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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 31/01/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 84/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr.ssa Manuela Velotti Giudice
Dr.ssa Silvia Romagnoli Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 84/2022 promossa da:
(C.F. rappresentata e difesa da Avv. PECCI Parte_1 P.IVA_1
GIAMPAOLO con domicilio eletto presso di lui e nel suo studio in RIMINI PIAZZA TRE MARTIRI
N. 2
APPELLANTE
contro
(C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
) rappresentati e difesi da Avv. VALENTINI GABRIELE con domicilio C.F._2 eletto presso il suo studio in RIMINI VIA GAMBALUNGA N. 85
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 616/2021
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del 17.9.2024 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue:
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e reietta, per i motivi di fatto e di diritto ut supra rassegnati, in riforma della sentenza impugnata: - confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 1043/2016, RG. n. 3234/2016, reso dal Tribunale di Rimini, respingendo integralmente le avverse domande ed eccezioni sicché infondate in fatto ed in diritto. -
In subordine, accertare e dichiarare per le ragioni esposte in narrativa, che il sig. Controparte_1
e sono debitori in solido nei confronti della (ora Controparte_2 Parte_1 denominata ) della somma di euro 53.149,64 oltre interessi convenzionali e rivalutazione CP_3 dal 01.01.2015 al saldo effettivo o di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo;
conseguentemente condannare i sigg.ri e al pagamento in favore della Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
(ora denominata ) della somma di euro 53.149,64 oltre interessi convenzionali e
[...] CP_3 rivalutazione dal 01.01.2015 al saldo effettivo o di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese forfettarie 15% ed accessori di legge”
Per gli appellati: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e respinta: rigettare tutte le domande avanzate dalla società in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, essendo infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni di cui in narrativa, confermando integralmente la sentenza n. 616/2021 del Tribunale di Rimini. Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA al procuratore antistatario”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con sentenza n. 616/2021 RG del 19.6.2021 il Tribunale di Rimini, accogliendo parzialmente l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo n. 1043/2016 ottenuto da Parte_1
(nel prosieguo per brevità anche solo ) cessionaria di una serie di crediti di
[...] Pt_1 [...]
già cessionaria in blocco di rapporti facenti capo a Controparte_4 [...]
– nei confronti del debitore principale ditta individuale Controparte_5 CP_1
e dei fideiussori e per l'importo di € 53.149,64,
[...] Controparte_2 Controparte_6 quale saldo di contratto di conto corrente n. 1004941/9 acceso presso la Controparte_5
(successivamente distinto col n. 1054941/8 a seguito della cessione del credito a ). Pt_1
e avevano interposto opposizione al suddetto Controparte_1 Controparte_2 decreto ingiuntivo convenendo in giudizio innanzi al Tribunale di Rimini SCUDO e sostenendo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Tribunale adito e, nel merito, con riferimento al contratto c/c la mancata produzione in giudizio della documentazione necessaria per provare il credito, della quale chiedevano l'esibizione, l'errata applicazione degli interessi, il superamento del tasso soglia e l'indeterminatezza della commissione di massimo scoperto;
riguardo alla fideiussione omnibus rilasciata da , lamentando l'indeterminatezza dell'oggetto, la Controparte_2 qualificazione del documento come contratto autonomo di garanzia nonché le intervenute liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. e la decadenza del creditore ex art. 1957 c.c. L'opposta si era costituita affermando la giurisdizione italiana e indicando come infondate le altrui pretese, posto che al rapporto de quo doveva applicarsi la legge e non la legge italiana, CP_4 producendo gli estratti conto integrali per l'intera vita del rapporto di conto corrente (dal 3.5.2007 al 25.8.2014) e concludendo per il rigetto delle domande di parte opponente con conferma del d.i. opposto.
Il giudice di primo grado, dopo espletamento di CTU, affermata la giurisdizione italiana e l'applicazione della legge accertava dovuto il minor importo di € 22.798,24, previa CP_4 epurazione di CMS non pattuite e ricalcolo degli interessi passivi ex art. 117 TUB, e, quindi, revocava il d.i. opposto con condanna in solido degli opponenti al pagamento di detta somma oltre interessi convenzionali dall'1.1.2015 al saldo;
compensava interamente le spese di giudizio e per metà quelle del monitorio con condanna dei rifondere la residua parte, ponendo definitivamente CP_2
a carico di le spese di CTU. Pt_1
2.
Il Tribunale di Rimini, per quanto di attuale interesse non essendo in discussione né la giurisdizione del giudice italiano né l'applicazione della legge sammarinese, con riferimento al c/c rilevava che la banca, attrice in senso sostanziale, aveva prodotto un solo contratto di conto corrente del 9.3.2011 sebbene il rapporto fosse iniziato il 7.5.2007; pertanto, il CTU aveva correttamente 1) espunto dal saldo di conto corrente tutte le poste di addebito la cui fonte pattizia non era stata oggetto di prova da parte della banca dal 7.5.2007 all'8.3.2011 2) conteggiato la CMS dal 9.3.2011, in quanto oggetto di espressa pattuizione delle parti ex art. 117 bis TUB nella misura dello 0,250 % e 3) rideterminato il tasso debitore per mancata pattuizione ex art. 117 TUB;
con riferimento alla garanzia prestata da
, rilevava che la garanzia andava qualificata come fideiussione e non come Controparte_2 contratto autonomo di garanzia, contratto atipico di elaborazione giurisprudenziale non ammesso dall'ordinamento CP_4
3.
Con atto di citazione notificato in data 17.1.2022 appellava innanzi a questa Corte Pt_1 formulando n. 3 motivi.
Ritualmente costituiti gli appellati e chiedevano Controparte_2 Controparte_1 il rigetto delle pretese di parte appellante.
Le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate con note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.9.2024 ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.
4.
Col primo motivo di appello, l'appellante afferma che il giudice di primo grado avrebbe ritenuto erroneamente che il primo contratto scritto fosse datato 9.3.2011 mentre già col ricorso per d.i. aveva prodotto l'originario contratto di apertura di conto corrente che, benché senza data, era costituito dalle prime due pagine del documento n. 3 allegato al ricorso per d.i., come anche rilevato dal CTP nel corso delle operazioni peritali;
pertanto, il giudice di primo grado avrebbe dovuto applicare l'art. 7 del “primo contratto” con rinvio agli usi su piazza per la determinazione dei tassi di interesse, pattuizione legittima anche alla luce della sentenza n. 1256/2021 della Corte di Appello di Bologna.
Il motivo non è meritevole di accoglimento.
Le prime due pagine del documento n. 3 allegato al ricorso per d.i. non possono costituire il contratto in epoca antecedente al 9.3.2011 perché non recano la data e comunque non contengono le condizioni economiche del rapporto richieste dall'art. 117 TUB (tasso d'interesse, prezzo e condizioni praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora) bensì norme generali
“che regolano i conti correnti di corrispondenza e i servizi connessi”.
Il contratto di apertura di c/c bancario, invece, è quello di cui alle pagg. 3 e ss. del doc. cit. è datato
9.3.2011 e reca, alle pagine successive, le condizioni generali e, nel documento di sintesi di cui alle pagg. 11 e ss. le condizioni contrattuali applicabili al rapporto.
Anche se per ipotesi le prime due pagine del doc. 3 prodotto in monitorio costituiscano la regolamentazione contrattuale ante marzo 2011 e le successive la ricontrattualizzazione delle condizioni avvenuta nel 2011 (di ciò non vi è alcuna evidenza documentale) Il CTU non avrebbe, comunque, potuto applicare la clausola di rinvio agli usi piazza di cui alla clausola n. 7 della seconda pagina, in quanto gli ordinamenti italiano e sanmarinese sono sincroni nel non consentire la fissazione di interessi con riferimento a criteri privi di determinatezza: in particolare, la nullità delle clausole di rinvio agli usi piazza viene sancita, con riferimento all'ordinamento sanmarinese applicabile al caso di specie, dall'art. 64 l. n. 165/2005 della Repubblica di San Marino e dagli artt. X.IV.11 e X.IV.12 del Regolamento della Banca Centrale delle Repubblica di San Marino (BCRSM) n. 2007-07, così come sottolineato da sentenza CA n. 1256/21 cit.
Errata è invece l'interpretazione che l'appellante fornisce della precedente statuizione di questa Corte cit. che, in tesi, avrebbe riconosciuto in un caso analogo la legittimità degli usi su piazza, poichè il richiamato art. X.IV.12 del Regolamento della Banca Centrale della Repubblica di S. Marino
(BCRSM) n. 2007-07 non restituisce validità alla clausola nulla ma - analogamente al nostro 117 TUB - determina il tasso sostitutivo.
Dunque in nessun caso è fondato l'assunto che andrebbe effettuato il ricalcolo del dare-avere applicando il tasso debitore secondo gli usi di piazza.
5.
Mediante il secondo motivo di appello, l'appellante pare sostenere che gli interessi avrebbero dovuto essere determinati, in ogni caso, applicando i tassi intra fido ed extra fido di cui agli estratti del conto corrente versati in atti e mai contestati dal correntista nel corso del rapporto. Pertanto, essi non avrebbero dovuto essere ricalcolati ai sensi dell'art. 117 TUB come fatto dal CTU, modalità che, per di più, secondo l'appellante, non sarebbe stata accettata dalle parti.
Il motivo è infondato: né il preteso “primo contratto” né il contratto datato 9.3.2011 prevedono il tasso debitore applicabile nella fisiologia del rapporto di c/c bancario non assistito da apertura di credito, come è quello che occupa e applicare a tutte le operazioni passive “il tasso debitore per scoperti transitori” previsto nelle condizioni contrattuali del contratto del 9.3.2011 non è corretto, come rilevato dal CTU, sicchè bene ha fatto la consulente ad applicare il tasso sostitutivo ex art. 117
TUB.
Ogni ulteriore richiamo al “primo contratto del 2007” è assorbito dal rigetto del primo motivo di appello.
6.
Per mezzo del terzo motivo di appello, afferma che il giudice di primo grado avrebbe errato Pt_1 nel qualificare il documento sottoscritto da come fideiussione e non come Controparte_2 contratto autonomo di garanzia.
Il motivo è inammissibile perché generico, senza specifica confutazione delle precise argomentazioni del primo giudice poste a fondamento della decisione e, invece, con inutile dispendio argomentativo sulla ben nota quanto irrilevante nella fattispecie distinzione tra contratto autonomo di garanzia e fideiussione.
Infatti, il non contrastano la statuizione del Tribunale di Rimini che ha qualificato il documento sottoscritto da come fideiussione perchè il contratto autonomo di garanzia Controparte_2
è un contratto atipico non ammesso dall'ordinamento sanmarinese applicabile al caso di specie.
Le argomentazioni di parte appellante, pertanto, sono non pertinenti rispetto alla motivazione del giudice di primo grado sul punto (Cass. n. 21824/2019) e inidonee a contrastare le ragioni addotte dal primo giudice (Cass. n. 7675/2019).
7.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla corte di appello (n. 12), tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (da € 5.201 a € 26.000) con esclusione del compenso per l'attività istruttoria/di trattazione, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit. Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato per SCUDO.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
[...] nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 con atto di appello notificato in data 17.1.2022, così provvede:
RIGETTA l'appello e, per l'effetto,
CONFERMA integralmente la sentenza appellata;
CONDANNA l rimborso in favore di Parte_1 Controparte_1 e delle spese del grado di appello, che liquida in € 3.966,00 per compenso Controparte_2 di avvocato, oltre 15 % per spese generali ed oltre accessori di legge, da distrarre in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 21.1.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina