TRIB
Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 28/11/2024, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
Il Tribunale di Tempio Pausania, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Alessandro Di Giacomo Giudice
dott. Claudio Cozzella Giudice
dott.ssa Micol Menconi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 474 del 2024 R.G. a seguito del ricorso depositato da Parte_1
(c.f. ), difesa dall'avv. Daniela Petrillo e dall'avv. Francesca Debidda, nei C.F._1 confronti di (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Marcella Muzzu, per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 337 ter c.c., nell'ambito del quale le parti, all'udienza del 22.11.2024, hanno dichiarato di voler trasformare la procedura da contenziosa in consensuale alle condizioni che seguono:
“la casa familiare sita in Olbia Via Ilaria Alpi n.20 resta assegnata alla signora di proprietà Pt_1 della medesima con tutti gli arredi e corredi, che la abiterà unitamente ai figli minorenni;
I minori e sono affidati ad entrambi i genitori con collocamento presso l'abitazione della Per_1 Per_2 madre in Olbia, via Ilaria Alpi n.20; le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi con onere dei genitori di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. si obbliga a corrispondere in favore della , a titolo di contributo per il Controparte_2 Pt_1 mantenimento dei figli minori, fino al raggiungimento della indipendenza economica degli stessi, la somma di euro 250,00 mensili per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat
e da versarsi mensilmente con bonifico bancario sul conto intestato a entro il 10 di ogni Parte_1 mese a decorrere dal 10 ottobre 2024.
I genitori concorreranno nella m1sura del 50% alle spese straordinarie mediche, ludiche e scolastiche da concordarsi preventivamente o meno secondo le indicazioni in applicazione del protocollo del
CNF che si allega al presente accordo per formarne parte integrante. In deroga a quanta previsto dal protocollo le parti si accordano per dividere a metà le spese per il campo scuola estivo, per la mensa scolastica, per l'assicurazione scolastica. L'importo del mantenimento versato dal signor CP_1 aumenterà ad euro 600,00 mensili nei periodi in cui la signora sarà priva di occupazione Pt_1 lavorativa, anche se la medesima percepirà l'indennità di disoccupazione ed il medesimo concorrerà alle spese straordinarie nella misura del 50%.
1 La signora è autorizzata a percepire il 100% dell'assegno unico. Pt_1
I due minori abiteranno con la madre con facoltà di di vederli e tenerli con sé con Controparte_1 le seguenti modalità: 11 padre terra con sé i figli a fine settimana alterni, dalle ore 19.00 del venerdì alle ore 19.00 della domenica durante il periodo scolastico e dalle ore 16 del venerdì fino al lunedì mattina durante il periodo non scolastico;
il padre avrà la facoltà di tenere con sé i figli due pomeriggi alla settimana dall'uscita della scuola alle ore 20.30.
Dal mese di gennaio 2025, in considerazione del graduale adattamento dei minori alla convivenza del padre con altra famiglia ed al trasferimento di abitazione del medesimo, il padre potrà tenere con sé i bambini con le seguenti modalità: ferme le stesse modalità di visita del fine settimana come sopra indicate, nella settimana in cui i bambini hanno trascorso il fine settimana con la madre, il padre potrà stare con i figli dal lunedì dall'uscita da scuola al martedì mattina provvedendo ad accompagnarli a scuola ed il pomeriggio del mercoledì dall'uscita da scuola alle ore 20.30.
Nella settimana in cui i bambini hanno trascorso il fine settimana con il padre, questi potrà stare con i figli il martedì pomeriggio dall'uscita da scuola sino alle
20.30 ed il giovedì dall'uscita da scuola al venerdì mattina provvedendo ad accompagnarli a scuola.
In ogni caso, il padre potrà vedere i bambini quando lo desideri, previo accordo con la madre, e tenerli con sé, anche a dormire, sempre previo accordo con la madre, ogni qualvolta i bambini manifestino tale volontà, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli. Durante le feste natalizie e pasquali i bambini staranno con i genitori ad anni alterni Natale o Capodanno, Pasqua o
Lunedi dell'Angelo. I bambini trascorreranno il giorno del loro compleanno sia con il padre che con la madre, che si accorderanno per festeggiare i compleanni tenendo in considerazione i desideri dei minori. I minori staranno inoltre con il genitore che compie gli anni a prescindere dai turni sopra indicati.
I bambini trascorreranno con i genitori 15 giorni durante le vacanze annuali da concordarsi. La consecutività verrà raggiunta gradatamente, prevedendo 8 giorni consecutivi il primo anno, 10 il secondo e 15 il terzo. In tale periodo l'altro genitore potrà sentire i figli telefonicamente con le modalità indicate ed i figli potranno, a richiesta incontrare l'altro genitore, qualora non siano fuori dalla città di Olbia. I contatti telefonici tra i genitori ed i bambini durante il periodo di permanenza con l'altro genitore potranno esservi tre volte al giorno, una nella mattinata durante l'ora della colazione, una il pomeriggio dalle 14.30 e le 16.00 ed uno la sera, tra le 19:30 e le 21.30.
I genitori si impegneranno reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato continuativo dei figli con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'un l'altro alla presenza dei figli.
Le parti concordano la compensazione totale dei rispettivi crediti avanzati nel giudizio de quo per spese da ciascuno anticipate nell'interesse dei figli. I genitori si impegnano a seguire un percorso di mediazione familiare presso il Consultorio di Olbia ed autorizzare il percorso psicologico per i minori.
Gli effetti del predetto accordo decorreranno dalla data odierna.
Le spese del giudizio sono compensate tra le parti, restando a carico di chi le ha anticipate, con rinuncia dei difensori al vincolo di solidarietà”.
Il giudice tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Il Tribunale, verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge, e la rispondenza dei sopra indicati accordi all'interesse del minore, dispone che i figli siano affidati congiuntamente ad entrambi
2 i genitori, con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso l'abitazione della madre in Olbia, via Ilaria Alpi n.20; provvede in ordine all'esercizio della potestà genitoriale da parte dei genitori, ed alle altre domande avanzate dalle parti, conformemente alle condizioni sopra indicate.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio telematica del 27.11.2024
Il Presidente est.
Alessandro Di Giacomo
3