TRIB
Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 17/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3739/2024 V.g.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 3739/2024 promossa da: nata in [...] il [...] di Parte_1 nazionalità rumena e residente in [...] C.F. elettivamente domiciliato in Rosignano Marittimo (LI), C.F._1 frazione Solvay, Piazza Risorgimento, n. 44 presso lo studio dell'Avv. Emanuela Piancatelli
e
nata a [...], il [...], di nazionalità italiana e Controparte_1 residente in [...], C.F.
ed elettivamente domiciliato in Cecina, Piazza della Libertà n. 37 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Federico Bottazzoli
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso in data 27/9/2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in AS RI (PI), il 4 febbraio 2006, e che dalla loro unione non sono nati figli. Le parti chiedevano, inoltre, la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473-bis 13, terzo comma, c.p.c. Con provvedimento in data 7/10/2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 9/1/2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il PM, malgrado l'avvenuta trasmissione degli atti del presente giudizio, non è intervenuto nel procedimento. In data 9/1/2025, il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo. Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla pronuncia di separazione, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi
– trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma, c.p.c. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_1
e , ordinando all'Ufficiale di Stato civile di
[...] Controparte_1
AS RI di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in AS RI il 4 febbraio 2006 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune atto N. 1 P I anno 2006; DISPONE CHE: 1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e senza addebito alcuno, liberi di fissare ove vorranno la loro residenza, rilasciandosi consenso per l'espatrio e/o rilascio del passaporto e/o documenti equipollenti;
2) la casa familiare corrente in AS (PI), Via della Repubblica, n. 25, di esclusiva proprietà del marito ed il mobilio ivi esistente, rimangono assegnati ed in possesso del legittimo ed unico proprietario, Sig. ; la Sig.ra Parte_2 Parte_1 dichiara di essersi già allontanata portando con sé i propri effetti personali e di aver momentaneamente trasferito la propria dimora presso l'abitazione ubicata in AS RI, Via Mazzini n. 6, catastalmente identificata al foglio 15, particella 222, sub. 3, categoria A/4, classe 3, per la quale ha stipulato regolare contratto di locazione transitorio ad uso abitativo con un canone di locazione mensile di € 300,00 (doc. 6). Il Sig. CP_1 sin dal momento in cui la Sig.ra si è allontanata dalla residenza Parte_1 familiare, si è assunto e continuerà ad assumersi il costo delle utenze nonché le eventuali spese di manutenzione ordinaria e straordinaria della casa di sua esclusiva proprietà;
3) Il mutuo fondiario n- 11/770/54958401 con un valore di debito di € 20.103,21 e n. 11/770/54958402 di € 17.451,15 per una somma complessiva di € 37.554,36 ed un piano di ammortamento con una rata mensile di circa intestato esclusivamente al marito gravante sul predetto immobile continuerà ad essere corrisposto per l'intera esclusivamente dall'ex coniuge , quale unico intestatario del medesimo contratto fino alla sua Controparte_1 naturale estinzione;
nulla, infatti, cambierà in ordine alle obbligazioni pecuniarie assunte dal marito nei confronti dell'Istituto di credito erogatore del mutuo ipotecario e volontaria gravante sull' immobile de quo
4) Entro il 5 di ogni mese, il Sig. verserà alla ex coniuge, la somma Controparte_1 mensile di €250,00 (euro duecentocentocinquanta/00), a titolo di contributo di mantenimento del proprio coniuge, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT tramite bonifico bancario da accreditarsi sulla carta postepay Evolution accesa presso l'istituto Poste Italiane Spa, filiale di AS RI, codice IBAN IT 29L3608 105138238406838417.
5) Si dà atto che per qualsiasi altra problematica dovesse sorgere in futuro, il Sig. CP_1
e la Sig.ra si impegnano a risolverla di comune accordo secondo equità e buon Pt_1 senso, nel reciproco rispetto e mantenendo sempre un rapporto vicendevolmente civile ed educato.
6) le parti danno atto che non esistono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto in parte, le medesime domande o domande connesse.
7) Spese di lite al definitivo;
8) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Azzurra Fodra.
Livorno, 17.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 3739/2024 promossa da: nata in [...] il [...] di Parte_1 nazionalità rumena e residente in [...] C.F. elettivamente domiciliato in Rosignano Marittimo (LI), C.F._1 frazione Solvay, Piazza Risorgimento, n. 44 presso lo studio dell'Avv. Emanuela Piancatelli
e
nata a [...], il [...], di nazionalità italiana e Controparte_1 residente in [...], C.F.
ed elettivamente domiciliato in Cecina, Piazza della Libertà n. 37 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Federico Bottazzoli
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso in data 27/9/2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in AS RI (PI), il 4 febbraio 2006, e che dalla loro unione non sono nati figli. Le parti chiedevano, inoltre, la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473-bis 13, terzo comma, c.p.c. Con provvedimento in data 7/10/2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 9/1/2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il PM, malgrado l'avvenuta trasmissione degli atti del presente giudizio, non è intervenuto nel procedimento. In data 9/1/2025, il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo. Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla pronuncia di separazione, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi
– trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma, c.p.c. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_1
e , ordinando all'Ufficiale di Stato civile di
[...] Controparte_1
AS RI di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in AS RI il 4 febbraio 2006 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune atto N. 1 P I anno 2006; DISPONE CHE: 1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e senza addebito alcuno, liberi di fissare ove vorranno la loro residenza, rilasciandosi consenso per l'espatrio e/o rilascio del passaporto e/o documenti equipollenti;
2) la casa familiare corrente in AS (PI), Via della Repubblica, n. 25, di esclusiva proprietà del marito ed il mobilio ivi esistente, rimangono assegnati ed in possesso del legittimo ed unico proprietario, Sig. ; la Sig.ra Parte_2 Parte_1 dichiara di essersi già allontanata portando con sé i propri effetti personali e di aver momentaneamente trasferito la propria dimora presso l'abitazione ubicata in AS RI, Via Mazzini n. 6, catastalmente identificata al foglio 15, particella 222, sub. 3, categoria A/4, classe 3, per la quale ha stipulato regolare contratto di locazione transitorio ad uso abitativo con un canone di locazione mensile di € 300,00 (doc. 6). Il Sig. CP_1 sin dal momento in cui la Sig.ra si è allontanata dalla residenza Parte_1 familiare, si è assunto e continuerà ad assumersi il costo delle utenze nonché le eventuali spese di manutenzione ordinaria e straordinaria della casa di sua esclusiva proprietà;
3) Il mutuo fondiario n- 11/770/54958401 con un valore di debito di € 20.103,21 e n. 11/770/54958402 di € 17.451,15 per una somma complessiva di € 37.554,36 ed un piano di ammortamento con una rata mensile di circa intestato esclusivamente al marito gravante sul predetto immobile continuerà ad essere corrisposto per l'intera esclusivamente dall'ex coniuge , quale unico intestatario del medesimo contratto fino alla sua Controparte_1 naturale estinzione;
nulla, infatti, cambierà in ordine alle obbligazioni pecuniarie assunte dal marito nei confronti dell'Istituto di credito erogatore del mutuo ipotecario e volontaria gravante sull' immobile de quo
4) Entro il 5 di ogni mese, il Sig. verserà alla ex coniuge, la somma Controparte_1 mensile di €250,00 (euro duecentocentocinquanta/00), a titolo di contributo di mantenimento del proprio coniuge, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT tramite bonifico bancario da accreditarsi sulla carta postepay Evolution accesa presso l'istituto Poste Italiane Spa, filiale di AS RI, codice IBAN IT 29L3608 105138238406838417.
5) Si dà atto che per qualsiasi altra problematica dovesse sorgere in futuro, il Sig. CP_1
e la Sig.ra si impegnano a risolverla di comune accordo secondo equità e buon Pt_1 senso, nel reciproco rispetto e mantenendo sempre un rapporto vicendevolmente civile ed educato.
6) le parti danno atto che non esistono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto in parte, le medesime domande o domande connesse.
7) Spese di lite al definitivo;
8) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Azzurra Fodra.
Livorno, 17.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai