TRIB
Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/02/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott. Massimo Principato, in esito alle attività sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4057/2023 R.G.,
PROMOSSA DA
rappr. e dif. dall'avv. Luigi Angelo Musumeci giusta procura in atti Parte_1
telematici
-RICORRENTE-
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetana Angela Marchese, come da procura in atti telematici
-RESISTENTE-
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 05.04.2023 la ricorrente in epigrafe indicata esponeva che in data 01.03.2023 aveva ricevuto dall' un avviso di accertamento, con richiesta di pagamento a titolo di erede, per CP_1
presunte somme indebitamente percepite sulla pensione cat. SO n.20058707 dal defunto coniuge,
dell'importo di € 964,30. Parte_2
La ricorrente eccepiva la prescrizione del credito previdenziale e l'estrema genericità del provvedimento impugnato, motivato con la vaga locuzione “sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante”, con conseguente onere probatorio a carico dell' . CP_1
Pagina 1 Con memoria depositata tempestivamente, si costituiva in giudizio l' eccependo Controparte_2
l'infondatezza nel merito dell'azione proposta dal ricorrente.
Autorizzato il depositate di note scritte, in sostituzione dell'udienza odierna, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene posta in decisione.
_____________
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Occorre innanzitutto osservare che “ In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall convenuto, ferma, CP_1
peraltro, la necessità che quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo
a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha rilevato che correttamente la corte territoriale aveva ritenuto incomprensibili le ragioni della pretesa restitutoria, non emergendo dalla richiesta dell' indicazioni adeguate a porre in grado la CP_1
pensionata di verificare se si trattasse di un trattamento attribuito "sine titulo" ovvero di una erogazione conseguente ad un calcolo errato dell'ente).” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 198 del
05/01/2011)
Ebbene nel caso in questione, il provvedimento dell'08.02.2023 con cui l' reclama il recupero CP_1
di somme indebitamente percepite su pensione della sig.ra cat. SO Parte_1
n.20058707, non specifica le ragioni della pretesa creditoria limitandosi ad esporre la generica locuzione che “Sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante” e “
Sono state corrisposte quote di pensione ai superstiti non spettanti in quanto l'ammontare dei redditi
è superiore ai limiti previsti dalla legge 335/95”.
Tale laconica motivazione non risulta maggiormente intellegibile alla luce della ulteriore specificazione secondo cui la contestazione di indebito deriverebbe dalla richiesta di ricalcolo della prestazione goduta, avanzata dal beneficiario.
A fronte di tali generiche e carenti indicazioni la destinataria della richiesta di pagamento, quale erede
Pagina 2 superstite del titolare del trattamento pensionistico, non è stata posta in grado di verificare la correttezza del ricalcolo della prestazione da parte dell'ente; nonché l'esistenza ed entità del non meglio precisato superamento dei limiti di reddito.
Da ciò consegue che la prova dei fatti costitutivi del diritto non può gravare sulla ricorrente che ha promosso l'azione di accertamento negativo con la quale non ha fatto fa valere il diritto alla prestazione oggetto dell'accertamento giudiziale ma al contrario ne ha postulato l'inesistenza.
Poiché l , gravato dal relativo onere, non ha fornito alcun elemento di prova, la pretesa creditoria CP_1
a titolo di indebito pensionistico va dichiarata priva di fondamento, risultando superfluo l'esame dell'eccezione di prescrizione sollevata in ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese:
- Dichiara infondata e priva di effetti la contestazione di indebito sulla pensione cat. SO n.20058707, per il periodo dal 1.1.2008 al 31.12.2013, comunicata dall' alla ricorrente con provvedimento CP_1
dell'08.02.2023;
- Condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente che liquida in CP_1
euro 1043,00 di cui euro 43,00 per spese vive, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso il 27/02/2025
Il Giudice
Dott. Massimo Principato
Pagina 3