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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 09/07/2025, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 1093/2024
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Francesco S. Filocamo Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Marco Bartoli Consigliere relatore ha pronunciato, a seguito di discussione orale ex artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c. prevista per l'udienza del 09.07.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 1093/2024 R.G. e vertente tra in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Parte_1
domiciliata in Chieti alla via dei Crociferi n. 20 presso e nello studio dell'avv. Antonello D'Aloisio, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
appellante e
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t, elettivamente domiciliata in Roma alla Via del Serafico
n. 106, presso lo studio dell'avv. Rosanna Summa che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
appellata
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Chieti n.
248/2024 emessa in data 26.04.2024 e pubblicata il 30.04.2024, all'esito del giudizio n. 91/2021 R.G.
CONCLUSIONI: per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis:
– in via pregiudiziale e cautelare, sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti dedotti nel presente atto, stante la ricorrenza del fumus boni iuris ed il periculum in mora derivante dall'attivazione esecutiva della sentenza impugnata;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
248/24 emessa dal Tribunale di Chieti nel giudizio N.R.G. 91/2021, depositata in data 30.04.2024, accogliere le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“Voglia il Tribunale di Chieti adito, per le causali di cui in premessa, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, previa pronuncia della sospensione della esecuzione del provvedimento di assegnazione del
Tribunale di Chieti del 20/11/2020 nella procedura esecutiva n. 411/2019
R.E., annullare e/o revocare il provvedimento di assegnazione emesso in data 20/11/2020 nel procedimento espropriativo presso terzi promosso nei confronti della con vittoria di spese e competenze di lite” e Parte_2
conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate
pag. 2/10 dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario per spese generali e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio […]”;
per l'appellata: “- in via cautelare: dichiarare inammissibile e improcedibile
l'istanza di sospensione per improcedibilità e inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 617 e 618, 3° comma cpc, con ogni conseguente provvedimento in ordine alle spese di lite;
- in via pregiudiziale e preliminare: dichiarare inammissibile e improcedibile l'appello per violazione degli artt. 617 e 618, 3° comma c.p.c., con ogni conseguente provvedimento in ordine alle spese di lite;
- nel merito: rigettare tutte le avverse domande in quanto inammissibili e infondate, ed accertare e dichiarare la correttezza dell
[...]
, con ogni conseguente provvedimento Controparte_2
Con vittoria di spese e compenso professionale da distrarre in favore del sottoscritto difensore Avv. Rosanna Summa che si dichiara antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Chieti ha rigettato l'opposizione agli atti esecutivi avanzata dalla odierna appellante avverso l'ordinanza con la quale il GE del medesimo Tribunale aveva assegnato in pagamento all quale creditore Controparte_2
procedente nei confronti della società le Controparte_3
somme pignorate alla medesima opponente quale terza pignorata, in virtù di pag. 3/10 contratto di affitto di ramo di azienda stipulato tra quest'ultima e la debitrice principale. La sentenza disponeva altresì la condanna della opponente Pt_2
alla refusione delle spese di lite, ponendo le spese della espletata CTU
[...]
definitivamente a carico di quest'ultima.
1.2. L'opposizione veniva proposta dalla espressamente ai sensi Parte_2
dell'art. 617 c.p.c. allegando che il contratto di affitto di azienda originariamente stipulato con la società non Controparte_3
fosse più esistente, in quanto risolto consensualmente dalle parti mediante scrittura privata del 01.02.2016. Rappresentava, inoltre, come quest'ultima avesse definitivamente cessato l'attività aziendale di “struttura ricettiva”, ovvero l'attività oggetto dell'affitto d'azienda e come, pertanto, non intercorresse più alcun rapporto giuridico tra le due società sin dall'anno
2016. L'opponente sosteneva dunque la infondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla procedente poiché, in disparte la dichiarazione negativa resa in udienza dal terzo, la documentazione prodotta e le argomentazioni svolte attestavano l'assenza di rapporti giuridici in essere tra le due società, con contestuale interruzione di qualsivoglia corrispettivo e che, pertanto, la non era debitrice di alcun importo nei riguardi della Parte_2 [...]
Controparte_4
. Concessi i termini per le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. ed istruito
[...]
il giudizio con deposito di documentazione ed espletamento di CTU - volta ad accertare l'esistenza di trasferimenti riconducibili a canoni locatizi tra le due società dal marzo 2016 alla data del pignoramento o della scadenza naturale del contratto - il primo giudice rigettava l'opposizione evidenziando:
pag. 4/10 a) che a fronte della produzione, da parte del creditore, di un contratto di affitto di ramo di azienda con scadenza al 31.03.2020, la terza pignorata non aveva prodotto documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta l'opponibilità ai terzi della (eventuale) cessazione dell'efficacia di tale contratto a far data dal 01.02.2016;
b) la non opponibilità ai terzi della documentazione prodotta da parte della opponente, in quanto la scrittura privata, avente ad oggetto la risoluzione anticipata del contratto di affitto, non risultava registrata, né tantomeno trascritta nella visura camerale, non potendo dunque essere considerata come avente data certa e, quindi, opponibile nei confronti del creditore procedente, terzo rispetto al rapporto;
c) che alcun rilievo poteva conferirsi alla comunicazione di cessazione dell'attività da parte della debitrice principale, la stessa non escludendo che la avesse regolarmente continuato la propria attività e, in ogni Parte_2
caso, non determinando l'opponibilità di tale fatto rispetto a terzi.
2. Avverso tale sentenza, ha proposto appello la la quale ne ha Parte_2
chiesto la integrale riforma con annullamento o revoca del provvedimento di assegnazione, sulla base di tre motivi di gravame.
2.1. In particolare, con il primo motivo l'appellante ha censurato la decisione sotto diversi profili, sostanzialmente lamentando la omessa considerazione e valutazione delle argomentazioni svolte da parte opponente in relazione alla insussistenza del credito del debitore principale verso il terzo pignorato, con evidente carenza motivazionale sul punto. Le medesime censure si riproporrebbero poi in relazione alla valutazione circa la non opponibilità ai terzi della scrittura privata, non avendo il primo giudice dato conto di tutti quegli elementi convergenti ed univoci i quali, viceversa, avrebbero deposto pag. 5/10 nel senso della intervenuta fisiologica cessazione del rapporto giuridico posto dal creditore procedente alla base del pignoramento presso terzi e della perfetta conoscibilità di tale circostanza per i terzi (resa pubblica mediante comunicazioni regolarmente formalizzate presso il Registro delle Imprese,
SUAP e , INPS, ecc.): cessazione che costituirebbe Controparte_2
fatto idoneo a ritenere concluso il rapporto giuridico precedentemente intercorso tra debitore principale e terzo pignorato. In altri termini, il giudicante avrebbe concentrato il proprio convincimento sulla omessa registrazione della scrittura privata senza minimamente considerare la validità e la portata degli altri fatti, fondati su documenti idonei a dimostrare la cessazione del rapporto obbligatorio esistente tra la debitrice principale e la e quindi l'opponibilità della scrittura privata (e del suo Parte_2
contenuto) ai terzi.
2.2. Il secondo motivo è invece volto a censurare, da un lato la omessa motivazione circa le ragioni di esclusione delle risultanze della espletata
CTU dal thema decidendum e, dall'altro, la errata interpretazione della norma di cui all'art. 2704 c.c.. Tale norma prevederebbe, infatti, la possibilità, per le parti contraenti di una scrittura privata non autenticata e comunque originariamente priva di data certa, di dimostrare l'anteriorità del negozio e della sua stipulazione rispetto ad un determinato fatto (e dunque l'opponibilità ai terzi) mediante qualsiasi mezzo di prova idoneo e consentito dall'ordinamento; prova che l'appellante avrebbe ampiamente fornito, unitamente alle risultanze della CTU.
L'impugnata sentenza invece, lungi dall'aver correttamente valutato le risultanze contabili del consulente, il quale aveva pacificamente concluso come non vi fossero stati rapporti dare-avere tra le due società a far data dal pag. 6/10 2018, si sarebbe invece unicamente concentrata sull'aspetto meramente
“formale” rappresentato dalla assenza della data certa, di fatto vanificando lo scopo del giudizio di opposizione a cognizione piena ex art. art. 617 c.p.c., nella specie introdotto proprio al fine di far accertare l'inesistenza del credito sulla cui base era stato introdotto il processo esecutivo nelle forme del pignoramento presso terzi.
2.3. Con il terzo motivo, infine, l'appellante lamenta la omessa considerazione circa la assoluta incertezza sulle somme di cui la Parte_2
sarebbe stata debitrice nei riguardi della debitrice principale. Invero, la sentenza avrebbe sostanzialmente ritenuto la esistenza di un credito a vantaggio del pignorante fondato su un rapporto di locazione, il quale non aveva più materiale esecuzione, in assenza, ormai da anni, del versamento di canoni locatizi.
Secondo la difesa appellante, invece, l'unico elemento di certezza poteva emergere proprio dalla CTU, totalmente ignorata e della quale era emerso che, dal 2016 sino al 2018, le somme transitate a favore della debitrice principale erano pari ad € 31.376; somme totalmente diverse da quelle che avevano formato oggetto di assegnazione da parte del giudice dell'esecuzione.
3. Ha resistito l chiedendo, in via Controparte_2
preliminare, dichiararsi l'inammissibilità e la improcedibilità del gravame per violazione degli artt. 617 e 618, c.p.c., in quanto, avendo il giudice di primo grado – conformemente del resto alla qualifica fornita dalla stessa controparte – definito in sentenza l'azione proposta come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., la decisione di primo grado avrebbe dovuto pag. 7/10 essere impugnata mediante ricorso in Cassazione;
in ogni caso, ne ha chiesto il rigetto nel merito in quanto infondato in fatto e in diritto.
4. È stata fissata, per la decisione della causa ai sensi degli artt. 281 sexies e
350 bis c.p.c., l'udienza del 09.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., previa concessione del termine per il deposito di note conclusionali, udienza nella quale la causa è stata decisa con la presente sentenza.
5.1 La pronuncia di inammissibilità deriva dalla espressa previsione, contenuta nell'art. 618, comma 3, c.p.c., che sancisce la non impugnabilità della sentenza che definisce una opposizione agli atti esecutivi. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso da questa Corte, l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta in base al principio dell'apparenza, ossia con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione compiuta dal giudice nel provvedimento stesso, indipendentemente dalla sua esattezza (che è sindacabile soltanto dal giudice cui spetta la cognizione dell'impugnazione individuata secondo il predetto criterio) e dalla qualificazione dell'azione data dalla parte che propone l'impugnazione (v. ad esempio, Cass. nn. 3400/2001, 3338/2012,
12872/2016), sicché il regime di impugnabilità delle sentenze rese in materia di opposizioni esecutive va determinato in base alla qualificazione data all'opposizione nel provvedimento da impugnare, qualificazione la cui correttezza non è, peraltro, nella fattispecie in esame neanche posta in dubbio dall'appellante (che aveva qualificato come agli esecutivi l'intera opposizione proposta con il ricorso originario e poi riassunto per la decisione nel merito).
pag. 8/10 5.2. Trattasi, dunque, inequivocabilmente di opposizione agli atti esecutivi proposta ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e, come è noto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 618, terzo comma, c.p.c., le sentenze pronunciate nei giudizi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, primo comma, c.p.c., sono “non impugnabili”, fatto salvo il ricorso per cassazione ex art. 111
Cost..
5.3. D'altro canto e com'è noto, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, qual è quella in esame, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c.
(nel testo introdotto dall'art. 45, comma 13, della l. n. 69 del 2009), se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali (Cass. nn. 19372/2015, 3432/2016,
6218/2019).
5.4. L'appello va, pertanto, dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 618, comma 3, c.p.c., con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
6. La declaratoria di inammissibilità dell'azione è assorbente, rendendosi pertanto superfluo l'esame nel merito dei motivi posti a fondamento dell'appello e di ogni altra argomentazione proposta in corso di causa, del tutto irrilevante risultandone la eventuale fondatezza.
7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014, con riduzione della tariffa media in ragione della non complessità della vicenda.
8. A norma dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, deve, infine, darsi atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, di pag. 9/10 un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo per l'appello dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto, così provvede:
1) dichiara l'appello inammissibile;
2) condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese del grado, che liquida in € 10.060,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore avv. Rosanna
Summa, dichiaratosi antistatario;
3) dichiara che la parte appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 09/07/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Bartoli Francesco S. Filocamo
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 1093/2024
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Francesco S. Filocamo Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Marco Bartoli Consigliere relatore ha pronunciato, a seguito di discussione orale ex artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c. prevista per l'udienza del 09.07.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 1093/2024 R.G. e vertente tra in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Parte_1
domiciliata in Chieti alla via dei Crociferi n. 20 presso e nello studio dell'avv. Antonello D'Aloisio, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
appellante e
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t, elettivamente domiciliata in Roma alla Via del Serafico
n. 106, presso lo studio dell'avv. Rosanna Summa che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
appellata
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Chieti n.
248/2024 emessa in data 26.04.2024 e pubblicata il 30.04.2024, all'esito del giudizio n. 91/2021 R.G.
CONCLUSIONI: per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis:
– in via pregiudiziale e cautelare, sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti dedotti nel presente atto, stante la ricorrenza del fumus boni iuris ed il periculum in mora derivante dall'attivazione esecutiva della sentenza impugnata;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
248/24 emessa dal Tribunale di Chieti nel giudizio N.R.G. 91/2021, depositata in data 30.04.2024, accogliere le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“Voglia il Tribunale di Chieti adito, per le causali di cui in premessa, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, previa pronuncia della sospensione della esecuzione del provvedimento di assegnazione del
Tribunale di Chieti del 20/11/2020 nella procedura esecutiva n. 411/2019
R.E., annullare e/o revocare il provvedimento di assegnazione emesso in data 20/11/2020 nel procedimento espropriativo presso terzi promosso nei confronti della con vittoria di spese e competenze di lite” e Parte_2
conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate
pag. 2/10 dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario per spese generali e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio […]”;
per l'appellata: “- in via cautelare: dichiarare inammissibile e improcedibile
l'istanza di sospensione per improcedibilità e inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 617 e 618, 3° comma cpc, con ogni conseguente provvedimento in ordine alle spese di lite;
- in via pregiudiziale e preliminare: dichiarare inammissibile e improcedibile l'appello per violazione degli artt. 617 e 618, 3° comma c.p.c., con ogni conseguente provvedimento in ordine alle spese di lite;
- nel merito: rigettare tutte le avverse domande in quanto inammissibili e infondate, ed accertare e dichiarare la correttezza dell
[...]
, con ogni conseguente provvedimento Controparte_2
Con vittoria di spese e compenso professionale da distrarre in favore del sottoscritto difensore Avv. Rosanna Summa che si dichiara antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Chieti ha rigettato l'opposizione agli atti esecutivi avanzata dalla odierna appellante avverso l'ordinanza con la quale il GE del medesimo Tribunale aveva assegnato in pagamento all quale creditore Controparte_2
procedente nei confronti della società le Controparte_3
somme pignorate alla medesima opponente quale terza pignorata, in virtù di pag. 3/10 contratto di affitto di ramo di azienda stipulato tra quest'ultima e la debitrice principale. La sentenza disponeva altresì la condanna della opponente Pt_2
alla refusione delle spese di lite, ponendo le spese della espletata CTU
[...]
definitivamente a carico di quest'ultima.
1.2. L'opposizione veniva proposta dalla espressamente ai sensi Parte_2
dell'art. 617 c.p.c. allegando che il contratto di affitto di azienda originariamente stipulato con la società non Controparte_3
fosse più esistente, in quanto risolto consensualmente dalle parti mediante scrittura privata del 01.02.2016. Rappresentava, inoltre, come quest'ultima avesse definitivamente cessato l'attività aziendale di “struttura ricettiva”, ovvero l'attività oggetto dell'affitto d'azienda e come, pertanto, non intercorresse più alcun rapporto giuridico tra le due società sin dall'anno
2016. L'opponente sosteneva dunque la infondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla procedente poiché, in disparte la dichiarazione negativa resa in udienza dal terzo, la documentazione prodotta e le argomentazioni svolte attestavano l'assenza di rapporti giuridici in essere tra le due società, con contestuale interruzione di qualsivoglia corrispettivo e che, pertanto, la non era debitrice di alcun importo nei riguardi della Parte_2 [...]
Controparte_4
. Concessi i termini per le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. ed istruito
[...]
il giudizio con deposito di documentazione ed espletamento di CTU - volta ad accertare l'esistenza di trasferimenti riconducibili a canoni locatizi tra le due società dal marzo 2016 alla data del pignoramento o della scadenza naturale del contratto - il primo giudice rigettava l'opposizione evidenziando:
pag. 4/10 a) che a fronte della produzione, da parte del creditore, di un contratto di affitto di ramo di azienda con scadenza al 31.03.2020, la terza pignorata non aveva prodotto documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta l'opponibilità ai terzi della (eventuale) cessazione dell'efficacia di tale contratto a far data dal 01.02.2016;
b) la non opponibilità ai terzi della documentazione prodotta da parte della opponente, in quanto la scrittura privata, avente ad oggetto la risoluzione anticipata del contratto di affitto, non risultava registrata, né tantomeno trascritta nella visura camerale, non potendo dunque essere considerata come avente data certa e, quindi, opponibile nei confronti del creditore procedente, terzo rispetto al rapporto;
c) che alcun rilievo poteva conferirsi alla comunicazione di cessazione dell'attività da parte della debitrice principale, la stessa non escludendo che la avesse regolarmente continuato la propria attività e, in ogni Parte_2
caso, non determinando l'opponibilità di tale fatto rispetto a terzi.
2. Avverso tale sentenza, ha proposto appello la la quale ne ha Parte_2
chiesto la integrale riforma con annullamento o revoca del provvedimento di assegnazione, sulla base di tre motivi di gravame.
2.1. In particolare, con il primo motivo l'appellante ha censurato la decisione sotto diversi profili, sostanzialmente lamentando la omessa considerazione e valutazione delle argomentazioni svolte da parte opponente in relazione alla insussistenza del credito del debitore principale verso il terzo pignorato, con evidente carenza motivazionale sul punto. Le medesime censure si riproporrebbero poi in relazione alla valutazione circa la non opponibilità ai terzi della scrittura privata, non avendo il primo giudice dato conto di tutti quegli elementi convergenti ed univoci i quali, viceversa, avrebbero deposto pag. 5/10 nel senso della intervenuta fisiologica cessazione del rapporto giuridico posto dal creditore procedente alla base del pignoramento presso terzi e della perfetta conoscibilità di tale circostanza per i terzi (resa pubblica mediante comunicazioni regolarmente formalizzate presso il Registro delle Imprese,
SUAP e , INPS, ecc.): cessazione che costituirebbe Controparte_2
fatto idoneo a ritenere concluso il rapporto giuridico precedentemente intercorso tra debitore principale e terzo pignorato. In altri termini, il giudicante avrebbe concentrato il proprio convincimento sulla omessa registrazione della scrittura privata senza minimamente considerare la validità e la portata degli altri fatti, fondati su documenti idonei a dimostrare la cessazione del rapporto obbligatorio esistente tra la debitrice principale e la e quindi l'opponibilità della scrittura privata (e del suo Parte_2
contenuto) ai terzi.
2.2. Il secondo motivo è invece volto a censurare, da un lato la omessa motivazione circa le ragioni di esclusione delle risultanze della espletata
CTU dal thema decidendum e, dall'altro, la errata interpretazione della norma di cui all'art. 2704 c.c.. Tale norma prevederebbe, infatti, la possibilità, per le parti contraenti di una scrittura privata non autenticata e comunque originariamente priva di data certa, di dimostrare l'anteriorità del negozio e della sua stipulazione rispetto ad un determinato fatto (e dunque l'opponibilità ai terzi) mediante qualsiasi mezzo di prova idoneo e consentito dall'ordinamento; prova che l'appellante avrebbe ampiamente fornito, unitamente alle risultanze della CTU.
L'impugnata sentenza invece, lungi dall'aver correttamente valutato le risultanze contabili del consulente, il quale aveva pacificamente concluso come non vi fossero stati rapporti dare-avere tra le due società a far data dal pag. 6/10 2018, si sarebbe invece unicamente concentrata sull'aspetto meramente
“formale” rappresentato dalla assenza della data certa, di fatto vanificando lo scopo del giudizio di opposizione a cognizione piena ex art. art. 617 c.p.c., nella specie introdotto proprio al fine di far accertare l'inesistenza del credito sulla cui base era stato introdotto il processo esecutivo nelle forme del pignoramento presso terzi.
2.3. Con il terzo motivo, infine, l'appellante lamenta la omessa considerazione circa la assoluta incertezza sulle somme di cui la Parte_2
sarebbe stata debitrice nei riguardi della debitrice principale. Invero, la sentenza avrebbe sostanzialmente ritenuto la esistenza di un credito a vantaggio del pignorante fondato su un rapporto di locazione, il quale non aveva più materiale esecuzione, in assenza, ormai da anni, del versamento di canoni locatizi.
Secondo la difesa appellante, invece, l'unico elemento di certezza poteva emergere proprio dalla CTU, totalmente ignorata e della quale era emerso che, dal 2016 sino al 2018, le somme transitate a favore della debitrice principale erano pari ad € 31.376; somme totalmente diverse da quelle che avevano formato oggetto di assegnazione da parte del giudice dell'esecuzione.
3. Ha resistito l chiedendo, in via Controparte_2
preliminare, dichiararsi l'inammissibilità e la improcedibilità del gravame per violazione degli artt. 617 e 618, c.p.c., in quanto, avendo il giudice di primo grado – conformemente del resto alla qualifica fornita dalla stessa controparte – definito in sentenza l'azione proposta come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., la decisione di primo grado avrebbe dovuto pag. 7/10 essere impugnata mediante ricorso in Cassazione;
in ogni caso, ne ha chiesto il rigetto nel merito in quanto infondato in fatto e in diritto.
4. È stata fissata, per la decisione della causa ai sensi degli artt. 281 sexies e
350 bis c.p.c., l'udienza del 09.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., previa concessione del termine per il deposito di note conclusionali, udienza nella quale la causa è stata decisa con la presente sentenza.
5.1 La pronuncia di inammissibilità deriva dalla espressa previsione, contenuta nell'art. 618, comma 3, c.p.c., che sancisce la non impugnabilità della sentenza che definisce una opposizione agli atti esecutivi. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso da questa Corte, l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta in base al principio dell'apparenza, ossia con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione compiuta dal giudice nel provvedimento stesso, indipendentemente dalla sua esattezza (che è sindacabile soltanto dal giudice cui spetta la cognizione dell'impugnazione individuata secondo il predetto criterio) e dalla qualificazione dell'azione data dalla parte che propone l'impugnazione (v. ad esempio, Cass. nn. 3400/2001, 3338/2012,
12872/2016), sicché il regime di impugnabilità delle sentenze rese in materia di opposizioni esecutive va determinato in base alla qualificazione data all'opposizione nel provvedimento da impugnare, qualificazione la cui correttezza non è, peraltro, nella fattispecie in esame neanche posta in dubbio dall'appellante (che aveva qualificato come agli esecutivi l'intera opposizione proposta con il ricorso originario e poi riassunto per la decisione nel merito).
pag. 8/10 5.2. Trattasi, dunque, inequivocabilmente di opposizione agli atti esecutivi proposta ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e, come è noto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 618, terzo comma, c.p.c., le sentenze pronunciate nei giudizi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, primo comma, c.p.c., sono “non impugnabili”, fatto salvo il ricorso per cassazione ex art. 111
Cost..
5.3. D'altro canto e com'è noto, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, qual è quella in esame, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c.
(nel testo introdotto dall'art. 45, comma 13, della l. n. 69 del 2009), se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali (Cass. nn. 19372/2015, 3432/2016,
6218/2019).
5.4. L'appello va, pertanto, dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 618, comma 3, c.p.c., con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
6. La declaratoria di inammissibilità dell'azione è assorbente, rendendosi pertanto superfluo l'esame nel merito dei motivi posti a fondamento dell'appello e di ogni altra argomentazione proposta in corso di causa, del tutto irrilevante risultandone la eventuale fondatezza.
7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014, con riduzione della tariffa media in ragione della non complessità della vicenda.
8. A norma dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, deve, infine, darsi atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, di pag. 9/10 un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo per l'appello dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto, così provvede:
1) dichiara l'appello inammissibile;
2) condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese del grado, che liquida in € 10.060,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore avv. Rosanna
Summa, dichiaratosi antistatario;
3) dichiara che la parte appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 09/07/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Bartoli Francesco S. Filocamo
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