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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 06/10/2025, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: Sent. N.
Dott. PE MA Presidente rel. Cron. N.
Dott. Cesare Massetti Consigliere Rep. N.
Dott. Maura Mancini Consigliere R. Gen. N. 366/2022
Camp. Civ. N. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 366/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 31/03/2022 e posta in decisione all'udienza collegiale dell'11/06/2025
d a
con l'avv. Patrizia Cicero, del foro di Parte_1
Milano OGGETTO:
(deposito APPELLANTE CP_1
, cassetta di c o n t r o sicurezza, apertura di credito bancario)
INTESA SANPAOLO SPA,., con il patrocinio dell'avv. Flavio Garrone, del foro di Bergamo
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo pubblicata in data 27/01/2022 n..176/2022
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Brescia, in riforma della sentenza oggetto di impugnazione, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e deduzione sia di merito che istruttoria: - In via principale e nel merito: Accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta per aver monetizzato l'assegno di cui è causa in palese violazione dell'art. 43 L.A. e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 176/2022 emessa dal Tribunale di Bergamo, in pagina 1 di 17 persona del Dott. Verzeni, condannarla in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di Euro 6.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, per i motivi di cui in narrativa. Con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri di legge.”
Per parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte adìta, contrariis reiectis, così giudicare.
Nel merito:
1) in via principale: per tutti i motivi di cui in atti, respingere l'appello avversario in quanto infondato sia in fatto che in diritto, nonché tutte le domande ed eccezioni ex adverso svolte con conseguente integrale conferma della sentenza di prime cure del Tribunale di Bergamo dr. Luca Verzeni n. 176/2022 pubblicata il 27.1.2022 e non notificata;
2) in via subordinata: nella denegata e veramente non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, del gravame avversario, dichiarare responsabile in via esclusiva o quantomeno in Parte_1 concorso con l'odierna deducente ai sensi degli artt. 1227 e 2056 cod. civ. degli asseriti e contestati danni e conseguentemente, respingere le domande dalla stessa promosse nei confronti di TE PA S.p.A. o ridurre il risarcimento richiesto in misura proporzionale alle risultanze dell'istruttoria.
3) In ogni caso: vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con rimborso forfettario generale, contributo previdenziale c.n.a., Iva ex lege nonché rifusione integrale delle eventuali spese di c.t.u. / c.t.p.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ha convenuto in giudizio la società Parte_1
poi innanzi al Controparte_2 Controparte_3 Tribunale di Bergamo, offrendo in comunicazione (per quanto qui rileva) i seguenti documenti: copia assegno girato per l'incasso (doc.2); copia denuncia Persona_1
- querela (doc.3); copia secondo pagamento (doc.4), Persona_1 Persona_1 ed esponendo in linea di fatto: che nell'ambito della propria attività, per la liquidazione delle polizze e per il pagamento degli importi spettanti a titolo di risarcimento dei danni agli aventi diritto, l'attrice si avvaleva e si avvale dei servizi bancari di Banco Popolare, oggi Banco BPM S.p.A.; che in particolare la banca, su mandato dell'attrice, che provvede anche a costituire la relativa provvista, emette, di volta in volta, in favore degli aventi diritto, gli assegni bancari muniti di clausola “NON TRASFERIBILE” dell'importo corrispondente a quanto liquidato, sui quali, al momento dell'incasso, gli stessi intestatari, dopo averli ricevuti via posta, sono tenuti ad apporre la propria sottoscrizione “per traenza” e “per pagina 2 di 17 girata”; che nel caso in esame, l'attrice, nell'ambito dell'attività liquidativa, provvedeva a far emettere, con le modalità sopra indicate, l'assegno di traenza non trasferibile n. 8202022424 - 11 emesso in data 04/07/2014, intestato al Sig. , Persona_1 dell'importo di Euro 6.000,00, tratto su Banco Popolare, oggi Banco BPM S.p.A. per conto di (doc.2) Parte_1 che l'intestatario, tuttavia, con ripetute comunicazioni, rendeva noto all'Ispettorato Sinistri dell'attrice territorialmente competente di non aver mai ricevuto nessun assegno portante l'importo liquidato e, tantomeno, di aver mai incassato la relativa somma;
che, conseguentemente, l'attrice dava corso alle opportune verifiche contabili ed accertava che il destinatario del predetto assegno non aveva ricevuto il pagamento oggetto dell'assegno di traenza. In particolare, il Sig. , appreso l'esito delle Per_1 ricerche effettuate dall'attrice, non solo negava di aver mai compiuto detta operazione ma, non appena avuta la possibilità di esaminare, in copia, il titolo di credito che avrebbe dovuto ricevere, accertava che la sottoscrizione apposta sul medesimo assegno, al momento della negoziazione, sia per traenza che per girata, era apocrifa, in quanto non corrispondente a quella che la stessa era solita vergare e, pertanto, sporgeva la relativa denuncia – querela (doc.3); che l'assegno di cui sopra risulta negoziato presso una filiale di
[...]
(ora , oggi convenuta;
Controparte_2 Controparte_3 che parte attrice, quindi, essendo rimasta inadempiente nei confronti dell'intestatario del predetto titolo, sebbene per fatto non imputabile a se stessa, provvedeva ad eseguire un secondo pagamento per l'importo citato, estinguendo, così, la propria obbligazione nei confronti dell'avente diritto (doc.4).
Tanto premesso, l'attrice, attribuendo la responsabilità per il pregiudizio subito < concorso causale costituito, da un lato, dalla condotta dolosa e gravemente illecita, tanto da essere riconducibile alle note fattispecie criminali dei delitti di furto, truffa e falso, perpetrata da ignoti;
dall'altro, dalla condotta gravemente colposa, per negligenza e imprudenza, del personale dell'agenzia dell'istituto di credito già citato, per aver ingiustificatamente negoziato e pagato allo sportello un assegno non trasferibile, e per aver omesso di prestare la dovuta accortezza e diligenza nell'identificazione del presentatore dello stesso, risultato poi diverso dall'effettivo beneficiario, violando così specifiche disposizioni normative, quali quelle contenute nell'art. 43, R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736.>>, ha affermato doversi riconoscere nella specie la responsabilità della banca convenuta per la inesatta negoziazione degli assegni di traenza non trasferibili.
Imputando quindi alla banca convenuta il rischio dell'irregolare pagamento del titolo, in conformità al disposto di cui all'art. 43 legge assegni (r.d. 1736/33), per il quale “la banca, ove paghi a persona diversa dal legittimato, non è liberata della propria obbligazione, finché non ripeta il pagamento al prenditore esattamente individuato (o al banchiere giratario per l'incasso), e tanto a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sulla identificazione di chi abbia presentato il pagina 3 di 17 titolo (…)”
TE PA SP (incorporante a sua volta incorporante CP_3 CP_4 aveva infatti pagato l'assegno non trasferibile in favore di soggetto diverso dall'effettivo beneficiario;
essa pertanto non poteva ritenersi liberata dalla originaria obbligazione, e ciò anche nel caso di colpa lieve nell'errore sulla identificazione del prenditore.
L'attrice pertanto concludeva: < opportuna declaratoria, anche in ordine alla responsabilità della convenuta, condannarla, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di Euro 6.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, per i motivi di cui in narrativa”. Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa, oltre I.V.A., C.P.A. e altri oneri come per legge.>>.
***
costituendosi in giudizio, ed offrendo in comunicazione (per quanto Controparte_3 qui rileva) i seguenti documenti: copia assegno n. 8202022424-1 (doc. 4); contratto di conto corrente Quibi n. 11277 (doc.5); documenti identificativi sig. (doc.6); Per_1 distinta versamento assegno n. 8202022424-1 (doc.7) ha replicato affermando in fatto: che, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, l'assegno era stato pagato all'effettivo intestatario, risultando alla convenuta che lo stesso già intrattenesse regolari rapporti con la Filiale di Sesto San Giovanni 1 dell'allora
[...] (doc. n. 5) ed avesse apposto la doppia firma “per Controparte_2 traenza” e per girata ove l'assegno era stato presentato per l'incasso a seguito dell'esibizione dei propri documenti identificativi (docc. n. 6 e 7); che il titolo al momento della presentazione non era segnalato alla Centrale di Allarme Interbancaria della Banca d'Italia come sottratto né era stato contestato dalla Banca emittente in stanza di compensazione né al momento della richiesta di pagamento che la parte attrice non aveva fornito prova della spedizione dell'assegno; che in ogni caso essa convenuta non poteva esser ritenuta responsabile dell'eventuale pagamento dell'assegno a persona diversa dal sig. , posto che sulla base di Per_1 quanto statuito nella recente pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte del 21.05.2018 n. 12477: “ai sensi dell'art. 43 r.d. n. 1736/1933 (c.d. legge assegni) la Banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile per avere assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176 c. 2 c.c.”., posto che essa convenuta avrebbe dimostrato documentalmente la diligenza con la quale aveva provveduto a far incassare l'assegno in contestazione da colui che si è appalesato (documenti alla mano) come il legittimo pagina 4 di 17 intestatario del conto;
che, infatti, nel luglio 2014 il sig. aveva aperto presso la filiale di Sesto S. Per_1 Giovanni il conto corrente QUIBI n. 11277, previa identificazione ed esibizione di documento d'identità e codice fiscale, nonché rilascio dei propri recapiti ed abbia poi versato l'assegno in contestazione su tale conto
Tanto premesso in punto di fatto, la convenuta, per quanto qui rileva, ha affermato di non poter essere tenuta responsabile di alcunché, in relazione al suo operato nella negoziazione dell'assegno: né nell'attività di identificazione del cliente, né nell'esame del titolo di credito esibitole e versato sul rapporto intestato al portatore, né nel successivo accredito e pagamento della relativa somma, avendo essa in tutti i casi oggetto di giudizio posto in essere ogni cautela legittimamente esigibile e dovendosi quindi giudicare l'inadempimento attribuitole – ove ritenuto sussistente – come determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore.
In diritto la convenuta ha affermato essere ormai jus receptum che la responsabilità
La convenuta ha pertanto concluso per il rigetto delle domande attoree col favore delle spese.
***
Concessi i richiesti termini per memorie integrative ex art.183, 6° comma, cpc, con la prima memoria la parte attrice, replicando all'assunto di parte convenuta di aver corrisposto l'importo di Euro 6.000,00 ad un suo cliente ben identificandolo, ha affermato che, al contrario, dalla documentazione sarebbe emerso che sedicente sign.
, come tale presentatosi agli sportelli della filiale di Sesto San Giovanni con un Per_1 assegno risarcitorio assicurativo, non era cliente noto. Egli, infatti, infatti, apriva il conto corrente contestualmente all'incasso in data 15/07/2014, senza procedere ad alcun'altra operazione. Ma soprattutto veniva identificato solo mediante un solo documento d'identità prodotto in copia della cui genuinità era lecito dubitare, sia appunto trattandosi di documento in fotocopia sia perché vi si rivelavano diverse anomalie (foto eccessivamente grande, assenza di timbro sulla stessa).
L'attrice ha inoltre fatto richiamo alla circolare ABI , dalla quale derivava la necessità di porre in essere, in sede di identificazione del presentatore di uno dei titoli in questione, alcune operazioni, quali la richiesta di un altro documento munito di fotografia, oltre la carta di identità ovvero l'identificazione del presentatore, ove lo stesso non fosse soggetto conosciuto dalla banca che procede al pagamento, a mezzo di fidefacienti, conosciuti dalla banca, che sottoscrivono il titolo sotto la dicitura “per conoscenza e garanzia”.
Ha infine contestato ogni propria responsabilità o corresponsabilità nella causazione dell'evento dannoso, non potendosi porre a suo carico gli oneri di cui al T.U. in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni (D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, artt. 83 e 84), posto che essa vieta “d'includere nelle corrispondenze ordinarie, in quelle raccomandate e nei pacchi ordinari denaro, oggetti preziosi e carte di valore esigibili al portatore”, e quindi non si riferisce all'assegno di traenza non trasferibile, pagina 5 di 17 che per definizione non costituisce titolo circolante al portatore.
***
La causa è stata istruita con l'acquisizione agli atti dei documenti offerti in comunicazione dalle parti (non risultano esser state ammesse le prove orali dedotte a memoria n.2 da parte attrice), per esser quindi definita con sentenza n.176/2022, con la quale il Tribunale di Bergamo ha respinto la domanda attorea condannando l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite.
Il tribunale di Bergamo, nella sentenza impugnata, ha fatto richiamo, in punto di diritto, la sentenza 12477/18 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che in tema di responsabilità della banca negoziatrice di assegno non trasferibile, , superando il precedente contrato giurisprudenziale, ha affermato che “Ai sensi dell'art. 43, comma II, del R.D. 1736 del 1933 (c.d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell'identificazione del legittimo prenditore del titolo – del pagamento dell'assegno bancari, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per avere essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176 comma II c.c.”.
Ne ha dedotto che l'obbligato deve pertanto ritenersi abilitato a fornire la prova liberatoria che il dedotto inadempimento non gli è imputabile, ovvero non è dovuto a suo fatto e colpa.
Tanto premesso in punto di diritto, il giudice di prime cure ha ritenuto in punto di fatto che l'istituto di credito convenuto avesse fornito prova dell'impossibilità oggettiva della propria e dovuta prestazione o l'esorbitanza di quest'ultima dal parametro dell'ordinaria diligenza. Ciò perché quanto all'assegno di traenza non trasferibile n. 8202022424-11 di € 6.000,00 intestato a ed incassato da soggetto diverso dall'intestatario (vd. sub Persona_1 doc. n. 1 fasc. attoreo) è documentalmente provato che tale titolo di credito era stato posto all'incasso da colui che, in qualità di previa Persona_1 esibizione di documento di identità all'apparenza idoneo (carta d'identità rilasciata dal Comune di Milano), oltre alla tessera sanitaria, aveva provveduto ad aprire presso la convenuta contratto di conto corrente nr. 11277 sottoscrivendolo con la firma di (vd. sub doc. nn.
4-7 fasc. Persona_1 convenuta). Il Tribunale ha in particolare ritenuto che la comparazione visiva tra la firma apposta dal sull'assegno de quo e quella apposta come tale Per_1 sul contratto di conto corrente aperto dal medesimo presso l'istituto bancario previa esibizione, contestualmente alla richiesta di apertura del conto, di carta di identità intestata a con tanto di fotografia, non consentisse al Persona_1 dipendente della banca e ricevente l'assegno di avvedersi della contraffazione, atteso che le firme, aventi grafia del tutto simile, appaiono provenire dalla medesima persona, ossia all'apparenza dall'intestatario dell'assegno Per_1 pagina 6 di 17 , siccome in precedenza identificato con il documento di identità Per_1 consegnato da quest'ultimo all'atto della apertura del conto corrente.
Il giudice di prime cure ha pertanto concluso escludendo che nella specie l'istituto creditizio fosse incorso nella negligenza imputatagli dall'attrice, non potendosi certo richiedere al dipendente bancario una diligenza superiore rispetto a quella impiegata.
***
Avverso la predetta sentenza ha proposto tempestiva impugnazione con tre motivi di gravame , la quale, riproponendo le tesi già sostenute in Parte_1 primo grado e disattese dal Tribunale, ha chiesto che, in riforma della pronuncia appellata, venisse disposta la condanna della banca appellata al risarcimento del danno nell'importo sopra indicato o in quello diverso ritenuto di giustizia.
TE PA SP, costituendosi, ha chiesto respingersi il gravame col favore delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo ed unico motivo di gravame l'appellante, con riferimento al tema della natura contrattuale della responsabilità ex art.43 legge assegno e degli articoli 1218 e 1176 del codice civile, nonché sulla diligenza di TE PA SP, premesso che, secondo il giudice di prime cure, quest'ultima <avrebbe ben identificato il prenditore di un titolo euro 6.000,00, avendo confrontato la firma del appena apposta (trattasi assegno traenza cui sottoscrizione viene vergata in calce innanzi l'operatore) con quella apposta, contestualmente, (sempre 15 07 2014), al momento dell'apertura – apposita c per l'incasso>> ed inoltre <avrebbe ben identificato il prenditore di un titolo euro 6.000,00, avendo confrontato la firma del appena apposta (trattasi assegno traenza cui sottoscrizione viene vergata in calce innanzi l'operatore) con quella apposta, contestualmente, (sempre 15 07 2014), al momento dell'apertura – apposita c per l'incasso>>, afferma che <l'interpretazione del giudicante della prova di andare esente da responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., e quindi anche dalla colpa lieve>> non soltanto sarebbe corrispondente ad < insufficiente>> ma addirittura si porrebbe < del pubblico riSPrmio cui la SC con la sentenza a SSUU n. 14712/07, alla base delle più recenti sentenze sempre a SSUU del 2018, ispirava l'interpretazione della responsabilità contrattuale da “contatto sociale”>>.
L'appellante illustra la propria tesi muovendo dall'analisi della struttura dell'assegno di traenza, affermando che esso < bancario, il quale reca una clausola di non trasferibilità, valido per un limitato periodo di tempo e costituisce un mezzo di pagamento utilizzato per mettere a disposizione di un beneficiario, di cui si ignorano le coordinate bancarie, una somma di denaro.>> e che quindi esso <<è connotato dal fatto che lo stesso è compilato in ogni sua parte eccettuata, come detto, la parte relativa alla firma di traenza e quella di girata>>; aggiunge che <caratteristiche fanno sì che “con l'assegno di traenza, dunque, il presentatore per l'incasso non ha alcuna necessità falsificare titolo, perché può pagina 7 17 limitare l'azione fraudolenta all'apposizione di una firma autografa conforme alle generalità del beneficiario indicati nel titolo con caratteri a stampa. Pertanto, è irrilevante ai fini della valutazione circa la sussistenza della colpa di ., CP_5 l'assenza di segni di contraffazione dell'assegno addotta dall'appellante a prova della diligenza con cui avrebbe espletato l'attività di negoziazione, presentando tale tipologia di assegno soltanto il nome a stampa del beneficiario” (Corte di Appello di Roma n. 1399/2018…)>>. Da ciò consegue, secondo l'appellante, <che gli unici elementi su cui la negoziatrice è in grado di svolgere adeguati controlli sono il titolo e l'identità del soggetto beneficiario>>.
Ciò premesso, l'appellante ne deduce l'illogicità della sentenza impugnata, per aver essa affermato essere “…documentalmente provato che tale titolo di credito” era
“stato posto all'incasso da colui che, in qualità di previa esibizione di Persona_1 documento di identità all'apparenza idoneo (carta d'identità rilasciata dal Comune di Milano), oltre alla tessera sanitaria, aveva provveduto ad aprire presso la convenuta contratto di conto corrente nr. 11277 sottoscrivendolo con la firma di
[...]
”. Per_1
Afferma, infatti, di aver < Parte_1 [...]
che aveva negoziato l'assegno di traenza in questione non era il Per_1 [...] Contr
beneficiario dell'assegno>>: < presentatosi presso Per_1 Per_1 ora TE PA, non era chi affermava di essere, attesa la denuncia sporta dall'effettivo beneficiario del titolo, mai contestata da controparte (cfr. doc. n. 3 in allegato all'atto di citazione).>>. Ciononostante <> impugnata si sarebbe limitata <> aveva provveduto < a chi aveva appena aperto il c/c come , avendolo identificato proprio Persona_1 in relazione all'apertura del conto con un documento d'identità “apparentemente valido” “oltre alla tessera sanitaria”>>.
Osserva tuttavia l'appellante essere circostanza sprovvista di prova <che gli unici elementi su cui la negoziatrice è in grado di svolgere adeguati controlli sono il titolo e l'identità del soggetto beneficiario>>, posto che lo stesso non era stato <>, tanto più in quanto < in atti in copia non>> era risultato>.
Rileva, ancora, di averne posto apertamente in dubbio con la memoria ex art.183 n.1 cpc la genuinità, anche in ragione della presenza di <> emergenti <anche solo dall'esame della copia (foto eccessivamente grande, assenza di timbro sulla stessa)>>, dato assai rilevante anche secondo la stessa giurisprudenza del Tribunale di Bergamo la quale infatti in altro caso analogo ha affermato quanto segue: “Ancora sulle fotografie dei documenti d'identità allegate in atti in copia ( e di cui è stata richiesta migliore produzione) non si rileva il timbro del Comune o della Prefettura che ha rilasciato gli stessi, assenza che ha potuto consentire la sostituzione della fotografia stessa ai fini dell'identificazione dell'illegittimo portatore all'atto dell'incasso” (Tribunale di Bergamo sentenza n. 1521/2019).
L'appellante a ciò aggiunge che, peraltro, la tessera sanitaria non è documento identificativo perché privo di foto e firma (art. 35 D.Lgs. 445/00).
Sostiene, poi, il fatto che l'accredito della somma si sarebbe determinato con pagina 8 di 17 modalità particolari, non corrispondenti a quelle usualmente praticate: < più rileva sono le circostanze d'incasso, del tutto anomale perché contestuali all'incasso dell'assegno (di ben Euro 6.000,00), senza che sia stato effettuato alcun controllo ulteriore oltre alla fotocopia di una carta d'identità>>.
Afferma, quindi, esser privo di rilevanza, ai fini del decidere,<< il fatto che il sedicente operario necessitasse di aprire un c/c per incassare il titolo di ben Euro 6.000,00 e non fosse già in precedenza titolare di un conto corrente per incassare i proventi o i salari della propria attività.>>
Attribuisce, invece, rilievo al fatto, non considerato in sentenza, < prenditore, asseritamente residente a [...],>> aveva aperto < Giovanni, invece che presso una filiale qualunque della propria città>>.
Sottolinea, infine, <> in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure nell'attribuire rilievo all'apparente coincidenza delle due firme del conto corrente e dell'assegno, reso evidente dal fatto che era stata al stesso persona ad aprire il conto corrente e contestualmente, il 15 luglio 2014, a negoziare l'assegno; non poteva infatti essere altrimenti, senza che ciò possa valere a discolpa della banca né a costituire elemento di prova di particolare diligenza a favore dei controlli effettuati sull'identità del prenditore.
Resterebbe pertanto inadempiuta l'obbligazione più importante a carico dell'istituto di credito e, per esso, dei suoi funzionari, quello procedere fin da subito alla corretta identificazione del soggetto che si presenta quale prenditore.
Affermato che quella posta a carico della banca è da ritenersi responsabilità a carattere contrattuale, sotto la specie di responsabilità per contatto qualificato, ha evidenziato i profili di responsabilità della banca negoziatrice nell'ambito dell'espletamento delle dovute verifiche allorquando sia in trattazione un assegno di traenza, così come risultanti all'esito di talune recenti pronunce (Cass. 14/04/2021 n.9842); in tal caso, < cliente non è noto, ma apre il conto contestualmente all'incasso del titolo, il controllo identificativo risulta di per sé affidato alla verifica di dati «extra-cartolari» legati al caso concreto>>
Ciò premesso, osserva l'appellante che se <<è vero che la presentazione di più di un solo documento di identità non impedisce la contraffazione di tutti i documenti presentati,>>, < sedicente prenditore>>. Quindi <attività di controllo della rispondenza persona che presenta il titolo al reale beneficiario non deve basarsi tanto sulla firma traenza apposta sul nel momento sua presentazione, né tantomeno sulle caratteristiche dell''intrinseco' documentale>> dovendosi, invece, < agli standard valutativi presenti nella realtà sociale, costituiti bensì dal controllo e dallo scrupoloso esame dei documenti di identità personale del presentatore da parte della banca negoziatrice, ma soprattutto dall'esame dei sospetti extra-documentali>>. <restando, chiaramente, la necessità (e l'opportunità) di procedere in primis al controllo meticoloso uno dei documenti riconosciuti come tali dall'ordinamento vigente – contenenti pure una rappresentazione «visiva» del loro titolare (carta pagina 9 17 identità, passaporto o patente di guida), la banca dovrebbe successivamente procedere all'acquisizione di ulteriori informazioni, non potendo accontentarsi di identificare il cliente per mezzo di un mero controllo documentale>>. Tenendo presente < positiva effettuazione di un controllo tramite il mero riscontro documentale non esaurisce completamente la tematica, ricadendo nella colpa (cfr. sul punto anche Cass., 7 marzo 2019, n. 6710; Cass., 20 maggio 2019, n. 13568; Cass., 1° luglio 2019, n. 17641: Pres. Genovese;
Rel. Dolmetta)>>
L'appellante aggiunge che secondo Cass., 14 aprile 2021, n. 9842 rilevano < seguenti fattori di sospetto:
i) il soggetto che chiede l'incasso non risulta essere cliente abituale della banca;
ii) l'apertura di un libretto postale e la richiesta di riscossione della somma avvengono in un brevissimo arco temporale e quasi congiuntamente;
iii) l'ufficio postale utilizzato per compiere le operazioni risulta molto distante rispetto all'indirizzo dell'effettivo beneficiario>>
e ne sottolinea la presenza nel caso di specie.
Sostiene, pertanto, che <– da valutare caso per caso – di ulteriori segnali di peso in sé significativo (divergenti da quelli messi in luce dal riscontro di un solo documento di identità), deve mettere in discussione l'esito del controllo e portare a esigere l'effettuazione di ulteriori, più specifici e approfonditi controlli, nonché l'adozione di maggiori cautele.>>.
Nella specie a suo dire, essendo il beneficiario> < con cui l'asserito beneficiario si presenta all'incasso>>, pur costituendo
<>, risulterebbe tuttavia elemento < negoziazione del titolo>>
E così, < volte identificato ed affermato che in presenza di particolari indici di sospetto l'istituto di credito è tenuto a svolgere particolari attività di verifica>>. La Corte di Appello di Roma afferma quindi che “…il controllo dell'identità del soggetto attraverso l'esame della carta di identità e della tessera sanitaria non è sufficiente quando a presentare il titolo sia un soggetto che, non essendo un cliente abituale, non sia stato in precedenza identificato con certezza, non abbia in corso alcun rapporto con la banca e non possa nemmeno dimostrare che l'incasso dell'assegno sia collegato a una specifica attività economica o di riSPrmio;
tale è anche il caso di specie, dove l'apertura del libretto nominativo al riSPrmio è stata occasionata dallo stesso incasso della somma” (Corte d'Appello di Roma sent. n. 1399/2018).
L'appellante ne deduce essere <evidente che si fosse in presenza di circostanze anomale, come un assegno notevole importo ed cliente mai visto e conosciuto>>, e ciononostante TE, agendo <>, aveva aperto <un c appositamente per incassare l'assegno e richiedendo – quell'unica operazione copia di un solo documento, con tutta evidenza contraffatto, in spregio alla nota circolare abi>>. pagina 10 di 17 In seconda battuta l'appellante ripropone la propria tesi secondo cui sarebbe del tutto infondata la tesi (subordinata) di parte appellata secondo cui la spedizione per posta del titolo andrebbe intesa come concausa ex art.1227 del danno, con conseguente corresponsabilità del creditore (questione assorbita dal rigetto della domanda risarcitoria principale).
***
L'appellata ribadisce non esservi prova del fatto che l'assegno n.8202022424-1 intestato a fosse stato incassato da persona diversa da quest'ultimo. Persona_1 Essa assume che, al contrario, la somma portata dall'assegno sarebbe stata pagata all'effettivo intestatario così come indicato nel titolo stesso. Il sig. , che già Per_1 intratteneva regolari rapporti con la Filiale di Sesto San Giovanni 1 dell'allora
[...]
(cfr. doc. n. 5 f.p.g.), a seguito dell'esibizione Controparte_2 dei propri documenti identificativi avrebbe apposto la doppia firma “per traenza” e per girata ove l'assegno era stato presentato per l'incasso (cfr. docc. nn. 6 e 7 f.p.g.). Al momento della presentazione il titolo non sarebbe risultato segnalato come sottratto alla Centrale di Allarme Interbancaria della Banca d'Italia; inoltre non sarebbe stato contestato dalla emittente in stanza di compensazione né al CP_3 momento della richiesta di pagamento. La denuncia di cui al doc. 3 di parte appellante sarebbe stata sporta nel settembre 2014 e, quindi, a distanza di ben due mesi dalla negoziazione ed incasso dell'assegno. L'appellante nulla peraltro avrebbe dedotto quanto a tempi e modi con cui l'assegno sarebbe fuoriuscito dalla sua disponibilità, essendosi essa limitata ad asserire di averlo emesso e che il beneficiario non lo avrebbe mai incassato. non avrebbe inoltre fornito prova neppure del Pt_2 fatto storico della spedizione dell'assegno al presunto “vero” beneficiario né avrebbe fornito prova del fatto che detto assegno fosse stato pagato ad un soggetto non coincidente con il legittimo beneficiario.
Né argomenti utili di prova potrebbero trarsi dal doc.4 di parte appellante, che secondo quest'ultima costituirebbe prova del secondo pagamento, effettuato al vero
. Si tratterebbe, invece, << di un incartamento di provenienza Persona_1 unilaterale denominato “dettaglio pagamento” privo di qualsiasi valenza probatoria in quanto non costituisce né la copia di un titolo di credito, né la contabile di un bonifico>>.
Quanto, poi, alla circolare ABI del 2001 prodotta da parte attrice, l'appellata sostiene di aver sostanzialmente rispettato le prassi operative ivi indicate come opportune in sede di identificazione del presentatore del titolo, essendovi prova che il funzionario della Banca aveva estratto copia del documento d'identità del portatore che, peraltro, era soggetto conosciuto dall'istituto di credito in quanto correntista. Nessuna particolare cautela avrebbe peraltro potuto richiedersi al banchiere in funzione della valutazione della distanza tra il luogo di emissione del titolo e luogo di pagamento in quanto esattamente coincidenti (Sesto San Giovanni), o della distanza tra il luogo ove era situata la filiale richiesta dell'operazione (Sesto San Giovanni) ed il luogo di rilascio del documento d'identità esibito o di residenza del prestatore (Milano).
L'appellata rimarca inoltre il ruolo assunto nella vicenda dalla condotta imprudente pagina 11 di 17 della compagnia assicuratrice la quale non si sarebbe << in alcun modo periziata di verificare l'identità del beneficiario, l'esistenza in capo allo stesso di rapporti di conto corrente su cui poter effettuare direttamente i pagamenti;
né infine si>> sarebbe < alcun modo curata di inviare l'assegno (ammesso e non concesso che>> fosse < effettivamente spedito) a mezzo posta raccomandata e/o assicurata al fine di venire a conoscenza dell'effettiva consegna del plico al legittimo destinatario e, in caso contrario, di denunciare l'asserita fraudolenta sottrazione dello stesso, così ritardando inutilmente la comunicazione anche agli organi della Banca d'Italia preposti ad allertare tutti gli istituti che avrebbero potuto evitare il pagamento.>> << Tali semplici misure ed in particolare i pagamenti a mezzo bonifico ovvero l'invio per posta raccomandata sarebbero stati sufficienti ad evitare il pagamento qui contestato>>, essendo << notorio che >> raccomanda < CP_6 l'utilizzo quantomeno della posta assicurata per spedire, con la garanzia dell'assicurazione, cose di valore, documenti importanti, denaro, oggetti preziosi, titoli o valori>>. Secondo la tesi di parte appellata < venga inviato dal traente al beneficiario senza l'adozione delle opportune cautele viola una regola di diligenza elementare e comporta che l'eventuale danno conseguente al pagamento dell'assegno asseritamente trafugato sia per intero imputabile a tale fatto colposo dell'attrice senza alcun concorso della banca negoziatrice>>, e ciò in quanto <> in tal senso tenuto sarebbe << determinante e di per sé sufficiente a causare l'asserito danno, ovvero>> avrebbe quanto meno < l'aggravio>>. Del resto, con riguardo al regolamento postale, a) il decreto del Ministro delle Poste e Telecomunicazioni 9 aprile 2001, recante "Approvazione delle condizioni generali del servizio postale" prevede all'art. 6 che "per spedire denaro contante e altri valori in genere il mittente è tenuto ad utilizzare gli invii assicurati di cui all'art. 15, dichiarando il relativo valore"; b) la Carta della qualità del servizio pubblico postale, approvata con il successivo decreto ministeriale 26 febbraio 2004, prevede che "l'invio di denaro, preziosi e titoli può avvenire solo con Posta Assicurata, dichiarando il relativo valore"; c) l'art. 12 dell'allegato A alla deliberazione n. 385/13/CONS del 20 giugno 2013 dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni-Agcom, sulle Condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale di , prevede: "Ai fini della spedizione di CP_6 denaro contante, e altri valori, il mittente è tenuto ad utilizzare gli invii assicurati dichiarando il relativo valore e nel rispetto, ove previsto, delle norme di sicurezza vigenti in materia"; d) per la “posta raccomandata" si prevede che il servizio "fornisce al mittente la ricevuta come prova dell'avvenuta spedizione e consente di verificare lo stato di lavorazione e la percorrenza, anche in corso, dell'invio" e per la posta assicurata che il servizio “consente di verificare al mittente e al destinatario lo stato di lavorazione e la percorrenza, anche in corso, dell'invio". In tal modo è possibile seguire il percorso di tali spedizioni online, venendo informati se il plico si trova presso un ufficio postale e quale, se si trova in transito e se è stato o no consegnato al destinatario, consentendo al contempo al mittente di predisporre cautele atte ad evitare il pagamento a soggetto non legittimato.
L'appellata in ogni caso contesta come infondata la pretesa di parte appellante pagina 12 di 17 secondo la quale oltre all'intero importo dell'assegno le spetterebbe la corresponsione degli interessi dal dovuto al saldo.
***
Effettivamente la pretesa risarcitoria avanzata da poggia sul presupposto Pt_2 dell'intervenuta dimostrazione dell'avvenuto incasso dell'assegno indicato in citazione da persona diversa dal destinatario, e tale presupposto non può ritenersi dimostrato sulla base della sola documentazione prodotta (copia assegno, denuncia, documentazione bancaria da cui risulterebbe dimostrato il nuovo pagamento effettuato in favore del beneficiario).
Unipolsai in primo grado ha dedotto sul punto i seguenti capitoli di prova:
1) “Vero che la emetteva l'assegno di traenza Banco Parte_1
Popolare Soc. Coop. n. 8202022424-11 dell'importo di Euro 6.000,00 intestato al Sig. , nato a [...] ed ivi residente in [...], Persona_1 giusti documenti che Le si rammostrano (cfr. doc. 2-3-7)?”;
2) “Vero che con ripetute comunicazioni da parte del legale del Sig. Avv. Per_1
si rendeva noto di non aver mai ricevuto alcun assegno Controparte_7 dell'importo liquidato né di aver incassato la relativa somma (si cfr. doc. 5)?;
3) “Vero che il sig. quando ebbe ad esaminare la copia del titolo di credito che Per_1 avrebbe dovuto ricevere dall'attrice, accertava che le sottoscrizioni apposte sul medesimo erano apocrife, disconoscendo la firma in questione come da documenti che Le si rammostrano (cfr. doc. 3)?”.
Ritiene tuttavia il collegio che l'intervenuto disconoscimento da parte del sig. Per_1 dell'autenticità delle sottoscrizioni apparentemente a suo nome presenti sul titolo - che si vuol dimostrare con le prove orali -, peraltro non accompagnato dal disconoscimento delle identiche sottoscrizioni apposte sul contratto di conto corrente, non possa costituire prova sufficiente dell'allegato avvenuto incasso dell'assegno indicato in citazione da persona diversa dal destinatario, rendendosi necessaria la contestuale dimostrazione di quale sia la sottoscrizione e quale sia l'effigie del vero sig. , che potrebbe esser fornita soltanto mediante produzione e/o Persona_1 esibizione del relativo documento di identità.
Osserva, a tale proposito, il collegio che l'attrice avrebbe agevolmente potuto dimostrare la falsità della carta d'identità prodotta dalla convenuta offrendo in comunicazione copia della carta di identità propria del “vero” : in tal Persona_1 modo sarebbe stato possibile porre a confronto l'effigie di quest'ultimo con quella che appare dalla carta di identità prodotta in fotocopia dalla convenuta e verificarne la corrispondenza. Non avendovi essa provveduto non è possibile affermare con certezza che la persona che appare nella fotografia presente sulla carta di identità prodotta in copia da parte convenuta non è il signor . Persona_1
Rileva in ogni caso il collegio che le anzidette deduzioni istruttorie non sono state riprese e riproposte in atto d'appello e che non consta una specifica censura alla decisione impugnata per non aver il giudice di prime cure dato ingresso alle prove orali dedotte. pagina 13 di 17 ***
La convenuta contesta inoltre esservi prova della spedizione da parte di di Parte_1 lettera recante l'assegno per cui è causa all'indirizzo del signor Persona_1
L'attrice nulla aveva dedotto in proposito nel giudizio di primo grado, posto che il restante capitolo 4 era relativo alla seconda erogazione della somma di denaro (<<4)
“Vero che la provvedeva ad erogare nuovamente l'importo Controparte_8 citato, estinguendo, così, la propria obbligazione risarcitoria nei confronti del signor come da documento che Le si rammostra (cfr. doc. 4)?”>>) Persona_1
***
Entrambe le contestazioni mosse da parte convenuta/appellata sono pertanto fondate. La pretesa attorea non appare pertanto accoglibile, ancor prima di passare all'esame del motivo di gravame, e per tale motivo l'appello deve essere respinto.
***
Ma a tale conclusione si perviene anche ipotizzando la rispondenza al vero dell'intervenuto incasso dell'assegno da persona diversa dal destinatario sig.
[...]
previa stipulazione da parte dello stesso di contratto di conto corrente a Per_1 nome a seguito di esibizione di documento di identità recante la sua Persona_1 effigie e di codice fiscale (tessera sanitaria) e l'avvenuta spedizione del titolo all'indirizzo del sig. . Persona_1
Ciò per le seguenti considerazioni.
***
Antitutto il collegio osserva che non può in linea di principio considerarsi anomala l'apertura di un conto corrente, o di un libretto di deposito, da parte di un soggetto il quale con la banca cui si rivolge non abbia intrattenuto in precedenza rapporti negoziali (cliente occasionale); una siffatta affermazione si risolverebbe infatti nella negazione della libertà negoziale, riconosciuta dall'ordinamento giuridico;
per la medesima considerazione non può costituire ostacolo all'apertura del conto la residenza del richiedente in diverso comune (molteplici essendo le ragioni, lecite e non truffaldine;
che potrebbero giustificare tale decisione); la finalizzazione dell'apertura del conto o del deposito al successivo versamento di un importo portato da assegno di traenza è nella mente del richiedente, che non è tenuto ad estrinsecarla, e non è perciò necessariamente nota all'impiegato cui lo stesso si rivolge per l'apertura del conto;
non è pertanto in ogni caso possibile affermare come anomala l'apertura di un conto corrente o di un libretto di deposito perché effettuata su richiesta di persona che non fosse già in precedenza cliente della banca, o che non fosse in precedenza già residente nel comune ove è ubicata la filiale presso cui intende chiedere l'apertura del conto, o che non si fosse reso disponibile ad esibire l'estratto conto relativo a suoi possibili altri precedenti rapporti di conto corrente.
Quanto, infine, alla richiesta di due documenti di identità recanti entrambi la fotografia del richiedente (come suggerito dalla circolare ABI), trattasi di procedura di identificazione non imposta da alcuna norma di legge.
pagina 14 di 17 La normativa in tema di identificazione personale da parte delle banche e di qualunque intermediario finanziario è costituita dal DM n.142/2006 (“regolamento in materia di obblighi di identificazione e di conservazione delle informazioni per gli intermediari finanziari”) e dal d.lgs n.231/2007 (“attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo”) e, più precisamente,
- dell'art.6 (identificazione diretta) del DM n.142/2006, che recita: “Salvo quanto previsto negli articoli 7[identificazione indiretta} e 8 [identificazione a distanza] del presente regolamento, l'identificazione deve essere effettuata dagli intermediari, anche attraverso il personale incaricato, volta per volta, in presenza del cliente, attraverso un documento valido per l'identificazione. Si considerano validi per l'identificazione i documenti di identità e di riconoscimento di cui agli articoli 1 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445. I clienti forniscono tutte le informazioni necessarie per l'identificazione. All'atto dell'identificazione i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie per l'identificazione dei soggetti per conto dei quali operano. L'identificazione deve essere effettuata all'atto dell'operazione o dell'apertura del rapporto”,
- e dell'art.19 (modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela) del d.lgs. n.231/2007, che così dispone: “l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo è svolta, in presenza del cliente…mediante un documento d'identità non scaduto, tra quelli di cui all'allegato tecnico, prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o al momento in cui è conferito l'incarico di svolgere una prestazione professionale o dell'esecuzione dell'operazione”, con l'ulteriore precisazione che ai sensi del citato allegato tecnico
“sono considerati validi per l'identificazione i documenti d'identità e di riconoscimento di cui agli articoli 1 e 35 del ” DPR n. 445/2000, cioè la carta d'identità e gli altri documenti da considerarsi ad essa equipollenti, tra cui la patente di guida ed il passaporto.
Si riporta, di seguito, il testo del predetto art.19, d.lgs 231/2007:
<<
1. L'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di cui all'articolo 18, avviene sulla base delle modalità di seguito descritte:
a) l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo è svolta, in presenza del cliente, anche attraverso propri dipendenti o collaboratori, mediante un documento d'identità non scaduto, tra quelli di cui all'allegato tecnico, prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o al momento in cui è conferito l'incarico di svolgere una prestazione professionale o dell'esecuzione dell'operazione. Qualora il cliente sia una società o un ente è verificata l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza e sono acquisite le informazioni necessarie per individuare e verificare l'identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l'operazione da svolgere;
b) l'identificazione e la verifica dell'identità del titolare effettivo è effettuata pagina 15 di 17 contestualmente all'identificazione del cliente e impone, per le persone giuridiche, i trust e soggetti giuridici analoghi, l'adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente. Per identificare e verificare l'identità del titolare effettivo i soggetti destinatari di tale obbligo possono decidere di fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo;
c) il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale si attua analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l'ente o la persona tenuta all'identificazione hanno del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, può adottare, con proprio decreto, disposizioni attuative per l'esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1.>>
Atteso il contenuto delle disposizioni normative di cui sopra, e tenuto conto del fatto che l'addebito è relativo ad una condotta negativa, ritiene il collegio che l'omessa richiesta di un secondo documento di identificazione non possa assurgere ad elemento di dimostrazione dell'anomalia dell'operazione.
Conclusivamente, é pacifico che l'ufficio bancario abbia controllato l'identità del richiedente, all'atto dell'apertura del contratto di conto corrente, mediante confronto tra le relative sembianze e quelle della fotografia annessa al documento di identità; ritiene poi il collegio esser generica la contestazione mossa da parte attrice/appellante in ordine alla genuinità del documento di identità prodotto dalla convenuta/appellata (contrariamente rispetto a quanto sostenuto dalla nella copia fotostatica della Pt_2 carta di identità risulta presente il timbro, seppur non chiaramente visibile data la non buona qualità della fotocopiatura;
non è stata prodotta agli atti la carta di identità del vero signor , che avrebbe reso possibile il confronto tra la sua effigie e Persona_1 quella che risulta dal doc. 6 di parte appellata), deve ritenersi adeguata la diligenza prestata ai fini dell'apertura del conto corrente di corrispondenza..
Una volta accertata la regolarità dell'apertura del contratto di conto corrente non vi era più alcun ostacolo all'accredito su quest'ultimo della somma portata dall'assegno di traenza, la cui sottoscrizione ad opera del richiedente veniva a corrispondere a quella risultante dal documento di identità e dallo specimen formatosi sulla base di quest'ultimo e della sottoscrizione del neo-correntista. Non ravvisandosi in ciò alcun profilo di anomalia, neppure con riferimento al fatto che l'accredito ebbe luogo nella medesima data di apertura del c/c (tale circostanza non equivale alla dedotta, ma indimostrata, contestualità delle due operazioni), deve trovare conferma il giudizio espresso dal tribunale nel senso dell'insussistenza di qualsiasi responsabilità al riguardo della società appellata TE PA SP.
pagina 16 di 17 La sentenza impugnata n.176/2022 del Tribunale di Bergamo va pertanto integralmente confermata.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla società appellata le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità a quanto esposto nella nota spese di parte appellata, redatta sulla base dei criteri di cui alla tabella approvata con decreto ministeriale 147/2022 (scaglione di valore dichiarato da euro 5200,01 sino ad euro 26000,00).
Atteso il rigetto integrale del gravame, va disposta a carico dell'appellante la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando: respinge l'appello avverso l'impugnata sentenza n.176/2022 del tribunale di Bergamo.
Condanna la società appellante a rimborsare alla società appellata le spese del grado, che si liquidano in complessivi euro 2.906,00 per compenso professionale tabellare, di cui euro 567,00 per la “fase di studio”, euro 461,00 per la “fase introduttiva” euro 922,00 per “fase trattazione” ed euro 956,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario (15% su compenso totale) ed accessori di legge.
Con duplicazione del contributo unificato a carico di parte appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 1 ottobre 2025
IL PRESIDENTE EST.
PE MA
pagina 17 di 17
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: Sent. N.
Dott. PE MA Presidente rel. Cron. N.
Dott. Cesare Massetti Consigliere Rep. N.
Dott. Maura Mancini Consigliere R. Gen. N. 366/2022
Camp. Civ. N. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 366/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 31/03/2022 e posta in decisione all'udienza collegiale dell'11/06/2025
d a
con l'avv. Patrizia Cicero, del foro di Parte_1
Milano OGGETTO:
(deposito APPELLANTE CP_1
, cassetta di c o n t r o sicurezza, apertura di credito bancario)
INTESA SANPAOLO SPA,., con il patrocinio dell'avv. Flavio Garrone, del foro di Bergamo
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo pubblicata in data 27/01/2022 n..176/2022
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Brescia, in riforma della sentenza oggetto di impugnazione, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e deduzione sia di merito che istruttoria: - In via principale e nel merito: Accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta per aver monetizzato l'assegno di cui è causa in palese violazione dell'art. 43 L.A. e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 176/2022 emessa dal Tribunale di Bergamo, in pagina 1 di 17 persona del Dott. Verzeni, condannarla in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di Euro 6.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, per i motivi di cui in narrativa. Con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri di legge.”
Per parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte adìta, contrariis reiectis, così giudicare.
Nel merito:
1) in via principale: per tutti i motivi di cui in atti, respingere l'appello avversario in quanto infondato sia in fatto che in diritto, nonché tutte le domande ed eccezioni ex adverso svolte con conseguente integrale conferma della sentenza di prime cure del Tribunale di Bergamo dr. Luca Verzeni n. 176/2022 pubblicata il 27.1.2022 e non notificata;
2) in via subordinata: nella denegata e veramente non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, del gravame avversario, dichiarare responsabile in via esclusiva o quantomeno in Parte_1 concorso con l'odierna deducente ai sensi degli artt. 1227 e 2056 cod. civ. degli asseriti e contestati danni e conseguentemente, respingere le domande dalla stessa promosse nei confronti di TE PA S.p.A. o ridurre il risarcimento richiesto in misura proporzionale alle risultanze dell'istruttoria.
3) In ogni caso: vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con rimborso forfettario generale, contributo previdenziale c.n.a., Iva ex lege nonché rifusione integrale delle eventuali spese di c.t.u. / c.t.p.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ha convenuto in giudizio la società Parte_1
poi innanzi al Controparte_2 Controparte_3 Tribunale di Bergamo, offrendo in comunicazione (per quanto qui rileva) i seguenti documenti: copia assegno girato per l'incasso (doc.2); copia denuncia Persona_1
- querela (doc.3); copia secondo pagamento (doc.4), Persona_1 Persona_1 ed esponendo in linea di fatto: che nell'ambito della propria attività, per la liquidazione delle polizze e per il pagamento degli importi spettanti a titolo di risarcimento dei danni agli aventi diritto, l'attrice si avvaleva e si avvale dei servizi bancari di Banco Popolare, oggi Banco BPM S.p.A.; che in particolare la banca, su mandato dell'attrice, che provvede anche a costituire la relativa provvista, emette, di volta in volta, in favore degli aventi diritto, gli assegni bancari muniti di clausola “NON TRASFERIBILE” dell'importo corrispondente a quanto liquidato, sui quali, al momento dell'incasso, gli stessi intestatari, dopo averli ricevuti via posta, sono tenuti ad apporre la propria sottoscrizione “per traenza” e “per pagina 2 di 17 girata”; che nel caso in esame, l'attrice, nell'ambito dell'attività liquidativa, provvedeva a far emettere, con le modalità sopra indicate, l'assegno di traenza non trasferibile n. 8202022424 - 11 emesso in data 04/07/2014, intestato al Sig. , Persona_1 dell'importo di Euro 6.000,00, tratto su Banco Popolare, oggi Banco BPM S.p.A. per conto di (doc.2) Parte_1 che l'intestatario, tuttavia, con ripetute comunicazioni, rendeva noto all'Ispettorato Sinistri dell'attrice territorialmente competente di non aver mai ricevuto nessun assegno portante l'importo liquidato e, tantomeno, di aver mai incassato la relativa somma;
che, conseguentemente, l'attrice dava corso alle opportune verifiche contabili ed accertava che il destinatario del predetto assegno non aveva ricevuto il pagamento oggetto dell'assegno di traenza. In particolare, il Sig. , appreso l'esito delle Per_1 ricerche effettuate dall'attrice, non solo negava di aver mai compiuto detta operazione ma, non appena avuta la possibilità di esaminare, in copia, il titolo di credito che avrebbe dovuto ricevere, accertava che la sottoscrizione apposta sul medesimo assegno, al momento della negoziazione, sia per traenza che per girata, era apocrifa, in quanto non corrispondente a quella che la stessa era solita vergare e, pertanto, sporgeva la relativa denuncia – querela (doc.3); che l'assegno di cui sopra risulta negoziato presso una filiale di
[...]
(ora , oggi convenuta;
Controparte_2 Controparte_3 che parte attrice, quindi, essendo rimasta inadempiente nei confronti dell'intestatario del predetto titolo, sebbene per fatto non imputabile a se stessa, provvedeva ad eseguire un secondo pagamento per l'importo citato, estinguendo, così, la propria obbligazione nei confronti dell'avente diritto (doc.4).
Tanto premesso, l'attrice, attribuendo la responsabilità per il pregiudizio subito < concorso causale costituito, da un lato, dalla condotta dolosa e gravemente illecita, tanto da essere riconducibile alle note fattispecie criminali dei delitti di furto, truffa e falso, perpetrata da ignoti;
dall'altro, dalla condotta gravemente colposa, per negligenza e imprudenza, del personale dell'agenzia dell'istituto di credito già citato, per aver ingiustificatamente negoziato e pagato allo sportello un assegno non trasferibile, e per aver omesso di prestare la dovuta accortezza e diligenza nell'identificazione del presentatore dello stesso, risultato poi diverso dall'effettivo beneficiario, violando così specifiche disposizioni normative, quali quelle contenute nell'art. 43, R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736.>>, ha affermato doversi riconoscere nella specie la responsabilità della banca convenuta per la inesatta negoziazione degli assegni di traenza non trasferibili.
Imputando quindi alla banca convenuta il rischio dell'irregolare pagamento del titolo, in conformità al disposto di cui all'art. 43 legge assegni (r.d. 1736/33), per il quale “la banca, ove paghi a persona diversa dal legittimato, non è liberata della propria obbligazione, finché non ripeta il pagamento al prenditore esattamente individuato (o al banchiere giratario per l'incasso), e tanto a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sulla identificazione di chi abbia presentato il pagina 3 di 17 titolo (…)”
TE PA SP (incorporante a sua volta incorporante CP_3 CP_4 aveva infatti pagato l'assegno non trasferibile in favore di soggetto diverso dall'effettivo beneficiario;
essa pertanto non poteva ritenersi liberata dalla originaria obbligazione, e ciò anche nel caso di colpa lieve nell'errore sulla identificazione del prenditore.
L'attrice pertanto concludeva: < opportuna declaratoria, anche in ordine alla responsabilità della convenuta, condannarla, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di Euro 6.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, per i motivi di cui in narrativa”. Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa, oltre I.V.A., C.P.A. e altri oneri come per legge.>>.
***
costituendosi in giudizio, ed offrendo in comunicazione (per quanto Controparte_3 qui rileva) i seguenti documenti: copia assegno n. 8202022424-1 (doc. 4); contratto di conto corrente Quibi n. 11277 (doc.5); documenti identificativi sig. (doc.6); Per_1 distinta versamento assegno n. 8202022424-1 (doc.7) ha replicato affermando in fatto: che, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, l'assegno era stato pagato all'effettivo intestatario, risultando alla convenuta che lo stesso già intrattenesse regolari rapporti con la Filiale di Sesto San Giovanni 1 dell'allora
[...] (doc. n. 5) ed avesse apposto la doppia firma “per Controparte_2 traenza” e per girata ove l'assegno era stato presentato per l'incasso a seguito dell'esibizione dei propri documenti identificativi (docc. n. 6 e 7); che il titolo al momento della presentazione non era segnalato alla Centrale di Allarme Interbancaria della Banca d'Italia come sottratto né era stato contestato dalla Banca emittente in stanza di compensazione né al momento della richiesta di pagamento che la parte attrice non aveva fornito prova della spedizione dell'assegno; che in ogni caso essa convenuta non poteva esser ritenuta responsabile dell'eventuale pagamento dell'assegno a persona diversa dal sig. , posto che sulla base di Per_1 quanto statuito nella recente pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte del 21.05.2018 n. 12477: “ai sensi dell'art. 43 r.d. n. 1736/1933 (c.d. legge assegni) la Banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile per avere assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176 c. 2 c.c.”., posto che essa convenuta avrebbe dimostrato documentalmente la diligenza con la quale aveva provveduto a far incassare l'assegno in contestazione da colui che si è appalesato (documenti alla mano) come il legittimo pagina 4 di 17 intestatario del conto;
che, infatti, nel luglio 2014 il sig. aveva aperto presso la filiale di Sesto S. Per_1 Giovanni il conto corrente QUIBI n. 11277, previa identificazione ed esibizione di documento d'identità e codice fiscale, nonché rilascio dei propri recapiti ed abbia poi versato l'assegno in contestazione su tale conto
Tanto premesso in punto di fatto, la convenuta, per quanto qui rileva, ha affermato di non poter essere tenuta responsabile di alcunché, in relazione al suo operato nella negoziazione dell'assegno: né nell'attività di identificazione del cliente, né nell'esame del titolo di credito esibitole e versato sul rapporto intestato al portatore, né nel successivo accredito e pagamento della relativa somma, avendo essa in tutti i casi oggetto di giudizio posto in essere ogni cautela legittimamente esigibile e dovendosi quindi giudicare l'inadempimento attribuitole – ove ritenuto sussistente – come determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore.
In diritto la convenuta ha affermato essere ormai jus receptum che la responsabilità
La convenuta ha pertanto concluso per il rigetto delle domande attoree col favore delle spese.
***
Concessi i richiesti termini per memorie integrative ex art.183, 6° comma, cpc, con la prima memoria la parte attrice, replicando all'assunto di parte convenuta di aver corrisposto l'importo di Euro 6.000,00 ad un suo cliente ben identificandolo, ha affermato che, al contrario, dalla documentazione sarebbe emerso che sedicente sign.
, come tale presentatosi agli sportelli della filiale di Sesto San Giovanni con un Per_1 assegno risarcitorio assicurativo, non era cliente noto. Egli, infatti, infatti, apriva il conto corrente contestualmente all'incasso in data 15/07/2014, senza procedere ad alcun'altra operazione. Ma soprattutto veniva identificato solo mediante un solo documento d'identità prodotto in copia della cui genuinità era lecito dubitare, sia appunto trattandosi di documento in fotocopia sia perché vi si rivelavano diverse anomalie (foto eccessivamente grande, assenza di timbro sulla stessa).
L'attrice ha inoltre fatto richiamo alla circolare ABI , dalla quale derivava la necessità di porre in essere, in sede di identificazione del presentatore di uno dei titoli in questione, alcune operazioni, quali la richiesta di un altro documento munito di fotografia, oltre la carta di identità ovvero l'identificazione del presentatore, ove lo stesso non fosse soggetto conosciuto dalla banca che procede al pagamento, a mezzo di fidefacienti, conosciuti dalla banca, che sottoscrivono il titolo sotto la dicitura “per conoscenza e garanzia”.
Ha infine contestato ogni propria responsabilità o corresponsabilità nella causazione dell'evento dannoso, non potendosi porre a suo carico gli oneri di cui al T.U. in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni (D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, artt. 83 e 84), posto che essa vieta “d'includere nelle corrispondenze ordinarie, in quelle raccomandate e nei pacchi ordinari denaro, oggetti preziosi e carte di valore esigibili al portatore”, e quindi non si riferisce all'assegno di traenza non trasferibile, pagina 5 di 17 che per definizione non costituisce titolo circolante al portatore.
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La causa è stata istruita con l'acquisizione agli atti dei documenti offerti in comunicazione dalle parti (non risultano esser state ammesse le prove orali dedotte a memoria n.2 da parte attrice), per esser quindi definita con sentenza n.176/2022, con la quale il Tribunale di Bergamo ha respinto la domanda attorea condannando l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite.
Il tribunale di Bergamo, nella sentenza impugnata, ha fatto richiamo, in punto di diritto, la sentenza 12477/18 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che in tema di responsabilità della banca negoziatrice di assegno non trasferibile, , superando il precedente contrato giurisprudenziale, ha affermato che “Ai sensi dell'art. 43, comma II, del R.D. 1736 del 1933 (c.d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell'identificazione del legittimo prenditore del titolo – del pagamento dell'assegno bancari, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per avere essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176 comma II c.c.”.
Ne ha dedotto che l'obbligato deve pertanto ritenersi abilitato a fornire la prova liberatoria che il dedotto inadempimento non gli è imputabile, ovvero non è dovuto a suo fatto e colpa.
Tanto premesso in punto di diritto, il giudice di prime cure ha ritenuto in punto di fatto che l'istituto di credito convenuto avesse fornito prova dell'impossibilità oggettiva della propria e dovuta prestazione o l'esorbitanza di quest'ultima dal parametro dell'ordinaria diligenza. Ciò perché quanto all'assegno di traenza non trasferibile n. 8202022424-11 di € 6.000,00 intestato a ed incassato da soggetto diverso dall'intestatario (vd. sub Persona_1 doc. n. 1 fasc. attoreo) è documentalmente provato che tale titolo di credito era stato posto all'incasso da colui che, in qualità di previa Persona_1 esibizione di documento di identità all'apparenza idoneo (carta d'identità rilasciata dal Comune di Milano), oltre alla tessera sanitaria, aveva provveduto ad aprire presso la convenuta contratto di conto corrente nr. 11277 sottoscrivendolo con la firma di (vd. sub doc. nn.
4-7 fasc. Persona_1 convenuta). Il Tribunale ha in particolare ritenuto che la comparazione visiva tra la firma apposta dal sull'assegno de quo e quella apposta come tale Per_1 sul contratto di conto corrente aperto dal medesimo presso l'istituto bancario previa esibizione, contestualmente alla richiesta di apertura del conto, di carta di identità intestata a con tanto di fotografia, non consentisse al Persona_1 dipendente della banca e ricevente l'assegno di avvedersi della contraffazione, atteso che le firme, aventi grafia del tutto simile, appaiono provenire dalla medesima persona, ossia all'apparenza dall'intestatario dell'assegno Per_1 pagina 6 di 17 , siccome in precedenza identificato con il documento di identità Per_1 consegnato da quest'ultimo all'atto della apertura del conto corrente.
Il giudice di prime cure ha pertanto concluso escludendo che nella specie l'istituto creditizio fosse incorso nella negligenza imputatagli dall'attrice, non potendosi certo richiedere al dipendente bancario una diligenza superiore rispetto a quella impiegata.
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Avverso la predetta sentenza ha proposto tempestiva impugnazione con tre motivi di gravame , la quale, riproponendo le tesi già sostenute in Parte_1 primo grado e disattese dal Tribunale, ha chiesto che, in riforma della pronuncia appellata, venisse disposta la condanna della banca appellata al risarcimento del danno nell'importo sopra indicato o in quello diverso ritenuto di giustizia.
TE PA SP, costituendosi, ha chiesto respingersi il gravame col favore delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo ed unico motivo di gravame l'appellante, con riferimento al tema della natura contrattuale della responsabilità ex art.43 legge assegno e degli articoli 1218 e 1176 del codice civile, nonché sulla diligenza di TE PA SP, premesso che, secondo il giudice di prime cure, quest'ultima <avrebbe ben identificato il prenditore di un titolo euro 6.000,00, avendo confrontato la firma del appena apposta (trattasi assegno traenza cui sottoscrizione viene vergata in calce innanzi l'operatore) con quella apposta, contestualmente, (sempre 15 07 2014), al momento dell'apertura – apposita c per l'incasso>> ed inoltre <avrebbe ben identificato il prenditore di un titolo euro 6.000,00, avendo confrontato la firma del appena apposta (trattasi assegno traenza cui sottoscrizione viene vergata in calce innanzi l'operatore) con quella apposta, contestualmente, (sempre 15 07 2014), al momento dell'apertura – apposita c per l'incasso>>, afferma che <l'interpretazione del giudicante della prova di andare esente da responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., e quindi anche dalla colpa lieve>> non soltanto sarebbe corrispondente ad < insufficiente>> ma addirittura si porrebbe < del pubblico riSPrmio cui la SC con la sentenza a SSUU n. 14712/07, alla base delle più recenti sentenze sempre a SSUU del 2018, ispirava l'interpretazione della responsabilità contrattuale da “contatto sociale”>>.
L'appellante illustra la propria tesi muovendo dall'analisi della struttura dell'assegno di traenza, affermando che esso < bancario, il quale reca una clausola di non trasferibilità, valido per un limitato periodo di tempo e costituisce un mezzo di pagamento utilizzato per mettere a disposizione di un beneficiario, di cui si ignorano le coordinate bancarie, una somma di denaro.>> e che quindi esso <<è connotato dal fatto che lo stesso è compilato in ogni sua parte eccettuata, come detto, la parte relativa alla firma di traenza e quella di girata>>; aggiunge che <caratteristiche fanno sì che “con l'assegno di traenza, dunque, il presentatore per l'incasso non ha alcuna necessità falsificare titolo, perché può pagina 7 17 limitare l'azione fraudolenta all'apposizione di una firma autografa conforme alle generalità del beneficiario indicati nel titolo con caratteri a stampa. Pertanto, è irrilevante ai fini della valutazione circa la sussistenza della colpa di ., CP_5 l'assenza di segni di contraffazione dell'assegno addotta dall'appellante a prova della diligenza con cui avrebbe espletato l'attività di negoziazione, presentando tale tipologia di assegno soltanto il nome a stampa del beneficiario” (Corte di Appello di Roma n. 1399/2018…)>>. Da ciò consegue, secondo l'appellante, <che gli unici elementi su cui la negoziatrice è in grado di svolgere adeguati controlli sono il titolo e l'identità del soggetto beneficiario>>.
Ciò premesso, l'appellante ne deduce l'illogicità della sentenza impugnata, per aver essa affermato essere “…documentalmente provato che tale titolo di credito” era
“stato posto all'incasso da colui che, in qualità di previa esibizione di Persona_1 documento di identità all'apparenza idoneo (carta d'identità rilasciata dal Comune di Milano), oltre alla tessera sanitaria, aveva provveduto ad aprire presso la convenuta contratto di conto corrente nr. 11277 sottoscrivendolo con la firma di
[...]
”. Per_1
Afferma, infatti, di aver < Parte_1 [...]
che aveva negoziato l'assegno di traenza in questione non era il Per_1 [...] Contr
beneficiario dell'assegno>>: < presentatosi presso Per_1 Per_1 ora TE PA, non era chi affermava di essere, attesa la denuncia sporta dall'effettivo beneficiario del titolo, mai contestata da controparte (cfr. doc. n. 3 in allegato all'atto di citazione).>>. Ciononostante <> impugnata si sarebbe limitata <> aveva provveduto < a chi aveva appena aperto il c/c come , avendolo identificato proprio Persona_1 in relazione all'apertura del conto con un documento d'identità “apparentemente valido” “oltre alla tessera sanitaria”>>.
Osserva tuttavia l'appellante essere circostanza sprovvista di prova <che gli unici elementi su cui la negoziatrice è in grado di svolgere adeguati controlli sono il titolo e l'identità del soggetto beneficiario>>, posto che lo stesso non era stato <>, tanto più in quanto < in atti in copia non>> era risultato
Rileva, ancora, di averne posto apertamente in dubbio con la memoria ex art.183 n.1 cpc la genuinità, anche in ragione della presenza di <> emergenti <anche solo dall'esame della copia (foto eccessivamente grande, assenza di timbro sulla stessa)>>, dato assai rilevante anche secondo la stessa giurisprudenza del Tribunale di Bergamo la quale infatti in altro caso analogo ha affermato quanto segue: “Ancora sulle fotografie dei documenti d'identità allegate in atti in copia ( e di cui è stata richiesta migliore produzione) non si rileva il timbro del Comune o della Prefettura che ha rilasciato gli stessi, assenza che ha potuto consentire la sostituzione della fotografia stessa ai fini dell'identificazione dell'illegittimo portatore all'atto dell'incasso” (Tribunale di Bergamo sentenza n. 1521/2019).
L'appellante a ciò aggiunge che, peraltro, la tessera sanitaria non è documento identificativo perché privo di foto e firma (art. 35 D.Lgs. 445/00).
Sostiene, poi, il fatto che l'accredito della somma si sarebbe determinato con pagina 8 di 17 modalità particolari, non corrispondenti a quelle usualmente praticate: < più rileva sono le circostanze d'incasso, del tutto anomale perché contestuali all'incasso dell'assegno (di ben Euro 6.000,00), senza che sia stato effettuato alcun controllo ulteriore oltre alla fotocopia di una carta d'identità>>.
Afferma, quindi, esser privo di rilevanza, ai fini del decidere,<< il fatto che il sedicente operario necessitasse di aprire un c/c per incassare il titolo di ben Euro 6.000,00 e non fosse già in precedenza titolare di un conto corrente per incassare i proventi o i salari della propria attività.>>
Attribuisce, invece, rilievo al fatto, non considerato in sentenza, < prenditore, asseritamente residente a [...],>> aveva aperto < Giovanni, invece che presso una filiale qualunque della propria città>>.
Sottolinea, infine, <> in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure nell'attribuire rilievo all'apparente coincidenza delle due firme del conto corrente e dell'assegno, reso evidente dal fatto che era stata al stesso persona ad aprire il conto corrente e contestualmente, il 15 luglio 2014, a negoziare l'assegno; non poteva infatti essere altrimenti, senza che ciò possa valere a discolpa della banca né a costituire elemento di prova di particolare diligenza a favore dei controlli effettuati sull'identità del prenditore.
Resterebbe pertanto inadempiuta l'obbligazione più importante a carico dell'istituto di credito e, per esso, dei suoi funzionari, quello procedere fin da subito alla corretta identificazione del soggetto che si presenta quale prenditore.
Affermato che quella posta a carico della banca è da ritenersi responsabilità a carattere contrattuale, sotto la specie di responsabilità per contatto qualificato, ha evidenziato i profili di responsabilità della banca negoziatrice nell'ambito dell'espletamento delle dovute verifiche allorquando sia in trattazione un assegno di traenza, così come risultanti all'esito di talune recenti pronunce (Cass. 14/04/2021 n.9842); in tal caso, < cliente non è noto, ma apre il conto contestualmente all'incasso del titolo, il controllo identificativo risulta di per sé affidato alla verifica di dati «extra-cartolari» legati al caso concreto>>
Ciò premesso, osserva l'appellante che se <<è vero che la presentazione di più di un solo documento di identità non impedisce la contraffazione di tutti i documenti presentati,>>, < sedicente prenditore>>. Quindi <attività di controllo della rispondenza persona che presenta il titolo al reale beneficiario non deve basarsi tanto sulla firma traenza apposta sul nel momento sua presentazione, né tantomeno sulle caratteristiche dell''intrinseco' documentale>> dovendosi, invece, < agli standard valutativi presenti nella realtà sociale, costituiti bensì dal controllo e dallo scrupoloso esame dei documenti di identità personale del presentatore da parte della banca negoziatrice, ma soprattutto dall'esame dei sospetti extra-documentali>>. <restando, chiaramente, la necessità (e l'opportunità) di procedere in primis al controllo meticoloso uno dei documenti riconosciuti come tali dall'ordinamento vigente – contenenti pure una rappresentazione «visiva» del loro titolare (carta pagina 9 17 identità, passaporto o patente di guida), la banca dovrebbe successivamente procedere all'acquisizione di ulteriori informazioni, non potendo accontentarsi di identificare il cliente per mezzo di un mero controllo documentale>>. Tenendo presente < positiva effettuazione di un controllo tramite il mero riscontro documentale non esaurisce completamente la tematica, ricadendo nella colpa (cfr. sul punto anche Cass., 7 marzo 2019, n. 6710; Cass., 20 maggio 2019, n. 13568; Cass., 1° luglio 2019, n. 17641: Pres. Genovese;
Rel. Dolmetta)>>
L'appellante aggiunge che secondo Cass., 14 aprile 2021, n. 9842 rilevano < seguenti fattori di sospetto:
i) il soggetto che chiede l'incasso non risulta essere cliente abituale della banca;
ii) l'apertura di un libretto postale e la richiesta di riscossione della somma avvengono in un brevissimo arco temporale e quasi congiuntamente;
iii) l'ufficio postale utilizzato per compiere le operazioni risulta molto distante rispetto all'indirizzo dell'effettivo beneficiario>>
e ne sottolinea la presenza nel caso di specie.
Sostiene, pertanto, che <– da valutare caso per caso – di ulteriori segnali di peso in sé significativo (divergenti da quelli messi in luce dal riscontro di un solo documento di identità), deve mettere in discussione l'esito del controllo e portare a esigere l'effettuazione di ulteriori, più specifici e approfonditi controlli, nonché l'adozione di maggiori cautele.>>.
Nella specie a suo dire, essendo il beneficiario
<>, risulterebbe tuttavia elemento < negoziazione del titolo>>
E così, < volte identificato ed affermato che in presenza di particolari indici di sospetto l'istituto di credito è tenuto a svolgere particolari attività di verifica>>. La Corte di Appello di Roma afferma quindi che “…il controllo dell'identità del soggetto attraverso l'esame della carta di identità e della tessera sanitaria non è sufficiente quando a presentare il titolo sia un soggetto che, non essendo un cliente abituale, non sia stato in precedenza identificato con certezza, non abbia in corso alcun rapporto con la banca e non possa nemmeno dimostrare che l'incasso dell'assegno sia collegato a una specifica attività economica o di riSPrmio;
tale è anche il caso di specie, dove l'apertura del libretto nominativo al riSPrmio è stata occasionata dallo stesso incasso della somma” (Corte d'Appello di Roma sent. n. 1399/2018).
L'appellante ne deduce essere <evidente che si fosse in presenza di circostanze anomale, come un assegno notevole importo ed cliente mai visto e conosciuto>>, e ciononostante TE, agendo <>, aveva aperto <un c appositamente per incassare l'assegno e richiedendo – quell'unica operazione copia di un solo documento, con tutta evidenza contraffatto, in spregio alla nota circolare abi>>. pagina 10 di 17 In seconda battuta l'appellante ripropone la propria tesi secondo cui sarebbe del tutto infondata la tesi (subordinata) di parte appellata secondo cui la spedizione per posta del titolo andrebbe intesa come concausa ex art.1227 del danno, con conseguente corresponsabilità del creditore (questione assorbita dal rigetto della domanda risarcitoria principale).
***
L'appellata ribadisce non esservi prova del fatto che l'assegno n.8202022424-1 intestato a fosse stato incassato da persona diversa da quest'ultimo. Persona_1 Essa assume che, al contrario, la somma portata dall'assegno sarebbe stata pagata all'effettivo intestatario così come indicato nel titolo stesso. Il sig. , che già Per_1 intratteneva regolari rapporti con la Filiale di Sesto San Giovanni 1 dell'allora
[...]
(cfr. doc. n. 5 f.p.g.), a seguito dell'esibizione Controparte_2 dei propri documenti identificativi avrebbe apposto la doppia firma “per traenza” e per girata ove l'assegno era stato presentato per l'incasso (cfr. docc. nn. 6 e 7 f.p.g.). Al momento della presentazione il titolo non sarebbe risultato segnalato come sottratto alla Centrale di Allarme Interbancaria della Banca d'Italia; inoltre non sarebbe stato contestato dalla emittente in stanza di compensazione né al CP_3 momento della richiesta di pagamento. La denuncia di cui al doc. 3 di parte appellante sarebbe stata sporta nel settembre 2014 e, quindi, a distanza di ben due mesi dalla negoziazione ed incasso dell'assegno. L'appellante nulla peraltro avrebbe dedotto quanto a tempi e modi con cui l'assegno sarebbe fuoriuscito dalla sua disponibilità, essendosi essa limitata ad asserire di averlo emesso e che il beneficiario non lo avrebbe mai incassato. non avrebbe inoltre fornito prova neppure del Pt_2 fatto storico della spedizione dell'assegno al presunto “vero” beneficiario né avrebbe fornito prova del fatto che detto assegno fosse stato pagato ad un soggetto non coincidente con il legittimo beneficiario.
Né argomenti utili di prova potrebbero trarsi dal doc.4 di parte appellante, che secondo quest'ultima costituirebbe prova del secondo pagamento, effettuato al vero
. Si tratterebbe, invece, << di un incartamento di provenienza Persona_1 unilaterale denominato “dettaglio pagamento” privo di qualsiasi valenza probatoria in quanto non costituisce né la copia di un titolo di credito, né la contabile di un bonifico>>.
Quanto, poi, alla circolare ABI del 2001 prodotta da parte attrice, l'appellata sostiene di aver sostanzialmente rispettato le prassi operative ivi indicate come opportune in sede di identificazione del presentatore del titolo, essendovi prova che il funzionario della Banca aveva estratto copia del documento d'identità del portatore che, peraltro, era soggetto conosciuto dall'istituto di credito in quanto correntista. Nessuna particolare cautela avrebbe peraltro potuto richiedersi al banchiere in funzione della valutazione della distanza tra il luogo di emissione del titolo e luogo di pagamento in quanto esattamente coincidenti (Sesto San Giovanni), o della distanza tra il luogo ove era situata la filiale richiesta dell'operazione (Sesto San Giovanni) ed il luogo di rilascio del documento d'identità esibito o di residenza del prestatore (Milano).
L'appellata rimarca inoltre il ruolo assunto nella vicenda dalla condotta imprudente pagina 11 di 17 della compagnia assicuratrice la quale non si sarebbe << in alcun modo periziata di verificare l'identità del beneficiario, l'esistenza in capo allo stesso di rapporti di conto corrente su cui poter effettuare direttamente i pagamenti;
né infine si>> sarebbe < alcun modo curata di inviare l'assegno (ammesso e non concesso che>> fosse < effettivamente spedito) a mezzo posta raccomandata e/o assicurata al fine di venire a conoscenza dell'effettiva consegna del plico al legittimo destinatario e, in caso contrario, di denunciare l'asserita fraudolenta sottrazione dello stesso, così ritardando inutilmente la comunicazione anche agli organi della Banca d'Italia preposti ad allertare tutti gli istituti che avrebbero potuto evitare il pagamento.>> << Tali semplici misure ed in particolare i pagamenti a mezzo bonifico ovvero l'invio per posta raccomandata sarebbero stati sufficienti ad evitare il pagamento qui contestato>>, essendo << notorio che >> raccomanda < CP_6 l'utilizzo quantomeno della posta assicurata per spedire, con la garanzia dell'assicurazione, cose di valore, documenti importanti, denaro, oggetti preziosi, titoli o valori>>. Secondo la tesi di parte appellata < venga inviato dal traente al beneficiario senza l'adozione delle opportune cautele viola una regola di diligenza elementare e comporta che l'eventuale danno conseguente al pagamento dell'assegno asseritamente trafugato sia per intero imputabile a tale fatto colposo dell'attrice senza alcun concorso della banca negoziatrice>>, e ciò in quanto <> in tal senso tenuto sarebbe << determinante e di per sé sufficiente a causare l'asserito danno, ovvero>> avrebbe quanto meno < l'aggravio>>. Del resto, con riguardo al regolamento postale, a) il decreto del Ministro delle Poste e Telecomunicazioni 9 aprile 2001, recante "Approvazione delle condizioni generali del servizio postale" prevede all'art. 6 che "per spedire denaro contante e altri valori in genere il mittente è tenuto ad utilizzare gli invii assicurati di cui all'art. 15, dichiarando il relativo valore"; b) la Carta della qualità del servizio pubblico postale, approvata con il successivo decreto ministeriale 26 febbraio 2004, prevede che "l'invio di denaro, preziosi e titoli può avvenire solo con Posta Assicurata, dichiarando il relativo valore"; c) l'art. 12 dell'allegato A alla deliberazione n. 385/13/CONS del 20 giugno 2013 dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni-Agcom, sulle Condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale di , prevede: "Ai fini della spedizione di CP_6 denaro contante, e altri valori, il mittente è tenuto ad utilizzare gli invii assicurati dichiarando il relativo valore e nel rispetto, ove previsto, delle norme di sicurezza vigenti in materia"; d) per la “posta raccomandata" si prevede che il servizio "fornisce al mittente la ricevuta come prova dell'avvenuta spedizione e consente di verificare lo stato di lavorazione e la percorrenza, anche in corso, dell'invio" e per la posta assicurata che il servizio “consente di verificare al mittente e al destinatario lo stato di lavorazione e la percorrenza, anche in corso, dell'invio". In tal modo è possibile seguire il percorso di tali spedizioni online, venendo informati se il plico si trova presso un ufficio postale e quale, se si trova in transito e se è stato o no consegnato al destinatario, consentendo al contempo al mittente di predisporre cautele atte ad evitare il pagamento a soggetto non legittimato.
L'appellata in ogni caso contesta come infondata la pretesa di parte appellante pagina 12 di 17 secondo la quale oltre all'intero importo dell'assegno le spetterebbe la corresponsione degli interessi dal dovuto al saldo.
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Effettivamente la pretesa risarcitoria avanzata da poggia sul presupposto Pt_2 dell'intervenuta dimostrazione dell'avvenuto incasso dell'assegno indicato in citazione da persona diversa dal destinatario, e tale presupposto non può ritenersi dimostrato sulla base della sola documentazione prodotta (copia assegno, denuncia, documentazione bancaria da cui risulterebbe dimostrato il nuovo pagamento effettuato in favore del beneficiario).
Unipolsai in primo grado ha dedotto sul punto i seguenti capitoli di prova:
1) “Vero che la emetteva l'assegno di traenza Banco Parte_1
Popolare Soc. Coop. n. 8202022424-11 dell'importo di Euro 6.000,00 intestato al Sig. , nato a [...] ed ivi residente in [...], Persona_1 giusti documenti che Le si rammostrano (cfr. doc. 2-3-7)?”;
2) “Vero che con ripetute comunicazioni da parte del legale del Sig. Avv. Per_1
si rendeva noto di non aver mai ricevuto alcun assegno Controparte_7 dell'importo liquidato né di aver incassato la relativa somma (si cfr. doc. 5)?;
3) “Vero che il sig. quando ebbe ad esaminare la copia del titolo di credito che Per_1 avrebbe dovuto ricevere dall'attrice, accertava che le sottoscrizioni apposte sul medesimo erano apocrife, disconoscendo la firma in questione come da documenti che Le si rammostrano (cfr. doc. 3)?”.
Ritiene tuttavia il collegio che l'intervenuto disconoscimento da parte del sig. Per_1 dell'autenticità delle sottoscrizioni apparentemente a suo nome presenti sul titolo - che si vuol dimostrare con le prove orali -, peraltro non accompagnato dal disconoscimento delle identiche sottoscrizioni apposte sul contratto di conto corrente, non possa costituire prova sufficiente dell'allegato avvenuto incasso dell'assegno indicato in citazione da persona diversa dal destinatario, rendendosi necessaria la contestuale dimostrazione di quale sia la sottoscrizione e quale sia l'effigie del vero sig. , che potrebbe esser fornita soltanto mediante produzione e/o Persona_1 esibizione del relativo documento di identità.
Osserva, a tale proposito, il collegio che l'attrice avrebbe agevolmente potuto dimostrare la falsità della carta d'identità prodotta dalla convenuta offrendo in comunicazione copia della carta di identità propria del “vero” : in tal Persona_1 modo sarebbe stato possibile porre a confronto l'effigie di quest'ultimo con quella che appare dalla carta di identità prodotta in fotocopia dalla convenuta e verificarne la corrispondenza. Non avendovi essa provveduto non è possibile affermare con certezza che la persona che appare nella fotografia presente sulla carta di identità prodotta in copia da parte convenuta non è il signor . Persona_1
Rileva in ogni caso il collegio che le anzidette deduzioni istruttorie non sono state riprese e riproposte in atto d'appello e che non consta una specifica censura alla decisione impugnata per non aver il giudice di prime cure dato ingresso alle prove orali dedotte. pagina 13 di 17 ***
La convenuta contesta inoltre esservi prova della spedizione da parte di di Parte_1 lettera recante l'assegno per cui è causa all'indirizzo del signor Persona_1
L'attrice nulla aveva dedotto in proposito nel giudizio di primo grado, posto che il restante capitolo 4 era relativo alla seconda erogazione della somma di denaro (<<4)
“Vero che la provvedeva ad erogare nuovamente l'importo Controparte_8 citato, estinguendo, così, la propria obbligazione risarcitoria nei confronti del signor come da documento che Le si rammostra (cfr. doc. 4)?”>>) Persona_1
***
Entrambe le contestazioni mosse da parte convenuta/appellata sono pertanto fondate. La pretesa attorea non appare pertanto accoglibile, ancor prima di passare all'esame del motivo di gravame, e per tale motivo l'appello deve essere respinto.
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Ma a tale conclusione si perviene anche ipotizzando la rispondenza al vero dell'intervenuto incasso dell'assegno da persona diversa dal destinatario sig.
[...]
previa stipulazione da parte dello stesso di contratto di conto corrente a Per_1 nome a seguito di esibizione di documento di identità recante la sua Persona_1 effigie e di codice fiscale (tessera sanitaria) e l'avvenuta spedizione del titolo all'indirizzo del sig. . Persona_1
Ciò per le seguenti considerazioni.
***
Antitutto il collegio osserva che non può in linea di principio considerarsi anomala l'apertura di un conto corrente, o di un libretto di deposito, da parte di un soggetto il quale con la banca cui si rivolge non abbia intrattenuto in precedenza rapporti negoziali (cliente occasionale); una siffatta affermazione si risolverebbe infatti nella negazione della libertà negoziale, riconosciuta dall'ordinamento giuridico;
per la medesima considerazione non può costituire ostacolo all'apertura del conto la residenza del richiedente in diverso comune (molteplici essendo le ragioni, lecite e non truffaldine;
che potrebbero giustificare tale decisione); la finalizzazione dell'apertura del conto o del deposito al successivo versamento di un importo portato da assegno di traenza è nella mente del richiedente, che non è tenuto ad estrinsecarla, e non è perciò necessariamente nota all'impiegato cui lo stesso si rivolge per l'apertura del conto;
non è pertanto in ogni caso possibile affermare come anomala l'apertura di un conto corrente o di un libretto di deposito perché effettuata su richiesta di persona che non fosse già in precedenza cliente della banca, o che non fosse in precedenza già residente nel comune ove è ubicata la filiale presso cui intende chiedere l'apertura del conto, o che non si fosse reso disponibile ad esibire l'estratto conto relativo a suoi possibili altri precedenti rapporti di conto corrente.
Quanto, infine, alla richiesta di due documenti di identità recanti entrambi la fotografia del richiedente (come suggerito dalla circolare ABI), trattasi di procedura di identificazione non imposta da alcuna norma di legge.
pagina 14 di 17 La normativa in tema di identificazione personale da parte delle banche e di qualunque intermediario finanziario è costituita dal DM n.142/2006 (“regolamento in materia di obblighi di identificazione e di conservazione delle informazioni per gli intermediari finanziari”) e dal d.lgs n.231/2007 (“attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo”) e, più precisamente,
- dell'art.6 (identificazione diretta) del DM n.142/2006, che recita: “Salvo quanto previsto negli articoli 7[identificazione indiretta} e 8 [identificazione a distanza] del presente regolamento, l'identificazione deve essere effettuata dagli intermediari, anche attraverso il personale incaricato, volta per volta, in presenza del cliente, attraverso un documento valido per l'identificazione. Si considerano validi per l'identificazione i documenti di identità e di riconoscimento di cui agli articoli 1 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445. I clienti forniscono tutte le informazioni necessarie per l'identificazione. All'atto dell'identificazione i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie per l'identificazione dei soggetti per conto dei quali operano. L'identificazione deve essere effettuata all'atto dell'operazione o dell'apertura del rapporto”,
- e dell'art.19 (modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela) del d.lgs. n.231/2007, che così dispone: “l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo è svolta, in presenza del cliente…mediante un documento d'identità non scaduto, tra quelli di cui all'allegato tecnico, prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o al momento in cui è conferito l'incarico di svolgere una prestazione professionale o dell'esecuzione dell'operazione”, con l'ulteriore precisazione che ai sensi del citato allegato tecnico
“sono considerati validi per l'identificazione i documenti d'identità e di riconoscimento di cui agli articoli 1 e 35 del ” DPR n. 445/2000, cioè la carta d'identità e gli altri documenti da considerarsi ad essa equipollenti, tra cui la patente di guida ed il passaporto.
Si riporta, di seguito, il testo del predetto art.19, d.lgs 231/2007:
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1. L'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di cui all'articolo 18, avviene sulla base delle modalità di seguito descritte:
a) l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo è svolta, in presenza del cliente, anche attraverso propri dipendenti o collaboratori, mediante un documento d'identità non scaduto, tra quelli di cui all'allegato tecnico, prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o al momento in cui è conferito l'incarico di svolgere una prestazione professionale o dell'esecuzione dell'operazione. Qualora il cliente sia una società o un ente è verificata l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza e sono acquisite le informazioni necessarie per individuare e verificare l'identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l'operazione da svolgere;
b) l'identificazione e la verifica dell'identità del titolare effettivo è effettuata pagina 15 di 17 contestualmente all'identificazione del cliente e impone, per le persone giuridiche, i trust e soggetti giuridici analoghi, l'adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente. Per identificare e verificare l'identità del titolare effettivo i soggetti destinatari di tale obbligo possono decidere di fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo;
c) il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale si attua analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l'ente o la persona tenuta all'identificazione hanno del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, può adottare, con proprio decreto, disposizioni attuative per l'esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1.>>
Atteso il contenuto delle disposizioni normative di cui sopra, e tenuto conto del fatto che l'addebito è relativo ad una condotta negativa, ritiene il collegio che l'omessa richiesta di un secondo documento di identificazione non possa assurgere ad elemento di dimostrazione dell'anomalia dell'operazione.
Conclusivamente, é pacifico che l'ufficio bancario abbia controllato l'identità del richiedente, all'atto dell'apertura del contratto di conto corrente, mediante confronto tra le relative sembianze e quelle della fotografia annessa al documento di identità; ritiene poi il collegio esser generica la contestazione mossa da parte attrice/appellante in ordine alla genuinità del documento di identità prodotto dalla convenuta/appellata (contrariamente rispetto a quanto sostenuto dalla nella copia fotostatica della Pt_2 carta di identità risulta presente il timbro, seppur non chiaramente visibile data la non buona qualità della fotocopiatura;
non è stata prodotta agli atti la carta di identità del vero signor , che avrebbe reso possibile il confronto tra la sua effigie e Persona_1 quella che risulta dal doc. 6 di parte appellata), deve ritenersi adeguata la diligenza prestata ai fini dell'apertura del conto corrente di corrispondenza..
Una volta accertata la regolarità dell'apertura del contratto di conto corrente non vi era più alcun ostacolo all'accredito su quest'ultimo della somma portata dall'assegno di traenza, la cui sottoscrizione ad opera del richiedente veniva a corrispondere a quella risultante dal documento di identità e dallo specimen formatosi sulla base di quest'ultimo e della sottoscrizione del neo-correntista. Non ravvisandosi in ciò alcun profilo di anomalia, neppure con riferimento al fatto che l'accredito ebbe luogo nella medesima data di apertura del c/c (tale circostanza non equivale alla dedotta, ma indimostrata, contestualità delle due operazioni), deve trovare conferma il giudizio espresso dal tribunale nel senso dell'insussistenza di qualsiasi responsabilità al riguardo della società appellata TE PA SP.
pagina 16 di 17 La sentenza impugnata n.176/2022 del Tribunale di Bergamo va pertanto integralmente confermata.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla società appellata le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità a quanto esposto nella nota spese di parte appellata, redatta sulla base dei criteri di cui alla tabella approvata con decreto ministeriale 147/2022 (scaglione di valore dichiarato da euro 5200,01 sino ad euro 26000,00).
Atteso il rigetto integrale del gravame, va disposta a carico dell'appellante la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando: respinge l'appello avverso l'impugnata sentenza n.176/2022 del tribunale di Bergamo.
Condanna la società appellante a rimborsare alla società appellata le spese del grado, che si liquidano in complessivi euro 2.906,00 per compenso professionale tabellare, di cui euro 567,00 per la “fase di studio”, euro 461,00 per la “fase introduttiva” euro 922,00 per “fase trattazione” ed euro 956,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario (15% su compenso totale) ed accessori di legge.
Con duplicazione del contributo unificato a carico di parte appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 1 ottobre 2025
IL PRESIDENTE EST.
PE MA
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