesi dall'Avv. TRABALZA FOLCO C.F._1 elettivamente domiciliai in Indirizzo Telematico presso lo studio del difensore
Ricorrenti in riassunzione e
(C.F. ), assistita e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI PERUGIA elettivamente domiciliato presso il difensore
Resistente in riassunzione
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in data 8.10.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e la erano stati destinatari di ordinanza ingiunzione con Parte_1 Parte_1 la quale veniva loro comminata la sanzione di euro 33.948,00 per aver conferito incarico ed erogato compensi a , pubblico dipendente del Comune di CP_2
Terni, senza provvedere alle comunicazioni all'amministrazione di appartenenza.
Avverso tale ordinanza ingiunzione proponevano ricorso, chiedendone l'annullamento, dinanzi al Tribunale di Terni. Il giudice di primo grado accoglieva la domanda ritenendo che la ed il suo Parte_1 legale rappresentante dovessero andare esenti da colpa, avendo il una partita CP_2
IVA, elemento da cui potersi desumere che fosse un libero professionista e non un dipendente pubblico.
La Corte di Appello di Perugia, con sentenza n. 705/14, in accoglimento dell'appello proposto da ha rigettato l'opposizione e condannato gli odierni Controparte_1 ricorrenti al pagamento in solido delle spese del doppio grado.
Avverso tale sentenza gli odierni ricorrenti hanno proposto ricorso in Cassazione sulla base di nove motivi, inerenti in parte errores in procedendo, in parte violazione e falsa applicazione del testo unico sul pubblico impiego, mancato rilievo dell'esimente della buona fede e contraddittorietà della motivazione, errata liquidazione delle spese di lite.
La Cassazione ha accolto l'ottavo motivo di ricorso, rilevando che la Corte di Appello aveva liquidato le spese anche in riferimento al primo grado di giudizio, laddove in quella sede l'amministrazione stava in giudizio tramite funzionario che non aveva neppure depositato nota delle spese.
Inoltre la Cassazione ha rilevato d'ufficio il venir meno della sanzione inerente la mancata comunicazione dei compensi, essendo stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 53 comma 11 (rectius 15, nella parte in cui prevede il cumulo delle sanzioni di cui al comma 9 e al comma 11) del D.Lgs 165/2001 con sentenza Corte
Cost. n. 98 del 2015.
Per tale ragione ha cassato la sentenza e rinviato alla Corte di Appello di Perugia in diversa composizione, sia per il ricalcolo della sanzione che per la liquidazione delle spese , anche del giudizio di legittimità.
Riassunto tempestivamente il giudizio d'appello, e l' Parte_1 [...]
hanno chiesto che, annullata la sentenza n. 705/24 e conformandosi ai Parte_1 principi espressi dalla Suprema Corte, l'adita Corte accolga le conclusioni già precisate in via subordinata con la comparsa di costituzione del 27 maggio 2014, in particolare disponendo la riduzione dell'entità delle sanzioni e la condanna dell' al Controparte_1 pagamento delle spese di giudizio, da liquidarsi in considerazione dell'esito globale del giudizio.
pag. 2/6 L , eccepita l'irritualità della notifica dell'atto in riassunzione poiché Controparte_1 notificato presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, ha dedotto che l'amministrazione si era difesa da sola in prime cure e che non era stata chiesta alcuna condanna alle spese del doppio grado;
in ordine all'entità della sanzione ha evidenziato che già nel 2015, a seguito della declaratoria di incostituzionalità della norma,
l'amministrazione aveva provveduto ad uno sgravio in autotutela, essendo dunque cessata la materia del contendere. In ordine alle spese di lite ha chiesto che controparte venga ritenuta soccombente, essendo stata ritenuta legittima l'ordinanza ingiunzione per la parte non annullata in autotutela, o in subordine con compensazione delle spese di legittimità e del giudizio di rinvio.
La causa viene in decisione all'esito dell'udienza del 9.10.2025 ex art. 436 bis, 350, 3° comma, 350 bis, 1° comma, e 281 sexies, 3° comma, c.p.c.
Preliminarmente, vista la richiesta di rinvio contenuta nelle note scritte 127 ter c.p.c. dell'8.10.2025 dell'Avvocatura, si ritiene che si possa procedere alla decisione senza accogliere la richiesta di rinvio ivi formulata. Invero l' era regolarmente Controparte_1 costituita in giudizio ed ha sempre provveduto a regolari depositi telematici. La rappresentata difficoltà di accesso al polisweb il giorno 8.10.2025 è dipesa, con tutta probabilità, da un errore nelle fasi di accesso ascrivibile al difensore, problema cui si sarebbe potuto ovviare mediante una interlocuzione con la cancelleria o un accesso diretto agli uffici. In ogni caso, considerato che non era prevista una facoltà di replica all'avversa conclusionale, il mancato esame di tale atto non ha comportato alcuna lesione al diritto di difesa.
Esaminando le questioni preliminari, quanto all'eccezione di tardività di costituzione dell' si osserva che nel giudizio di rinvio le parti assumono la posizione Controparte_1 processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata e che non si configura alcuna decadenza, non trovando quindi applicazione l'art. 436 primo comma c.p.c. In ogni caso, la tardiva costituzione dell'appellato (quale non può essere considerato , che era originario appellante) non comporta alcuna Controparte_1 preclusione rispetto alle mere difese o alla riproposizione delle domande non esaminate o assorbite in primo grado.
pag. 3/6 Sempre in via preliminare va definito l'ambito di cognizione della Corte, alla luce del contenuto dell'ordinanza di rinvio.
A norma dell'art. 384 cod. proc. civ. il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunziato dalla Corte di Cassazione quando viene accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di legge, mentre qualora la sentenza sia stata annullata per difetto di attività del giudice di merito (come nel caso di omesso esame di un punto decisivo) il giudice di rinvio è pienamente libero nel riesame della controversia, salvo l'ulteriore sindacato in sede di cassazione in ordine al difetto di attività in cui egli sia a sua volta incorso (Cass. Sez. 3, 27/04/1995, n. 4643).
Deve ulteriormente osservarsi che la cognizione della Corte è vincolata sulla base dei motivi di appello, principale ed incidentale, originariamente proposti e qui reiterati, che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno.
In sostanza nel caso in esame, fermi i presupposti per l'applicazione della sanzione, la
Cassazione ha imposto di rideterminarne l'ammontare alla luce della sentenza della
Corte Costituzionale che ha inciso sulle norme sanzionatorie e di procedere ad una nuova liquidazione delle spese processuali, non potendosi per il primo grado, in cui l'amministrazione era difesa da funzionario, procedere a liquidazione dei diritti ed onorari e neppure delle spese vive in quanto non risultanti da apposita nota.
Ciò premesso, dall'esame dell'ordinanza ingiunzione si desume che la sanzione è stata calcolata, per le singole annualità, sulla base dell'art. 6 comma 1 del D.L. 79/1997, provvedendo alla somma algebrica delle sanzioni risultanti dalle singole violazioni, sulla base del comma 9 e del comma 11 dell'art. 53 del Testo Unico sopra citato.
La somma di euro 16.974,00, comminata appunto in applicazione del comma 11 censurato dalla Corte Costituzionale, è stata oggetto di sgravio in autotutela già nell'anno 2015, come documentato dall'Avvocatura e non contestato ex adverso.
Residua quindi la sanzione comminata in base al comma 9, che non necessita di alcun ricalcolo da parte di questa Corte, dal momento che è stato applicato l'art. 6 del D. legge
79/1997 che prevede che si applichi una sanzione pecuniaria (fissa, senza un massimo e minimo) pari al doppio degli emolumenti corrisposti sotto qualsiasi forma a dipendenti pubblici. pag. 4/6 L'ordinanza- ingiunzione va quindi confermata limitatamente alle sanzioni irrogate ex art. 53 comma 9 D.Lgs 165/2001, cessata la materia del contendere quanto alle ulteriori sanzioni in quanto già annullate in autotutela, in applicazione dello jus superveniens.
Per quanto riguarda le spese processuali, va tenuto conto del principio affermato dalla
Cassazione e dunque va certamente esclusa la liquidazione delle spese per il primo grado di giudizio in quanto “l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato (come è consentito dall'art. 23, comma 4, della legge 24 novembre 1981 n. 689), non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota” (Cass. n. 9900/2021).
Nel caso di specie è pacifico che tale notula non vi fosse e l'Avvocatura neppure formula la relativa richiesta, assumendo di aver chiesto fin da subito la liquidazione dei compensi per il solo grado di appello (nelle conclusioni l' aveva Controparte_1 genericamente chiesto “con vittoria di spese”).
La Corte di legittimità ha rinviato alla presente Corte anche con riguardo alle spese di lite della relativa fase, in relazione alle quali va comunque evidenziato (cfr. sentenza in atti) che l non ha depositato tempestivo controricorso ma solo un atto di CP_1 costituzione, risultando infatti non assistita da difensore nell'epigrafe della sentenza stessa.
Orbene, occorre tenere presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. Civ., Sez. 3, ord. n. 9064/2018; Cass. Civ., Sez. 3, sent. n.
27606/2019).
Guardando all'esito complessivo del giudizio emerge che i ricorrenti in riassunzione risultano sostanzialmente soccombenti rispetto alla lite, perché l'ordinanza ingiunzione
è stata oggetto di conferma salvo che per una modifica sopravvenuta, oggetto di rilievo officioso del giudice di legittimità; in ogni caso l'amministrazione aveva già annullato pag. 5/6 in autotutela l'atto limitatamente a tale voce e disposto lo sgravio già nelle more del giudizio di legittimità e dunque prima del deposito del ricorso in riassunzione.
L'unica ragione per la quale sussiste tuttora interesse alla pronuncia è per ottenere la riduzione dell'ammontare delle spese legali, liquidate dalla Corte di Appello anche per il primo grado in assenza di difesa tecnica e di notula.
Per tali ragioni, in considerazione del fatto che la sentenza di appello viene in parte riformata e quindi il ricorso in riassunzione, seppure in minima parte, era giustificato, sussistono i presupposti per una compensazione in misura del 20% delle spese processuali, che per il resto seguono la soccombenza e vengono di fatto liquidate solo per i due gradi di appello, non essendo stata svolta dall'odierna resistente attività difensiva né in primo grado né in Cassazione.
Le spese di lite vengono liquidate d'ufficio, in assenza di specifica, come da dispositivo che segue, considerati ratione temporis per le spese del secondo grado di giudizio i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, per il presente giudizio di rinvio in appello i parametri di cui al D.M. n 147/2022.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: conferma l'ordinanza impugnata limitatamente alle sanzioni irrogate ex art. 53 comma 9
D.Lgs 165/2001, dichiarando cessata la materia del contendere in ordine alle sanzioni ex art. 53 comma 11 D.Lgs 165/2001; dichiara le spese di lite di tutti i gradi di giudizio compensate tra le parti per un quinto;
condanna, conseguentemente, Parte_1 Parte_1
a rifondere ad i residui 4/5 delle spese di lite, che si liquidano nei Controparte_1 seguenti termini (quanto all'intero): per il secondo grado (primo appello) euro 4.000 per compensi;
quanto al presente giudizio di rinvio euro 5.000,00 per compensi;
il tutto da maggiorare del 15% per rimborso forfetario ed oltre IVA e CPA , se dovute come per legge.
Perugia, 13.10.2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
NA De TI CL AG pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Perugia
SEZIONE CIVILE
R.G. 469/2024
La Corte D'Appello di Perugia, sezione civile, in persona dei magistrati: dott. CL AG Presidente dott. Francesca Altrui Consigliere dott. NA De TI Cons. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
Parte_1
(C.F. ), e (C.F.
[...] P.IVA_1 Parte_1
) assistiti e difesi dall'Avv. TRABALZA FOLCO C.F._1 elettivamente domiciliai in Indirizzo Telematico presso lo studio del difensore
Ricorrenti in riassunzione e
(C.F. ), assistita e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI PERUGIA elettivamente domiciliato presso il difensore
Resistente in riassunzione
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in data 8.10.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e la erano stati destinatari di ordinanza ingiunzione con Parte_1 Parte_1 la quale veniva loro comminata la sanzione di euro 33.948,00 per aver conferito incarico ed erogato compensi a , pubblico dipendente del Comune di CP_2
Terni, senza provvedere alle comunicazioni all'amministrazione di appartenenza.
Avverso tale ordinanza ingiunzione proponevano ricorso, chiedendone l'annullamento, dinanzi al Tribunale di Terni. Il giudice di primo grado accoglieva la domanda ritenendo che la ed il suo Parte_1 legale rappresentante dovessero andare esenti da colpa, avendo il una partita CP_2
IVA, elemento da cui potersi desumere che fosse un libero professionista e non un dipendente pubblico.
La Corte di Appello di Perugia, con sentenza n. 705/14, in accoglimento dell'appello proposto da ha rigettato l'opposizione e condannato gli odierni Controparte_1 ricorrenti al pagamento in solido delle spese del doppio grado.
Avverso tale sentenza gli odierni ricorrenti hanno proposto ricorso in Cassazione sulla base di nove motivi, inerenti in parte errores in procedendo, in parte violazione e falsa applicazione del testo unico sul pubblico impiego, mancato rilievo dell'esimente della buona fede e contraddittorietà della motivazione, errata liquidazione delle spese di lite.
La Cassazione ha accolto l'ottavo motivo di ricorso, rilevando che la Corte di Appello aveva liquidato le spese anche in riferimento al primo grado di giudizio, laddove in quella sede l'amministrazione stava in giudizio tramite funzionario che non aveva neppure depositato nota delle spese.
Inoltre la Cassazione ha rilevato d'ufficio il venir meno della sanzione inerente la mancata comunicazione dei compensi, essendo stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 53 comma 11 (rectius 15, nella parte in cui prevede il cumulo delle sanzioni di cui al comma 9 e al comma 11) del D.Lgs 165/2001 con sentenza Corte
Cost. n. 98 del 2015.
Per tale ragione ha cassato la sentenza e rinviato alla Corte di Appello di Perugia in diversa composizione, sia per il ricalcolo della sanzione che per la liquidazione delle spese , anche del giudizio di legittimità.
Riassunto tempestivamente il giudizio d'appello, e l' Parte_1 [...]
hanno chiesto che, annullata la sentenza n. 705/24 e conformandosi ai Parte_1 principi espressi dalla Suprema Corte, l'adita Corte accolga le conclusioni già precisate in via subordinata con la comparsa di costituzione del 27 maggio 2014, in particolare disponendo la riduzione dell'entità delle sanzioni e la condanna dell' al Controparte_1 pagamento delle spese di giudizio, da liquidarsi in considerazione dell'esito globale del giudizio.
pag. 2/6 L , eccepita l'irritualità della notifica dell'atto in riassunzione poiché Controparte_1 notificato presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, ha dedotto che l'amministrazione si era difesa da sola in prime cure e che non era stata chiesta alcuna condanna alle spese del doppio grado;
in ordine all'entità della sanzione ha evidenziato che già nel 2015, a seguito della declaratoria di incostituzionalità della norma,
l'amministrazione aveva provveduto ad uno sgravio in autotutela, essendo dunque cessata la materia del contendere. In ordine alle spese di lite ha chiesto che controparte venga ritenuta soccombente, essendo stata ritenuta legittima l'ordinanza ingiunzione per la parte non annullata in autotutela, o in subordine con compensazione delle spese di legittimità e del giudizio di rinvio.
La causa viene in decisione all'esito dell'udienza del 9.10.2025 ex art. 436 bis, 350, 3° comma, 350 bis, 1° comma, e 281 sexies, 3° comma, c.p.c.
Preliminarmente, vista la richiesta di rinvio contenuta nelle note scritte 127 ter c.p.c. dell'8.10.2025 dell'Avvocatura, si ritiene che si possa procedere alla decisione senza accogliere la richiesta di rinvio ivi formulata. Invero l' era regolarmente Controparte_1 costituita in giudizio ed ha sempre provveduto a regolari depositi telematici. La rappresentata difficoltà di accesso al polisweb il giorno 8.10.2025 è dipesa, con tutta probabilità, da un errore nelle fasi di accesso ascrivibile al difensore, problema cui si sarebbe potuto ovviare mediante una interlocuzione con la cancelleria o un accesso diretto agli uffici. In ogni caso, considerato che non era prevista una facoltà di replica all'avversa conclusionale, il mancato esame di tale atto non ha comportato alcuna lesione al diritto di difesa.
Esaminando le questioni preliminari, quanto all'eccezione di tardività di costituzione dell' si osserva che nel giudizio di rinvio le parti assumono la posizione Controparte_1 processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata e che non si configura alcuna decadenza, non trovando quindi applicazione l'art. 436 primo comma c.p.c. In ogni caso, la tardiva costituzione dell'appellato (quale non può essere considerato , che era originario appellante) non comporta alcuna Controparte_1 preclusione rispetto alle mere difese o alla riproposizione delle domande non esaminate o assorbite in primo grado.
pag. 3/6 Sempre in via preliminare va definito l'ambito di cognizione della Corte, alla luce del contenuto dell'ordinanza di rinvio.
A norma dell'art. 384 cod. proc. civ. il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunziato dalla Corte di Cassazione quando viene accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di legge, mentre qualora la sentenza sia stata annullata per difetto di attività del giudice di merito (come nel caso di omesso esame di un punto decisivo) il giudice di rinvio è pienamente libero nel riesame della controversia, salvo l'ulteriore sindacato in sede di cassazione in ordine al difetto di attività in cui egli sia a sua volta incorso (Cass. Sez. 3, 27/04/1995, n. 4643).
Deve ulteriormente osservarsi che la cognizione della Corte è vincolata sulla base dei motivi di appello, principale ed incidentale, originariamente proposti e qui reiterati, che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno.
In sostanza nel caso in esame, fermi i presupposti per l'applicazione della sanzione, la
Cassazione ha imposto di rideterminarne l'ammontare alla luce della sentenza della
Corte Costituzionale che ha inciso sulle norme sanzionatorie e di procedere ad una nuova liquidazione delle spese processuali, non potendosi per il primo grado, in cui l'amministrazione era difesa da funzionario, procedere a liquidazione dei diritti ed onorari e neppure delle spese vive in quanto non risultanti da apposita nota.
Ciò premesso, dall'esame dell'ordinanza ingiunzione si desume che la sanzione è stata calcolata, per le singole annualità, sulla base dell'art. 6 comma 1 del D.L. 79/1997, provvedendo alla somma algebrica delle sanzioni risultanti dalle singole violazioni, sulla base del comma 9 e del comma 11 dell'art. 53 del Testo Unico sopra citato.
La somma di euro 16.974,00, comminata appunto in applicazione del comma 11 censurato dalla Corte Costituzionale, è stata oggetto di sgravio in autotutela già nell'anno 2015, come documentato dall'Avvocatura e non contestato ex adverso.
Residua quindi la sanzione comminata in base al comma 9, che non necessita di alcun ricalcolo da parte di questa Corte, dal momento che è stato applicato l'art. 6 del D. legge
79/1997 che prevede che si applichi una sanzione pecuniaria (fissa, senza un massimo e minimo) pari al doppio degli emolumenti corrisposti sotto qualsiasi forma a dipendenti pubblici. pag. 4/6 L'ordinanza- ingiunzione va quindi confermata limitatamente alle sanzioni irrogate ex art. 53 comma 9 D.Lgs 165/2001, cessata la materia del contendere quanto alle ulteriori sanzioni in quanto già annullate in autotutela, in applicazione dello jus superveniens.
Per quanto riguarda le spese processuali, va tenuto conto del principio affermato dalla
Cassazione e dunque va certamente esclusa la liquidazione delle spese per il primo grado di giudizio in quanto “l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato (come è consentito dall'art. 23, comma 4, della legge 24 novembre 1981 n. 689), non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota” (Cass. n. 9900/2021).
Nel caso di specie è pacifico che tale notula non vi fosse e l'Avvocatura neppure formula la relativa richiesta, assumendo di aver chiesto fin da subito la liquidazione dei compensi per il solo grado di appello (nelle conclusioni l' aveva Controparte_1 genericamente chiesto “con vittoria di spese”).
La Corte di legittimità ha rinviato alla presente Corte anche con riguardo alle spese di lite della relativa fase, in relazione alle quali va comunque evidenziato (cfr. sentenza in atti) che l non ha depositato tempestivo controricorso ma solo un atto di CP_1 costituzione, risultando infatti non assistita da difensore nell'epigrafe della sentenza stessa.
Orbene, occorre tenere presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. Civ., Sez. 3, ord. n. 9064/2018; Cass. Civ., Sez. 3, sent. n.
27606/2019).
Guardando all'esito complessivo del giudizio emerge che i ricorrenti in riassunzione risultano sostanzialmente soccombenti rispetto alla lite, perché l'ordinanza ingiunzione
è stata oggetto di conferma salvo che per una modifica sopravvenuta, oggetto di rilievo officioso del giudice di legittimità; in ogni caso l'amministrazione aveva già annullato pag. 5/6 in autotutela l'atto limitatamente a tale voce e disposto lo sgravio già nelle more del giudizio di legittimità e dunque prima del deposito del ricorso in riassunzione.
L'unica ragione per la quale sussiste tuttora interesse alla pronuncia è per ottenere la riduzione dell'ammontare delle spese legali, liquidate dalla Corte di Appello anche per il primo grado in assenza di difesa tecnica e di notula.
Per tali ragioni, in considerazione del fatto che la sentenza di appello viene in parte riformata e quindi il ricorso in riassunzione, seppure in minima parte, era giustificato, sussistono i presupposti per una compensazione in misura del 20% delle spese processuali, che per il resto seguono la soccombenza e vengono di fatto liquidate solo per i due gradi di appello, non essendo stata svolta dall'odierna resistente attività difensiva né in primo grado né in Cassazione.
Le spese di lite vengono liquidate d'ufficio, in assenza di specifica, come da dispositivo che segue, considerati ratione temporis per le spese del secondo grado di giudizio i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, per il presente giudizio di rinvio in appello i parametri di cui al D.M. n 147/2022.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: conferma l'ordinanza impugnata limitatamente alle sanzioni irrogate ex art. 53 comma 9
D.Lgs 165/2001, dichiarando cessata la materia del contendere in ordine alle sanzioni ex art. 53 comma 11 D.Lgs 165/2001; dichiara le spese di lite di tutti i gradi di giudizio compensate tra le parti per un quinto;
condanna, conseguentemente, Parte_1 Parte_1
a rifondere ad i residui 4/5 delle spese di lite, che si liquidano nei Controparte_1 seguenti termini (quanto all'intero): per il secondo grado (primo appello) euro 4.000 per compensi;
quanto al presente giudizio di rinvio euro 5.000,00 per compensi;
il tutto da maggiorare del 15% per rimborso forfetario ed oltre IVA e CPA , se dovute come per legge.
Perugia, 13.10.2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
NA De TI CL AG pag. 6/6