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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 21/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 325/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE così composta: dott. Emanuele De Gregorio Presidente rel. dott. Gaetano Sole Consigliere dott. Flavia Strazzanti Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 325/2022 R.G. avente ad oggetto appello avverso la sentenza del
Tribunale di Caltanissetta, n. 672/2022, pubblicata in data 3 ottobre 2022, promossa da
, nata a [...] il [...] e res. in San Cataldo, Via Piave n. 26/A (C.f. Parte_1
), e , nata a [...] il [...] e res. in (90135) Palermo, C.F._1 Parte_2
Via Rosina Anselmi n. 24 (C.f. ), elettivamente domiciliate in San Cataldo, C.F._2
Piazza Risorgimento n. 9, presso lo studio dell'Avv. Antonio Messina (C.f. ) C.F._3
che le rappresenta e difende per mandato in atti, il quale autorizza la cancelleria ad eseguire le comunicazioni e le notifiche di rito al fax 1782200985 ovvero alla pec
Email_1
appellanti contro
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] (C.f. Controparte_1 [...]
), rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Carrà del foro di Palermo (C.F.: C.F._4 [...]
) giusta procura allegata in ultimo all'atto di citazione del primo grado del giudizio di C.F._5
cui infra - e, comunque, nuovamente allegata in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello - il quale chiede, ai sensi dell'art. 176 c.p.c., di ricevere le comunicazioni inerenti il presente giudizio all'indirizzo p.e.c. o al fax recante n. 091/7791218, Email_2
elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento presso lo studio in Caltanissetta, Via Ema Malta n. 115 presso lo studio dell'Avv. Ilario Lo Giudice (pec . i Email_4 Email_5
in forza della richiamata procura in atti,
1 appellato
Oggetto: successione. Arricchimento senza causa.
CONCLUSIONI:
Per le appellanti: “Dichiarare estinto il procedimento in epigrafe per intervenuto accordo. Porre le spese del processo estinto a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 310 Cpc. Si chiede inoltre la liquidazione dei compensi e delle spese ponendole a carico dell'Erario essendo la sig.ra
[...]
per i due gradi di giudizio e la sig.ra per il secondo grado di giudizio ammesse Pt_1 Parte_2
al patrocinio a spese dello Stato come da istanza che si deposita in allegato al fascicolo telematico e relative notule”.
Per l'appellato: “Dichiarare estinto il procedimento in epigrafe per intervenuto accordo conciliativo compensando le spese di lite, come d'accordo tra le parti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata conveniva in giudizio le sorelle e Controparte_1 Parte_1
al fine di sentirle condannare in solido alla restituzione, in proprio favore, della Parte_2 complessiva somma pari ad € 19.300,00, di cui € 10.000,00 iure proprio ed € 9.300,00 iure hereditatis, in relazione all'eredità relitta dal defunto padre, . Chiedeva anche la Persona_1 condanna delle predette convenute alla restituzione di un orologio d'oro che era stato a lui promesso dal de cuius. Su tutto, chiedeva l'ulteriore corresponsione, da parte delle convenute, dei relativi interessi legali e della rivalutazione monetaria.
Esponeva al riguardo che, «nel periodo intercorrente tra l'1.1.2010 e il 19.1.2011» egli era stato contitolare, insieme al padre e alle sorelle, del conto corrente n. 22176, aperto presso la filiale di
Palermo dell' sul quale era stato effettuato, in data 2.8.2010, un bonifico Controparte_2 bancario di € 10.000,00 in proprio favore. Rappresentava che l'importo di cui al predetto bonifico,
«unitamente alle altre somme in esso versate, faceva sì che il sig. risultasse sino al Controparte_1
7.10.2010, proprietario pro quota della somma di € 30.296,08». Tuttavia, con bonifico disposto l'8.10.2010, la somma di € 30.001,00 (pari quasi all'intera somma depositata nel conto n. 22176) sarebbe stata trasferita presso un altro conto corrente, aperto presso la filiale di San Cataldo, CP_2
ma intestato unicamente a e a e sul quale risultava canalizzata la Parte_1 Persona_1 pensione di quest'ultimo. Esponeva ancora che, una settimana prima e una settimana dopo il decesso di , le somme depositate nel predetto conto aperto presso la filiale di San Cataldo Persona_1 erano state corrisposte a figlia di (con un bonifico pari ad € 11.001,00), CP_3 Parte_1
a marito di (con un bonifico pari ad € 11.001,00 e con un secondo Persona_2 Parte_2
2 bonifico pari ad € 3.900,50) e a , marito di (con un bonifico pari ad Controparte_4 Parte_1
€ 2.000,50). Allegava che, per effetto delle predette operazioni, sarebbe stata lesa la propria quota di riserva sull'eredità paterna.
Sulla base delle superiori premesse, chiedeva, «ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 c.c. la ripetizione», di quanto a lui dovuto, oltre i relativi interessi sulle somme rivalutate.
Si costituiva tempestivamente la convenuta eccependo l'improcedibilità del giudizio Parte_1
per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. Nel merito contestava il contenuto della domanda attorea. Al riguardo esponeva che «la somma di €10.000,00 che il sig. Controparte_1
dichiara di essere sua», gli era stata consegnata «temporaneamente» dal padre, , ed Persona_1
era stata successivamente restituita «mediante versamento sul conto cointestato con le sorelle Pt_1
e così come eseguito dalle sorelle». Esponeva, in particolare, che, «quando per motivi di Pt_2
salute il sig. decise di trascorrere gli ultimi giorni della sua vita in San Cataldo, Persona_1
presso la figlia , questi nelle sue piene facoltà mentali, provvide a trasferire quasi tutto l'intero Per_3 deposito in conto corrente presso la locale filiale dell' disponendo d'intestarlo alla CP_2
odierna comparente. Da allora il conto corrente è stato utilizzato esclusivamente per far fronte alle spese per il vitto, l'alloggio ed il vestiario del sig. durante vita e, per le spese Persona_1 funerarie». Concludeva la convenuta, esponendo che «nessuna somma dev'essere collazionata dall'odierna comparente ovvero dalla sorella per la formazione dell'asse ereditario, tra le quali le spese di mantenimento e quelle sostenute per malattia ovvero quelle ordinarie fatte per abbigliamento.
Al pari non sono collazionabili né la donazione rimuneratoria di cui all'art. 770 c.c. (in ragione delle cure personali fatte dalla sig.ra al padre ultranovantenne inabile e non autosufficiente, Parte_1
sino alla sua morte) né le donazioni fatte dall'erede ai suoi discendenti o al coniuge (art. 739 c.c.), come dallo stesso attore ricordato in citazione».
Si costituiva, in data 24.1.2016, la convenuta contestando anch'ella il contenuto Parte_2 dell'atto di citazione. Esponeva che, prima della morte di - moglie di Persona_4 [...]
e madre delle parti oggi in causa – aveva prelevato dal conto corrente Per_1 Persona_1
intestato a lui e alla moglie la complessiva somma di 30.000 euro, consegnando a ciascun figlio la somma di 10.000 euro, «col preciso impegno che da li a poco ciascuno di essi l'avrebbe riversata su un conto cointestato al padre ed ai tre figli, , e ». In ossequio alle istruzioni Pt_1 Pt_2 CP_1
ricevute dal padre, ciascuno dei figli, e ha riversato, nel conto Pt_2 CP_1 Pt_1 CP_2
n. 300795864 cointestato a loro e a , la somma di 10.000 euro, con disposizioni Persona_1
effettuate rispettivamente il 30.7.2010, il 2.8.2010 e il 4.8.2010. Precisava che, sul predetto conto corrente, veniva anche accreditata la pensione di , la quale era tuttavia insufficiente Persona_1
a far fronte alle sue spese mensili.
A seguito della decisione di collocare l'ormai anziano genitore presso l'abitazione della figlia , Pt_1
3 lo stesso «dispose in data 8.10.2010 il trasferimento dal conto n. 300795864 Persona_1 dell' al conto acceso presso la filiale di San Cataldo della stessa banca n. 300807099 CP_2
cointestato con la figlia ». Da quel momento il figlio si sarebbe disinteressato Pt_1 Controparte_1 delle condizioni di salute del padre, al punto che quest'ultimo ritenne di non beneficiarlo di alcuna disposizione di ultima volontà. La convenuta richiamava, al riguardo, il contenuto del testamento olografo redatto da il 8.1.2011, con il quale questi lasciò le somme depositate presso Persona_1
l'istituto di credito di alle due figlie e e l'orologio d'oro al nipote, Parte_3 Pt_2 Pt_1 [...]
Rappresentava, inoltre, che le somme depositate presso il conto corrente di San Cataldo Per_5
sono state tutte utilizzate per far fronte alle spese mediche, assistenziali e funerarie resesi necessarie per l'anziano genitore. Esponeva, infine, che le somme prelevate dalle convenute corrispondevano a quelle che erano state donate dal padre a , nel 2005 e nel 2010 per l'apertura e la Controparte_1
gestione di una sua attività commerciale avrebbe donato al figlio , Persona_1 Controparte_1 nel 2005, 10.000 euro, somma destinata all'apertura di un esercizio commerciale e, nell'anno 2010, la somma pari ad € 1.500,00, destinata a ripianare le relative perdite (pagina 3 della comparsa di costituzione e risposta della convenuta . Sulla base delle superiori allegazioni, Parte_2
chiedeva il rigetto della domanda attorea.
Con ordinanza del 24.10.2016, veniva assegnato alle parti un termine per l'espletamento del tentativo di mediazione, quindi, venivano assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art 183 co. 6
c.p.c.
Con memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc la difesa di parte attrice eccepiva la tardiva costituzione in giudizio della convenuta contestava l'inammissibilità del citato testamento olografo, Parte_2
in quanto non pubblicato, e ne disconosceva altresì la relativa sottoscrizione. Formulava quindi, domanda di “accertamento negativo dell'autenticità della superiore disposizione testamentaria”, chiedendo l'emissione di un'ordinanza ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c. in relazione all'importo di
10.000 euro, quale somma spettantegli iure proprio.
La causa veniva istruita con l'espletamento di una consulenza grafologica e con gli interrogatori formali delle parti, quindi - rigettata l'istanza di ingiunzione di pagamento ex art. 186 bis c.p.c. - veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Con le relative note scritte di udienza, parte attrice insisteva su tutte le richieste istruttorie formulate in corso di giudizio ed in particolare sull'istanza di rinnovo delle operazioni peritali.
Il Tribunale di Caltanissetta, in composizione collegiale, con sentenza n. 672/2022, pubblicata il 3 ottobre 2022, così statuiva: “Il Tribunale, nella superiore composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta la domanda di accertamento della falsità del testamento olografo redatto da e dichiara inammissibile la domanda di accertamento della Persona_1 lesione della quota di riserva spettante all'attore sull'eredità del predetto e la Persona_1
4 conseguente domanda restitutoria della somma di 9.300,00 euro;
rigetta la domanda di condanna delle convenute alla restituzione dell'orologio d'oro appartenuto al de cuius;
condanna, invece, la convenuta a corrispondere all'attore la complessiva somma pari ad € Parte_1 Controparte_1
7.500,00, oltre interessi e rivalutazione come indicato in motivazione;
condanna, inoltre, la convenuta a corrispondere all'attore la complessiva somma pari ad Parte_2 Controparte_1
€ 2.500,00, oltre interessi e rivalutazione come indicato in motivazione;
compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio, ponendo a carico della parte attrice quelle di c.t.u., separatamente liquidate”.
Avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato il 19 ottobre 2022, proponevano appello e e chiedevano, con l'atto di appello, l'accoglimento delle Parte_1 Parte_2 seguenti conclusioni: “…- preliminarmente disporre la sospensione della esecutività della sentenza di primo grado sussistendo il fumus b.i. per i motivi sopra esposti al punto VII) e per il periculum in mora di dover sottrarre alle appellanti, in gravi difficoltà economiche, somme che, con certezza non potranno riaverle stante la mancanza di lavoro dell'appellato; - nel merito . riformare l'impugnata sentenza del Tribunale di Caltanissetta dichiarando che non ha alcun diritto a Controparte_1 chiedere alle odierne appellanti la restituzione della somma di € 10.000,00 né iure proprio né quale erede legittimo del padre per i motivi espressi ai punti da I) a VI); - Con vittoria Persona_1
di spese e compensi per i due gradi di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto difensore anticipatario”.
Si costituiva in appello e chiedeva, nella propria comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta in appello, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “…- Preliminarmente, dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'atto d'appello e pronunciare, all'uopo, ordinanza ex art. 348 ter c.p.c.; - Rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata;
-
Nel merito, rigettare l'atto di appello perché infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 672/2022, G.I. dott. A. Gilotta, pubblicata il 3/10/2022 (proc.
2493/2015 R.G.) che ha disposto la condanna di a corrispondere al concludente la Parte_1 complessiva somma pari ad € 7.500,00, oltre interessi e rivalutazione, nonché la condanna di
[...]
a corrispondere allo stesso la complessiva somma pari ad € 2.500,00, oltre interessi e Pt_2
rivalutazione come indicato nella motivazione della richiamata sentenza;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
La Corte, con ordinanza in data 20.7.2023, depositata il 24.7.2023, rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata del Tribunale di Caltanissetta, n. 672/2022, pubblicata in data 03.10.2022, e rinviava all'udienza del 25.09.2025, ore 9.00, per la precisazione delle conclusioni.
L'udienza per la precisazione delle conclusioni veniva poi anticipata al 28.11.2024 su istanza
5 del difensore delle appellanti, il quale deduceva che tra le parti era stato raggiunto un accordo transattivo che depositava in allegato alla stessa istanza di anticipazione di udienza.
La Corte anticipava l'udienza al 28.11.2024 per la precisazione delle conclusioni, udienza poi sostituita dal deposito di note ex art. 127 – ter c.p.c.
Il termine per il deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. veniva poi differito al 2/12/2024.
Il difensore delle appellanti depositava le note ex art. 127-ter c.p.c. con le quali, dopo avere premesso l'accordo transattivo depositato agli atti del fascicolo telematico da e Parte_1 [...]
come in atti rappresentate e difese, col quale le parti avevano inteso porre fine all'azione Pt_2
ed agli atti del processo in epigrafe, chiedeva alla Corte di dichiarare estinto il procedimento in epigrafe e, inoltre, la liquidazione dei compensi e delle spese ponendole a carico dell'Erario essendo la sig.ra per i due gradi di giudizio e la sig.ra per il secondo grado di Parte_1 Parte_2
giudizio ammesse al patrocinio a spese dello Stato come da istanza che si deposita in allegato al fascicolo telematico e relative notule.
La Corte, alla scadenza del termine per il deposito delle note scritte, tratteneva la causa in decisione assegnando il termine di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
Il procuratore delle appellanti depositava comparsa conclusionale e memoria di replica mentre il difensore dell'appellato depositava memorie di replica, con le quali venivano rassegnate le conclusioni in epigrafe trascritte.
***
La Corte ritiene che, tenuto conto delle conclusioni rassegnate con le note ex art. 127-ter c.p.c., e di quanto dichiarato dall'appellato nella sua memoria di replica, sussistano i presupposti giuridici non per dichiarare estinto il giudizio ma per dichiarare la cessazione della materia del contendere, in quanto è intervenuta tra le parti, dopo la sentenza di primo grado, una transazione della lite e si verte in materia di diritti disponibili.
La Suprema Corte ha chiarito che se nel corso del processo viene meno l'interesse delle parti (art. 100 c.p.c.) alla naturale definizione del giudizio, questo si estingue con la pronuncia di cessazione della materia del contendere, sul presupposto che siano sopravvenuti eventi di carattere fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto (ex multis Cass. 22446/16; Cass. 10553/09; Cass. 6002/01).
La sopravvenuta carenza di interesse si ha, ad esempio, quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta venga spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi sia controversia fra le parti (cfr. Cass. 8448/12) oppure in caso di transazione (cfr.
Cass. 4483/09; Cass. 2647/03; Cass. S.U. 368/00).
6 L'istituto della cessazione della materia del contendere, di formazione giurisprudenziale, ha trovato una compiuta sistemazione teorica con la sentenza delle Sezioni Unite Civili n.
8980/2018, che ha puntualizzato quanto segue. Le Sezioni Unite, anzitutto, hanno chiarito che, in sede di giudizio di legittimità, la congiunta dichiarazione di tutti i difensori delle parti, nella quale si rappresenta che è cessata la materia del contendere in ragione dell'intervento di un accordo negoziale fra le parti, che ha determinato una nuova regolamentazione convenzionale delle situazioni giuridiche, cui si riferiscono le causa in decisione e che sono oggetto della controversia, con la sostituzione di essa all'assetto scaturito dalla sentenza impugnata e sub iudice in forza dei ricorsi, impone alla Corte di Cassazione di dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso.
Le stesse Sezioni Unite hanno precisato quali sono gli effetti della cessazione della materia del contendere laddove intervenga nel corso del giudizio di merito (primo grado e secondo grado).
Allorquando la situazione di concordia delle parti sulla intervenuta definizione della lite con un accordo convenzionale fra loro intercorso (i cui termini esse possono individuare ed identificare, ma anche non individuare ed identificare, limitandosi ad asserire concordemente che esso vi è stato ed ha definito la lite) si verifica davanti al giudice di merito in primo grado e dunque quando su di esso non sia ancora intervenuta una decisione, comporta che il giudizio debba essere definito con una pronuncia che si limiti a dichiarare che sulla controversia è cessata la materia del contendere per un accordo intervenuto fra le parti. Nella motivazione il giudice di merito darà atto che l'oggetto della controversia si intende disciplinato dal detto accordo se le parti l'hanno individuato. Ove le parti non l'abbiano identificato o non ne abbiano identificato i termini, il giudice darà atto che le parti hanno dichiarato di avere definito la lite con un accordo fra loro intervenuto. La declaratoria cui perviene il giudice di merito di primo grado nei detti termini non incontra, come tipologia di definizione del giudizio, alcun ostacolo perché il codice di rito, come emerge dalle norme degli artt. 275 e segg., non disciplina la decisione con l'indicazione di particolari formulazioni, facendo leva solo sul concetto neutro di "definizione" o di "non definizione" del giudizio e precisando soltanto che il contenuto dell'una o dell'altra può essere "di rito" o "di merito". La declaratoria della cessazione della materia del contendere per intervenuto regolamento negoziale di risoluzione della controversia esprime in questo senso il significato di una pronuncia di definizione del giudizio per una ragione attinente al "merito" della controversia, in quanto attesta che la res dedotta in giudizio e la cui disciplina si chiedeva al giudice risulta regolata fra le parti sulla base di un accordo negoziale. Per
7 effetto della decisione, risultando da essa che la posizione delle parti è regolata dall'accordo transattivo, la conseguenza sarà che l'azione già proposta nel giudizio non potrà essere riproposta nei termini in cui era stata a suo tempo fatta valere, perché essa è stata consumata dall'accordo convenzionale sopravvenuto. Le situazioni giuridiche azionabili saranno solo quelle emergenti dall'accordo, sia stato esso individuato oppure no. Anche in questo secondo caso, la riproposizione della domanda originaria (a meno che si prospetti la risoluzione dell'accordo transattivo), incontrerebbe un vincolo di giudicato sulla sua consumazione e, quindi, sulla sua inesistenza, siccome nascente dalla sentenza di dichiarazione di cessazione della materia del contendere per l'intervenuto accordo negoziale. Mette conto di rilevare che la situazione di cui ci si occupa non evidenzia affatto una carenza sopravvenuta dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 cod. proc. civ., atteso che le parti al contrario insistono per ottenere una decisione sulla controversia, sebbene con la mera dichiarazione che essa è definita dall'accordo negoziale.
Le suindicate Sezioni Unite precisano anche cosa accade nell'ipotesi in cui la cessazione della materia del contendere si verifichi nel giudizio di appello.
Nella motivazione della sentenza delle Sezioni Unite n. 8980/2018 si legge: < la stessa situazione di attestazione delle parti circa la definizione della controversia con un accordo convenzionale, identificato o meno ch'esso sia, si verifichi in un giudizio di appello, le considerazioni appena svolte si possono riproporre perché le considerazioni sull'essere la decisione del giudice di rito o di merito sono riproponibili, siccome emerge dal rinvio fatto dall'art. 359 cod. proc. civ. e dovendo comunque considerarsi pronunce di rito le pronunce di inammissibilità o di improcedibilità, cui alludono espressamente gli artt. 348 e 348-bis. Il giudice d'appello, di fronte alla dichiarazione che le parti facciano di avere raggiunto un accordo transattivo a definizione della lite si troverà, pertanto, nella condizione di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere perché la lite è stata definita con il detto accordo e, dunque, pronuncerà una decisione di "merito" nel senso indicato. Stante l'effetto devolutivo dell'appello e la perdurante caratteristica di esso di dover far luogo, sebbene sulla base del devolutum, ad una nuova decisione sulla lite, la pronuncia del giudice d'appello avrà necessariamente l'effetto di dichiarare che la controversia è definita dall'accordo transattivo e nel contempo assumerà il valore di dichiarare che è venuta meno ogni efficacia della sentenza di primo grado, quale che essa fosse per il suo contenuto. Il giudicato che nascerà dalla sentenza avrà ad oggetto l'accertamento che la controversia è regolata dall'accordo transattivo, sia esso individuato o no>>.
In conclusione, non essendovi motivi per discostarsi dai principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8980/2018, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, con conseguente effetto di dichiarare che la controversia è definita dall'accordo transattivo;
nel contempo va dichiarato che è venuta meno ogni efficacia della sentenza di primo grado. Ciò in
8 quanto la rimozione della sentenza di primo grado appellata deriva dal fatto che essa è ormai priva di attualità ed in ragione dell'accordo transattivo mai potrà costituire un titolo esecutivo validamente azionabile.
Posta, dunque, l'intervenuta composizione negoziale della lite, non potranno avere ulteriore efficacia le statuizioni della pronuncia di primo grado, che va, pertanto, integralmente riformata. Quanto alla regolamentazione delle spese del presente giudizio, è noto che la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva, peraltro, la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale, le cui ragioni possono essere esplicitate, in via integrativa, anche in sede di gravame (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 3148 del 17/02/2016 Rv. 638618 - 01).
Nella specie, tenuto conto che le parti, nella comparsa conclusionale e nelle memorie di replica hanno chiesto, in buona sostanza, la compensazione delle spese di lite, si dichiarano interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1- bis del citato articolo.
Invero, in tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma
17, della legge n. 228 del 2012, è applicabile qualora il procedimento d'impugnazione si concluda con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre in questo caso l'adottanda declaratoria della cessazione della materia del contendere, pur determinando la caducazione di tutte le pronunce emanate nel precedente grado di giudizio, accerta il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti. La predetta misura si applica ai soli casi - tipici – del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. n. 23175 del 2015). Per la medesima ragione essa non trova applicazione nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere (cfr. Cass.
3542/2017; Cass. 24632/19).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 672/2022 del Tribunale di Caltanissetta, pubblicata in data 3 ottobre 2022, appellata da e , così provvede: Parte_2 Parte_1
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
9 2) dà atto che la controversia è definita dall'accordo transattivo intervenuto tra le parti nel corso del giudizio di appello, accordo di cui l'appellante ha dato atto depositando una copia di detto accordo;
3) dichiara che, per effetto dell'accordo transattivo medesimo, è venuta meno ogni efficacia della sentenza di primo grado n. 672/2022 del Tribunale di Caltanissetta, pubblicata il 3 ottobre 2022;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali del doppio grado di giudizio.
Caltanissetta, 20 gennaio 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Emanuele De Gregorio
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE così composta: dott. Emanuele De Gregorio Presidente rel. dott. Gaetano Sole Consigliere dott. Flavia Strazzanti Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 325/2022 R.G. avente ad oggetto appello avverso la sentenza del
Tribunale di Caltanissetta, n. 672/2022, pubblicata in data 3 ottobre 2022, promossa da
, nata a [...] il [...] e res. in San Cataldo, Via Piave n. 26/A (C.f. Parte_1
), e , nata a [...] il [...] e res. in (90135) Palermo, C.F._1 Parte_2
Via Rosina Anselmi n. 24 (C.f. ), elettivamente domiciliate in San Cataldo, C.F._2
Piazza Risorgimento n. 9, presso lo studio dell'Avv. Antonio Messina (C.f. ) C.F._3
che le rappresenta e difende per mandato in atti, il quale autorizza la cancelleria ad eseguire le comunicazioni e le notifiche di rito al fax 1782200985 ovvero alla pec
Email_1
appellanti contro
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] (C.f. Controparte_1 [...]
), rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Carrà del foro di Palermo (C.F.: C.F._4 [...]
) giusta procura allegata in ultimo all'atto di citazione del primo grado del giudizio di C.F._5
cui infra - e, comunque, nuovamente allegata in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello - il quale chiede, ai sensi dell'art. 176 c.p.c., di ricevere le comunicazioni inerenti il presente giudizio all'indirizzo p.e.c. o al fax recante n. 091/7791218, Email_2
elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento presso lo studio in Caltanissetta, Via Ema Malta n. 115 presso lo studio dell'Avv. Ilario Lo Giudice (pec . i Email_4 Email_5
in forza della richiamata procura in atti,
1 appellato
Oggetto: successione. Arricchimento senza causa.
CONCLUSIONI:
Per le appellanti: “Dichiarare estinto il procedimento in epigrafe per intervenuto accordo. Porre le spese del processo estinto a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 310 Cpc. Si chiede inoltre la liquidazione dei compensi e delle spese ponendole a carico dell'Erario essendo la sig.ra
[...]
per i due gradi di giudizio e la sig.ra per il secondo grado di giudizio ammesse Pt_1 Parte_2
al patrocinio a spese dello Stato come da istanza che si deposita in allegato al fascicolo telematico e relative notule”.
Per l'appellato: “Dichiarare estinto il procedimento in epigrafe per intervenuto accordo conciliativo compensando le spese di lite, come d'accordo tra le parti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata conveniva in giudizio le sorelle e Controparte_1 Parte_1
al fine di sentirle condannare in solido alla restituzione, in proprio favore, della Parte_2 complessiva somma pari ad € 19.300,00, di cui € 10.000,00 iure proprio ed € 9.300,00 iure hereditatis, in relazione all'eredità relitta dal defunto padre, . Chiedeva anche la Persona_1 condanna delle predette convenute alla restituzione di un orologio d'oro che era stato a lui promesso dal de cuius. Su tutto, chiedeva l'ulteriore corresponsione, da parte delle convenute, dei relativi interessi legali e della rivalutazione monetaria.
Esponeva al riguardo che, «nel periodo intercorrente tra l'1.1.2010 e il 19.1.2011» egli era stato contitolare, insieme al padre e alle sorelle, del conto corrente n. 22176, aperto presso la filiale di
Palermo dell' sul quale era stato effettuato, in data 2.8.2010, un bonifico Controparte_2 bancario di € 10.000,00 in proprio favore. Rappresentava che l'importo di cui al predetto bonifico,
«unitamente alle altre somme in esso versate, faceva sì che il sig. risultasse sino al Controparte_1
7.10.2010, proprietario pro quota della somma di € 30.296,08». Tuttavia, con bonifico disposto l'8.10.2010, la somma di € 30.001,00 (pari quasi all'intera somma depositata nel conto n. 22176) sarebbe stata trasferita presso un altro conto corrente, aperto presso la filiale di San Cataldo, CP_2
ma intestato unicamente a e a e sul quale risultava canalizzata la Parte_1 Persona_1 pensione di quest'ultimo. Esponeva ancora che, una settimana prima e una settimana dopo il decesso di , le somme depositate nel predetto conto aperto presso la filiale di San Cataldo Persona_1 erano state corrisposte a figlia di (con un bonifico pari ad € 11.001,00), CP_3 Parte_1
a marito di (con un bonifico pari ad € 11.001,00 e con un secondo Persona_2 Parte_2
2 bonifico pari ad € 3.900,50) e a , marito di (con un bonifico pari ad Controparte_4 Parte_1
€ 2.000,50). Allegava che, per effetto delle predette operazioni, sarebbe stata lesa la propria quota di riserva sull'eredità paterna.
Sulla base delle superiori premesse, chiedeva, «ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 c.c. la ripetizione», di quanto a lui dovuto, oltre i relativi interessi sulle somme rivalutate.
Si costituiva tempestivamente la convenuta eccependo l'improcedibilità del giudizio Parte_1
per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. Nel merito contestava il contenuto della domanda attorea. Al riguardo esponeva che «la somma di €10.000,00 che il sig. Controparte_1
dichiara di essere sua», gli era stata consegnata «temporaneamente» dal padre, , ed Persona_1
era stata successivamente restituita «mediante versamento sul conto cointestato con le sorelle Pt_1
e così come eseguito dalle sorelle». Esponeva, in particolare, che, «quando per motivi di Pt_2
salute il sig. decise di trascorrere gli ultimi giorni della sua vita in San Cataldo, Persona_1
presso la figlia , questi nelle sue piene facoltà mentali, provvide a trasferire quasi tutto l'intero Per_3 deposito in conto corrente presso la locale filiale dell' disponendo d'intestarlo alla CP_2
odierna comparente. Da allora il conto corrente è stato utilizzato esclusivamente per far fronte alle spese per il vitto, l'alloggio ed il vestiario del sig. durante vita e, per le spese Persona_1 funerarie». Concludeva la convenuta, esponendo che «nessuna somma dev'essere collazionata dall'odierna comparente ovvero dalla sorella per la formazione dell'asse ereditario, tra le quali le spese di mantenimento e quelle sostenute per malattia ovvero quelle ordinarie fatte per abbigliamento.
Al pari non sono collazionabili né la donazione rimuneratoria di cui all'art. 770 c.c. (in ragione delle cure personali fatte dalla sig.ra al padre ultranovantenne inabile e non autosufficiente, Parte_1
sino alla sua morte) né le donazioni fatte dall'erede ai suoi discendenti o al coniuge (art. 739 c.c.), come dallo stesso attore ricordato in citazione».
Si costituiva, in data 24.1.2016, la convenuta contestando anch'ella il contenuto Parte_2 dell'atto di citazione. Esponeva che, prima della morte di - moglie di Persona_4 [...]
e madre delle parti oggi in causa – aveva prelevato dal conto corrente Per_1 Persona_1
intestato a lui e alla moglie la complessiva somma di 30.000 euro, consegnando a ciascun figlio la somma di 10.000 euro, «col preciso impegno che da li a poco ciascuno di essi l'avrebbe riversata su un conto cointestato al padre ed ai tre figli, , e ». In ossequio alle istruzioni Pt_1 Pt_2 CP_1
ricevute dal padre, ciascuno dei figli, e ha riversato, nel conto Pt_2 CP_1 Pt_1 CP_2
n. 300795864 cointestato a loro e a , la somma di 10.000 euro, con disposizioni Persona_1
effettuate rispettivamente il 30.7.2010, il 2.8.2010 e il 4.8.2010. Precisava che, sul predetto conto corrente, veniva anche accreditata la pensione di , la quale era tuttavia insufficiente Persona_1
a far fronte alle sue spese mensili.
A seguito della decisione di collocare l'ormai anziano genitore presso l'abitazione della figlia , Pt_1
3 lo stesso «dispose in data 8.10.2010 il trasferimento dal conto n. 300795864 Persona_1 dell' al conto acceso presso la filiale di San Cataldo della stessa banca n. 300807099 CP_2
cointestato con la figlia ». Da quel momento il figlio si sarebbe disinteressato Pt_1 Controparte_1 delle condizioni di salute del padre, al punto che quest'ultimo ritenne di non beneficiarlo di alcuna disposizione di ultima volontà. La convenuta richiamava, al riguardo, il contenuto del testamento olografo redatto da il 8.1.2011, con il quale questi lasciò le somme depositate presso Persona_1
l'istituto di credito di alle due figlie e e l'orologio d'oro al nipote, Parte_3 Pt_2 Pt_1 [...]
Rappresentava, inoltre, che le somme depositate presso il conto corrente di San Cataldo Per_5
sono state tutte utilizzate per far fronte alle spese mediche, assistenziali e funerarie resesi necessarie per l'anziano genitore. Esponeva, infine, che le somme prelevate dalle convenute corrispondevano a quelle che erano state donate dal padre a , nel 2005 e nel 2010 per l'apertura e la Controparte_1
gestione di una sua attività commerciale avrebbe donato al figlio , Persona_1 Controparte_1 nel 2005, 10.000 euro, somma destinata all'apertura di un esercizio commerciale e, nell'anno 2010, la somma pari ad € 1.500,00, destinata a ripianare le relative perdite (pagina 3 della comparsa di costituzione e risposta della convenuta . Sulla base delle superiori allegazioni, Parte_2
chiedeva il rigetto della domanda attorea.
Con ordinanza del 24.10.2016, veniva assegnato alle parti un termine per l'espletamento del tentativo di mediazione, quindi, venivano assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art 183 co. 6
c.p.c.
Con memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc la difesa di parte attrice eccepiva la tardiva costituzione in giudizio della convenuta contestava l'inammissibilità del citato testamento olografo, Parte_2
in quanto non pubblicato, e ne disconosceva altresì la relativa sottoscrizione. Formulava quindi, domanda di “accertamento negativo dell'autenticità della superiore disposizione testamentaria”, chiedendo l'emissione di un'ordinanza ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c. in relazione all'importo di
10.000 euro, quale somma spettantegli iure proprio.
La causa veniva istruita con l'espletamento di una consulenza grafologica e con gli interrogatori formali delle parti, quindi - rigettata l'istanza di ingiunzione di pagamento ex art. 186 bis c.p.c. - veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Con le relative note scritte di udienza, parte attrice insisteva su tutte le richieste istruttorie formulate in corso di giudizio ed in particolare sull'istanza di rinnovo delle operazioni peritali.
Il Tribunale di Caltanissetta, in composizione collegiale, con sentenza n. 672/2022, pubblicata il 3 ottobre 2022, così statuiva: “Il Tribunale, nella superiore composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta la domanda di accertamento della falsità del testamento olografo redatto da e dichiara inammissibile la domanda di accertamento della Persona_1 lesione della quota di riserva spettante all'attore sull'eredità del predetto e la Persona_1
4 conseguente domanda restitutoria della somma di 9.300,00 euro;
rigetta la domanda di condanna delle convenute alla restituzione dell'orologio d'oro appartenuto al de cuius;
condanna, invece, la convenuta a corrispondere all'attore la complessiva somma pari ad € Parte_1 Controparte_1
7.500,00, oltre interessi e rivalutazione come indicato in motivazione;
condanna, inoltre, la convenuta a corrispondere all'attore la complessiva somma pari ad Parte_2 Controparte_1
€ 2.500,00, oltre interessi e rivalutazione come indicato in motivazione;
compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio, ponendo a carico della parte attrice quelle di c.t.u., separatamente liquidate”.
Avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato il 19 ottobre 2022, proponevano appello e e chiedevano, con l'atto di appello, l'accoglimento delle Parte_1 Parte_2 seguenti conclusioni: “…- preliminarmente disporre la sospensione della esecutività della sentenza di primo grado sussistendo il fumus b.i. per i motivi sopra esposti al punto VII) e per il periculum in mora di dover sottrarre alle appellanti, in gravi difficoltà economiche, somme che, con certezza non potranno riaverle stante la mancanza di lavoro dell'appellato; - nel merito . riformare l'impugnata sentenza del Tribunale di Caltanissetta dichiarando che non ha alcun diritto a Controparte_1 chiedere alle odierne appellanti la restituzione della somma di € 10.000,00 né iure proprio né quale erede legittimo del padre per i motivi espressi ai punti da I) a VI); - Con vittoria Persona_1
di spese e compensi per i due gradi di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto difensore anticipatario”.
Si costituiva in appello e chiedeva, nella propria comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta in appello, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “…- Preliminarmente, dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'atto d'appello e pronunciare, all'uopo, ordinanza ex art. 348 ter c.p.c.; - Rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata;
-
Nel merito, rigettare l'atto di appello perché infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 672/2022, G.I. dott. A. Gilotta, pubblicata il 3/10/2022 (proc.
2493/2015 R.G.) che ha disposto la condanna di a corrispondere al concludente la Parte_1 complessiva somma pari ad € 7.500,00, oltre interessi e rivalutazione, nonché la condanna di
[...]
a corrispondere allo stesso la complessiva somma pari ad € 2.500,00, oltre interessi e Pt_2
rivalutazione come indicato nella motivazione della richiamata sentenza;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
La Corte, con ordinanza in data 20.7.2023, depositata il 24.7.2023, rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata del Tribunale di Caltanissetta, n. 672/2022, pubblicata in data 03.10.2022, e rinviava all'udienza del 25.09.2025, ore 9.00, per la precisazione delle conclusioni.
L'udienza per la precisazione delle conclusioni veniva poi anticipata al 28.11.2024 su istanza
5 del difensore delle appellanti, il quale deduceva che tra le parti era stato raggiunto un accordo transattivo che depositava in allegato alla stessa istanza di anticipazione di udienza.
La Corte anticipava l'udienza al 28.11.2024 per la precisazione delle conclusioni, udienza poi sostituita dal deposito di note ex art. 127 – ter c.p.c.
Il termine per il deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. veniva poi differito al 2/12/2024.
Il difensore delle appellanti depositava le note ex art. 127-ter c.p.c. con le quali, dopo avere premesso l'accordo transattivo depositato agli atti del fascicolo telematico da e Parte_1 [...]
come in atti rappresentate e difese, col quale le parti avevano inteso porre fine all'azione Pt_2
ed agli atti del processo in epigrafe, chiedeva alla Corte di dichiarare estinto il procedimento in epigrafe e, inoltre, la liquidazione dei compensi e delle spese ponendole a carico dell'Erario essendo la sig.ra per i due gradi di giudizio e la sig.ra per il secondo grado di Parte_1 Parte_2
giudizio ammesse al patrocinio a spese dello Stato come da istanza che si deposita in allegato al fascicolo telematico e relative notule.
La Corte, alla scadenza del termine per il deposito delle note scritte, tratteneva la causa in decisione assegnando il termine di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
Il procuratore delle appellanti depositava comparsa conclusionale e memoria di replica mentre il difensore dell'appellato depositava memorie di replica, con le quali venivano rassegnate le conclusioni in epigrafe trascritte.
***
La Corte ritiene che, tenuto conto delle conclusioni rassegnate con le note ex art. 127-ter c.p.c., e di quanto dichiarato dall'appellato nella sua memoria di replica, sussistano i presupposti giuridici non per dichiarare estinto il giudizio ma per dichiarare la cessazione della materia del contendere, in quanto è intervenuta tra le parti, dopo la sentenza di primo grado, una transazione della lite e si verte in materia di diritti disponibili.
La Suprema Corte ha chiarito che se nel corso del processo viene meno l'interesse delle parti (art. 100 c.p.c.) alla naturale definizione del giudizio, questo si estingue con la pronuncia di cessazione della materia del contendere, sul presupposto che siano sopravvenuti eventi di carattere fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto (ex multis Cass. 22446/16; Cass. 10553/09; Cass. 6002/01).
La sopravvenuta carenza di interesse si ha, ad esempio, quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta venga spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi sia controversia fra le parti (cfr. Cass. 8448/12) oppure in caso di transazione (cfr.
Cass. 4483/09; Cass. 2647/03; Cass. S.U. 368/00).
6 L'istituto della cessazione della materia del contendere, di formazione giurisprudenziale, ha trovato una compiuta sistemazione teorica con la sentenza delle Sezioni Unite Civili n.
8980/2018, che ha puntualizzato quanto segue. Le Sezioni Unite, anzitutto, hanno chiarito che, in sede di giudizio di legittimità, la congiunta dichiarazione di tutti i difensori delle parti, nella quale si rappresenta che è cessata la materia del contendere in ragione dell'intervento di un accordo negoziale fra le parti, che ha determinato una nuova regolamentazione convenzionale delle situazioni giuridiche, cui si riferiscono le causa in decisione e che sono oggetto della controversia, con la sostituzione di essa all'assetto scaturito dalla sentenza impugnata e sub iudice in forza dei ricorsi, impone alla Corte di Cassazione di dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso.
Le stesse Sezioni Unite hanno precisato quali sono gli effetti della cessazione della materia del contendere laddove intervenga nel corso del giudizio di merito (primo grado e secondo grado).
Allorquando la situazione di concordia delle parti sulla intervenuta definizione della lite con un accordo convenzionale fra loro intercorso (i cui termini esse possono individuare ed identificare, ma anche non individuare ed identificare, limitandosi ad asserire concordemente che esso vi è stato ed ha definito la lite) si verifica davanti al giudice di merito in primo grado e dunque quando su di esso non sia ancora intervenuta una decisione, comporta che il giudizio debba essere definito con una pronuncia che si limiti a dichiarare che sulla controversia è cessata la materia del contendere per un accordo intervenuto fra le parti. Nella motivazione il giudice di merito darà atto che l'oggetto della controversia si intende disciplinato dal detto accordo se le parti l'hanno individuato. Ove le parti non l'abbiano identificato o non ne abbiano identificato i termini, il giudice darà atto che le parti hanno dichiarato di avere definito la lite con un accordo fra loro intervenuto. La declaratoria cui perviene il giudice di merito di primo grado nei detti termini non incontra, come tipologia di definizione del giudizio, alcun ostacolo perché il codice di rito, come emerge dalle norme degli artt. 275 e segg., non disciplina la decisione con l'indicazione di particolari formulazioni, facendo leva solo sul concetto neutro di "definizione" o di "non definizione" del giudizio e precisando soltanto che il contenuto dell'una o dell'altra può essere "di rito" o "di merito". La declaratoria della cessazione della materia del contendere per intervenuto regolamento negoziale di risoluzione della controversia esprime in questo senso il significato di una pronuncia di definizione del giudizio per una ragione attinente al "merito" della controversia, in quanto attesta che la res dedotta in giudizio e la cui disciplina si chiedeva al giudice risulta regolata fra le parti sulla base di un accordo negoziale. Per
7 effetto della decisione, risultando da essa che la posizione delle parti è regolata dall'accordo transattivo, la conseguenza sarà che l'azione già proposta nel giudizio non potrà essere riproposta nei termini in cui era stata a suo tempo fatta valere, perché essa è stata consumata dall'accordo convenzionale sopravvenuto. Le situazioni giuridiche azionabili saranno solo quelle emergenti dall'accordo, sia stato esso individuato oppure no. Anche in questo secondo caso, la riproposizione della domanda originaria (a meno che si prospetti la risoluzione dell'accordo transattivo), incontrerebbe un vincolo di giudicato sulla sua consumazione e, quindi, sulla sua inesistenza, siccome nascente dalla sentenza di dichiarazione di cessazione della materia del contendere per l'intervenuto accordo negoziale. Mette conto di rilevare che la situazione di cui ci si occupa non evidenzia affatto una carenza sopravvenuta dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 cod. proc. civ., atteso che le parti al contrario insistono per ottenere una decisione sulla controversia, sebbene con la mera dichiarazione che essa è definita dall'accordo negoziale.
Le suindicate Sezioni Unite precisano anche cosa accade nell'ipotesi in cui la cessazione della materia del contendere si verifichi nel giudizio di appello.
Nella motivazione della sentenza delle Sezioni Unite n. 8980/2018 si legge: < la stessa situazione di attestazione delle parti circa la definizione della controversia con un accordo convenzionale, identificato o meno ch'esso sia, si verifichi in un giudizio di appello, le considerazioni appena svolte si possono riproporre perché le considerazioni sull'essere la decisione del giudice di rito o di merito sono riproponibili, siccome emerge dal rinvio fatto dall'art. 359 cod. proc. civ. e dovendo comunque considerarsi pronunce di rito le pronunce di inammissibilità o di improcedibilità, cui alludono espressamente gli artt. 348 e 348-bis. Il giudice d'appello, di fronte alla dichiarazione che le parti facciano di avere raggiunto un accordo transattivo a definizione della lite si troverà, pertanto, nella condizione di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere perché la lite è stata definita con il detto accordo e, dunque, pronuncerà una decisione di "merito" nel senso indicato. Stante l'effetto devolutivo dell'appello e la perdurante caratteristica di esso di dover far luogo, sebbene sulla base del devolutum, ad una nuova decisione sulla lite, la pronuncia del giudice d'appello avrà necessariamente l'effetto di dichiarare che la controversia è definita dall'accordo transattivo e nel contempo assumerà il valore di dichiarare che è venuta meno ogni efficacia della sentenza di primo grado, quale che essa fosse per il suo contenuto. Il giudicato che nascerà dalla sentenza avrà ad oggetto l'accertamento che la controversia è regolata dall'accordo transattivo, sia esso individuato o no>>.
In conclusione, non essendovi motivi per discostarsi dai principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8980/2018, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, con conseguente effetto di dichiarare che la controversia è definita dall'accordo transattivo;
nel contempo va dichiarato che è venuta meno ogni efficacia della sentenza di primo grado. Ciò in
8 quanto la rimozione della sentenza di primo grado appellata deriva dal fatto che essa è ormai priva di attualità ed in ragione dell'accordo transattivo mai potrà costituire un titolo esecutivo validamente azionabile.
Posta, dunque, l'intervenuta composizione negoziale della lite, non potranno avere ulteriore efficacia le statuizioni della pronuncia di primo grado, che va, pertanto, integralmente riformata. Quanto alla regolamentazione delle spese del presente giudizio, è noto che la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva, peraltro, la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale, le cui ragioni possono essere esplicitate, in via integrativa, anche in sede di gravame (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 3148 del 17/02/2016 Rv. 638618 - 01).
Nella specie, tenuto conto che le parti, nella comparsa conclusionale e nelle memorie di replica hanno chiesto, in buona sostanza, la compensazione delle spese di lite, si dichiarano interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1- bis del citato articolo.
Invero, in tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma
17, della legge n. 228 del 2012, è applicabile qualora il procedimento d'impugnazione si concluda con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre in questo caso l'adottanda declaratoria della cessazione della materia del contendere, pur determinando la caducazione di tutte le pronunce emanate nel precedente grado di giudizio, accerta il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti. La predetta misura si applica ai soli casi - tipici – del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. n. 23175 del 2015). Per la medesima ragione essa non trova applicazione nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere (cfr. Cass.
3542/2017; Cass. 24632/19).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 672/2022 del Tribunale di Caltanissetta, pubblicata in data 3 ottobre 2022, appellata da e , così provvede: Parte_2 Parte_1
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
9 2) dà atto che la controversia è definita dall'accordo transattivo intervenuto tra le parti nel corso del giudizio di appello, accordo di cui l'appellante ha dato atto depositando una copia di detto accordo;
3) dichiara che, per effetto dell'accordo transattivo medesimo, è venuta meno ogni efficacia della sentenza di primo grado n. 672/2022 del Tribunale di Caltanissetta, pubblicata il 3 ottobre 2022;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali del doppio grado di giudizio.
Caltanissetta, 20 gennaio 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Emanuele De Gregorio
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