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Commentario • 1
- 1. Illegittimo imporre oneri, oltre al CUP, alle occupazioni dei gestori di servizi telefoniciGiuseppe Debenedetto · https://www.publika.it/ · 15 febbraio 2023
In caso di occupazioni di suolo pubblico per lavori di posa in opera di cavi telefonici in fibra ottica il Comune non può imporre, oltre al pagamento del canone unico patrimoniale (CUP), il versamento di un deposito cauzionale o di un contributo di scavo. E' quanto affermato dal Consiglio di Stato con il parere n. 131 del 30/01/2023, esprimendo in sede consultiva parere favorevole all'accoglimento del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da un gestore di servizi telefonici. In ordine all'obbligo di prestare, al momento del rilascio dell'autorizzazione, idoneo deposito cauzionale a garanzia dell . . .
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 10/03/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Numero 00181/2025 e data 10/03/2025 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 29 gennaio 2025
NUMERO AFFARE 00638/2022
OGGETTO:
Ministero università e ricerca.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal -OMISSIS- per l’annullamento:
- del decreto rettorale del 31.12.2021 con cui sono stati approvati “gli atti e la graduatoria di merito redatta dalla Commissione didattica del corso di studio in Medicina e Chirurgia” inerente il bando di iscrizione ad anni successivi al primo per i corsi di studio ad accesso programmato a livello nazionale approvato con decreto rettorale n. 1825\2021, prot. 99361 del 6.8.2021;
- limitatamente alla posizione del ricorrente, degli esiti delle valutazioni delle richieste di trasferimento\iscrizione anni successivi al primo per l’a.a. 2020/2021 pubblicati in allegato al decreto di cui all’allegato 2 del ricorso;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, dipendente o conseguente.
LA SEZIONE
Visto il ricorso;
Vista la nota di trasmissione della relazione in data 17.4.2024 con la quale il Ministero università e ricerca ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Antonella De Miro;
Premesso in fatto e considerato in diritto:
1.- Il -OMISSIS- chiede l’annullamento:
- del decreto rettorale del 31.12.2021 con cui sono stati approvati “gli atti e la graduatoria di merito redatta dalla Commissione didattica del corso di studio in Medicina e Chirurgia” inerente il bando di iscrizione ad anni successivi al primo per i corsi di studio ad accesso programmato a livello nazionale approvato con decreto rettorale n. 1825\2021, prot. 99361 del 6.8.2021;
- limitatamente alla posizione del ricorrente, degli esiti delle valutazioni delle richieste di trasferimento\iscrizione anni successivi al primo per l’a.a. 2020/2021 pubblicati in allegato al decreto di cui all’allegato 2 del ricorso;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, dipendente o conseguente.
2.- Il predetto lamenta la mancata ammissione ad anni successivi al primo al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi di -OMISSIS-e in atto non risulta iscritto, essendosi classificato “idoneo\non ammesso” alla procedura di ammissione ad anni successivi al primo, avendo ottenuto solo n. 88 crediti formativi, non sufficienti per l’ammissione ad anni successivi al primo per l’a.a. 2021\2022.
3.- Il ricorrente deduce:
violazione di legge; violazione dell’art. 3 l.n. 241\1990 e s.m.i.; violazione del bando di iscrizione nella parte relativa ai criteri di valutazione dei candidati e alla motivazione; violazione del disposto di cui al verbale 16.11.2021 prot. n. 141683; difetto di motivazione; eccesso di potere; difetto di istruttoria; contraddittorietà.
Sostanzialmente il Sig. -OMISSIS- censura la mancata ammissione, nonché il difetto di motivazione relativa alla valutazione della sua domanda di ammissione ad anni successivi al primo, proposta nei confronti dell’Ateneo di -OMISSIS-.
4.-L’Amministrazione, nel riferire con articolate argomentazioni le ragioni della non ammissione, eccepisce preliminarmente la inammissibilità del ricorso per omessa notificazione ad almeno uno dei controinteressati.
5.- In effetti, la Sezione rileva che agli atti non risulta l’avvenuta notifica del ricorso ad uno dei controinteressati e pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 9 del d.P.R. n. 1199/71 per non essere stata fornita la prova dell'avvenuta notificazione del ricorso stesso ai controinteressati con le forme rituali.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarlo.
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonella De Miro | Roberto Garofoli |
IL SEGRETARIO
Elisabetta Argiolas
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.