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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 30/01/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott.ssa Beatrice Magarò Presidente
Dott. Alessandro Caronia Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.. 2008 Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2023 avente per oggetto: ricorso per la regolamentazione dei rapporti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio pendente
TRA
(c.f.: ) rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Pasquale Di Iacovo
RICORRENTE
E
C.F. rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_1 C.F._2 in atti, dall'Avv. Jessica De Benedetto
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5/10/2023 ha esposto: Parte_1
- che dalla relazione sentimentale e di convivenza con è nato il minore Controparte_1
(nato a [...] il [...]); Persona_1
- che la predetta relazione si è interrotta;
- che il resistente, in stato detentivo, non ha mai provveduto al mantenimento del minore;
- che lo stato detentivo e le lungaggini burocratiche che ne derivano mal si conciliano con le esigenze quotidiane del minore.
Parte ricorrente ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di: “Affidare il figlio minore
esclusivamente alla ricorrente tenuto conto dell'assenza della figura Persona_1
paterna - in regime detentivo- e fissare la residenza anagrafica nel domicilio coniugale sito in Corigliano-Rossano alla Via Ospizio n. 20.
2) Disporre opportuna regolamentazione del diritto di visita senza pernottamento da parte del padre del minore tenuto conto della tenera età del piccolo di 9 anni. Per_1
3) Obbligare il sig. al versamento di un congruo assegno di mantenimento nei Per_1 riguardi del figlio minore nella misura non inferiore ad € 150,00 mensili, tenuto conto della necessità di soddisfacimento di tutte le incombenze connesse alle esigenze della prole in relazione all'età della stessa e che tale somma venga rivalutata annualmente in base alle variazioni ISTAT.
4) Obbligare altresì il padre al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio, sino alla concorrenza del 50% della spesa stabilita.
5) Condannare il resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi
a mente dell'art. 93 c.p.c.. avendo avanzato la ricorrente istanza di ammissione al gratuito patrocinio.”
Il resistente, costituendosi in giudizio, ha contestato la prospettazione dei fatti contenuta nel ricorso e ha chiesto al Tribunale di “1) Rigettare la domanda attorea, siccome inammissibile, infondata o con qualunque altra miglior formula;
2) Condannare parte ricorrente ex art. 96
c.p.c per responsabilità aggravata;
3) Condannare la ricorrente alle spese del presente giudizio.”
All'esito dell'udienza del 9/4/2024, sentita la ricorrente, sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: il Tribunale “DISPONE l'affidamento condiviso del minore con collocazione prevalente presso la madre;
Per_1
DISPONE che, in considerazione dello stato di detenzione del genitore non collocatario il diritto di visita dello stesso con il minore sia esercitato una volta a settimana Per_1
mediante accompagnamento a cura della madre o di altro familiare di sua fiducia presso la casa circondariale dove il Riforma è detenuto;
PONE a carico di 'obbligo di contribuire al mantenimento del minore Controparte_1
mediante versamento a entro il giorno 5 di ogni mese, in via Parte_1 anticipata, dell'importo mensile complessivo di € 150,00 a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza e con rivalutazione secondo gli indici ISTAT, oltre al contributo pari al 50% delle spese straordinarie documentate.”
L'istruttoria è stata esperita mediante prova documentale, in assenza di richieste istruttorie delle parti;
non si è proceduto all'ascolto del minore, di anni 10, essendo stato ritenuto l'ascolto, in ragione dell'età, in contrasto con gli interessi superiori del minore medesimo.
Nel merito, si osserva quanto segue: la domanda di affidamento esclusivo del minore alla madre non può essere accolta.
Occorre, sul punto, premettere che in base all'art. 337-quater c.c. l'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Per l'adozione del regime dell'affido esclusivo, quindi, si richiede la sussistenza di ragioni, quali ad esempio, la manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o un suo sostanziale disinteresse per il minore, tali da rendere in concreto l'affido condiviso pregiudizievole per il minore.
Nel caso in esame la ricorrente ha allegato a sostegno della domanda di affidamento esclusivo, la mancata contribuzione del padre al mantenimento del minore e “soprattutto il perdurante stato detentivo” dello stesso che “mal si concilia con le esigenze quotidiane del minore”.
Il resistente ha contestato le predette deduzioni, deducendo di essersi sempre interessato del figlio, avendo infatti chiesto e ottenuto dal D.A.P. il trasferimento in un penitenziario vicino al luogo di residenza dello stesso, per poterlo incontrare durante i colloqui familiari e avendo nei limiti delle sue possibilità, tenuto conto dello stato detentivo, contribuito economicamente al sostentamento del figlio , facendo recapitare alla ricorrente, Per_1 anche attraverso l'ausilio di altri familiari, diverse somme di denaro.
Le predette circostanze sono state contestate dalla ricorrente;
l'invio da parte del resistente di denaro alla famiglia risulta, invero, provato in via documentale (cfr. allegati alla memoria di costituzione di parte resistente) anche non vi è prova della sua destinazione ai bisogni del minore.
A tal proposito, tuttavia, deve rilevarsi che l'inadempimento dell'obbligo di mantenimento dei figli imputabile al genitore non è elemento di per sé decisivo nel far propendere il giudice per l'affidamento esclusivo in favore dell'altro genitore, richiedendosi che tale elemento risulti contestualizzato e inscritto in una più complessiva valutazione dell'atteggiamento del genitore interessato, sì da integrare una manifesta carenza di attitudini genitoriali. (cfr Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 17/05/2022, n. 15815)
Il Tribunale reputa, inoltre, che le difficoltà di carattere pratico connesse allo stato detentivo del resistente, non integrino ragioni idonee a sorreggere una pronuncia di affidamento esclusivo, non sussistendo nel caso concreto ragioni tali da rendere l'affido condiviso pregiudizievole per il minore, in assenza di comportamenti sintomatici dell'inidoneità del padre ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta a suo carico.
Deve ritenersi, quindi, che non sussistano nel caso di specie i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre.
Va quindi disposto l'affidamento condiviso del minore (nato a [...] Persona_1
Calabro il 07/07/2014) ai genitori, con collocamento prevalente presso la madre
[...]
, con il quale lo stesso già coabita fin dall'interruzione della relazione tra i Parte_1
genitori, non essendo emersi elementi contrari al perdurare della predetta coabitazione.
Nella disciplina del diritto-dovere di visita del resistente ad avviso del Collegio deve essere previsto, nell'interesse del minore, che salvo diversi accordi tra le parti, in considerazione dello stato di detenzione del genitore non collocatario, il diritto di visita dello stesso con il minore sia esercitato una volta a settimana mediante accompagnamento a cura Per_1
della madre o di altro familiare di sua fiducia, presso la casa circondariale dove il Riforma è detenuto, in continuità con quanto già disposto nell'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti.
Quanto alla determinazione del contributo paterno al mantenimento del minore occorre tener presente che dall'istruttoria svolta è emerso che la ricorrente lavora in agricoltura e guadagna mediamente € 1000,00 euro al mese, mentre il resistente ha un reddito annuo di circa € 3.500,00; tanto premesso, e considerato che il dovere giuridico per il genitore non collocatario di concorrere al mantenimento dei figli impone allo stesso di attivarsi per lo svolgimento di un'attività lavorativa che gli consenta di adempiere all'obbligazione nei confronti della prole, il Collegio ritiene congruo porre a carico di l'obbligo Controparte_1 di contribuire al mantenimento del figlio mediante pagamento di € 150,00 Persona_1
mensili (somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT-Foi), da corrispondere a in via anticipata entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre che mediante Parte_1
il pagamento del 50% delle spese straordinarie, necessarie per il minore e debitamente documentate. In considerazione della reciproca parziale soccombenza, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. AFFIDA il minore (nato a [...] il [...]) ai Persona_1
genitori e con collocamento prevalente Parte_1 Controparte_1
presso la madre;
Parte_1
2. DISCIPLINA il diritto-dovere di visita del padre secondo quanto previsto in parte motiva;
3. PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
, a titolo di contributo al mantenimento del minore, un assegno mensile di €
[...]
150,00. Detta somma sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutata, annualmente, secondo gli indici Istat;
4. PONE a carico di l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle Controparte_1
spese straordinarie necessarie per il minore;
Persona_1
5. COMPENSA per intero le spese di lite.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità
e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 29/01/2025.
La Giudice rel.- est. La Presidente
Dott.ssa Graziuso Simona Dott.ssa Beatrice Magarò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott.ssa Beatrice Magarò Presidente
Dott. Alessandro Caronia Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.. 2008 Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2023 avente per oggetto: ricorso per la regolamentazione dei rapporti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio pendente
TRA
(c.f.: ) rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Pasquale Di Iacovo
RICORRENTE
E
C.F. rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_1 C.F._2 in atti, dall'Avv. Jessica De Benedetto
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5/10/2023 ha esposto: Parte_1
- che dalla relazione sentimentale e di convivenza con è nato il minore Controparte_1
(nato a [...] il [...]); Persona_1
- che la predetta relazione si è interrotta;
- che il resistente, in stato detentivo, non ha mai provveduto al mantenimento del minore;
- che lo stato detentivo e le lungaggini burocratiche che ne derivano mal si conciliano con le esigenze quotidiane del minore.
Parte ricorrente ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di: “Affidare il figlio minore
esclusivamente alla ricorrente tenuto conto dell'assenza della figura Persona_1
paterna - in regime detentivo- e fissare la residenza anagrafica nel domicilio coniugale sito in Corigliano-Rossano alla Via Ospizio n. 20.
2) Disporre opportuna regolamentazione del diritto di visita senza pernottamento da parte del padre del minore tenuto conto della tenera età del piccolo di 9 anni. Per_1
3) Obbligare il sig. al versamento di un congruo assegno di mantenimento nei Per_1 riguardi del figlio minore nella misura non inferiore ad € 150,00 mensili, tenuto conto della necessità di soddisfacimento di tutte le incombenze connesse alle esigenze della prole in relazione all'età della stessa e che tale somma venga rivalutata annualmente in base alle variazioni ISTAT.
4) Obbligare altresì il padre al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio, sino alla concorrenza del 50% della spesa stabilita.
5) Condannare il resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi
a mente dell'art. 93 c.p.c.. avendo avanzato la ricorrente istanza di ammissione al gratuito patrocinio.”
Il resistente, costituendosi in giudizio, ha contestato la prospettazione dei fatti contenuta nel ricorso e ha chiesto al Tribunale di “1) Rigettare la domanda attorea, siccome inammissibile, infondata o con qualunque altra miglior formula;
2) Condannare parte ricorrente ex art. 96
c.p.c per responsabilità aggravata;
3) Condannare la ricorrente alle spese del presente giudizio.”
All'esito dell'udienza del 9/4/2024, sentita la ricorrente, sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: il Tribunale “DISPONE l'affidamento condiviso del minore con collocazione prevalente presso la madre;
Per_1
DISPONE che, in considerazione dello stato di detenzione del genitore non collocatario il diritto di visita dello stesso con il minore sia esercitato una volta a settimana Per_1
mediante accompagnamento a cura della madre o di altro familiare di sua fiducia presso la casa circondariale dove il Riforma è detenuto;
PONE a carico di 'obbligo di contribuire al mantenimento del minore Controparte_1
mediante versamento a entro il giorno 5 di ogni mese, in via Parte_1 anticipata, dell'importo mensile complessivo di € 150,00 a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza e con rivalutazione secondo gli indici ISTAT, oltre al contributo pari al 50% delle spese straordinarie documentate.”
L'istruttoria è stata esperita mediante prova documentale, in assenza di richieste istruttorie delle parti;
non si è proceduto all'ascolto del minore, di anni 10, essendo stato ritenuto l'ascolto, in ragione dell'età, in contrasto con gli interessi superiori del minore medesimo.
Nel merito, si osserva quanto segue: la domanda di affidamento esclusivo del minore alla madre non può essere accolta.
Occorre, sul punto, premettere che in base all'art. 337-quater c.c. l'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Per l'adozione del regime dell'affido esclusivo, quindi, si richiede la sussistenza di ragioni, quali ad esempio, la manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o un suo sostanziale disinteresse per il minore, tali da rendere in concreto l'affido condiviso pregiudizievole per il minore.
Nel caso in esame la ricorrente ha allegato a sostegno della domanda di affidamento esclusivo, la mancata contribuzione del padre al mantenimento del minore e “soprattutto il perdurante stato detentivo” dello stesso che “mal si concilia con le esigenze quotidiane del minore”.
Il resistente ha contestato le predette deduzioni, deducendo di essersi sempre interessato del figlio, avendo infatti chiesto e ottenuto dal D.A.P. il trasferimento in un penitenziario vicino al luogo di residenza dello stesso, per poterlo incontrare durante i colloqui familiari e avendo nei limiti delle sue possibilità, tenuto conto dello stato detentivo, contribuito economicamente al sostentamento del figlio , facendo recapitare alla ricorrente, Per_1 anche attraverso l'ausilio di altri familiari, diverse somme di denaro.
Le predette circostanze sono state contestate dalla ricorrente;
l'invio da parte del resistente di denaro alla famiglia risulta, invero, provato in via documentale (cfr. allegati alla memoria di costituzione di parte resistente) anche non vi è prova della sua destinazione ai bisogni del minore.
A tal proposito, tuttavia, deve rilevarsi che l'inadempimento dell'obbligo di mantenimento dei figli imputabile al genitore non è elemento di per sé decisivo nel far propendere il giudice per l'affidamento esclusivo in favore dell'altro genitore, richiedendosi che tale elemento risulti contestualizzato e inscritto in una più complessiva valutazione dell'atteggiamento del genitore interessato, sì da integrare una manifesta carenza di attitudini genitoriali. (cfr Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 17/05/2022, n. 15815)
Il Tribunale reputa, inoltre, che le difficoltà di carattere pratico connesse allo stato detentivo del resistente, non integrino ragioni idonee a sorreggere una pronuncia di affidamento esclusivo, non sussistendo nel caso concreto ragioni tali da rendere l'affido condiviso pregiudizievole per il minore, in assenza di comportamenti sintomatici dell'inidoneità del padre ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta a suo carico.
Deve ritenersi, quindi, che non sussistano nel caso di specie i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre.
Va quindi disposto l'affidamento condiviso del minore (nato a [...] Persona_1
Calabro il 07/07/2014) ai genitori, con collocamento prevalente presso la madre
[...]
, con il quale lo stesso già coabita fin dall'interruzione della relazione tra i Parte_1
genitori, non essendo emersi elementi contrari al perdurare della predetta coabitazione.
Nella disciplina del diritto-dovere di visita del resistente ad avviso del Collegio deve essere previsto, nell'interesse del minore, che salvo diversi accordi tra le parti, in considerazione dello stato di detenzione del genitore non collocatario, il diritto di visita dello stesso con il minore sia esercitato una volta a settimana mediante accompagnamento a cura Per_1
della madre o di altro familiare di sua fiducia, presso la casa circondariale dove il Riforma è detenuto, in continuità con quanto già disposto nell'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti.
Quanto alla determinazione del contributo paterno al mantenimento del minore occorre tener presente che dall'istruttoria svolta è emerso che la ricorrente lavora in agricoltura e guadagna mediamente € 1000,00 euro al mese, mentre il resistente ha un reddito annuo di circa € 3.500,00; tanto premesso, e considerato che il dovere giuridico per il genitore non collocatario di concorrere al mantenimento dei figli impone allo stesso di attivarsi per lo svolgimento di un'attività lavorativa che gli consenta di adempiere all'obbligazione nei confronti della prole, il Collegio ritiene congruo porre a carico di l'obbligo Controparte_1 di contribuire al mantenimento del figlio mediante pagamento di € 150,00 Persona_1
mensili (somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT-Foi), da corrispondere a in via anticipata entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre che mediante Parte_1
il pagamento del 50% delle spese straordinarie, necessarie per il minore e debitamente documentate. In considerazione della reciproca parziale soccombenza, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. AFFIDA il minore (nato a [...] il [...]) ai Persona_1
genitori e con collocamento prevalente Parte_1 Controparte_1
presso la madre;
Parte_1
2. DISCIPLINA il diritto-dovere di visita del padre secondo quanto previsto in parte motiva;
3. PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
, a titolo di contributo al mantenimento del minore, un assegno mensile di €
[...]
150,00. Detta somma sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutata, annualmente, secondo gli indici Istat;
4. PONE a carico di l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle Controparte_1
spese straordinarie necessarie per il minore;
Persona_1
5. COMPENSA per intero le spese di lite.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità
e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 29/01/2025.
La Giudice rel.- est. La Presidente
Dott.ssa Graziuso Simona Dott.ssa Beatrice Magarò